Navi superiori a 151 Tsl (dal 01.04.01)

CCNL Marittimi

Categoria Retributiva: Navi superiori a 151 Tsl (dal 01.04.01)

Sinossi

Lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza lorda e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.

Parti Stipulanti

Uiltrasporti Uil - Unione Italiana Lavoratori Trasporti, Confitarma - Confederazione Italiana Armatori, Filt Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti , Fit Cisl - Federazione Italiana Trasporti, Assarmatori

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
1° Ufficiale – Lungo corso2257.370.000.002257.37
1° Ufficiale – Mediterraneo2222.280.000.002222.28
2° Ufficiale – Lungo corso1906.480.000.001906.48
2° Ufficiale – Mediterraneo1864.100.000.001864.10
Consulta la tabella completa del 01/07/2023

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

04/02/2016

Marittmi: Accordo 27.01.2016

Siglato il 27.01.2016 il verbale di accordo per la stipula della Sezione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Medici di bordo imbarcati sulle navi in cui è previsto l'obbligo in base all...

Ultima scadenza CCNL

01/01/2022

Marittimi - Aliscafi: Una tantum

Ai sensi dell'accordo di rinnovo 16.12.2020, ai lavoratori in forza al 16.12.2020, per il periodo compreso fra il mese di gennaio 2018 e il mese di dicembre 2020 spetta una cifra una-tantum, in base a...

Orario di lavoro (Navi superiori a 151 Tsl)

L'orario di lavoro è stabilito in 8 ore giornaliere.

Il Comandante o il Direttore di macchina non è soggetto ad uno specifico orario di lavoro e pertanto allo stesso non spetta il compenso per lavoro straordinario.

Lavoro straordinario (Navi superiori a 151 Tsl)

Ogni lavoro eseguito dai componenti dell'equipaggio oltre l'orario normale di lavoro è considerato lavoro straordinario; non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro per la sicurezza della nave e del carico.

 

Base di computo: La quota oraria per il lavoro straordinario si determina dividendo il minimo contrattuale per il divisore 184.

 

Maggiorazioni:

- Diurno feriale: 25%
- Notturno feriale e Diurno festivo: 25%
- Notturno festivo: 33%

Agli effetti dei compensi per lavoro straordinario per ore notturne si intendono quelle comprese tra le ore 20 e le ore 6.

I compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, debbono essere esclusi a qualsiasi titolo dalla retribuzione e dal calcolo delle indennità sostitutive delle ferie e dei riposi compensativi nonché di ogni altro istituto.

Ferie (Navi superiori a 151 Tsl)

Per ogni anno di servizio è riconosciuto il seguente periodo feriale d fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività comprese nel periodo feriale stesso:

 

- Comandante e Direttori di macchina (Navi fino a 3000 tsl): 35 giorni;
- Altri componenti l'equipaggio: 34 giorni.

 

Tali giorni assorbono le festività religiose soppresse ed i permessi per riduzione d'orario.

Qualora l'armatore, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali ai sensi dei commi precedenti, corrisponderà al marittimo altrettante giornate pari a 1/26 del minimo contrattuale conglobato, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per il personale di Stato Maggiore, indennità di rappresentanza (fino al 29.07.2015), ed ad 1/30 del rateo di gratifica natalizia e pasquale e degli eventuali scatti.

Mensilità Aggiuntive (Navi superiori a 151 Tsl)

Sia in occasione del Natale che della Pasqua sarà corrisposta ai marittimi che abbiano compiuto un anno di imbarco una gratifica costituita da una mensilità dei seguenti elementi:

a) minimo contrattuale;

b) supplemento paga per il personale di Stato Maggiore;

c) valore convenzionale della panatica;

d) eventuali scatti.

Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino dal servizio nel corso dell'anno, la gratifica natalizia (13a) e quella pasquale (14a) saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.

I ratei delle gratifiche natalizie e pasquali saranno da considerarsi ai fini del computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.

 

Personale in continuità di rapporto di lavoro - CRL:  le suddette gratifiche verranno corrisposte in ragione di tanti 360mi quanti sono i giorni di servizio utili nel corso dell'anno. Sono comunque esclusi i giorni di malattia, indennizzati dall'Ente competente, nonché i periodi di sospensione previsti dalla normativa in materia.