PILOTI COLLAUDATORI AEROSPAZIALI (Anpi.co / Aia)
Contratto collettivo nazionale di lavoro 20/07/2000
per i piloti collaudatori dipendenti da aziende di costruzioni aerospaziali
Decorrenza: 01/07/2000
Scadenza: 30/06/2004
Addì 20 luglio 2000, in Busto Arsizio (VA)
Tra
- Associazione Industrie per Aerospazio Sistemi e la Difesa (AIAD)
assistiti da CONFINDUSTRIA
e
- Associazione Nazionale Piloti Collaudatori (ANPi.Co.) rappresentata
le Parti si danno atto che, in considerazione del nuovo scenario di mercato aerospaziale militare e civile che impone alle aziende il continuo miglioramento del loro posizionamento competitivo, è indispensabile realizzare un sistema contrattuale che permetta di far fronte alle esigenze fondamentali di entrambe le Parti e di operare per conseguire obiettivi comuni quali:
- far fronte alle sfide del mercato attraverso il continuo miglioramento di prodotti sempre più competitivi e ad elevato valore aggiunto;
- incrementare il patrimonio di 'know-how'tecnologico allo scopo di raggiungere un elevato grado di eccellenza;
- intensificare le azioni mirate alla riduzione dei costi aziendali;
- ottimizzare la utilizzazione delle risorse finanziarie e umane disponibili.
Sulla base di quanto precede è stato stipulato il presente CCNL che disciplina i rapporti di lavoro tra le Aziende di Costruzioni Aerospaziali e i Piloti Collaudatori Sperimentatori e di Produzione da esse dipendenti.
Il presente contratto consta di:
a) una parte generale;
b) una parte retributiva;
c) una parte riservata alla contrattazione aziendale.
La materia riservata alla contrattazione a livello aziendale è solamente quella stabilita dal presente contratto sub c) e viene delegata dalle parti stipulanti, alle rispettive aziende e ai Piloti collaudatori sperimentatori e di produzione.
Le Parti convengono che le azioni a livello aziendale debbano favorire il miglioramento delle condizioni di efficienza e produttività e ciò costituirà l'obiettivo della contrattazione aziendale.
Art. 2 - Categorie ed efficacia del contratto
Il presente contratto si applica ai Piloti collaudatori sperimentatori e di produzione e alle Aziende di Costruzioni aerospaziali, ha efficacia
nazionale e abroga i contratti in vigore regolanti la stessa materia.
Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Le disposizioni del presente contratto, sono correlative e inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Art. 4 - Interpretazione del contratto
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive, le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative riguardanti sia il contratto, sia il rapporto di lavoro.
Il presente contratto decorre dal 1o luglio 2000 e avrà scadenza il 30 giugno 2004, ad eccezione della parte relativa al trattamento economico di cui agli artt. 29 e 30 che scadrà il 30 giugno 2002.
Per quanto riguarda l'indennità di volo si fa riferimento alle regolamentazioni aziendali in vigore.
Esso s'intenderà rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato almeno 2 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
Art. 6 - Qualifica e suo riconoscimento
Sono Piloti collaudatori sperimentatori e/o di produzione quei piloti in possesso delle qualifiche ed abilitazioni professionali previste dal DPR 18.11.88 n. 566 e richiamate nei rispettivi manuali di controllo qualità aziendali.
In particolare sono Piloti collaudatori sperimentatori quei piloti che hanno frequentato il corso previsto presso una delle scuole internazionali riconosciute dallo Stato Maggiore Aeronautica e dall'Aviazione civile.
Sono Piloti collaudatori di produzione quei piloti che hanno frequentato il corso previsto presso il Reparto sperimentale volo dell'AMI o presso una delle predette Scuole internazionali.
L'attribuzione della qualifica comporta l'applicabilità del presente contratto.
Art. 7 - Istituzione del rapporto
L'assunzione dei Piloti collaudatori sperimentatori e di produzione è subordinata alla osservanza delle leggi e del regolamento per la navigazione aerea e deve essere effettuato per iscritto con indicazione delle funzioni attribuite, del trattamento economico e delle eventuali condizioni di miglior favore rispetto alle clausole del presente contratto.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a mesi 3 per i Piloti collaudatori sperimentatori e di produzione i quali abbiano già svolto tali specifici compiti presso il Reparto Sperimentale di volo dell'Aeronautica militare o presso aziende private per un periodo non inferiore a 2 anni.
Per tutti gli altri il periodo di prova non potrà superare i 6 mesi.
Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né corresponsione dell'indennità sostitutiva.
Qualora il licenziamento avvenga durante il 1o mese di prova, al Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione spetta la retribuzione per l'intero mese.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o d'infortunio, il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 6 mesi.
Durante la malattia e l'infortunio se non dovute a causa di servizio, insorti in corso di prova, non è dovuto alcun trattamento economico.
