Servizi ausiliari (Cisal - Anpit)

CCNL Servizi ausiliari (Cisal - Anpit)

Sinossi

Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai Dipendenti dei Servizi Ausiliari Integrati alle Persone, alle Collettività e alle Aziende

Parti Stipulanti

Anpit - Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario, Cidec - Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti, Confimprenditori - Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti, Unica - Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato, Cisal Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
Appr. Op. Vendita 1 - Tipo B - 2° periodo1184.940.000.001184.94
Dirigente4704.000.000.004704.00
Quadro (ex QA1)2332.000.000.002332.00
A1 (ex A2)2027.200.000.002027.20
Consulta la tabella completa del 01/11/2023

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

03/11/2021

Servizi ausiliari (Cisal - Anpit): Accordo di Rinnovo 06/10/2021

Il giorno 6 ottobre 2021, ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA e CISALTerziario con l'assistenza della CISAL hanno rinnovato il trattamento economico del CCNL "Servizi Ausiliari" sottoscritto il 21.1...

Ultima scadenza CCNL

01/11/2021

Servizi ausiliari (Cisal - Anpit): Campo di applicazione

Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle Aziende che erogano Servizi Ausiliari Integrati alla Persona, alle Collettività e alle Aziende, forniscono Servizi Distributivi o gestiscono Piattaforme...

Orario di lavoro

Il normale orario di lavoro è stabilito in 40 ore ordinarie settimanali.

Personale non soggetto a limitazione d'orario

Poiché il Personale Direttivo, rispondendo del risultato, in via diretta o indiretta, determina autonomamente il proprio orario di lavoro, non vi sarà specifica retribuzione per l'eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi e nei limiti della normalità, nel tempo pieno: al massimo 22 ore mensili.

Il lavoro straordinario mediamente eccedente i predetti limiti o svolto nei giorni di riposo o di festività settimanale, dovrà essere distintamente retribuito con le maggiorazioni contrattuali, salvo che nel Contratto Individuale di Assunzione sia stata prevista una sua specifica voce di forfetizzazione (v. infra "lavoro straordnario").

Per i turnisti v. infra "Lavoro a turni"

Per i discontinui v. infra "Lavoro discontinuo"

Rif. CCNL: Art. 181 - Orario di lavoro: definizione

Lavoro straordinario

È il lavoro prestato oltre l'orario settimanale contrattualmente predeterminato.

Maggiorazioni sulla RON (Retribuzione Oraria Normale): La retribuzione dello straordinario sarà ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite, nonché del T.F.R.:

Lavoro straordinario

Maggiorazione oraria

Se "in prolungato" *

Se "in spezzato" *

Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali

14%

17%

Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali

17%

20%

In regime diurno in giorno di riposo

-

25%

In regime diurno in giorno festivo

-

30%

In regime notturno in giorno feriale

25%

28%

In regime notturno in giorno di riposo

-

30%

In regime notturno in giorno festivo

-

35%

 

Straordinario
Lavoratori discontinui

(dalla 46o ora settimanale).

 Maggiorazione oraria

Se "in prolungato" *Se "spezzato" *

Entro le 8 ore settimanali di straordinario

14%

20% 

Oltre le 8 ore settimanali di straordinario

17%

23% 

In regime diurno in giorno di riposo

-

23%

In regime diurno in giorno festivo

-

25%

In regime notturno in giorno feriale

22%

25%

In regime notturno in giorno di riposo

-

28%

In regime notturno in giorno festivo

-

30%

 

Straordinario con permesso/riposo compensativo**

Maggiorazione oraria

  Se "inprolungato" * Se "in spezzato " *

Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, entro il 25% dell'orario di lavoro normale

3%

6%

Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, oltre il 25% dell'orario di lavoro normale

6%

9%

In regime diurno in giorno di riposo

-

14%

In regime diurno in giorno festivo

-

19%

In regime notturno in giorno feriale

14%

17%

In regime notturno in giorno di riposo

-

19%

In regime notturno in giorno festivo

-

24%

In caso di liquidazione dei riposi compensativi eccedenti le 160 ore (per una volta nell'arco di ciascun anno di calendario)

Riconoscimento dell'ulteriore maggiorazione del 15%

*Definizioni:
"prolungato": prestazione lavorativa straordinaria richiesta quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro.
 "spezzato": prestazione lavorativa straordinaria richiesta in modo non adiacente all'inizio o alla fine dell'orario ordinario di lavoro, con un distacco superiore a 30 minuti (la retribuzione minima del lavoro straordinario spezzato deve essere di un'ora).

