S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 08/04/2013
VIGILANZA PRIVATA
Testo consolidato del CCNL 08/04/2013
per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari
Decorrenza: 01/02/2013
Scadenza: 31/12/2026
CCNL 08/03/2013 come modificato da:
- Accordo 30/04/2013
- Accordo 28/02/2014 (Decorrenza 01/02/2014)
- Accordo 05/05/2014
- Accordo 28/05/2020 (gestione emergenza COVID 19)
- Accordo 13/10/2020 (gestione emergenza COVID 19)
- Accordo 01/07/2020
- Ipotesi di accordo 30/05/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
- Accordo integrativo 15/06/2023
- Ipotesi di accordo 16/02/2024 (Decorrenza 01/06/2023)
- Accordo 02/12/2024
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'8 aprile 2013, in Roma
Tra:
- L'ASSIV - Associazione Italiana Vigilanza/Confindustria, rappresentata dal Presidente, dal Presidente della Commissione Sindacale, dai componenti la commissione sindacale, dal Direttore e dal Segretario Generale;
- la LEGACCOP SERVIZI, rappresentata dal Presidente, assistito dal responsabile Relazioni Industriali;
- la FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFCOOPERATIVE, rappresentata dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Direttore, ed assistiti dal Capo del Servizio Sindacale di Confcooperative;
- l'AGCI - SERVIZI, rappresentata dalla Presidente;
- L'A.N.I.V.P.* - Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata, rappresentata dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Consigliere;
L'ASSVIGILANZA* - Associazione Nazionale Vigilanza, rappresentata dal Presidente e dai Consiglieri;
L'UNIV* - Unione Nazionale Istituti di Vigilanza, rappresentata dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Direttore
e
- la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS - CGIL), rappresentata dal Segretario Generale, dal Responsabile Nazionale del Settore, dai Segretari Nazionali, dal Presidente del CD e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale; con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL) rappresentata dal segretario confederale e del responsabile dipartimento terziario e reti;
- la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT/CISL, rappresentata dal Segretario Generale, con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale
- UGL Sicurezza Civile
Visto
l'ipotesi di accordo di rinnovo siglato il 22 gennaio 2013 e l'ipotesi di testo siglato il 19 febbraio 2013
Si è stipulato
Il presente Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, con decorrenza dal 1 febbraio 2013, composto da una parte principale dedicata alla disciplina dei servizi di vigilanza privata e una sezione speciale dedicata ai servizi fiduciari. La parte principale consta di 15 titoli, 146 articoli e due parti specifiche dedicate al riordino della disciplina del rapporto di apprendistato e al riordino della disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato. La sezione speciale consta di 11 titoli e 33 articoli.
* Successiva adesione in data 28-02-2014, ex CCNL 28-02-2014.
Verbale di stipula
In data 30 aprile 2013 in Roma presso la sede dell'Ebitev si sono incontrati:
le Associazioni datoriali del settore Vigilanza Privata: ASSIV, UNIV, ANIVIP e Lega Coop Servizi
e
La O.S. UGL Sicurezza Civile
Accordo 28/02/2014 (Decorrenza 01/02/2014)
Verbale di stipula
Il 28 febbraio 2014
tra:
- l'A.N.I.V.P. - Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata, rappresentata dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Consigliere,
- l'ASSVIGILANZA - Associazione Nazionale Vigilanza, rappresentata dal Presidente e dai Consiglieri;
- l'UNIV - Unione Nazionale Istituti di Vigilanza, rappresentata dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Direttore;e
- la FILCAMS CGIL - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, rappresentata dal Segretario Nazionale;
- la FISASCAT CISL - Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini o del Turismo rappresentata dal Segretario Nazionale;premesso che:
- in data odierna le parti hanno sottoscritto il CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013-2015;
- la disciplina contenuta nel contratto sottoscritto ha trovato una sua applicazione da parte di aziende del comparto già a decorrere dal febbraio 2013;
- in modo differenziato aziende associate ad A.N.I.V.P., ASSVIGILANZA e UNIV hanno provveduto ad erogare nel corso del 2013, e tutt'ora erogano, una tantum o forme di anticipazione economica ai lavoratori;
- risulta pertanto necessario pervenire ad una omogenizzazione anche dei rapporti economici con riferimento al periodo febbraio 2013 - gennaio 2014.
Tanto premesso, dopo lunga trattativa e confronto tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
Verbale di stipula
Il giorno 15 maggio 2014
Tra
l'A.N.I.V.P. - Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata
l'ASSIV - Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari
l'ASSVIGILANZA - Associazione Nazionale Vigilanza
l'UNIV - Unione Nazionale Istituti di Vigilanza
PAGO - Associazione Generale Cooperative Italiane
La LEGACOOP SERVIZI
La FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFCOOPERATIVE
la FILCAMS CGIL - Fedrazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi,
la FISASCAT CISL - Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini o del Turismo
Verbale di stipula
In data 28-05-2020 si sono incontrati:
ASSIV
UNIV
ANIVP
Legaooop Produzione e Servizi
Confcooperative
AGCI
e
FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTuCS
Verbale di stipula
In data 1 luglio 2021 si sono incontrati:
ASS.I.V
ANIVP
UNIV
A.G.C.I.
Lega Coop Produzione e Servizi
Confcooperative Lavoro e Servizi
e
FILCAMS - CGIL
FISASCAT- CISL
UILTUCS
Le Parti danno atto che la trattativa per il CCNL di settore, a distanza di cinque anni dalla presentazione della piattaforma, non ha prodotto ad oggi convergenze idonee a realizzare un'intesa. In questo contesto, ha inciso profondamente anche l'emergenza sanlteria, con riflessi articolati tra le diverse tipologie di servizio erogati. Le Parti ritengono necessario proseguire il negoziato, con l'obiettivo di addivenire quanto prima alla definizione del "CCNL per i dipendenti da imprese di Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza", secondo la sfera di applicazione già concordata (allegato 1).
Le Parti ritengono necessario pervenire alla definizione di un CCNL rispondente all'evoluzione intervenuta nel settore che ha visto crescere in questi anni in modo considerevole le attività riconducibili al Servizi di Sicurezza e diversificarsi le condizioni e le modalità del Servizi di Vigilanza Privata.
Inoltre, le Parti convengono che il predetto CCNL sarà articolato in Parte Generale a valere per la generalità del lavoratori e Parti Speciali in cui normare elementi di specificità dei comparti: a) Vigilanza Privata, b) Servizi di Sicurezza, c) Servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, d) Attività di stewarding all'interno degli impianti sportivi.
Parte Generale
Parte Spedale
1) Validità e sfere di applicazione
2) Relazioni Sindacali
a) Livello Nazionale
Diritti di informazione
b) Livello Territoriale/Aziendale
- Diritti di Informazione
- Materie della contrattazione integrativa
3) Attività Sindacale
- Diritti sindacali
4) Welfsre contrattuale
a) Ente Bilaterale
b) Assistenza Sanitaria Integrativa
c) Previdenza Integrativa
5) Sicurezza nel luoghi di lavoro
- Rappresentanza del lavoratori per la Sicurezza
6) Cambio di appalto /affidamento del servizio
7) Classificazione del personale
- Declaratorie professionali
- Sistema di inquadramento unico
Classificazione del personale
- Profili professionali
8) Mercato del lavoro
a) Apprendistato
b) Contratto a tempo determinato e di somministrazione
c) Lavoro a tempo parziale
a) Apprendistato: durata, retribuzione
9) Rapporto di lavoro
- Assunzione
- Periodo di prova
10) Orario di lavoro
- Ferie
- Permessi in sostituzione ex festività
c) Orario di lavoro: sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro
b) Permessi retribuiti
c) Lavoro straordinario: decorrenza, limiti, maggiorazione
d) Lavoro supplementare: decorrenza, limiti, maggiorazione
e) Lavoro festivo: decorrenza, limiti, maggiorazione
f) Lavoro notturno: decorrenza, limiti, maggiorazione
11)Congedi
12) Malattia
13) Infortunio
14) Missione e trasferta
15) Retribuzione
a) mensilità supplementari
b) Indennità di servizio / funzione
15) Risoluzione rapporto di lavoro
-Preavviso
-Trattamento di fina rapporto
La presente elencazione non ha valore esaustivo e potrà essere integrata.
Ipotesi di accordo 30/05/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Verbale di stipula
Roma - 30 maggio 2023
tra
A.N.I.V.P.
ASSIV
UNIV
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
AGCI SERVIZI
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
e
FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTUCS UIL
Testi condivisi
Validità e sfera di applicazione (con nota steward e addetti dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo)
Attività sindacali
Tutela della genitorialità
Bilateralità
Periodo di prova
Salute e sicurezza
Permessi e congedi
Previdenza Integrativa
Assistenza sanitaria Integrativa
Cambio di Appalto (bozza 11)
Il testo relativo alla "Contrattazione Integrativa" sarà oggetto di analisi per la stesura condivisa al momento della scrittura del testo finale del contratto collettivo
[___]
Nota finale
La sottoscrizione del contratto collettivo è subordinata alla valutazione positiva della consultazione rispettivamente delle lavoratrici e lavoratori e dei rispettivi organi associativi.
[___]
Prot.n. P/6867/2023/2.1 /gp - comunicazione esito positivo consultazione ipotesi di accordo CCNL sottoscritta il 30-5-2023
Roma, 4 luglio 2023
Spett.li
ASSIV
UNIV
ANIVP
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
AGCI SERVIZI
Oggetto: Contratto Nazionale di Lavoro Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza: comunicazione esito positivo consultazione ipotesi di accordo CCNL sottoscritta il 30-5-2023 .
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, a seguito delle assemblee svoltesi nei territori per la consultazione in merito all'ipotesi di accordo sottoscritta in data 30-5-2023 per il CCNL in oggetto, considerata l'avvenuta approvazione da parte dell'ampia maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori, confermano il positivo scioglimento della riserva.
Posto quanto sopra, siamo a dare l'immediata disponibilità a procedere alla stesura del testo complessivo.
Distinti saluti
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Verbale di stipula
Roma - 15 giugno 2023
tra
A.N.I.V.P.
ASSIV
UNIV
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
AGCI SERVIZI
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
e
FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTUCS UIL
Ipotesi di accordo 16/02/2024 (Decorrenza 01/06/2023)
Verbale di stipula
Roma, 16 febbraio 2024
tra
FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTUCS UIL
e
A.N.I.V.P. (associazione nazionale istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari di sicurezza)
ANIsicurezza (associazione nazionale imprese di sicurezza)
ASSIV (associazione italiana vigilanza)
UNIV (unione nazionale imprese di vigilanza)
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
AGCI SERVIZI
CONFCOOPERATIVE E SERVIZI
Le Parti, visto l'accordo sottoscritto il 30 maggio 2023 ed in applicazione della "Nota di Raccordo" in esso contenuta, si sono nuovamente incontrate con la finalità di dare risposte concrete alle pressanti esigenze salariali dei lavoratori del settore, tenendo nell'opportuna e dovuta considerazione le dinamiche inflazionistiche ancora in atto.
Ratifica Ipotesi di accordo
Assiv - 19 marzo 2024
Roma, 19 marzo 2024
Spett.li
FILCAMS CGIL
nazionale@ pec.filcams.it
FISASCAT CISL
fisascat.nazionale @pec.it
UILTUCS UIL
uiltucs @pec.it
UNIV
univ @pec.it
ANIVP
anivp @pec.it
ANI SICUREZZA
ani-sicurezza @legalmail.it
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
legacoop.produzione-servizi @pec.it
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
confcooperative @pec.confcooperative.it
AGCI SERVIZI
agci.nazionale @pec.it
Oggetto: Contratto Nazionale di Lavoro Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza – Approvazione accordo integrativo sottoscritto il 16 febbraio 2024.
La scrivente Associazione comunica che l'assemblea degli Associati svoltasi in data odierna, 19 marzo 2024, ha approvato l'ipotesi di accordo integrativo sottoscritta in data 16 febbraio us.
Posto quanto sopra, siamo a sollecitare le parti destinatarie ad incontrarsi quanto prima per l'elaborazione delle tabelle del costo del lavoro, necessarie per l'interlocuzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai fini della emanazione del Decreto direttoriale di adozione.
Distinti Saluti
La Presidente
Anivp - 15 marzo 2024
Roma, 15 marzo 2024
Spett.li
FILCAMS CGIL
nazionale @pec.filcams.it
FISASCAT CISL
fisascat.nazionale @pec.itUILTUCS UIL
uiltucs @pec.it
ASSIV
assiv @pec.it
UNIV
univ @pec.itANI SICUREZZA
ani-sicurezza @legalmail.it
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
legacoop.produzione-servizi @pec.it
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
confcooperative @pec.confcooperative.it
AGCI SERVIZI
agci.nazionale @pec.it
Oggetto: Contratto Nazionale di Lavoro Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza - Accordo 16 febbraio 2024.
La scrivente Associazione comunica che l'assemblea degli Associati svoltasi in data 14 marzo 2024 ha approvato l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 16 febbraio us.Posto quanto sopra, siamo a dare l'immediata disponibilità a procedere alla stesura del testo complessivo e delle altre incombenze previste.
Distinti Saluti.
A.N.I.V.P.
Il Presidente
Univ - 21 marzo 2024
Prot. n. 84/2024
Roma, 21 Marzo 2024
Spett.le FILCAMS-CGL
nazionale @pec.filcams.it
Spett.le FISASCAT-CISL
fisascat.nazionale @pec.it
Spett.le UILTUCS UIL
uiltucs @pec.it
Spett.le ANIVP
anivp @pec.it
Spett.le ASSIV
assiv @pec.it
Spett.le ANI Sicurezza
ani-sicurezza @legalmail.it
Spett.le LEGACOOP
legacoop.produzione-servizi @pec.it
Spett.le CONFCOOPERATIVE
confcooperative @pec.confcooperative.it
Spett.le AGCI
agci.nazionale @pec.it
Oggetto: Contratto Nazionale di Lavoro Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza. Accordo 16 Febbraio 2024.
Si comunica che il 20 Febbraio 2024 VAssemblea degli Associati Univ ha dato esito positivo alfipotesi di accordo sottoscritta il 16 Febbraio 2024.
Come ampiamente esposto in sede di riunione presso il ministero del lavoro, si sollecita un incontro atto a definire quanto argomentato.
Cordiali Saluti.
La Presidente
Ani Sicurezza - 26 marzo 2024
Milano, 26 marzo 2024
Spett.li
FILCAMS CGIL
nazionale @pec.filcams.it
FISASCAT CISLfisascat.nazionale @pec.it
UILTUCS UIL
uiltucs @pec.it
UNIV
univ @pec.it
ANIVP
anivp @pec.it
ASSIV
assiv @pec.it
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
legacoop.produzione-servizi @pec.it
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
confcooperative @pec.confcooperative.it
AGCI SERVIZI
agci.nazionale @pec.it
OGGETTO: Contratto Nazionale di Lavoro Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza - Accordo integrativo del 16 febbraio 2024.
La scrivente Associazione comunica che l'assemblea degli Associati svoltasi in data 25 marzo 2024 ha approvato l'ipotesi di accordo integrativo in oggetto sottoscritta in data 16 febbraio u.s.
Richiamando l'attenzione sulla urgente necessità di incontrarsi per dare seguito a quanto previsto dall'accordo, alle interlocuzioni lasciate in sospeso nonché per un utile confronto circa le criticità relative al comparto dei servizi di sicurezza e l'elaborazione delle tabelle del costo del lavoro, porgiamo i più cordiali saluti.
Il Vice-Presidente Vicario
Legacoop - 29 marzo 2024
Prot. 29/24
Roma, 29 marzo 2024
Spett.li
FILCAMS CGIL
nazionale @pec.filcams.it
FISCAT CISL
fisascat.nazionale @pec.it
UILTUCS UIL
uiltucs @pec.it
UNIV
univ @pec.it
ANIVP
anivp @pec.it
ANI SICUREZZA
Ani-sicurezza @legalmail.it
ASSIV
assiv @pec.it
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
confcooperative @pec.confcooperative.it
AGCI SERVIZI
Agci.nazionale @pec.it
Oggetto: Contratto Nazionale di Lavoro Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza – Approvazione accordo integrativo sottoscritto il 16 febbraio 2024.
La scrivente Legacoop Produzione e Servizi comunica che l'assemblea degli Associati ha approvato l'ipotesi di accordo integrativo sottoscritta in data 16 febbraio us.
Il responsabile del settore
Confcooperative - 4 aprile 2024
Roma, 4 aprile 2024
Prot. 1174
Spett.li
FILCAMS CGIL
nazionale @pec.filcams.it
FISASCAT CISL
fisascat.nazionale @pec.it
UILTUCS UIL
uiltucs @pec.it
UNIV
univ @pec.it
ANIVP
anivp @pec.it
ANI SICUREZZA
Ani-sicurezza @legalmail.it
Assiv
assiv @pec.it
Legacoop Produzione e Servizi
legacoop.produzione-servizi @pec.it
Agci Servizi
agci.nazionale @pec.it
Oggetto: Contratto Nazionale di Lavoro Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza – Approvazione accordo integrativo sottoscritto il 16 febbraio 2024
La scrivente Confcooperative Lavoro e Servizi comunica che gli Associati del settore hanno approvato l'ipotesi di accordo integrativo sottoscritta in data 16 febbraio u.s..
Distinti saluti.
Il Presidente
Filcams, Fisascat, Uiltucs - 4 aprile 2024
Roma, 4 aprile 2024
INVIATA VIA PEC/E-MAIL
Spett.li
A.N.I.V.P.
anivp @pec.it
ASSIV
assiv @pec.it
UNIV
univ @pec.it
ANI SICUREZZA
ani-sicurezza @legalmail.it
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
legacoop.produzione-servizi @pec.it
AGCI SERVIZI
agci.nazionale @pec.it
COONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
confcooperative @pec.confcooperative.it
Oggetto: Contratto Nazionale di Lavoro Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza: comunicazione esito positivo consultazione ipotesi di accordo CCNL sottoscritta il 16-2-2024
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, a seguito delle assemblee svoltesi nei territori per la consultazione in merito all'ipotesi di accordo sottoscritta in data 16-2-2024 per il CCNL in oggetto, considerata l'avvenuta approvazione da parte dell'ampia maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori, confermano il positivo scioglimento della riserva.
Posto quanto sopra, siamo a dare l'immediata disponibilità a procedere alle ulteriori incombenze ed alla stesura del testo complessivo.
Distinti saluti
FILCAMS CGIL FISASCAT CISL UILTUCS
Agci Servizi - 05 Aprile 2024
Roma, 05 Aprile 2024
Prot. n.599/Servizi.
Spett.li FILCAMS CGIL
nazionale @pec.filcams.it
FISCAT CISL
fisascat.nazionale @pec.it
UILTUCS UIL
uiltucs @pec.it
UNIV
univ @pec.it
ANIVP
anivp @pec.it
ANI SICUREZZA
anisicurezza @legalmail.it
ASSIV
assiv @pec.it
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
confcooperative @pec.confcooperative.it
Oggetto: CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza – Approvazione Accordo del 16 febbraio 2024.
Si comunica che l'assemblea degli Associati di Agci Servizi ha approvato l'ipotesi di accordo integrativo sottoscritta in data 16 febbraio u.s.
Firmato
Il Presidente
Il settore della vigilanza privata è stato oggetto di modiche normative, che hanno e stanno contribuendo a definire un nuovo assetto del settore stesso in Italia.
Le parti stipulanti sono state soggetti attivi nell'elaborazione del nuovo impianto normativo, attraverso la partecipazione ai lavori della Commissione Consultiva Centrale ex art. 260 del D.P.R. n. 153/2008 che ha modificato il regolamento attuativo del TULPS.
Le nuove disposizioni introdotte, dapprima con il D.P.R. n. 153/2008 e successivamente dal conseguente D.M. n. 269/2010, hanno di fatto modificato l'operatività degli Istituti di vigilanza privata, avviando una vera evoluzione qualitativa del settore attraverso l'introduzione di nuovi requisiti organizzativi e professionali e riconoscendo alla vigilanza privata la valenza di sicurezza sussidiaria e complementare.
Il D.M. n. 269/2010 che ha introdotto i requisiti minimi di qualità degli Istituti di vigilanza privata e dei servizi, definisce infatti l'ambito esclusivo di intervento della vigilanza privata, ove non vi provvedano direttamente le Forze dell'Ordine, introducendo le definizioni di obiettivi sensibili e siti con speciali esigenze di sicurezza (allegato D).
Lo stesso decreto ministeriale oltre all'ambito esclusivo di intervento definisce un sistema di requisiti funzionale al numero delle guardie giurate impiegate, al numero degli abitanti del territorio in cui operano, ed alle "classi funzionali" di attività svolte (vigilanza armata, telesorveglianza, vigilanza nei locali pubblici, trasporto e scorta valori, custodia e deposito valori).
Le parti quindi, in vista del nuovo corso intrapreso dalla vigilanza privata e in considerazione dei prossimi decreti attuativi del D.P.R. n. 153/2008, (sistema di certificazione, requisiti professionali minimi delle guardie giurate, tabelle dei costi) si impegnano a sviluppare una politica di conoscenza ed interventi congiunti, anche nell'ottica dei lavori della Commissione Consultiva Centrale ex art. 260 D.P.R. n. 153/2008, riconoscendo la centralità di detta commissione come strumento per un governo condiviso del settore a vantaggio sia delle imprese che dei lavoratori.
Le parti, nella consapevolezza che gli strumenti contrattuali devono adattarsi alle evoluzioni della domanda e nell'intento quindi di governare al meglio il cosiddetto fenomeno del portierato, tenuto conto che lo stesso D.M. n. 269/2010 considera nella classe funzionale C i servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate, hanno ritenuto utile completare il presente CCNL con una sezione ad hoc dedicata ai servizi fiduciari, innovando così l'impianto contrattuale della vigilanza privata e dando risposta ad una esigenza ormai consolidata da parte degli attori del sistema.
Pertanto il presente CCNL si compone di un corpo unico e di una sezione specifica dedicata ai servizi fiduciari.
TITOLO I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro fra gli istituti, le imprese, i Consorzi e le Cooperative in qualunque forma costituiti, che svolgono attività di Vigilanza Privata, così come indicato nel D.M. n. 269/2010 e/o servizi fiduciari ed il relativo personale dipendente.
[___]
TESTO SFERA APPLICAZIONE
TITOLO I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto tra i lavoratori e le imprese, in qualunque forma giuridica costituite, che svolgono: Servizi di Vigilanza Privata, così come indicati nell'art. 256 bis Regolamento TULPS e nel D.M. n. 269/2010; Servizi di Sicurezza; Servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, ai sensi del D.M. 6-10-2009; Servizi di stewarding all'intemo degli impianti sportivi, ai sensi del D.M. 8-08-2007.
In particolare, rientrano nell'ambito applicativo del presente CCNL:
A. Vigilanza Privata
- vigilanza di tipo ispettivo, fissa, antirapina ed antitaccheggio;
- vigilanza ad obiettivi sensibili e con speciali esigenze di sicurezza così come disciplinati dall'art. 3.b.1 allegato D al D.M. n. 269/2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza, telesorveglianza;
- interventi su allarme;
- servizi di trasporto e scorta valori, incluso prelevamento e caricamento di valori da mezzi di custodia e distribuzione;
- servizi di custodia e deposito valori;
- servizi di vigilanza privata e sicurezza sussidiaria presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e/o di trasporto pubblico nonché a bordo mezzi di trasporto pubblico;
- ogni ulteriore servizio di vigilanza regolato da leggi speciali o decreti ministeriali.
B. Servizi di Sicurezza per i quali non è richiesto il possesso del decreto di Guardia Particolare Giurata
- attività di sicurezza, sorveglianza, safety e custodia, svolte in regime di committenza pubblica o privata, atte a garantire - quando non sussistono le speciali esigenze di sicurezza di cui all'art. 256 bis Regolamento TULPS e al D.M. n. 269/2010 e successive modifiche e/o integrazioni - la corretta ed ordinata fruizione di beni mobili ed immobili, siti, aree e relative pertinenze, in ambiti pubblici e privati, ivi compresi quelli congressuali, fieristici, manifestazioni ed eventi.
- controllo degli accessi, locali, aree e pertinenze interne e/o esterne (compresi parcheggi) e regolazione del flusso di persone, veicoli e merci (anche qualora queste attività siano definite come "servizi di portierato" o "reception" e qualunque sia la procedura di affidamento del servizio);
- verifica e controllo alle casse e imbustamento di sicurezza presso esercizi commerciali per i quali il D.M. n. 269/2010 e successive modifiche e/o integrazioni non prevede l'impiego esclusivo delle G.P.G.;
- prevenzione rischi, primo intervento e antincendio;
- monitoraggio di segnalazione tecnologiche per il quale il D.M. n. 269/2010 e successive modifiche e/o integrazioni non prevede l'impiego esclusivo delle G.P.G.;
- addetti alle attività di contazione quando non sussistono le esigenze di cui al D.M. n. 269/2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- altre attività ausiliarie, in quanto strumentali ed accessorie, anche per previsione dei contratti di appalto, ai servizi di cui ai punti che precedono quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: front desk e centralino telefonico, bigliettazione, ricezione e smistamento corrispondenza.
C. Servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi
- servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, ai sensi del D.M. 6-10-2009 e successive modifiche e/o integrazioni (controlli preliminari, controlli all'atto dell'accesso del pubblico e controlli all'interno del locale), svolti dai soggetti di cui all'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
D. Attività di stewarding all'intemo degli impianti sportivi
- attività di stewarding all'intemo degli impianti sportivi ai sensi del D.M. 8-08-2007 e successive modifiche e/o integrazioni (bonifica dell'impianto, prefiltraggio - verifica preventiva, filtraggio - accoglienza dello spettatore, controllo degli spettatori con il sistema del pat-down e servizi specifici per prevenire attività illecite)
Le Parti convengono che, in presenza di modifiche e/o integrazioni delle fonti normative di riferimento per il settore della Vigilanza Privata e della Sicurezza, si incontreranno per apportare le necessarie modifiche alla sfera di applicazione del presente CCNL.
[___]
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
TESTO SFERA APPLICAZIONE
TITOLO I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto tra i lavoratori e le imprese, in qualunque forma giuridica costituite, che svolgono: Servizi di Vigilanza Privata, così come indicati nell'art. 256 bis Regolamento TULPS e nel D.M. n. 269/2010; Servizi di Sicurezza.
In particolare, rientrano nell'ambito applicativo del presente CCNL:
A. Vigilanza Privata
- vigilanza di tipo ispettivo, fissa, antirapina ed antitaccheggio;
- vigilanza ad obiettivi sensibili e con speciali esigenze di sicurezza così come disciplinati dall'art. 3.b.l allegato D al D.M. n. 269/2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza, telesorveglianza;
- interventi su allarme;
- servizi di trasporto e scorta valori, incluso prelevamento e caricamento di valori da mezzi di custodia e distribuzione;
- servizi di custodia e deposito valori;
- servizi di vigilanza privata e sicurezza sussidiaria presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e/o di trasporto pubblico nonché a bordo mezzi di trasporto pubblico;
- ogni ulteriore servizio di vigilanza regolato da leggi speciali o decreti ministeriali.
B. Servizi di Sicurezza per i quali non è richiesto il possesso del decreto di Guardia Particolare Giurata
- attività di sicurezza, sorveglianza, safety e custodia, svolte in regime di committenza pubblica o privata, atte a garantire - quando non sussistono le speciali esigenze di sicurezza di cui all'art. 256 bis Regolamento TULPS e al D.M. n. 269/2010 e successive modifiche e/o integrazioni - la corretta ed ordinata fruizione di beni mobili ed immobili, siti, aree e relative pertinenze, in ambiti pubblici e privati, ivi compresi quelli congressuali, fieristici, manifestazioni ed eventi.
- controllo degli accessi, locali, aree e pertinenze interne e/o esterne (compresi parcheggi) e regolazione del flusso di persone, veicoli e merci (anche qualora queste attività siano definite come "servizi di portierato" o "reception" e qualunque sia la procedura di affidamento del servizio);
- verifica e controllo alle casse e imbustamento di sicurezza presso esercizi commerciali per i quali il D.M. n. 269/2010 e successive modifiche e/o integrazioni non prevede l'impiego esclusivo delle G.P.G.;
- prevenzione rischi, primo intervento e antincendio;
- monitoraggio di segnalazione tecnologiche per il quale il D.M. n. 269/2010 e successive modifiche e/o integrazioni non prevede l'impiego esclusivo delle G.P.G.;
- addetti alle attività di contazione quando non sussistono le esigenze di cui al D.M. n. 269/2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- altre attività ausiliarie, in quanto strumentali ed accessorie, anche per previsione dei contratti di appalto, ai servizi di cui ai punti che precedono quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: front desk e centralino telefonico, bigliettazione, ricezione e smistamento corrispondenza.
NOTA A VERBALE
Obiettivo comune delle Parti è ampliare la sfera di applicazione del presente CCNL ricomprendendo le attività di stewarding (DM 08-08-2007 e successive modificazioni) e addetti al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo (DM 06-10-2009 e successive modificazioni).
A tal fine è necessario procedere ad una ricognizione tecnica utile ad allocare i vari profili professionali all'interno della classificazione in essere. Le Parti istituiscono pertanto un gruppo tecnico di lavoro bilaterale e paritetico che dovrà procedere ad effettuare le attività descritte entro 6 mesi dalla sottoscrizione del CCNL.
Le Associazioni datoriali procederanno a formulare un calendario dei lavori da condividere con le Organizzazioni Sindacali e da approvare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL.
Le Parti convengono che, in presenza di modifiche e/o integrazioni delle fonti normative di riferimento per il settore della Vigilanza Privata e della Sicurezza, si incontreranno per apportare le necessarie modifiche alla sfera di applicazione del presente CCNL.
Il presente Contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali nazionali, usi e consuetudini. Restano salve le norme di miglior favore degli accordi di 2º livello, sottoscritti dalle parti stipulanti del presente contratto, purché non in contrasto con quanto previsto dal presente CCNL Per quanto riguarda eventuali norme in contrasto con il presente CCNL, le parti si incontreranno a livello territoriale per la necessaria armonizzazione.
La sua integrale applicazione, anche per quanto concerne la contrattazione decentrata sottoscritta dalle parti stipulanti il presente CCNL con particolare riferimento a: orario di lavoro, accesso ai servizi dell'Ente Bilaterale, rilascio della relativa certificazione liberatoria, è condizione pregiudiziale per quanto previsto dal D.M. n. 269/2010. Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
[___]
Art. 2 - Validità ed efficacia della contrattazione collettiva
Premesso che:
- le Parti ritengono essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull'affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite ed è quindi interesse comune pervenire ad una definizione condivisa in materia di rappresentatività e rappresentanza; ciò anche al fine di contrastare la proliferazione contrattuale ed i fenomeni del dumping contrattuale;
- le Parti ribadiscono il ruolo fondamentale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché il valore della contrattazione collettiva di secondo livello quale strumento volto a favorire produttività, efficienza, qualità. In tale contesto, le Parti rivolgeranno particolare attenzione ai temi dell'organizzazione del lavoro, della salute e della sicurezza sul lavoro, della formazione.
Le Parti ritengono di affidare al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operano nel settore evitando, per questa via, fenomeni di dumping, ma anche unicità di riferimento per i lavoratori che vi operano e che dal contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali, accordi speciali nazionali, usi e consuetudini.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in quanto sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore a livello nazionale e territoriale, dispone dei requisiti di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 50/2016.
Conseguentemente, le Parti ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e cont ributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debba essere subordinato alla integrale applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché degli accordi e contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati dalle predette Organizzazioni.
Le Parti opereranno congiuntamente per richiedere, ai fini di quanto previsto dall'art. 50 D .Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, il recepimento nei bandi di gara relativi alle attività ricomprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei contenuti normativi ed economici ivi disciplinati.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 50 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, le norme del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sono utili ai fini del decreto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la determinazione del costo della manodopera utile alla committenza pubblica e privata per una rigorosa valutazione dell'incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito.
Ipotesi di accordo 30/05/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Periodo di validità del CCNL
1/6/2023-31/05/2026
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art. 2 - Validità ed efficacia della contrattazione collettiva
Premesso che:
- le Parti ritengono essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull'affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite ed è quindi interesse comune pervenire ad una definizione condivisa in materia di rappresentatività e rappresentanza; ciò anche al fine di contrastare la proliferazione contrattuale ed i fenomeni del dumping contrattuale;
- le Parti ribadiscono il ruolo fondamentale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché il valore della contrattazione collettiva di secondo livello quale strumento volto a favorire produttività, efficienza, qualità. In tale contesto, le Parti rivolgeranno particolare attenzione ai temi dell'organizzazione del lavoro, della salute e della sicurezza sul lavoro, della formazione.
Le Parti ritengono di affidare al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operano nel settore evitando, per questa via, fenomeni di dumping, ma anche unicità di riferimento per i lavoratori che vi operano e che dal contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali, accordi speciali nazionali, usi e consuetudini.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in quanto sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore a livello nazionale e territoriale, dispone dei requisiti di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 50/2016.
Conseguentemente, le Parti ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debba essere subordinato alla integrale applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché degli accordi e contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati dalle predette Organizzazioni.
Le Parti opereranno congiuntamente per richiedere, ai fini di quanto previsto dall'art. 50 D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, il recepimento nei bandi di gara relativi alle attività ricomprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei contenuti normativi ed economici ivi disciplinati.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 50 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, le norme del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sono utili ai fini del decreto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la determinazione del costo della manodopera utile alla committenza pubblica e privata per una rigorosa valutazione dell'incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito.
TITOLO II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di informazione
Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) le Associazioni Datoriali forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle OO.SS. Nazionali firmatarie del presente Contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni globali riferite al settore e riguardanti in particolare:
- aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale;
- prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni professionali;
- iniziative di aggiornamento della professionalità;
- andamento occupazionale generale e articolato per settore di attività (zona, banche, teleallarmi, ecc.);
- stato delle relazioni sindacali a livello territoriale.
2) saranno oggetto di esame congiunto tutti gli aspetti inerenti modifiche del vigente assetto legislativo, particolarmente in ordine all'evoluzione del settore, al fine di una maggiore efficienza e funzionalità del servizio ed alla elevazione morale e professionale dei lavoratori.
Le Parti pertanto, anche sulla base di specifico esame sulle materie di cui sopra, convengono di dotarsi di strumenti atti al conseguimento dei fini di cui alla premessa al presente Contratto.
Capo 2 - Strumenti della Bilateralità
Art. 4 - Commissione Paritetica Nazionale - Compiti
È istituita la Commissione Paritetica Nazionale, organo bilaterale, preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti, l'aggiornamento del Contratto Nazionale della Vigilanza, su quanto previsto dall'ultimo comma del presente Art..
In particolare:
- esamina e decide, ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti normativi o di singole clausole contenute nel presente Contratto Nazionale, dei Contratti collettivi di 2º livello, di ogni altro problema prospettato dalle articolazioni locali delle parti stipulanti o da singoli istituti, o da lavoratori per il tramite delle parti stesse a livello locale;
- individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, anche in relazione ai processi di innovazione tecnologica/organizzativa del settore;
- esamina le proposte avanzate dalle parti stipulanti il presente Contratto ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stesse, per il loro inserimento contrattuale, in occasione dei rinnovi contrattuali;
- esamina e decide le controversie relative alla stipulazione dei contratti integrativi di 2º livello.
Ipotesi di accordo 16/02/2024 (Decorrenza 01/06/2023)
Commissione paritetica
Le Parti condividono la necessità di procedere alla collazione, organica ed omogena, del testo del CCNL.