L'assunzione può essere effettuata con prefissione di termine, secondo le norme di legge.
Il rapporto di lavoro a termine è regolato, oltre che dalle norme di legge, anche da quelle del presente contratto in quanto applicabili.
Il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione svolge, secondo la qualifica posseduta, le seguenti mansioni nel rispetto della normativa vigente:
a) l'esecuzione di:
- voli di esigenza tecnica e di preparazione di aeromobili di serie;
- voli di messa a punto e collaudo di aeromobili prototipi e prototipi derivati;
- voli di preparazione al collaudo di messa a punto e collaudo di aeromobili di serie e/o riparati e revisionati;
b) l'istruzione a doppio comando per l'abilitazione di altri piloti sugli aeromobili prodotti e/o riparati e/o revisionati dall'azienda;
c) il trasporto in volo degli aeromobili e le loro consegne;
d) l'esecuzione di voli di esibizione, dimostrazione e presentazione;
e) la collaborazione con la dirigenza in ciò che ha relazione con i compiti elencati.
Inoltre, il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione dovrà svolgere tutte quelle attività di volo che, concordate con gli altri enti tecnici della azienda, nel rispetto delle normative applicabili saranno ritenute necessarie.
Il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare ha l'obbligo di volare secondo le vigenti norme e regole dell'aria, attenendosi a tutte le disposizioni emanate in proposito dalle competenti autorità e sarà in ogni momento responsabile della sicurezza del volo.
Fermo restando il normale orario di lavoro di cui alla legge n. 196/97, l'articolazione del medesimo sarà quella in vigore nella azienda o diversamente concordata in considerazione delle esigenze aziendali.
In ogni caso l'orario di volo non dovrà superare le 6 ore giornaliere, salvo il caso di voli di trasferimento e/o speciali che esigano una ininterrotta superiore durata.
Per consentire il massimo della flessibilità ed in funzione delle esigenze aziendali, i Piloti collaudatori sperimentatori e di produzione effettueranno attività di volo in ogni giorno della settimana, fermi restando i limiti previsti dal presente articolo.
La prestazione lavorativa che preveda attività di volo effettuata nei giorni di domenica e nelle festività, previste dall'art. 11, potrà essere recuperata con riposi compensativi, concordati con l'azienda e comunque in funzione delle esigenze aziendali.
Il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione, non inferiore a 30 giorni.
Nel calcolo del predetto periodo di ferie saranno escluse le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge.
L'epoca di godimento delle ferie sarà, in via normale e compatibilmente con le esigenze dell'azienda, fissata dalla Direzione aziendale, sentito il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione in modo da favorire, per quanto possibile, l'effettiva fruizione delle ferie stesse.
Fermo restando il principio della irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente queste ultime non risultino comunque fruite, in tutto o in parte, entro il 1o ottobre dell'anno successivo, verrà corrisposta per il periodo non goduto un'indennità pari alla retribuzione, di cui agli artt. 29 e 30, nonché all'importo dell'indennità d'impiego minimo di cui all'art. 32, da liquidarsi entro il mese di ottobre di detto anno.
In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione sono a carico dell'azienda.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestato.
L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto in caso di preavviso lavorato, si darà luogo al pagamento dell'indennità sostitutiva.
Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalle norme di legge e dagli accordi interconfederali.
Le 4 festività religiose soppresse in base alla legge n. 54/77 verranno pagate, come per le festività nazionali, in ragione di 1/26 della retribuzione.
Al Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione con anzianità aziendale non inferiore a 5 anni che ne faccia richiesta per giustificati motivi potrà essere concesso a giudizio dell'azienda un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di 6 mesi.
I Piloti collaudatori sperimentatori e di produzione che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa, non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai Piloti collaudatori sperimentatori e di produzione chiamati a ricoprire cariche sindacali.
I periodi di aspettativa di cui ai due precedenti comma sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della pensione a carico dell'Ente preposto all'erogazione della prestazione; durante detti periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti Enti preposti all'erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora a favore dei Piloti collaudatori sperimentatori e di produzione siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.
Art. 13 - Aggiornamento professionale
Le aziende, allo scopo di promuovere l'aggiornamento professionale, sia in relazione all'evoluzione delle tecnologie applicate in azienda, sia per fornire adeguati supporti di preparazione, attesa la struttura e la natura dell'attività svolta, favoriranno la partecipazione dei Piloti collaudatori sperimentatori e di produzione a corsi, seminari o altre iniziative.
Gli equipaggiamenti e il materiale necessario al volo (effetti di volo, paracadute, equipaggiamenti speciali, ecc.) saranno forniti e mantenuti in stato di efficienza dall'azienda.
Tali equipaggiamenti dovranno essere di marca e modello omologati e autorizzati da un ente ufficiale.
