Personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all'AGIDAE
Agidae - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, Flc Cgil - Federazione Lavoratori della Conoscenza, Cisl Scuola - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Scuola, Uil Scuola Rua - Unione Italiana Lavoratori Scuola Ricerca Università AFAM, Sinasca, Snals Confsal - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
1 | 1642.99 | 0.00 | 0.00 | 1642.99 |
2 | 1688.35 | 0.00 | 0.00 | 1688.35 |
3 | 1735.58 | 0.00 | 0.00 | 1735.58 |
4 | 1787.92 | 0.00 | 0.00 | 1787.92 |
30/09/2020
Scuole private religiose: Accordo 07/09/2020In data 7 settembre 2020, AGIDAE, FLC CGIL, CISL, UIL, SNALS CONF.S.A.L. e SINASCA hanno sottoscritto un accordo per esaminare l'applicazione della normativa contrattuale in materia di Incentivo econ...
01/08/2024
Scuole Private Religiose: Premio annuale di professionalitàSarà riconosciuto un premio annuale di professionalità (PAP), erogato con la retribuzione del mese di agosto dell'anno di riferimento, al personale che abbia raggiunto: - 35 punti del punteggio previ...
L'orario di lavoro settimanale è così determinato, in relazione al livello d'inquadramento contrattuale:
1o livello:
- 38 ore;
2o livello:
- 38 ore;
- 32 ore: modelli viventi;
3o livello:
- 38 ore
- 30 ore: assistenti di vigilanza al doposcuola, tutor, istruttori di attività parascolastiche anche sportive;
- 24 ore: di docenza per i lettori/esperti di lingua madre in compresenza con il docente;
4o livello:
- 38 ore: assistenti sociali, sanitari, fisioterapisti, logopedisti, logoterapisti, economi, segretari; periti informatici;
- 37 ore: educatrici di asilo nido e micronido, puericultrici, educatori di convitto; educatori per supporto educativo-comportamentale;
- 31 ore: docenti di scuola dell'infanzia e insegnanti di sostegno;
- 24 ore: docenti di scuola primaria e per quelli di sostegno della scuola primaria;
- 18 ore: docenti di steno-dattilografia e tecnico-pratici;
5o livello:
- 38 ore: psicologi, psicoterapeuti e responsabili CED, responsabili amministrativi, responsabili di biblioteca;
- 22 ore: docenti in corsi liberi;
- 18 ore: docenti e gli insegnanti di sostegno, docenti tutor dell'alternanza scuola-lavoro;
6o livello:
- 38 ore, comprese quelle di docenza per coordinatori didattici e presidi.
Rif. CCNL: Art. 49 - Orario di lavoro
Lavoro straordinario: ciascuna ora di lavoro straordinario verrà compensata con una quota oraria della retribuzione lorda maggiorata delle seguenti percentuali:
- lavoro straordinario diurno: 35%;
- lavoro straordinario notturno: 40%;
- lavoro straordinario festivo: 50%;
- lavoro straordinario notturno festivo: 60%.
Le percentuali superiori assorbono le inferiori.
Lavoro eccedente: per il personale docente le ore in esubero:
- oltre la 18.ma per la scuola secondaria nei limiti della 24.ma
- oltre la 24.ma nella scuola primaria nei limiti della 28.ma
- oltre la 31.ma nei limiti della 35.ma nella scuola dell'infanzia
possono subire variazioni da un anno scolastico all'altro e vengono retribuite con la quota oraria globale in atto senza alcuna maggiorazione.
Eventuali ulteriori ore di insegnamento in esubero oltre i limiti suddetti, verranno retribuite con la maggiorazione del 15%.
Rif. CCNL: Art. 49 - Orario di lavoro
I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie con corresponsione della normale retribuzione, pari a 33 giorni lavorativi per ciascun anno, comprensivi delle festività soppresse.
Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi.
Rif. CCNL: Art. 56 - Ferie
A tutto il personale dipendente viene corrisposta una tredicesima mensilità pari alla retribuzione in atto nel mese di dicembre, esclusi gli assegni familiari.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, vanno corrisposti tanti dodicesimi dell'ultima mensilità percepita pari ai mesi di servizio prestati.
Le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a 15 giorni ed in tal caso equiparate ad un mese intero.
Rif. CCNL: Art. 33 - Tredicesima mensilità