Personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM.
Cisl Scuola - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Scuola, Fism - Federazione Italiana Scuole Materne, Flc Cgil - Federazione Lavoratori della Conoscenza, Snals Confsal - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola, Uil Scuola Rua - Unione Italiana Lavoratori Scuola Ricerca Università AFAM
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale |
---|---|---|---|---|
1 | 1407.98 | 0.00 | 0.00 | 1407.98 |
2 | 1463.14 | 0.00 | 0.00 | 1463.14 |
3 | 1465.26 | 0.00 | 0.00 | 1465.26 |
4 | 1512.14 | 0.00 | 0.00 | 1512.14 |
30/09/2022
Scuole Private Materne: Accordo 30/06/2022 e verbale di ratifica 19/09/2022In data 30/6/2022 è stato siglato dalla FISM e dalla FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS-Conf.S.A.L., l'accordo economico per il personale dei servizi dell’infanzia delle scuole/enti aderenti...
01/09/2023
Scuole Private Materne - FISM: II tranche una tantumA copertura dei periodi dall' 01.01.2019 al 31.12.2020 e dall' 1.1.2021 al 31.12.2021, al personale di tutti i livelli in forza all' 01.09.2022, viene erogata, a titolo di Una Tantum, l'importo lordo ...
L'orario normale di lavoro del personale è di 37 ore settimanali salvo quanto previsto successivamente per il personale docente ed educativo.
La settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, va comunque considerata di 6 giorni, anche se il servizio scolastico è distribuito su 5 giorni.
L'orario di lavoro del personale docente ed educativo è di:
- Personale docente della scuola dell'infanzia: 32 ore settimanali .
- Personale educativo dei servizi della prima infanzia: 35 ore settimanali.
- Personale educativo/docente delle sezioni primavera, comunque inquadrato: 35 ore settimanali.
- Personale docente di altre discipline: 35 ore settimanali.
Il personale educativo non è tenuto alla presenza nell'Istituto nei periodi di interruzione e/o sospensione del servizio, non è tenuto al recupero delle ore non prestate mantenendo il diritto alla retribuzione.
L'attività didattica della scuola dell'infanzia si svolge dal 1º settembre al 30 giugno per ogni anno scolastico, salvo quanto previsto dai rispettivi calendari scolastici regionali, e comunque per non oltre 44 settimane nell'anno scolastico.
Durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, ovvero anche al di fuori delle settimane di cui sopra e al di fuori delle ferie ordinarie e degli eventuali permessi per recupero ore eccedenti (v. infra), il personale docente della scuola dell'infanzia, conservando la normale retribuzione, potrà essere impiegato solamente in attività connesse con l'attività di docenza nel rispetto della professionalità e qualifica a cui è adibito.
Attività connesse: L'orario di lavoro delle docenti della scuola dell'infanzia e del personale educativo è comprensivo di tutte le attività connesse. Queste riguardano il personale educativo, il personale docente e il personale docente con funzioni di coordinamento inquadrato nella area seconda. Si intendono per attività connesse tutte le attività, sia individuali che a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, nonché gli incontri con le famiglie ed altri momenti di partecipazione alla vita della scuola previsti nei programmi annuali di attività scolastica o concordate con la direzione dell'ente.
Docenti 6° livello (Orario eccedente e Permessi per recupero): Per il solo personale docente della scuola dell'infanzia inquadrato nel livello retributivo VI, fermo restando l'orario di 32 ore settimanali, al fine di garantire l'estensione temporale del servizio scolastico, può essere richiesto, da parte della Scuola, di svolgere fino a 35 ore settimanali e il docente, nel rispetto della programmazione dell'attività della Scuola, è tenuto a prestarle.
Tali ore eccedenti sono recuperate durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, come permessi giornalieri retribuiti, anche conglobati, secondo quanto riportato dalla seguente tabella:
casistica |
33 ore settimanali |
34 ore settimanali |
35 ore settimanali |
Orario settimanale su cinque giorni |
8 giorni |
15 giorni |
22 giorni |
Orario settimånale su sei giorni |
9 giorni |
18 giorni |
26 giorni |
Nel caso in cui la settimana lavorativa sia organizzata su cinque giorni, la giornata nella quale non è prevista la prestazione lavorativa, non può essere imputata a permessi giornalieri retribuiti e non è recuperabile ed è compresa nella retribuzione mensile.
Al personale docente part time, con orario di lavoro non inferiore al 50% dell'orario contrattuale, può essere richiesto un prolungamento dell'orario settimanale con le stesse modalità di cui sopra e con quantità riproporzionata alla sua percentuale di part time.
Recupero delle ore per i corsi di aggiornamento: Il recupero delle ore per i corsi di aggiornamento promossi dall'ente gestore ed effettuati fuori dal normale orario di lavoro per un massimo di 40 ore annuali avverrà di comune intesa tra il lavoratore e la scuola come permessi retribuiti anche conglobati o in aggiunta alle ferie.
Rif. CCNL: Art. 56 - Orario di lavoro
E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre il limite contrattuale di lavoro e oltre le ore giornaliere individualmente prefissate.
Maggiorazioni:
Lavoro straordinario |
Percentuale |
Diurno feriale |
25% |
Notturno |
40% |
Festivo |
75% |
Notturno-festivo |
100% |
Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e per il personale con funzioni di coordinamento, su richiesta del lavoratore, le ore di lavoro straordinario prestate possono essere trasformate, con le maggiorazioni sopra previste, in permessi retribuiti, anche cumulati.
Le ore di cui sopra, se non fruite come permessi entro il 31 agosto, vengono monetizzate e corrisposte con le competenze del mese di agosto.
Rif. CCNL: Art. 61 - Lavoro notturno, festivo, straordinario
I dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno.
La maturazione avverrà dal 1º settembre al 31 agosto di ogni anno.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate.
Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi.
Le ferie potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione.
Rif. CCNL: Art. 64 - Ferie
A tutto il personale dipendente viene corrisposta, entro il 20 dicembre, o in giorno successivo qualora la predetta data cada in giorno festivo, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione di fatto, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell' anno, vanno corrisposti tanti dodicesimi dell'ultima mensilità percepita quanti sono i mesi di servizio prestati. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questo effetto come mese intero.
Nel caso di variazione dell'orario di lavoro in più/in meno nel corso dell'anno solare, la tredicesima sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale delle ore di lavoro medie mensili per la retribuzione oraria in atto nel mese di dicembre o al momento della cessazione del rapporto.
Rif. CCNL: Art. 49 - Tredicesima mensilità