Alimentari P.M.I (Confsal - Cifa Fedarcom)

CCNL Alimentari P.M.I (Confsal - Cifa Fedarcom)

Sinossi

Dipendenti delle piccole e medie imprese del settore alimentare

Parti Stipulanti

Fesica Confsal - Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato, Confsal Fisals - Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri , Cifa - Confederazione Italiana Federazioni Autonome, Confsal - Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori, Fedarcom - Federazione Nazionale Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e PMI

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
22530.000.000.002530.00
2/Aree svant.2024.000.000.002024.00
32172.000.000.002172.00
3 - Primo ingr. - 1° anno1629.000.000.001629.00
Consulta la tabella completa del 01/11/2019

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

21/02/2024

Alimentari P.M.I (Confsal - Cifa Fedarcom): CCNL 08.01.2024

In data 8 gennaio 2024, tra CIFA e CONFSAL, FESICA-CONFSAL, si è giunti alla sottoscrizione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  per i dipendenti delle piccole e medie imprese del...

Ultima scadenza CCNL

01/11/2019

Alimentari P.M.I (Confsal - Cifa Fedarcom): Aggiornamento minimi contrattuali

ALIMENTARI P.M.I (CONFSAL - CIFA FEDARCOM)   Alimentari P.M.I (Confsal - Cifa Fedarcom)   Minimi in vigore dal 01/11/2019 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Q € 2940 € 0 € 0 € 294...

Orario di lavoro

La durata settimanale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore, anche come media su periodi plurisettimanali. L’orario settimanale di lavoro sarà di norma concentrato su 5 giorni.

La prestazione normale effettiva dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui è fissata in 39 ore settimanali, anche come media su periodi plurisettimanali, utilizzando a tal fine il monte ore annuo di riduzione dell'orario di lavoro.

Per il settore panificazione l'orario di lavoro settimanale è fissato in 40 ore e articolato su sei giorni.

 

Rif. CCNL: Art. 57 - Articolazione dell'orario di lavoro

Lavoro straordinario

Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale stabilito dal presente contratto sono considerate lavoro straordinario, ad eccezione dei casi in cui vengano utilizzati orari come media su periodi plurisettimanali e la flessibilità della prestazione, con compensazione su cicli plurisettimanali.

Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione:

Maggiorazione

Lavoro straordinario festivo

30%

Lavoro straordinario diurno feriale (oltre le 40 ore settimanali

45%

Lavoro straordinario feriale notturno

35%

Lavoro straordinario festivo notturno

50%

Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22:00

40%

 

Rif. CCNL: Art. 64 - Lavoro straordinario

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di:

Orario di lavoro

Giorni di ferie annuali

Orario di lavoro distribuito su 5 giorni

22 giorni - 173 ore

Orario di lavoro distribuito su 6 giorni

26 giorni - 173 ore

Viaggiatori e piazzisti con orario di lavoro distribuito su 5 giornate o 4 intere e due mezze giornate

22 giorni - 173 ore

Viaggiatori e piazzisti con orario di lavoro distribuito su 6 giornate

26 giorni - 173 ore

Agli effetti del computo delle ferie, la settimana lavorativa è, comunque, considerata di sei giorni lavorativi.

Rif. CCNL: Art. 79 -Ferie

Mensilità Aggiuntive

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto.

Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto di cui spettante all'atto della corresponsione.

Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono stati i mesi di lavoro. Sono considerate mese intero, con conseguente diritto alla maturazione del rateo, le frazioni di mese lavorate superiori a due settimane.

Rif. CCNL: Art. 55 - Tredicesima mensilità