Art. 15 - Trattamento di malattia o infortunio
a) Malattia o infortunio non per cause di servizio.
Nel caso d'interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non dipendente da cause di servizio, l'azienda conserverà al Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione non in prova il posto per un periodo di 8 mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione e per un ulteriore periodo di 4 mesi durante i quali sarà corrisposto il 50% della retribuzione.
Prima del superamento del limite di conservazione del posto sopra indicato, al Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione che ne faccia domanda potrà essere concesso un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 3 mesi, durante il quale non sarà dovuta la retribuzione.
Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove, per il perdurare dello stato di malattia, il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, è dovuto al Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Se, scaduto il periodo di conservazione del posto il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione non chieda la risoluzione del rapporto e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso.
b) Malattia o infortunio per cause di servizio.
Nel caso d'interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia o infortunio avvenuto in occasione di lavoro, l'azienda conserverà al Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione il posto fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale.
Il periodo di corresponsione della retribuzione di cui agli artt. 29 e 30 nonché all'importo dell'indennità di volo media corrisposta negli ultimi dodici mesi, non potrà superare in ogni caso 18 mesi dal giorno in cui è sorta la malattia o si è verificato l'infortunio.
Eguale trattamento verrà applicato nei confronti del Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione non in prova nel caso d'interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale.
c) Turni di riposo obbligatorio.
Qualora il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione venga riconosciuto da un istituto medico legale affetto da fatica operazionale, e quindi debba trascorrere un periodo di riposo obbligatorio della durata fissata dall'istituto stesso, avrà diritto solo al trattamento retributivo previsto nel caso di malattia per causa di servizio.
Trascorso il periodo di 15 mesi, di cui al punto a), senza che il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione abbia potuto riprendere servizio, l'azienda ha la facoltà di licenziare il pilota, corrispondendogli l'indennità di mancato preavviso e il TFR.
In caso di contestazione sulla dipendenza o meno della malattia da cause di servizio, a richiesta di ognuna delle due Parti è ammesso il ricorso ad una Commissione arbitrale, costituita da 2 sanitari, designati 1 da AIAD e 1 da ANPICO e da un terzo sanitario con funzioni di Presidente, designato d'accordo da AIAD e da ANPICO, o, in mancanza di accordo, dall'Ordine professionale dei medici.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. Il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto fino a 1 mese dopo la cessazione del servizio militare.
Se il personale richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro ha diritto a tutte le indennità spettanti, a norma delle disposizioni vigenti all'atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso, né il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Art. 17 - Assicurazione infortuni
L'assicurazione dei Piloti collaudatori sperimentatori e di produzione sarà effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni e s'intende valida anche nel caso d'infortunio occorso durante il periodo di prova, fermo restando quanto previsto all'art. 7.
L'assicurazione contempla:
a) caso di morte: capitale: £. 1.400.000.000;
b) caso d'invalidità permanente assoluta: capitale: £. 1.400.000.000;
c) caso d'invalidità specifica aeronautica: capitale: £. 700.000.000;
d) caso d'invalidità temporanea: capitale: £. 200.000 giornaliere;
e) caso di perdita di idoneità al volo per qualsiasi causa: capitale: £. 130.000.000.
La designazione di eventuali beneficiari e la ripartizione agli aventi diritto avrà luogo in base alle norme di legge (art. 936, Codice di Navigazione).
Art. 18 - Sicurezza e assistenza al volo
L'osservanza delle norme di legge e di quelle emanate dagli organi competenti per la sicurezza e l'assistenza al volo costituisce preciso dovere dell'azienda e dei Piloti collaudatori sperimentatori e di produzione.
In particolare l'azienda deve fornire un adeguato servizio antincendio e sanitario di emergenza nei casi di operazioni di volo su aeroporti/eliporti, dove l'azienda svolge normalmente attività di volo, sprovvisti di tali servizi disposti dai Ministeri competenti.
In caso di perdita presunta dell'aeromobile e di conseguente scomparsa del Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione l'azienda s'impegna ad anticipare mensilmente alle persone indicate nel comma 1, art. 936, Codice di Navigazione, ripartita fra di esse in parte eguali, una somma pari all'1% del capitale assicurato per il caso di morte previsto dall'art. 17.
Il pagamento di tale somma avrà termine con la liquidazione del capitale assicurato conseguente alla dichiarazione di morte presunta del Pilota collaudatore, sperimentatore e di produzione.
Le somme corrisposte vanno considerate a titolo di anticipo sulle spettanze degli eredi in sede di liquidazione sia per il TFR che per indennizzo assicurativo.
Art. 20 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione nell'esercizio delle proprie funzioni è a carico dell'azienda, salvo quanto previsto al successivo comma 5.
