Personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell'infanzia, asili nido
Federterziario - Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana, Federterziario Scuola, Ugl Scuola - Unione Generale del Lavoro
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
1 | 1240.00 | 0.00 | 0.00 | 1240.00 |
2 | 1270.00 | 0.00 | 0.00 | 1270.00 |
3 | 1340.00 | 0.00 | 0.00 | 1340.00 |
4 | 1535.00 | 0.00 | 0.00 | 1535.00 |
15/09/2023
Scuole non Statali e Formazione (Ugl - Federterziario): CCNL 27/07/2023Il 27 luglio 2023 Federterziario Scuola e Federterziario con Ugl Scuola, con l'assistenza dell'associazione nazionale consulenti del lavoro ANC,L hanno firmato il nuovo CCNL, che disciplina il tratta...
01/09/2023
Scuole non Statali e Formazione (Ugl - Federterziario): Lavoro Festivo - Notturno - StraordinarioÈ considerato lavoro festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni di festività nazionali; Per ciascuna ora di lavoro ordinario prestato nei giorni festivi, nei casi in cui la legge consent...
40 ore (estendibili a 48 ore) per:
- personale non docente Area I (livelli I - II - III)
- personale non docente Area III Dirigenza (livelli VII - VIII dirigenza),
- personale Area Formazione Area III livello con qualifica di tutor, progettisti, certificatori delle competenze, orientatori, analisti di fabbisogni formativi e delle competenze
40 ore per:
- educatrici Asili Nido
- docenti scuola infanzia
- addetti al pre e post scuola degli asili nido
- assistenti di Colonie e Convitti
- addetti al Tempo Libero
- guide e Addetti alle Attività Integrative
- istruttori in Attività Parascolastiche
- tutor di sede corsi di formazione
- puericultori, logopedisti, fisioterapisti
- psicologi e psicoterapeuti
38 ore (estendibili a 40 ore) comprensive delle attività connesse alla funzione per:
- assistenti asili nido
- assistenti scuola dell'infanzia
- educatrici micro nido
36 ore (estendibili a 38 ore) per:
- docenti scuola dell'infanzia
- insegnanti di sostegno scuola dell'infanzia
- modelli viventi
32 ore (estendibili a 35 ore) per:
- personale docente scuole primarie;
32 ore (estendibili a 40 ore) per:
- docenti per enti di formazione professionale accreditati presso le Regioni
- docenti per corsi di formazione professionale accreditati presso le Regioni in obbligo scolastico
- docenti in Corsi di Preparazione agli Esami
- docenti in Corsi liberi d'Arte e di Cultura varia
- docenti in Corsi di Istruzione Professionale
- docenti in Corsi di Lingue
- docenti per enti di formazione professionale accreditati presso le Regioni
- docenti delle Accademie
- docenti in Corsi di Formazione Insegnanti
- docenti delle Scuole Superiori per Interpreti e Traduttori
- docenti dei Corsi di Specializzazione Post-diploma
- docenti in Scuole e Corsi Post - secondari
- docenti in Istituti ParaUniversitari
- docenti degli Istituti Superiori di Cultura e Formazione
29 ore (estendibili a 35 ore) per:
- personale docente scuole secondarie
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di tre turni. Qualora il terzo turno ecceda le ore 22:00, ogni ora eccedente sarà considerata, in deroga all'art. 26, lavoro straordinario e notturno. Del pari se esso cade in una giornata festiva, sarà considerato lavoro straordinario, notturno e festivo.
Rif. CCNL: Art. 27 - Orario di lavoro
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito dall'art. 3 d.lgs. 66/2003.
Non sono considerate di lavoro straordinario le ore di potenziamento dell'orario fino al raggiungimento del monte ore annuo.
Il lavoro straordinario deve essere computato come segue:
- Feriale diurno con una maggiorazione del 20%;
- Feriale notturno con una maggiorazione del 25%.
- Festivo diurno con una maggiorazione del 25%
- Festivo notturno con una maggiorazione del 30%.
In alternativa alla maggiorazione possono essere concordati tra le parti dei riposi compensativi.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di tre turni. Qualora il terzo turno ecceda le ore 22:00, ogni ora eccedente sarà considerata, in deroga all'art. 26, lavoro straordinario e notturno. Del pari se esso cade in una giornata festiva, sarà considerato lavoro straordinario, notturno e festivo.
Rif. CCNL: Art. 30 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
È riconosciuto un periodo annuale di ferie retribuite pari a 32 giorni che possono essere godute anche in modo frazionato.
Rif. CCNL: Art. 31 - Ferie
Al personale dipendente viene corrisposta, entro il 16 dicembre di ogni anno, una tredicesima mensilità determinata pari alla retribuzione in atto nello stesso mese, esclusi gli assegni familiari ed eventuali anticipazioni ed incentivi. Su richiesta del lavoratore è possibile, in alternativa al computo a fine anno, distribuire la tredicesima in quote mensili.
Rif. CCNL: Art. 14 - Tredicesima mensilità