Agricoltura - Cooperative (dal 01.07.06)

CCNL Agricoltura - Cooperative

Categoria Retributiva: Agricoltura - Cooperative (dal 01.07.06)

CCNL del 16/03/2022 - Decorrenza: 16/03/2022 - Scadenza: 31/12/2025

Sinossi

Dipendenti di cooperative e consorzi agricoli

Parti Stipulanti

Flai Cgil - Federazione Lavoratori Agroindustria, Fai Cisl - Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale, Uila Uil - Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari, Agci Agrital - Associazione Generale Cooperative Italiane Settore Agro Ittico Alimentare, Legacoop Agroalimentare, Confcooperative Fedagripesca

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
51515.380.000.001515.38
31713.810.000.001713.81
12071.080.000.002071.08
41593.540.000.001593.54
Consulta la tabella completa del 01/11/2023

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

29/08/2016

Agricoltura - Cooperative: Ipotesi di accordo 03/08/2016

Il 3 agosto 2016 tra AGCI-AGRITAL, FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP-AGROALIMENTARE e FLAI-CGIO, FAI-CISL, UILA-UIL, è stata siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti di co...

Ultima scadenza CCNL

01/12/2021

Agricoltura - Cooperative: Aggiornamento minimi contrattuali

AGRICOLTURA - COOPERATIVE   Agricoltura - Cooperative (dal 01.07.06)   Minimi in vigore dal 01/12/2021 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma 1 € 2019,14 € 0 € 0 € 2019,14 2 € 1815,...

Orario di lavoro

L'orario di lavoro contrattuale ordinario è stabilito in 39 ore settimanali, distribuito di norma su 5 giorni lavorativi.

Rif. CCNL: Art. 22 - Orario di lavoro e flessibilità

Lavoro straordinario (Operai)

Si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario contrattuale ordinario di lavoro.

Limiti: Il lavoro straordinario non può superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali, ai sensi delle leggi vigenti. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è comunque stabilito in 230 ore annue.

Maggiorazioni:

Lavoro straordinario

%

Feriale

25%

Festivo

50%

Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione (minimo contrattuale nazionale conglobato). Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal 3o elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.

Ferie

Lavoratori con rapporto a tempo indeterminato: spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative (22 nel caso di settimana corta, sabato escluso).

Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno, nonché nel caso di contratto a termine per gli impiegati, ai lavoratori spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.

Operai agricoli e florovivaisti a tempo determinato: il periodo di ferie maturerà per 365esimi in relazione alle giornate lavorate.

Il riconoscimento economico dell'istituto ferie avviene nella retribuzione, tramite percentualizzazione dello stesso all'interno del terzo elemento (v. "Retribuzione - Terzo elemento (Operai T.D.")).

 

Rif. CCNL: Art. 29 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

I lavoratori hanno diritto alla corresponsione della 13a e 14a mensilità, pari rispettivamente alla retribuzione percepita nel mese di dicembre e agosto.

Dette mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno.

Nel caso di cessazione del rapporto, il calcolo dei dodicesimi delle mensilità aggiuntive, deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso.

La corresponsione dei dodicesimi di tali mensilità compete anche nel caso di recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova.

La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.

Per gli operai a tempo determinato v. "Retribuzione - Terzo elemento (Operai T.D.).

 

Rif. CCNL: Art. 34 - 13ma e 14ma mensilità