Dipendenti degli istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari
Federdat - Confederazione Generale Europea Datoriale, Aepi - Associazione Europea dei Professionisti e delle Imprese, Assidal - Associazione Italiana Datoriale Attività Lavorative, Flaits - Federazione Lavoratori Aziende Italiane Trasporti e Servizi, Consil - Confederazione generale nazionale dei Sindacati dei lavoratori , Ciu Unionquadri - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali, Uic - Unione Italiana Cittadini , Clas, Confial - Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
Q | 2068.30 | 0.00 | 0.00 | 2068.30 |
1 | 1788.31 | 0.00 | 0.00 | 1788.31 |
2 | 1674.65 | 0.00 | 0.00 | 1674.65 |
3 | 1495.28 | 0.00 | 0.00 | 1495.28 |
28/06/2023
Vigilanza privata (Confial - Federdat): CCNL 04/05/2023Il 4 maggio 2023 tra Federdat e Ciu, Flaits, Consil, Confial è stato stipulato il rinnovo del CCNL 4/3/2020 per i dipendenti di istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari. In allega...
01/04/2020
Vigilanza privata (Confial - Federdat): E.d.r. mancato versamento quote ass. sanitaria int.Per il finanziamento della mutua è dovuto alla stessa, che è tenuta a curarne la riscossione come da proprio regolamento, un contributo obbligatorio a carico dell’azienda, pari ad euro 144,00 (centoqu...
Ai fini contrattuali l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
Per il personale del ruolo amministrativo la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua di norma sulla base di cinque giornate lavorative per otto ore giornaliere (sistema 5+2).
La durata massima della settimana comprese le ore di straordinario non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media riferita ad un periodo di mesi 12 decorrenti dal 1o gennaio di ogni anno.
Sistema 5+1: il limite dell'orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore.
La settimana lavorativa si attua, per il personale tecnico operativo, mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro.
Ai lavoratori verranno concessi 7 giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato sistema 5+1. Previo il consenso delle parti, si potrà applicare un sistema che preveda l'abbinamento di un giorno di permesso di conguaglio (max. 7 gg annui) ad un giorno di riposo contrattuale per tante volte quanti sono i permessi . Gli eventuali permessi non goduti nell'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione normale in atto salvo i casi di risoluzione del rapporto di lavoro in corso di anno.
Sistema 6 +1 +1: il limite dell'orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore e 15 minuti.
La settimana lavorativa si attua mediante la concessione del giorno di riposo settimanale e di un giorno di permesso dopo sei giorni di lavoro.
Nel caso di esigenze organizzative, il riposo settimanale potrà cadere all'ottavo giorno purché per ogni periodo di 28 giorni vengano usufruiti 4 giorni di riposo.
Nel sistema di distribuzione dell'orario di lavoro 6 +1+1 restano assorbiti tutti i permessi previsti dal presente Contratto.
Rif. CCNL: Art. 58 - Orario di lavoro settimanale
Alle prestazioni di lavoro sotto elencate si applicheranno le seguenti maggiorazioni:
lavoro straordinario:
- diurno fino alla 48a ora 25%,
- dalla 49a ora 30%
- notturno 35%
lavoro straordinario domenicale/festivo:
- diurno 50%
- notturno 60%
Rif. CCNL: Art. 66 - Straordinario
Il personale ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie pari a:
- 25 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 1;
- 23 giorni di lavoro quando si applica il sistema 6 + 1 + 1;
- 22 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 2 (amministrativi con orario di lavoro giornaliero di 8 ore in cinque giorni).
La malattia, se regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per il territorio, interrompe il decorso delle ferie.
Produttori ed esattori
Il trattamento economico spettante per il periodo di ferie si determina dividendo l'ammontare delle provvigioni percepite durante l'anno.
In caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno l'ammontare delle provvigioni sarà diviso in dodicesimi, pari alla durata del rapporto stesso. Nel caso che la retribuzione mensile così determinata risulti inferiore al minimo garantito si fa riferimento a tale minimo per la determinazione della retribuzione da prendere a base per le ferie.
Rif. CCNL: Art. 72 - Ferie
Ogni anno, entro il 20 dicembre ai lavoratori deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto, per i mesi di servizio prestato, a tanti dodicesimi della mensilità di cui al presente articolo per quanti sono i mesi rispettivamente maturati nel corso dei periodi sopracitati. A tal fine le frazioni di mese che superino i 15 giorni saranno considerate mese intero.
La tredicesima può essere rateizzata, ove si proceda ad un accordo formalizzato, ossia alla stipula di un atto scritto di accordo individuale tra le parti, datore di lavoro e lavoratore.
Rif. CCNL: Art. 112 - Tredicesima e quattordicesima