Università Pontificie, Facoltà ecclesiastiche, Istituti Universitari ecclesiastici, Istituti Superiori di Scienze Religiose, Seminari Maggiori, Istituti di alta formazione, Istituti di formazione universitaria ed accademica gestiti da Enti ecclesiastici, Istituti/Centri/ Associazioni di Ricerca e formazione superiore, Istituti Affiliati
Agidae - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, Flc Cgil - Federazione Lavoratori della Conoscenza, Cisl Scuola - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Scuola, Cisl Università - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Università, Uil Scuola Rua - Unione Italiana Lavoratori Scuola Ricerca Università AFAM, Sinasca, Snals Confsal - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
B1 | 1571.68 | 0.00 | 0.00 | 1571.68 |
B2 | 1627.78 | 0.00 | 0.00 | 1627.78 |
B3 | 1674.38 | 0.00 | 0.00 | 1674.38 |
C | 1718.81 | 0.00 | 0.00 | 1718.81 |
Personale ATA
L'orario di lavoro del personale amministrativo/tecnico/ausiliario è pari a 38 ore settimanali per tutti i lavoratori inquadrati nelle categorie B, C, D, e appartenenti a tutte le aree professionali.
Personale docente
La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti nel contratto individuale di lavoro.
L'orario di lavoro concordato costituente un monte ore annuo, comprende sia l'attività docente, sia quella integrativa e di supporto in misura non superiore al 20 % del totale.
Rif. CCNL: Art. 39 - Orario di lavoro - Personale ATA
Il personale di segreteria che durante convegni e manifestazioni fosse disponibile per un numero di ore eccedenti il normale orario previo accordo fra le parti potrà:
a. recuperare le ore eccedenti con permessi retribuiti;
b. ottenerne il pagamento come ore straordinarie.
È considerato lavoro straordinario, per il personale non docente, quello prestato a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legate a particolari esigenze di servizio non ricorrenti e non programmabili e oltre il limite dell'orario contrattuale settimanale di lavoro, salvo i casi previsti dal presente Contratto.
Ciascuna ora di lavoro straordinario verrà compensata con una quota oraria della retribuzione globale maggiorata delle seguenti percentuali:
a. Lavoro straordinario diurno: 35%
b. Lavoro straordinario notturno: 40%
c. Lavoro straordinario festivo: 50%
d. Lavoro straordinario notturno festivo: 60%.
Le percentuali superiori assorbono le inferiori.
Rif. CCNL: Art. 46 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione, pari a 33 giorni lavorativi per ciascun anno, comprensivi delle festività soppresse.
Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi.
Rif. CCNL: Art. 49 - Ferie
A tutto il personale dipendente viene corrisposta entro il 16 dicembre una tredicesima mensilità pari alla retribuzione in atto nel mese di dicembre, esclusi gli assegni familiari.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, vanno corrisposti tanti dodicesimi dell'ultima mensilità percepita pari ai mesi di servizio prestati.
Le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a 15 giorni ed in tal caso equiparate ad un mese intero.
Rif. CCNL: Art. 33 - Tredicesima mensilità