Multiservizi (Confial - Federdat)

CCNL Multiservizi (Confial - Federdat)

Sinossi

Addetti di aziende del settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi

Parti Stipulanti

Federdat - Confederazione Generale Europea Datoriale, Aepi - Associazione Europea dei Professionisti e delle Imprese, Assidal - Associazione Italiana Datoriale Attività Lavorative, Fenimprese - Federazione Nazionale Imprese Industria Sanità Turismo, Flaits - Federazione Lavoratori Aziende Italiane Trasporti e Servizi, Consil - Confederazione generale nazionale dei Sindacati dei lavoratori , Ciu Unionquadri - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali, Uic - Unione Italiana Cittadini , Confial - Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori, Unsic - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori, Ciu - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali, Unsicoop

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
Q2084.650.0010.332094.98
11218.450.0010.331228.78
21283.250.0010.331293.58
31348.200.0010.331358.53
Consulta la tabella completa del 01/03/2024

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

30/04/2024

Multiservizi (Confial - Federdat): CCNL 27/02/2024

Il 27/02/2024 tra FEDERDAT, UNSIC, CIU - Unionquadri, FLAITS, CONSIL, CONFIAL e UNSICOOP è stato siglato il Ccnl per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservi...

Ultima scadenza CCNL

01/01/2021

Multiservizi (Confial - Federdat): Aggiornamento minimi contrattuali

MULTISERVIZI (CONFIAL - FEDERDAT)   Multiservizi (Confial - Federdat)   Minimi in vigore dal 01/01/2021 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Q € 1330,5 € 532,06 € 10,33 € 1872,89 1...

Orario di lavoro

La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.

La durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello.

La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi.

I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo.

In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana.

Con le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali.

Rif. CCNL: Art. 75 - Orario di lavoro

Lavoro straordinario

È considerato lavoro straordinario quello disposto dall'impresa ed eseguito oltre la durata normale del lavoro.

Il lavoro straordinario deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:

- lavoro straordinario diurno feriale 25%

- lavoro straordinario notturno 50%

- lavoro straordinario festivo 65%

- lavoro straordinario notturno festivo 75%

Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione base al momento della liquidazione di esse.

Rif. CCNL: Art. 77 - Lavoro straordinario, notturno e festivo

Ferie

Ogni anno il personale ha diritto a 4 settimane di ferie.

È possibile comandare ferie di 2 settimane nei periodi di minor lavoro.

Le ferie sono interrotte dalla sopraggiunta malattia superiore ai 7 giorni.

Per ragioni di servizio il lavoratore può essere richiamato dalle ferie (fermo il diritto al completamento successivo delle ferie e quello al rimborso delle spese per il rientro).

Le ferie potranno essere frazionate liberamente nel corso dell'anno, fermo restando che almeno due settimane vanno godute consecutivamente l'anno stesso di maturazione.

Rif. CCNL: Art. 87 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima mensilità: L'impresa corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile globale percepita dal lavoratore entro il 20 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento.

Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.

Quattordicesima mensilità: L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14o mensilità pari a una retribuzione globale mensile. Il periodo di riferimento è fissato dal 1o luglio al 30 luglio. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento.

Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.

Rif. CCNL: Art. 99 - Tredicesima mensilità