Studi Professionali (Confsal - Fisapi)

CCNL Studi Professionali (Confsal - Fisapi)

Sinossi

Dipendenti da Studi Professionali

Parti Stipulanti

Cepi - Confederazione Europea Piccole Imprese, Fisapi - Federazione Italiana Sindacati Autonomi Professioni Intellettuali anche Confederazione Generale Professioni Intellettuali, Assimea - Associazione Italiana degli Imprenditori ed Artigiani, Fisalp Confsal - Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Privati, Siaso - Sindacato Italiano Assistenti Studio Odontoiatrico, Assimpresa

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
Q2227.310.000.002227.31
11971.840.000.001971.84
21725.370.000.001725.37
3P1595.230.000.001595.23
Consulta la tabella completa del 01/11/2022

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima scadenza CCNL

01/02/2021

Studi Professionali (Confsal - Fisapi): Aggiornamento minimi contrattuali

STUDI PROFESSIONALI (CONFSAL - FISAPI)   Studi Professionali (Confsal - Fisapi)   Minimi in vigore dal 01/02/2021 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma Q € 2153,31 € 0 € 0 € 2153,31 ...

Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi.

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Rif. CCNL: Art. 78 - Orario di lavoro settimanale - Distribuzione dell'orario settimanale

Lavoro straordinario

Sono considerate lavoro straordinario le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale.

Base di computo: quota oraria della normale retribuzione.

Maggiorazioni:

a. Lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali): 15%
b. Lavoro straordinario diurno feriale (oltre all'ottava ora settimanale): 20%
c. Lavoro straordinario notturno (fino ad 8 ore settimanali): 30%
d. Lavoro straordinario notturno (oltre all'ottava ora settimanale): 40%
e. Lavoro straordinario festivo: 30%
f. Lavoro straordinario festivo notturno: 50%

Preposti alla direzione tecnica o amministrativa dello studio o di un settore di esso con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi: qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste.

Rif. CCNL: Art. 80 - Lavoro straordinario

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi.

Agli effetti del computo delle ferie, la settimana lavorativa è, comunque, considerata di sei giorni lavorativi.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto.

Rif. CCNL: Art. 100 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, il datore di lavoro dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo par ad 1  mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Ai fini del computo della tredicesima mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto , spettante all'atto della corresponsione.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati.

Per i periodi d'assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente alla aliquota corrispondente all'20% della retribuzione.

 

Rif. CCNL: Art. 116 - Tredicesima mensilità