Consorzi di Bonifica

CCNL Consorzi di Bonifica

CCNL del 11/05/2023 - Decorrenza: 01/01/2022 - Scadenza: 31/12/2025

Sinossi

Dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario

Parti Stipulanti

Flai Cgil - Federazione Lavoratori Agroindustria, Fai Cisl - Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale, Filbi Uil - Federazione italiana lavoratori bonifica e irrigazione, Snebi - Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario

Retribuzione

LivelloPaga BaseContingenzaTerzo ElementoTotale
Par. 100 (ex 1) - Area D1436.840.000.001436.84
Par. 104 (ex 1) - Area D1494.310.000.001494.31
Par. 107 (ex 2) - Area D1537.390.000.001537.39
Par. 112 (ex 3/2) - Area D1609.250.000.001609.25
Consulta la tabella completa del 01/07/2023

Aggiornamenti contrattuali (news/scadenze CCNL)

Ultima news

01/06/2023

Consorzi di Bonifica: Ipotesi di accordo 23/05/2023

Il 23 maggio 2023 è stato siglato tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Filbi-Uil e Snebi l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario. In allegato il testo d...

Ultima scadenza CCNL

01/07/2023

Consorzi di Bonifica: Omesso versamento bilateralità

Il Consorzio che omette di versare la contribuzione all’Ente Bilaterale Nazionale della Bonifica, a decorrere dal 01.07.2023 è tenuto, fermo restando l’obbligo di corrispondere al lavoratore prestazio...

Orario di lavoro

La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare:

38 ore: per il personale appartenente alle aree Quadri, A e B, limitatamente, per quest'ultima, al personale che svolge attività esecutiva di carattere tecnico od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti, nonché per il personale appartenente all'area D addetto a compiti di videoscrittura e utilizzazione di programmi informatici..

38 ore settimanali di media annua: per il restante personale inquadrato nelle aree B, C e D non rientrante tra quello indicato sopra.

Rif. CCNL: Art. 47 - Orario di lavoro

Lavoro straordinario

Si intende per straordinario il lavoro compiuto oltre l'orario normale.

Base di computo: con un compenso orario pari al valore orario della retribuzione mensile (ottenuto dividendo l'importo della retribuzione mensile per il numero effettivo di ore ordinarie di lavoro che il dipendente è tenuto ad eseguire mensilmente).

Maggiorazioni:

Tipologie

Maggiorazioni

Diurno

25%

Festivo

50%

Notturno

50%

Festivo notturno

75%

Rif. CCNL: Art. 78 - Compenso per lavoro straordinario e festivo

Ferie

Per ogni anno solare di servizio spetta al dipendente un periodo di ferie retribuito pari, rispettivamente, a 26 giorni lavorativi nel caso in cui l'orario ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni, od a 22 lavorativi nel caso in cui l'orario ordinario settimanale sia distribuito su cinque giorni.

Nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno solare, spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di servizio prestato e da prestarsi nell'anno medesimo.

 

Per gli operai a tempo determinato v. "Retribuzione - Terzo elemento (Operai T.D.).

Rif. CCNL: Art. 89 - Ferie annuali

Mensilità Aggiuntive

Per ogni anno solare di servizio spettano al dipendente quattordici mensilità.

Le due mensilità eccedenti le prime dodici vengono corrisposte, una nel mese di giugno e l'altra nel mese di dicembre, in misura pari all'importo della retribuzione mensile spettante per i mesi anzidetti.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno solare, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare delle due mensilità aggiuntive quanti sono i mesi di servizio prestati e da prestarsi nell'anno medesimo.

 

Per gli operai a tempo determinato v. "Retribuzione - Terzo elemento (Operai T.D.).

Rif. CCNL: Art. 75 - Retribuzione annua