Commercio (Confsal - Conflavoro)

CCNL Commercio (Confsal - Conflavoro)

Sinossi

Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi

Parti Stipulanti

Fesica Confsal - Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato, Conflavoro Pmi - Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, Confsal - Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori, Confsal Fisals - Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
Q2491.730.000.002491.73
12296.000.000.002296.00
22054.000.000.002054.00
31829.000.000.001829.00
Consulta la tabella completa del 01/03/2023

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

26/01/2023

Commercio (Confsal - Conflavoro): CCNL 17.01.2023 Rinnovo

In data 17.01.2023 tra Conflavoro PMI e Fesica-Confsal, con l'assistenza di Confsal, si è addivenuti al rinnovo del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi siglato dalle stesse in data 12.0...

Ultima scadenza CCNL

01/01/2019

Commercio (Confsal - Conflavoro): Aggiornamento minimi contrattuali

COMMERCIO (CONFSAL - CONFLAVORO)   Commercio (Confsal - Conflavoro)   Minimi in vigore dal 01/01/2019 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Q € 2439,13 € 0 € 0 € 2439,13 1 € 2248,1 ...

Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in:

- 40 ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate per la generalità dei lavoratori

- 38 per i dipendenti da aziende che si occupano di vendita al pubblico nei magazzini a prezzo unico, ipermercati, grandi magazzini, supermercati alimentari e cash and carry,

- 42 ore per i dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione

- 45 per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione carburanti.

- 40 ore settimanali per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali.

- 45 ore settimanali medie nel periodo di riferimento previsto dalla legge per i lavoratori discontinui.

Rif. CCNL: Art. 7 - Articolazione dell'orario di lavoro

Lavoro straordinario

Le prestazioni lavorative straordinarie saranno remunerate con la quota oraria della normale retribuzione e con le maggiorazioni di seguito indicate da calcolarsi sulla quota oraria della normale retribuzione:

- lavoro straordinario diurno (dalla 41a alla 48a ora settimanale) 13%

- lavoro straordinario diurno (eccedenti la 48a ora settimanale) 18%

- lavoro straordinario notturno esclusi i turni regolari di servizio (dalle ore 22 alle ore 6) 48%

- lavoro straordinario festivo e di domenica 28%

Rif. CCNL: Art. 12 - Lavoro straordinario

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.

Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.

Rif. CCNL: Art. 19 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

L'azienda corrisponderà al personale dipendente rispettivamente a titolo di tredicesima e di quattordicesima un importo pari ad 1 mensilità della normale retribuzione in coincidenza con il periodo natalizio ed il periodo feriale. In quest'ultimo caso la quattordicesima sarà corrisposta con la retribuzione del mese di luglio e sarà pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ogni anno.

Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a e 14a mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati, nonché per l'eventuale frazione residua pari o superiore ai 15 giorni.

Rif. CCNL: Art. 29 - Tredicesima mensilità