Lavoratori dipendenti degli impianti e delle attività sportive
Fesica Confsal - Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato, Conflavoro Pmi - Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, Asi - Associazioni Sportive e Sociali Italiane, Msa - Manager Sportivi Associati, Cns Libertas - Centro Nazionale Sportivo Libertas, Fise - Federazione Italiana Sport Equestri, Fis - Federazione Italiana dello Sport
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
Q | 1856.50 | 0.00 | 0.00 | 1856.50 |
1 | 1769.00 | 0.00 | 0.00 | 1769.00 |
2 | 1610.00 | 0.00 | 0.00 | 1610.00 |
3 | 1451.50 | 0.00 | 0.00 | 1451.50 |
05/10/2022
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01/09/2022
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La normale durata di lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali divise in cinque o sei giorni lavorativi.
Rif. CCNL: Art. 7 - Articolazione dell'orario di lavoro
Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro, vanno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione:
- 15% per le prestazioni dalla 41o alla 48o ora settimanale
- 20% per le prestazioni oltre la 48o ora settimanale
- 30% per le prestazioni straordinarie nei giorni festivi (Salvo quanto disposto dal lavoro straordinario notturno)
- 50% per le prestazioni straordinarie prestate per la notte (23,00 alle 06,00)
Le varie maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
Rif. CCNL: Art. 12 - Lavoro straordinario
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.
Le ferie sono interrotte in caso di sopraggiunta malattia o infortunio non sul lavoro, di durata superiore a 7 giorni.
Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione di fatto.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto, considerando i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di servizio prestati e le giornate di ferie godute.
Rif. CCNL: Art. 19 - Ferie
Tredicesima: Nel mese di dicembre, entro il giorno 20 (venti), le aziende dovranno corrispondere ai dipendenti un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto con l'esclusione degli assegni familiari.
In caso di prestazione lavorativa ridotta il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13o quanti sono i mesi interi o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
Quattordicesima:
Lavoratori assunti dal 01.08.2021: la 14a mensilità viene soppressa
Lavoratori già in forza al 31.07.2021: la 14a mensilità resta in vigore e verrà corrisposta entro la prima decade di luglio per un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, in atto al 30 giugno immediatamente precedente.
Rif. CCNL: Art. 29 - Tredicesima e quattordicesima mensilità