Concia pelli e cuoio (Confial - Federconcia)

CCNL Concia pelli e cuoio (Confial - Federconcia)

Sinossi

Dirigenti, quadri, impiegati e operai, dipendenti del settore concia, pelli e cuoio

Parti Stipulanti

Federconcia, Confial - Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori, Federdat - Confederazione Generale Europea Datoriale, Flaits - Federazione Lavoratori Aziende Italiane Trasporti e Servizi, Fismic Confsal - Federazione italiana sindacati metalmeccanici e industrie collegate, Unsic - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
Dirigente3910.400.000.003910.40
Quadro2288.000.000.002288.00
A12080.000.000.002080.00
A21934.400.000.001934.40
Consulta la tabella completa del 01/09/2021

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima scadenza CCNL

01/04/2022

Concia pelli e cuoio (Confial - Federconcia): Welfare contrattuale

Valori di Welfare Contrattuale 2022-2024: Il Datore di lavoro metterà a disposizione un Welfare Contrattuale pari al valore minimo annuo di: - € 2.400,00 annui per i Dirigenti; - € 1.200,00 annui p...

Orario di lavoro

La durata normale del lavoro contrattuale per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 ore ordinarie settimanali, distribuite su 5 giorni, seguiti da due giorni, uno di Riposo e uno di Festività, o su 6 giornate lavorative consecutive di 6,66 ore lavorate/giorno, seguite da una Festività.

Rif. CCNL: Art. 207 - Lavoro "a recupero"

Lavoro straordinario

È il lavoro prestato al di fuori dei termini iniziali e finali dell'Orario di lavoro giornaliero e/o settimanale normale, così come previsto per la prestazione a Tempo Pieno.

Maggiorazioni:

Straordinario in prolungato* spezzato* Tempo Parziale

Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali

17%

20%

26%

Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali

20%

23%

29%

In regime diurno in giorno di riposo

-

28%

34%

In regime diurno in giorno festivo

-

31%

37%

In regime notturno in giorno feriale

28%

31%

37%

In regime notturno in giorno di riposo

-

34%

40%

In regime notturno in giorno festivo

-

40%

46%

 

 

Straordinario con permesso/riposo compensativo

in prolungato*

in spezzato*

Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, entro il 25% dell'orario di lavoro normale

5%

8%

Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, oltre il 25% dell'orario di lavoro normale

7%

10%

In regime diurno in giorno di riposo

-

13%

In regime diurno in giorno festivo

-

16%

In regime notturno in giorno feriale

17%

20%

In regime notturno in giorno di riposo

-

20%

In regime notturno in giorno festivo

-

21%

In caso di liquidazione dei riposi compensativi eccedenti le 140 ore, in alternativa al godimento del permesso (per una volta nell'arco di ciascun anno di calendario)

Riconoscimento dell'ulteriore maggiorazione del 15%

 

Straordinario lav. discontinui 
(dalla 46a ora settimanale)
in prolungato*

spezzato*

Entro le 8 ore settimanali di straordinario

17%

21%

Oltre le 8 ore settimanali di straordinario

20%

24% 

In regime diurno in giorno di riposo

-

28%

In regime diurno in giorno festivo

-

31%

In regime notturno in giorno feriale

28%

31%

In regime notturno in giorno di riposo

-

34%

In regime notturno in giorno festivo

-

40%

 

* "prolungato": anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro.

"spezzato": prestazione lavorativa richiesta per un tempo superiore a 30 minuti, non adiacente al normale orario ordinario di lavoro.

Qualora la rilevazione dello straordinario in prolungato o in spezzato non fosse aziendalmente possibile, al lavoratore si dovrà riconoscere la maggiorazione dello spezzato incrementata del 5%

Forfettizzazione "fissa" dello straordinario:

Quadro, Impiegato A1 e Impiegato A2 (Personale direttivo addetto alla direzione tecnica, commerciale o amministrativa): non vi sarà specifica retribuzione per l’eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi e nei limiti della normalità, nel tempo pieno: al massimo 22 ore mensili

Il lavoro straordinario mediamente eccedente i predetti limiti o svolto nei giorni di riposo o di festività settimanale, dovrà essere distintamente retribuito con le maggiorazioni contrattuali, salvo che nel Contratto Individuale di Assunzione sia stata prevista una sua specifica voce di forfetizzazione.