A tal fine, esse procederanno ad istituire, entro 30 giorni dalla conferma della presente ipotesi di accordo, una commissione paritetica.
Art. 5 - Composizione e procedure
La Commissione Paritetica Nazionale è composta da Membri designati dalle Associazioni degli Istituti di Vigilanza Privata e dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto. La Commissione Paritetica delibera all'unanimità.
Per l'espletamento di quanto previsto dall'Art. precedente, si applicano le procedure di seguito indicate.
La Segreteria della Commissione Paritetica Nazionale ha sede presso l'Ente Bilaterale Nazionale, e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, per mezzo di raccomandata A.R., dalle parti stipulanti il presente Contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro o dalle aziende aderenti alle Associazioni stipulanti il presente CCNL
All'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
Le riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede dell'Ente Bilaterale. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente quarto comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, terzo comma, e 412 c.p.c. e 2113, c.c. e successive modificazioni, in pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale, né legale.
Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni.
Art. 6 - Scopi - Ente Bilaterale Nazionale
L'Ente Bilaterale Nazionale della Vigilanza Privata, disciplinato da apposito Statuto e Regolamento ha i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello Regionale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza degli statuti con gli schemi allegati e rilasciando i relativi visti di conformità;
b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore della Vigilanza Privata, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
d) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
e) promuovere ed attivare, attraverso le iniziative di informazione, necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, anche attraverso tecnologia informatica;
f) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della Legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
g) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge 936/86 di riforma del CNEL;
h) promuovere, anche attraverso sportelli dedicati, lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza sanitaria integrativa, secondo le intese tra le parti sociali nazionali;
i) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali della Vigilanza Privata e delle relative esperienze bilaterali;
j) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale Nazionale stesso;
k) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale per la Vigilanza Privata;
l) elaborare e proporre, alle Istituzioni competenti in materia di Vigilanza Privata (Parlamento, Ministero dell'interno, Ministero del Lavoro, ecc.) ogni iniziativa atta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici e allo sviluppo delle aziende del settore;
m) essere uno strumento per un ruolo attivo a livello centrale e periferico quale interlocutore delle istituzioni competenti in materia di Vigilanza Privata, per la realizzazione di iniziative coerenti alla tipicità del settore e finalizzate al suo miglioramento complessivo;
n) programmare e organizzare studi e ricerche sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
o) rilasciare la certificazione liberatoria ai singoli istituti di Vigilanza, per la partecipazione agli appalti pubblici e privati, che attesti il recepimento e l'applicazione integrale della contrattazione collettiva nazionale e decentrata stipulata dalle Parti sociali sottoscriventi il presente contratto (allegati 15 e 16);
p) fungere da supporto e da segreteria dell'O.P.N., curando la realizzazione, stampa e diffusione dell'opuscolo-manuale sulla sicurezza per il settore, di cui all'accordo applicativo del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, e della commissione paritetica nazionale;
q) costituire una banca dati relativa alla professionalità, con il supporto degli enti bilaterali regionali e di area territoriale affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nel settore. Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di apposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto. La medesima procedura potrà essere attivata per l'esame di contributi presentati a livello regionale di nuove figure professionali per le quali consentire l'instaurazione del rapporto di apprendistato;
r) valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione del lavoro, in sinergia con enti, fondi, e istituzioni che finanziano la formazione;
s) fatte salve le competenze della commissione paritetica nazionale, decidere sulle controversie derivanti dalle determinazioni degli Enti Bilaterali territoriali;
t) assistere gli Istituti e/o gli Enti e/o le strutture formative nella definizione di piani e/o progetti formativi rilasciando il relativo certificato. La certificazione è riservata esclusivamente ai piani e/o progetti formativi relativi ai dipendenti di Istituti nel rispetto di quanto previsto dal 2º comma dell'art. 2 del presente CCNL;
u) rilasciare il parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla contrattazione collettiva in materia di apprendistato, nel caso di mancata costituzione dell'ente bilaterale regionale competente.
L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà al rilascio delle certificazioni e del DURC secondo i criteri di cui agli allegati 15 e 16 del presente CCNL Gli organi statutari degli Enti Bilaterali Nazionale e Regionale saranno composti pariteticamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente CCNL.
L'Ente Bilaterale Nazionale istituisce al proprio interno il Comitato di Vigilanza Nazionale con le modalità definite dallo Statuto.
L'Ente Bilaterale invierà periodicamente alle parti sociali, al Ministero dell'Interno e a tutte le Prefetture, gli aggiornamenti del costo del lavoro su base Nazionale, determinati dagli aumenti contrattuali del presente CCNL Analogo ruolo svolgeranno gli Enti Bilaterali Regionali, in relazione agli aumenti di costo determinati dalla contrattazione decentrata sottoscritta dalle strutture territoriali delle parti sociali stipulanti il presente CCNL L'Ente Bilaterale Nazionale costituirà, se occorre anche con componenti esterni, un Osservatorio che avrà il fine di monitorare il settore della Vigilanza Privata; analoghi Osservatori saranno istituiti presso gli Enti Bilaterali Regionali. L'Ente Bilaterale Nazionale costituirà una commissione per esprimere il parere di conformità in materia di apprendistato di cui al successivo art. 39 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 secondo comma del presente CCNL Il comitato esecutivo dell'Ente Bilaterale Nazionale può istituire apposita commissione, con le modalità definite dallo stesso comitato esecutivo, ai fini del rilascio della certificazione liberatoria prevista dal D.M. n. 269/2010.
Dichiarazione a verbale A
Fermo restando quanto stabilito dal successivo Art. 8, vengono fatti salvi gli accordi interconfederali stipulati in materia di formazione tra le Associazioni del Movimento Cooperativo e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Dichiarazione a verbale B
L'Ente Bilaterale Regionale è strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle parti a livello nazionale con appositi Statuto e Regolamento.
Laddove già esistano strumenti analoghi, le Parti che li hanno costituiti, concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.
Art. 7 - Funzionamento delle relazioni industriali
Per la pratica realizzazione ed il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici di cui al TITOLO II del presente Contratto e per assicurare, nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'efficienza e l'efficacia del ruolo e delle proprie strutture, le Associazioni e le OO.SS. firmatarie del presente contratto, procederanno alla riscossione di un contributo di assistenza contrattuale (CO.AS.CO.) ex art. 148, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, per il tramite di un Istituto Bancario o tramite specifica convenzione con l'INPS le cui modalità sono definite negli allegati: 10, 10ª.
La misura del contributo e le procedure di esazione sono definite nel successivo art. 8.
La gestione delle risorse economiche di cui sopra e la loro ripartizione saranno assicurate dalle parti stipulanti il presente Contratto con apposite intese, in rapporto agli scopi sopraindicati.
Art. 8 - Contributo di assistenza contrattuale
Il contributo di cui all'Art. precedente è fissato nella misura dello 0,45% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 14 mensilità ed è così ripartito:
0,10% | A carico dell'azienda |
0,10% | A carico del dipendente |
come CO.AS.CO.
0,15% | A carico dell'azienda |
0,10% | A carico del dipendente |
come contributo alla bilateralità nazionale.
Entrambi calcolati come sopra indicato
Come detto, sono tenuti al versamento del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le quote di contributo a carico dei lavoratori dovranno essere mensilmente versate da tutti i datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico, secondo quanto previsto dal 1º comma del precedente Art. 7 sul conto corrente che verrà comunicato dalla propria associazione.
Gli istituti non associati verseranno su c/c bancario n. xxxxxx, coordinate IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *, intestato a ____
Il mancato versamento del Contributo di Assistenza Contrattuale produce gli effetti previsti nel precedente art. 2. Le Associazioni dei datori di lavoro forniranno l'elenco degli istituti di vigilanza che hanno versato gli importi, nel mese di Maggio per il primo trimestre, nel mese di Agosto per il secondo trimestre, nel mese di Novembre per il terzo trimestre e nel mese di Febbraio per il quarto trimestre.
Nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,25% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, a carico del datore di lavoro.
Conseguentemente, l'azienda che omette il versamento delle suddette quote sarà tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di pari importo.
L'elemento distinto della retribuzione di cui al comma precedente verrà corrisposto per 14 mensilità e non sarà utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale, contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Accordo 28/02/2014 (Decorrenza 01/02/2014)
2. Bilateralità
A.N.I.V.P., ASSVIGILANZA e UNIV dichiarano che la bilateralità di settore rappresenta e continuerà a rappresentare sempre più una opportunità di cooperazione tra le parti, utile alle imprese e ai lavoratori solo laddove sia espressione unitaria degli attori del settore. In tal senso la disciplina contrattuale in materia non vuole essere innovazione della bilateralità, che viene invece, allo stato, confermata negli enti di appartenenza E.Bi.N.Vi.P., FASIV e Commissione Paritetica Nazionale.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
BILATERALITÀ
Il presente testo sostituisce integralmente gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 nonché l'art. 31 Sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 8 aprile 2013 e 28 febbraio 2014.
Premessa
Le Parti riconfermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull'opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.
Le Parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente Titolo rappresenta parte integrante del trattamento economico/normativo previsto nel presente CCNL e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, anche non aderenti al sistema associativo, del settore Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza, secondo le singole disposizioni dei successivi articoli.
Art. 1 - Accordo sulla governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali
La bilateralità costituisce un patrimonio importante del sistema di relazioni sindacali nel settore Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza e punto di riferimento altrettanto importante per orientare positivamente l'evoluzione delle sue funzioni nel dibattito politico-istituzionale aperto nel Paese.
Le Parti, in coerenza con quanto definito con l'Accordo sulla governance del 14-07-2021, condividono che i principi che devono caratterizzare la bilateralità e il welfare contrattuale attengano alla trasparenza nella gestione, efficienza nel funzionamento, garanzia della sostenibilità futura di enti/fondi ad ogni livello.
Per le stesse ragioni le Parti condividono l'obiettivo della massima efficienza del welfare contrattuale e della bilateralità secondo criteri di buona gestione, coerenti con le risorse gestite e governati attraverso adeguate professionalità; intendono inoltre perseguire una politica di trasparenza nella gestione degli enti/fondi di origine contrattuale in linea con le aspettative delle imprese e dei lavoratori.
Sulla base di quanto definito nei precedenti commi, le Parti hanno sottoscritto il 14-07-2021 l'Accordo sulla governance e sui criteri di funzionamento degli Enti bilaterali nazionali e regionali e dei Fondi, allegato al presente accordo di rinnovo e che ne costituisce parte integrante.
Il mancato rispetto da parte degli Enti Bilaterali Regionali delle previsioni del presente CCNL, dell'applicazione dello statuto, nonché dei principi, criteri e contenuti dell'accordo di cui al comma precedente comporta la facoltà in capo all'Ente Bilaterale Nazionale di attivare misure sanzionatorie, secondo gli indirizzi definiti dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali nazionali, firmatarie il suddetto accordo.
Art. 2 - Ente bilaterale Nazionale
L'Ente Bilaterale Nazionale, in conformità a quanto previsto dall'Accordo sulla governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali del 14-07-2021, svolge le seguenti funzioni:
a) assicura l'attività di supporto agli enti bilaterali regionali per l'adeguamento di statuti e regolamenti al nuovo statuto e regolamento forniti dall'Ente Bilaterale Nazionale e ne certifica la conformità al fine della riscossione delle risorse di cui all'art. ___ ;
b) predispone uno schema unico di budget previsionale e di rendiconto consuntivo, per tutti gli Enti Bilaterali Regionali, redatti secondo criteri di trasparenza e leggibilità, che gli stessi provvederanno a trasmettere annualmente all'Ente Bilaterale Nazionale;
c) raccoglie da tutti gli Enti Bilaterali Regionali i rendiconti e la relazione annuale sull'andamento della gestione e dell'attività, verificandone la rispondenza alle disposizioni del presente CCNL e dell'Accordo sulla governance di cui al primo comma del presente articolo;
d) raccoglie ed esamina le attività svolte dagli Enti Bilaterali Regionali, anche in riferimento alle somme ad esse destinate, onde verificare il rispetto delle finalità statutarie e delle regole gestionali stabilite nell'Accordo sulla governance di cui al primo comma del presente articolo;
e) segnala alle Associazioni Datoriali ed alle Organizzazioni Sindacali nazionali gli Enti Bilaterali Regionali che non rispettano le previsioni del presente CCNL e dell'Accordo sulla governance del 14-07-2021;
f) predispone annualmente una relazione che illustri le buone prassi ed evidenzi eventuali criticità.
Le Parti concordano, inoltre, di conferire all'Ente Bilaterale Nazionale potere di verifica sugli Enti Bilaterali Regionali rispetto alla regolarità degli esercizi economici e in caso di inadempienza, attraverso specifiche norme.
Gli organi statutari dell'Ente Bilaterale Nazionale e degli Enti Bilaterali Regionali saranno composti in modo da garantire la rappresentanza paritetica (per numero di componenti e/o per voti) tra Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
L'Ente Bilaterale Nazionale, disciplinato da apposito Statuto e Regolamento, redatti in conformità a quanto previsto dall'Accordo sulla governance del 14-07-2021, ha i seguenti scopi e svolge le relative funzioni:
a) promuovere e realizzare studi e ricerche sul settore, con riferimento alle tendenze del mercato dei servizi di sicurezza, alla presenza delle imprese ed al loro dimensionamento, all'andamento dell'occupazione nella sua composizione quantitativa, per tipologie di impiego e nella composizione professionale e le relative previsioni nel medio periodo;
b) elaborare e proporre, alle Istituzioni competenti in materia di Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza (Parlamento, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, ecc.) ogni iniziativa atta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici e allo sviluppo delle aziende del settore
c) svolgere attività di comunicazione tese alla diffusione della cultura della sicurezza, alla qualificazione del ruolo e della funzione degli operatori del settore (imprese e lavoratori), prevalentemente rivolte al territorio;
d) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
e) costituire una banca dati relativa alla professionalità, affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nel settore;
f) favorire, attraverso le iniziative di informazione necessarie, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche avvalendosi di tecnologia informatica;
g) ricevere dalle Associazioni Datoriali e/o dalle Organizzazioni Sindacali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge 936/86 di riforma del CNEL;
h) inviare periodicamente al Ministero del Lavoro, al Ministero dell'Interno e a tutte le Prefetture, gli aggiornamenti del costo del lavoro su base Nazionale, determinati dagli aumenti contrattuali del presente CCNL e dalla contrattazione di secondo livello sottoscritta dalle strutture territoriali delle Parti Sociali stipulanti il presente CCNL.
i) rilasciare la certificazione liberatoria alle singole imprese, per la partecipazione agli appalti pubblici e privati, che attesti il recepimento e l'applicazione integrale della contrattazione collettiva nazionale e decentrata stipulata dalle Parti sociali sottoscriventi il presente contratto;
l) rilasciare il parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla contrattazione collettiva in materia di apprendistato.
m) costituire l'Organismo Paritetico Nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dal DLgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
n) promuovere e gestire iniziative in materia di formazione / riqualificazione verso i lavoratori, ivi compresi coloro che risultano espulsi/sospesi per ragioni di crisi aziendale, escludendo qualunque forma di sovrapposizione con quanto già finanziabile attraverso i Fondi Interprofessionali, secondo criteri individuati e attraverso soggetti indicati dei Soci, che consentano di ottenere una "certificazione di mercato" utile alla ricollocazione nel settore.
o) istituire interventi in materia di sostegno al reddito e/o di welfare, secondo quanto stabilito nelle intese tra le Parti Sociali.
p) promuovere, anche attraverso sportelli dedicati, lo sviluppo e la diffusione della previdenza e dell'assistenza sanitaria integrativa;
q) riscuotere il contributo di assistenza contrattuale di cui all'art. 3, da contabilizzarsi in apposita sezione separata del rendiconto annuale e gestito secondo quanto previsto da apposito Regolamento.
r) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale.
Ente Bilaterale Nazionale e FASIV collaborano per lo scambio di informazioni e dei dati utili a verificare il corretto adempimento delle norme contrattuali di rispettiva competenza.
Art. 3 - Finanziamento
(1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Regionali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal CCNL, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale del 0,20 per cento di paga base e contingenza, per ogni mensilità (comprese le mensilità supplementari), di cui 0,10 per cento a carico del datore di lavoro e 0,10 per cento a carico del lavoratore.
(2) Le Parti si danno atto che nel computo degli aumenti del CCNL si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo alla bilateralità nazionale dello 0,20 per cento su paga base e contingenza per dipendente. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote, è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,30 per cento di paga base e contingenza, per ogni mensilità (comprese le mensilità supplementari), e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 112 CCNL e la stessa rimane comunque obbligata, verso i lavoratori aventi diritto, all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale.
(3) Le quote contrattuali di servizio dovute all'Ente Bilaterale Nazionale ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico.
(4) Il 45% per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - tra gli Enti Bilaterali Regionali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL, a decorrere dalla data di certificazione del predetto requisito di conformità ad opera dell'Ente Bilaterale Nazionale.
(5) Il rilascio della certificazione liberatoria alle singole aziende, per la partecipazione agli appalti pubblici e privati, è subordinato al corretto adempimento di quanto previsto dal presente articolo.
Art. 4 - Enti bilaterali Regionali
(1) L'Ente Bilaterale è costituito, a livello regionale, a cura delle rappresentanze locali delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
La costituzione dell'Ente Bilaterale è subordinata alla disponibilità di risorse adeguate per lo svolgimento delle attività, così come previsto dall'Accordo di governance del 14-07-2021;
In nessun caso, la mancata presenza a livello regionale di uno o più delle predette Associazioni datoriali o Organizzazioni Sindacali può comportare impedimento alla costituzione dell'Ente Bilaterale.
Nello svolgimento della propria attività si attiene alle previsioni contenute nel presente CCNL nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Accordi governance del 14-07-2021.
L'Ente Bilaterale Regionale adotta lo Statuto e lo schema unico di rendiconto definiti a livello nazionale.
(2) Ente Bilaterale Regionale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
A tal fine, l'Ente Bilaterale Regionale promuove e gestisce, a livello locale:
a) studi e ricerche sul quadro economico e produttivo del settore e le relative prospettive di sviluppo nonché sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni, inviandone i risultati all'Ente Bilaterale nazionale;
b) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
c) l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l'Ente Bilaterale nazionale e con i servizi locali per l'impiego;
d) ulteriori iniziative (rispetto a quanto previsto dall'Ente Bilaterale Nazionale) di sostegno del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche collegate a corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
e) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
f) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Ente Bilaterale nazionale.
(3) L'Ente Bilaterale Regionale è tenuto a svolgere, attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali composte da esponenti designati dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, le seguenti funzioni:
a) monitorare, attraverso apposita commissione, dei contratti a tempo determinato e delle altre tipologie di impiego previste dal CCNL;
b) attuare quanto previsto dal CCNL in materia di apprendistato;
c) costituire al proprio interno, l'Organismo Paritetico Regionale per l'esercizio delle funzioni previste in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dare attuazione, per quanto di competenza, all'art. 47 e seguenti del DLgs. 81/2008 in materia di rappresentanza dei lavoratori;
d) svolgere le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 11 e 12 del CCNL;
e) promuovere e gestire iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale
È istituita la Commissione Paritetica Nazionale, organo bilaterale preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed in particolare a:
- esaminare e decidere, ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti normativi o di singole clausole contenute nel presente Contratto Nazionale con le modalità e le procedure previste dall'articolo 5 CCNL.
La Commissione Paritetica Nazionale è composta in modo da garantire la rappresentanza paritetica (per numero di componenti e/o per voti) tra Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL. La Commissione Paritetica delibera all'unanimità.
La Segreteria della Commissione Paritetica Nazionale ha sede presso l'Ente Bilaterale Nazionale, e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, con mezzi idonei alla certificazione del ricevimento: a) da una delle Parti stipulanti il presente Contratto; b) da un'Organizzazione sindacale locale facente capo ad un'Organizzazione Sindacale stipulante, autonomamente o per conto di un aderente; c) da un'azienda aderente alle Associazioni datoriali stipulanti il presente CCNL.
All'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
Le riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede dell'Ente Bilaterale. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente quarto comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le Parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle Parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e di darvi attuazione, nonché, ove ne ricorrano gli estremi, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, terzo comma, e 412 c.p.c. e 2113, c.c. e successive modificazioni. In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le Parti interessate non potranno intraprendere altra iniziativa, sindacale o legale.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni.
Art. 6 - Contributo di assistenza contrattuale
Per la pratica realizzazione ed il funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 5 e per assicurare, nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'efficienza e l'efficacia del ruolo delle proprie strutture, le Associazioni datoriali e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, procederanno alla riscossione di un contributo di assistenza contrattuale (CO.AS.CO) ex art. 148, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, per il tramite di un Istituto Bancario o tramite specifica convenzione con l'INPS.
Il contributo è fissato nella misura del 0,25 per cento della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per ogni mensilità (comprese le mensilità supplementari), di cui 0,15 per cento a carico del datore di lavoro e 0,10 per cento a carico del lavoratore.
Sono tenuti al versamento del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le quote di contributo a carico dei lavoratori dovranno essere mensilmente versate da tutti i datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico.
Il contributo di assistenza contrattuale è riscosso dall'Ente Bilaterale Nazionale, unitamente alle quote contrattuali di servizio dovute all'Ente Bilaterale Nazionale di cui all'art. 3 ed attribuito secondo le modalità definite dalle Parti stipulanti il presente Contratto con apposito Regolamento, in rapporto agli scopi sopraindicati.
Il rilascio della certificazione liberatoria alle singole aziende, per la partecipazione agli appalti pubblici e privati, è subordinato al corretto adempimento di quanto previsto dal presente articolo.
Capo 3 - Contrattazione integrativa di secondo livello - Livello territoriale
Art. 9 - Diritti di informazione
Le Associazioni Datoriali forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle strutture sindacali territoriali regionali e provinciali facenti capo alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente Contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni riguardanti i punti di cui all'art. 3 lettere a), b), c) e d), e) ed eventuali processi di trasformazione, in atto localmente per i riflessi sui livelli occupazionali.
Art. 10 - Contrattazione Integrativa e materie demandate
È ammessa la Contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali (Regionali e/o Provinciali) delle parti stipulanti il presente Contratto Collettivo. La stipula di contratti integrativi potrà riguardare esclusivamente le seguenti materie:
a) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente Bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e nelle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni dell'UE, nazionali e degli enti locali competenti in materia, al fine di realizzare possibili sinergie;
b) le azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635 del 13 dicembre 1984 e delle disposizioni legislative in tema di pari opportunità uomo-donna;
c) l'adozione di diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro, rispetto a quanto previsto dagli artt. 78 e 81;
d) la definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto;
e) la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori secondo le vigenti disposizioni di Legge;
f) la disciplina delle voci retributive relative al terzo elemento o elemento aggiuntivo avente la stessa natura, ove esistenti, ed alle eccedenze, eventualmente presenti a livello locale, delle indennità di cui al successivo art. 108;
g) i rimborsi spese per divisa, equipaggiamento e altri mezzi e strumenti di proprietà del lavoratore, ove ne sia prescritta l'adozione e l'uso e sempre che non siano forniti dai datore di lavoro al dipendente;
h) rimborsi spese di cui all'art. 100;
i) inserimento di eventuali nuove qualifiche non previste dalla classificazione nazionale del personale;
j) indennità di cassa e maneggio denaro, di cui all'art. 118;
k) definizione di accordi in materia di mercato del lavoro;
l) premio di produzione che dovrà essere correlato agli incrementi di produttività, di qualità e di redditività e legato a specifici parametri oggettivi del settore. Le erogazioni di cui al presente punto devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalle normative emanate in materia. Gli importi corrispondenti al suddetto premio sono variabili, non predeterminati e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e/o contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
m) le indennità di funzione/mansione finalizzate al miglioramento del servizio.
In occasione della contrattazione integrativa, territoriale, aziendale o interaziendale, per un periodo di tre mesi dalla presentazione della Piattaforma rivendicativa e comunque fino a tre mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con l'esclusione del ricorso ad agitazioni, riferite alle suddette rivendicazioni.
Come previsto dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183, cosiddetto collegato lavoro, le parti in caso di crisi d'impresa o di nuovi investimenti, a livello decentrato potranno pattuire deroghe temporanee al presente CCNL, nonché ad Istituti di Legge.
Art. 11 - Composizione delle controversie - Procedure
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile e successive modificazioni, per tutte le controversie individuali singole o plurime, relative all'applicazione del presente Contratto, potrà essere effettuato il tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente Art., da esperirsi nella Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione, costituita presso l'Ente Bilaterale o presso la sede di una delle Associazioni Imprenditoriali stipulanti il presente Contratto.
La Commissione di conciliazione provinciale è composta:
- per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Associazione di appartenenza o cui abbia conferito mandato competente per territorio;
- per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente Contratto, della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Associazione imprenditoriale, ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione con mezzi idonei a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione, la Commissione Paritetica Provinciale provvedere entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98. Il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione Paritetica Provinciale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. e successive modificazioni.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato, a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
il richiamo al Contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, c.c., 410 e 411 c.p.c. e successive modificazioni in sede di Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica provinciale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto che, pertanto, resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 4.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare di cui al presente Art., questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. o al precedente Art. del presente Contratto non riesca, o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento, e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente Art..
A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente comma. Il Collegio arbitrale competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale a cui il datore di lavoro sia iscritto o conferisca mandato, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio stesso il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
- l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
- l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei rappresentanti di queste;
- eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa a carico della parte soccombente.
La Segreteria del Collegio è istituita presso l'Ente Bilaterale regionale.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della Legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
Il lodo arbitrale acquista efficacia di TITOLO esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater.
Art. 13 - Diritti di informazione
Gli Istituti di Vigilanza forniranno a richiesta delle strutture sindacali, di norma semestralmente, nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.
Le strutture sindacali verranno informate inoltre:
- sulla consistenza degli organici;
- sulle varie tipologie dei servizi;
- sulla organizzazione del lavoro e programmi di ferie;
- su ristrutturazioni aziendali di particolare rilievo.
In tale ambito le Parti, ferma restando l'autonomia decisionale e gestionale dell'Istituto, esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra, improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.
Art. 14 - Contrattazione di secondo livello
Le seguenti materie, per la loro specificità potranno essere oggetto di contrattazione di secondo livello:
- turni e nastri orari e relativa rotazione del personale tra i vari tipi di servizio;
- materie demandate dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche;
- modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
- quanto delegato alla contrattazione dall'art. 20 della Legge 300/70 (assemblea);
- altri sistemi di distribuzione dell'orario settimanale.
quanto demandato dalla normativa sul Mercato del Lavoro, prevista dal presente CCNL
TITOLO III - Attività sindacali
Art. 15 - Dirigenti Sindacali nazionali e provinciali delle R.S.A. e delle R.S.U.
Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti si considerano dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
di consigli o comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali di categoria stipulanti il presente Contratto;
di rappresentanze sindacali costituite ai sensi della Legge 300/70;
di rappresentanze sindacali unitarie costituite in applicazione degli accordi sulle R.S.U. (allegati 2 e 2/a).
L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla O.S. di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata al datore di lavoro e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.
Sino alla costituzione della R.S.U. trovano applicazione le norme riferite alle rappresentanze sindacali aziendali, anche per le nuove diverse attribuzioni di cui al D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche.
Il mandato di delegato aziendale di cui al successivo art. 22 e di dirigente sindacale di cui alla lettera b) del 1º comma del presente Art., conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato, non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del Contratto a termine.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
TITOLO ___ - ATTIVITÀ SINDACALI
Art____ - Dirigenti Sindacali
(1) Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti si considerano dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto;
b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della Legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria, costituita in luogo delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, ai sensi degli accordi interconfederali.
(2) L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali di cui ai commi a) e b) deve essere comunicata dalla Organizzazione Sindacale di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata al datore di lavoro e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro; per i dirigenti sindacali di cui al comma c), valgono le norme degli accordi interconfederali.
(3) Il mandato di delegato aziendale di cui al successivo art____ e di dirigente sindacale di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo, conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato, non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a) del precedente Art. hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti nella misura massima di settanta ore annue. Le Parti si danno atto della necessità, ai fini del corretto svolgersi del rapporto sindacale, che le nomine vengano effettuate sulla base di effettive esigenze.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera b) e c) del precedente art. 16 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto spetta a:
- un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale negli Istituti che occupano fino a 200 dipendenti;
- un dirigente ogni 300 e frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale negli istituti che occupano fino a 3.000 dipendenti.
I permessi di cui al presente Art. saranno pari a dodici ore mensili negli Istituti di cui alla lettera b); negli Istituti di cui alla lettera a), i permessi saranno di due ore all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente Art., deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la Federazione territoriale di appartenenza (R.S.A.) o tramite l'organizzazione Sindacale nelle liste della quale è stato eletto (R.S.U.).
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art____ - Permessi sindacali retribuiti
(1) I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) dell'art____ hanno diritto a permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti nella misura massima di settanta ore annue.
(2) I dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui alla lettera b) dell'art. ___ hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto spetta a:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale nelle unità aziendali che occupano fino a 200 dipendenti;
b) un dirigente ogni 300 e frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale nelle unità aziendali che occupano fino a 3000 dipendenti.
c) un dirigente ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale nelle unità aziendali di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b).
(3) I permessi di cui al comma 2 sono pari a dodici ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c); nelle aziende di cui alla lettera a), i permessi saranno di due ore all'anno per ciascun dipendente. A tal fine i lavoratori con contratto a tempo parziale saranno computati come unità intere.
(4) I componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di cui alla lettera c) dell'art. ___ hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato a permessi retribuiti. Il diritto spetta a:
a) tre componenti per la RSU costituita nelle unità aziendali che occupano fino a 200 dipendenti;
b) tre componenti ogni 300 e frazione di 300 dipendenti nelle unità aziendali che occupano fino a 3000 dipendenti.
c) tre componenti ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale nelle unità aziendali di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b).
(5) I permessi di cui al comma 4 sono pari al monte ore complessivo di cui al comma 3.
(6) Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articolo, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite l'Organizzazione Sindacale di appartenenza.
Art. 17 - Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art____ - Diritto di affissione
(1) I dirigenti sindacali di cui all'art. ___ hanno diritto di affiggere in appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 18 - Permessi non retribuiti
I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 16 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura pari a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente, devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art. ___ - Permessi sindacali non retribuiti
(1) I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. ___ hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura pari a otto giorni all'anno.
(2) I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente, devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite l'Organizzazione Sindacale di appartenenza.
(3) I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che di categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalla R.S.U. o dalla R.S.A. tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale o alla categoria interessata.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art____ - Referendum
(1) Il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalla Rappresentanza Sindacale tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale o alla categoria interessata.
Negli Istituti nei quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazione singola o unitaria delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti, oppure delle strutture territoriali di queste ultime.
La convocazione sarà comunicata all'Istituto entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dall'orario di lavoro nonché, entro il limite di 13 ore annue, regolarmente retribuite, durante l'orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art____ - Assemblee
(1) Nelle unità aziendali ove siano occupati più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
(2) Dette riunioni avranno luogo su convocazione singola o unitaria delle Rappresentanze Sindacali Aziendali o da parte della Rappresentanza Sindacale Unitaria, costituite dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti, nonché da parte delle articolazioni territoriali di queste ultime.
La convocazione sarà comunicata all'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
(3) Le riunioni potranno essere tenute fuori dall'orario di lavoro nonché, entro il limite di 13 ore annue, regolarmente retribuite, durante l'orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il monte ore delle assemblee retribuite ed in orario di lavoro va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di singola unità aziendale e quindi non cumulabile tra diverse unità aziendali di una stessa azienda.
Le aziende comunicheranno, su richiesta delle OO.SS. stipulanti, la situazione relativa all'utilizzo del monte ore.
(4) Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
Negli Istituti che hanno da undici sino a quindici dipendenti le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per i motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi dell'art. 4 della Legge 15 luglio 1966 n. 604.
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20 maggio 1970 n. 300 (allegato 12).
Il mandato di delegato aziendale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del Contratto a termine.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art____ - Delegato aziendale
(1) Nelle unità aziendali che hanno da undici sino a quindici dipendenti le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di Legge.
Art. 22 - Contributi Associativi Sindacali
Gli Istituti provvederanno alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta, mediante consegna di una delega debitamente sottoscritta dal lavoratore nella misura stabilita dalle OO.SS. Nazionali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto dell'1% sulla paga tabellare conglobata per 14 mensilità.
La delega conterrà l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale alla quale l'Istituto dovrà versarlo.
L'impegno assunto dal lavoratore con la lettera di delega, riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall'Organizzazione Sindacale all'Istituto, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
L'Istituto verserà l'importo della trattenuta al Sindacato provinciale di spettanza e, in mancanza di questo, alla rispettiva Organizzazione Sindacale Nazionale.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art____ - Contributi Associativi Sindacali
(1) L'Azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale in favore delle Organizzazioni Sindacali. Tale contributo non sarà inferiore all'1% della paga base e contingenza in atto al primo gennaio di ciascun anno e per le mensilità contrattuali di riferimento e sarà trattenuto ai dipendenti che ne faranno richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
(2) L'azienda verserà mensilmente, salvo diverso accordo scritto con le OO.SS. di appartenenza del lavoratore, l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza; al contempo, su richiesta della medesima Organizzazione Sindacale, trasmetterà a quest'ultima l'elenco dei lavoratori iscritti evidenziando la quota associativa trattenuta ad ognuno di essi.
(3) L'impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall'Organizzazione Sindacale, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
***
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art____ - Norma generale
Per quanto non previsto dal presente Titolo in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Allegato ___ ) e agli Accordi Interconfederali in materia.
Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al presente Titolo ___ (Attività Sindacale), i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa; i lavoratori con contratto a tempo determinato saranno computati in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Art____ Modalità di costituzione e di funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Premessa
Le seguenti regole in materia di Rappresentanze Sindacali Unitarie riprendono la disciplina contenuta nell'Accordo 21-12-1995 e nell'Accordo 13-09-1994 con gli adeguamenti alle nuove intese interconfederali; esse troveranno applicazione per le procedure di costituzione delle nuove Rappresentanze Sindacali Unitarie e per il rinnovo di quelle già esistenti.
(1) Ambito ed iniziativa per la costituzione
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie possono essere costituite nelle unità aziendali che occupano più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle Organizzazioni Sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni stipulanti gli Accordi Interconfederali in materia di rappresentanza del 10-01-2014 (Confindustria), del 28-07-2015 (LegaCoop, Confcooperative, AGCI), del 26-11-2015 (Confcommercio).
Per quanto non previsto dal presente punto, si rinvia agli Accordi Interconfederali in materia di rappresentanza del 10-01-2014 (Confindustria), del 28-07-2015 (LegaCoop, Confcooperative, AGCI), del 26-11-2015 (Confcommercio)
(2) Composizione
Alla costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria si procede mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.
Considerata la composizione professionale delle aziende del settore Vigilanza Privata e Sicurezza, le Organizzazioni Sindacali definiscono i collegi elettorali al fine di assicurare una corretta ed equilibrata rappresentanza alle diverse aree professionali, compresi i quadri.
Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
(3) Numero dei componenti
Le Parti dichiarano conclusa la fase di prima applicazione e la conseguente fase sperimentale di cui al CCNL sottoscritto in data 06-05-2006.
Pertanto a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNL il numero dei componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria è così determinato:
a) 3 rappresentanti nelle unità aziendali che occupano da 16 a 50 dipendenti;
b) 4 rappresentanti nelle unità aziendali che occupano da 51 a 90 dipendenti;
c) 6 rappresentanti nelle unità aziendali che occupano da 91 a 200 dipendenti;
d) 7 rappresentanti nelle unità aziendali che occupano da 201 a 300 dipendenti;
e) 9 rappresentanti nelle unità aziendali che occupano da 301 a 600 dipendenti;
f) 12 rappresentanti nelle unità aziendali che occupano da 601 a 1200 dipendenti.
