Navi da Diporto

CCNL Marittimi

Categoria Retributiva: Navi da Diporto

CCNL del 14/11/2016 - Scadenza: 31/01/2018

Sinossi

Marittimi imbarcati su unità da diporto destinate a scopi commerciali, anche non in via esclusiva

Parti Stipulanti

Uiltrasporti Uil - Unione Italiana Lavoratori Trasporti, Confitarma - Confederazione Italiana Armatori, Filt Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti , Fit Cisl - Federazione Italiana Trasporti

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
1 - Qualifiche Iniziali1048.740.000.001048.74
2 - Comune1242.770.000.001242.77
3 - Sottufficiale1394.020.000.001394.02
4 - Ufficiale di Navigazione1456.360.000.001456.36
Consulta la tabella completa del 01/07/2023

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

04/02/2016

Marittmi: Accordo 27.01.2016

Siglato il 27.01.2016 il verbale di accordo per la stipula della Sezione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Medici di bordo imbarcati sulle navi in cui è previsto l'obbligo in base all...

Ultima scadenza CCNL

01/01/2022

Marittimi - Aliscafi: Una tantum

Ai sensi dell'accordo di rinnovo 16.12.2020, ai lavoratori in forza al 16.12.2020, per il periodo compreso fra il mese di gennaio 2018 e il mese di dicembre 2020 spetta una cifra una-tantum, in base a...

Orario di lavoro (Navi da diporto)

L'orario di lavoro al giorno è stabilito in otto ore dal lunedì al venerdì.

Lavoro straordinario (Navi da diporto)

Le prestazioni lavorative oltre le 8 ore giornaliere saranno considerate lavoro straordinario e quindi remunerate. Il compenso per l'ora di straordinario si ottiene dividendo il minimo contrattuale mensile per il divisore 184. Il valore così ottenuto verrà aumentato secondo le seguenti percentuali:

- 25% in orario diurno;

- 30% in orario festivo, notturno e notturno-festivo.

Ferie (Navi da diporto)

Al personale è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni per ogni anno di servizio o pro rata da fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività.

Qualora per imprescindibili ragioni di servizio, il personale non potesse usufruire in tutto o in parte delle ferie maturate, l'Armatore corrisponderà al marittimo all'atto dello sbarco altrettante giornate di indennità sostitutiva pari ad 1/26mo della paga conglobata mensile e rateo di gratifica natalizia e pasquale per ogni giornata di ferie non goduta.

Mensilità Aggiuntive (Navi da diporto)

In occasione del Natale e della Pasqua sarà corrisposta al personale che abbia compiuto un anno di imbarco una mensilità della Paga conglobata. Nel caso di personale che non abbia maturato un anno di imbarco, verranno corrisposti ratei di tali gratifiche natalizia e pasquale in ragione di tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.

Nel caso di sbarco ed in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parti maturate delle suddette gratifiche natalizie e pasquali.