Ceramica Domestica Tecnica - Industria

CCNL Ceramica - Industria

Categoria Retributiva: Ceramica Domestica Tecnica - Industria

CCNL del 10/02/2022 - Decorrenza: 10/02/2022 - Scadenza: 09/02/2025

Sinossi

Addetti all'industria delle imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in gres con rapporti di lavoro disciplinati sino al 13 marzo 2008 dal contratto collettivo per gli addetti all'industria chimica.

Parti Stipulanti

Filctem Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture, Femca Cisl - Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini, Uiltec Uil - Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia e Chimica, Confindustria Ceramica

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
Appr. C3 – Tipo B1759.060.000.001759.06
Appr. D1 – Tipo B1581.690.000.001581.69
Appr. D2 – Tipo B1581.690.000.001581.69
Appr. D3 – Tipo B1581.690.000.001581.69
Consulta la tabella completa del 01/09/2024

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

14/04/2020

Ceramica industria: Protocollo 10/04/2020 sulle misure anti-contagio nei luoghi di lavoro

 Il 10 aprile 2020 è stato firmato il Protocollo Nazionale per l’adozione, nei luoghi di lavoro, di misure preventive anti-contagio idonee a garantire la ripresa in sicurezza dell’attività produttiva....

Ultima scadenza CCNL

01/06/2020

Ceramica - Industria: Elemento di garanzia retributiva

Ai sensi del Ccnl 16.11.2016,  ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio di ogni anno nelle aziende che non abbiano mai fatto contrattazione aziendale o alternativamente territoriale ...

Orario di lavoro (ex ccnl chimica)

Durata settimanale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore, distribuite su 5 giorni lavorativi.

Saranno altresì considerati normali, regimi di prestazioni lavorative di 39 ore settimanali, realizzati assorbendo i corrispondenti riposi per ex festività e riduzione d'orario. In tal caso, le giornate lavorative inferiori a 8 ore, saranno considerate pari ad 8 ore in caso di ferie e altre cause di assenza con diritto alla retribuzione (negli altri casi si farà riferimento all'orario di lavoro previsto).

L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (tre turni per sette giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per sette giorni settimanali è pari a 232,5 giornate lavorative annue.

La collocazione dei 28,5 giorni conseguenti, che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli per R.O.L., sia le ulteriori 6,5 giornate, sia quanto a qualsiasi titolo concesso o concordato nelle aziende, sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione e il numero delle festività lavorate.

 

L'accordo di confluenza 14 marzo 2008 ha stabilito che i regimi di orario in atto alla data del 14 marzo 2008 non subiranno modifiche o variazioni a seguito della confluenza nel CCNL 28 marzo 2007. Pertanto si riporta la disciplina ex CCNL "Chimici" del 10.05.2006

  • Lavoratori giornalieri e lavoratori turnisti 2 x 5 e 2 x 6: l'orario di lavoro è fissato in 249 giornate annue, di 8 ore ciascuna, al lordo delle festività e delle ferie. L'orario medio settimanale è pari a 38 ore, con assorbimento dei permessi per ex festività e della riduzione di orario.
  • Turnisti 3 x 5 e 3 x 6 : l'orario di lavoro è fissato in 249 giornate annue, di 8 ore ciascuna, al lordo delle festività e delle ferie. L'orario medio settimanale è pari a 38 ore, con assorbimento dei permessi per ex festività e della riduzione di orario fatta eccezione per i turnisti che prestino la loro attività nel turno notturno.
  • Turnisti a ciclo continuo 3 x 7 e turnisti 2 x 7: l'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo che si svolgono su 3 turni per 7 giorni settimanali e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per 7 giorni settimanali, sarà pari a 232,5 giornate lavorative annue. La collocazione dei 28,5 giorni di riposo conseguenti (che comprendono sia i riposi a fronte delle festività, sia quelli per ex festività e per riduzione d'orario sia le ulteriori 6,5 giornate) sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i riposi in questione ed il numero delle festività lavorate.

Rif. CCNL: Art. 21 - Orario di lavoro

Lavoro straordinario (ex ccnl chimica)

È considerato straordinario il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali (48 per i lavoratori discontinui).

