Dipendenti delle piccole e medie imprese del settore alimentare
Fesica Confsal - Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato, Cifa - Confederazione Italiana Federazioni Autonome, Confsal - Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori, Fedarcom - Federazione Nazionale Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e PMI, Fisals Confsal - Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
2 | 2530.00 | 0.00 | 0.00 | 2530.00 |
2/Aree svant. | 2024.00 | 0.00 | 0.00 | 2024.00 |
3 | 2172.00 | 0.00 | 0.00 | 2172.00 |
3 - Primo ingr. - 1° anno | 1629.00 | 0.00 | 0.00 | 1629.00 |
01/11/2019
Alimentari P.M.I (Confsal - Cifa Fedarcom): Aggiornamento minimi contrattualiALIMENTARI P.M.I (CONFSAL - CIFA FEDARCOM) Alimentari P.M.I (Confsal - Cifa Fedarcom) Minimi in vigore dal 01/11/2019 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Q € 2940 € 0 € 0 € 294...
La durata settimanale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore, anche come media su periodi plurisettimanali. L'orario settimanale di lavoro sarà di norma concentrato su 5 giorni.
La prestazione normale effettiva dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui è fissata in 39 ore settimanali, anche come media su periodi plurisettimanali, utilizzando a tal fine il monte ore annuo di riduzione dell'orario di lavoro.
Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di semplice attesa o custodia, la durata normale del lavoro effettivo è di 45 ore settimanali.
Per il settore panificazione l'orario di lavoro settimanale è fissato in 40 ore e articolato su sei giorni.
Rif. CCNL: Art. 57 - Articolazione dell'orario di lavoro
Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale stabilito dal presente contratto sono considerate lavoro straordinario, ad eccezione dei casi in cui vengano utilizzati orari come media su periodi plurisettimanali e la flessibilità della prestazione, con compensazione su cicli plurisettimanali.
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione:
Maggiorazione | |
Lavoro straordinario festivo | 30% |
Lavoro straordinario diurno feriale (oltre le 40 ore settimanali | 45% |
Lavoro straordinario feriale notturno | 35% |
Lavoro straordinario festivo notturno | 50% |
Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22:00 | 40% |
Rif. CCNL: Art. 64 - Lavoro straordinario
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di:
Orario di lavoro | Giorni di ferie annuali |
Orario di lavoro distribuito su 5 giorni | 22 giorni - 173 ore |
Orario di lavoro distribuito su 6 giorni | 26 giorni - 173 ore |
Viaggiatori e piazzisti con orario di lavoro distribuito su 5 giornate o 4 intere e due mezze giornate | 22 giorni - 173 ore |
Viaggiatori e piazzisti con orario di lavoro distribuito su 6 giornate | 26 giorni - 173 ore |
Agli effetti del computo delle ferie, la settimana lavorativa è, comunque, considerata di sei giorni lavorativi.
Rif. CCNL: Art. 79 -Ferie
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto.
Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto di cui spettante all'atto della corresponsione.
Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono stati i mesi di lavoro. Sono considerate mese intero, con conseguente diritto alla maturazione del rateo, le frazioni di mese lavorate superiori a due settimane.
Rif. CCNL: Art. 55 - Tredicesima mensilità