Dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore soccorso stradale e delle attività di servizi connessi
Federazione Servizi Soccorso Stradale Confimea, Federterziario - Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana, Confimea - Confederazione Italiana delle imprese e dellartigianato, Ugl Terziario - Unione Generale del Lavoro, Ugl - Unione Generale del Lavoro
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
Q | 2190.99 | 0.00 | 0.00 | 2190.99 |
1 | 1925.41 | 0.00 | 0.00 | 1925.41 |
2 | 1726.23 | 0.00 | 0.00 | 1726.23 |
3 | 1581.49 | 0.00 | 0.00 | 1581.49 |
14/12/2023
Soccorso Stradale (Ugl - Confimea): CCNL 22/11/2023Siglato il 22/11/2023 da Confimea, Ancsa ed UGL il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore del soccorso stradale e delle attività di servizi connessi. Si al...
01/05/2017
Soccorso Stradale (Ugl - Confimea): Aggiornamento minimi contrattualiSOCCORSO STRADALE (UGL - CONFIMEA) Soccorso Stradale (Ugl - Confimea) Minimi in vigore dal 01/05/2017 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Q € 2046,2 € 0 € 0 € 2046,2 1 € 1791,9...
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali, distribuito su cinque o sei giorni lavorativi.
Rif. CCNL: Art. 133 - Orario normale settimanale
Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione:
- 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41 a alla 48a ora settimanale;
- 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale.
- 30% le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi
- 50% le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte (dalle ore 22.00 alle 6.00 del mattino)
Rif. CCNL: Art. 140 - Accordo individuale di gestione dell'orario di lavoro
Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 24 giorni lavorativi pari a quattro settimane lavorative, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
Rif. CCNL: Art. 154 - Ferie
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto (esclusi gli assegni familiari).
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ma mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Rif. CCNL: Art. 207 - Tredicesima mensilità