Lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza lorda e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
Uiltrasporti Uil - Unione Italiana Lavoratori Trasporti, Confitarma - Confederazione Italiana Armatori, Filt Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti , Fit Cisl - Federazione Italiana Trasporti, Assarmatori
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
1° Ufficiale – Lungo corso | 2332.83 | 0.00 | 0.00 | 2332.83 |
1° Ufficiale – Mediterraneo | 2296.57 | 0.00 | 0.00 | 2296.57 |
2° Ufficiale – Lungo corso | 1970.21 | 0.00 | 0.00 | 1970.21 |
2° Ufficiale – Mediterraneo | 1926.42 | 0.00 | 0.00 | 1926.42 |
04/02/2016
Marittmi: Accordo 27.01.2016Siglato il 27.01.2016 il verbale di accordo per la stipula della Sezione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Medici di bordo imbarcati sulle navi in cui è previsto l'obbligo in base all...
01/01/2022
Marittimi - Aliscafi: Una tantumAi sensi dell'accordo di rinnovo 16.12.2020, ai lavoratori in forza al 16.12.2020, per il periodo compreso fra il mese di gennaio 2018 e il mese di dicembre 2020 spetta una cifra una-tantum, in base a...
L'orario di lavoro è stabilito in 8 ore giornaliere.
Il Comandante o il Direttore di macchina non è soggetto ad uno specifico orario di lavoro e pertanto allo stesso non spetta il compenso per lavoro straordinario.
Ogni lavoro eseguito dai componenti dell'equipaggio oltre l'orario normale di lavoro è considerato lavoro straordinario; non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro per la sicurezza della nave e del carico.
Base di computo: La quota oraria per il lavoro straordinario si determina dividendo il minimo contrattuale per il divisore 184.
Maggiorazioni:
- Diurno feriale: 25%
- Notturno feriale e Diurno festivo: 25%
- Notturno festivo: 33%
Agli effetti dei compensi per lavoro straordinario per ore notturne si intendono quelle comprese tra le ore 20 e le ore 6.
I compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, debbono essere esclusi a qualsiasi titolo dalla retribuzione e dal calcolo delle indennità sostitutive delle ferie e dei riposi compensativi nonché di ogni altro istituto.
Per ogni anno di servizio è riconosciuto il seguente periodo feriale d fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività comprese nel periodo feriale stesso:
- Comandante e Direttori di macchina (Navi fino a 3000 tsl): 35 giorni;
- Altri componenti l'equipaggio: 34 giorni.
Tali giorni assorbono le festività religiose soppresse ed i permessi per riduzione d'orario.
Qualora l'armatore, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali ai sensi dei commi precedenti, corrisponderà al marittimo altrettante giornate pari a 1/26 del minimo contrattuale conglobato, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per il personale di Stato Maggiore, indennità di rappresentanza (fino al 29.07.2015), ed ad 1/30 del rateo di gratifica natalizia e pasquale e degli eventuali scatti.
Sia in occasione del Natale che della Pasqua sarà corrisposta ai marittimi che abbiano compiuto un anno di imbarco una gratifica costituita da una mensilità dei seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) supplemento paga per il personale di Stato Maggiore;
c) valore convenzionale della panatica;
d) eventuali scatti.
Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino dal servizio nel corso dell'anno, la gratifica natalizia (13a) e quella pasquale (14a) saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.
I ratei delle gratifiche natalizie e pasquali saranno da considerarsi ai fini del computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.
Personale in continuità di rapporto di lavoro - CRL: le suddette gratifiche verranno corrisposte in ragione di tanti 360mi quanti sono i giorni di servizio utili nel corso dell'anno. Sono comunque esclusi i giorni di malattia, indennizzati dall'Ente competente, nonché i periodi di sospensione previsti dalla normativa in materia.