Lavoratori dipendenti delle Industrie
Fapi - Federazione Autonoma Piccole Imprese del Commercio dell'Agricoltura dell'Artigianato del Turismo dei Servizi e dell'industria , Cesac - Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio, Fildi Ciu - Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti, rappresentata dal Segretario Nazionale
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
Q | 2284.12 | 0.00 | 0.00 | 2284.12 |
1 | 1965.83 | 0.00 | 0.00 | 1965.83 |
2 | 1711.20 | 0.00 | 0.00 | 1711.20 |
3 | 1541.44 | 0.00 | 0.00 | 1541.44 |
01/07/2017
Industrie (Fapi - Ciu): Aggiornamento minimi contrattualiINDUSTRIE (FAPI - CIU) Industrie (Fapi - Ciu) Minimi in vigore dal 01/07/2017 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Q € 2284,12 € 0 € 0 € 2284,12 1 € 1965,83 € 0 € 0 € 1965,...
Con riferimento al personale imbarcato, la durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle imprese della pesca marittima, è necessariamente commisurata alle esigenze specifiche del settore. Pertanto si rinvia alla normativa vigente in materia. Di massima, durante la navigazione l'orario giornaliero è di otto ore per tutto il personale ma potrà essere regolato dalle esigenze del momento.
Qualora l'equipaggio venga chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere, l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti. I pasti durante la permanenza dei lavori vengono assicurati dall'armatore a proprio carico. Qualora la durata dei lavori sia inferiore a 8 giorni tutto l'equipaggio resterà imbarcato a tutti gli effetti.
Personale imbarcato: Con riferimento al personale imbarcato, la durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle imprese della pesca marittima, è necessariamente commisurata alle esigenze specifiche del settore. Pertanto si rinvia alla normativa vigente in materia. Di massima, durante la navigazione l'orario giornaliero è di otto ore per tutto il personale ma potrà essere regolato dalle esigenze del momento.
Qualora l'equipaggio venga chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere, l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti. I pasti durante la permanenza dei lavori vengono assicurati dall'armatore a proprio carico. Qualora la durata dei lavori sia inferiore a 8 giorni tutto l'equipaggio resterà imbarcato a tutti gli effetti.
Rif. CCNL: Art. 34 - Orario di lavoro
Il lavoro straordinario diurno è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 15%;
Il lavoro straordinario diurno festivo è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30%;
Il lavoro straordinario notturno è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30%;
Il lavoro straordinario notturno festivo è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 50%;
Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventidue e le ore sei.
La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore
Rif. CCNL: Art. 42 - Lavoro straordinario
Il lavoratore che ha un'anzianità di 12 mesi presso l'impresa, ha diritto ogni anno a un periodo di ferie pagate:
- pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta);
- pari a 26 giorni nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 6 giornate.
Rif. CCNL: Art. 46 - Ferie
In occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate; la somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni e la frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.
Rif. CCNL: Art. 57 - Tredicesima mensilità