Panificazione (Ugl - Acai)

CCNL Alimentari e Panificazione (Ugl - Acai)

Categoria Retributiva: Panificazione (Ugl - Acai)

Sinossi

Dipendenti delle aziende del settore artigianato panificazione

Parti Stipulanti

Acai - Associazione Cristiana Artigiani Italiani, Conapi - Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori, Ugl Agroalimentari - Unione Generale del Lavoro

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
A1S1761.430.000.001761.43
A11637.970.000.001637.97
A21534.410.000.001534.41
A31405.550.000.001405.55
Consulta la tabella completa del 01/05/2012

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima scadenza CCNL

01/01/2020

Dirigenti - Enti Pubblici non Economici: Aggiornamento valori retribuzione di posizione

- Dirigenti di I fascia: Il valore della retribuzione di posizione parte fissa, definito dall’art. 46, comma 4, del CCNL 09/03/2020, è incrementato, con le decorrenze sotto indicate, dei seguenti impo...

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato in otto ore giornaliere e/o 40 settimanali, in caso di turnazione il terzo turno beneficia di un orario ridotto pari a 36 ore settimanali.

Rif. CCNL: Art. 23 - Orario di lavoro

Lavoro straordinario (Panificazione)

Il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere oppure oltre le 40 settimanali è considerato straordinario.

Per il lavoro straordinario sono corrisposte le seguenti maggiorazioni, in aggiunta alla normale retribuzione, da calcolarsi sulla retribuzione tabellare oraria individuale:

- lavoro straordinario diurno ........................... 20%

- lavoro straordinario notturno.......................... 30%

- lavoro straordinario festivo e domenicale....... 30%

Le percentuali di maggiorazione sopra dette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Ferie

I lavoratori che hanno una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, hanno diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie retribuite pari a 160 ore .

Rif. CCNL: Art. 29 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

Entro il 31/12/ di ogni anno, l'azienda corrisponde ai lavoratori non in prova una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile di fatto.

Rif. CCNL: Art. 30 - Criteri di calcolo dei ratei di maturazione