Nelle unità aziendali che occupano più di 1200 dipendenti la Rappresentanza Sindacale Unitaria è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.
Sono fatte salve le naturali scadenze - 36 mesi dalla data di elezione - delle Rappresentanze Sindacali Unitarie in carica alla data di sottoscrizione del presente CCNL.
(4) Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria subentrano ai dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti; per effetto delle disposizioni di cui al Titolo III della Legge n. 300/1970.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Organizzazioni Sindacali da accordi collettivi di secondo livello in materia di numero dei dirigenti della Rappresentanze Sindacali Aziendali, diritti, permessi e libertà sindacali.
(5) Durata, sostituzione e revoca nell'incarico
I componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni, il componente sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della Rappresentanza Sindacale Unitaria con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Contratto.
Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della Rappresentanza Sindacale Unitaria ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.
A maggioranza assoluta (50% + 1) del collegio elettorale, i lavoratori possono revocare il mandato a componenti o alla totalità della Rappresentanza Sindacale Unitaria. La revoca deve essere formalizzata con voto a scrutinio segreto in assemblea, ove partecipino almeno i due terzi dei lavoratori del collegio interessato. La convocazione dell'assemblea del collegio nei limiti del monte ore previsto dal CCNL deve essere richiesta da non meno di un terzo dei lavoratori componenti il medesimo collegio.
(6) Clausola di salvaguardia
Le Organizzazioni Sindacali stipulanti concordano che nelle unità aziendali ove sia stata eletta la Rappresentanza Sindacale Unitaria non potranno essere contemporaneamente presenti Rappresentanze Sindacali Aziendali.
In ragione della struttura attuale della rappresentanza, che vede la presenza di Rappresentanze Sindacali Unitarie o di Rappresentanze Sindacali Aziendali, il passaggio alla elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria potrà avvenire solo se definito unitariamente delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto o dalle loro articolazioni territoriali.
(7) Disciplina della elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria
A. Modalità per indire le elezioni
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della Rappresentanza Sindacale Unitaria, le Organizzazioni Sindacali di cui al punto (1) o la Rappresentanza Sindacale Unitaria uscente provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della Rappresentanza Sindacale Unitaria e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra.
B. Quorum per la validità delle elezioni
Le Organizzazioni Sindacali favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le Organizzazioni Sindacali assumeranno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità aziendale.
C. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, non in prova alla data delle elezioni. Hanno altresì diritto al voto i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto.
Ferma restando l'eleggibilità di tutto il personale di cui al comma precedente, possono essere candidati nelle liste elettorali anche i lavoratori con contratto a tempo determinato se, alla data delle elezioni, residua una durata del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato le liste ed i membri della Commissione elettorale.
D. Presentazione delle liste
All'elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria possono concorrere liste elettorali presentate dalle Organizzazioni Sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni stipulanti gli Accordi Interconfederali in materia di rappresentanza del 10-01-2014 (Confindustria), del 28-07-2015 (LegaCoop, Confcooperative, AGCI), del 26-11-2015 (Confcommercio).
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto E, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto G, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 2/3 il numero dei componenti la Rappresentanza Sindacale Unitaria da eLeggere nel collegio.
Per quanto non previsto dal presente punto D, si rinvia agli Accordi Interconfederali in materia di rappresentanza del 10-01-2014 (Confindustria), del 28-07-2015 (LegaCoop, Confcooperative, AGCI), del 26-11-2015 (Confcommercio)
E. Commissione elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, viene costituita una Commissione elettorale.
Per la composizione della stessa ogni Organizzazione Sindacale abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente, non candidato.
F. Compiti della Commissione elettorale
La Commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) deliberare su ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente articolo___ ;
d) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;
e) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
f) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente articolo ___;
g) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati.
G. Affissioni
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto A, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
H. Scrutatori
È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.
I. Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per delega.
L. Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
M. Preferenze
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto di lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
N. Modalità della votazione
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, assicurando il normale svolgimento dell'attività.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
O. Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al precedente punto H e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
P. Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
Q. Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
R. Compiti del Presidente
Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco dei votanti, la firma accanto al suo nominativo.
S. Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della Rappresentanza Sindacale Unitaria sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione aziendale.
T. Attribuzione dei seggi
Ai fini dell'elezione dei componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria, il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all'attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l'ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.
U. Ricorsi alla Commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra, che sarà trasmesso al comitato provinciale dei Garanti (o analogo organismo costituito per lo scopo di rilevare i risultati elettorali).
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Organizzazioni Sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta ovvero a mezzo posta elettronica certificata, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, al Comitato provinciale dei garanti (o analogo organismo costituito per lo scopo) e alla Associazione Datoriale territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.
V. Comitato provinciale dei garanti (o analogo organismo che dovesse essere costituito per lo scopo)
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 gg. ad apposito Comitato provinciale dei garanti (o analogo organismo costituito per lo scopo).
Per quanto non previsto dal presente punto V, si rinvia agli Accordi Interconfederali in materia di rappresentanza del 10-01-2014 (Confindustria), del 28-07-2015 (LegaCoop, Confcooperative, AGCI), del 26-11-2015 (Confcommercio).
W. Comunicazione della nomina dei componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria
La nomina dei componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale Associazione Datoriale d'appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di cui al punto (1) del presente articolo.
Y. Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
I dipendenti componenti della Commissione elettorale, compreso il Presidente, e gli scrutatori dovranno espletare i loro incarichi al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando in via eccezionale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23 Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste a favore dei dirigenti sindacali di cui all'art____ del presente Titolo.
Nota a verbale
Le Parti si danno atto che con il termine "unità aziendale", ai fini della presente sezione, si intende l'azienda o la filiale o la sede secondaria della stessa presso la quale sono presenti uffici operativi e amministrativi.
Art. 23 - Sicurezza sul lavoro
Viene confermata la centralità del CCNL in merito alle soluzioni che verranno individuate ed alle metodologie riguardanti le relazioni sindacali previste negli accordi applicativi del Decreto Legislativo 81/2008.
Ai sensi degli articoli specifici del D.Lgs. 81/2008 all'E.BI.N.VI.P. viene assegnato il compito di orientare e promuovere iniziative informative e formative nei confronti dei lavoratori.
Art. 24 - Cambio di appalto e/o affidamento di servizio
Le parti stipulanti, rilevato:
- che il fenomeno dei cambi di appalto, frequentemente, comporta consistenti squilibri negli assetti organizzativi delle imprese esercenti attività di vigilanza privata, con possibili ricadute occupazionali sul personale dipendente, in ragione degli esuberi che conseguentemente possono determinarsi presso gli Istituti cessanti;
- che la salvaguardia occupazionale delle guardie giurate rientra negli obiettivi di cui all'art. 252 bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 come modificato dal D.P.R. 153 del 4 agosto 2008;
al precipuo fine di mantenere i livelli di occupazione ed altresì di evitare la conseguente dispersione delle professionalità acquisite dalle guardie giurate, ritengono opportuno e necessario istituire una disciplina contrattuale cogente in materia di cambi di appalto dettando all'uopo termini e modalità di una specifica procedura in materia, secondo i criteri di cui ai successivi articoli.
Art. 25 - Condizioni per attivare la procedura
In ogni caso di cessazione di appalto o affidamento di servizio (ex art. 115 TULPS) con subentro da parte di altro Istituto di Vigilanza nei medesimi servizi già oggetto dell'appalto stesso, l'Istituto uscente ove ne abbia interesse darà comunicazione, ove possibile almeno trenta giorni prima della cessazione dell'appalto, o diversamente con la massima tempestività, alle segreterie provinciali delle OO.SS. firmatarie, alle RSA/RSU, alla DTL competente per territorio, alla Prefettura presso la quale ha sede legale l'istituto di vigilanza uscente, alla Questura/e della/e provincia/e presso le quali il servizio/i viene/vengono svolti ed all'Istituto subentrante fornendo:
1) l'elenco dei nominativi, livelli di inquadramento e anzianità lavorativa del personale già impiegato in via esclusiva o prevalente nell'appalto da più lungo tempo e comunque da non meno dei sei mesi precedenti a quello della comunicazione. Per i lavoratori a tempo determinato andrà specificata anche la data di scadenza del contratto.
2) il codice fiscale dei lavoratori interessati;
3) il monte ore di servizio previste dall'appalto;
Copyright S.I.A. s.r.l.
Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, le segreterie territoriali delle OO.SS. delle federazioni nazionali firmatarie del presente contratto, potranno richiedere anche singolarmente un incontro per l'esame congiunto dei dati forniti nella comunicazione di cui sopra ed eventuali questioni ad essi relative. L'Istituto di vigilanza cessante darà seguito alla richiesta d'incontro entro il termine di 7 giorni dalla stessa e comunque prima della cessazione dell'appalto e/o affidamento dei servizi.
Per determinare l'effettiva consistenza numerica delle guardie giurate da impiegare nell'appalto e/o servizio, il numero degli addetti dovrà calcolarsi adottando un coefficiente annuo di riferimento, qui indicato ai soli fini di gestione della presente procedura, di 48 ore settimanali comprensive delle ore di straordinario, per 48 settimane.
Art. 27 - Modalità di attuazione della Procedura
1. L'Istituto subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio, procederà all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova del personale precedentemente impiegato nel servizio nella misura determinata con il criterio di cui all'art. 27 con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso fermo restando quanto previsto dall'art. 68.
2. Ove il nuovo appalto comporti l'impiego di un numero di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, l'Istituto subentrante procederà alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali. In detti casi l'Istituto subentrante prima del passaggio promuoverà un incontro con l'Istituto uscente e le OO.SS. territoriali al fine di ricercare, nella eventualità di conseguenti esuberi, ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.
3. Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1, verrà garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL, ivi compresi gli ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del presente CCNL e gli stessi, salvo quanto disposto al 4º comma dell'art. 31, saranno inquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposti dallo stesso Art..
4. Ad essi verranno mantenute l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro, nelle misure previste all'art. 111, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal CCNL, fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata presso l'Istituto subentrante.
5. L'Istituto subentrante potrà essere esentato in tutto o in parte dall'obbligo stabilito al precedente comma 1 qualora contesti la congruità del numero dei lavoratori indicati per il passaggio, rispetto al coefficiente convenzionale di 48 ore settimanali così come definito all'art. 26 o perché tenuto all'ottemperanza dell'obbligo di precedenza di cui alla L. 223/91.
L'Istituto dovrà a tal fine promuovere entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 26 un incontro presso la Direzione Territoriale del Lavoro, o in sede sindacale, anche negli ambiti previsti dal presente CCNL, con l'Istituto cessante, le OO.SS. Territoriali, ed i lavoratori interessati al passaggio, dimostrando in tale sede le ragioni della sua eventuale esenzione.
In detti casi le parti, fermo restando l'obbligo di assunzione delle unità non in contestazione, si adopereranno per ricercare soluzioni alternative al licenziamento delle unità escluse o non ricomprese nel passaggio.
Gli esiti dell'incontro verranno verbalizzati unitamente alle dichiarazioni delle parti e le intese eventualmente raggiunte con i lavoratori interessati verranno formalizzate in apposito verbale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c.
6. Il mancato adempimento, da parte dell'Istituto che cessa nell'appalto, degli incombenti di cui a precedente art. 26 esimerà l'Istituto subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'Istituto uscente.
7. L'omessa attivazione dell'incontro di cui al Punto 6 comma 2 del presente Art. da parte dell'Istituto subentrante o il mancato assolvimento dell'onere ivi previsto comporterà per esso l'obbligo di assunzione di tutte le unità indicate per il passaggio.
8. Qualora l'Istituto subentrante sia costituito in forma cooperativa, il lavoratore dipendente coinvolto avrà facoltà di formulare successiva richiesta di adesione in qualità di socio, cui verrà comunque garantito un trattamento economico e normativo così come previsto dal presente CCNL
9. La disciplina di cui al presente Art. deve intendersi vincolante sia per i lavoratori sia per tutti gli Istituti di vigilanza, ivi compresi quelli che acquisiscano gli appalti e/o affidamenti di servizi tramite soggetti intermediari nonché quelli strutturati in forma di cooperativa, tenuti tutti all'applicazione del CCNL, sia in quanto aderenti alle Associazioni di categoria firmatarie del Contratto, sia per tacita adesione. Pertanto i lavoratori interessati, in favore dei quali la disciplina stessa è istituita, hanno diritto di esigere l'osservanza delle relative norme ed hanno TITOLO di promuovere in sede giudiziale le opportune azioni per la tutela dei diritti ivi derivanti, occorrendo anche mediante azione costitutiva ex art. 2932 c.c.
Nota a verbale
Per i lavoratori assenti per causa di maternità, malattia, infortunio, e comunque con diritto al mantenimento del posto di lavoro, il passaggio avrà effetto alla cessazione della causa giustificativa dell'assenza.
I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31 L. 300/1970 saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto ed immediato.
Nota a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che, integrando la disciplina di cui al presente Art. il presupposto richiesto dal D.L. 31-12-2007 n. 248 dell'invarianza del trattamento economico complessivo in favore dei lavoratori e stante la cogenza della disciplina stessa per tutte le parti tenute all'applicazione del CCNL, le risoluzioni dei rapporti di lavoro operate in ragione dei cambi di appalto, sia per la loro consensualità, sia a mente della predetta disposizione di Legge, sono in ogni caso escluse dall'applicazione delle disposizioni degli artt. 4 e 24 della Legge 223 del luglio 1991, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi.
Dichiarazione a verbale
Le parti, a mezzo della disciplina di cui ai precedenti articoli, hanno inteso regolamentare in maniera vincolante la materia dei cambi d'appalto e/o riaffidamento dei servizi di vigilanza resi a favore del terzo anche quando detti servizi siano affidati, con qualsiasi modalità, agli istituti di vigilanza privata per il tramite di società di intermediazione. A tal fine le parti si impegnano a sollecitare, sia a livello nazionale che territoriale, l'inserimento nei bandi di gara degli appalti pubblici e privati, anche quando detti servizi siano affidati e o commissionati con qualsiasi modalità da società di intermediazione, di clausole che prevedano l'applicazione della disciplina suddetta mediante il coinvolgimento delle parti istituzionali competenti per quanto di loro spettanza (Ministero, Prefetture e D.T.L.) acché nei bandi di gara venga ribadito che il mancato rispetto delle procedure previste in materia di cambi di appalto e degli accordi discendenti, sarà considerato mancata applicazione del CCNL stesso, con le relative conseguenze anche in ordine al rilascio delle certificazioni dell'EBINVIP.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
CAMBIO DI APPALTO - Bozza 12
Premessa
Rilevato che il settore della Vigilanza privata e Sicurezza è generalmente caratterizzato dalla effettuazione di servizi tramite contratti di appalto e/o affidamenti e che da ciò conseguono frequenti avvicendamenti tra imprese nell'esecuzione del servizio, le Parti intendono tenere conto, da un lato, di questa caratteristica strutturale del settore e dei suoi riflessi sull'attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare in modo efficace i livelli occupazionali e le professionalità acquisite.
L'attività di Vigilanza Privata e Sicurezza richiede, infatti, una formazione specifica e un costante aggiornamento degli addetti, così come previsto da specifiche norme per il settore. Le Parti convengono, pertanto, di istituire una disciplina contrattuale cogente, valida per ogni tipologia giuridica di impresa, cessante o subentrante, e per tutte le attività di cui all'art____ (vedi sfera applicazione)
La suddetta disciplina integra il presupposto dell'articolo 7, comma 4bis, del decreto-Legge 31-12-2007 n. 248 convertito in Legge 28-02-2008 n. 31 e degli art. 50, 95 e 97 D.Lgs 18-04-2016 n. 50 e successive modificazioni.
Il rispetto di quanto previsto dagli articoli dal ___ al ___ è condizione per l'integrale applicazione del CCNL, ai sensi e per gli effetti delle norme del presente CCNL e di Legge che fanno riferimento a tale requisito; la stessa deve intendersi vincolante per tutte le imprese, ivi comprese quelle che acquisiscono gli appalti e/o l'affidamento di servizi tramite soggetti intermediari nonché quelli strutturati in forma cooperativa, che applicano il presente CCNL, sia in quanto aderenti alle Associazioni firmatarie del Contratto che per tacita adesione.
Pertanto i lavoratori interessati dalla procedura di cambio appalto di cui agli articoli seguenti, nei confronti dei quali la stessa ha la finalità primaria di salvaguardare la continuità occupazionale, hanno diritto di esigere, alla stregua ed alle condizioni di cui alle previsioni successive, l'osservanza delle relative norme ed hanno titolo di promuovere in sede giudiziale le opportune azioni per la tutela dei diritti ivi derivanti, occorrendo anche mediante azione costitutiva ex art. 2932 c.c.
In coerenza con quanto affermato all'art. 2 "Validità ed efficacia della contrattazione collettiva" del presente CCNL, le Parti si adopereranno per la sua applicazione presso le Autorità competenti (a titolo indicativo Ministero del Lavoro, Ministero dell'Interno, Consip, Anac) e le Amministrazioni locali (a titolo indicativo Regioni, Città metropolitane).
Art____ Attivazione procedura
(1) In ogni caso di subentro da parte di altra impresa nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto e/o affidamento l'impresa cessante ne darà comunicazione, ove possibile almeno trenta giorni prima della cessazione dell'appalto, o diversamente con la massima tempestività, e comunque prima della data di cessazione del servizio:
- all'impresa subentrante
- alle OO.SS. firmatarie il presente CCNL territorialmente competenti
- alle RSA/RSU, ove costituite
Laddove previsto dalla contrattazione integrativa territoriale, sarà coinvolto l'ente bilaterale di riferimento.
(2) L'impresa cessante fornirà, con posta elettronica certificata o con lettera raccomandata a/r, ai soggetti di cui sopra, le seguenti informazioni relative ai lavoratori impiegati nell'appalto in via esclusiva o prevalente da più lungo tempo negli ultimi 6 mesi (o diverso periodo se l'appalto/servizio è di durata inferiore), precedenti a quello della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:
- nominativo e codice fiscale
- data di assunzione ed eventuale anzianità convenzionale
- livello di inquadramento, mansione, orario di lavoro e tipologia di rapporto di lavoro;
- monte ore di servizio dell'ultimo anno (o diverso periodo se l'appalto/servizio è di durata inferiore) dell'appalto alla data di apertura della procedura.
L'elenco del personale di cui sopra dovrà essere redatto in ordine decrescente di presenza sull'appalto computando i giorni di effettivo servizio svolti negli ultimi sei mesi.
(4) Qualora le OO.SS. vengano autonomamente a conoscenza di notizie riferite ad eventuale subentro nell'esecuzione di un servizio, le imprese si renderanno disponibili, su richiesta, alla realizzazione di un apposito incontro informativo e di verifica.
(5) Ove l'impresa cessante intenda mantenere in forza tutti i dipendenti occupati nell'appalto non attiverà la procedura di cui al presente articolo impiegando i medesimi lavoratori in altri servizi nel rispetto di quanto previsto dall'art. ___ (99 primo comma). In tal caso l'Impresa subentrante sarà esonerata da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori già addetti nell'appalto.
Art____ Esame congiunto
(1) Su richiesta di una delle Parti interessate (Organizzazioni Sindacali firmatarie territorialmente competenti, impresa subentrante, impresa cessante), da formularsi entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio della procedura da parte dell'impresa cessante, sarà fissato, possibilmente nei 5 giorni successivi e comunque prima della cessazione dell'appalto e/o affidamento del servizio, la data di incontro per l'avvio della procedura di confronto per dare corso all'applicazione delle norme previste in materia di cambio appalto e/o affidamento del servizio.
Tale procedura dovrà concludersi entro la data di inizio del nuovo servizio.
Le Parti redigeranno specifici verbali di riunione in cui riportare l'esito degli incontri.
(2) La mancata partecipazione alle fasi dell'esame congiunto da parte dell'Impresa subentrante, che rappresenta inadempimento al presente CCNL, comporta per essa l'obbligo di assunzione di tutto il personale impiegato nell'appalto e/o affidamento.
Art___ Determinazione consistenze numeriche Personale con qualifica di guardia particolare giurata
(1) Per determinare l'effettiva consistenza numerica del personale avente diritto all'assunzione ai sensi della presente procedura, avuto riguardo al monte ore annuo di servizio come previsto dal nuovo capitolato d'appalto o documento equipollente, le Parti si danno reciprocamente atto che il numero degli addetti (inteso in FTE) va calcolato adottando un coefficiente annuo di riferimento per unità lavorativa, qui indicato ai soli fini di gestione della presente procedura, di complessive 2112 ore.
(2) All'esito del confronto e delle verifiche che precedono, nel caso in cui la consistenza numerica del personale avente diritto all'assunzione presso l'impresa subentrante, determinata ai sensi del precedente comma (1), sia pari o superiore a quella risultante nella comunicazione di avvio della procedura di cambio appalto, tutto il personale indicato nell'elenco di cui all'art. ___ del presente contratto, avrà diritto all'assunzione presso l'Impresa subentrante, con le modalità di cui al successivo art. ___ e di tanto si darà atto redigendo apposito verbale.
(3) Ove, al contrario, la consistenza numerica del personale avente diritto all'assunzione presso l'impresa subentrante, determinata ai sensi del precedente comma (1), sia inferiore a quella risultante nella comunicazione di avvio della procedura di cambio appalto, le assunzioni presso l'Impresa subentrante, con le modalità di cui al successivo art. ___ , avverranno nel limite numerico derivante dal computo di cui al precedente comma (1).
Il restante personale, di cui alla comunicazione dell'avvio della procedura, rimane in forza presso l'impresa cessante. Quest'ultima e le OO.SS. si adopereranno per ricercare preliminarmente la ricollocazione per detti lavoratori contemperando le esigenze organizzative aziendali e quelle dei lavoratori. In caso di esito negativo, le Parti ricercheranno ogni altra soluzione utile al mantenimento del livello occupazionale.
Art___ Determinazione consistenze numeriche Personale addetto ai Servizi di Sicurezza.
(1) Il personale alle dipendenze dell'impresa cessante impiegato nell'appalto da più lungo tempo negli ultimi 6 mesi transiterà alle dipendenze dell'impresa subentrante.
(2) Ove il nuovo capitolato d'appalto e/o contratto di affidamento preveda una quantità di ore di servizio inferiore rispetto al precedente, le imprese subentrante e uscente convocheranno apposito incontro con le OO.SS. nel quale forniranno documentazione comprovante le nuove condizioni. Nello stesso incontro, fermo l'obbligo per l'impresa subentrante di procedere alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali, le Parti ricercheranno ogni soluzione utile al mantenimento dei complessivi livelli occupazionali.
Art____ Assunzione del personale
(1) L'impresa subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio procederà all'assunzione, senza periodo di prova, del personale avente diritto individuato come sopra, con decorrenza dal primo giorno successivo alla effettiva cessazione del servizio da parte dell'impresa cessante. Per le GPG resta fermo quanto previsto dall'art____ (art. 68 Norme e documentazione per l'assunzione).
Per il personale di cui al presente articolo, l'impresa cessante è esonerata dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. ___
(2) Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1, verrà garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL e dalla contrattazione integrativa territoriale già applicata al momento dell'apertura della procedura sottoscritta da una o più Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, ivi compresi gli elementi ad personam non assorbibili di cui agli artt. ___ (31 ultimo comma e 27 sezione Fiduciari del presente CCNL) e gli stessi, salvo quanto disposto al (IV comma dell'art. 31), saranno inquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposti dallo stesso articolo.
(3) Ad essi verrà mantenuta l'anzianità convenzionale, anche ai fini della permanenza nei livelli di inquadramento; gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro, nelle misure previste all'art. ___, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal CCNL, fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata presso l'Impresa subentrante.
(4) Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato.
(5) Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, il lavoratore dipendente coinvolto nella procedura attivata avrà facoltà di formulare successiva richiesta di adesione in qualità di socio, cui verrà comunque garantito un trattamento economico e normativo così come previsto dal presente CCNL.
(6) Per i lavoratori assenti al momento dell'inizio del servizio per causa di maternità, malattia, infortunio, e comunque con diritto al mantenimento del posto di lavoro, il passaggio avrà effetto alla cessazione della causa giustificativa dell'assenza. A tal fine l'Impresa cessante ne darà tempestiva comunicazione all'Impresa subentrante.
(7) L'impresa subentrante potrà essere esonerata in tutto o in parte dall'obbligo di assunzione che precede qualora al momento dell'esame congiunto, dimostri che è tenuta ad ottemperare ed effettivamente ottemperi alla richiesta di assunzione per il diritto di precedenza da parte di ex dipendenti, nel territorio interessato al cambio di appalto, ai sensi della Legge n. 223/1991 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine l'impresa subentrante comunicherà formalmente agli interessati, almeno 6 giorni prima dell'inizio del nuovo servizio, il loro diritto all'assunzione; il lavoratore è tenuto a dare riscontro formale entro 3 giorni dal ricevimento di suddetta comunicazione.
Nota a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che, integrando la disciplina di cui al presente articolo il presupposto richiesto dal D.L. 31-12-2007 n. 248 dell'invarianza del trattamento economico complessivo in favore dei lavoratori e stante la cogenza della disciplina stessa per tutte le parti tenute all'applicazione del CCNL, le risoluzioni dei rapporti di lavoro operate dal datore di lavoro cessante in ragione dell'accordo di cambio di appalto, sia per la loro consensualità, sia a mente della predetta disposizione di Legge, sono in ogni caso escluse dall'applicazione delle disposizioni degli artt. 4 e 24 della Legge 223 del luglio 1991 come modificata dal D.Lgs 297/2002, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi
[___]
TITOLO ___ - Salute e Sicurezza
Art____ - Salute e Sicurezza
(1) La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un obiettivo comune delle aziende e dei lavoratori, specie nel settore della Sicurezza, in cui gli oneri a tale titolo sostenuti dalle aziende rappresentano una voce insopprimibile del costo del lavoro.
(2) Coerentemente a quest'obiettivo, il datore di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o indicati nelle modalità di cui al successivo art. ___, «Elaborano, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, dei mezzi, degli apparati e degli strumenti utilizzati per l'espletamento dei servizi e delle attività .
(3) Oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, il datore di lavoro è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, nonché ad effettuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti; periodicamente effettua campagne di sensibilizzazione dei lavoratori o categorie di lavoratori in merito a best practices, procedure o a comportamenti utili a migliorare la sicurezza sul lavoro o prevenire o ridurre infortuni o categorie di essi o malattie professionali.
(4) In particolare, il Datore di lavoro, anche con la collaborazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o dell'Addetto al servizio di prevenzione e protezione o del preposto, provvede affinché:
(a) sia garantita l'efficienza della strumentazione fornita in dotazione (es: automezzi di servizio, radio ricetrasmittenti), nonché dei dispositivi di protezione individuali assegnati, attivandosi tempestivamente per risolvere eventuali anomalie e/o avarie segnalate dal personale o dai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
(b) i lavoratori coinvolti nell'organigramma della sicurezza aziendale siano adeguatamente formati consultando i Rappresentanti per la sicurezza secondo le prescrizioni normative;
(c) ciascun dipendente, in occasione dell'assunzione, dell'assegnazione ad un nuovo servizio, del trasferimento o del cambiamento di mansioni e dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
Art____ - Informazioni periodiche
(1) Il Datore di lavoro, anche con la collaborazione o per il tramite del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in apposita riunione annuale, sottopone all'esame dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presenti in azienda o a quelli territorialmente competenti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
c) l'andamento degli infortuni sul lavoro, comunicando le qualifiche professionali degli infortunati, le mansioni da queste svolte, le cause e le circostanze degli infortuni; inoltre, sarà fornito il dato relativo alle malattie professionali avendo cura di evidenziarne le peculiarità anche in base al genere e alla tipologia di servizio svolto prevalentemente.
d) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
e) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
f) l'elenco numerico e la localizzazione territoriale delle posizioni lavorative eventualmente segnalate dalla committenza come esposte agli agenti cancerogeni e mutageni, illustrando i casi nei quali, durante lo svolgimento della propria attività, i lavoratori possano venire a contatto con l'agente cancerogeno e l'esposizione ed il grado della stessa.
Il verbale della riunione deve riportare le osservazioni e le proposte pertinenti formulate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Art____ - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(1) Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o aziendale. L'elezione dei Rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al successivo comma 6.
(2) In tutte le unità aziendali, è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
(3) Nelle unità aziendali che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale secondo quanto previsto al successivo art____
(4) Nelle unità aziendali con più di 15 lavoratori il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali espresse dalle Federazioni territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
(5) In assenza di tali Rappresentanze, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno su iniziativa delle Federazioni territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Ove non si proceda all'elezione, si applica quanto previsto al successivo art____
(6) Il numero dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è il seguente:
a) un Rappresentante nelle unità aziendali sino a 200 lavoratori ivi compresi gli apprendisti;
b) tre rappresentanti nelle unità aziendali da 201 a 1000 lavoratori ivi compresi gli apprendisti;
c) 6 Rappresentanti nelle unità aziendali oltre i 1000 lavoratori ivi compresi gli apprendisti;
(7) Ogni componente avrà a disposizione il seguente monte ore di permessi retribuiti:
- 30 ore annue nelle unità aziendali fino a 30 dipendenti;
- 40 ore annue nelle unità aziendale oltre i 30 dipendenti
Il monte ore di cui sopra non viene utilizzato per l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 50 del d.lgs 81/08 lettere b), c), d), g), i), ed l).
Qualora la riunione annuale di cui all'art. 35 del d.lgs 81/08 si svolga presso la sede aziendale, sarà riconosciuto in favore dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il tempo di viaggio e il rimborso del costo di trasporto.
L'esercizio delle funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro, di norma 24 ore prima, tramite l'Organizzazione Sindacale territoriale di appartenenza, aderente alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.
Art____ - Procedure elettive dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(1) Per quanto attiene le procedure elettive dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza si fa riferimento a quanto previsto per le Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Art____ - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
(1) Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) esercita le competenze previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni in tutte le unità aziendali del territorio nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
(2) I RLST vengono designati dalle Federazioni territorialmente competenti delle OO.SS. e restano in carica 3 anni.
(3) Ciascun RLST redige una relazione annuale sulla attività svolta da inviare all'Organismo Paritetico Nazionale costituito in seno all'Ente Bilaterale Nazionale.
(4) Nelle aziende in cui non vi siano RLS, il valore economico corrispondente al monte ore di cui al comma 8 dell'art. ___ sarà mutuato presso apposita gestione costituita presso l'Ente Bilaterale Regionale, ove costituito, o Nazionale. Le Parti individueranno con apposita intesa entità e modalità per il finanziamento dell'attività dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.
Art____ - Attività dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Ferme restando le prerogative stabilite per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, le Parti condividono un approccio partecipativo e responsabile alla materia della tutela della salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Regolamento UE n. 2016/679, e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
Nota a verbale
Le Parti si danno atto che con il termine "unità aziendale", ai fini della presente sezione, si intende l'azienda o la filiale o la sede secondaria della stessa presso la quale sono presenti uffici operativi e amministrativi.
Capo 2 - Previdenza integrativa
)
Art. 28 - Previdenza integrativa
Le Parti stipulanti, in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari e non, al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, convengono di attivare la Previdenza Integrativa del settore Vigilanza.
La Previdenza Integrativa deve avere lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati, nonché dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso.
L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con Contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con Contratto di apprendistato, classificati in uno dei livelli di cui al CCNL della Vigilanza, nonché quelli appartenenti alla categoria Quadri. Le parti concordano le seguenti entità di contribuzione per ogni lavoratore aderente:
- una quota di pertinenza dell'impresa nella misura dello 0,50% della retribuzione utile per il computo del TFR;
- una quota di pertinenza del lavoratore nella misura dello 0,50% della retribuzione utile per il computo del TFR;
- una quota di TFR maturato nell'anno nella misura del 50% dello stesso, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28-4-1993.
Per quanto concerne la "quota di iscrizione" al Fondo e la "quota di adesione" al medesimo, si fa riferimento a quanto disposto in materia dagli Statuti e dai regolamenti dei fondi pensione di riferimento così come indicati nella dichiarazione a verbale del presente Art..
L'obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell'adesione del lavoratore ai Fondi di competenza previsti dal presente Art.. Il lavoratore potrà versare al singolo Fondo ulteriori quote individuali, anche derivanti da quanto maturato a TITOLO di quota variabile in virtù di contrattazione di li livello.
I Fondi pensione indicati nella dichiarazione a verbale del presente Art. rappresentano la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore e, pertanto, le Parti s'impegnano a collaborare per la massima diffusione della Previdenza Integrativa, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti, operanti nel settore.
Possono divenire soci dei Fondi gli Istituti ed i lavoratori dipendenti del settore Vigilanza Privata già iscritti a Fondi o Casse aziendali preesistenti alla data del 1º gennaio 2006, a condizione che un nuovo accordo sindacale tra Istituti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl stabilisca la confluenza del Fondo aziendale nel Fondo scelto e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio d'Amministrazione del Fondo scelto;
Le parti individuano la funzione di sportello della Previdenza Integrativa della Vigilanza Privata negli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali, che assumono il ruolo di supporto alle attività dei Fondi e d'informazione ai lavoratori.
Dichiarazione a verbale
Ferme restando le quantità contributive di cui al presente Art. le parti definiscono che:
- il fondo di riferimento per la previdenza complementare per i lavoratori degli Istituti di Vigilanza aderenti ad ASSIV è FONTE;
- il fondo di riferimento per la previdenza complementare per i lavoratori delle Cooperative del settore è COOPERLAVORO.
Nel caso in cui un Istituto di Vigilanza non sia aderente a nessuna delle Associazioni Imprenditoriali sottoscriventi il presente CCNL, i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopraccitati.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art. ___ - Previdenza Integrativa
(1) Le Parti stipulanti il presente contratto, in considerazione di quanto disposto dal d.Lgs n. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di migliorare il livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori, hanno individuato:
- nel "Fondo Fon.Te.", la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza
e
- per le imprese costituite in forma cooperativa, nonché per le imprese da esse controllate o ad esse collegate, del settore Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza, la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori ed alle lavoratrici è "Previdenza Cooperativa".
(3) L'associazione ai predetti Fondi pensioni avviene mediante adesione volontaria e può riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale, gli apprendisti, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il presente CCNL.
Le Parti concordano le seguenti entità di contribuzione per ogni lavoratore aderente:
- 0,50% della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore;
- 0,50% della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro;
- 3,45% o 6,91% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'Iscrizione al fondo (come previsto dal D.Lgs. 252 del 2005 e s. m. i.);
- una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a euro 15,50 di cui euro 11,88 a carico dell'azienda e euro 3,62 a carico del lavoratore.
Come previsto dal D.Lgs. 252 del 2005 e s.m.i., in assenza di scelta da parte del lavoratore entro sei mesi dalla prima assunzione nel settore, il Tfr verrà versato ai fondi di previdenza complementare di settore di cui sopra.
Dichiarazione a verbale
In sede di assunzione, per il lavoratore che abbia già aderito (anche in forma tacita) ad uno dei Fondi pensioni indicati nel presente articolo, la scelta a suo tempo effettuata rimane efficace anche nei confronti del successivo datore di lavoro, fermo restando quanto previsto in materia dal DLgs. n. 252/2005 e successive modifiche e/o integrazioni.
Art. 29 - Assistenza sanitaria integrativa
Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore Vigilanza Privata, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2-9-97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.
Le parti convengono di incontrarsi per definire lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso.
A decorrere dal 1º gennaio 2007, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a:
- per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1º gennaio 2007;
- per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1º gennaio 2007.
