Aliscafi

CCNL Marittimi

Categoria Retributiva: Aliscafi

CCNL del 10/02/1999 - Decorrenza: 01/07/1998 - Scadenza: 31/12/2001

Sinossi

Personale di Stato Maggiore, Sottufficiali e Comuni imbarcati sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli aliscafi per trasporto passeggeri.

Parti Stipulanti

Assarmatori, Fit Cisl - Federazione Italiana Trasporti, Confitarma - Confederazione Italiana Armatori, Filt Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti , Uiltrasporti Uil - Unione Italiana Lavoratori Trasporti

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
1^ Ufficiale1907.630.000.001907.63
Comandante2768.860.000.002768.86
Comune1455.350.000.001455.35
Direttore di Macchina2605.970.000.002605.97
Consulta la tabella completa del 01/07/2024

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

04/02/2016

Marittmi: Accordo 27.01.2016

Siglato il 27.01.2016 il verbale di accordo per la stipula della Sezione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Medici di bordo imbarcati sulle navi in cui è previsto l'obbligo in base all...

Ultima scadenza CCNL

01/01/2022

Marittimi - Aliscafi: Una tantum

Ai sensi dell'accordo di rinnovo 16.12.2020, ai lavoratori in forza al 16.12.2020, per il periodo compreso fra il mese di gennaio 2018 e il mese di dicembre 2020 spetta una cifra una-tantum, in base a...

Orario di lavoro (Aliscafi)

L'orario normale di lavoro per tutto il personale, in porto od in navigazione è di otto ore giornaliere continuative.

Quando gli orari di linea, nonché le altre esigenze operative consentono un'interruzione per la consumazione del pasto pari ad almeno un'ora, essa non viene retribuita. Ove, per esigenze operative, le pause siano inferiori ad un'ora, sono invece retribuite.

Turni di lavoro di 8 ore continuative possono essere effettuati nell'arco dell'intera giornata (dalle ore 00,00 alle ore 24,00).

Lavoro straordinario (Aliscafi)

Le ore di lavoro prestate oltre le otto ore di lavoro normale giornaliere sono considerate ore di lavoro straordinario per tutto l'equipaggio inclusi Comandanti e Direttori di macchina.

La retribuzione da valere per la determinazione dei compensi orari per il lavoro straordinario è costituita dal minimo contrattuale.

La quota oraria sarà determinata dividendo il minimo contrattuale per 184.

Maggiorazioni:
- 18% per le ore diurne feriali,
- 25% per le ore notturne feriali e per le ore diurne festive
- 33% per le ore notturne festive.

Le ore di lavoro giornaliero prestate oltre le ore normali di lavoro e oltre quelle di straordinario nella misura di due ore giornaliere (ovvero dalla undicesima ora giornaliera) saranno trasformate in ore di riposo compensativo da fruire secondo criteri da stabilirsi aziendalmente; qualora non fruite entro il termine dell'anno solare, verranno liquidate con una maggiorazione del 5% entro il primo trimestre dell'anno solare successivo a quello di maturazione o comunque al momento della risoluzione del contratto di arruolamento.

 

Ferie (Aliscafi)

A tutti i componenti dell'equipaggio è riconosciuto un periodo di ferie retribuito (minimo contrattuale, scatti per anzianità, valore convenzionale della panatica) di giorni 34 lavorativi (sabati inclusi) per ogni anno di servizio (pro-rata per le frazioni di anno)

Nei 34 giorni di ferie vengono computati i giorni concessi per  festività soppresse  ed i permessi per riduzione d'orario.

Indennità sostitutiva delle ferie: Qualora l'armatore per motivi di servizio non potesse concedere in tutto o in parte le ferie annuali, corrisponderà al marittimo altrettante giornate di minimo contrattuale, valore convenzionale della panatica, scatti di anzianità, ratei gratifica natalizia e pasquale, ed eventuali indennità fisse, quante saranno le giornate di ferie non fruite. 

 

 

Mensilità Aggiuntive (Aliscafi)

Sia in occasione del Natale entro la data del 15 dicembre, che della Pasqua, entro la data del 31 marzo sarà corrisposta ai marittimi che abbiano compiuto un anno di imbarco, una gratifica costituita da una mensilità dei seguenti elementi:

a) minimo contrattuale;

b) scatti di anzianità;

c) valore convenzionale della panatica.

Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino dal servizio nel corso dell'anno, la gratifica natalizia e quella pasquale saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi d'imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.

 

Personale non in CRL: i ratei delle gratifiche natalizia e pasquale saranno da considerarsi utili ai fini del computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie

 

Personale in CRL: In occasione del Natale e della Pasqua, verranno corrisposte al personale in continuità del rapporto di lavoro una gratifica costituita dai seguenti elementi di retribuzione riferiti al mese di dicembre: minimo contrattuale, scatti di anzianità, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per il personale di Stato Maggiore.

Al personale nuovo assunto in continuità di rapporto di lavoro, nonché a quello che risolve il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la suddetta gratifica verrà corrisposta in ragione di tanti 360mi quanti sono i giorni di servizio utili nel corso dell'anno.