Per il personale dipendente della Croce Rossa Italiana, Enti del Terzo Settore, Organizzazioni di Volontariato, Fondazioni
Fpl Uil - Federazione Poteri Locali - Unione Italiana del Lavoro, Cri - Croce Rossa Italiana, Fp Cisl - Federazione dei lavoratori pubblici e dei servizi - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, Fp Cgil - Funzione Pubblica - Confederazione Generale Italiana Lavoro
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
A1 | 1302.72 | 0.00 | 0.00 | 1302.72 |
A2 | 1341.79 | 0.00 | 0.00 | 1341.79 |
A3 | 1380.87 | 0.00 | 0.00 | 1380.87 |
A4 | 1446.01 | 0.00 | 0.00 | 1446.01 |
01/09/2022
Croce Rossa Italiana e Terzo settore: Aggiornamento minimi contrattualiCROCE ROSSA ITALIANA E TERZO SETTORE Croce Rossa Italiana e Terzo settore Minimi in vigore dal 01/09/2022 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma A1 € 1302,72 € 0 € 0 € 1302,72 A2 ...
Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 ore distribuito su 5 o 6 giorni.
Rif. CCNL: Art. 26 - Orario di lavoro
È considerato:
- lavoro supplementare quello effettuato oltre l'orario ordinario settimanale fino alle 40 ore settimanali,
- lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali.
Le quote di maggiorazione per il lavoro supplementare e straordinario sono le seguenti:
- supplementare diurno: 25%
- straordinario diurno: 20
- notturno: 30%
- festivo diurno: 30%
- festivo notturno: 50%
Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili con le indennità per lavoro ordinario notturno e/o festivo.
Rif. CCNL: Art. 27 - Deroghe all'orario di lavoro ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 66/2003
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie pari a 190 ore lavorative retribuite per anno solare.
In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione.
Al lavoratore che non abbia maturato un anno intero di servizio, spetta per ogni mese di servizio prestato 1/12 del periodo feriale di cui al primo comma del presente articolo.
Rif. CCNL: Art. 30 - Ferie
Spetta la tredicesima mensilità composta da uno stipendio base secondo l'inquadramento di riferimento.
Non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni o altra posizione che comporti la sospensione dello stipendio o del salario.
In caso di istaurazione o di risoluzione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio effettivamente maturati; la frazione di mese superiore a quindici giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
Rif. CCNL: Art. 60 - Tredicesima mensilità