Turismo Confcommercio - Agenzie di viaggi minori

CCNL Imprese di viaggi e turismo - Confcommercio

Categoria Retributiva: Turismo Confcommercio - Agenzie di viaggi minori

CCNL del 09/09/1996

Sinossi

Imprese di viaggi e turismo, tour operator e network di agenzie di viaggi e turismo. Si definiscono agenzie minori le imprese di viaggi e turismo che svolgono prevalentemente attività di organizzazione e vendita diretta al pubblico senza il tramite di altre agenzie, di viaggi (per via terrestre, marittima ed aerea) soggiorni e crociere per singole persone o per gruppi.

Parti Stipulanti

Faita Fedrcamping Confcommercio - Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta, Confcommercio Imprese per l'Italia, Filcams Cgil - Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi, Fisascat Cisl - Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo, Uiltucs Uil - Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi, Fipe - Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Fiavet - Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo, Federalberghi - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
QA2210.140.000.002210.14
QB2045.940.000.002045.94
11889.750.000.001889.75
21726.580.000.001726.58
Consulta la tabella completa del 01/11/2019

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

31/08/2021

Turismo: Accordo proroga 04/08/2021

Il giorno 4 agosto 2021, FEDERALBERGHI, FIPE, FAITA, FIAVET, con l'assistenza di CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS concordano di prorogare sino al 30 settembr...

Ultima scadenza CCNL

01/07/2022

Imprese di viaggi e turismo - Confcommercio: Premio di risultato

Ai sensi del Ccnl 24.07.2019 come modificato dall'Accordo 26/11/2020, qualora non venga definito un un accordo sul premio di risultato entro il maggio 2022, il datore di lavoro erogherà, con la retrib...

Orario di lavoro

La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore.

La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata, secondo i turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, di norma in cinque giornate.

Rif. CCNL: Art. 106 - Orario normale settimanale

Lavoro straordinario

Si intende per lavoro straordinario  quello eccedente il normale orario contrattuale; è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del:

- 30% per le ore straordinarie di lavoro diurno prestato nei giorni feriali;
- 40% per le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi;
- 50% per le ore straordinarie di lavoro prestate la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio.
Le varie maggiorazioni previste dal presente paragrafo non sono cumulabili tra loro.

Rif. CCNL: Art. 115 - Lavoro straordinario

Ferie

Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di 26 giorni. A tal fine, la settimana lavorativa qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giornate.

Rif. CCNL: Art. 124 - Determinazione del periodo di ferie

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima mensilità: in occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Quattordicesima mensilità: a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno esclusi gli assegni familiari. La gratifica di ferie dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.

Rif. CCNL: Art. 157 - Tredicesima mensilità