Marketing (Cisal - Anpit)

CCNL Marketing (Cisal - Anpit)

Sinossi

Dipendenti di Aziende e Cooperative esercenti attività nel settore del Marketing

Parti Stipulanti

Anpit - Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario, Cidec - Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti, Confimprenditori - Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti, Unica - Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato, Cisal Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo, Ateca - Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani, Federmarketing

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
Appr. A - Tipo B - 1° periodo1567.610.000.001567.61
Operatore di vendita 31291.320.000.001291.32
Appr. C - Tipo B - 1° periodo1275.270.000.001275.27
Q2192.860.000.002192.86
Consulta la tabella completa del 01/06/2023

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

03/12/2024

Marketing (Cisal - Anpit): Accordo di rinnovo 25/11/2024

In data 25 novembre 2024 Anpit, Federmarketing, Unica, Ateca e Cisal terziario, con l'assistenza della Cisal, hanno definito il rinnovo del CCNL "Marketing". Si allega il testo dell'accordo....

Ultima scadenza CCNL

01/06/2021

Marketing (Cisal - Anpit): Aggiornamento minimi contrattuali

MARKETING (CISAL - ANPIT)   Marketing (Cisal - Anpit)   Minimi in vigore dal 01/06/2021 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Q € 2103,58 € 0 € 0 € 2103,58 A € 1877,32 € 0 € 0 € 1...

Orario di lavoro

La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 ore ordinarie settimanali, distribuite su 5 giorni, seguiti da due giorni, uno di Riposo e uno di Festività o su 6 giornate lavorative consecutive, seguite da una Festività.

 

Limiti

a) Giornaliero: 12 ore, di cui 8 ore di lavoro ordinario e 4 ore di lavoro straordinario e/o straordinario con riposo compensativo e/o Banca delle Ore;

b) Settimanale: 60 ore (ordinario + straordinario + straordinario con riposo compensativo + Banca delle Ore), purché entro il limite massimo di 2 settimane al mese;

c) Mensile: 216 ore (ordinario + straordinario + straordinario con riposo compensativo + Banca delle Ore);

d) Semestrale: 1296 (ordinario + straordinario + straordinario con riposo compensativo + Banca delle Ore), purché entro il limite di 12 settimane a 60 ore settimanali e le restanti settimane con il limite di 48 ore.

Tutto quanto precede, fermo restando che negli ultimi 12 mesi la Media Mobile di lavoro ordinario, straordinario, saldi positivi dei riposi compensativi e della Banca delle Ore non potrà eccedere le 48 ore settimanali.

Rif. CCNL: Art. 112 - Orario di lavoro: definizione

Lavoro straordinario

Il Dipendente ha diritto a 10 aumenti triennali della retribuzione.

L'anzianità di servizio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data d'assunzione o dal termine del periodo d'apprendistato.

 

Livello

Importo del singolo scatto

Q

31,00

A

27,00

B

24,00

C

22,00

Op. 1 Cat.

D

20,00

Op. 2 Cat.

E

18,00

Op. 3 Cat.

F

17,00

 

In occasione del nuovo scatto d'anzianità, dal 1o giugno 2021, l'importo riportato in tabella, dovrà sommarsi all'importo degli scatti precedentemente maturati dal Lavoratore, sempre nel limite complessivo di 10 scatti triennali.

In caso di passaggio di livello d'inquadramento, l'importo e il numero degli scatti già maturati si sommeranno ai valori che matureranno nel nuovo livello, sempre entro il limite massimo complessivo di 10 scatti triennali.

L'importo degli scatti, è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d'anzianità.

In caso di prima applicazione contrattuale per un'Azienda proveniente da altro CCNL, all'atto del passaggio, il numero e l'importo degli aumenti periodici di anzianità già maturati dal Lavoratore, dovrà rimanere invariato.

 

Rif. CCNL: Art. 28

Ferie

Il Lavoratore dipendente con orario ordinario medio di lavoro pari a 40 ore settimanali matura 160 ore di ferie annuali.

Se il Lavoratore è stato assunto o è cessato nel corso dell'anno, le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano come mese intero.

Rif. CCNL: Art. 129 - Ferie: maturazione

Mensilità Aggiuntive

In occasione della ricorrenza natalizia, l'Azienda corrisponderà al Lavoratore una tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Mensile Normale.

Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima mensilità sarà dovuta nella misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni mese di servizio prestato. A tal fine, le frazioni di mese che superano i 15 giorni saranno considerate mese intero.

 

Rif. CCNL: Art. 135