I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
Le parti si danno atto che sia la quota una tantum che il contributo a carico dell'azienda sono parte integrante del trattamento economico contrattuale, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote di cui ai precedenti commi sarà tenuta alternativamente ad erogare;
- un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 105.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art. ___ - Assistenza sanitaria integrativa
(1) Le Parti stipulanti il presente contratto, ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale e condividendo l'obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale, hanno istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Fasiv).
(2) Sono iscritti a Fondo Fasiv i lavoratori dipendenti da aziende assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale e gli apprendisti, con esclusione dei Quadri per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'articolo ___ del presente contratto. Sono altresì iscritti a Fondo Fasiv i lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi.
(3) Per il finanziamento del Fondo Fasiv è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a:
- per il personale assunto a tempo pieno: 10 euro mensili per ciascun iscritto;
- per il personale assunto a tempo parziale: 7 euro mensili per ciascun iscritto.
I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo Fasiv.
(4) Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa / economica del presente CCNL si è tenuto conto dell'incidenza delle quote di iscrizione e dei contributi dovuti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
(5) Il trattamento economico complessivo risulta, pertanto, comprensivo di tale contribuzione, che è da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo di cui al comma 3 è sostitutivo di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assume, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL.
(6) Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all'assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.
(7) L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30,00 lordi, da corrispondere per ciascuna mensilità ivi incluse quelle aggiuntive e che rientra nella retribuzione, di cui all'articolo ___, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della Raccomandazione CEE del 13 Dicembre 1984 n. 635, recepita con Legge 10-4-1991 n. 125, e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale), a favore delle lavoratrici.
Viene costituito un gruppo paritetico di lavoro per le pari opportunità, con il compito di:
- svolgere attività di studio e di ricerca, nell'ambito del ruolo dell'Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
- verificare la legislazione vigente e le esperienze in materia, anche confrontandole con la situazione degli altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni nei Paesi della Comunità Europea;
- predisporre schemi di progetti di Azioni Positive.
L'eventuale adesione degli Istituti agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il Contratto Nazionale, dei quali le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce TITOLO per la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di Legge vigenti in materia. Il gruppo di lavoro di cui al 2º comma del presente Art. si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.
TITOLO V - Classificazione del Personale
In relazione alle peculiarità e caratteristiche degli Istituti di vigilanza privata, i lavoratori sono classificati nei due seguenti ruoli:
Ruolo del personale amministrativo
Quadri | Dipendenti amministrativi con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità di poteri |
Primo livello | Responsabili servizi amministrativi, Segretari generali di direzione, Capi uffici: Personale, Cassa, Contabilità, Centro meccanografico, Esazione e/o Produzione, Cassieri principali. |
Secondo livello | Contabili con mansioni di concetto, Prima notisti di contabilità, Segretari di concetto, Programmatori E.D.P., Corrispondenti di concetto, Consegnatari di magazzino con responsabilità amministrativa. |
Terzo livello | Interpreti, Traduttori, Contabili, Addetti all'ufficio personale, commerciale e statistico, Stenodattilografi, Fatturisti, Archivisti, Operatori EDP. |
Quarto livello | Impiegati e/o contabili d'ordine che operino anche con l'ausilio di terminali, Addetti all'inserimento dati informativi, Centralinisti con mansioni complementari di Segreteria. |
Quinto livello | Addetti al magazzino, centralinisti impiegati in unità operativa presso gli Istituti di vigilanza armata. |
Sesto livello | Fattorini, Uscieri. |
Ruolo del personale tecnico-operativo
Ritenuta l'opportunità di realizzare un assetto del sistema di classificazione del personale del ruolo tecnico-operativo che, in coerenza con le peculiari caratteristiche dell'attività di vigilanza consenta una puntuale individuazione dei ruoli, mansioni e funzioni della guardia particolare giurata, le Parti convengono quanto segue:
la classificazione del personale tecnico-operativo, fatto salvo il principio della polifunzionalità del ruolo della guardia particolare giurata nell'ambito di tutti i servizi costituenti attività di vigilanza cui l'abilita il relativo decreto di nomina, è articolata in 2 distinte aree professionali, in ciascuna delle quali i livelli di inquadramento vengono stabiliti sulla base delle varie professionalità e delle effettive specifiche mansioni.
Quadro | Sono ricompresi i lavoratori tecnici operativi con delega di autonoma iniziativa, decisone e discrezionalità di poteri. |
AREA 1 | |
I livello | Sono ricompresi i lavoratori che, comunque denominati, siano in possesso di elevata qualificazione professionale, capacità e competenza, con autonomia di gestione e responsabilità nell'ambito delle direttive loro impartite dai vertici aziendali e che: - svolgono attività di direzione generale tecnico/operativa dell'istituto. |
II livello | Sono ricompresi i lavoratori che, comunque denominati, svolgono con autonomia operativa, compiti di coordinamento e controllo di non meno di 100 guardie in servizio in unità operative autonome operanti su di un territorio ultraprovinciale. |
AREA 2 | |
III Livello | Sono ricompresi i lavoratori che, comunque denominati, oltre alle attività indicate dall'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010 n. 269, svolgono con autonomia operativa prevalentemente compiti di coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore a 30 unità in servizio presso unità operative autonome e l'attività ispettiva indipendentemente dal numero degli addetti. |
IV Livello | Sono ricompresi i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10 Dicembre 2010, n. 269 quali, a TITOLO esemplificativo: - operatore di centrale operativa tipologia B e C allegato E D.M. 10 dicembre 2010 n. 269; - vigilanza ispettiva: servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti; - vigilanza fissa: servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti; - vigilanza antirapina: servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione di reati contro il patrimonio; - vigilanza antitaccheggio: servizio svolto mediante la sorveglianza di beni esposti alla pubblica fede, nell'ambito della distribuzione commerciale, finalizzata a prevenire reati il furto e/o il danneggiamento dei beni stessi; - telesorveglianza: servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata; - televigilanza: servizio di controllo a distanza di un bene mobile o immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata; - interventi sugli allarmi: servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile; - scorta valori: servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi; - trasporto valori: servizio di trasferimento di somme di denaro o altri beni e titoli di valore da un luogo ad un altro effettuato da guardie giurate su veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'istituto. - addetto all'attività di contazione e trattamento del denaro Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di meccanico qualificato |
V livello | Sono ricompresi i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010, n. 269, dal 25º al 48º mese di effettivo servizio. Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di meccanico. |
VI livello | Sono ricompresi i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010, n. 269, per i primi 24 mesi di effettivo servizio. Il passaggio della guardia giurata dal 6º al 5º livello avverrà a decorrere dal 1º giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza nel 6 livello per la durata di ulteriori 24 mesi. I periodi di lavoro svolti con contratto a tempo determinato, in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, saranno utili per i passaggi di livello previsti dal presente Art.. Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di aiuto meccanico. |
Il passaggio della guardia giurata al 4º livello avverrà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza di 24 mesi nel 5º livello.
Al personale in forza alla data di stipula del presente CCNL, resta valida la precedente disciplina relativa ai termini di permanenza nel 5º e nel 6º livello.
Al personale in forza alla data di stipula del presente contratto, inquadrato nei terzi livelli di cui a sistema classificatorio previsto dal CCNL 6 dicembre 2006 verrà mantenuto il precedente inquadramento, fermo restando che detto personale, anche in ragione dell'adottato criterio della polifunzionalità sul quale insiste il nuovo sistema classificatorio introdotto con il presente contratto, sarà tenuto a svolgere tutte le mansioni proprie della guardia particolare giurata come indicate dal D.M. 269/2010 salvo il diritto alle effettive mansioni del 3º livello di cui al nuovo sistema classificatorio ove le mansioni da esso precedentemente svolte in via continuativa e prevalente coincidessero con quelle previste dall'attuale terzo livello.
Analogamente, quanto disposto dal precedente comma troverà applicazione rispetto a particolari inquadramenti precedentemente introdotti in sede locale dalla contrattazione decentrata.
Ferma restando la classificazione del personale sopra indicata, ai lavoratori inquadrati nel 6º, 5º e 4º livello che svolgono compiti di:
1) addetto al coordinamento e controllo di unità operative che impieghino fino a 30 guardie giurate anche presso i siti aeroportuali;
2) operatore di centrale di tipologia B e C allegato E - D.M. 269/2010;
3) addetto ai servizi di controllo radiogeno presso i siti aeroportuali;
4) responsabile del servizio e/o caposcorta (già capo macchina) nell'attività di trasporto e scorta valori.
Compete una indennità di funzione operativa nelle misure indicate nella allegata tabella B:
Tabella B | ||
addetto al coordinamento e controllo di unità operative che impieghino fino a 30 guardie giurate anche presso i siti aeroportuali | Euro 3,00 | Giornaliera |
operatore di centrale di tipologia B e C allegato E - D.M. 269/2010 | Euro 4,50 | Giornaliera |
addetto ai servizi di controllo radiogeno presso i siti aeroportuali | Euro 2,00 | Giornaliera |
responsabile del servizio e/o caposcorta (già capo macchina) nell'attività di trasporto e scorta valori | Euro 0,50 | Oraria |
Le suddette indennità assorbono, fino a concorrenza, ogni eventuale analogo trattamento già in atto e non concorrono a costituire base di computo degli istituti legali e contrattuali, ivi compreso il T.F.R. essendone già stata considerata l'incidenza nella loro quantificazione.
Nota a verbale
Il mantenimento dei gradi non costituisce riconoscimento né diretto né indiretto di qualificazione professionale, ma ha unicamente carattere onorifico.
Norma transitoria
Le parti si danno reciprocamente atto che gli inquadramenti del personale in essere alla data di entrata in vigore del presente contratto, ancorché non conformi ai sopra indicati criteri di classificazione, restano fermi, se di miglior favore, ai soli fini economici.
Rispetto a detti inquadramenti, le differenze tra il trattamento economico del personale già inquadrato, secondo il precedente sistema classificatorio , ivi compreso " il livello terzo super " e quelli previsti dal presente contratto per i livelli di inquadramento stabiliti dal nuovo sistema, restano acquisite quali trattamenti ad personam non assorbibili che assorbono per intero anche le indennità di cui sopra alla tabella B.
Gli importi degli ad personam di cui al presente Art., seguiranno la dinamica dei futuri aumenti contrattuali, a far tempo dalla data dell'1 febbraio 2013, con l'applicazione della stessa percentuale di aumento, rispetto al trattamento tabellare, riconosciuta all'attuale livello di inquadramento.
Chiarimento a verbale
L'ammontare dell'assegno ad personam si determina calcolando la differenza tra il trattamento tabellare dell'originario livello di inquadramento del personale interessato rispetto al trattamento tabellare del diverso livello di inquadramento attribuito allo stesso personale per effetto della intervenuta riclassificazione, considerato al netto degli aumenti contrattuali decorrenti dall'1-2-2013.
Le parti convengono che l'inquadramento del personale secondo i criteri di cui al nuovo sistema classificatorio, sarà, se richiesto, oggetto di verifica tra le parti in sede aziendale.
Ove in detta sede si rilevino incongruità negli inquadramenti, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 31, in ragione della specificità delle mansioni e della peculiarità della struttura organizzativa degli istituti, detti casi costituiranno oggetto di esame da parte della Commissione Paritetica nazionale che delibererà ai sensi dell'art. 5 del presente CCNL.
Ipotesi di accordo 30/05/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
GPG
Il periodo di permanenza nei Livelli VI e V dal 1 giugno 2023 passa dagli attuali 24 mesi a 18 mesi di durata per ciascun livello
Art. 32 - Mutamenti di mansioni
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni inerenti al livello assegnatogli all'atto dell'assunzione o a quello successivamente acquisito.
In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente.
Il lavoratore promosso ad un livello superiore ha diritto alla retribuzione relativa al nuovo livello, oltre agli importi in cifra delle maggiorazioni derivanti da eventuali scatti di anzianità già maturati. Il ricalcolo di tali scatti avverrà con le norme di cui al successivo art. 111.
Ove il dipendente all'atto della promozione percepisca una retribuzione di fatto superiore al trattamento economico previsto per il nuovo livello, conserverà la relativa eccedenza come assegno "ad personam", avente lo stesso TITOLO e caratteristiche originarie.
In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore può essere assegnato, temporaneamente, a mansioni diverse da quelle inerenti al proprio livello, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico e normativo né un mutamento sostanziale della sua posizione.
Trascorso un periodo di tre mesi continuativi nel disimpegno di mansioni proprie di un livello superiore, al dipendente sarà attribuita a tutti gli effetti il livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, chiamata e richiamo alle armi e per ogni altro caso di conservazione del posto.
Capo 2 - Norme speciali per i Quadri
In relazione a quanto stabilito dall'art. 2 della Legge 13 maggio 1985 n. 190 sono Quadri, agli effetti del presente Contratto, quei lavoratori tecnico-operativi e amministrativi, che svolgono funzioni che richiedono particolare capacità professionale conseguente a prolungata esperienza di lavoro, a formazione professionale, a TITOLO di studio, con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità dei poteri.
La qualifica di Quadro comporta la partecipazione e la collaborazione, con le responsabilità inerenti al proprio ruolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa.
Pertanto:
- il Quadro usufruirà di regime di orario di lavoro, in ingresso e in uscita, flessibile e discrezionali in relazione alla riconosciuta autonomia gestionale ed alla responsabilità di ruolo;
- il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il Quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali;
- formazione ed aggiornamento professionale. Al fine di valorizzare l'apporto professionale dei quadri volto a mantenere e sviluppare nel tempo la loro partecipazione ai processi gestionali, verranno concordati programmi di aggiornamento professionale; per la partecipazione a tali attività formative, ai Quadri verranno riconosciuti permessi retribuiti;
- i Quadri, sono individuati in quelle figure contrattuali, collocate al I livello super, che abbiano tutti i requisiti previsti dal presente Art.. Essi usufruiranno dello stesso trattamento per il periodo di prova e di preavviso;
- il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il Quadro al fondo QUAS. Il contributo obbligatorio a favore del QUAS è fissato nella misura di 406,00 euro annue (il contributo ripartito è ripartito nella seguente modalità: 350 euro a carico del datore di lavoro e 56 euro a carico del lavoratore) i versamenti delle relative quote sia per le aziende che per i Quadri decorreranno dal 1º febbraio 2013.
Capo 3 - Norme speciali per produttori ed esattori
Art. 34 - Produttori ed esattori
I produttori e gli esattori senza vincoli di orari e di subordinazione, secondo le norme dell'art. 2094 del Codice Civile, non sono compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto.
Il personale di cui sopra, con rapporto di lavoro subordinato, è disciplinato dal presente Contratto ed è così classificato:
- capi gruppo di produzione o capi area, al I livello;
- i primi produttori o primi ispettori di produzione, al II livello;
- i produttori o ispettori di produzione, al III livello;
- gli esattori, al IV livello.
Tale inquadramento non produce effetti economici salvo, che il trattamento economico di fatto mensile, non risulti inferiore a quello dei livelli indicati al precedente comma che costituisce una retribuzione minima garantita.
Il trattamento economico spettante a TITOLO di 13ª e 14ª mensilità o per il periodo di ferie, si determina dividendo l'ammontare delle provvigioni percepite nell'anno.
In caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno l'ammontare delle provvigioni sarà diviso in dodicesimi, pari alla durata del rapporto stesso. Nel caso che la retribuzione mensile così determinata risulti inferiore al minimo garantito, si fa riferimento a tale minimo per la determinazione della retribuzione da prendere a base per le mensilità supplementari (13ª e 14ª) e per le ferie.
Il computo dell'indennità sostitutiva di preavviso e del trattamento di fine rapporto si effettua con le modalità previste dalle leggi vigenti e dal Contratto di lavoro.
Il lavoratore assente per malattia, regolarmente riconosciuta, ha diritto alla normale retribuzione netta mensile di cui all'art. 105 per un periodo massimo di 180 giorni, comprensiva dell'indennità di malattia a carico dell'INPS che, ai sensi del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 convertito con modificazioni nella Legge 29 febbraio 1980 n. 33, sarà posta a conguaglio con l'importo dei contributi e delle altre somme dovute all'INPS.
Nel caso in cui l'indennità di malattia a carico dell'INPS fosse superiore alla normale retribuzione, l'Istituto corrisponderà al lavoratore l'eccedenza. In relazione a quanto previsto dal presente Art., il datore di lavoro corrisponderà le mensilità supplementari (13ª e 14ª) nell'intera misura della normale retribuzione di cui all'art. 105.
Nell'ipotesi in cui l'INPS per qualsiasi motivo non corrisponda alcuna indennità, nulla è dovuto dal datore di lavoro.
TITOLO VI - Mercato del lavoro
Il settore della Vigilanza Privata da sempre ha trovato nello strumento contrattuale il mezzo più idoneo per individuare le modalità per la gestione del lavoro e dei servizi in modo tale da garantire, in maniera equilibrata, sia le inderogabili esigenze di assicurare la continuità dei servizi di sicurezza nell'interesse pubblico e privato, con un utilizzo razionale e congruo dei turni di lavoro e del personale in forza, sia di garantire attraverso lo strumento contrattuale la giusta contropartita ai lavoratori.
Per la tipologia dei servizi e la specificità della figura professionale dell'operatore, il settore non può far ricorso in maniera indiscriminata ed improvvisata a prestazioni di operatori occasionali o svolgere la sua attività produttiva articolando la produzione su schemi dipendenti solo dalla propria capacità di organizzazione del lavoro.
Riguardo alla prima questione, l'operatore deve essere:
munito di un titolo abilitante, il decreto di nomina a guardia giurata, con la conseguenza che tra la sua individuazione ed il suo utilizzo esiste un tempo tecnico rilevante;
dotato della necessaria capacità professionale, acquisita attraverso strumenti formativi teorici e pratici sia sulla generalità del servizio sia sulle varie tipologie, ognuna delle quali ha caratterizzazioni tali da rendere spesso necessario, prima di un utilizzo autonomo dell'operatore, un congruo affiancamento di durata legata alla difficoltà dello stesso, da cui un ulteriore impossibilità, nella norma, di ricorso alle nuove figure del mercato del lavoro per prestazioni occasionali.
Per queste ragioni il contratto a tempo indeterminato rappresenta la normale forma di lavoro per l'ordinaria attività delle imprese del settore. Riguardo alla seconda questione, va invece evidenziato come i servizi devono essere, invece, gestiti ed organizzati in modo tale da essere modulabili ed adattabili alle esigenze dell'utente, sia pubblico sia privato, e dotati della necessaria flessibilità per poter fronteggiare la variabilità delle richieste spesso, se non sempre, frutto non di una programmazione, ma di fenomeni legati ad esigenze contingenti ed imprevedibili; con minimi preavvisi su operatori abilitati per assicurare servizi o loro variazioni richiesti ad horas. Con questo contratto le parti intendono quindi trovare il giusto equilibrio tra l'organizzazione del lavoro e la promozione di occasioni di lavoro conseguibili mediante il ricorso ad una pluralità di rapporto di lavoro, individuate in via negoziale, in grado di soddisfare le esigenze rispettive degli Istituti e dei Lavoratori.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità ed occupazionali del mercato del lavoro, con produttive particolare attenzione anche al personale femminile.
Le parti, nel rispetto della normativa vigente, individuano, l'utilizzo delle seguenti tipologie contrattuali non a tempo indeterminato per il settore della Vigilanza privata e servizi fiduciari per le quali definiscono la regolamentazione:
- lavoro a tempo determinato;
- apprendistato professionalizzante;
- il lavoro somministrato a tempo determinato, per il solo personale addetto ai servizi fiduciari e per quello amministrativo.
Il presente CCNL intende regolamentare inoltre il lavoro a tempo parziale.
La specifica disciplina relativa al rapporto di apprendistato, ricompresa negli articoli da 35 a 51, e relativo riordino, costituisce oggetto di specifica articolazione nell'allegato titolato "Riordino della disciplina del rapporto di apprendistato" ai sensi del Testo Unico 167/2011.
La specifica disciplina relativa al rapporto di lavoro a tempo determinato, ricompresa negli articoli da 52 a 54, e relativo riordino, costituisce oggetto di specifica articolazione nell'allegato titolato "Riordino della disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato".
Capo 3 - Lavoro a tempo parziale
Le parti, visto il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 61 e successive modificazioni, nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, hanno convenuto sull'opportunità di aggiornare la disciplina contrattuale di tale istituto, integrandola ed armonizzandola con i contenuti della suddetta legislazione.
Art. 55 - Definizione e disciplina del rapporto a tempo parziale
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro subordinato prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente CCNL e potrà essere svolto con le tipologie, le opportunità e le modalità di impiego come in appresso riportate:
di tipo "Orizzontale", quello in cui la riduzione di orario, rispetto al tempo pieno, è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
di tipo "Verticale", quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
di tipo "Misto", quello in cui il rapporto di lavoro a tempo parziale si svolga secondo una combinazione delle due modalità indicate ai precedenti punti a) e b).
Le assunzioni a tempo determinato, di cui all'art. 52 possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale, tra datore di lavoro e lavoratore, si attua con atto scritto contenente:
- le mansioni, la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, la durata della prestazione lavorativa ridotta;
- il periodo di prova, secondo quanto previsto dal presente CCNL Il rapporto di lavoro a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
- volontà delle parti;
- priorità del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni;
- reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
- applicazione delle norme del presente CCNL;
- volontarietà delle parti, in caso di modifica dell'articolazione dell'orario concordata.
I genitori di portatori di handicap, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori richiedenti.
Art. 56 - Elementi e durata del rapporto a tempo parziale
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a) 24 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale, per il ruolo tecnico-operativo e 20 ore per il personale del ruolo amministrativo;
b) 104 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 1.248 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale;
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa;
4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, così come previsto dall'art. 2, 2º comma, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche.
La prestazione lavorativa giornaliera non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Le modifiche di cui al presente Art. si applicano a decorrere dalla data di stipula del presente accordo.
Art. 57 - Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di Legge o per una corretta interpretazione e applicazione del CCNL, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito dal presente CCNL, con l'arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.
Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al TITOLO III della Legge 300/70 e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
Art. 58 - Relazioni sindacali aziendali
Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddetti. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, 1º comma, ultima frase, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare.
Ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui al TITOLO III della Legge 300/70 e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.
Art. 59 - Clausole elastiche del rapporto di lavoro a tempo parziale
Fatto salvo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 3 del D.Lgs. 61/2000 così come modificato dalla lettera b del comma 20 art. 1 L. 91/2012 e fermo restando l'indicazione nel Contratto di lavoro della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, al mese e all'anno, il datore di lavoro interessato ha facoltà di variare la sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, rispetto a quella inizialmente concordata con il lavoratore. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del precedente comma prevede:
a) il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso un patto scritto; nel patto dovrà essere fatta menzione della data di stipula, della possibilità di denuncia di cui al successivo art. 60 delle modalità di esercizio della stessa, nonché di quanto qui previsto in merito;
b) il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al precedente punto a) e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al successivo art. 60 non possono costituire in nessun caso gli estremi di giustificato motivo di licenziamento;
c) la variazione temporale della prestazione lavorativa, di cui al primo comma del presente Art. è ammessa esclusivamente quando il rapporto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzione a termine, limitatamente a quelle previste dall'Art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 18-4-1962 n. 230;
d) l'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare, totalmente o parzialmente, la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, comporta un preavviso di 10 (dieci) giorni.
Lo svolgimento di detta prestazione lavorativa comporta altresì a favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della normale retribuzione di cui al successivo art. 105 dell'intera prestazione, nella misura del 20%.
Art. 60 - Denuncia del patto di prestazione lavorativa in regime di clausola elastica
Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, il lavoratore potrà denunciare il patto di cui al precedente Art., accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:
- esigenze di carattere familiare;
- esigenze di tutela della salute, certificata dal competente Servizio Sanitario Pubblico;
- esigenze di studio e di formazione;
necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipula del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese a favore del datore di lavoro, il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.
A seguito della denuncia di cui al presente Art., viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell'Art. 55. Successivamente alla denuncia, nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro, è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del precedente Art. 59.
Coloro che godono della L. n. 104 sono esclusi da quanto disposto al presente Art..
Art. 61 - Lavoro supplementare
Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell'orario di lavoro come fissato al comma successivo. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari. Il tetto massimo di ore supplementari consentito è stabilito nella misura di 120 ore annue.
Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. Il relativo conguaglio potrà avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali o sotto forma di integrazione diretta a percentuale (38%) della retribuzione del lavoro supplementare oppure, in occasione della liquidazione dei suddetti istituti contrattuali, secondo quanto previsto dal CCNL
Le ore di lavoro supplementari, di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del 1º comma del presente Art., comportano, in aggiunta alla maggiorazione di cui al precedente comma, l'applicazione di una ulteriore maggiorazione del 50% sull'importo della retribuzione oraria di fatto per esse dovuta.
Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "verticale" o di tipo "misto", con una prestazione lavorativa che si articola per uno o più giorni della settimana o per uno o più mesi dell'anno a tempo pieno, è consentito durante tali periodi l'effettuazione del lavoro straordinario, così come disciplinato dal presente CCNL
Art. 62 - Registro del lavoro supplementare
Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura dell'Istituto, su apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle RSA/RSU ed in loro assenza dalle Organizzazioni sindacali territoriali con l'obiettivo di consentire alle parti, di norma semestralmente, il monitoraggio circa l'utilizzo del lavoro supplementare, al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di tale lavoro. Ciò in rapporto all'organizzazione del lavoro o alle cause che l'abbiano reso necessario. Il registro delle ore supplementari può essere sostituito da altra idonea documentazione negli Istituti che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
Art. 63 - Principio di non discriminazione e di proporzionalità
In ottemperanza al principio di non discriminazione di cui all'Art. 4 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare degli stessi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno, quali:
- retribuzione oraria;
- durata del periodo di prova;
- ferie annuali;
- astensione obbligatoria e facoltativa per maternità;
- periodo di conservazione del posto per malattia, infortuni e malattie professionali;
- norme sulla tutela della sicurezza;
- formazione professionale;
- accesso ai servizi sociali della struttura lavorativa;
- i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dalla contrattazione collettiva di lavoro;
- diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al TITOLO III della Legge 300/70 e successive modificazioni.
Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, per ciò che riguarda:
- il trattamento economico;
- l'importo della retribuzione feriale.
Per la determinazione della paga giornaliera ed oraria, valgono le norme contenute nel presente Contratto.
Art. 64 - Mensilità supplementari - tredicesima e quattordicesima
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno, l'importo della tredicesima e quattordicesima mensilità è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal presente CCNL.
Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione mensile, di cui all'art. 105 del presente CCNL
Art. 65 - Condizioni di miglior favore
Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia del lavoro a tempo parziale.
Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi di cui all'art. 63.
L'instaurazione del rapporto di lavoro part time dovrà avvenire previo confronto con le strutture sindacali aziendali e le OO.SS. territoriali.
Per quanto non disciplinato dal presente CCNL in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di Legge e regolamenti vigenti in materia.
Art. 67 - Part time post-maternità
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell'ambito del 5 per cento della forza occupata nell'unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.
TITOLO VII - Rapporto di lavoro
Art. 68 - Norme e documentazione per l'assunzione
L'assunzione del personale avverrà a norma delle leggi vigenti, in via nominativa secondo le disposizioni di P.S. in materia di Guardie Particolari Giurate. Ai fini della sicurezza ed integrità fisica tutto il personale dipendente dovrà possedere i requisiti per l'ottenimento del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata.
Ai sensi della vigente normativa, poiché l'aspirante Guardia Particolare Giurata, anche se formalmente assunto, non può svolgere le mansioni di sua competenza e quindi non potrà essere impiegato in servizio fino all'ottenimento del Decreto Prefettizio e del relativo porto d'arma, la retribuzione decorre dal primo giorno di effettivo servizio e, pertanto, ne consegue che l'anzianità utile al computo degli istituti contrattuali decorrerà anch'essa dal primo giorno di effettivo servizio.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto nel quale dovranno essere specificati:
a) dati della registrazione effettuata nel libro matricola (ai sensi delle normative vigenti) e di effettivo inizio della prestazione lavorativa;
b) durata del periodo di prova;
c) livello, qualifica e retribuzione;
d) località di lavoro.
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro, i seguenti documenti:
1. carta d'identità o documento equipollente;
2. titolo di studio (fotocopia autenticata);
3. diploma o attestato di partecipazione a corsi di addestramento specifici frequentati;
4. codice fiscale;
5. documenti specifici richiesti da disposizioni di Legge, apposito decreto prefettizio di nomina e relativa licenza di porto d'arma per guardia particolare giurata, per il personale del ruolo tecnico-operativo.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare, all'atto dell'assunzione, la residenza ed il domicilio ed a notificare i successivi mutamenti; egli ha altresì l'obbligo di consegnare, se capofamiglia, lo stato di famiglia ed ogni altro documento necessario per beneficiare degli assegni familiari.
All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro ha la facoltà di sottoporre il candidato a visita medica, di norma presso gli Enti previsti dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (allegato 12), per accertarne l'idoneità psico-fisica al lavoro (anche utilizzando test attitudinali).
Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare i propri dipendenti ai competenti Istituti di assistenza e previdenza, secondo le vigenti norme di Legge.
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
- personale inquadrato nel livello Quadro e nel I livello: 150 giorni di effettivo lavoro prestato;
- personale inquadrato negli altri livelli: 60 giorni di effettivo lavoro prestato.
Tale periodo di prova sarà proporzionalmente ridotto, sino ad un minimo di 30 giorni, in considerazione di eventuali periodi di stage svolti all'interno dell'azienda e derivanti da corsi di formazione riconosciuti dall'ente bilaterale.
La riduzione è calcolata secondo la seguente tabella:
Periodo di stage | Riduzione |
2 mesi | 10 giorni |
4 mesi | 20 giorni |
6 mesi | 30 giorni |
Al lavoratore in prova dovrà essere corrisposta la retribuzione per la qualifica assegnata.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art. ___ - Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
- personale inquadrato nel livello Quadro e nel I livello: 150 giorni di effettivo lavoro prestato;
- personale inquadrato negli altri livelli: 60 giorni di effettivo lavoro prestato.
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dall'una e dall'altra parte senza obbligo di preavviso, e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto, l'assunzione del lavoratore si intenderà automaticamente confermata e il servizio prestato in tale periodo sarà computato a tutti gli effetti contrattuali.
Art. 70 - Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dall'una e dall'altra parte senza obbligo di preavviso, e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto, l'assunzione del lavoratore si intenderà automaticamente confermata e il servizio prestato in tale periodo sarà computato a tutti gli effetti contrattuali.
TITOLO VIII - Orario di lavoro
Il presente TITOLO disciplina in maniera organica ed unitaria l'organizzazione e la gestione dell'orario di lavoro dei dipendenti dagli Istituti di vigilanza del Ruolo tecnico Operativo delle Guardie Particolari Giurate.
Agli effetti del presente Contratto è considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico operativo; pertanto la regolamentazione di cui al presente CCNL in materia di orario di lavoro si applica anche ai lavoratori notturni.
Le parti stante il ruolo ricoperto dalla Vigilanza Privata quale attività ausiliaria di prevenzione, sicurezza per la tutela del patrimonio pubblico e privato, con le conseguenti necessità di assicurare servizi caratterizzati da straordinarietà non programmabili, al fine di evitare pericoli e o danni ai beni da vigilare convengono quanto segue:
a) Orario di lavoro settimanale
Fermo restando quanto previsto dal R.D.L. del 15 Marzo 1923 n. 692 e dalla Tabella approvata con R.D. 6 Dicembre 1923, n. 2657, la prestazione lavorativa si effettua secondo i sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro di cui agli articoli successivi, previo eventuale confronto a livello locale, finalizzato al raggiungimento di intese relative alla scelta del sistema stesso.
Ai fini contrattuali l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali
b) Durata massima dell'orario di lavoro comprensivo del lavoro straordinario.
Tenuto conto delle obiettive necessità di organizzare i turni di lavoro in maniera da garantire la continuità nei servizi di tutela del patrimonio pubblico e privato affidato agli Istituti di Vigilanza, la durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferita ad un periodo di mesi 12, decorrenti dal 1º Gennaio di ogni anno di applicazione del presente contratto, fermo restando quanto previsto in materia di banca delle ore (artt. 81, 82).
Per il personale assunto durante l'anno il periodo di riferimento sarà riparametrato in relazione ai mesi di effettivo servizio.
c) Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, che dovrà avvenire entro due ore e mezzo dal termine del turno assegnato ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall'art. 115, con la maggiorazione per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà l'Istituto che provvedere alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.
A livello territoriale le parti potranno concordare diverse modalità in relazione alla specificità del territorio.
Il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore.
Al fine di non esporre i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza a gravi rischi e comunque con esclusione della turnazione ordinaria, al lavoratore potranno essere assegnati per un numero di volte non superiore a 12 nel corso dell'anno solare, riposi giornalieri di durata non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24 ore, non più di tre volte al mese pro capite.
In tal caso le ore mancanti al raggiungimento del limite di ore 11 di riposo non godute nell'arco delle 24 ore dovranno essere obbligatoriamente recuperate entro i trenta giorni successivi.
Qualora il recupero di dette ore avvenga dopo i trenta giorni successivi, dovrà essere corrisposta una indennità pari al 40% della quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105 CCNL per ogni ora recuperata oltre il termine.
A livello territoriale le parti potranno concordare diverse modalità in relazione alla specificità del territorio.
Accordo 28/02/2014 (Decorrenza 01/02/2014)
3. Decorrenza specifica
Le parti stabiliscono che con riferimento alla disciplina dettata dall'art. 72 del CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013 - 2015, la decorrenza della stessa intervenga dal 1º febbraio 2014.
premesso che:
- le parti hanno sottoscritto il CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari - con validità dall'1-2-2013 al 31-12-2015;
- le associazioni datoriali summenzionate hanno evidenziato alcune criticità concernenti in particolar modo il riposo giornaliero, che rendono di difficile gestione l'organizzazione dei servizi all'utenza e rendono non equa la distribuzione dei servizi tra il personale;
- le associazioni datoriali pertanto hanno rappresentato la necessità che, nelle more della contrattazione di secondo livello, venga data una prima attuazione all'art. 72, 5º comma del richiamato CCNL;
Tanto premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 1 - Decorrenza
Il presente accordo ha natura transitoria e trova applicazione, in via sperimentale, nelle more della contrattazione di secondo livello, con effetto sino alla data del 31 dicembre 2015.
Art. 2 - Riposo giornaliero
Fermo restando quanto previsto dall'art. 72 del CCNL, ulteriori riposi giornalieri di durata non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24 ore potranno essere assegnati al lavoratore, salvo suo rifiuto, secondo lo schema precisato nella Tabella A. Nella seguente tabella viene altresì indicato l'incremento dell'indennità prevista dal 4º comma del citato art. 72 del CCNL dovuto qualora il recupero delle ore mancanti al raggiungimento delle 11 ore di riposo non godute nell'arco delle 24 ore non avvenga entro i trenta giorni successivi.
Tabella A)
da 13 a 20 volte
da 21 a 30 volte
Indennità 45%
Indennità 48%
Inoltre, nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a svolgere le specifiche attività di cui:
- all'art. 256 bis del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 come modificato dal DPR 4 agosto 2008 n. 153;
- al Decreto del Ministero dell'Interno 15 settembre 2009 n. 154 adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto Legge 27 luglio 2005, n. 144 (convertito);
- al Decreto del Ministero dell'Interno 28 dicembre 2012 n. 266 adottato ai senso dell'art. 5 del decreto Legge 12 luglio 2011 n. 107 (convertito),
al fine di assicurare il regolare svolgimento di tali attività considerate di sicurezza complementare-sussidiaria a quelle svolte dalla forza pubblica, allo stesso potranno essere assegnati un numero di riposi giornalieri di durata non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24 ore per un numero di volte compreso tra le 31 e le 48 in ragione di anno solare e salva la volontarietà. In tali casi, l'incremento dell'indennità prevista dal 4º comma dell'art. 72 del CCNL, dovuta qualora il recupero delle ore mancanti al raggiungimento delle 11 ore di riposo non godute nell'arco delle 24 ore non avvenga entro i trenta giorni successivi, sarà pari al 50%.