In alternativa al pagamento dovuto, l’Azienda, all’atto della richiesta della prestazione di lavoro straordinario, potrà concordarne la compensazione, alle condizioni previste dal presente CCNL, con riposo compensativo o con il suo accredito nella Banca delle Ore.

I Lavoratori di livello B1 e B2 non sono soggetti alla disciplina legale e contrattuale sull’orario di lavoro ogniqualvolta gestiscano e coordinino altri Lavoratori, con responsabilità diretta della disciplina del loro lavoro e dei risultati conseguiti, ordinariamente senza partecipare direttamente ai servizi. Per tali ragioni, per i Lavoratori di livello B1 e B2, in alternativa alla retribuzione analitica del lavoro straordinario, sarà possibile prevedere un’indennità mensile di forfetizzazione.

Nei casi di forfettizzazione "fissa" e continuativa dello straordinario, cioè non soggetta a verifiche periodiche di congruità, la stessa non avrà valore indennitario, ma dovrà considerarsi parte stabile della R.M.N. del Lavoratore e, in tal caso, sarà utile per il calcolo delle retribuzioni indirette, differite e per il T.F.R.

Forfetizzazione "temporanea e variabile": Per i Lavoratori di qualsiasi livello, per il tempo che operano fuori sede e per i quali non sia di fatto documentabile in modo obiettivo lo straordinario prestato, è possibile, prevedere un’indennità mensile di forfetizzazione del lavoro straordinario, ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite (tredicesima mensilità, festività e ferie) e del T.F.R.

La forfetizzazione del lavoro straordinario sarà sostitutiva solo della retribuzione dello straordinario effettuato nei primi 5 giorni della settimana, entro il limite massimo di 10 ore settimanali e sempre nel rispetto del limite contrattuale di 400 ore annue.

Rif. CCNL: Art. 205 - Lavoro straordinario (individuale o individuale plurimo)

Ferie

Il Lavoratore dipendente con orario ordinario medio di lavoro pari a 40 ore settimanali matura, per ciascun mese a tempo pieno lavorato, un rateo di 13,33 ore di ferie, corrispondenti a 160 ore di ferie annuali, 28 giornate di calendario o a 4 settimane, sempre di calendario.

Il lavoratore a tempo parziale ha diritto alla maturazione del rateo mensile di ferie di 13,33 ore moltiplicato per l'"Indice di Prestazione".

Se il Lavoratore è stato assunto o è cessato nel corso dell'anno, la maturazione del rateo mensile di ferie avviene con lo stesso criterio utilizzato per la maturazione dei ratei di tredicesima. Le frazioni di mese superiori a 14 giorni si considerano come mese intero.

In via eccezionale, potranno essere liquidati, con l'indennità sostitutiva corrente maggiorata del 30% i saldi di ferie non godute che siano state maturate dal dipendente oltre il secondo anno solare precedente.

Turni "6+1+1" (orario medio di lavoro ordinario di 48 ore ogni 8 giorni): 192 ore di ferie annuali, con contestuale assorbimento dei permessi retribuiti.

Il rateo mensile di ferie e permessi maturato sarà di 16 ore.

Retribuzione: Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore la Retribuzione Mensile Normale; ai Lavoratori "H24 - 6+1+1"" spetterà anche, pro-quota, l'Indennità Mensile  di turno.

Rif. CCNL: Art. 212 - Ferie: maturazione

Mensilità Aggiuntive

In occasione della ricorrenza natalizia, l'Azienda corrisponderà al Lavoratore una gratifica o tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Mensile Normale.

Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima mensilità sarà dovuta nella misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni mese di servizio prestato. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero.

In caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno da tempo pieno a tempo parziale e/o viceversa, la Tredicesima mensilità sarà determinata dalla somma dei ratei mensilmente maturati, rispettivamente, a tempo pieno e a tempo parziale.

Rif. CCNL: Art. 218