Dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili e affini
Federsicurezza Italia - Federazione Nazionale delle aziende della sicurezza nei luoghi di lavoro e della formazione, Confinnova - Confederazione Nazionale delle Imprese Innovative;, Sinast - Sindacato Intercategoriale Nazionale Ambiente, Servizi, Sicurezza, Salute e Tecnologia, Fiadel - Federazione Italiana Autonoma Enti Locali
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
1 | 880.30 | 512.58 | 0.00 | 1392.88 |
2 | 1007.85 | 515.27 | 0.00 | 1523.12 |
3 | 1140.12 | 517.85 | 0.00 | 1657.97 |
4 | 1219.10 | 520.12 | 0.00 | 1739.22 |
01/04/2017
Edilizia - Imprese artigiane e PMI (Confinnova – Cisal): Aggiornamento minimi contrattualiEDILIZIA - IMPRESE ARTIGIANE E PMI (CONFINNOVA – CISAL) Edilizia - Imprese artigiane e PMI (Confinnova – Cisal) Minimi in vigore dal 01/04/2017 Livello Paga Base Contingenza EDR Somm...
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere per gli impiegati e di 13 ore per gli operai ai sensi degli artt. 3 e 7 del D.Lgs. 66/2003, suddivise su 5 o 6 giorni lavorativi settimanali.
Rif. CCNL: Art. 34 - Orario di lavoro
Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale pari a quaranta ore, sono considerate lavoro straordinario. Il lavoro straordinario è ammesso nel limite di 250 ore/anno.
Il lavoro straordinario è retribuito con le seguenti percentuali di maggiorazione, sulla quota oraria della normale retribuzione:
Tipologia lavoro straordinario | Maggiorazione |
Lavoro straordinario diurno* | 35% |
Lavoro festivo straordinario | 55% |
Lavoro festivo notturno straordinario * | 70% |
lavoro notturno straordinario * | 47% (per impiegati) 40% (per operai) |
* Tali percentuali vanno applicate anche per gli operai in turni regolari avvicendati, con assorbimento delle percentuali indicate per Lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati (v. "Lavoro a turni").
Rif. CCNL: Art. 39 - Lavoro straordinario, Festivo, Notturno
La durata annuale delle ferie è fissata in quattro settimane di calendario, ovvero in 160 ore, nelle quali non rientrano i giorni festivi.
Al lavoratore che non abbia maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'impresa. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, ai suddetti effetti, come mese intero.
Rispetto agli impiegati, è possibile un eventuale frazionamento delle ferie su accordo dalle parti: in tal caso 5 giorni lavorativi goduti a titolo di ferie equivalgono a 1 settimana di ferie quando l'orario normale di lavoro è distribuito su 5 giorni mentre se è su 6 giorni, ad 1 settimana di ferie corrispondono 6 giorni lavorativi goduti.
Per il trattamento economico delle ferie per gli operai cfr "Cassa edile".
Rif. CCNL: Art. 45 - Ferie
Operai: L'impresa è tenuta a corrispondere annualmente all'operaio una mensilità aggiuntiva a titolo di gratifica natalizia, per ogni anno di anzianità lavorativa dell'operaio nella misura di 173 ore di retribuzione di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa. La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.
Per il trattamento economico cfr. "Cassa edile".