In ogni caso, il limite mensile procapite di cui al c. 2 dell'articolo 72 del CCNL è pari a 5 volte.
La presente intesa supera ogni altra pattuizione precedentemente intercorsa a livello nazionale fra le parti relativamente alla fruizione del riposo giornaliero di cui all'art. 72 del CCNL.
Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che può anche non decorrere dalle ore 24 ai sensi degli artt. 3 e 16 della Legge 22-2-1934 n. 370, fermo restando che tale riposo non assorbe quello giornaliero di cui al precedente Art..
Per il personale tecnico operativo, potrà cadere, in un giorno diverso dalla domenica.
In relazione all'esigenza di non esporre comunque i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza a gravi rischi, si conviene che il personale può essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale e che, il periodo di riposo di 24 ore consecutive da cumulare con il risposo giornaliero di 11 ore, possa essere ridotto.
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 72, in materia di riposo giornaliero, il dipendente chiamato a prestare la propria opera nel giorno di riposo settimanale avrà diritto oltre al recupero delle giornata di riposo, ad un compenso pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione di cui all'art. 105 CCNL nel caso in cui il recupero del riposo avvenga entro il settimo giorno.
Qualora il recupero di cui sopra avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione dell'indennità di cui al comma precedente, verrà corrisposto una somma anche a TITOLO di risarcimento danni pari al 40% della normale retribuzione giornaliera e/o oraria, di cui all'art. 105 del presente CCNL.
Qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo, beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di minuti dieci, con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio, e comunque in maniera da creare il minor disagio possibile al committente.
Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, nel caso in cui durante la pausa svolta sui posto di lavoro si evidenziano particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l'intervento della Guardia Particolare Giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di servizio.
Qualora per le esigenze di servizio sopra descritte non sla possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi.
In relazione al primo comma del precedente art. 71, per l'attività prestata nelle giornate domenicali o in orario notturno, salvo quanto previsto dall'art. 108, nessuna particolare maggiorazione competerà al dipendente, giacché tale attività espletata ordinariamente nel ciclo continuo, caratteristico del servizio di vigilanza, trova la sua particolare remunerazione nella determinazione complessiva del trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto.
Infatti nei vari rinnovi contrattuali che si sono susseguiti è stato all'uopo realizzato anche una riduzione dell'orario di lavoro in favore dei dipendenti del ruolo tecnico operativo, oltre ad un costante incremento delle indennità speciali; con progressivo aumento del numero dei riposi settimanali, passati dai 52 originari, come derivanti dal sistema del 6 + 1 + 1, ai 61 del sistema 5 cui si sono aggiunte 7 giornate di permessi retribuiti, con ulteriore riduzione dell'orario di lavoro, su base annua, determinato dall'attribuzione dei 4 permessi aggiuntivi.
Ai soli fini contrattuali, il limite dell'orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore.
La settimana lavorativa si attua, per il personale tecnico operativo, mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro.
In tal caso e soltanto quanto l'orario giornaliero nei cinque giorni lavorativi è quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato sistema 5 + 1.
I permessi di conguaglio sono commisurati ad un anno intero di servizio prestato e nei casi di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno determinati in proporzione ai mesi interi di servizio prestato.
Il godimento dei permessi di conguaglio e dei giorni di riposo derivanti dal sistema 5 + 1, di cui al presente Art., non comporta alcuna variazione della retribuzione.
I permessi di conguaglio saranno concessi contemperando le esigenze aziendali con le richieste dei lavoratori.
Il sistema 5 + 1, con i relativi permessi di conguaglio, decadrà se l'orario di lavoro settimanale sarà ridotto con provvedimenti legislativi o di altra natura al di sotto dei limiti previsti dal Contratto.
In tal caso le parti si incontreranno per gli eventuali opportuni adattamenti.
Fermo restando l'orario di lavoro del presente Art., previo il consenso delle parti, si potrà applicare un sistema che preveda l'abbinamento di un giorno di permesso ad un giorno di riposo contrattuale per tante volte quanti sono i permessi previsti dal presente Art. e dall'art. 84 (giorni 20).
Gli eventuali permessi non goduti nell'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione normale in atto di cui all'art. 105 salvo i casi di risoluzione del rapporto di lavoro in corso di anno.
Chiarimenti a verbale
La concreta attuazione, anche parziale, di quanto previsto dal terzultimo comma del presente Art., presuppone, necessariamente, una distribuzione dell'orario di lavoro incompatibile con l'attuazione del sistema 5 + 1 e pertanto, la settimana lavorativa si dovrà attuare mediante la concessione di un giorno di permesso, abbinato ad un giorno di riposo, ogni 5 giorni di lavoro.
Il limite dell'orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore e 15 minuti.
La settimana lavorativa si attua mediante sei giorni di lavoro cui seguono il giorno di riposo settimanale ed il giorno di permesso.
Poiché con tale sistema non si intende modificare il monte ore annuo di lavoro normale pro-capite previsto al precedente art. 71, la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua mediante la concessione del giorno di riposo settimanale e di un giorno di permesso dopo sei giorni di lavoro e con orario normale giornaliero di lavoro fissato, ai fini contrattuali, in 7 ore e 15 minuti.
Nel caso di esigenze organizzative, dettate da eventi particolari e comunque con esclusione della turnazione ordinaria, ove vi fosse la necessità di non poter usufruire, nella turnazione, del giorno di permesso di cui al comma precedente il riposo settimanale, stante la distribuzione dell'orario del presente Art., potrà, senza compensi o maggiorazione alcuna, fatto salvo quanto previsto dall'art. 81, cadere all'ottavo giorno purché per ogni periodo di 28 giorni vengano usufruiti 4 giorni di riposo.
Nel sistema di distribuzione dell'orario di lavoro derivante dall'applicazione del presente Art., restano assorbiti tutti i permessi previsti dal presente Contratto.
Fermo restando che la retribuzione deve essere corrisposta in misura mensile, ove in applicazione dei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro di cui ai precedenti articoli, non si pervenga al completo esaurimento dell'intero orario giornaliero di lavoro si darà luogo al recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate nella misura massima di due ore giornaliere.
Nel caso in cui il lavoro effettuato sia inferiore all'orario normale giornaliero contrattuale la prestazione dovrà avvenire in un unico servizio.
Il recupero di tale ore non lavorate dovrà avvenire di seguito a turni ordinari di lavoro.
Il recupero inoltre non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e di permesso e dovrà essere effettuato entro e non oltre i due mesi successivi, nella misura massima di due ore giornaliere.
A tal fine non sarà considerata straordinaria l'attività lavorativa prestata per il recupero e, dunque, non comporterà al lavoratore alcun compenso e/o maggiorazione, così come la prestazione lavorativa giornaliera ridotta non darà luogo a riduzione della retribuzione.
Restano ferme diverse forme di flessibilità già contrattate.
Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario per esigenze di servizio, per un numero di ore annuali che sommate all'orario normale di lavoro non superi il limite di cui al precedente art. 71 lettera b.
Ai soli fini del presente Art., per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre il limite di cui agli artt. 76 e 77 del presente CCNL a seconda dell'applicazione dei sistemi 5 e 6 + 1 + 1.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Per il personale del Ruolo amministrativo il lavoro straordinario decorrerà dal termine della quarantesima ora.
Art. 80 - Informazioni sul lavoro straordinario
A richiesta delle strutture sindacali aziendali, gli Istituti di Vigilanza forniranno alle stesse, assistite dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, di norma semestralmente, informazioni globali sulla effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario.
In assenza di strutture sindacali aziendali, le informazioni di cui ai precedenti commi verranno fornite alle Organizzazioni Sindacali territoriali.
L'Istituto che non ottempera entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL alla consegna dei dati relativi allo straordinario prestato corrisponderà in luogo della normale maggiorazione prevista dal CCNL, quella del 50% su tutte le ore di straordinarie effettuate.
Con riferimento ai principi stabiliti dall'art. 71 del presente CCNL, eventuali prestazioni ulteriori di cui al precedente art. 79 potranno essere richieste, fermo restando la volontarietà, nel limite di due ore per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata, da cumularsi in un monte ore calcolato su base annua.
Eventuali prestazioni entro il limite di una ulteriore ora, calcolata con le modalità di cui sopra, potranno essere concordate a livello locale.
Le predette prestazioni non si computano ai fini della media di cui al precedente art. 71 lettera b.
Tali prestazioni verranno convertite in permessi accantonati in uno speciale conto individuale dal quale il lavoratore attingerà per fruire di riposi giornalieri compensativi, da godersi entro e non oltre il periodo di riferimento (1 Gennaio-31 Dicembre) di cui all'art. 71, fatti salvi i periodi di esclusione. Oltre al recupero il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 5% delle quote orarie della normale retribuzione di cui all'art. 105; i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente per usufruire dei permessi compensativi non dovranno superare la percentuale del 5% dell'organico, escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi, quelli dal 10 Dicembre al 10 Gennaio a quelli dal 15 Luglio al 15 Settembre.
La richiesta di usufruire dei permessi per le ore maturate e accantonate nella banca delle ore dovrà avvenire in forma scritta almeno 15 giorni prima della fruizione; ai fini del diritto di precedenza fa fede la data e l'ora di arrivo della richiesta alla sede dell'istituto.
Qualora il lavoratore non richieda di usufruire, in tutto o in parte, i permessi accumulati e/o l'azienda, per comprovate esigenze di servizio, non sia in grado di consentirne la fruizione, lo stesso avrà diritto alla corresponsione della quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105 del presente CCNL, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario oltre l'ulteriore maggiorazione del 5% a titolo risarcitorio.
TITOLO IX - Permessi, ferie, festività e congedi
Fermo restando quanto previsto dai precedenti capi 2, 3 e 4:
A) per i lavoratori del ruolo tecnico-operativo:
- le cinque ex festività religiose e nazionali di cui alla Legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni e la festa del Santo Patrono sono trasformate in permessi annuali. Tali permessi non sono in alcun modo cumulabili con eventuali similari trattamenti concessi a livello locale e derivanti dall'utilizzo a qualsiasi titolo delle ex festività;
- restano confermate sei giornate di permessi annuali retribuiti;
- resta confermata una ulteriore giornata di permesso annuale unicamente al personale cui si applica il sistema 5 + 1.
B) per i lavoratori del ruolo amministrativo:
- le cinque ex festività religiose e nazionali di cui alla Legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni e la festa del Santo Patrono sono trasformate in permessi annuali.
- Tali permessi non sono in alcun modo cumulabili con eventuali similari trattamenti concessi a livello locale e derivanti dall'utilizzo a qualsiasi titolo delle ex festività;
-- restano confermate le tre giornate di permessi annuali.
C) per i lavoratori del ruolo tecnico-operativo e quelli del ruolo amministrativo nel caso di orari di lavoro pari o inferiori a 39 ore settimanali il numero dei permessi previsti rispettivamente dall'art. 75 e dai punti A) e B) del presente Art. sarà pari alla differenza tra il monte ore normale annuo previsto dal presente Contratto ed il monte ore normale annuo applicato, diviso l'orario giornaliero.
I permessi di cui ai punti A) e B) del presente Art. verranno goduti nel corso dell'anno mediante un utilizzo compatibile con le esigenze aziendali. I permessi di cui al presente Art. non comportano alcuna variazione della retribuzione.
In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di calendario per assunzione, cessazione o assenza senza diritto alla retribuzione, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente Art. per ogni mese intero di servizio prestato (le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero), non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta - a carico del datore di lavoro - retribuzione secondo norme di Legge o di Contratto.
I permessi di cui all'art. 76 ed alle lettere A) e B) del presente Art. eventualmente non goduti nell'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione normale in atto di cui all'art. 105, non oltre la retribuzione del mese di gennaio.
Il personale ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie pari a:
- 25 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 1 (cinque giorni di lavoro e un giorno di riposo);
- 23 giorni di lavoro quando si applica il sistema 6 + 1 + 1 (sei giorni di lavoro, il giorno di riposo settimanale ed un giorno di permesso);
- 22 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 2
(amministrativi con orario di lavoro giornaliero di 8 ore in cinque giorni). Il godimento delle ferie non modifica la programmazione dei turni di riposo e di permesso stabiliti in precedenza.
Dichiarazione a verbale
Qualora nel corso delle ferie venga a cadere una festività nazionale e infrasettimanale di cui al successivo art. 88, spetterà al lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione una quota giornaliera di tale retribuzione.
Art. 86 - Retribuzione e programmazione delle ferie
Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione mensile di cui all'art. 105. Le ferie non possono essere frazionate in più di due periodi, salvo diverso accordo fra le parti.
Le ferie sono irrinunciabili e nessuna indennità spetta al lavoratore nell'ipotesi che si presenti spontaneamente in servizio durante il turno di riposo annuale che gli spetta.
Il periodo feriale deve essere programmato in tempo utile contemperando le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori.
Art. 87 - Risoluzione del rapporto di lavoro
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni verranno considerate mese intero.
Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento.
La malattia, se regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per il territorio, interrompe il decorso delle ferie.
Art. 88 - Festività nazionali e infrasettimanali
Per le festività nazionali ed infrasettimanali si applicano le disposizioni delle Leggi 27 maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90 e successive modificazioni.
Le festività nazionali
il 25 aprile - (festa della liberazione)
il 1º maggio - (festa del lavoro)
il 2 giugno - (festa della Repubblica)
Le festività infrasettimanali
il primo giorno dell'anno
il 6 gennaio (Epifania)
il lunedì di Pasqua (Pasquetta)
il 15 agosto (Assunzione)
l'1º novembre (Ognissanti)
l'8 dicembre (Immacolata concezione)
il 25 dicembre (Natale)
il 26 dicembre (S. Stefano)
Dichiarazione a verbale
Le ex festività religiose e nazionali agli effetti civili di cui alla Legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni sono sostituite dai permessi annuali come previsto dall'art. 84 del presente Contratto.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione nonché quella dell'art. 44 abroga e sostituisce a tutti gli effetti l'accordo sindacale del 5 luglio 1977 sulle ex festività.
Art. 89 - Retribuzione delle festività
Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mensile, in conseguenza della giustificata mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al precedente Art..
In caso di coincidenza di una festività nazionale ed infrasettimanale di cui al precedente Art. con il giorno di riposo settimanale di cui alla Legge n. 370/1934 e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, spetterà al lavoratore, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera di tale retribuzione.
Trattandosi di attività a ciclo continuo, ål personale di turno che presti la propria opera nelle festività nazionali e infrasettimanali elencate nel precedente Art., è dovuta, oltre alla retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 112, la quota giornaliera od oraria di tale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione prevista al successivo art. 116.
Il lavoratore deve presentarsi giornalmente, alle ore prescritte, nella sede dell'Istituto o nei punti di riunione stabiliti, per essere avviato al lavoro.
In relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, salvo i casi di legittimo impedimento, di cui incombe al dipendente l'onere della prova, le assenze dovranno essere segnalate in tempo utile perché il datore di lavoro possa eventualmente sostituire il lavoratore assente.
Le assenze dovranno essere comunque giustificate per iscritto entro e non oltre il giorno successivo.
Le assenze ingiustificate daranno luogo, oltre alla mancata corresponsione della retribuzione, alla applicazione, a seconda dei casi, delle sanzioni previste dall'art. 81 del presente Contratto.
In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere, in qualunque epoca dell'anno, congedi non retribuiti.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
CAPO ___ - PERMESSI E CONGEDI
Art. ___ - Norma generale
Il lavoratore deve presentarsi giornalmente, alle ore prescritte, nella sede dell'azienda o nei punti di riunione stabiliti, per essere avviato al lavoro.
In relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, salvo i casi di legittimo impedimento, che competerà al lavoratore dimostrare, le assenze vanno segnalate in tempo utile perché il datore di lavoro eventualmente sostituisca il lavoratore assente.
Le assenze vanno comunque giustificate per iscritto entro e non oltre il giorno successivo.
Le assenze ingiustificate daranno luogo, oltre alla mancata corresponsione della retribuzione, alla applicazione, a seconda dei casi, delle sanzioni previste dall'art____ del presente Contratto.
In casi speciali e giustificati il
Art. 91 - Congedo matrimoniale
Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto, sempre che abbia superato il periodo di prova, ad un congedo straordinario di quindici giorni di calendario senza decurtazione della retribuzione ai sensi dell'art. 113, comma secondo, punto 1.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno venti giorni di anticipo.
Il personale ha l'obbligo di esibire, alla fine del congedo matrimoniale, regolare documentazione dell'avvenuta celebrazione. Tale congedo non sarà computato nel periodo annuale di ferie.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art. ___ - Congedo per matrimonio
(1) Il personale, che non sia in periodo di prova, ha diritto ad un congedo straordinario retribuito di quindici giorni di calendario per contrarre matrimonio o unione civile.
(2) La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno venti giorni di anticipo.
(3) Il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile.
(4) Il personale ha l'obbligo di esibire alla fine del congedo regolare documentazione dell'avvenuta celebrazione.
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività degli Istituti di Vigilanza, le aziende concederanno, nei casi ed alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla Legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea.
All'inizio di ogni triennio, a decorrere dal 1º Ottobre 1979, verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'Istituto.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'Istituto per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore procapite per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all'Istituto nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale, specificando comunque il corso di studio prescelto.
Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
In ogni Istituto - e nell'ambito di questo per ogni singolo reparto - dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e sesto comma del presente Art., la Direzione dell'Istituto, d'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e fermo restando quanto previsto nei precedenti 3º e 6º comma, provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all'Istituto un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con indicazione delle ore relative.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art. ___ - Congedi per formazione
In attuazione dell'art. 5 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente.
(1) Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
(2) Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
(3) Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
(4) Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell'azienda, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare 2% della forza di lavoro occupata con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5.
(5) Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.
(6) Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori, in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale, possono essere presentate all'impresa con un preavviso di almeno 30 giorni.
(7) L'azienda fornirà al lavoratore conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti di natura tecnico-organizzativa.
(8) Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione di secondo livello.
Art. 93 - Permessi retribuiti a lavoratori studenti per esami
Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame e che, in base alla Legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di usufruire dei permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri sei giorni retribuiti all'anno, per la relativa preparazione.
I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti ed ogni altro idoneo mezzo di prova).
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art. ___ - Permessi per lavoratori studenti
(1) Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, anche in relazione alle caratteristiche del settore Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici o parificati nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea o di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute.
(2) All'inizio di ogni triennio,
a decorrere dal 1º Ottobre 1979, verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda.(3) I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
(4) A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro, specificando comunque il corso di studio prescelto. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
(5) In ogni unità aziendale e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.
Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con 1e condizioni di cui al terzo e quinto comma del presente articolo, la Direzione aziendale, d'accordo con la rappresentanza sindacale (RSA o RSU) ove esistente e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
(6) I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza
con identificazione delle ore lavorative.(7) Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame e che, in base alla Legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di usufruire dei permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno ulteriori sei giorni retribuiti all'anno, per la relativa preparazione.
I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale
degli esami sostenutidella sessione di esame (certificati, dichiarazioni, libretti ed ogni altro idoneo mezzo di prova).
Art. 94 - Congedi retribuiti per eventi e cause familiari
La lavoratrice e il lavoratore, in conformità con la Legge 53/2000, nel caso di grave infermità documentata o decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, potranno usufruire:
a) di giorni 3 (tre) lavorativi all'anno;
b) in alternativa ai 3 (tre) giorni, potranno concordare con il datore di lavoro, modalità di orario diverse, anche per periodi superiori a tre giorni. Lo svolgimento della prestazione dovrà comunque comportare una riduzione di orario complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
La richiesta dovrà essere fatta con lettera scritta indicando: l'evento che dà TITOLO al congedo e i giorni in cui si intende usufruirne, fermo restando che il godimento dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni dalla data dell'evento o dell'accertamento dell'insorgere della grave infermità o necessità.
Nell'ipotesi di fruizione dei congedi di cui al punto b), l'accordo dovrà essere formulato con lettera sottoscritta dalle parti e dovrà indicare i giorni di congedo (3 o più di 3) e le modalità di espletamento dell'attività lavorativa. I congedi di cui al presente Art. sono cumulabili con i congedi previsti agli altri articoli del presente Contratto.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art. ___ - Permessi per decessi e gravi infermità
(1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 1º comma, della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore, anche apprendista, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o del componente dell'unione civile o del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica o di un parente entro il secondo grado anche non convivente.
(2) Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni di riposo e quelli non lavorativi.
(3) Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'evento che da titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato.
(4) Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di sette giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
(5) In mancanza della documentazione i giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal monte ore dei permessi retribuiti di cui all'art. ___ del presente CCNL.(6) Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
(7) I giorni di permesso possono essere utilizzati dal lavoratore entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
(8) Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
(9) L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.
(10) La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
(11) I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art. 95 - Permessi per handicap
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap, in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'Art. 33, della Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e dall'Art. 2, della Legge 27 Ottobre 1993 n. 423 e cioè:
a) prolungamento del periodo di astensione facoltativa fino a tre anni di età del bambino, con diritto all'indennità economica del 30% della retribuzione a carico dell'INPS; il periodo di prolungamento potrà essere richiesto anche se non si è beneficiato dell'intero periodo di astensione facoltativa entro gli otto anni di età, ma avrà inizio a partire dal nono mese dopo il parto.
b) In alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino a tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS; (se l'orario di lavoro è inferiore a 6 (sei) ore le ore saranno ridotte a una).
c) Dopo il terzo anno e fino al 18º anno di età, tre giorni di permesso ogni mese o in alternativa una riduzione di orario mensile corrispondente, indennizzati a carico dell'INPS. Questo beneficio può essere ripartito tra i genitori, anche con assenze contestuali dal rispettivo orario di lavoro e può essere utilizzato da un genitore anche quando l'altro si trova in astensione facoltativa.
Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati e possono essere fruite anche quando l'altro genitore non ne ha diritto (casalinga/o, disoccupata/o, lavoratore autonomo/a, lavoratrice/ore, addetti ai servizi domestici, lavoranti a domicilio).
Le presenti disposizioni si applicano anche a colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente.
I genitori di figli maggiorenni e familiari di persona portatrice di handicap non convivente possono fruire dei congedi giornalieri mensili di cui al punto c) del presente Art., a condizione che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva.
I genitori di figli maggiorenni e familiari di persone diversamente abili conviventi possono fruire dei congedi giornalieri mensili a condizione che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva e non debbano essere presenti nella famiglia altri soggetti che siano in grado di assistere la persona con handicap.
Il genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente di persona portatrice di handicap ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone portatrici di handicap in situazioni di gravità.
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità documentata può usufruire alternativamente dei congedi a giorni o ad ore di cui alla lettera c).
Il tipo di congedo può variare da un mese all'altro previa modifica della domanda precedentemente avanzata.
Per esigenze improvvise, non prevedibili e documentate, può essere consentita la variazione tra congedi giornalieri ad orari e viceversa, anche nell'ambito di ciascun mese, fermo restando che il monte ore giornaliero mensile non può eccedere i 3 (tre) giorni di congedo.
Per tutte le agevolazioni previste nel presente Art. si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art. ___ - Congedi e permessi per handicap
(1) I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa di Legge vigente (Legge n. 104/1992, Dlgs. n. 151/2001 e successive modifiche e/o integrazioni) ed in particolare:
a) prolungamento del periodo di congedo parentale, per un periodo massimo complessivo non superiore a tre anni, fruibile fino a dodici anni di età del bambino;
b) in alternativa alla lettera a) e fino ai tre anni di età del bambino, due ore di permesso giornaliero retribuito (se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere, il permesso retribuito è pari a un'ora) oppure di tre giorni di permesso retribuito mensile, anche frazionabile in ore;
Le agevolazioni di cui ai punti a), b), sono fruibili a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che non sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori.
(2) Nei casi ed alle condizioni previste dall'art. 33 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche e/o integrazioni nonché della Circolare Inps n. 38/2017, il lavoratore ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
(3) Il lavoratore di cui al comma 2 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
(4) La lavoratrice e il lavoratore maggiorenne disabile in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, può usufruire alternativamente di due ore di permesso giornaliero retribuito (se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere, il permesso retribuito è pari a un'ora) oppure di tre giorni di permesso retribuito mensile, anche frazionabile in ore.
(5) Per ogni altro aspetto si fa espresso riferimento a quanto previsto dalle norme di Legge.
Art. 96 - Permessi per donatori di sangue
Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art. 1, L. 584/1967; artt. 1 e 3, D.M. 8 aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del prelievo della normale retribuzione.
Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire al datore di lavoro la regolare documentazione.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art. ___ - Permessi per donatori di sangue
La lavoratrice e il lavoratore, anche apprendista, che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati dei sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro ed alla corresponsione della retribuzione (articolo 8 Legge 21 ottobre 2005, n. 219).
Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire al datore di lavoro la regolare documentazione.
In caso di inidoneità alla donazione è altresì garantita la retribuzione, limitatamente al tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità secondo quanto previsto dall'articolo 1, decreto ministeriale 18 novembre 2015.
Art. 97 - Permessi per i familiari di un tossicodipendente
I familiari di un tossicodipendente possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabile e non ripetibile.
Il periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà essere frazionato esclusivamente nel caso in cui l'autorità sanitaria competente (SERT) ne certifichi la necessità.
Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro, in forma scritta, dall'interessato, corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art. ___ - Congedo per tossicodipendenza
La lavoratrice e il lavoratore, anche apprendista, familiari (comprese le unioni civili) di un tossicodipendente possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabile e non ripetibile.
Il periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà essere frazionato esclusivamente nel caso in cui l'Autorità sanitaria competente (SERT) ne certifichi la necessità.
Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall'interessato corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.
Art. 98 - Congedi familiari non retribuiti
In ottemperanza a quanto disciplinato in materia dalla Legge n. 53, dell'8 Marzo 2000, il datore di lavoro concederà al lavoratore un periodo di congedo, continuativo o frazionato, comunque non superiore a due anni, in presenza di gravi e documentati motivi familiari qui sotto indicati:
A. Necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone:
- il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi; e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nella assistenza delle persone indicate al comma precedente.
Situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo.
B. Situazioni riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti da una delle seguenti patologie:
patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche.
Patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali.
Patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del famigliare nel trattamento sanitario.
Patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche per le quali il programma terapeutico richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la podestà.
Il lavoratore dovrà formulare la richiesta per iscritto e, salvo casi oggettivamente urgenti e indifferibili, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni di calendario.
Nella lettera dovranno essere indicati: il motivo per il quale si richiede tale periodo, la durata del congedo con le rispettive date di decorrenza e scadenza, con allegata idonea documentazione comprovante il motivo dell'evento. Il periodo dovrà comunque essere rapportato alle reali esigenze di assenza, pertanto qualora queste dovessero terminare, automaticamente decadrà il restante periodo di congedo e il lavoratore dovrà riprendere servizio entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di cessazione della motivazione.
Il lavoratore, durante l'intero periodo di congedo, non potrà svolgere altra attività lavorativa e manterrà il diritto alla conservazione del posto di lavoro; resta esclusa la maturazione della retribuzione, di tutti gli istituti contrattuali e di Legge, ivi compresa l'anzianità di servizio.
Il congedo non sarà considerato utile ai fini previdenziali; il lavoratore potrà però procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Il datore di lavoro, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta dovrà dare risposta affermativa al lavoratore; solo in caso di coincidenza di scadenze non prorogabili dell'attività della struttura lavorativa con l'impossibilità di sostituire con immediatezza il lavoratore, il datore di lavoro potrà differire la data di inizio del congedo prorogandola di 15 (quindici) giorni di calendario. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, valgono le disposizioni emanate dal Ministero per la Solidarietà Sociale, con la circolare n. 43 del 7-7-2000.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art. ___ - Congedi per gravi motivi familiari
(1) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4, 2º comma, della Legge n. 53/2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore, anche apprendista, hanno diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di Legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all'art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap,
(2) Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio.
(3) Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall'art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.
(4) Il datore di lavoro è tenuto entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente. Casi d'urgenza saranno esaminati entro 3 giorni lavorativi.
(5) L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo, devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo e/o alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 15 giorni.
(6) Il datore di lavoro assicura l'uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell'azienda.
(7) Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, intendendosi per tale il periodo di aspettativa superiore ad un quarto della durata del contratto, frazionabile al massimo in due periodi. Potrà essere negato inoltre quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.
(8) Ove ricorra una delle ipotesi di cui al comma precedente, è comunque consentito al dipendente recedere dal rapporto senza obbligo del preavviso.
(9) Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni.
***
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art. ___ - Permessi per donatori di midollo osseo
La lavoratrice e il lavoratore, anche apprendista, che intendano donare midollo osseo hanno diritto ha diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente agli accertamenti e ai prelievi preliminari alla donazione. Inoltre hanno diritto alla retribuzione per le giornate di degenza ospedaliera occorrenti al prelievo del sangue midollare nonché per le successive giornate di convalescenza necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore (Legge 6 marzo 2001, n. 52)
Le giornate ed i permessi predetti sono coperti da contribuzione figurativa.
Il lavoratore è tenuto a presentare specifica certificazione sanitaria rilasciata dalle strutture ospedaliere ovvero dai Centri trasfusionali autorizzati che hanno reso le prestazioni sanitarie inerenti alla procedura della donazione.
[___]
Art. ___ - Permessi per elezioni
(1) Ai sensi dell'articolo 11 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
(2) I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma precedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
CONGEDI PER VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
I dipendenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case di rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un massimo di 90 giorni lavorativi, così come previsto dalla citata norma di Legge.
Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, il dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione attestante l'inserimento nei percorsi di cui al precedente comma.
Il periodo di congedo di cui al comma 1 è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Durante il periodo di congedo, il dipendente, posto quanto previsto dal comma 3, ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità viene anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all'lnps, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni, il dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
Sussistendo le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 24 del d.lgs. citato e a richiesta del dipendente, il congedo di cui al comma 1 sarà prorogato per ulteriori 90 giorni con diritto al pagamento di un'indennità pari al 70 % della retribuzione corrente.
Il dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale o orizzontale. A richiesta del dipendente il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il dipendente inserito nei percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento presso altro servizio/ appalto, anche ubicato in altro comune. Entro 7 giorni dalla suddetta comunicazione, l'azienda, verificata la disponibilità di posizioni lavorative in altri servizi/appalti, si impegna a trasferire il dipendente.
Il dipendente, al termine del percorso di protezione può chiedere di essere esonerata dai turni disagiati per un periodo di un anno.
TITOLO X - Missione e trasferta
Art. 99 - Missione e trasferta
Gli Istituti, compatibilmente con le particolari esigenze che caratterizzano il settore, impiegheranno il personale in località prossime ai luoghi di abituale dimora.
Per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede o comando dell'Istituto o alle località di lavoro previste all'atto dell'assunzione o successivamente assegnate, non competono ai lavoratori particolari compensi od indennità. Tale norma si applica anche nel caso di eventuali successivi cambi di abitazione.
Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro.
Il lavoratore inviato temporaneamente in servizio oltre almeno dieci chilometri (o diversa distanza già prevista o da contrattarsi localmente) dai confini dei comuni considerati come normale località di lavoro e sempre che il lavoratore non venga con ciò ad essere favorito da un avvicinamento, avrà diritto al trattamento economico contrattualmente previsto per le ore di servizio effettivamente prestate e al rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso - con i mezzi autorizzati - rispetto alla distanza abitualmente percorsa dal lavoratore medesimo per recarsi alla sede o comando dell'Istituto o alla normale località di lavoro.
Qualora il lavoratore sia inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione dell'Istituto, avrà diritto al trattamento economico previsto per le ore di servizio effettivamente prestate, comprese le eventuali ore straordinarie richiestegli, nonché:
al rimborso delle spese effettive di viaggio con i mezzi autorizzati;
al rimborso delle spese vive di vitto regolarmente documentate, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
al rimborso delle altre eventuali spese vive documentate necessarie per l'espletamento del servizio.
Qualora il lavoratore inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione dell'Istituto non possa rientrare alla normale località di lavoro entro tre ore dalla fine del servizio stesso, avrà diritto a quanto previsto al comma precedente e, sempreché tutto il tempo di assenza dalla normale località di lavoro non sia retribuito come lavoro effettivo, al seguente trattamento di missione:
- rimborso delle spese vive di alloggio, regolarmente documentate, quando
- la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
- indennità di trasferta pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 se la missione dura oltre l'orario contrattuale giornaliero di lavoro e sino alle 24 ore.
Se la missione dura più di 24 ore l'indennità di trasferta di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il trenta per cento della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 per il numero dei giorni di missione. Restano salve le condizioni di miglior favore in ordine al trattamento di trasferta.
Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma, le Parti convengono che, anche in relazione a quanto già previsto all'art. 10 del CCNL, a livello territoriale la disciplina relativa alle trasferte potrà costituire oggetto di particolare esame in relazione alla specificità del territorio e problemi organizzativi inerenti.
Dichiarazione a verbale
Eventuali particolari misure e modalità dei rimborsi spese di cui al presente Art. sono demandate alla contrattazione integrativa.
TITOLO XI - Doveri del personale e norme di comportamento
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti alle sue mansioni e di usare modi cortesi e corretti verso i superiori, i colleghi ed il pubblico.
Egli ha altresì l'obbligo di non accettare somme od altri compensi da persone, aziende od enti, senza l'autorizzazione del proprio datore di lavoro.
Le seguenti norme disciplinari costituiscono il codice di disciplina la cui affissione esaurisce gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7 Legge n. 300/70.
La inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano:
- rimprovero verbale o scritto;
- multa in misura non eccedente le quattro ore della retribuzione giornaliera;
- sospensione della retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni.
A) il provvedimento del rimprovero scritto si applica al lavoratore - per lievi irregolarità nell'adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio;
B) il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi l'inizio del lavoro;
- esegua senza la necessaria diligenza il lavoro affidatogli;
C) il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 3 si applica nei confronti del lavoratore che:
- esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli;
- ometta parzialmente di eseguire il servizio assegnato;
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione od uso con responsabilità;
- si assenti per un giorno dal lavoro senza valida giustificazione;
- non avverta subito i superiori di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- si addormenti in servizio.
D) Licenziamento per giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con perdita dell'indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra due dipendenti;
- abuso di autorità
- l'assenza ingiustificata oltre i cinque giorni consecutivi o assenza per sette giorni complessivi in un anno, sempre senza giustificato motivo;
- l'aver taciuto, al momento dell'assunzione in servizio, circostanze tali che avrebbero impedito l'assunzione stessa e che, ove il dipendente fosse stato in servizio ne avrebbe determinato il licenziamento;
- la recidività nell'addormentarsi in servizio;
- l'ubriacarsi in servizio;
- l'assunzione in servizio di sostanze stupefacenti;
- l'abbandono del posto;
- l'insubordinazione verso i superiori;
- l'assunzione diretta di servizi di vigilanza.
Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente Art. si richiamano le norme dell'art. 7 Legge 20 maggio 1970 n. 300 (all. 12) e l'importo delle eventuali multe sarà versato a Fondo Adeguamento Pensioni presso l'INPS.
