Lavoratori dipendenti dalle imprese del settore Agroalimentare dell'Agricoltura e della Pesca
Fapi - Federazione Autonoma Piccole Imprese del Commercio dell'Agricoltura dell'Artigianato del Turismo dei Servizi e dell'industria , Cesac - Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio, Fildi Ciu - Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
Q/QS | 2284.12 | 0.00 | 0.00 | 2284.12 |
1 | 1965.83 | 0.00 | 0.00 | 1965.83 |
2 | 1711.20 | 0.00 | 0.00 | 1711.20 |
3 | 1541.44 | 0.00 | 0.00 | 1541.44 |
La durata normale dell'orario di lavoro per la generalità delle imprese del settore è fissato in 40 ore settimanali di cui almeno cinque giorni consecutivi.
La durata può essere calcolata anche come durata media delle prestazioni in un periodo non superiore ai dodici mesi, salvi gli accordi aziendali/territoriali in materia.
Pesca personale imbarcato
Con riferimento al personale imbarcato, la durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle imprese della pesca marittima, è necessariamente commisurata alle esigenze specifiche del settore. Pertanto si rinvia alla normativa vigente in materia. Di massima, durante la navigazione l'orario giornaliero è di otto ore per tutto il personale ma potrà essere regolato dalle esigenze del momento.
Qualora l'equipaggio venga chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere, l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti. I pasti durante la permanenza dei lavori vengono assicurati dall'armatore a proprio carico.
Qualora la durata dei lavori sia inferiore a 8 giorni tutto l'equipaggio resterà imbarcato a tutti gli effetti.
Rif. CCNL: Art. 34 - Orario di lavoro
Il lavoro straordinario diurno è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 15% (quindici %);
Il lavoro straordinario diurno festivo è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30% (trenta %);
Il lavoro straordinario notturno è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30% (trenta %);
Il lavoro straordinario notturno festivo è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 50% (cinquanta %);
Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventidue e le ore sei.
La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore
Rif. CCNL: Art. 42 - Lavoro straordinario
Il lavoratore che ha un'anzianità di 12 mesi presso l'impresa, ha diritto ogni anno a un periodo di ferie pagate:
- pari a 22 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate (settimana corta);
- pari a 26 giorni nell'ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 6 giornate.
Rif. CCNL: Art. 45 - Ferie
In occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate; la somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni e la frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.
Rif. CCNL: Art. 55 - Tredicesima mensilità