Commercio - Confcommercio

CCNL Terziario - Confcommercio

Categoria Retributiva: Commercio - Confcommercio

CCNL del 14/04/2010 - Decorrenza: 01/01/2010 - Scadenza: 31/12/2012

Sinossi

Lavoratori dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Parti Stipulanti

Confcommercio Imprese per l'Italia, Filcams Cgil - Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi, Fisascat Cisl - Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo, Uiltucs Uil - Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
Quadri1896.64540.372.072439.08
Quadri - Call Center2617.770.002.072619.84
11708.49537.522.072248.08
21477.84532.542.072012.45
Consulta la tabella completa del 01/01/2020

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

28/07/2017

Terziario - Confcommercio: Comunicato Confcommercio

Con Comunicato n. 49 del 26 luglio 2017, Confcommercio conferma la sospensione dell’incremento di novembre 2016; dal mese di agosto 2017 verrà invece corrisposta la tranche di aumento spettante ex Ipo...

Ultima scadenza CCNL

01/11/2016

Commercio - Confcommercio: Aggiornamento minimi contrattuali

Ai sensi dell'accordo integrativo 24.10.2016, le parti concordano di sospendere l'erogazione dell'aumento, previsto con decorrenza Novembre 2016 dal CCNL 30 marzo 2015 (v. tabella in calce).   Decor...

Orario di lavoro (Agenti immobiliari FIMAA)

La durata normale dell'orario di lavoro effettivo, per la generalità del Settore, è fissata in 40 ore settimanali.

Rif. CCNL: Art. 130 - Orario normale settimanale

Lavoro straordinario (Agenti immobiliari FIMAA)

Dipendenti dagli agenti immobiliari aderenti alla FIMAA:

Limiti: 200 ore annue.

Maggiorazioni:

- diurno 15%
- festivo 30%
- notturno (dalle 22 alle 6) 30%
- notturno festivo 50%.

Rif. CCNL: Art. 135 - Retribuzione ore eccedenti l'articolazione dell'orario di lavoro

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di 26 lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali in esso comprese.

Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, la indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per 26 la retribuzione mensile.

Agenzie di scommesse - assunti al 1.01.2000: Nei confronti dei lavoratori che già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi verranno mantenute le condizioni di miglior favore.

Rif. CCNL: Art. 159- Ferie

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, esclusi gli assegni familiari.

Quattordicesima: Sarà corrisposto, il 1o luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno immediatamente precedente, esclusi gli assegni familiari.

Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima; non sono peraltro assorbibili gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.

Disciplina comune: Superato il periodo di prova, nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, o nel corso dei dodici mesi precedenti il 1o luglio, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima o della quattordicesima mensilità, per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'azienda.

Dall'ammontare delle mensilità aggiuntive saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.

È altresì posta a carico del datore di lavoro l'integrazione fino a concorrenza del 100% della tredicesima e quattordicesima mensilità, limitatamente al rateo relativo al periodo di assenza obbligatoria.

 

Rif. CCNL: Art. 220 - Tredicesima mensilità