Restauro Beni Culturali (Ugl - Federterziario)

CCNL Restauro Beni Culturali (Ugl - Federterziario)

Sinossi

Dipendenti delle imprese di restauro beni culturali

Parti Stipulanti

Federterziario - Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana, Ari - Associazione Restauratori d'Italia, Ugl Costruzioni - Federazione nazionale costruzioni

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
AS2447.570.000.002447.57
A2243.020.000.002243.02
B1936.200.000.001936.20
C1763.790.000.001763.79
Consulta la tabella completa del 01/10/2022

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

18/03/2024

Restauro Beni Culturali (Ugl - Federterziario): CCNL 06.03.2024

Siglato il CCNL per i dipendenti delle imprese di restauro dei beni culturali, firmato da ARI, Associazione restauratori d'Italia, Federterziario e UGL Costruzioni. In allegato il testo del CCNL.  ...

Ultima scadenza CCNL

01/08/2023

CONI Servizi: Modifiche livelli D1 e D2 ex Accordo di rinnovo 28/07/2023

L’accordo di rinnovo 28/07/2023 (Decorrenza 28/07/2023) ha introdotto le seguenti principali modifiche che riguardano i livelli D1 e D2 della classificazione: Classificazione: 1. Appartiene alla cat...

Orario di lavoro

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.

Rif. CCNL: Art. 15 - Orario di lavoro

Lavoro straordinario

È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti previsti dall'orario di lavoro.

Le percentuali per lavoro straordinario sono le seguenti:

Tipologia della prestazione

Percentuale di maggiorazione

Lavoro straordinario diurno

25%

Lavoro straordinario notturno

35%

Lavoro straordinario festivo

50%

Lavoro straordinario festivo notturno

60%

Le suddette percentuali vengono calcolate sulla retribuzione oraria di fatto.

Rif. CCNL: Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno e festivo

Ferie

Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie di 160 ore retribuito pari a 4 settimane.

In caso di ferie usufruite ad ora il divisore giornaliero è 8 su orario settimanale di cinque giorni e 6,40 su orario settimanale di sei giorni.

Al lavoratore che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'impresa. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero.

La malattia intervenuta durante le ferie, ne sospende il godimento in caso di ricovero ospedaliero superiore a tre giorni o di prognosi superiore a dieci giorni.

Rif. CCNL: Art. 23 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

I lavoratori hanno diritto ad un compenso, la cui misura è di 173 ore di retribuzione di fatto, da corrispondere entro il 24 dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi prestati presso l'impresa. Per mesi interi si considerano anche i periodi di oltre 15 giorni lavorati in un mese solare.

Si può convenire il pagamento della gratifica natalizia in dodicesimi unitamente al trattamento economico mensile.

Rif. CCNL: Art. 25 - Gratifica natalizia