Croce Rossa Italiana e Terzo settore

CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo settore

Sinossi

Per il personale dipendente della Croce Rossa Italiana, Enti del Terzo Settore, Organizzazioni di Volontariato, Fondazioni

Parti Stipulanti

Fp Cgil - Funzione Pubblica - Confederazione Generale Italiana Lavoro, Fp Cisl - Federazione dei lavoratori pubblici e dei servizi - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, Fpl Uil - Federazione Poteri Locali - Unione Italiana del Lavoro, Cri - Croce Rossa Italiana

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
A11302.720.000.001302.72
A21341.790.000.001341.79
A31380.870.000.001380.87
A41446.010.000.001446.01
Consulta la tabella completa del 01/09/2022

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima scadenza CCNL

01/09/2022

Croce Rossa Italiana e Terzo settore: Aggiornamento minimi contrattuali

CROCE ROSSA ITALIANA E TERZO SETTORE   Croce Rossa Italiana e Terzo settore   Minimi in vigore dal 01/09/2022 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma A1 € 1302,72 € 0 € 0 € 1302,72 A2 ...

Orario di lavoro

Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 ore distribuito su 5 o 6 giorni.

Rif. CCNL: Art. 26 - Orario di lavoro

Lavoro straordinario

È considerato:

- lavoro supplementare quello effettuato oltre l'orario ordinario settimanale fino alle 40 ore settimanali,

- lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali.

Le quote di maggiorazione per il lavoro supplementare e straordinario sono le seguenti:

- supplementare diurno: 25%

- straordinario diurno: 20

- notturno: 30%

- festivo diurno: 30%

- festivo notturno: 50%

Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili con le indennità per lavoro ordinario notturno e/o festivo.

Rif. CCNL: Art. 27 - Deroghe all'orario di lavoro ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 66/2003

Ferie

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie pari a 190 ore lavorative retribuite per anno solare.

In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione.

Al lavoratore che non abbia maturato un anno intero di servizio, spetta per ogni mese di servizio prestato 1/12 del periodo feriale di cui al primo comma del presente articolo.

Rif. CCNL: Art. 30 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

Spetta la tredicesima mensilità composta da uno stipendio base secondo l'inquadramento di riferimento.

Non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni o altra posizione che comporti la sospensione dello stipendio o del salario.

In caso di istaurazione o di risoluzione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio effettivamente maturati; la frazione di mese superiore a quindici giorni va considerata a questi effetti come mese intero.

Rif. CCNL: Art. 60 - Tredicesima mensilità