Il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione, ai fini del comma precedente, dovrà comunicare tempestivamente e formalmente all'azienda ogni richiesta di risarcimento gli pervenga.
Ove si apra un procedimento civile e/o penale nei confronti del Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione, per fatti che siano direttamente connessi all'attività di servizio di cui all'art. 9, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'azienda. Il legale verrà scelto di comune accordo.
In caso di privazione della libertà personale conseguente ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, per fatti riconducibili all'esercizio delle proprie funzioni, il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione avrà diritto alla sola conservazione del posto.
Le garanzie e le tutele tutte di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di mancato rispetto delle norme sulla navigazione aerea per dolo o colpa grave del Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione, accertati con sentenza passata in giudicato.
Le suddette garanzie e tutele tutte si applicano al Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
Art. 21 -Trasferimento del Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione
Il trasferimento del Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione dovrà essere comunicato per iscritto dall'azienda al Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione con un preavviso non inferiore a mesi 2 ovvero a mesi 3 quando il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione abbia familiari conviventi a carico.
Al Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese cui va incontro per sé e famiglia per effetto del trasferimento stesso, nonché l'eventuale maggior spesa effettivamente sostenuta per l'alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine, per un periodo da convenirsi direttamente tra le parti e comunque per un periodo non superiore a 2 anni, oltre a un'indennità 'una tantum'pari a 3 mensilità di retribuzione, di cui agli artt. 29 e 30 nonché all'importo dell'indennità di impiego minimo di cui all'art. 32, per il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione con carichi di famiglia e a 2 mensilità di retribuzione, di cui agli artt. 29 e 30 nonché all'importo dell'indennità di impiego minimo di cui all'art. 32, per il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione senza carichi di famiglia.
Gli importi erogati per i titoli di cui al precedente comma, attesa la loro particolare natura, non sono computabili agli effetti degli istituti differiti e indiretti.
Per i casi di licenziamento non per giusta causa o di morte entro cinque anni dalla data del trasferimento, l'azienda dovrà rimborsare le spese relative al rientro del Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione e/o della sua famiglia alla sede originaria.
Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano all'azienda di rispettare i termini di preavviso di cui al comma 2, il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione verrà considerato in trasferta sino alla scadenza dei suddetti termini.
Al Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione che chiede il trasferimento, non competono i trattamenti economici di cui sopra.
Qualora il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione venga riconosciuto da un Istituto medico legale non più idoneo al servizio di volo per infortunio o malattia, l'azienda si impegna a dare all'interessato, con novazione del rapporto di lavoro, un'occupazione a terra nella stessa azienda o società partecipate tenendo conto delle sue capacità e titoli professionali con qualifica da concordare compatibilmente con le esigenze aziendali e comunque non inferiore a quadro, purché il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione abbia un grado d'invalidità permanente inferiore al 75%, determinato sulla base delle tabelle ufficiali INAIL.
In tale caso dovranno essergli corrisposte le indennità di preavviso e d'anzianità che, come Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione gli sarebbero spettate in caso di licenziamento.
Salvo il disposto dell'art. 2119 C.C., il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto, dal datore di lavoro, senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) mesi 3 di preavviso se il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione ha un'anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
b) mesi 6 se il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione ha un'anzianità di servizio compresa tra 5 e 10 anni;
c) mesi 12 se il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione ha un'anzianità di servizio superiore a 10 anni.
Il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso i cui termini saranno pari alla metà di quelli sopra indicati.
È in facoltà dell'azienda, al posto del periodo di preavviso lavorato, corrispondere al dipendente la indennità sostitutiva dello stesso per tutto o parte di detto periodo sopra individuato.
Il periodo di preavviso sarà computato nell'anzianità agli effetti del TFR.
L'indennità sostitutiva del periodo di preavviso è pari alla retribuzione di cui agli artt. 29 e 30 nonché all'importo dell'indennità di volo media corrisposta negli ultimi 12 mesi.
Art. 24 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte.
Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'azienda, quest'ultima è tenuta a specificarne succintamente la motivazione.
Il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda, ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'art. 25.3.
Il ricorso dovrà essere inoltrato ad ANPICO, a mezzo raccomandata a.r. che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento.
Il ricorso al Collegio non costituisce di per sé motivo per sospendere la corresponsione al Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione dei trattamenti di cui agli artt. 23 e 26.
Le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto di cui al comma 1, non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia sulla base delle norme vigenti al momento della risoluzione.
Art. 25.1 - Controversie interpretative e collettive.
Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite per l'ulteriore esame e risoluzione ad AIAD e ad ANPICO.
La procedura dovrà essere completata entro 25 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento di tale procedura, non si darà corso ad azioni sindacali.
Art. 25.2 - Controversie individuali.
I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, saranno esaminate ed eventualmente risolte tra Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione e azienda.
Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all'esame di AIAD e ANPICO o al Collegio arbitrale.
Art. 25.3 - Collegio arbitrale.
È istituito, a cura delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, un Collegio arbitrale cui è demandato il compito di pronunciarsi sui ricorsi che gli siano sottoposti.
Il Collegio, che sarà in carica per la durata del presente contratto, rinnovabile, è composto di 3 membri di cui 1 designato da AIAD, 1 da ANPICO e 1 con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle rispettive Organizzazioni.
In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiori a 6, preventivamente concordata, o in mancanza di ciò sarà designato - su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette - dal Presidente del competente Tribunale.
Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri sopra citati per la scelta di quest'ultimo.
Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito per una sola volta salvo comprovato impedimento.
Salvo diverso accordo tra le Organizzazioni delle due parti il Collegio ha sede presso AIAD.
Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di AIAD o ANPICO.
Il Collegio arbitrale sarà investito della vertenza su istanza, a mezzo di raccomandata a.r., da parte di AIAD o ANPICO, che trasmetterà al Collegio il ricorso, entro 30 giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso.
Copia dell'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a.r., essere trasmessi contemporaneamente, a cura di una Organizzazione di cui al precedente comma, all'altra e, per conoscenza, all'azienda interessata e al Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione.
Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento dell'istanza di cui sopra da parte di AIAD.
Il Collegio, presenti le Parti in causa, o eventualmente, loro rappresentanti, esperirà, in via preliminare, il tentativo di conciliazione.
Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, anche in assenza di motivazione o in contumacia di una delle Parti, emetterà il proprio lodo entro 60 giorni dalla data di riunione di cui al comma 11, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della procedura.
Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo nonché il termine di cui al comma 4, art. 24.
Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca in caso di licenziamento che lo stesso sia ingiustificato e accolga quindi il ricorso del Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione disporrà contestualmente, a carico dell'azienda, un'indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, graduabile in relazione alle valutazioni del Collegio circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame tra un minimo di 10 mensilità sino ad un massimo di 20 mensilità di retribuzione calcolate sul minimi contrattuali di cui al successivo art. 29, maggiorate degli scatti d'anzianità di cui al successivo art. 30, nonché dell'indennità di impiego minimo di cui all'art. 32.
Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti alla partecipazione del Presidente, saranno in ogni caso ripartite al 50% fra le Parti in causa.
Le spese sostenute dagli altri componenti del Collegio saranno a carico delle rispettive Parti in causa.
Il presente trattamento deve intendersi, per concorde volere delle Parti, esclusivo comunque non cumulabile con ogni diversa disciplina afferente l'istituto in oggetto.
Art. 26 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
In caso di risoluzione del rapporto, spetterà al Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione, a parte quanto previsto dall'art. 23, un TFR da calcolarsi in base a quanto disposto dall'art. 2120 C.C., come sostituito dall'art. 1, legge 29.5.82 n. 297.
Con riferimento al comma 2 del citato art. 2120 C.C., per il computo del TFR si considerano i seguenti istituti:
- retribuzione minima contrattuale (art. 29);
- aumenti di anzianità (art. 30);
- 13a mensilità (art. 31);
- aumenti di merito e/o superminimi;
- indennità di volo.
Art. 27 - Cessione o trasformazione dell'azienda
La cessione o la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve di per sé il rapporto di lavoro e il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione conserva i propri diritti nei confronti del nuovo datore di lavoro.
Art. 28 - Provvedimenti disciplinari
Qualora il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione commetta ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e del Regolamento disciplinare aziendale, inflazione disciplinare potrà essere assoggettato, a seconda della gravità, ad una delle seguenti sanzioni:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
4) licenziamento con o senza preavviso.
Non si terrà conto ad alcun effetto dei provvedimenti disciplinari, decorsi 2 anni.
Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato nei confronti del Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Tuttavia, fermo l'espletamento della procedura di contestazione di cui di seguito, il rapporto di lavoro, nel casi che comportino il licenziamento senza preavviso per giusta causa, potrà essere sospeso con effetto immediato.
La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale sarà indicato il termine entro cui il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione potrà presentare le proprie giustificazioni direttamente o assistito da ANPICO.
Tale termine non potrà essere in nessun caso inferiore a 5 giorni.
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione a mezzo di raccomandata da inviarsi entro 6 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione stesso per presentare le sue giustificazioni. Trascorso l'anzidetto periodo, senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione s'intenderanno accolte.
Art. 29 - Determinazione dei minimi contrattuali
Il minimo contrattuale mensile base è fissato con decorrenza dall'1.7.00 nelle seguenti misure:
- Capo pilota collaudatore: £. 3.846.000 lorde;
- Pilota collaudatore sperimentatore: £. 3.769.000 lorde;
- Pilota collaudatore di produzione: £. 3.682.000 lorde.
