Commercio, distribuzione, servizi
Fid - Federazione Italiana Dipendenti , FederPartiteIva
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
Q | 2457.20 | 0.00 | 0.00 | 2457.20 |
Q - aree svantaggiate | 2109.76 | 0.00 | 0.00 | 2109.76 |
1 | 2252.48 | 0.00 | 0.00 | 2252.48 |
1 - aree svantaggiate | 1801.98 | 0.00 | 0.00 | 1801.98 |
01/10/2020
Turismo (FID - FederPartiteIva): Aggiornamento minimi contrattualiTERZIARIO E TURISMO (FID - FEDERPARTITEIVA) Turismo (FID - FederPartiteIva) Minimi in vigore dal 01/10/2020 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Q € 1994,1 € 0 € 0 € 1994,1 Q -...
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi.
Rif. CCNL: Art. 55 - Articolazione dell'orario di lavoro
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione del presente contratto:
- lavoro straordinario diurno feriale (dalla 41a alla 48a ora settimanale) 15%;
- lavoro straordinario diurno feriale (eccedenti la 48a ora settimanale) 20%;
- lavoro straordinario notturno (dalla 41a alla 48a ora settimanale) 35%;
- lavoro straordinario notturno (eccedenti la 48a ora settimanale) 40%;
- lavoro straordinario festivo 30%; lavoro straordinario festivo notturno 50%.
Una quota pari al 50% del monte ore di straordinario può confluire, al netto della maggiorazione economica oraria, previo accordo con il lavoratore e sentita, ove presente, la R.S.A., nella Banca delle Ore
Rif. CCNL: Art. 57 - Lavoro straordinario
Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi.
Agli effetti del computo delle ferie, la settimana lavorativa è, comunque, considerata di sei giorni lavorativi.
Rif. CCNL: Art. 72 - Ferie
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto. Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto di cui spettante all'atto della corresponsione.
Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono stati i mesi di lavoro.
Sono considerate mensilità intere, con conseguente diritto alla maturazione del rateo, le frazioni di mese lavorate superiori a due settimane.
Per i periodi d'assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, il datore di lavoro dovrà corrispondere alla lavoratrice la rimanente quota del 20% ad integrazione di quanto corrisposto dall'INPS nel limite dell'80%.
Rif. CCNL: Art. 53 - Tredicesima mensilità