Art. 102 - Sospensione cautelare
Verrà disposta la sospensione cautelare per il tempo strettamente necessario al compimento della procedura di cui al predetto art. 7, qualora al lavoratore venga contestata una mancanza la cui gravità, in relazione alla delicatezza delle mansioni sconsigli l'immediato utilizzo della prestazione antecedentemente all'esaurimento della procedura di contestazione di cui all'art. 7 Legge 300 del 1970.
Durante il periodo di sospensione cautelare il lavoratore avrà comunque diritto alla normale retribuzione.
In caso di sospensione della patente per motivi legati all'attività lavorativa, l'azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico operative, ricollocherà il lavoratore in un servizio idoneo con la sua temporanea condizione.
Art. 104 - Provvedimenti disciplinari
Ferma restando la diversa natura e la conseguente autonomia del potere disciplinare in Capo al Questore, ex art. 6 del R.D.L. 1952/1935 convertito nella Legge 508/1936, e in capo al datore di lavoro, ex art. 7 della Legge 300/70, gli Istituti, ove del caso, si impegnano a procrastinare di 30 giorni l'applicazione di eventuali sanzioni conservative in maniera da far coincidere, se possibile, l'applicazione materiale delle due diverse sanzioni. Trascorso questo termine l'azienda dovrà entro i 60 giorni successivi dare attuazione al provvedimento disciplinare pena la decadenza, fatte salve le esigenze istruttorie derivanti da procedimenti giudiziari in essere.
Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente Art. si richiamano le norme dell'art. 7 Legge 20 Maggio 1970 n. 300 (all. 12) e l'importo delle eventuali multe sarà versato al Fondo Adeguamento Pensioni presso l'INPS.
Le norme disciplinari di cui agli artt. 101, 102, 104 costituiscono il codice di disciplina la cui affissione esaurisce gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7 Legge n. 300/70.
TITOLO XII - Trattamento economico del personale del ruolo tecnico operativo ed amministrativi
Art. 105 - Retribuzione normale
Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dai seguenti elementi:
1. salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art. 106;
2. eventuali terzi elementi di cui al successivo art. 110;
3. eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 111.
Art. 106 - Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)
Il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente:
Livello | Paga conglobata all'1-2-2013 | Paga conglobata all'1-2-2014 | Paga conglobata all'1-2-2015 |
Quadro | 1.836,89 | 1.875,46 | 1.914,03 |
1º livello | 1.599,75 | 1.631,18 | 1.662,61 |
2º livello | 1.503,24 | 1.531,81 | 1.560,38 |
3º livello | 1.351,31 | 1.375,31 | 1.399,31 |
4º livello | 1.218,88 | 1.238,88 | 1.258,88 |
5º livello | 1.158,15 | 1.177,01 | 1.195,87 |
6º livello | 1.029,48 | 1.043,77 | 1.058,06 |
Gli importi della paga base tabellare conglobata, sopra indicati per ciascun livello, sono comprensivi anche degli elementi retributivi elencati:
a) indennità di contingenza a tutto il 31 gennaio 1977;
b) indennità di contingenza maturata successivamente fino al 31 ottobre 1991 ed erogata dal 1º novembre 1991;
c) elemento autonomo speciale previsto dall'Accordo Nazionale del 21 febbraio 1975 (Euro 6,497);
d) elemento distinto della retribuzione in applicazione del protocollo 31 luglio 1992 (Euro 10,329)
e) Quota Integrativa Territoriale conglobata a decorrere dall'1-5-2001.
Il salario unico nazionale è riferito ad un orario di lavoro mensile pari alla misura di cui al successivo art. 114, per tutto il personale ed è determinato con gli aumenti, le modalità ed i tempi fissati nel presente Art..
Gli importi della tabella sono stati definiti al fine di garantire ai lavoratori, per il periodo 1 febbraio 2013 - 31 dicembre 2015, una dinamica salariale congrua e compatibile, a mente di quanto considerato nel successivo art. 109 (copertura economica).
Ferme restando le finalità di cui all'art. 7 e le modalità di finanziamento di cui all'art. 8 del presente CCNL, il contributo dovuto è da intendersi componente economico aggiuntivo ai valori della presente tabella salariale. Gli aumenti della tabella sono stati definiti secondo i seguenti valori parametrali convenzionali.
Parametri | Livelli |
270 | Quadro |
220 | 1º livello |
200 | 2º livello |
168 | 3º livello |
140 | 4º livello |
132 | 5º livello |
100 | 6º livello |
Ipotesi di accordo 30/05/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Parte Economica
Aumento pari a 140 euro mensili a regime al IV livello GpG e livello D dei servizi di sicurezza da riparametrarsi per gli altri livelli di inquadramento
Tranches
Giugno 2023
Giugno 2024
Giugno 2025
Dicembre 2025
Aprile 2026
50
25
25
20
20
[___]
Nota di raccordo
Le parti in considerazione dell'urgenza di aggiornare i livelli retributivi in ragione del lungo periodo di carenza contrattuale non più sostenibile e dell'elevata conflittualità, concordano di consolidare i parametri attualmente acquisiti e di condividere un percorso di negoziazione anche attraverso la creazione di tavoli tecnici che considerino le dinamiche macroeconomiche ed inflazionistiche.
Si concorda, che fermo quanto consolidato, le parti si incontreranno pertanto con periodicità semestrale per monitorare la congruità dei parametri ed individuare correttivi migliorativi anche nel rispetto della dinamica degli appalti e delle ulteriori condizioni idonee a incidere su incrementi salariali.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
TABELLE
VIGILANZA PRIVATA
Livello
Parametri
Paga Conglobata 01/02/15
Ex art, 109
Paga Conglobata 31/05/23
Q
270
1914,03
38,57
1952,60
1
220
1662,61
31,43
1694,04
2
200
1560,38
28,57
1588,95
3
168
1399,31
24,00
1423,31
4
140
1258,88
20,00
1278,88
5
132
1195,87
18,86
1214,73
6
100
1058,06
14,29
1072,35
Livello
Parametri
Paga Conglobata 01/06/23
Aumento Giugno 01/06/24
Paga Conglobata 01/06/24
Aumento Giugno 01/06/25
Paga Conglobata 01/06/25
Aumento 01/12/25
Paga Conglobata 01/12/25
Aumento 01/04/26
Paga Conglobata 01/04/26
Q
270
2049,03
48,21
2097,24
48,21
2145,46
38,57
2184,03
38,57
2222,60
1
220
1772,60
39,29
1811,89
39,29
1851,17
31,43
1882,60
31,43
1914,03
2
200
1660,38
35,71
1696,09
35,71
1731,81
28,57
1760,38
28,57
1788,95
3
168
1483,31
30,00
1513,31
30,00
1543,31
24,00
1567,31
24,00
1591,31
4
140
1328,88
25,00
1353,88
25,00
1378,88
20,00
1398,88
20,00
1418,88
5
132
1261,87
23,57
1285,44
23,57
1309,02
18,86
1327,87
18,86
1346,73
6
100
1108,06
17,86
1125,92
17,86
1143,78
14,29
1158,06
14,29
1172,35
VIGILANZA PRIVATA
Livello
Paga Conglobata 01/06/23
Paga Conglobata 01/06/24
Paga Conglobata 01/06/25
Paga Conglobata 01/12/25
Paga Conglobata 01/04/26
Q
2049,03
2097,24
2145,46
2184,03
2222,60
1
1772,60
1811,89
1851,17
1882,60
1914,03
2
1660,38
1696,09
1731,81
1760,38
1788,95
3
1483,31
1513,31
1543,31
1567,31
1591,31
4
1328,88
1353,88
1378,88
1398,88
1418,88
5
1261,87
1285,44
1309,02
1327,87
1346,73
6
1108,06
1125,92
1143,78
1158,06
1172,35
Ipotesi di accordo 16/02/2024 (Decorrenza 01/06/2023)
Tabelle retributive
- Ruolo Tecnico Operativo Guardie Giurate ed Amministrativi
Con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2024, le tabelle retributive relative al salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui all'art. 106 CCNL 2013, come già modificate dall'accordo del 30 maggio 2023, sono sostituite dalla tabella che segue:
Incrementi complessivi al 4º Livello
25,00 €
35,00 €
30,00 €
50,00 €
60,00 €
Guardie Giurate ed Amm.vi
Mensilità
Parametri
Livello
01/06/2024
01/06/2025
01/12/2025
01/04/2026
01/12/2026
14
140
4º
1.353,88 €
1.388,88 €
1.418,88 €
1.468,88 €
1.528,88 €
14
retribuzione
convenzionale
6º
1.185,44 €
1.218,44 €
1.246,73 €
1.293,87 €
1.350,44 €
Gli aumenti delle retribuzioni dei livelli Q, 1º, 2º, 3º, 5º saranno ottenuti applicando i valori parametrali convenzionali del CCNL.
I valori della retribuzione relativi al 6º livello indicati nella tabella soprastante sono stati definiti convenzionalmente per la vigenza del contratto.
[___]
Le parti si danno reciprocamente atto che lo sviluppo delle tabelle retributive secondo i criteri sopra indicati sarà redatto e reso disponibile entro sette giorni dalla data odierna.
[___]
Tabelle
Livello
Paga conglobata al 1/3/2016
Paga conglobata al 01/06/23
Paga conglobata al 01/06/24
ConglobalaPaga conglobata al 01/06/25
Paga conglobata al 01/12/25
Paga conglobata al 01/04/26
Paga conglobata al 01/12/26
Q
1952,61
2049,03
2097,24
2164,74
2222,60
2319,03
2434,74
1
1694,03
1772,60
1811,89
1866,89
1914,03
1992,60
2086,89
2
1588,96
1660,38
1696,09
1746,09
1788,95
1860,38
1946,09
3
1423,31
1483,31
1513,31
1555,31
1591,31
1651,31
1723,31
4
1278,88
1328,88
1353,88
1388,88
1418,88
1468,88
1528,88
5
1214,72
1261,87
1285,44
1318,44
1346,73
1393,87
1450,44
6
1072,34
1108,06
1185,44
1218,44
1246,73
1293,87
1350,44
Art. 107 - Indennità di contingenza
Il valore mensile unificato del punto di contingenza è, fino al 31 gennaio 1983, di Euro 1,234 per tutti i livelli così come determinato dall'Accordo Nazionale 21 febbraio 1975 (allegato 5), e di Euro 3,512 dal 1º febbraio 1983 così come determinato dall'Accordo Nazionale (allegato 5). Dal 1º maggio 1986 al 31 ottobre 1991, i valori mensili della contingenza vengono calcolati secondo le disposizioni della Legge n. 38 del 26-2-1986, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191, e le relative tabelle sono state elaborate dalla Commissione Paritetica Nazionale.
Dal 1º gennaio 1996 la contingenza inserita nella tabella di cui all'art. 105 è conglobata nella paga tabellare.
Art. 108 - Indennità relative ai servizi prestati
Ribadendo l'intendimento già espresso dalle parti di modificare gradualmente il sistema retributivo in materia di lavoro notturno e domenicale anche mediante la evidenziazione dei relativi ulteriori compensi, e, inoltre, di confermare la relativa regolamentazione a livello nazionale al fine di dare omogeneamente riconoscimento al lavoro notturno e domenicale su tutto il territorio nazionale, le parti convengono di incrementare ulteriormente il trattamento a detti titoli con un ulteriore aumento della componente retributiva diretta. Pertanto le indennità giornaliere a valere su tutto il territorio nazionale saranno le seguenti:
Tabella
Ruolo tecnico operativo | Importo al 1º febbraio 2013 |
Indennità per lavoro notturno (giornaliera) | |
Indennità per lavoro notturno (giornaliera) | Euro 5,61 |
Piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa | Euro 4,18 |
Indennità di rischio (giornaliera) | |
Zona stradale trasporto | Euro 3,12 |
Piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa | Euro 0,65 |
Ruolo amministrativo | |
Indennità presenza (giornaliera) | Euro 0,63 |
Le indennità di cui ai punti 1 e 2 della tabella sono corrisposte per ogni giornata di effettiva presenza, non sono tra loro cumulabili e sono utili ai soli fini del computo della 13ª mensilità.
3) Indennità di lavoro domenicale
Al lavoratore sia del Ruolo Tecnico-operativo che del Ruolo Amministrativo che presti la sua opera nel giorno di domenica, spetterà oltre alla normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 un'indennità per ogni ora effettivamente lavorata dalle ore 0 alle ore 24 della domenica, così definita:
Tabella
All'1 febbraio 2013 |
La suddetta indennità fa parte della retribuzione di fatto.
Fermo restando quanto previsto in materia dal precedente CCNL, nel caso in cui fossero in atto, alla data del 2-5-2006, a livello locale, indennità di entità superiore ai valori fissati nazionalmente dal presente Art., queste continueranno ad essere erogate a tutto il personale, con l'aggiunta degli adeguamenti innanzi stabiliti, salvo diverse previsioni contenute in accordi territoriali in essere.
Le parti preso atto dell'impossibilità di incrementare i valori delle indennità, data la situazione di difficoltà in cui versa il settore, convengono di incontrarsi entro sei mesi dalla stipula del CCNL, per valutare l'esistenza di condizioni congiunturali che consentono un adeguamento del valore di detti Istituti contrattuali.
Art. 109 - Copertura economica
Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1º marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a TITOLO di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi.
Ipotesi di accordo 30/05/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art______Cessazione dell'elemento di copertura economica di cui agli artt. 109 e 24 CCNL e nuova paga base tabellare
1.1 L'elemento di copertura economica sin qui erogato ai sensi degli artt. 109 e 24 sezione servizi fiduciari del CCNL, pari ad € 20,00 mensili, e relative riparametrazioni ove previste, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo cessa di esser erogato a tale titolo.
1.2 A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, i minimi retributivi della paga base tabellare conglobata di cui agli artt. _____ sono riparametrati come segue
(inserire tabella)
Art. 110 - Terzi elementi retributivi
Con effetto dal 1º gennaio 1996 i terzi elementi o gli elementi aggiuntivi aventi la stessa natura, ove esistenti, e fino ad un massimo di 20,66 Euro sono trasformati in assegno ad personam da corrispondersi esclusivamente al personale in forza alla data del 31 dicembre 1995.
L'assegno ad personam di cui sopra concorre a formare la normale retribuzione di cui all'art. 105 del presente CCNL
Art. 111 - Scatti di anzianità
Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, a datare dal 1º aprile 1963 per il personale con mansioni non impiegatizie e dal 1º gennaio 1965 per il personale con mansioni impiegatizie presso la stessa azienda, salvo quanto previsto al quarto comma dell'art. 27, il lavoratore avrà diritto a sei scatti triennali. A decorrere dal 1º febbraio 2013 gli importi degli scatti restano fissati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure:
Livello | Data 1-2-2013 |
Quadri | 31,30 |
1º Livello | 26,12 |
2º livello | 23,83 |
3º livello | 22,46 |
4º livello | 21,13 |
5º livello | 20,52 |
6º livello | 19,66 |
In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti già maturati è ricalcolato in base ai valori indicati nel comma precedente senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati nel periodo pregresso. L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Nel caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo in cifra fissa degli scatti pregressi già maturati nel precedente livello fino alla maturazione del nuovo scatto. A quel momento gli scatti pregressi saranno ricalcolati in base alla misura in vigore per il nuovo livello di appartenenza, senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.
Fermo restando che il tetto massimo degli scatti è la risultante del valore unitario relativo ad ogni livello moltiplicato per il numero degli stessi (sei), nei casi in cui sia già stata maturata l'intera serie dei sei scatti previsti con un tetto massimo inferiore a quello sopra richiamato, si dovrà procede al relativo adeguamento, secondo i seguenti criteri:
- la cifra totale derivante dalla voce "scatti di anzianità" verrà divisa per il valore unitario dello scatto del livello di appartenenza, determinando in tal modo il numero di scatti al valore attuale. Successivamente, il lavoratore interessato dovrà maturare ulteriori scatti quanti ne mancheranno per arrivare al numero complessivo di sei;
- l'eventuale frazione di scatto che dovesse residuare dall'operazione di cui sopra, verrà mantenuta e sarà assorbita all'atto della maturazione del sesto scatto;
- eventuali importi concessi a tale titolo a livello territoriale ai lavoratori che avevano terminato la serie dei 6 scatti, saranno assorbiti fino a concorrenza.
Le parti preso atto dell'impossibilità di incrementare il valore degli scatti di anzianità, data la situazione di difficoltà in cui versa il settore, convengono di incontrarsi entro sei mesi dalla stipula del CCNL, per valutare l'esistenza di condizioni congiunturali che consentono un adeguamento del valore di detti Istituti contrattuali.
Norma transitoria
Per il personale in forza alla data di stipula del presente CCNL, resta valida la precedente disciplina, sia rispetto al valore degli scatti di anzianità che alla loro dinamica, secondo il previgente sistema classificatorio.
Art. 112 - Retribuzione di fatto
Per paga o retribuzione di fatto a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto si intende quella costituita dai seguenti elementi;
a) stipendio o salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata);
b) eventuali terzi elementi;
c) eventuali scatti di anzianità;
d) eventuali indennità continuative che non abbiano carattere di rimborso spese;
e) eventuali superminimi ed assegni "ad personam";
Dichiarazione a verbale
Le parti espressamente chiariscono che gli eventuali rimborsi spese per divisa ed equipaggiamento, mezzi motorizzati, compreso il carburante e quelli previsti dall'art. 100 non fanno parte della retribuzione contrattuale, anche se corrisposti in misura fissa o forfettaria, trattandosi di puri e semplici rimborsi spese e non di compenso per lavoro prestato.
Art. 113 - Modalità per il calcolo e la corresponsione della retribuzione
La retribuzione sarà corrisposta in misura mensile fermo restando che il lavoro prestato sarà compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate. Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:
ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, festività od ex festività di cui all'art. 88, per congedo matrimoniale, per riposi o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l'intera retribuzione mensile prevista.
In tal caso si intenderanno compensati oltre al lavoro ordinario; le ferie, il congedo matrimoniale, le altre assenze retribuibili, le festività e le ex festività nazionali godute, escluse le festività di cui all'art. 89 coincidenti con il giorno di riposo settimanale di cui alla Legge n. 370/1934 o con un giorno di ferie;
ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore ad un mese o comunque per parte dell'orario contrattuale, verranno detratte le quote di retribuzione giornaliera od oraria relative rispettivamente alle giornate od ore non lavorate.
La corresponsione della retribuzione avverrà a mezzo di prospetto paga, su cui dovranno essere chiaramente specificate:
1. la denominazione dell'Istituto;
2. il cognome, nome, livello o qualifica del lavoratore;
3. il mese di lavoro cui la retribuzione si riferisce;
4. l'importo della retribuzione stessa;
5. la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e relative maggiorazioni;
6. tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale specificata sul prospetto paga;
7. tutte le ritenute effettuate sulla retribuzione.
8. tutti gli elementi figurativi ivi comprese ferie, permessi, ed ex festività maturate, godute e residue.
Art. 115 - Paga giornaliera e oraria
La quota giornaliera della retribuzione mensile normale e di quella di fatto, agli effetti contrattualmente previsti, si ottiene dividendo convenzionalmente la retribuzione stessa per 26.
La quota oraria della retribuzione mensile normale e di quella di fatto, agli effetti contrattualmente previsti, si ottiene dividendo convenzionalmente la retribuzione stessa per 173.
Art. 116 - Maggiorazione per lavoro: Festivo - Straordinario
Le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105, con le seguenti percentuali:
a) 35% per le ore di lavoro normale - nei limiti dell'orario giornaliero contrattuale - prestate nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali di cui al precedente art. 88;
b) 25% fino al 31 marzo 2006 per le ore prestate in giorni feriali, secondo quanto previsto dall'art. 79, dal personale del ruolo tecnico-operativo e oltre la 40ª ora settimanale, dal personale del ruolo amministrativo;
c) 30% dal primo aprile 2006 per le ore prestate in giorni feriali, secondo quanto previsto dall'art. 79, dal personale del ruolo tecnico-operativo e oltre la 40ª ora settimanale, dal personale del ruolo amministrativo;
d) 35% per tutte le ore prestate, oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, nel giorno di riposo settimanale con diritto al recupero;
e) 40% per tutte le ore prestate, oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale,
nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali di cui al precedente art. 88. Tutte le maggiorazioni previste dal presente Contratto non sono cumulabili tra loro, nel senso che la percentuale maggiore assorbe la minore.
Le disposizioni di cui al presente Art. sostituiscono ogni altra norma in contrario.
Art. 117 - Mensilità supplementari (13ª e 14ª)
Ogni anno, entro il 20 dicembre ai lavoratori deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 105, oltre le indennità di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 108.
Ogni anno, entro il 15 Luglio, deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 105. La 13ª si intende riferita al periodo annuale 1º gennaio - 31 dicembre e la 14ª al periodo annuale 1º luglio - 30 giugno.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto, per i mesi di servizio prestato, a tanti dodicesimi della mensilità di cui al presente Art. per quanti sono i mesi rispettivamente maturati nel corso dei periodi sopracitati. A tal fine le frazioni di mese che superino i 15 giorni saranno considerate mese intero.
Dall'ammontare della 13ª e 14ª mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata eventualmente corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente Contratto. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio previsti dal successivo art. 129 la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la 13ª mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. Tale integrazione non è dovuta per il periodo di assenza facoltativa.
Art. 118 - Indennità di cassa e/o maneggio denaro
Il personale adibito a operazioni di cassa o alla riscossione delle quote di abbonamento alla vigilanza, avrà diritto ad una indennità di cassa o maneggio denaro, che sarà fissata nei contratti integrativi locali. Il lavoratore è responsabile di eventuali ammanchi.
Art. 119 - Divisa e d'equipaggiamento
La divisa e l'equipaggiamento saranno forniti nella loro completezza a spese del datore di lavoro.
In mancanza sarà corrisposto un rimborso spese vive da stabilirsi localmente. L'arma, nel rispetto della normativa vigente è considerata proprietà personale, indipendentemente dal rapporto di lavoro, ed è vietata espressamente qualsiasi forma di cessione o comodato tra le parti.
Si conviene, pertanto, che entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, dovranno essere definite a livello territoriale o aziendale, ove non esistano già accordi in materia, modalità per consentire alle G.P.G. di nuova assunzione l'acquisto senza oneri immediati dell'arma stessa.
Art. 120 - Rinnovi: decreto Guardia Giurata, porto d'armi e tassa tiro a segno
Il costo per il rinnovo della concessione del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della relativa licenza di porto d'armi è a completo carico del datore di lavoro.
Sono altresì a carico del datore di lavoro i rinnovi annui della tassa di tiro a segno nazionale.
Le aziende s'impegnano, nell'ambito delle disposizioni locali e delle indicazioni emanate in materia dal Ministero dell'Interno, ad adoperarsi affinché i rinnovi delle documentazioni avvengano alle normali scadenze. Nel caso di sospensione o di mancato rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e/o della licenza di porto d'armi, il datore di lavoro potrà sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore.
Trascorso un periodo di 180 giorni di calendario senza che il lavoratore sia ritornato in possesso dei documenti di cui sopra, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro per tale motivo senza preavviso o indennità sostitutiva. Diversi termini potranno essere concordati in sede locale.
Gli Istituti garantiscono l'assistenza legale gratuita alle proprie G.P.G. per qualsiasi pendenza inerente ragioni di sevizio.
Tale diritto decade in caso di comprovata negligenza di servizio da parte della G.P.G. interessata o per conflitto di interessi.
La G.P.G. chiamata a testimoniare in processi inerenti il servizio prestato (non in conflitto con gli interessi dell'Istituto), è da considerarsi in servizio a tutti gli effetti con diritto alla normale retribuzione.
TITOLO XIII - Sospensione delle prestazioni
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia all'Istituto da cui dipende: in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dall'art. 101 del presente Contratto, ferme restando le sanzioni previste dalla Legge per il ritardo nel recapito o nella trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della malattia.
Ai fini della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto ad attenersi alla vigente normativa relativa all'attestazione e trasmissione sull'inizio e la durata presunta della malattia nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.
Salvo il caso di opposizione contro l'accertamento degli organi competenti e di conseguente richiesta del giudizio del Collegio medico, il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata da regolare certificato medico, preavvisando l'Istituto 24 ore prima e comunque non oltre il penultimo giorno di malattia circa la data della ripresa del lavoro.
Ai sensi dell'art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti.
Art. 123 - Visite di controllo
In applicazione dal decimo comma dell'art. 5 della Legge 11 novembre 1983 n. 638, il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi al proprio domicilio tra le ore 10 e le ore 12 e tra le ore 17 e le ore 19 di tutti i giorni, comprese le domeniche e le giornate festive infrasettimanali per eventuali visite di controllo.
Non sono considerate assenze ingiustificate:
1) assenza dal domicilio per visite mediche, prestazioni ed accertamenti specialistici non effettuabili al di fuori delle fasce orarie di reperibilità;
2) nel caso di gravi motivi che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti del suo nucleo familiare.
Negli altri casi le assenze sono considerate ingiustificate con le conseguenze di Legge e contrattuali previste.
Il lavoratore assente per malattia regolarmente riconosciuta ha diritto alla normale retribuzione netta mensile di cui all'art. 105 per un periodo massimo di 180 giorni, comprensiva dell'indennità di malattia a carico dell'INPS che, ai sensi del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 convertito con modificazioni nella Legge 29 febbraio 1980 n. 33, sarà posta a conguaglio con l'importo dei contributi e delle altre somme dovute all'INPS dall'Istituto. Nel caso in cui l'indennità di malattia a carico dell'INPS fosse superiore alla normale retribuzione l'Istituto corrisponderà al lavoratore l'eccedenza.
In relazione a quanto previsto dal presente Art. il datore di lavoro corrisponderà le mensilità supplementari (13ª e 14ª) nell'intera misura della normale retribuzione di cui all'art. 105.
Nell'ipotesi che l'INPS per qualsiasi motivo non riconosca la malattia nulla di quanto previsto al presente Art. è dovuto dal datore di lavoro
Art. 125 - Conservazione del posto di lavoro
Il lavoratore non in prova, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per i seguenti periodi:
- fino a 240 ( duecentoquaranta) giorni di malattia riferibile a più episodi morbosi, nell'arco di un anno solare;
- fino a 300 (trecento) giorni di malattia, ancorché non continuativi, riferibili allo stesso episodio morboso, nell'arco di un anno solare, a condizione che l'imputabilità della malattia allo stesso episodio morboso sia certificata come tale prima che il lavoratore abbia totalizzato i 240 (duecentoquaranta) giorni di malattia di cui al precedente alinea.
Superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra e a fronte del protrarsi dell'assenza a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi sei mesi continuativi, durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessuno istituto.
Le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comunque non fanno venire meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore, all'atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, di poter fruire dell'aspettativa prolungata non retribuita, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari.
Ai fini di cui sopra il lavoratore fornirà all'azienda le dovute certificazioni che l'azienda medesima tratterrà nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Superati i termini di cui sopra, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento senza obbligo di preavviso.
Art. 126 - Obbligo di iscrizione all'INAIL
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore soggetto all'assicurazione deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e l'Istituto, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare all'INAIL la prescritta denuncia, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo.
Art. 127 - Conservazione del posto - Retribuzione
Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino a guarigione clinica.
Il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore assente per infortunio sul lavoro alle normali scadenze di paga, una indennità pari alla normale retribuzione netta mensile di cui all'art. 105 comprensiva dell'indennità di infortunio a carico dell'INAIL.
Detto importo così determinato costituisce un anticipo di cassa e sarà soggetto a conguaglio tenendo conto dell'ammontare dell'indennità erogata dall'INAIL e della normale retribuzione mensile entro i cui limiti si computa l'integrazione a carico del datore di lavoro.
L'indennità INAIL sarà rimborsata al datore di lavoro che ha anticipato il trattamento ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. n. 1124/1965.
Qualora per qualsiasi motivo il lavoratore venisse in possesso di tale indennità, dovrà versarla immediatamente al datore di lavoro. Nel caso in cui l'indennità di infortunio a carico dell'INAIL fosse superiore alla normale retribuzione l'Istituto corrisponderà ai lavoratore l'eccedenza.
In relazione a quanto previsto dal presente Art. il datore di lavoro corrisponderà le mensilità supplementari (13ª e 14ª) nell'intera misura della normale retribuzione di cui all'art. 105.
Nell'ipotesi che l'inabilità temporanea divenga permanente assoluta, cessano gli obblighi derivanti al datore di lavoro dal disposto del primo comma. Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata nel certificato INAIL, preavvisando l'Istituto 24 ore prima, e comunque non oltre il penultimo giorno di infortunio, circa la data di ripresa del lavoro. Qualora l'INAIL per qualsiasi motivo non riconosca l'infortunio, nulla è dovuto dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di stipulare, a favore del personale appartenente al ruolo tecnico-operativo, una assicurazione cumulativa contro gli eventi di morte o di inabilità permanente assoluta causati da infortuni sul lavoro, nello svolgimento della propria attività professionale.
Per infortuni professionali si intendono quelli riconosciuti come tali dall'INAIL.
Massimali:
euro 51.650,00 per il caso di morte;
euro 103.300,00 per il caso di invalidità permanente convenendo le parti che non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 50% della totale. In caso di invalidità permanente pari o superiore al 51% della totale, l'indennizzo verrà liquidato al 100%.
I massimali di cui al presente comma decorrono dalla sottoscrizione del presente CCNL.
Nel caso in cui sorga il diritto, il lavoratore interessato, o erede avente causa, deve fare richiesta di liquidazione del danno entro un anno dal verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.
Il datore di lavoro è tenuto ad esibire copia della polizza assicurativa di cui al presente Art. alle Organizzazioni Sindacali Territoriali facenti capo alle OO.SS. Nazionali firmatarie del presente Contratto che ne facciano richiesta scritta.
Capo 3 - Gravidanza e puerperio
1. La lavoratrice è tenuta a presentare il certificato di gravidanza, rilasciato in tre copie, due delle quali dovranno essere prodotte a cura della lavoratrice rispettivamente al datore di lavoro e all'Istituto assicuratore. Nel certificato medico di gravidanza devono essere riportate:
1.1 le generalità della lavoratrice;
1.2. l'indicazione del datore di lavoro e della sede dove l'interessata presta il proprio lavoro, delle mansioni alle quali è addetta;
1.3. il mese di gestazione alla data della visita;
1.4. la data presunta del parto;
1.4.1. gli elementi di cui alle lettere 1.1) e 1.2) sono inseriti nel certificato sulla base delle dichiarazioni della lavoratrice, che ne risponde della veridicità;
1.4.2. al rilascio del certificato medico suddetto sono abilitati gli ufficiali sanitari, i medici condotti, i medici dell'INPS e i medici del servizio sanitario nazionale, tuttavia, qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui sopra il datore di lavoro o l'INPS possono accettarli ugualmente o richiedere la regolarizzazione alla lavoratrice.
1.4.3. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare alla lavoratrice la ricevuta dei certificati e di ogni altra documentazione prodotta dalla lavoratrice stessa.
1.4.4. Il datore di lavoro è altresì tenuto a conservare le predette certificazioni a disposizione della Direzione periferica del Lavoro per tutto il periodo in cui la lavoratrice è soggetta alla tutela della Legge.
2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto.
3. Le disposizioni di cui al punto 2) valgono anche per il padre adottivo o affidatario nel caso in cui la moglie, in accordo con lui, vi abbia rinunciato.
4. Il coniuge che voglia avvalersi, in alternativa alla moglie lavoratrice, del diritto a fruire della astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidatala, è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro ed all'INPS inoltrando;
4.1. domanda corredata da dichiarazione del datore di lavoro della moglie lavoratrice da cui risulti l'avvenuta rinuncia della moglie stessa ad avvalersi del diritto di astensione dal lavoro, dichiarazione da presentare anche al datore di lavoro dello stesso coniuge affidatario;
4.2. copia del provvedimento di affidamento, ovvero di adozione;
4.3. copia del documento rilasciato dall'autorità competente, attestante la data dell'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria ovvero adottiva.
5. È vietato adibire le donne al lavoro notturno, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, fermo restando le disposizioni di Legge.
6. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione di detti permessi la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami, (art. 7 Decreto Legislativo 645/96.
Le dimissioni volontarie della lavoratrice presentate nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, devono essere comunicate dalla lavoratrice stessa anche alla Direzione Provinciale del Lavoro, che la convalida; a tale convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro. In tale caso la lavoratrice ha diritto al TFR e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste ai rispettivi dal presente Contratto, indipendentemente dal motivo delle dimissioni.
Tale diritto spetta anche alla lavoratrice/lavoratore adottivi o affidatari, qualora le dimissioni siano state rassegnate entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria (Corte Costituzionale sentenza n. 332/88). La lavoratrice che intende avvalersi del diritto all'astensione facoltativa deve darne comunicazione al datore di lavoro precisando il periodo in cui intende assentarsi.
Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il cento per cento della normale retribuzione giornaliera.
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di Legge e i relativi regolamenti vigenti.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art. ___ - Festività
(1) Ai sensi della Legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di congedo di maternità e congedo parentale, il genitore ha diritto a un'indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il cento per cento della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. ___ .
Art. 130 - Adozione e/o affidamento
I genitori adottivi o affidatari, o che abbiano ottenuto un affidamento preadottivo, hanno diritto di avvalersi delle disposizioni previste dalla Legge sulla maternità e dalla Legge sui congedi parentali, con le particolari norme espressamente sotto riportate:
Astensione Obbligatoria
potranno usufruire della astensione obbligatoria e del relativo trattamento economico così previsto dalla Legge 1204/1971 e 53/2000, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, sempreché il bambino non abbia superato al momento della adozione o dell'affidamento i sei anni di età. In caso di adozione internazionale l'astensione obbligatoria dal lavoro spetta anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età (v. circolari INPS 151/90 e 109 del 6/6/2000 - art. 6 L. 903/77 e art. 3 L 476/98).
Astensione Facoltativa
nei primi otto anni di vita del bambino, hanno diritto ad usufruire della astensione facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali.
Tale diritto può essere esercitato in qualsiasi momento rispetto alla data di ingresso in famiglia.
Per le adozioni o affidamenti avvenuti entro i sei e i dodici anni di età del bambino, il periodo astensione facoltativa può essere richiesto entro tre anni dall'ingresso in famiglia, il periodo di astensione non può però andare oltre i quindici anni di età del bambino.
Durante il periodo di astensione facoltativa l'indennità economica pari al 30% (trenta per cento) della retribuzione spettante compete, a prescindere dalle condizioni di reddito, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi per:
- i genitori adottivi o affidatari di bambini fino a sei anni di età del bambino;
- i genitori adottivi o affidatari di bambini tra i sei e i dodici anni di età entro i tre anni successivi all'ingresso in famiglia.
L'indennità per gli ulteriori periodi di astensione facoltativa sarà erogata alle medesime condizioni e modalità previste per i genitori naturali.
C) Riposi Orari
Le norme sui riposi orari previsti per il caso di parto plurimo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento di bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse.
Art. 131 - Diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento
1) La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla Legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività di studio, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine previsto dal Contratto). Tale diritto spetta anche alla lavoratrice/lavoratore adottivi o affidatari.
2) Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietano.
Art. 132 - Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino
Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle:
Astensione Obbligatoria | ||||
Genitore | Durata | Periodo godimento | Retribuzione | Previdenza |
Madre | 5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall'Ispettorato del Lavoro | - Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (*1) - Dopo il parto (3 o 4 mesi (*1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro | Indennità economica pari al 100% della retribuzione spettante, posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della Legge 23-12-1978 n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipate dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge 29-2-1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della Legge n. 33/1980 | Copertura al 100% |
|
|
| I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie. |
|
Padre(*2) | 3 mesi | Dopo la nascita del bimbo | Indennità economica pari all'80% della retribuzione spettante con le stesse modalità sopra previste per la madre. | Copertura al 100% |
(*1) La lavoratrice può scegliere, nell'ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 o 2 mesi prima della data presunta del parto. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto.