**Straordinario con permesso/riposo compensativo:
In caso di richiesta di lavoro straordinario eccedente le complessive 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, esso dovrà essere mensilmente retribuito solo con le maggiorazioni della R.O.N. previste nella tabella, accreditando al Lavoratore la maturazione dei Riposi individuali compensativi alle ore di "straordinario con riposo compensativo" effettuato nel mese di competenza.
La gestione dei riposi individuali conseguenti allo straordinario con riposo compensativo sarà continua e, pertanto, il saldo dei permessi a debito o maturati al 31 dicembre di ogni anno, sarà riportato al successivo 1 ° gennaio.
Il Lavoratore, per una volta nell'arco di ciascun anno di calendario, potrà richiedere la liquidazione dei riposi per la parte eccedente il saldo di 160 ore. In tal caso, le ore eccedenti le 160 dovranno essere retribuite con la retribuzione ordinaria maggiorata del 15%.
Lo straordinario effettuato senza l'effettivo godimento del previsto riposo compensativo, eccedente il saldo di 160 ore, concorrerà ai limiti contrattuali e legali del normale lavoro straordinario.

Forfettizzazione "fissa" dello straordinario:

Quadro A1, Impiegato A2 e Impiegato A3 (Quadro, A1 e A2 dal 01.11.2021) (Personale direttivo addetto alla direzione tecnica o amministrativa): La Paga Base Nazionale Mensile già comprende la retribuzione di eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi, nei limiti della normalità (massimo 22 ore mensili).

Il lavoro straordinario mediamente eccedente i predetti limiti o svolto nei giorni di riposo o di festività settimanale, dovrà essere distintamente retribuito con le maggiorazioni contrattuali, salvo che nel Contratto Individuale di Assunzione sia stata prevista una sua specifica voce di forfetizzazione.

In alternativa al pagamento dovuto, l'Azienda potrà concordarne la compensazione con riposo compensativo o con il suo accredito nella Banca delle Ore.

I Lavoratori di livello B1 e B2 non sono soggetti alla disciplina legale e contrattuale sull'orario di lavoro ogniqualvolta gestiscono e coordinano altri Lavoratori, con responsabilità diretta della disciplina del loro lavoro e dei risultati conseguiti, ordinariamente senza partecipare direttamente ai servizi. Per tali ragioni, in alternativa alla retribuzione analitica del lavoro straordinario, sarà possibile prevedere un'indennità di forfetizzazione quale integrazione della R.M.N.

Nei casi di forfettizzazione dello straordinario, la stessa dovrà considerarsi parte stabile della R.M.N. del Lavoratore e sarà, quindi, utile per il calcolo delle retribuzioni indirette, differite e per il T.F.R.

Forfetizzazione "temporanea e variabile" dello straordinario/supplementare: Per i Lavoratori di qualsiasi livello, per il tempo che operano fuori sede e per i quali non sia di fatto documentabile in modo obiettivo lo straordinario prestato, è possibile, prevedere un'indennità mensile di forfetizzazione del lavoro straordinario, ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite (tredicesima mensilità, festività e ferie) e del T.F.R.

La forfetizzazione del lavoro straordinario sarà sostitutiva solo della retribuzione dello straordinario effettuato nei primi 5 giorni della settimana, entro il limite massimo di 10 ore settimanali e sempre nel rispetto del limite contrattuale di 300 ore annue.

Rif. CCNL: Art. 195 - Sintesi dei permessi contrattuali e legali

Ferie

Il Lavoratore dipendente con orario ordinario medio di lavoro pari a 40 ore settimanali matura, per ciascun mese a tempo pieno lavorato, un rateo di 13,33 ore di ferie, corrispondenti a:

- 160 ore di ferie annuali,

- 28 giornate di calendario

- 4 settimane di calendario.

Turnisti "6+1+1" (con orario medio di lavoro ordinario di 48 ore ogni 8 giorni): saranno concesse 192 ore di ferie annuali, con contestuale assorbimento dei permessi retribuiti. Pertanto, il rateo mensile di ferie maturato sarà di 16 ore.

Idennità sostitutiva per ferie:  i saldi di ferie non godute che siano state maturate dal dipendente dal terzo anno solare precedente, in via eccezionale, potranno essere liquidati con l'indennità sostitutiva corrente maggiorata del 30%  quale risarcimento per mancato godimento delle ferie.

Rif. CCNL: Art. 201 - Ferie: maturazione

Mensilità Aggiuntive

In occasione della ricorrenza natalizia l'Azienda corrisponderà al Lavoratore una gratifica natalizia o tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Mensile Normale.

Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno od in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima mensilità sarà dovuta nella misura di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato presso l'Azienda; le frazioni di mese che superano i 14 giorni  saranno considerate mese intero.

Rif. CCNL: Art. 207