I minimi di cui sopra sono comprensivi dell'indennità di contingenza maturata alla data di stipula del presente contratto nella misura stabilita dagli accordi interconfederali in materia e dalla normativa in vigore.
Il trattamento economico di cui al presente articolo, unitamente a quello del successivo art. 32, deve considerarsi onnicomprensivo e a compenso integrale di ogni qualsivoglia prestazione fornita dal Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione.
Le Parti si danno atto che eventuali superminimi individuali e/o collettivi erogati dalle Aziende sono assorbibili o conguagliabili nell'ambito dei minimi contrattuali sopra individuati.
Art. 30 - Aumenti di anzianità
Gli aumenti retributivi in funzione dell'anzianità di servizio del Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione sono autonomamente e integralmente regolati come appresso:
a) al compimento di ciascun biennio d'anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal 1o giorno del mese successivo al biennio stesso, al Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione viene corrisposto un aumento retributivo mensile in cifra fissa pari a £. 140.000 lorde;
b) gli aumenti biennali d'anzianità maturati fino alla data di decorrenza del presente contratto continuano ad essere corrisposti per lo stesso importo percepito a tale data;
c) gli aumenti d'anzianità complessivamente riconoscibili al Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione non possono essere superiori ai 10 bienni, restando inteso che quelli di cui alla precedente lett. b) concorrono al raggiungimento del predetto limite massimo.
Art. 31 - Tredicesima mensilità
L'azienda corrisponderà ogni anno al Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione dipendente una 13a mensilità.
Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno si procederà al frazionamento della 13a mensilità e il Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione che abbia superato il periodo di prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati.
Per il calcolo della 13a mensilità saranno considerati i seguenti Istituti:
- retribuzione minima contrattuale (art. 29);
- aumenti di anzianità (art. 30);
- aumenti di merito e/o superminimi;
- 1/12 dell'indennità di volo corrisposta nell'anno.
c) PARTE RISERVATA ALLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE
Le Parti convengono che l'indennità di volo potrà essere oggetto di specifica intesa a livello aziendale.
Si precisa che ferma restando la retribuzione indicata negli artt. 29, 30 e i riflessi della stessa sugli istituti indiretti e differiti, sarà corrisposta al Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione una indennità erogata in funzione della attività di volo indipendentemente sia dalla configurazione del velivolo, che da tutti gli interventi e quant'altro richiesti e che possano intervenire durante tutta l'attività di volo, sempreché configurazioni e interventi siano conformi alle vigenti normative.
Per quanto sopra, sarà riconosciuta al Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione l'indennità di impiego minimo pari a £. 5.770.000 lorde mensili per 12 mesi.
Le Parti inoltre si danno reciprocamente atto che, quale sia l'attività svolta dal Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione, sarà corrisposta, a titolo d'indennità di volo una somma, comunque non superiore a £. 7.692.000 lorde mensili per 12 mesi.
L'importo massimo annuale sopra indicato sarà corrisposto al Pilota collaudatore sperimentatore, al raggiungimento di almeno 50 ore di volo annuali e al Pilota collaudatore di produzione al raggiungimento di almeno 100 ore di volo annuali.
Le Parti si danno atto che gli importi minimi e massimi dell'indennità di volo sopra indicati devono intendersi assorbiti da eventuali maggiori importi corrisposti, allo stesso titolo, a livello aziendale e/o individuale.
Per i contributi relativi al trattamento di previdenza si intende fatto rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia.
Il pagamento dei contributi di previdenza anzidetto va effettuato sull'ammontare della retribuzione lorda di fatto percepita dal Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione, entro il limite massimo stabilito dalla normativa vigente e non può essere inferiore alla retribuzione annua ragguagliata a 13 mensilità.
Qualora la durata del rapporto di lavoro sia inferiore all'anno solare, il minimale e il massimale, come sopra indicati, s'intendono proporzionalmente ridotti.
Art. 34 - Previdenza integrativa
Fermo restando il trattamento del sistema obbligatorio vigente in materia di cui al precedente articolo, le Parti al fine di favorire le attese di tutela previdenziale dei Piloti collaudatori sperimentatori e di produzione e di soddisfare le esigenze delle aziende di contenimento dei costi previdenziali entro limiti compatibili, convengono sulla necessità di avviare un sistema di previdenza complementare volontario.
A tal fine, le Parti individueranno, entro il mese di dicembre 2000, il Fondo Pensioni nonché le modalità di adesione allo stesso allo scopo di consentire la partecipazione volontaria del Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente contratto, tenuto conto delle previsioni legislative in materia e compatibilmente con la regolamentazione del Fondo Pensioni che sarà individuato.
