Istituti socio-sanitari, assistenziali, educativi aderenti all'AGIDAE
Fisascat Cisl - Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo, Uiltucs Uil - Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi, Fp Cgil - Funzione Pubblica - Confederazione Generale Italiana Lavoro, Agidae - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
A | 1093.27 | 0.00 | 0.00 | 1093.27 |
A2 | 1465.25 | 0.00 | 0.00 | 1465.25 |
A3 | 1512.66 | 0.00 | 0.00 | 1512.66 |
B2 | 1580.10 | 0.00 | 0.00 | 1580.10 |
04/11/2021
Istituzioni Socio - Assistenziali - AGIDAE: Accordo di rinnovo 02/11/2021Il giorno 2 novembre 2021 le parti hanno definito i contenuti del rinnovo del CCNL Agidae 2020-2022 sia per la parte economica che normativa....
01/01/2017
Istituzioni Socio Assistenziali - AGIDAE: Aggiornamento valori Indennità per presenza notturnaAlle figure educative operanti in Strutture socio-assistenziali per minori, al fine di garantire la continuità di presenza educante, può essere richiesta, previo accordo sottoscritto dalle parti, la p...
L'orario normale di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali.
L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice ed al lavoratore una giornata di riposo cadente normalmente di domenica.
Rif. CCNL: Art. 44 - Orario normale di lavoro
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario settimanale di lavoro normale o programmato.
Per la retribuzione delle ore di lavoro straordinario valgono le maggiorazioni sotto indicate riferite ai minimi contrattuali conglobati:
a) lavoro diurno straordinario: 35%
b) lavoro notturno straordinario: 40%
c) lavoro festivo diurno straordinario: 50%
d) lavoro festivo notturno straordinario: 60%.
La prestazione straordinaria eseguita nelle festività o nelle giornate programmate come riposo settimanale per le prestazioni non a turno è considerato straordinario festivo.
Rif. CCNL: Art. 45 - Lavoro straordinario
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di 33 gg. lavorativi per anno, comunque calcolati su di una settimana lavorativa di 6 gg, comprensive delle festività abolite dalla legge.
In occasione della fruizione del periodo di ferie, decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto.
Rif. CCNL: Art. 54 - Ferie
Entro il 20 dicembre di ogni anno l'Istituto corrisponderà al personale un importo pari ad una mensilità della retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Istituto.
La frazione di mese superiore ai quindici giorni lavorativi va considerata come mese intero, mentre la frazione di durata inferiore non va computata.
Rif. CCNL: Art. 77 - Tredicesima mensilità