Lavoratori dipendenti degli impianti e delle attività sportive
Asi - Associazioni Sportive e Sociali Italiane, Fis - Federazione Italiana dello Sport , Cns Libertas - Centro Nazionale Sportivo Libertas, Msa - Manager Sportivi Associati, Fesica Confsal - Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato, Conflavoro Pmi - Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, Fise - Federazione Italiana Sport Equestri
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
Q | 1856.50 | 0.00 | 0.00 | 1856.50 |
1 | 1769.00 | 0.00 | 0.00 | 1769.00 |
2 | 1610.00 | 0.00 | 0.00 | 1610.00 |
3 | 1451.50 | 0.00 | 0.00 | 1451.50 |
05/10/2022
Impianti sportivi e Attività sportive (Confsal - Conflavoro): CCNL 10/09/2022Il 10 settembre 2022 tra CONFLAVORO PMI, FISE, ASI, MSA, CNS Libertas, FIS e FESICA-CONFSAL, con l'assistenza della CONFSAL, si è addivenuti al rinnovo del CCNL siglato dalle stesse in data 12 luglio ...
01/09/2022
Impianti sportivi e Attività sportive (Confsal - Conflavoro):Modifica istituti contrattualiSi propone di seguito l'elenco dei principali istituti innovati dal CCNL 10/09/2022 Retribuzione - elemento distinto (Aziende non aderenti alla bilateralità) L’azienda che ometta il versamento della...
La normale durata di lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali divise in cinque o sei giorni lavorativi.
Rif. CCNL: Art. 7 - Articolazione dell'orario di lavoro
Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale sono considerate lavoro straordinario. In caso di utilizzo dell'istituto della flessibilità/multiperiodicità dell’orario di lavoro, il lavoro straordinario decorre soltanto al superamento della media oraria calcolata "a consuntivo".
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto:
Maggiorazioni |
|
Lavoro straordinario diurno feriale |
20% |
Lavoro straordinario notturno |
50% |
Lavoro straordinario festivo |
30% |
Rif. CCNL: Art. 12 - Lavoro straordinario
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.
Le ferie sono interrotte in caso di sopraggiunta malattia o infortunio non sul lavoro, di durata superiore a 7 giorni.
Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione di fatto.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto, considerando i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di servizio prestati e le giornate di ferie godute.
Rif. CCNL: Art. 19 - Ferie
Tredicesima: Nel mese di dicembre, entro il giorno 20 (venti), le aziende dovranno corrispondere ai dipendenti un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto con l'esclusione degli assegni familiari.
In caso di prestazione lavorativa ridotta il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13o quanti sono i mesi interi o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
Quattordicesima:
Lavoratori assunti dal 01.08.2021: la 14a mensilità viene soppressa
Lavoratori già in forza al 31.07.2021: la 14a mensilità resta in vigore e verrà corrisposta entro la prima decade di luglio per un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, in atto al 30 giugno immediatamente precedente.
Rif. CCNL: Art. 29 - Tredicesima e quattordicesima mensilità