Scuole Private Materne - FISM

CCNL Scuole Private Materne

Categoria Retributiva: Scuole Private Materne - FISM

CCNL del 08/09/2020 - Decorrenza: 01/10/2020 - Scadenza: 31/12/2022

Sinossi

Personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM.

Parti Stipulanti

Flc Cgil - Federazione Lavoratori della Conoscenza, Cisl Scuola - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Scuola, Fism - Federazione Italiana Scuole Materne, Uil Scuola Rua - Unione Italiana Lavoratori Scuola Ricerca Università AFAM, Snals Confsal - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
11381.820.000.001381.82
21435.960.000.001435.96
31438.040.000.001438.04
41484.050.000.001484.05
Consulta la tabella completa del 01/09/2023

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

30/09/2022

Scuole Private Materne: Accordo 30/06/2022 e verbale di ratifica 19/09/2022

In data 30/6/2022 è stato siglato dalla FISM e dalla FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS-Conf.S.A.L., l'accordo economico per il personale dei servizi dell’infanzia delle scuole/enti aderenti...

Ultima scadenza CCNL

01/09/2023

Scuole Private Materne - FISM: II tranche una tantum

A copertura dei periodi dall' 01.01.2019 al 31.12.2020 e dall' 1.1.2021 al 31.12.2021, al personale di tutti i livelli in forza all' 01.09.2022, viene erogata, a titolo di Una Tantum, l'importo lordo ...

Orario di lavoro

L'orario normale di lavoro del personale è di 37 ore settimanali salvo quanto previsto successivamente per il personale docente ed educativo.

a. L'orario di lavoro del personale docente della scuola dell'infanzia è di 32 ore settimanali .

b. L'orario di lavoro del personale educativo dei servizi della prima infanzia è di 35 ore settimanali.

L'orario di lavoro del personale educativo/docente delle sezioni primavera, comunque inquadrato, è di 35 ore settimanali.

c. L'orario di lavoro dei docenti di altre discipline è di 35 ore settimanali.

L'attività didattica della scuola dell'infanzia si svolge dal 1° settembre al 30 giugno per ogni anno scolastico, salvo quanto previsto dai rispettivi calendari scolastici regionali, e comunque per non oltre 44 settimane nell'anno scolastico.

Per il solo personale docente della scuola dell'infanzia inquadrato nel livello retributivo VI, fermo restando l'orario di 32 ore settimanali, al fine di garantire l'estensione temporale del servizio scolastico, può essere richiesto, da parte della Scuola, di svolgere fino a 100 ore aggiuntive per ogni anno scolastico, con il limite massimo di 4 ore aggiuntive la settimana. Il docente, nel rispetto della programmazione dell'attività della Scuola, è tenuto a prestarle.

Le ore aggiuntive di cui sopra sono recuperate durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, come permessi giornalieri retribuiti (permessi per recupero orari eccedenti). 

Durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, ovvero anche al di fuori delle settimane di cui sopra e al di fuori delle ferie ordinarie e degli eventuali permessi il personale docente della scuola dell'infanzia, conservando la normale retribuzione, potrà essere impiegato solamente in attività connesse con l'attività di docenza nel rispetto della professionalità e qualifica a cui è adibito.

La settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, va comunque considerata di 6 giorni, anche se il servizio scolastico è distribuito su 5 giorni.

Permessi per recupero orari eccedenti:

Per il solo personale docente della scuola dell'infanzia inquadrato nel livello retributivo VI, fermo restando l'orario di 32 ore settimanali, al fine di garantire l'estensione temporale del servizio scolastico, può essere richiesto, da parte della Scuola, di svolgere fino a 35 ore settimanali e il docente, nel rispetto della programmazione dell'attività della Scuola, è tenuto a prestarle.

Le ore eccedenti di cui al precedente comma sono recuperate durante ì periodi di sospensione dell'attività didattica, come permessi giornalieri retribuiti, anche conglobati, secondo quanto riportato dalla seguente tabella:

Casistica

33 ore settimanali 

34 ore settimanali 

35 ore settimanali

Orario settimanale su cinque giorni

8 giorni 

15 giorni 

22 giorni

Orario settimanale su sei giorni 

9 giorni 

18 giorni 

26 giorni

Nel caso in cui la settimana lavorativa sia organizzata su cinque giorni, la giornata nella quale non è prevista la prestazione lavorativa, non può essere imputata a permessi giornalieri retribuiti e non è recuperabile ed è compresa nella retribuzione mensile.

Al personale docente part-time, con orario di lavoro non inferiore al 50% dell'orario contrattuale di cui al primo comma del presente articolo, può essere richiesto un prolungamento dell'orario settimanale con le stesse modalità di cui sopra e con quantità riproporzionata alla sua percentuale di part time.

Recupero ore per corsi di aggiornamento: Il recupero delle ore, per i corsi di aggiornamento promossi dalla scuola ed effettuati fuori dal normale orario di lavoro per un massimo di 40 ore annuali, avverrà di comune intesa tra il lavoratore e la scuola secondo le seguenti modalità:
a) come permessi retribuiti anche conglobati;  
b) in aggiunta alle festività soppresse o alle ferie.

Rif. CCNL: Art. 56 - Orario di lavoro

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre il limite contrattuale di lavoro e oltre le ore giornaliere individualmente prefissate.

Maggiorazioni:

Lavoro straordinario

Percentuale

Diurno feriale

25%

Notturno

40%

Festivo

75%

Notturno-festivo

100%

Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e per il personale con funzioni di coordinamento, su richiesta del lavoratore, le ore di lavoro straordinario prestate possono essere trasformate, con le maggiorazioni sopra previste, in permessi retribuiti, anche cumulati.

Le ore di cui sopra, se non fruite come permessi entro il 31 agosto, vengono monetizzate e corrisposte con le competenze del mese di agosto.

Rif. CCNL: Art. 61 - Lavoro notturno, festivo e straordinario

Ferie

I dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno.

La maturazione avverrà dal 1º settembre al 31 agosto di ogni anno.

Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate.

Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi.

Le ferie potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione.

Rif. CCNL: Art. 64 - Ferie

Mensilità Aggiuntive

A tutto il personale dipendente viene corrisposta entro il 20 dicembre una tredicesima mensilità pari alla retribuzione in atto nel mese di dicembre con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell' anno, vanno corrisposti tanti dodicesimi dell'ultima mensilità percepita quanti sono i mesi di servizio prestati. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questo effetto come mese intero.

Nel caso di variazione dell'orario di lavoro in più/in meno nel corso dell'anno solare, la tredicesima sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale delle ore di lavoro medie mensili per la retribuzione oraria in atto nel mese di dicembre o al momento della cessazione del rapporto.

Rif. CCNL: Art. 49 - Tredicesima