Imprese di viaggi e turismo maggiori
Ugl Terziario - Unione Generale del Lavoro, Federterziario - Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
A | 2205.20 | 0.00 | 0.00 | 2205.20 |
B | 2035.08 | 0.00 | 0.00 | 2035.08 |
1 | 1907.00 | 0.00 | 0.00 | 1907.00 |
2 | 1742.89 | 0.00 | 0.00 | 1742.89 |
01/03/2022
Imprese di viaggi e turismo maggiori (Ugl - Federterziario): Aggiornamento minimi contrattualiTURISMO (UGL - FEDERTERZIARIO) Imprese di viaggi e turismo maggiori (Ugl - Federterziario) Minimi in vigore dal 01/03/2022 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma A € 2205,2 € 0 € 0 ...
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata, secondo i turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, di norma in 5 giornate.
Per la disciplina generale v. la voce "Orario di lavoro"
Rif. CCNL: Art. 97 - Orario normale settimanale
Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del:
- 30% straordinario feriale
- 40% straordinario prestato nei giorni festivi .
- 50% straordinario o prestate la notte (dalle ore 24 alle ore 6 del mattino), sempre che non si tratti di turni regolari di servizio.
Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili fra loro.
Rif. CCNL: Art. 111 - Lavoro straordinario
Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di 26 giorni annui.
A tal fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giornate.
Al personale è dovuta, durante le ferie, la normale retribuzione in atto.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, per la determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile ogni 30 gg. di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 gg.. La frazione inferiore ai 15 gg. non verrà considerata.
Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell'anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia o infortunio.
Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.
Rif. CCNL: Art. 117 - Ferie
Tredicesima: in occasione delle ricorrenze natalizie spetta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 gg. di calendario, nonché per l'eventuale frazione residua pari o superiore a 15 gg.. La frazione inferiore ai 15 gg. non verrà considerata.
L'azienda ed i suoi lavoratori possono convenire il pagamento della gratifica natalizia in dodicesimi unitamente al trattamento economico mensile.
Quattordicesima: con la retribuzione del mese di luglio sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la gratifica di ferie nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i 12 mesi precedenti il 1o luglio.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei 12 mesi precedenti il 10 luglio, ai fini della determinazione dei ratei di quattordicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 gg. di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 gg.. La frazione inferiore ai 15 gg. non verrà considerata.
Rif. CCNL: Art. 145 - Tredicesima mensilità