Dipendenti dalle aziende esercenti l'industria alimentare
Unaitalia - Unione Nazionale Filiere Agroalimentari delle Carni e delle Uova, Flai Cgil - Federazione Lavoratori Agroindustria, Fai Cisl - Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale, Uila Uil - Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari, Ancit - Associazione Nazionale Conservieri Ittici, Anicav - Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali, Assica - Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Assitol - Associazione Italiana dell'Industria Olearia, Assobibe - Associazione Italiana tra gli Industriali delle Bevande Analcooliche, Assobirra – Associazione dei birrai e dei maltatori, Assolatte - Associazione Italiana Lattiero-Casearia, Federvini - Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Mineracqua - Federazione Italiana delle Industrie delle Acque Minerali Naturali e delle Acque di Sorgente, Unione italiana food, Assalzoo - Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici, Assocarni - Associazione Nazionale Industria e Commercio Carni e Bestiame, Unionzucchero - Unione nazionale fra gli Industriali dello Zucchero, Italmopa - Associazione Industriali Mugnai d’Italia
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
1 S | 2569.39 | 545.72 | 10.33 | 3125.44 |
1 | 2234.22 | 538.70 | 10.33 | 2783.25 |
2 | 1843.27 | 530.51 | 10.33 | 2384.11 |
3 | 1452.29 | 522.32 | 10.33 | 1984.94 |
15/05/2020
Alimentari - Industria: Accordo di rinnovo 13/05/2020 (Settore Carni)Il 13 maggio 2020 tra Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila-UIL e ASSICA, ASSOCARNI, UNAITALIA si è sottoscritto l'Accordo Collettivo Nazionale per il rinnovo del CCNL Industria Alimentare del 5 febbraio 2016 (v...
01/05/2016
Margarina e Olio - Industria: Sintesi delle Modifiche ex Accordo di rinnovo 21.04.2016Flessibilità oraria Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, l'orario settimanale di 40 ore del singolo lavoratore può essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino ad ...
La durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
L'orario settimanale di lavoro sarà concentrato su 5 giorni: eventuali eccezioni per una distribuzione su 6 giorni saranno contrattate in sede aziendale.
Lavoratori giornalieri (esclusi turnisti, discontinui e stagionali): La durata del lavoro normale è di 39 ore settimanali, da realizzare mediante assorbimento di un numero di ore di permesso per riduzione annua pari ad un'ora per ciascuna settimana con prestazione di 39 ore.
Rif. CCNL: Allegato 10 - Scambio di lettere su Art. 30 ter
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue si intende quello prestato :
- oltre le 60 ore settimanali per i lavoratori con orario predeterminato in 10 ore giornaliere
- ltre le 54 ore settimanali per i lavoratori con orario predeterminato in 9 ore giornaliere.
Lavoro straordinario | Maggiorazione |
a) lavoro straordinario prestato oltre la 40a e fino alla 48a ora settimanale | 40% |
b) lavoro straordinario eccedente le 48 ore settimanali | 50% |
c) lavoro straordinario notturno (effettuato tra le ore 22 e le 6) | 60% |
d) lavoro straordinario festivo | 60% |
Rif. CCNL: Art. 31 - Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni
Tutti i lavoratori avranno diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuite come segue:
- 22 giorni per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti (per gli operai pari a 176 ore);
2- 5 giorni per anzianità di servizio oltre i 3 anni compiuti (per gli operai pari a 200 ore).
Operai discontinui:
Anzianità | Su 8 ore giornaliere | Su 9 ore giornaliere | Su 10 ore giornaliere |
Fino a 3 anni di anzianità | Ore 176 | Ore 198 | Ore 220 |
Oltre il 3o anno di anzianità | Ore 200 | Ore 225 | Ore 250 |
La giornata di ferie verrà quindi conteggiata in ragione di 8, 9 o 10 ore in correlazione al normale orario giornaliero di lavoro predeterminato.
Rif. CCNL: Art. 24 - Viaggiatori o Piazzisti
Tredicesima: Per ogni anno di servizio prestato l'azienda corrisponderà entro la vigilia di Natale, al viaggiatore o piazzista non in prova, una 13a mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il viaggiatore o piazzista non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13A mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati.
Per il viaggiatore o piazzista retribuito anche a provvigione o altri elementi incentivanti di natura analoga la determinazione del trattamento retributivo per 13a terrà conto della media mensile di tali elementi percepiti nei 12 mesi precedenti la data di scadenza dell'ultima liquidazione periodica. Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore ad un anno, la media è computata con riferimento al periodo di servizio prestato.
Quattordicesima: sarà computata sul minimo tabellare, l'indennità di contingenza e sugli aumenti biennali di anzianità iniziati a maturare dalla data del 1o gennaio 1970.
Rif. CCNL: Art. 54 - Tredicesima e quattordicesima mensilità