(*2) L'astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre.
Astensione Facoltativa | ||||
Genitore | Durata | Periodo godimento | Retribuzione | Previdenza |
Madre 6 mesi (*3) | Continuativi o frazionati | Nei primi 8 anni di vita del bambino | Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante per un periodo massimo di 6 mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta (*4). Per l'erogazione dell'importo e l'anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l'astensione obbligatoriaIl periodo astensione facoltativa computato nell'anzianità servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto. | Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità di integrazione da parte dell'interessato. |
Padre | 6 mesi (*3) | Nei primi 8 anni di vita del bambino documentazione da presentare: una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro a valersi della astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia | Per l'erogazione dell'importo e l'anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l'astensione obbligatoria. | Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità di integrazione da parte dell'interessato. |
(*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi dell'astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione.
(*4) Il reddito individuale dell'interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione. (Euro 12.100,20 per il 2000).
Allattamento e riposi | ||||
Genitore | Durata | Periodo godimento | Retribuzione | Previdenza |
Madre | 2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi di 1 ora ciascuno cumulabili. Tali riposi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dalla sede di lavoro. | Nel primo anno di vita del bambino. | Per detti riposi è dovuta dall'INPS una indennità pari all'interno ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. L'indennità è anticipata dai datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'Ente assicuratori, ai sensi dell'Art. 8 della Legge 9-12-1977, n. 903. | Copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità di integrazione da parte dell'interessata. |
Padre(*5) | 2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi di 1 ora ciascuno | Nel primo anno di vita del bambino. | Per detti riposi valgono le stesse norme di Legge e le stesse modalità sopra previste per la lavoratrice madre. | Copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità di integrazione da parte dell'interessata. |
(*5) Il diritto all'astensione per allattamento spetta al padre in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, ovvero nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre.
Malattia del bimbo | |||
Genitore | Durata e periodo di godimento | Retribuzione | Previdenza |
Madre (*6) | Senza limiti fino a 3 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico. 5 giorni l'anno dai 3 agli 8 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico. La malattia del bimbo con ricovero ospedaliero interrompe le ferie del genitore. | Nessuna. Tali periodi danno diritto a quanto previsto all'art. 7, comma 1, della Legge 8-3-2000, n. 53. | Copertura al 100% per i periodi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità di integrazione da parte dell'interessato. |
Padre (*6) | Senza limiti fino a 3 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico. 5 giorni l'anno dai 3 agli 8 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico. La malattia del bimbo con ricovero ospedaliero interrompe le ferie del genitore. | Nessuna. Tali periodi danno diritto a quanto previsto all'art. 7, comma 1, della Legge 8-3-2000, n. 53. | Copertura al 100% fino ai 3 anni di età del bimbo. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, salvo integrazione da parte dell'interessato. |
(*6) Il diritto all'astensione per la malattia dei bimbi spetta alternativamente al padre o alla madre.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
CAPO ___ - TUTELA DELLA GENITORIALITÀ
Art. ___ -Tutela della genitorialità
(1) In relazione alla genitorialità, la lavoratrice e/o il lavoratore, compresi gli apprendisti, hanno diritto di astenersi dal lavoro:
a) per "congedo di maternità" (capo III DLgs. n. 151/2001 e successive modifiche e integrazioni): si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice nei due mesi precedenti la data del parto e nei tre mesi successivi al parto; in alternativa, da un mese prima della data presunta del parto e nei quattro mesi successivi alla nascita oppure esclusivamente nei cinque mesi successivi alla nascita, a condizione in entrambi i casi che il medico specialista del servizio sanitario o con esso convenzionato e il medico competente, nel caso di attività sottoposta a sorveglianza sanitaria, attestino che tale opzione non pregiudica la salute della gestante e del nascituro.
b) per "congedo di paternità" (capo IV DLgs. n. 151/2001 e successive modifiche e integrazioni): si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore padre, fruito in alternativa al congedo di maternità. In caso di grave e comprovato impedimento della madre, per cause diverse da quelle di cui all'art. 28 D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche e integrazioni, il lavoratore potrà usufruire di un congedo di egual misura ai sensi dell'art____ (congedo per gravi motivi familiari)
Resta fermo il congedo per la nascita del figlio previsto e normato dall'art. 4 comma 24 Legge 92 del 2012 e successive modifiche e integrazioni.
c) per "congedo parentale" (capo V DLgs. n. 151/2001 e successive modifiche e integrazioni): si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore, nei primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi, secondo quanto indicato all'art. ___ .
I mesi salgono a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.
d) per "congedo per la malattia del figlio" (capo VII DLgs. n. 151/2001 e successive modifiche e integrazioni): si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa.
(2) La lavoratrice in stato di gravidanza ha l'obbligo di consegnare al datore di lavoro il certificato rilasciato da un medico del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta. È altresì tenuta ad inviare al datore di lavoro entro il trentesimo giorno successivo al parto il certificato di nascita del figlio o la dichiarazione sostitutiva (art. 21 D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche e integrazioni).
(3) La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla Legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'impresa, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato). Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano.
(4) La disposizione di cui al comma (3) si applica anche al lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità. In questo caso, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
(5) Il divieto di licenziamento si applica anche nei casi di adozione e di affidamento. In questo caso il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, o dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.
(6) Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'articolo ___ e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso, secondo le modalità previste dall'articolo ___
La disposizione di cui al presente comma si applica anche al padre lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità ovvero per il genitore che abbia fruito dei congedi nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottando, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
Nel caso di dimissioni di cui al presente comma, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.
(7) Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 25 novembre 1976 n. 1026 la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alle mensilità supplementari.
(8) In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
[___]
Art. ___ - Congedo parentale
(1) Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal presente articolo, per ogni figlio, nei suoi primi dodici anni di vita.
I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell'art. 32 e all'art. 33 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi elevabile a sette nel caso di cui al comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche e integrazioni;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi;
d) nei casi di adozioni e affidamenti.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
(2) Il congedo parentale può essere frazionato, anche a ore, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero e, comunque, non inferiore a quattro ore giornaliere. Il predetto congedo può essere cumulato con il riposo giornaliero di cui articolo ___ e con permessi retribuiti di cui all'articolo ___, fino a concorrenza dell'orario giornaliero.
(3) Salvo i casi di oggettiva impossibilità il preavviso per la richiesta di fruizione del congedo parentale è di 5 giorni. Il diritto al congedo parentale è riconosciuto al genitore anche se l'altro non ne ha diritto.
(4) I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e mensilità supplementari. Ove prevista dall'art. 34 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche e integrazioni, l'importo dell'indennità a carico dell'Inps è anticipato dal datore di lavoro.
(4) I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, mensilità supplementari. Ove prevista dall'art. 34 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche e integrazioni, l'importo dell'indennità a carico dell'Inps è anticipato dal datore di lavoro.
[___]
Art. ___ - Congedo per la malattia del figlio
(1) Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
(2) Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di assentarsi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
(3) La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato che ha in cura il minore, all'Inps utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta. Tale procedura vale anche in caso di adozione o affidamento sia nazionale o internazionale.
(3) I periodi di congedo per malattia del bambino sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.
Art. 133 - Astensione obbligatoria e facoltativa del genitore
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
- per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
- durante i tre mesi dopo il parto;
- un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c). La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla Legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'Istituto, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato).
Nel caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoria, indicati nelle lettere a), b), c) e il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) devono essere computati nell'anzianità di servizio.
Le lavoratrici saranno altresì adibite ad altri servizi durante il periodo di gravidanza, qualora l'Ispettorato del Lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna.
La lavoratrice assente durante il periodo di astensione obbligatoria ha diritto alla normale retribuzione netta mensile di cui all'art. 105 comprensiva dell'indennità a carico dell'INPS, secondo le modalità stabilite dall'art. 74 della Legge 23-12-1978 n. 833.
Durante il periodo di astensione facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari al 30% (trenta per cento) della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33, delle norme di Legge e dei relativi regolamenti vigenti.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art. ___ - Congedo di maternità e paternità
(1) Durante il congedo di maternità (astensione obbligatoria), di cui all'art. ___ comma 2 lettera a), la lavoratrice ha diritto, per un periodo di cinque mesi, ad un'integrazione dell'indennità a carico dell'INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro, a proprio carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del cento per cento della retribuzione giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l'indennità economica dell'INPS non raggiunga un importo superiore, ivi comprese le mensilità supplementari. L'importo dell'indennità a carico dell'INPS è anticipato dal datore di lavoro.
(2) I periodi di congedo di maternità dal lavoro devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
(3) Quanto previsto ai commi precedenti si applica anche nel caso del congedo di paternità.
Art. 134 - Astensione del padre
Il diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria della lavoratrice madre, per un periodo di sei mesi entro il primo anno di età del bambino ed il relativo trattamento economico, previsti rispettivamente dagli artt. 7 e 15 della Legge 30 dicembre 1971 n. 1204, nonché il diritto di assentarsi dai lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore a tre anni, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'art. 314/20 del Codice Civile, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.
A tal fine, il padre lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra nonché nel caso di malattia del bambino di età inferiore a tre anni, il relativo certificato medico.
Nel caso di assenza per un periodo di sei mesi entro il primo anno di età del bambino, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati agli effetti indicati dall'art. 7, ultimo comma, della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art. ___ - Congedo di paternità obbligatorio
(1) Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
(2) I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28 del T.U.
(3) Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
(4) Per ogni altro aspetto, si fa riferimento al D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche e integrazioni.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero è inferiore alle sei ore. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di una ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'Istituto. I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della Legge 26 aprile 1934 n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art. ___ - Riposi giornalieri
(1) Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. È riconosciuto il diritto del genitore ad uscire dall'azienda.
I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
(2) Per detti riposi, è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro.
Art. 136 - Comunicazioni della lavoratrice
La lavoratrice in stato di gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un Ufficiale Sanitario, da un medico condotto, da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o di altro Ente sostitutivo, e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 15º giorno successivo al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile o il certificato di assistenza ai parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128.
Nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto.
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di Legge ed i regolamenti vigenti.
Art. 137 - Richiamo alle armi - Servizio civile
In caso di richiamo alle armi o di istituzione di un servizio civile obbligatorio tornano in essere le normative già previste nei precedenti CCNL per il servizio militare obbligatorio.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art. ___ - Part time post partum
(1) Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell'ambito del cinque per cento della forza occupata nell'unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta avanzata dal genitore che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
(2) La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.
TITOLO XIV - Risoluzione del rapporto di lavoro
Il Contratto di lavoro potrà essere risolto:
se è a tempo determinato, alla scadenza del termine; se a tempo indeterminato:
- con preavviso, per giustificato motivo soggettivo od oggettivo ai sensi dell'art. 3 Legge 604/66, nei limiti e secondo le modalità previsti dalle vigenti normative di Legge;
- senza preavviso, per giusta causa; per dimissioni con le modalità di cui alla L. 92/2012.
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, con contestuale indicazione dei motivi.
Il preavviso deve essere dato per iscritto rispettando i seguenti termini:
a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
mesi due per il Quadro e il primo livello; mesi uno per il secondo livello; giorni quindici per gli altri livelli;
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
mesi tre per il Quadro e il primo livello; mesi uno per il secondo livello;
- giorni quindici per gli altri livelli;
oltre i dieci anni di servizio: mesi quattro per il Quadro e il primo livello.
I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine del mese.
Ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato preavviso il recedente, datore di lavoro o lavoratore, dovrà corrispondere all'altra parte una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il relativo periodo.
Ove il lavoratore dimissionario io richieda, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso facendo in tal caso cessare il rapporto di lavoro; ove invece il datore di lavoro intenda di propria iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà ma dovrà corrispondere ai lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 140 - Anzianità di servizio
L'anzianità di servizio decorre dai giorno in cui il lavoratore inizia di fatto la prestazione lavorativa nell'Istituto, quali che siano le mansioni ad esso affidate.
Le frazioni di anno saranno considerate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno considerate mese intero, ad eccezione di quanto previsto dalla normativa del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 142.
Art. 141 - Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto.
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'Importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5.
La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Per i periodi di servizio prestato sino al 31 Maggio 1982 l'indennità di anzianità è calcolata con le seguenti misure:
a) personale con mansioni impiegatizie:
- una mensilità di cui all'art. 112 per ogni anno di servizio prestato;
b) personale con mansioni non impiegatizie:
per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1964:
- giorni otto per ogni anno di servizio;
per l'anzianità dal 1º gennaio 1965 al 31 dicembre 1967:
- giorni dodici per ciascuno dei primi cinque anni di servizio;
- giorni quattordici per ciascuno dei successivi anni oltre il 5º e fino al 14º anno compiuto di servizio;
- giorni sedici per ciascuno dei successivi anni oltre il 14º e fino al 19º anno compiuto di servizio;
per l'anzianità dal 1º gennaio 1968 al 31 marzo 1970:
- giorni quattordici per ciascuno dei primi 10 anni di servizio;
- giorni diciotto per ciascuno dei successivi anni oltre il 10º anno compiuto di servizio;
per l'anzianità maturata dal 1º aprile 1970 al 31 marzo 1973:
- giorni quindici per ciascuno dei primi 10 anni di servizio;
- giorni diciotto per ciascuno dei successivi anni oltre il 10º anno compiuto di servizio;
per l'anzianità maturata dal 1º aprile 1973 al 31 marzo 1974:
giorni diciassette per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;
- giorni diciannove per ciascuno dei successivi anni oltre il 5º e fino al 15º anno compiuto di servizio;
- giorni ventuno per ciascuno dei successivi anni oltre il 15º anno compiuto di servizio;
per l'anzianità maturata dal 1º aprile 1974 al 31 marzo 1975:
- giorni diciannove per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;
- giorni ventuno per ciascuno dei successivi anni oltre il 5º e fino al 15º anno compiuto di servizio;
- giorni ventitré per ciascuno dei successivi anni oltre il 15º anno compiuto di servizio;
per l'anzianità maturata dal 1º aprile 1975 al 31 marzo 1980:
giorni ventuno per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;
- giorni ventitré per ciascuno dei successivi anni oltre il 5º e fino al 15º anno compiuto di servizio;
- giorni ventiquattro per ciascuno dei successivi anni oltre il 15º anno compiuto di servizio;
per l'anzianità maturata dal 1º aprile 1980:
- giorni ventuno per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;
- giorni ventitré per ciascuno dei successivi anni oltre il 5º e fino al 15º anno compiuto di servizio;
- giorni venticinque per ciascuno dei successivi anni oltre il 15º anno compiuto di servizio.
Al 31 Maggio 1982 il calcolo del trattamento deve essere effettuato in base alla retribuzione di cui all'art. 112 in atto a tale momento (1), maggiorata di un dodicesimo della 13ª mensilità e di un dodicesimo della 14ª mensilità; le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a quindici giorni saranno considerate come mese intero.
Per i periodi di servizio prestati dal l5 Giugno 1982 al 31 Dicembre 1989 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le seguenti misure e modalità:
- per il personale con mansioni impiegatizie secondo le modalità e le misure previste dalla Legge 29 Maggio 1982 n. 297 e dal presente Art.;
per il personale con mansioni non impiegatizie secondo le modalità previste dalla Legge 29 Maggio 1982 n. 297 e dal presente Art. secondo le seguenti misure:
- giorni ventuno per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;
- giorni ventitré per ciascuno dei successivi anni oltre il 5º e fino al 15º anno compiuto di servizio;
- giorni venticinque fino al 31 Marzo 1984 e giorni ventisei dal 1º Aprile 1984 per ciascuno dei successivi anni oltre il 15º anno compiuto.
Per i periodi prestati dal 1º Gennaio 1990, il trattamento di fine rapporto, per tutti i dipendenti, è pari alla retribuzione dovuta nell'anno divisa per 13,5. La retribuzione annua ai fini del presente Art. si determina secondo il criterio stabilito nel comma successivo.
Per determinare la base annua utile per il calcolo del TFR si devono computare esclusivamente i seguenti elementi:
Stipendi o salario unico nazionale |
Indennità di contingenza |
Eventuali terzi elementi di cui all'art. 110 |
Eventuali scatti di anzianità |
Tredicesima e quattordicesima |
Eventuali superminimi ed assegni "ad personam" |
Quota integrativa territoriale (QU.I.T.) |
Rimborsi spese, compensi per lavoro straordinario o le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio di cui all'art. 82 non sono in ogni caso computabili agli effetti del presente Art..
Dichiarazione a verbale
Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente Art. e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione delle indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto secondo quanto stabilito dall'allegato 6.
Per le anticipazioni previste dalla Legge n. 297 del 1982 sul trattamento di fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate nell'allegato 7 che fa parte integrante del presente Contratto.
TITOLO XV - Vigenza Contrattuale
Le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nei rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano non di meno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile.
In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1º gennaio 2009 - 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1º febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le seguenti modalità temporali:
Euro 150 | 1º febbraio 2013 |
Euro 150 | 1º febbraio 2014 |
Euro 150 | 1º febbraio 2015 |
In caso di inizio del rapporto di lavoro, nel periodo tra il 31 dicembre 2008 e 31 gennaio 2013, gli importi, nella misura mensile di euro 9,4 lordi saranno erogati per ogni mese di effettiva permanenza in servizio, alle decorrenze di cui sopra. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considereranno mese intero.
Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Al lavoratore interessato ad un cambio di appalto che intervenga nel periodo di erogazione delle tranches dell'una tantum come innanzi determinate, l'eventuale importo residuo verrà liquidato dall'impresa cessante per intero, in una unica soluzione, all'atto della risoluzione del rapporto.
Le parti si danno altresì reciprocamente atto che con la corresponsione della suddetta somma, unitamente agli incrementi retributivi deliberati con il rinnovo del presente CCNL, hanno inteso dare una risposta alle aspettative dei lavoratori, adeguata e compatibile con la suddetta situazione di crisi.
L'una tantum di cui sopra, unitamente agli incrementi contrattuali concordati, assorbono sino a concorrenza somme eventualmente già erogate, a qualsiasi titolo, in relazione al periodo di vacanza contrattuale e al presente rinnovo.
Ai sensi e per gli effetti dell'applicazione della L. 3 aprile 2001 n. 142, previa approvazione degli organi statutariamente previsti, l'importo corrispondente alla una tantum potrà essere destinato agli strumenti propri della cooperazione.
Accordo 28/02/2014 (Decorrenza 01/02/2014)
premesso che:
- in data odierna le parti hanno sottoscritto il CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013-2015;
- la disciplina contenuta nel contratto sottoscritto ha trovato una sua applicazione da parte di aziende del comparto già a decorrere dal febbraio 2013;
- in modo differenziato aziende associate ad A.N.I.V.P., ASSVIGILANZA e UNIV hanno provveduto ad erogare nel corso del 2013, e tutt'ora erogano, una tantum o forme di anticipazione economica ai lavoratori;
- risulta pertanto necessario pervenire ad una omogenizzazione anche dei rapporti economici con riferimento al periodo febbraio 2013 - gennaio 2014.
Tanto premesso, dopo lunga trattativa e confronto tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
1. Oggetto
Le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà con cui si è giunti alla sottoscrizione del CCNL, con il presente accordo riaffermano la necessità prevalente di arrivare ad una omogenizzazione dei trattamenti, così da raggiungere l'obiettivo indicato in premessa.
In relazione a quanto sopra e a copertura delle differenze economiche tutte di derivazione contrattuale per il periodo febbraio 2013 - gennaio 2014, le parti concordano l'erogazione al personale in forza di una somma a titolo di una tantum, secondo la tabella A) sotto indicata:
Tabella A)
Totale una tantum
Euro
Quadro
728,57
Livello 1º
621,43
Livello 2º
578,57
Livello 3"
510,00
Livello 4º
450,00
Livello 5º
432,86
Livello 6º
364,29
Tali importi sono stati calcolati tenendo conto di tutte le relative incidenze e pertanto non sono utili ai fini di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
In caso di inizio del rapporto di lavoro nel periodo febbraio 2013 - gennaio 2014, l'importo una tantum verrà assegnato pro quota con riferimento al periodo di competenza. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considereranno mese intero.
Resta inteso che al personale assunto posteriormente al 1º febbraio 2013 dall'importo una tantum di cui alla tabella A) deve essere detratto l'importo della prima tranche di cui all'art. 142 del CCNL.
Atteso che le aziende interessate dal presente accordo saranno chiamate con le competenze del mese di febbraio 2014 ad iniziare l'applicazione del trattamento economico di cui all'art. 106 del CCNL, nonché all'erogazione della 2ª tranches di cui all'art. 142 del CCNL, si concorda che l'importo una tantum di cui alla tabella A) verrà erogato al personale con le cadenze di cui alla tabella B). Dall'una tantum di cui alla tabella A) verranno detratte sino a concorrenza le somme eventualmente già erogate nel periodo febbraio 2013 - gennaio 2014 a titolo di una tantum ex art. 142 CCNL o di anticipazione economica di qualunque natura.
Laddove non siano già state erogate una tantum o anticipazioni, il valore dell'una tantum sarà quello intero previsto dalla tabella A) e sarà erogato con le cadenza previste dalla tabella B); nel caso siano già state erogate anticipazioni, il differenziale residuo tra quanto già versato nel periodo gennaio 2013 - febbraio 2014 e quanto previsto nella tabella A), verrà erogato sempre con le cadenze della tabella B).
Tabella B)
Maggio 2014
Maggio 2015
Novembre 2015
33% dell'una tantum o del differenziale
33% dell'una tantum o del differenziale
34% dell'una tantum o del differenziale
Ciascuna tranches di cui alla tabella B) non potrà essere di importo inferire a euro 50 (cinquanta), salvo il caso di importo inferiore perché ultimo residuo del differenziale dovuto tra quanto già versato nel periodo gennaio 2013 - febbraio 2014 e quanto indicato alla tabella A).
Per la Sezione servizi fiduciari si richiama la disciplina contenuta nell'art. 27 della relativa sezione del CCNL.
Ipotesi di accordo 30/05/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Per GPG 400 euro in 3 tranches al 4 livello GpG da riparametrarsi per gli altri livelli di inquadramento e da definire con modalità di erogazione con separato accordo (anche attraverso welfare)
Settembre 2023
settembre 2024
settembre 2025
135
135
130
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
UNA TANTUM GPG
Livello
Parametri
set-23
set-24
set-25
TOT.
Q
270
260,36
260,36
250,71
771,43
1
220
212,14
212,14
204,29
628,57
2
200
192,86
192,86
185,71
571,43
3
168
162,00
162,00
156,00
480,00
4
140
135,00
135,00
130,00
400,00
5
132
127,29
127,29
122,57
377,14
6
100
96,43
96,43
92,86
285,71
Ipotesi di accordo 16/02/2024 (Decorrenza 01/06/2023)
Una tantum
Le parti si impegnano a rivedersi entro il 30/4/24 al fine di definire le modalità di corresponsione della una tantum.
Una tantum
1. Le Parti intendono disciplinare le modalità di erogazione dell'Una tantum di cui all'Accordo del 30 maggio 2023 e 16-2-2024 nei termini che seguono.
2. I lavoratori aventi diritto all'erogazione delle tranche di una tantum sono quelli inquadrati sia nel ruolo tecnico operativo (G.p.G.) sia nel ruolo amministrativo di cui all'art 31 del CCNL in forza nel settore alla data del 30 maggio 2023, con le seguenti modalità.
3. La prima e seconda tranche di euro 135 (per i lavoratori inquadrati al 4 livello da riparametrarsi per gli altri livelli d'inquadramento e per i lavoratori part time) previste in pagamento per i mesi di settembre 2023 e settembre 2024 sono da riconoscere per intero al personale inquadrato sia nel ruolo tecnico operativo (G.p.G.) che nel ruolo amministrativo di cui all'art. 31 del CCNL. In caso di difformi applicazioni da parte delle imprese rispetto a quanto sopra definito, le tranches suddette saranno versate agli aventi diritto che non l'avessero ancora percepita con la mensilità di novembre 2024.
4. Con la retribuzione del mese di settembre 2025 al personale di cui al comma 2. verrà riconosciuta la terza tranche pari a € 130,00 (per i lavoratori inquadrati al 4 livello da riparametrarsi per gli altri livelli e per i lavoratori part time), a condizione che sia ancora in forza al momento dell'erogazione della tranche.
5. Ai lavoratori, di cui al punto 2 interessati da procedure di cambio appalto nel periodo ricompreso tra il 1 ottobre 2024 ed il 30 settembre 2025, il pagamento della terza tranche di una tantum sarà corrisposto dall'impresa uscente, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, pro quota per ogni mese di effettiva permanenza in servizio alle proprie dipendenze e l'eventuale importo residuo verrà liquidato dall'impresa subentrante nei tempi ed alle condizioni previste dal comma 4.
6. Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Art. 143 - Decorrenza e durata
Il presente CCNL, stipulato in Roma il 19 febbraio 2013, salve le diverse decorrenze stabilite, per i singoli istituti, dal testo dei relativi articoli, avrà decorrenza dall'1 febbraio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2015 per la parte normativa.
Esso si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato da una delle parti a mezzo lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data della sua scadenza.
In caso di disdetta le parti si impegnano ad iniziare le trattative di rinnovo del Contratto tre mesi prima della scadenza stessa.
Il presente Contratto, in caso di disdetta, continuerà ad avere valore finché non sarà rinnovato.
Ipotesi di accordo 16/02/2024 (Decorrenza 01/06/2023)
Periodo di validità del CCNL
- 1/6/2023 - 31/12/2026.
- La presente Ipotesi di Accordo è parte integrante ed inscindibile del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, così come modificato dall'accordo di rinnovo del 30 maggio 2023.
L'efficacia della presente Ipotesi di Accordo è subordinata alla valutazione positiva della consultazione rispettivamente delle lavoratrici e lavoratori nonché degli organi associativi datoriali, da sciogliersi entro il 31/3/2024.
- Ai fini della presentazione della piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL si farà riferimento alla data del 31/5/2026.
Art. 144 - Procedure per il rinnovo del CCNL
Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In assenza di accordo, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale, con le modalità di cui all'art. 109.
Art. 145 - Procedura per la composizione delle controversie collettive.
Le controversie concernenti l'interpretazione, l'applicazione, la stipula o il rinnovo dei contratti collettivi saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le norme previste dagli artt. 4, 10, 11, 12 e 145. Durante tali procedure le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini di agibilità, impegnandosi a non procedere ad azioni giudiziarie o sindacali. In caso di mancato accordo, nel riprendere la propria libertà di azione e, fermo restando l'esercizio del diritto garantito dalla Legge, le parti convengono, per la particolarità del settore sia dal punto di vista dell'attività di sicurezza che per le modalità di attuazione dei servizi, sull'opportunità di assicurare elementi di sicurezza in particolari impianti che abbiano carattere di essenzialità gestionale dell'Istituto di Vigilanza o siano di interesse strategico per la collettività. Conseguentemente durante gli scioperi, verrà garantita la copertura dei servizi essenziali relativi alla centrale operativa ed ai caveaux con una unità per turno, ed alle centrali nucleari alle centrali elettriche e alle raffinerie con una unità per turno e per obiettivo principale, intendendosi per tale gli accessi alle suddette centrali e raffinerie.
Eventuali norme particolari potranno essere definite a livello locale.
Art. 146 - Distribuzione del contratto
L'Ente Bilaterale Nazionale della Vigilanza Privata distribuirà ai lavoratori una copia del presente contratto.
Al fine di fare emergere e dare un perimetro contrattuale con regole certe ad una serie di attività riconducibili alla filiera della sicurezza, le parti hanno ravvisato la necessità di ampliare il tradizionale CCNL della vigilanza privata, mediante l'introduzione della normativa di cui alla presente sezione, individuata quale strumento idoneo ad assicurare ai lavoratori e ai datori di lavoro, certezza di riferimenti in materia di regolamentazione sul rapporto di lavoro.
TITOLO I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione
La presente sezione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro per le attività, in regime di committenza pubblica e privata, di seguito elencate e per quelle ad esse affini:
- attività di portierato per la custodia, la sorveglianza, la fruizione di immobili e le relative pertinenze, ivi compreso il controllo degli accessi e la regolazione del flusso di persone e merci, dove non sussistano le particolari esigenze di sicurezza di cui al D.M. n. 269/2010;
- attività di assistenza, di controllo e safety all'organizzazione di manifestazioni ed eventi;
- attività di prevenzione e di primo intervento e antincendio;
- attività di segreteria e di reception, attività di gestione centralini telefonici, attività di front desk;
- attività di bigliettazione;
- attività ausiliarie alla viabilità e fruizione di parcheggi;
- attività di smistamento corrispondenza e gestione archivio.
TITOLO II - Cambio d'appalto e/o affidamento di servizio
Art. 2 - Cambio d'Appalto e/o affidamento di servizio
Ai fini di garantire la salvaguardia occupazionale del personale addetto ai servizi fiduciari le parti intendono opportuno e necessario istituire una disciplina contrattuale cogente in materia di cambi di appalto dettando all'uopo termini e modalità di una specifica procedura in materia, secondo i criteri di cui ai successivi articoli.
Art. 3 - Condizioni per attivare la procedura
In ogni caso di cessazione di appalto con subentro da parte di altra impresa nei servizi già oggetto dell'appalto stesso, l'impresa uscente ne darà comunicazione, ove possibile almeno trenta giorni prima della cessazione dell'appalto, o diversamente con la massima tempestività, alle segreterie provinciali delle OO.SS. firmatarie, alle RSA /RSU ed ai lavoratori già impiegati nei servizi oggetto dell'appalto ed all'Impresa subentrante, fornendo:
- l'elenco dei nominativi, qualifiche ed anzianità di tutto o di parte del personale già impiegato in via esclusiva o prevalente nell'appalto da più lungo tempo e comunque da non meno dei sei mesi precedenti a quello della comunicazione;
- codice fiscale dei lavoratori interessati;
- orari di servizio.
CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013-2015 Pag. 99
Art. 4 - Personale interessato dalla procedura
Transiteranno alle dipendenze dell'impresa subentrante i lavoratori dipendenti dell'impresa uscenti impiegati da almeno sei mesi nell'appalto oggetto della procedura.
Art. 5 - Modalità di attuazione della Procedura
L'Impresa subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio, procederà all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova del personale individuato ai sensi dell'art. 4 con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso.
Ove il nuovo appalto comporti l'impiego di un numero di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, l'impresa subentrante procederà alle assunzioni nei limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali. In detti casi l'Impresa subentrante prima del passaggio promuoverà un incontro con l'impresa uscente e le OO.SS. territoriali al fine di ricercare, nella eventualità di conseguenti esuberi, ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.
Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma, salvo quanto disposto all'art. 7, comma 4 bis L. 28-2-2008 n. 31 ultima parte, verrà assicurato il trattamento economico e normativo stabilito dalla presente sezione.
Ad essi verranno mantenuti gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal presente CCNL, fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata presso l'azienda subentrante.
L'impresa subentrante potrà ritenersi esentata in tutto o in parte dall'obbligo stabilito ai precedenti commi, qualora contesti la congruità del numero dei lavoratori indicati per il passaggio, o perché tenuto all'ottemperanza dell'obbligo di precedenza di cui alla L. 223/91.
Dovrà a tal fine promuovere entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui - all'art. 2 p. sez. un incontro presso la Direzione Territoriale del Lavoro, ovvero in sede sindacale con l'impresa uscente e le OO.SS. Territoriali, dimostrando documentalmente, in tale sede, le ragioni della sua eventuale esenzione. In detti casi le parti si adopereranno per ricercare soluzioni alternative al licenziamento delle unità escluse o non ricomprese nel passaggio.
Gli esiti dell'incontro verranno verbalizzati unitamente alle dichiarazioni delle parti e le intese eventualmente raggiunte dalle stesse verranno formalizzate in apposito verbale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c.
Il mancato adempimento, da parte dell'impresa che cessa nell'appalto, delle incombenze di cui al precedente Art. 2 p. sez. esimerà l'impresa subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'impresa uscente.
L'omessa attivazione dell'incontro di cui al presente articolato da parte dell'impresa subentrante o il mancato assolvimento dell'onere documentale ivi previsto comporterà per essa l'obbligo di assunzione di tutte le unità indicate per il passaggio.
Qualora l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, il lavoratore dipendente passato avrà facoltà di formulare successiva richiesta di adesione in qualità di socio, cui verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente CCNL.
La presente disciplina è da intendersi cogente per le società che applicano il presente CCNL.
Nel caso in cui l'azienda uscente non applichi il presente contratto, si potranno comunque attivare tentativi di cambio di appalto alla presenza delle OO.SS. ed eventualmente le DTL competenti per la procedura.
Nota a verbale
Per i lavoratori assenti per causa di maternità, malattia, infortunio, e comunque con diritto al mantenimento del posto di lavoro, il passaggio avrà effetto alla cessazione della causa giustificativa dell'assenza.
I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31 L. 300/1970 saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio dirotto ed immediato.
Dichiarazione a verbale
Le parti, a mezzo della disciplina di cui ai precedenti articoli, hanno inteso regolamentare in maniera vincolante la materia dei cambi d'appalto e/o riaffidamento dei servizi fiduciari resi a favore dei terzi, anche quando detti servizi siano affidati, con qualsiasi modalità, alle imprese di servizi fiduciari per il tramite di società di intermediazione e od in subappalto. A tal fine le parti si impegnano a sollecitare, sia a livello nazionale che territoriale, l'inserimento nei bandi di gara degli appalti pubblici e privati, anche quando detti servizi siano affidati e o commissionati con qualsiasi modalità da società di intermediazione, di clausole che prevedano l'applicazione della disciplina suddetta mediante il coinvolgimento delle parti istituzionali competenti per quanto di loro spettanza (Ministero, Prefetture e D.P.L.) affinché nei bandi di gara venga ribadito che il mancato rispetto delle procedure previste in materia di cambi di appalto e degli accordi discendenti, sarà considerato mancata applicazione del CCNL stesso.
TITOLO III - Mercato del lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammesso per i lavoratori addetti ai servizi fiduciari, in attuazione delle norme di Legge vigenti.
Per i rapporti a tempo parziale e a tempo determinato, si applicano, in quanto compatibili le norme previste per tali istituti nell'apposito allegato al presente CCNL e dalla normativa di Legge vigenti.
