Dipendenti del turismo e dei pubblici esercizi - Aziende Maggiori
Sistema Impresa - Confederazione delle Imprese e dei Professionisti, Fesica Confsal - Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato, Confsal Fisals - Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
QA | 2249.19 | 0.00 | 0.00 | 2249.19 |
QB | 2078.57 | 0.00 | 0.00 | 2078.57 |
1 | 1932.79 | 0.00 | 0.00 | 1932.79 |
2 | 1762.19 | 0.00 | 0.00 | 1762.19 |
06/09/2022
Turismo (Confsal - Sistema Comm. e Impresa): Accordo di rinnovo 27/07/2022Il 27 luglio 2022 la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA e la Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL hanno stipulato l'accordo ...
01/01/2016
Turismo - Ag. viaggi minori (Confsal_Sistema Comm. e Impresa): Lavoro extraIn mancanza di contrattazione integrativa territoriale, il compenso orario lordo (onnicomprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici, dei ratei di 13a e 14a, e del TFR) rapportato...
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque ovvero sei giorni lavorativi.
Per le discipline specifiche v. le seguenti voci:
"Orario di lavoro (Stabilimenti balneari)"
"Orario di lavoro (Az. di trasporto turistiche)"
"Orario di lavoro (Alberghi diurni)"
"Orario di lavoro (Az. Alberghiere)"
"Orario di lavoro (Complessi turistici all'aria aperta)"
"Orario di lavoro (Impr. di viaggio e turismo)"
"Orario di lavoro (Pubblici esercizi)"
Rif. CCNL: Art. 95 - Orario normale settimanale
Sono considerate lavoro straordinario le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale.
Base di computo: quota oraria della normale retribuzione.
Maggiorazioni:
a) lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali): 15%;
b) lavoro straordinario diurno feriale (oltre all'ottava ora settimanale): 20%;
c) lavoro straordinario notturno (fino ad 8 ore settimanali): 35%;
d) lavoro straordinario notturno (oltre all'ottava ora settimanale): 40%;
e) lavoro straordinario festivo: 30%;
f) lavoro straordinario festivo notturno: 50%.
Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, anziché al trattamento economico di cui sopra, al godimento di riposi compensativi (v. supra "Banca ore").
Alberghi, campeggi, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni:
- lavoro straordinario diurno: 30%;
- lavoro straordinario notturno (prestato tra le ore 24 e le ore 6): 60% non cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno (la maggiore assorbe la minore); non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
Rif. CCNL: Art. 100 - Lavoro straordinario
Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nelle misura di 26 giorni.
A tal fine, la settimana lavorativa qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di sei giornate.
Pertanto dal computo del periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settimanale, le festività nazionali e infrasettimanali, le giornate non più festive agli effetti civili; conseguentemente, il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate cadenti nel periodo stesso.
Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie , le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.
Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell'anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia od infortunio.
Rif. CCNL: Art. 116 - Computo del periodo di ferie
Tredicesima: in occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata
Quattordicesima mensilità: a tutto il personale sarà corrisposta con la retribuzione del mese di luglio, una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la gratifica di ferie nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 1o luglio; in caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti il 1o luglio, ai fini della determinazione dei ratei di quattordicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.
La contrattazione integrativa territoriale può regolamentare sistemi di retribuzione che prevedano la corresponsione con cadenza mensile degli elementi salariali differiti e/o il conglobamento di ulteriori elementi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva, con esclusione del trattamento di fine rapporto.
I periodi di assenza obbligatoria per maternità sono computati per la determinazione della tredicesima e della quattordicesima mensilità, nella misura del 20% ad integrazione di quanto già erogato dall'INPS.
Rif. CCNL: Art. 149 - Tredicesima mensilità