Maggiorazioni (non cumulabili tra loro né con quelle per lavoro notturno e festivo):

Operai

Lavoro eccedente da 38 a 40 ore settimanali

5%

Lavoro straordinario oltre 40 ore settimanali

26%

Lavoro straordinario oltre le 48 ore settimanali

30%

Lavoro straordinario notturno

55%

Lavoro straordinario notturno oltre le 48 ore settimanali

70%

Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)

55%

Lavoro effettuato entro le sole prime 120 ore prestate oltre il limite annuo di 2024 ore (2429 per i lavoratori discontinui)

30%

Impiegati

Lavoro eccedente da 38 a 40 ore settimanali

5%

Lavoro straordinario da 41 a 44 ore settimanali

26%

Lavoro straordinario ore successive

30%

Lavoro straordinario notturno

70%

Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)

70%

Lavoro effettuato entro le sole prime 120 ore prestate oltre il limite annuo di 2024 ore (2429 per i lavoratori discontinui)

30%

*Limite di 2.024 ore annue: comprensive delle ore non prestate per ferie, festività coincidenti con giornate lavorative, riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario annuo, assemblee retribuite e permessi sindacali retribuiti, permessi per lutto di parenti entro il 1o grado, per donazione di sangue e midollo osseo, permessi per la nascita del figlio, ore di riposo per la fruizione dei permessi accantonati nel conto ore riferite a prestazioni che nell'anno di effettuazione non hanno inciso sulla determinazione del premio in quanto eccedenti rispetto al limite di 120 ore. Le ore sono 2.429 per gli addetti a mansioni discontinue. Sia il limite di 120 ore che il limite annuo vengono riproporzionati per dodicesimi in caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d'anno o in caso di sospensione a zero ore con ricorso alla Cassa integrazione guadagni.

Tale maggiorazione del 30%, cumulabile con le altre indicate nella tabella, viene corrisposta con la retribuzione del mese di gennaio e calcolata sulla quota oraria della retribuzione di fatto del precedente mese di dicembre.

Rif. CCNL: Art. 21 - Orario di lavoro

Ferie (ex ccnl chimica)

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di effettivo servizio, ad un periodo di ferie retribuito con retribuzione di fatto.

In caso di orario settimanale distribuito su cinque giorni, cinque giorni di ferie equivarranno ad una settimana; identico rapporto si applicherà in caso di godimento di singole giornate.

In caso di risoluzione del rapporto di impiego nel corso dell'anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennità sostitutiva per il mancato godimento delle ferie per quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.

I periodi di ferie saranno i seguenti:

Lavoratori con anzianità di servizio

- fino a 10 anni: 4 settimane;
- oltre i 10 anni: 5 settimane.

Rif. CCNL: Art. 36 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

Gratifica feriale

Nel corso del mese di luglio sarà corrisposta ai lavoratori una gratifica feriale nella misura del 12% del totale di minimo contrattuale e I.P.O.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno (dal 1o luglio al 30 giugno), al lavoratore saranno concessi tanti dodicesimi della gratifica per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero.

In aggiunta a quanto percepito a carico degli Istituti previdenziali e assistenziali verrà inoltre assicurato al lavoratore un trattamento integrativo a carico dell'azienda tale da garantire il 100% dei ratei di gratifica feriale afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio e malattia entro i limiti della conservazione del posto e, per l'infortunio, entro i limiti dei periodi in cui viene corrisposto il trattamento integrativo contrattualmente previsto a carico dell'azienda.

Tredicesima

In occasione della ricorrenza del S. Natale, l'azienda corrisponderà ai lavoratori non in prova una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione di fatto. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio degli ultimi 3 mesi.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. L'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero.

In aggiunta a quanto percepito a carico degli Istituti previdenziali e assistenziali verrà inoltre assicurato al lavoratore un trattamento integrativo a carico dell'azienda tale da garantire il 100% dei ratei di tredicesima mensilità afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio e malattia entro i limiti della conservazione del posto e, per l'infortunio, entro i limiti dei periodi in cui viene corrisposto il trattamento integrativo contrattualmente previsto a carico dell'azienda.

Turnisti a ciclo continuo: La percentuale di maggiorazione per lavoro notturno, feriale e domenicale, sarà aggiunta alla retribuzione a base del calcolo nella misura di un terzo del suo ammontare (proporzionalmente ridotta se il servizio prestato nei turni a ciclo continuo è inferiore a un anno).

Rif. CCNL: Art. 44 - Gratifica feriale