Noleggio autobus con conducente - Artigianato

CCNL Noleggio autobus con conducente - Artigianato

Sinossi

Lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate

Parti Stipulanti

Uiltrasporti Uil - Unione Italiana Lavoratori Trasporti, Casartigiani - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, Claai - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane, Filt Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti , Fit Cisl - Federazione Italiana Trasporti, Cna Fita - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Settore Trasporto merci, Confartigianato Autobus Operator

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
A11525.33529.7510.332065.41
A21433.80527.4910.331971.62
B11296.54524.1010.331830.97
B21235.52522.4610.331768.31
Consulta la tabella completa del 01/04/2024

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

09/04/2024

Noleggio autobus con conducente - Artigianato: Accordo di rinnovo 03/04/2024

In data 3 aprile 2024 le organizzazioni datoriali CNA Fita, Confartigianato Autobus Operator,  SNA - CASARTIGIANI, CLAAI e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI...

Ultima scadenza CCNL

01/05/2024

Noleggio autobus con conducente - Artigianato: Una tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1-1-2021/31-12-2023, ai lavoratori in forza al 03.04.2024, verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensil...

Orario di lavoro

La durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 40 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive.

L'articolazione dell'orario di lavoro sarà oggetto di confronto con le strutture sindacali aziendali e territoriali.

Nel caso di distribuzione dell'orario settimanale contrattuale in 5 giornate, al lavoratore potrà essere richiesta la prestazione nel sesto giorno con conseguente attribuzione di una giornata di riposo da assegnarsi nei periodi di minor intensità lavorativa e corresponsione della sola maggiorazione prevista (v. infra "Lavoro nel sesto giorno").

Rif. CCNL: Art. 20 - Orario di lavoro

Lavoro straordinario

Si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale.

Sono corrisposte le seguenti maggiorazioni (non cumulabili) sulla retribuzione individuale.

1) lavoro straordinario diurno feriale 25%

2) lavoro straordinario notturno 50%

3) lavoro straordinario festivo 65%

4) lavoro straordinario notturno festivo75%

 

Conducente di autobus: Le prestazioni oltre l'orario contrattuale fino alla 60a ora saranno compensate con quote orarie di retribuzione individuale con la maggiorazione del 20%.

A totale compenso di eventuali prestazioni eccedenti l'orario contrattuale, spettano al conducente di autobus, per ogni giorno impiegato nei servizi extraurbani di durata superiore ad una giornata, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera:
- 4 quote orarie che confluiranno nella banca individuale delle ore
- e la relativa maggiorazione del 20% che verrà erogata nel mese di competenza.
Le singole giornate impiegate per l'effettuazione dei servizi extraurbani di durata superiore ad una giornata, sono considerate nel valore convenzionale di 6 ore e 40 minuti di lavoro effettivo.

Rif. CCNL: Art. 20 - Orario di lavoro

Ferie

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie pagato pari a 26 giorni lavorativi.

Nel caso di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi.

In caso di licenziamento o dimissioni, il lavoratore, qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.

Le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni.

Rif. CCNL: Art. 24 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima mensilità:  L'azienda corrisponderà entro il 20 dicembre una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori ai 14 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 14 giorni.

 

Quattordicesima mensilità: L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile.

Detta erogazione è riferita al periodo 1o luglio-30 giugno.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il suddetto periodo, l'erogazione verrà corrisposta in ragione dei dodicesimi maturati, considerandosi come intero la frazione di mese superiore ai 14 giorni.

Rif. CCNL: Art. 42 - Tredicesima mensilità