Per quanto riguarda il finanziamento del medesimo, si conviene sin d'ora che le quote, quale contributo a carico delle Parti, saranno definite in linea con le regolamentazioni in materia già applicate nelle singole Aziende.
Altresì le Parti convengono sin d'ora che le intese di cui al comma 2 costituiranno appendice del presente CCNL.
Art. 35 - Assistenza sanitaria integrativa
La materia concernente l'assistenza integrativa di malattia, sarà disciplinata da apposite separate intese aziendali.
I contenuti delle rispettive prestazioni, le condizioni e le modalità della loro erogazione, nonché le forme ed entità dei relativi finanziamenti sono stabiliti dalle richiamate apposite intese, avuto riguardo alla vigenza per esse di volta in volta stabilita dalle Parti stipulanti.
Art. 36 - Trasferte e missioni
In caso di trasferta e di missione fuori sede del Pilota collaudatore sperimentatore e di produzione sarà applicato il trattamento normativo ed economico di cui alla Normativa aziendale trasferte o, in mancanza, secondo quanto di fatto applicato in azienda.
In occasione delle visite di accertamento periodico o straordinario presso gli Istituti medico-legali, le spese di viaggio e soggiorno saranno a carico dell'azienda.
Ugualmente saranno poste a carico dell'azienda le spese necessarie per gli esami medici richiesti.
PILOTI COLLAUDATORI AEROSPAZIALI (Anpi.co / Aia)
Verbale di accordo 29/11/2007
per i piloti collaudatori dipendenti da aziende di costruzioni aerospaziali
Decorrenza: 01/01/2006
Scadenza: 30/06/2011
Addì 29 novembre 2007 in Milano
TRA
L'AIAD - Associazione industria per Aerospazio Sistemi e la Dilesa
E
L'ANPICO - Associazione Nazionale Piloti Collaudatori
Si è convenuto il seguente rinnovo del CCNL 20 luglio 2000, cosi come modificato dall'Accordo del 6 giugno 2003 e del 16 giugno 2005.
(.....omissis.....)
Il presenta contratto decorre dall'1/1/2006 ed avrà scadenza il 31/12/2011.
Per quanto riguarda l'indennità di volo si fa riferimento alle regolamentazioni aziendali in vigore.
Esso si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato almeno 2 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
(.....omissis.....)
Art. 17 - Assicurazione infortuni
L'assicurazione dei Piloti Collaudatori Sperimentatori e di Produzione sarà effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni e si intende valida anche nel caso di infortunio o malattia occorsi durante il periodo di prova, fermo restando quanto previsto dall'art. 7.
Art. 17.1 - Infortuni a terra e in volo
In caso di infortunio a terra o in volo, l'assicurazione dovrà contemplare:
a) per il caso di morte: il pagamento di un indennizzo di 850.000,00 euro;
b) per il caso di invalidità permanente (IP) il pagamento di un indennizzo di 850.000,00 euro.
Qualora l'invalidila permanente fosse parziale, per la liquidazione dell'indennizzo si applicheranno al suddetto capitale le percentuali stabilite dalla tabella allegato 1 al DPR 30/6/1995 n. 1124. senza applicazione della franchigia prevista dal DPR citato;
c) per il caso di inabilità permanente alla navigazione aerea (IPNA), che comporti li ritiro definitivo del brevetto aeronautico, a seguito della decisione documentata di un istituto medico legale dell'AM:
1. se dovuta ad infortunio aeronautico professionale; il pagamento di un indennizzo di 600.000.00 euro
2. se dovuta ad infortunio aeronautico non proressionale: il pagamento di un indennizzo come segue:
- fino a 52 anni euro 600.000,00
- fino a 53 anni euro 400.000.00
- Oltre i 53 anni euro 380.000,00
d) per il caso di inabilità temporanea: il pagamento di un indennizzo di euro 110,00 giornaliere.
In caso di ritiro definitivo del brevetto aeronautico, a seguito della decisione documentata di un istituti medico legale dell'AM, l'assicurazione dovrà contemplare:
1. se dovuto ad un infortunio professionale non aeronautico o ad una malattia professionale: il pagamento di un indennizzo di euro 600.000,00
2. se dovuto ad un infortunio non professionale non aeronautico o ad una malattia non professionale: il pagamento di un indennizzo definito come segue:
fino a 52 anni: euro 600.000,00
fino a 53 anni: euro 400.000,00
fino a 54 anni: euro 300.000,00
fino a 55 anni: euro 200.000,00
fino a 56 anni: euro 120.000,00
fino a 57 anni: euro 100.000,00
fino a 58 anni: euro 90.000,00
oltre 58 anni: euro 80.000,00
I piloti sono esonerati dall'obbligo di rcorrere alla Commissione Sanitaria di Appello del Ministero della Difesa avverso il giudizio di primo grado espresso dall'Istituti Medico Legale dell'AM.
