Addetti all'industria delle imprese produttrici di gres ceramico e porcellanato, mosaico ceramico, piastrelle e pezzi speciali di ceramica per rivestimenti e pavimenti, refrattari di qualsiasi specie, levigatura, rifinitura e taglio di tutti i prodotti.
Filctem Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture, Femca Cisl - Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini, Uiltec Uil - Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia e Chimica, Confindustria Ceramica
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
A1 | 2600.08 | 0.00 | 0.00 | 2600.08 |
B1 | 2480.06 | 0.00 | 0.00 | 2480.06 |
B2 | 2341.71 | 0.00 | 0.00 | 2341.71 |
C1 | 2158.57 | 0.00 | 0.00 | 2158.57 |
14/04/2020
Ceramica industria: Protocollo 10/04/2020 sulle misure anti-contagio nei luoghi di lavoroIl 10 aprile 2020 è stato firmato il Protocollo Nazionale per l’adozione, nei luoghi di lavoro, di misure preventive anti-contagio idonee a garantire la ripresa in sicurezza dell’attività produttiva....
01/06/2020
Ceramica - Industria: Elemento di garanzia retributivaAi sensi del Ccnl 16.11.2016, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio di ogni anno nelle aziende che non abbiano mai fatto contrattazione aziendale o alternativamente territoriale ...
Durata settimanale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore, normalmente distribuite su 5 giorni lavorativi.
Saranno altresì considerati normali regimi di prestazioni lavorative di 39 ore settimanali, realizzati assorbendo i corrispondenti riposi per ex festività e riduzione d'orario. In tal caso, le giornate lavorative inferiori a 8 ore, saranno considerate pari ad 8 ore in caso di ferie e altre cause di assenza con diritto alla retribuzione (negli altri casi si farà riferimento all'orario di lavoro previsto).
Turnisti a ciclo continuo (anche del settore refrattari) (3 X 7 e 2 X 7): l'orario è di 232,5 giornate lavorative annue; i riposi che ne conseguono comprendono quelli per festività, ex festività e riduzione d'orario.
Rif. CCNL: Art. 21 - Orario di lavoro
È considerato straordinario il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali (48 per i lavoratori discontinui).
Base di computo: quota oraria della retribuzione di fatto.
Maggiorazioni (non cumulabili tra loro né con quelle per lavoro notturno e festivo):
Lavoro straordinario | Operai | Qualifiche speciali e impiegati |
diurno | 26% | 26% |
diurno eccedente la 48a ora | -- | 30% |
notturno | 57% | 72% |
festivo (oltre le 8 ore) | 57% | 72% |
Lavoro entro le prime 120 ore oltre il limite di 2.024* ore annue | 30% | 30% |
*Limite di 2.024 ore annue: comprensive delle ore non prestate per ferie, festività coincidenti con giornate lavorative, riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario annuo, assemblee retribuite e permessi sindacali retribuiti, permessi per lutto di parenti entro il 1o grado, per la donazione di sangue e midollo osseo, permessi per la nascita del figlio, e delle ore di riposo per la fruizione dei permessi accantonati nel conto ore ripartite a prestazioni che nell'anno di effettuazione non hanno inciso sulla determinazione del premio in quanto eccedenti rispetto al limite di 120 ore. Le ore sono 2.530 per gli addetti a mansioni discontinue. Sia il limite di 120 ore che il limite annuo vengono riproporzionati per dodicesimi in caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d'anno o in caso di sospensione a zero ore con ricorso alla Cassa integrazione guadagni.
Tale maggiorazione (del 30%), cumulabile con le altre indicate nella tabella, viene corrisposta con la retribuzione del mese di gennaio e calcolata sulla quota oraria della retribuzione di fatto del precedente mese di dicembre.
Rif. CCNL: Art. 21 - Orario di lavoro
Operai:
Anzianità | Durata ferie |
fino a 15 anni compiuti | 4 settimane di calendario |
oltre 15 anni | 5 settimane di calendario |
Impiegati e qualifiche speciali:
Anzianità | Durata ferie |
fino a 8 anni compiuti | 4 settimane di calendario |
da 8 a 15 anni | 4 settimane più un giorno di calendario |
oltre 15 anni | 5 settimane di calendario |
Disciplina comune: In caso di orario settimanale distribuito su 5 giorni, 5 giorni di ferie equivarranno ad una settimana; identico rapporto si applicherà in caso di godimento di singole giornate.
Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al trattamento previsto per le festività o al prolungamento delle ferie stesse.
In caso di risoluzione del rapporto di impiego nel corso dell'anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'indennità sostitutiva per il mancato godimento delle ferie per quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.
Rif. CCNL: Art. 36 - Ferie
Gratifica feriale
Nel corso del mese di luglio sarà corrisposta ai lavoratori una gratifica feriale nella misura del 12% del totale di minimo contrattuale e I.P.O.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno (dal 1o luglio al 30 giugno), al lavoratore saranno concessi tanti dodicesimi della gratifica per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero.
In aggiunta a quanto percepito a carico degli Istituti previdenziali e assistenziali verrà inoltre assicurato al lavoratore un trattamento integrativo a carico dell'azienda tale da garantire il 100% dei ratei di gratifica feriale afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio e malattia entro i limiti della conservazione del posto e, per l'infortunio, entro i limiti dei periodi in cui viene corrisposto il trattamento integrativo contrattualmente previsto a carico dell'azienda.
Tredicesima
In occasione della ricorrenza del S. Natale, l'azienda corrisponderà ai lavoratori non in prova una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione di fatto. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio degli ultimi 3 mesi.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. L'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero.
In aggiunta a quanto percepito a carico degli Istituti previdenziali e assistenziali verrà inoltre assicurato al lavoratore un trattamento integrativo a carico dell'azienda tale da garantire il 100% dei ratei di tredicesima mensilità afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio e malattia entro i limiti della conservazione del posto e, per l'infortunio, entro i limiti dei periodi in cui viene corrisposto il trattamento integrativo contrattualmente previsto a carico dell'azienda.
Turnisti a ciclo continuo: La percentuale di maggiorazione per lavoro notturno, feriale e domenicale, sarà aggiunta alla retribuzione a base del calcolo nella misura di un terzo del suo ammontare (proporzionalmente ridotta se il servizio prestato nei turni a ciclo continuo è inferiore a un anno).
Rif. CCNL: Art. 44 - Gratifica feriale