Industrie (Fapi - Ciu)

CCNL Industrie (Fapi - Ciu)

Sinossi

Lavoratori dipendenti delle Industrie

Parti Stipulanti

Fapi - Federazione Autonoma Piccole Imprese del Commercio dell'Agricoltura dell'Artigianato del Turismo dei Servizi e dell'industria , Cesac - Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio, Fildi Ciu - Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti, rappresentata dal Segretario Nazionale

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
Q2284.120.000.002284.12
11965.830.000.001965.83
21711.200.000.001711.20
31541.440.000.001541.44
Consulta la tabella completa del 01/06/2017

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima scadenza CCNL

01/07/2017

Industrie (Fapi - Ciu): Aggiornamento minimi contrattuali

INDUSTRIE (FAPI - CIU)   Industrie (Fapi - Ciu)   Minimi in vigore dal 01/07/2017 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Q € 2284,12 € 0 € 0 € 2284,12 1 € 1965,83 € 0 € 0 € 1965,...

Orario di lavoro

Con riferimento al personale imbarcato, la durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle imprese della pesca marittima, è necessariamente commisurata alle esigenze specifiche del settore. Pertanto si rinvia alla normativa vigente in materia. Di massima, durante la navigazione l'orario giornaliero è di otto ore per tutto il personale ma potrà essere regolato dalle esigenze del momento.

Qualora l'equipaggio venga chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere, l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti. I pasti durante la permanenza dei lavori vengono assicurati dall'armatore a proprio carico. Qualora la durata dei lavori sia inferiore a 8 giorni tutto l'equipaggio resterà imbarcato a tutti gli effetti.

Personale imbarcato: Con riferimento al personale imbarcato, la durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle imprese della pesca marittima, è necessariamente commisurata alle esigenze specifiche del settore. Pertanto si rinvia alla normativa vigente in materia. Di massima, durante la navigazione l'orario giornaliero è di otto ore per tutto il personale ma potrà essere regolato dalle esigenze del momento.

Qualora l'equipaggio venga chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere, l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti. I pasti durante la permanenza dei lavori vengono assicurati dall'armatore a proprio carico. Qualora la durata dei lavori sia inferiore a 8 giorni tutto l'equipaggio resterà imbarcato a tutti gli effetti.

Rif. CCNL: Art. 34 - Orario di lavoro

Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario diurno è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 15%;

Il lavoro straordinario diurno festivo è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30%;

Il lavoro straordinario notturno è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30%;

Il lavoro straordinario notturno festivo è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 50%;

Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventidue e le ore sei.

La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore

Rif. CCNL: Art. 42 - Lavoro straordinario

Ferie

Il lavoratore che ha un'anzianità di 12 mesi presso l'impresa, ha diritto ogni anno a un periodo di ferie pagate:

- pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta);

- pari a 26 giorni nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 6 giornate.

Rif. CCNL: Art. 46 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

In occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.

In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate; la somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni e la frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.

Rif. CCNL: Art. 57 - Tredicesima mensilità