Resta inteso e convenuto che i Piloti si impegnano a fornire la loro massima collaborazione per il mantenimento del brevetto di volo, in quanto considerato bene primario per chi svolge la professione di Pilota Collaudatore.
La designazione di eventuali beneficiari e la ripartizione agli aventi diritto avverrà in base alle norme dilegge (art. 936 Codice di Navigazione) - vedi tabella riassuntiva allegata.
(...omissis.....)
Art. 29 - Determinazione dei minimi contrattuali
Il minimo contrattuale mensile base è fissato con decorrenza dal 1/1/2008 nelle seguenti misure:
• Capo Pilota Collaudatore: euro 2.572,00 lordi
• Pilota Collaudatore Sperimentatore: euro 2.529.00 lordi
• Pilota Collaudatore di Produzione: euro 2.481,00 lordi
A partire dall'1/1/2009 il minimo contrattuale mensile è fissato nelle seguenti misure:
• Capo Pilota Collaudatore: euro 2.672,00 lordi
• Pilota Collaudatore Sparimentatore: euro 2.629,00 lordi
• Pilota Collaudatore di Produzione: euro 2.581,00 lordi
I minimi di cui sopra sono comprensivi dell'indennità di contingenza maturata alla data di stipula del presente contratto nella misura stabilita dagli Accordi Interconfederali in materia e dalla normativa in vigore
Il trattamento economico di cui al presente articolo unitamente a quello del successivo articolo 32, deve considerarsi omnicomprensivo ed a compenso integrale di qualsivoglia prestazione fornita dal Pilota Collaudatore Sperimentatore e di Produzione.
Le Parti si danno atto che eventuali superminimi individuali e/o collettivi erogati dalle Aziende sono assorbibili o conguagliabili dai minimi contrattuali sopra indicati.
(....omissis.,...)
C) PARTE Riservata alla contrattazione aziendale
Le Parti convengono che l'indennità di volo potrà essere oggetto di specifica intesa a livello aziendale.
Si precisa che ferma restando la retribuzione indicata negli articoli 29 e 30 ed i riflessi della stessa sugli istituti indiretti e differiti, sarà corrisposta al Pilota Collaudatore Sperimentatore e di Produzione una indennità erogata in funzione dell'attività di volo indipendentemente sia dalla configurazione del velivolo, che da tutti gli interventi e quant'altro richiesti ae che possano intervenire durante tutta l'attività di volo, sempreché configurazioni ed interventi siano conformi alle vigenti normative.
Per quanto sopra sarà riconosciuta al Pilota Collaudatore Sperimentatore e di Produzione, l'indennità di impiego minimo pari ad euro 3.655.00 lordi mensili per 12 mesi con decorrenza dall'1/1/2008 e pari ad euro 3.555,00 lordi mensili per 12 mesi con decorrenza sall'/1/2009.
Le parti inoltre si danno reciprocamente atto che, quale sia l'attività svolta dal Pilota Collaudatore Sperimentatore e di Produzione, sarà corrisposta, a titolo di indennità di volo una somma, comunque non superiore ad euro 4.810,00 lordi mensili per 12 mesi con decorrenza dall'1/1/2008e pari ad euro 4.710,00 lordi mensili per 12 mesi con decorrenza dall'1//1/2009.
L'importo massimo annuale sopra indicato sarà corrisposto al Pilota Collaudatore Sperimentatore, al raggiungimento di almeno 50 ore di volo annuali ed al Pilota Collaudatore di Produzione al raggiungimento di almeno 100 ore di volo annuali.
Le Parti si danno atto che importi minimi e massimi dell'indennità di volo sopra indicati devono intendersi assorbiti da eventuali importi maggiori corrisposti allo stesso titolo a livello aziendale e/o individuale
(...omissis.....)
Art. 35 - Assistenza Sanitaria Integrativa
La materia concernente l'assistenza integrativa di malattia è disciplinata da apposite separate intese aziendali.
I contenuti delle rispettive prestazioni, le condizioni e le modalità della loro erogazione, nonché le forme e l'entità dei relativi finanziamenti sono stabiliti dalle richiamate apposite intese, avuto riguardo alla vigenza per esse di volta in volta stabilita dalle Parti stipulanti.
Le Parti convengono sulla necessità di approfondire le opportunità esistenti relativamente a meccanismi e strumenti idonei ad assicurare prestazioni di assistenza sanitaria, cosi come esistenti a livello aziendale, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
(...omissis...)
Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo elemento | Scatti anzianita' | Div HH | Div GG |
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Capo pilota collaudatore | 2672 | 0 | 0 | 0 | 156 | 26 |
Pilota collaudatore sperimentatore | 2629 | 0 | 0 | 0 | 156 | 26 |
Pilota collaudatore di produzione | 2581 | 0 | 0 | 0 | 156 | 26 |