Lavoro supplementare | Diurno | 38% forfettizzato |
Notturno | 38% forfettizzato |
TITOLO IV - Classificazione del personale
Art. 6 - Classificazione del personale - ruolo del personale tecnico operativo
Livello A - (direzione e controllo) | Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni in condizioni di autonomia esecutiva con possesso di capacità professionali e gestionali, nonché di preparazione teorica e tecnico-pratica altamente specialistica. Appartengono a questo livello operatori con coordinamento e supporto che svolgono attività tecniche e amministrative caratterizzate da autonomia operativa. A TITOLO esemplificativo e non esaustivo: - Responsabile supervisore/ispettore di area e o territorio con più di 150 addetti; - Responsabile alla predisposizione di gestione delle turnazioni di servizio. |
Livello B - (responsabili) | Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni in condizioni di autonomia esecutiva con possesso di capacità professionali e gestionali, nonché di preparazione teorica e tecnico-pratica altamente specialistica. Appartengono a questo livello operatori con coordinamento e supporto che svolgono attività tecniche e amministrative caratterizzate da autonomia operativa. A TITOLO esemplificativo e non esaustivo: - Responsabile supervisore/ispettore di area e o territorio con più di 25 addetti; - Responsabile alla predisposizione di gestione delle turnazioni di servizio. |
Livello C - (coordinatori) | Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono in condizioni di autonomia esecutiva mansioni di gestione e coordinamento di personale oltre 50 unità. - Addetto adibito al coordinamento. |
Livello D: (operatori) | Appartengono a questo livello i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. A TITOLO esemplificativo e non esaustivo: 1) Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili; 2) Addetto all'attività di gestione degli incassi e di riscossione delle contravvenzioni in genere e bollette; 3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci; 4) Addetto all'assistenza, al controllo ed alle attività di safety in occasione di manifestazioni ed eventi; 5) Addetto ad attività ausiliarie alla viabilità e fruizione dei parcheggi; 6) Addetto all'attività di prevenzione e di primo intervento antincendio; 7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili; 8) Addetto all'attività di reception, attività di gestione centralini telefonici, attività di front desk, gestione della corrispondenza, immissione dati; 9) Referente tecnico-operativo per i rapporti con il committente; 10) Ausiliario alle attività di contazione. |
Livello E: | Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni ricomprese nel livello D dal 13º al 24º mese di servizio effettivamente prestato. |
Livello F: (livello di ingresso) | Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni ricomprese nel livello D per i primi 12 mesi di servizio effettivamente prestato. |
Ipotesi di accordo 30/05/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Servizi di Sicurezza
Il periodo di permanenza nel livello E passa dal 1 giugno 2023 dagli attuali 12 mesi a 18 mesi di durata
Livello F eliminato dal 1 di giugno 2023
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Art. ___ - Norma di raccordo per inquadramento Servizi di sicurezza
Il personale in forza al 31-05-2023 già inquadrato nel livello E, permarrà inquadrato in tale livello non oltre dodici mesi decorrenti dalla data di inquadramento nel livello E.
Il personale in forza al 31-05-2023 già inquadrato nel livello F, a decorrere dal 1-06-2023, viene inquadrato nel livello E ove permarrà non oltre diciotto mesi decorrenti dalla data di assunzione. In ogni caso, ai fini del conseguimento del livello D, il periodo di permanenza nel livello F e nel livello E non potrà complessivamente superare i 24 mesi decorrenti dalla data di assunzione.
(es. a) lavoratore assunto livello F da 4 mesi: passa al livello E dal 1-06-2023 e vi rimane per 18 mesi; b) lavoratore assunto livello F da 6 mesi: passa al livello E dal 1-06-2023 e vi rimane per 18 mesi; c) lavoratore assunto livello F da 10 mesi: passa al livello E dal 1-06-2023 e vi rimane per 14 mesi).
Si richiama quanto previsto al comma 3 dell'art. ___ "assunzione del personale" - capitolo Cambio Appalto.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto nel quale dovrà essere specificato:
a) data di effettivo inizio della prestazione lavorativa;
b) durata del periodo di prova;
c) livello, qualifica, retribuzione CCNL applicato;
d) località di lavoro;
e) distribuzione settimanale dell'orario di lavoro.
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro, i seguenti documenti:
1) carta d'identità o documento equipollente;
2) Titolo di studio (fotocopia autenticata);
3) eventuale diploma o attestato di partecipazione a corsi di addestramento specifici frequentati;
4) codice fiscale;
5) certificato attestante l'assenza di carichi penali pendenti, casellario giudiziale con assenza di condanne per reati incompatibili con il requisito della buona condotta e con la particolarità dello svolgimento di mansioni nell'ambito dei servizi fiduciari, salvo la riabilitazione.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare, all'atto dell'assunzione, la presenza/assenza di contemporaneo ulteriore rapporto di lavoro in essere, la residenza ed il domicilio ed a notificarne i successivi mutamenti; egli ha altresì l'obbligo di consegnare, se capofamiglia, lo stato di famiglia ed ogni altro documento necessario per beneficiare degli assegni familiari.
All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro ha la facoltà di sottoporre il candidato a visita medica, di norma presso il medico delegato da Legge 81/2008 o Enti previsti dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, per accertarne l'idoneità psico-fisica al lavoro (anche utilizzando test attitudinali).
Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare i propri dipendenti ai competenti enti di assistenza e previdenza, secondo le vigenti norme di Legge.
Divisa (indumenti di lavoro).
Qualora l'azienda fornisca al lavoratore indumenti di lavoro, questi ha l'obbligo d'indossarli e restituirli all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro alla restituzione della divisa; in caso contrario il costo della divisa, nella misura predeterminata nella lettera d'assunzione, sarà posto a carico del lavoratore.
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
a) personale inquadrato nel livello A e B: 60 giorni di lavoro effettivamente prestato;
b) personale inquadrato negli altri livelli: 30 giorni di lavoro effettivamente prestato.
Al lavoratore in prova dovrà essere corrisposta la retribuzione per la qualifica assegnata.
Art. 9 - Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dall'una e dall'altra parte senza obbligo di preavviso, e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto, l'assunzione del lavoratore si intenderà automaticamente confermata e il servizio prestato in tale periodo sarà computato a tutti gli effetti contrattuali.
La durata dell'orario normale di lavoro è fissata ai fini contrattuali in 40 ore settimanali di effettivo lavoro distribuite su 5 o 6 giornate lavorative. I divisori convenzionali mensili vengono stabiliti in 173 per la determinazione della retribuzione oraria e 22 o 26 per la determinazione della retribuzione giornaliera. In sede di contrattazione di secondo livello potranno essere concordate diverse modalità di distribuzione dell'orario di lavoro.
In relazione ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 e al comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 234/2007 si conviene che la durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media riferita ad un periodo di mesi 12.
Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall'art. 11 per il lavoro straordinario. In caso di ritardo nella sostituzione il lavoratore avvertirà l'Azienda che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari, e comunque non superiori alle 2 ore.
Art. 11 - Lavoro straordinario e maggiorazioni
In attuazione dell'art. 5 del D.Lgs. 66/2003, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario per esigenze di servizio, per il numero di ore annuali che sommate all'orario normale di lavoro, non superi i limiti stabiliti nel precedente Art..
Il lavoratore dipendente non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Si considera straordinaria, ai fini retributivi la prestazione lavorativa resa oltre l'orario normale di lavoro.
Alle prestazioni di lavoro sotto elencate si applicheranno le seguenti maggiorazioni:
Straordinario feriale | Diurno | fino 48ª ora settimanale 25% - dalla 49ª ora 30% |
Notturno | 35% | |
Lavoro domenicale/festivo | Diurno | 40% |
Notturno | 50% | |
Straordinario domenicale/festivo | Diurno | 50% |
Notturno | 60% | |
Indennità sesto giorno | Diurno/notturno | 10% |
Si intende per lavoro notturno, ai fini di quanto sopra previsto, quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Ipotesi di accordo 16/02/2024 (Decorrenza 01/06/2023)
Maggiorazioni per gli Operatori di Sicurezza
Con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2024, all'art. 11 della Sezione Servizi Fiduciari del CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari del 2013, le seguenti maggiorazioni sono sostituite come indicato nella tabella che segue.
TIPO DI MAGGIORAZIONE
Maggiorazione % dal
01/01/2024
01/07/2024
01/01/2025
Lavoro Domenicale Diurno
25,0%
20,0%
15,0%
Lavoro Domenicale Notturno
30,0%
25,0%
20,0%
Con riferimento ai principi stabiliti dall'art. 10 p. sez., le parti demandano a livello territoriale l'eventuale istituzione di una banca ore.
Il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore.
In relazione alle esigenze tecniche proprie del settore si conviene che, con esclusione della turnazione ordinaria, al lavoratore potranno essere assegnati per un numero di volte non superiore a 12 nel corso dell'anno solare, riposi giornalieri di durata non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24 ore, non più di tre volte al mese pro capite.
In tal caso le ore mancanti al raggiungimento del limite di ore 11 di riposo non godute nell'arco delle 24 ore dovranno essere obbligatoriamente recuperate entro i trenta giorni successivi.
Qualora il recupero di dette ore avvenga dopo i trenta giorni successivi, dovrà essere corrisposta un'indennità pari al 15% della quota oraria della normale retribuzione.
A livello territoriale le parti potranno concordare diverse modalità in relazione alla specificità del territorio.
Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che può anche non decorrere dalle ore 24 ai sensi degli artt. 3 e 16 della Legge 22-2-1934 n. 370, fermo restando che tale riposo non assorbe quello giornaliero di cui al precedente Art..
Per il personale operativo, potrà cadere, in un giorno diverso dalla domenica.
In relazione alle esigenze tecniche proprie del settore si conviene che il personale può essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale e che, il periodo di riposo di 24 ore consecutive da cumulare con il risposo giornaliero di 11 ore, possa essere ridotto.
Fermo restando quanto previsto in materia di riposo giornaliero, il dipendente chiamato a prestare la propria opera nel giorno di riposo settimanale avrà diritto oltre al recupero delle giornata di riposo, ad un compenso pari al 10% della quota giornaliera della normale retribuzione.
Qualora il recupero di cui sopra avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione dell'indennità di cui al comma precedente, verrà corrisposto una somma anche a TITOLO di risarcimento danni pari al 15% della normale retribuzione giornaliera.
Si intende per lavoro notturno ogni prestazione effettuata dalle ore 22 alle ore 6.
Sono escluse dall'obbligo di prestare lavoro notturno:
- le lavoratrici madri con figli inferiori a 3 anni o in alternativa i lavoratori padri conviventi con gli stessi;
- la lavoratrice e il lavoratore che sia l'unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
- la lavoratrice e il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e succ. modifiche ed integrazioni, nonché le donne dall'accertamento dello stato di gravidanza sino all'anno di compimento di età del bambino.
Per quanto non espressamente previsto in materia di orario di lavoro nel presente CCNL si rimanda a quanto previsto dalla legislazione in materia.
TITOLO VII - Permessi - Festività
Per i lavoratori del personale addetto ai servizi fiduciari:
1. le cinque ex festività religiose e nazionali di cui alla Legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni e la festa del Santo Patrono sono trasformate in permessi annuali. Tali permessi non sono in alcun modo cumulabili con eventuali similari trattamenti concessi a livello locale e derivanti dall'utilizzo a qualsiasi titolo delle ex festività.
In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di calendario per assunzione, cessazione o assenza senza diritto alla retribuzione, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente Art. per ogni mese intero di servizio prestato (le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero), non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non e dovuta - a carico del datore di lavoro - retribuzione secondo norme di Legge o di Contratto.
I permessi di cui al presente Art., eventualmente non goduti nell'anno di maturazione, decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto non oltre le spettanze del mese di gennaio.
Art. 17 - Festività nazionali e infrasettimanali
Per le festività nazionali ed infrasettimanali si applicano le disposizioni delle Leggi 27 maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90 e successive modificazioni. Le festività nazionali sono:
Le festività nazionali |
Il 25 aprile - (festa della liberazione) |
Il 1º maggio - (festa del lavoro) |
Il 2 giugno - (festa della Repubblica) |
Le festività infrasettimanali |
Il primo giorno dell'anno |
Il 6 gennaio (Epifania) |
Lunedì di Pasqua (Pasquetta) |
Il 15 agosto (Assunzione) |
Il 1º novembre (Ognissanti) |
L'8 dicembre (Immacolata concezione) |
25 dicembre (Natale) |
26 dicembre (S. Stefano) |
Art. 18 - Retribuzione delle festività
Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mensile, in conseguenza della giustificata mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al precedente Art..
In caso di coincidenza di una festività nazionale ed infrasettimanale di cui al precedente Art. con il giorno di riposo settimanale di cui alla Legge n. 370/1934 e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, spetterà al lavoratore, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera di tale retribuzione.
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 22 giorni lavorativi per l'orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali e di 26 giorni lavorativi per l'orario di lavoro articolato su 6 giorni settimanali. Tale periodo va goduto per almeno 2 settimane consecutive, nel periodo 1º maggio - 30 settembre, salvo diverse articolazioni concordate tra le parti a livello aziendale.
TITOLO VIII - Missioni e rimborsi spese
Art. 20 - Missioni e rimborsi spese
Per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede dell'azienda o alle località di lavoro previste all'atto dell'assunzione o successivamente assegnate, non competono ai lavoratori compensi od indennità.
Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro previste all'atto di assunzione o successivamente assegnate.
Al lavoratore inviato temporaneamente in servizio in località diversa dalla provincia della sede di lavoro definita nella lettera di assunzione, o successivamente assegnata, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso rispetto al tragitto ordinario nella misura di 0,30 euro/km.
Al lavoratore inviato in missione, ove si renda necessario il suo pernottamento fuori sede, è dovuto oltre al rimborso delle spese di viaggio, quelle sostenute per il vitto e alloggio.
TITOLO IX - Trattamento economico
Art. 23 - Retribuzione normale
Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dai seguenti elementi:
- paga base tabellare conglobata di cui al successivo art. 24;
- eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 25.
Art. 24 - Paga base tabellare conglobata
Livello | Paga conglobata al 1-2-2013 | Paga conglobata al 1-2-2014 | Paga conglobata al 1-2-2015 |
Euro | |||
A | 1.367,14 | 1.398,57 | 1.461,42 |
B | 1.242,85 | 1.271,42 | 1.328,57 |
C | 1.044,00 | 1.068,00 | 1.116,00 |
D | 870,00 | 890,00 | 930,00 |
E | 820,29 | 839,15 | 876,86 |
F | 745,71 | 762,85 | 797,14 |
I valori della tabella economica di cui sopra sono stati riparametrati secondo i seguenti numeri convenzionali:
Parametri | Livelli |
220 | A |
200 | B |
168 | C |
140 | D |
132 | E |
120 | F |
Le parti al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo e per garantire un'adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordano che le imprese erogheranno con decorrenza 1º marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di euro 20 mensili anche a TITOLO di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto TITOLO, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi.
Le parti si danno reciprocamente atto che la presente disciplina contrattuale così come introdotta in sede di prima istituzione, risente dell'esigenza di favorire l'emersione dello specifico settore, fatto salvo il comune intendimento di concordare, le opportune rivalutazioni in sede di prossimi rinnovi contrattuali.
Ipotesi di accordo 30/05/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
Parte Economica
Aumento pari a 140 euro mensili a regime al IV livello GpG e livello D dei servizi di sicurezza da riparametrarsi per gli altri livelli di inquadramento
Tranches
Giugno 2023
Giugno 2024
Giugno 2025
Dicembre 2025
Aprile 2026
50
25
25
20
20
[___]
Art______Cessazione dell'elemento di copertura economica di cui agli artt. 109 e 24 CCNL e nuova paga base tabellare
1.1 L'elemento di copertura economica sin qui erogato ai sensi degli artt. 109 e 24 sezione servizi fiduciari del CCNL, pari ad € 20,00 mensili, e relative riparametrazioni ove previste, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo cessa di esser erogato a tale titolo.
1.2 A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, i minimi retributivi della paga base tabellare conglobata di cui agli artt. _____ sono riparametrati come segue
(inserire tabella)
[___]
Nota di raccordo
Le parti in considerazione dell'urgenza di aggiornare i livelli retributivi in ragione del lungo periodo di carenza contrattuale non più sostenibile e dell'elevata conflittualità, concordano di consolidare i parametri attualmente acquisiti e di condividere un percorso di negoziazione anche attraverso la creazione di tavoli tecnici che considerino le dinamiche macroeconomiche ed inflazionistiche.
Si concorda, che fermo quanto consolidato, le parti si incontreranno pertanto con periodicità semestrale per monitorare la congruità dei parametri ed individuare correttivi migliorativi anche nel rispetto della dinamica degli appalti e delle ulteriori condizioni idonee a incidere su incrementi salariali.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
TABELLE
[___]
SERVIZI DI SICUREZZA
Livello
Paga Conglobata 01/06/23
Paga Conglobata 01/06/24
Paga Conglobata 01/06/25
Paga Conglobata 01/12/25
Paga Conglobata 01/04/26
A
1559,99
1599,28
1638,56
1669,99
1701,42
B
1420,00
1455,71
1491,43
1520,00
1548,57
C
1196,00
1226,00
1256,00
1280,00
1304,00
D
1000,00
1025,00
1050,00
1070,00
1090,00
E
944,00
967,57
991,15
1010,00
1028,86
SERVIZI DI SICUREZZA
Livello
Parametri
Paga Conglobata 01/02/2015
Ex art. 24
Paga Conglobata 31/05/23
A
220
1461,42
20,00
1481,42
B
200
1328,57
20,00
1348,57
C
168
1116,00
20,00
1136,00
D
140
930,00
20,00
950,00
E
132
876,86
20,00
896,86
F
120
797,14
20,00
817,14
Livello
Parametri
Paga Conglobata 01/06/23
Aumento Giugno 01/06/24
Paga Conglobata 01/06/24
Aumento 01/06/25
Paga Conglobata 01/06/25
Aumento 01/12/25
Paga Conglobata 01/12/25
Aumento 01/04/26
Paga Conglobata 01/04/26
A
220
1559,99
39,29
1599,28
39,29
1638,56
31,43
1669,99
31,43
1701,42
B
200
1420,00
35,71
1455,71
35,71
1491,43
28,57
1520,00
28,57
1548,57
C
168
1196,00
30,00
1226,00
30,00
1256,00
24,00
1280,00
24,00
1304,00
D
140
1000,00
25,00
1025,00
25,00
1050,00
20,00
1070,00
20,00
1090,00
E
132
944,00
23,57
967,57
23,57
991,15
18,86
1010,00
18,86
1028,86
Ipotesi di accordo 16/02/2024 (Decorrenza 01/06/2023)
Tabelle retributive
[___]
- Addetti ai Servizi di Sicurezza
Con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2024, in ragione dell'introduzione della quattordicesima mensilità, le tabelle retributive e parametrali relative alla paga base tabellare conglobata di cui all'art. 24, Sezione Servizi Fiduciari del CCNL 2013, come già modificate dall'accordo del 30 maggio 2023, sono sostituite dalle seguenti:
Operatori di Sicurezza
Mensilità
Parametri
Livello
01/01/2024
01/07/2024
01/10/2024
01/01/2025
01/07/2025
01/12/2025
01/04/2026
01/12/2026
14
140
D
1.114,29 €
1.128,21 €
1.160,71 €
1.207,14 €
1.235,00 €
1.262,86 €
1.281,43 €
1.300,00 €
14
retribuzione
convenzionale
E
1.021,43 €
1.035,36 €
1.067,86 €
1.114,29 €
1.142,14 €
1.170,00 €
1.188,57 €
1.207,14 €
A decorrere dal primo gennaio 2024, la retribuzione dei lavoratori inquadrati al livello E è definita in via convenzionale come indicato nella tabella soprastante per la vigenza del contratto.
Gli operatori addetti ai servizi di sicurezza saranno inquadrati al livello E per i primi 9 mesi di anzianità aziendale.
Gli aumenti delle retribuzioni dei livelli A, B, C, saranno invece ottenuti applicando i valori parametrali convenzionali previsti dal CCNL.
Le parti si danno reciprocamente atto che lo sviluppo delle tabelle retributive secondo i criteri sopra indicati sarà redatto e reso disponibile entro sette giorni dalla data odierna.
[___]
Tabelle
Livello
Paga conglobata al 01/06/23
Paga conglobata al 01/01/24
Paga conglobata al 01/07/24
Paga conglobata al 01/10/2024
Paga conglobata al 01/01/2025
Paga conglobata al 01/07/2025
Paga conglobata al 01/12/2025
Paga conglobata al 01/04/2026
Paga conglobata al 01/12/2026
A
1559,99
1740,40
1762,29
1813,36
1886,32
1930,09
1973,87
2003,05
2032,24
B
1420,00
1583,88
1603,77
1650,20
1716,53
1756,33
1796,12
1822,65
1849,18
C
1196,00
1333,43
1350,14
1389,14
1444,86
1478,29
1511,71
1534,00
1556,29
D
1000,00
1114,29
1128,21
1160,71
1207,14
1235,00
1262,86
1281,43
1300,00
E
944,00
1021,43
1035,36
1067,86
1114,29
1142,14
1170,00
1188,57
1207,14
Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, salvo quanto disposto al quarto comma art. 5 p. sez., al personale addetto ai servizi fiduciari, spettano un numero di sei scatti triennali, per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure:
Livelli | Febbraio 2018 Euro |
A | 21 |
B | 19 |
C | 17 |
D | 15 |
In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti già maturati è ricalcolato in base ai valori indicati nel comma precedente senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati nel periodo pregresso. L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Nel caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo in cifra fissa degli scatti pregressi già maturati nel precedente livello fino alla maturazione del nuovo scatto. A quel momento gli scatti pregressi saranno ricalcolati in base alla misura in vigore per il nuovo livello di appartenenza, senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.
Fermo restando che il tetto massimo degli scatti è la risultante del valore unitario relativo ad ogni livello moltiplicato per il numero degli stessi (sei), nei casi in cui sia già stata maturata l'intera serie degli scatti previsti con un tetto massimo inferiore a quello sopra richiamato, si dovrà procedere al relativo adeguamento, secondo i seguenti criteri:
a) la cifra totale derivante dalla voce "scatti di anzianità" verrà divisa per il valore unitario dello scatto del livello di appartenenza, determinando in tal modo il numero di scatti al valore attuale. Successivamente, il lavoratore interessato dovrà maturare ulteriori scatti quanti ne mancheranno per arrivare al numero complessivo di sei;
b) l'eventuale frazione di scatto che dovesse residuare dall'operazione di cui sopra, verrà mantenuta e sarà assorbita all'atto della maturazione del sesto scatto.
Art. 26 - Mensilità supplementare (13ma)
Ogni anno, entro il 20 dicembre ai lavoratori deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 23 p. sez.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto, per i mesi di servizio prestato, a tanti dodicesimi della mensilità di cui al presente Art. per quanti sono i mesi rispettivamente maturati nel corso dei periodi sopracitati. A tal fine le frazioni di mese che superino i 15 giorni saranno considerate mese intero.
Ipotesi di accordo 16/02/2024 (Decorrenza 01/06/2023)
Mensilità supplementare per gli Operatori di Sicurezza
In un'ottica di omogeneizzazione del criterio di suddivisione mensile della retribuzione annua lorda per tutto il personale ricompreso nel presente CCNL, le Parti convengono di introdurre la quattordicesima mensilità anche per gli Operatori di Sicurezza.
Conseguentemente, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2024, l'art. 26 della Sezione Servizi Fiduciari del CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari del 2013 è sostituito dal seguente:
"Art. 26 - Mensilità supplementari (13ma e 14ma)
Ogni anno, entro il 20 dicembre ai lavoratori deve essere corrisposto un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 23 della presente sezione.
Ogni anno, entro il 15 Luglio, deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 23 della presente sezione.
La 13ma si intende riferita al periodo annuale 1º gennaio - 31 dicembre e la 14ma al periodo annuale 1º luglio - 30 giugno.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto, per i mesi di servizio prestato, a tanti dodicesimi della mensilità di cui al presente articolo per quanti sono i mesi rispettivamente maturati nel corso dei periodi sopracitati. A tal fine le frazioni di mese che superino i 15 giorni saranno considerate mese intero."
Art. 27 - Armonizzazione dei trattamenti
In sede di prima applicazione del presente contratto, i trattamenti economici saranno armonizzati sulla base del criterio dell'invarianza del trattamento della medesima paga oraria ordinaria in essere.
Le eventuali differenze retributive globalmente considerate, favorevoli ai lavoratori verranno calcolate e tradotte in un elemento economico che ricomprenda anche i valori in denaro delle differenze tra istituti di carattere normativo.
Lo stesso elemento, costituito in un assegno ad personam mensile, per un numero di 12 mensilità da erogarsi per l'intera durata del contratto resterà assorbito dai futuri aumenti contrattuali in misura corrispondente al 25% degli stessi in occasione di ciascun rinnovo contrattuale.
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto.
Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5.
La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Il trattamento di fine rapporto, per tutti i dipendenti, è pari alla retribuzione dovuta nell'anno divisa per 13,5. La retribuzione annua ai fini del presente Art. si determina secondo il criterio stabilito nel comma successivo.
Per determinare la base annua utile per il calcolo del TFR si devono computare esclusivamente i seguenti elementi:
stipendio o salario unico nazionale |
scatti di anzianità |
tredicesima |
eventuali superminimi ed assegni "ad personam" |
Rimborsi spese e compensi per lavoro straordinario non sono in ogni caso computabili agli effetti del presente Art..
Il preavviso deve essere dato per iscritto rispettando i seguenti termini:
- giorni quindici di calendario per il personale inquadrato ai livelli C, D, E ed F;
- giorni trenta di calendario per il personale inquadrato al livello B;
- giorni quaranta di calendario per il personale inquadrato al livello A.
I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine del mese.
Ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato preavviso il recedente, datore di lavoro o lavoratore, dovrà corrispondere all'altra parte un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il relativo periodo. Ove il lavoratore dimissionario lo richieda, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso facendo in tal caso cessare il rapporto di lavoro; ove invece il datore di lavoro intenda di propria iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 30 - Malattia e periodo di comporto
In ordine al trattamento economico e normativo per i lavoratori assenti a causa di malattia troverà integrale applicazione quanto previsto dall'art. 125 del presente CCNL
TITOLO X - Strumenti della bilateralità
Art. 31 - Strumenti della bilateralità
Le parti concordano che per quanto riguarda gli strumenti della bilateralità si rimanda a quanto previsto e disciplinato nella parte della vigilanza privata.
Accordo integrativo 15/06/2023 (Decorrenza 01/06/2023)
BILATERALITÀ
Il presente testo sostituisce integralmente gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 nonché l'art. 31 Sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 8 aprile 2013 e 28 febbraio 2014.
Premessa
Le Parti riconfermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull'opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.
Le Parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente Titolo rappresenta parte integrante del trattamento economico/normativo previsto nel presente CCNL e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, anche non aderenti al sistema associativo, del settore Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza, secondo le singole disposizioni dei successivi articoli.
Art. 1 - Accordo sulla governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali
La bilateralità costituisce un patrimonio importante del sistema di relazioni sindacali nel settore Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza e punto di riferimento altrettanto importante per orientare positivamente l'evoluzione delle sue funzioni nel dibattito politico-istituzionale aperto nel Paese.
Le Parti, in coerenza con quanto definito con l'Accordo sulla governance del 14-07-2021, condividono che i principi che devono caratterizzare la bilateralità e il welfare contrattuale attengano alla trasparenza nella gestione, efficienza nel funzionamento, garanzia della sostenibilità futura di enti/fondi ad ogni livello.
Per le stesse ragioni le Parti condividono l'obiettivo della massima efficienza del welfare contrattuale e della bilateralità secondo criteri di buona gestione, coerenti con le risorse gestite e governati attraverso adeguate professionalità; intendono inoltre perseguire una politica di trasparenza nella gestione degli enti/fondi di origine contrattuale in linea con le aspettative delle imprese e dei lavoratori.
Sulla base di quanto definito nei precedenti commi, le Parti hanno sottoscritto il 14-07-2021 l'Accordo sulla governance e sui criteri di funzionamento degli Enti bilaterali nazionali e regionali e dei Fondi, allegato al presente accordo di rinnovo e che ne costituisce parte integrante.
Il mancato rispetto da parte degli Enti Bilaterali Regionali delle previsioni del presente CCNL, dell'applicazione dello statuto, nonché dei principi, criteri e contenuti dell'accordo di cui al comma precedente comporta la facoltà in capo all'Ente Bilaterale Nazionale di attivare misure sanzionatorie, secondo gli indirizzi definiti dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali nazionali, firmatarie il suddetto accordo.
Art. 2 - Ente bilaterale Nazionale
L'Ente Bilaterale Nazionale, in conformità a quanto previsto dall'Accordo sulla governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali del 14-07-2021, svolge le seguenti funzioni:
a) assicura l'attività di supporto agli enti bilaterali regionali per l'adeguamento di statuti e regolamenti al nuovo statuto e regolamento forniti dall'Ente Bilaterale Nazionale e ne certifica la conformità al fine della riscossione delle risorse di cui all'art. ___ ;
b) predispone uno schema unico di budget previsionale e di rendiconto consuntivo, per tutti gli Enti Bilaterali Regionali, redatti secondo criteri di trasparenza e leggibilità, che gli stessi provvederanno a trasmettere annualmente all'Ente Bilaterale Nazionale;
c) raccoglie da tutti gli Enti Bilaterali Regionali i rendiconti e la relazione annuale sull'andamento della gestione e dell'attività, verificandone la rispondenza alle disposizioni del presente CCNL e dell'Accordo sulla governance di cui al primo comma del presente articolo;
d) raccoglie ed esamina le attività svolte dagli Enti Bilaterali Regionali, anche in riferimento alle somme ad esse destinate, onde verificare il rispetto delle finalità statutarie e delle regole gestionali stabilite nell'Accordo sulla governance di cui al primo comma del presente articolo;
e) segnala alle Associazioni Datoriali ed alle Organizzazioni Sindacali nazionali gli Enti Bilaterali Regionali che non rispettano le previsioni del presente CCNL e dell'Accordo sulla governance del 14-07-2021;
f) predispone annualmente una relazione che illustri le buone prassi ed evidenzi eventuali criticità.
Le Parti concordano, inoltre, di conferire all'Ente Bilaterale Nazionale potere di verifica sugli Enti Bilaterali Regionali rispetto alla regolarità degli esercizi economici e in caso di inadempienza, attraverso specifiche norme.
Gli organi statutari dell'Ente Bilaterale Nazionale e degli Enti Bilaterali Regionali saranno composti in modo da garantire la rappresentanza paritetica (per numero di componenti e/o per voti) tra Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
L'Ente Bilaterale Nazionale, disciplinato da apposito Statuto e Regolamento, redatti in conformità a quanto previsto dall'Accordo sulla governance del 14-07-2021, ha i seguenti scopi e svolge le relative funzioni:
a) promuovere e realizzare studi e ricerche sul settore, con riferimento alle tendenze del mercato dei servizi di sicurezza, alla presenza delle imprese ed al loro dimensionamento, all'andamento dell'occupazione nella sua composizione quantitativa, per tipologie di impiego e nella composizione professionale e le relative previsioni nel medio periodo;
b) elaborare e proporre, alle Istituzioni competenti in materia di Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza (Parlamento, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, ecc.) ogni iniziativa atta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici e allo sviluppo delle aziende del settore
c) svolgere attività di comunicazione tese alla diffusione della cultura della sicurezza, alla qualificazione del ruolo e della funzione degli operatori del settore (imprese e lavoratori), prevalentemente rivolte al territorio;
d) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
e) costituire una banca dati relativa alla professionalità, affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nel settore;
f) favorire, attraverso le iniziative di informazione necessarie, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche avvalendosi di tecnologia informatica;
g) ricevere dalle Associazioni Datoriali e/o dalle Organizzazioni Sindacali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge 936/86 di riforma del CNEL;
h) inviare periodicamente al Ministero del Lavoro, al Ministero dell'Interno e a tutte le Prefetture, gli aggiornamenti del costo del lavoro su base Nazionale, determinati dagli aumenti contrattuali del presente CCNL e dalla contrattazione di secondo livello sottoscritta dalle strutture territoriali delle Parti Sociali stipulanti il presente CCNL.
i) rilasciare la certificazione liberatoria alle singole imprese, per la partecipazione agli appalti pubblici e privati, che attesti il recepimento e l'applicazione integrale della contrattazione collettiva nazionale e decentrata stipulata dalle Parti sociali sottoscriventi il presente contratto;
l) rilasciare il parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla contrattazione collettiva in materia di apprendistato.
m) costituire l'Organismo Paritetico Nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dal DLgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
n) promuovere e gestire iniziative in materia di formazione / riqualificazione verso i lavoratori, ivi compresi coloro che risultano espulsi/sospesi per ragioni di crisi aziendale, escludendo qualunque forma di sovrapposizione con quanto già finanziabile attraverso i Fondi Interprofessionali, secondo criteri individuati e attraverso soggetti indicati dei Soci, che consentano di ottenere una "certificazione di mercato" utile alla ricollocazione nel settore.
o) istituire interventi in materia di sostegno al reddito e/o di welfare, secondo quanto stabilito nelle intese tra le Parti Sociali.
p) promuovere, anche attraverso sportelli dedicati, lo sviluppo e la diffusione della previdenza e dell'assistenza sanitaria integrativa;
q) riscuotere il contributo di assistenza contrattuale di cui all'art. 3, da contabilizzarsi in apposita sezione separata del rendiconto annuale e gestito secondo quanto previsto da apposito Regolamento.
r) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale.
Ente Bilaterale Nazionale e FASIV collaborano per lo scambio di informazioni e dei dati utili a verificare il corretto adempimento delle norme contrattuali di rispettiva competenza.
Art. 3 - Finanziamento
(1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Regionali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal CCNL, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale del 0,20 per cento di paga base e contingenza, per ogni mensilità (comprese le mensilità supplementari), di cui 0,10 per cento a carico del datore di lavoro e 0,10 per cento a carico del lavoratore.
(2) Le Parti si danno atto che nel computo degli aumenti del CCNL si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo alla bilateralità nazionale dello 0,20 per cento su paga base e contingenza per dipendente. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote, è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,30 per cento di paga base e contingenza, per ogni mensilità (comprese le mensilità supplementari), e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 112 CCNL e la stessa rimane comunque obbligata, verso i lavoratori aventi diritto, all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale.
(3) Le quote contrattuali di servizio dovute all'Ente Bilaterale Nazionale ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico.
(4) Il 45% per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - tra gli Enti Bilaterali Regionali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL, a decorrere dalla data di certificazione del predetto requisito di conformità ad opera dell'Ente Bilaterale Nazionale.
(5) Il rilascio della certificazione liberatoria alle singole aziende, per la partecipazione agli appalti pubblici e privati, è subordinato al corretto adempimento di quanto previsto dal presente articolo.
Art. 4 - Enti bilaterali Regionali
(1) L'Ente Bilaterale è costituito, a livello regionale, a cura delle rappresentanze locali delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
La costituzione dell'Ente Bilaterale è subordinata alla disponibilità di risorse adeguate per lo svolgimento delle attività, così come previsto dall'Accordo di governance del 14-07-2021;
In nessun caso, la mancata presenza a livello regionale di uno o più delle predette Associazioni datoriali o Organizzazioni Sindacali può comportare impedimento alla costituzione dell'Ente Bilaterale.
Nello svolgimento della propria attività si attiene alle previsioni contenute nel presente CCNL nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Accordi governance del 14-07-2021.
L'Ente Bilaterale Regionale adotta lo Statuto e lo schema unico di rendiconto definiti a livello nazionale.
(2) Ente Bilaterale Regionale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
A tal fine, l'Ente Bilaterale Regionale promuove e gestisce, a livello locale:
a) studi e ricerche sul quadro economico e produttivo del settore e le relative prospettive di sviluppo nonché sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni, inviandone i risultati all'Ente Bilaterale nazionale;
b) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
c) l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l'Ente Bilaterale nazionale e con i servizi locali per l'impiego;
d) ulteriori iniziative (rispetto a quanto previsto dall'Ente Bilaterale Nazionale) di sostegno del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche collegate a corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
e) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
f) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Ente Bilaterale nazionale.
(3) L'Ente Bilaterale Regionale è tenuto a svolgere, attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali composte da esponenti designati dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, le seguenti funzioni:
a) monitorare, attraverso apposita commissione, dei contratti a tempo determinato e delle altre tipologie di impiego previste dal CCNL;
b) attuare quanto previsto dal CCNL in materia di apprendistato;
c) costituire al proprio interno, l'Organismo Paritetico Regionale per l'esercizio delle funzioni previste in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dare attuazione, per quanto di competenza, all'art. 47 e seguenti del DLgs. 81/2008 in materia di rappresentanza dei lavoratori;
d) svolgere le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 11 e 12 del CCNL;
e) promuovere e gestire iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale
È istituita la Commissione Paritetica Nazionale, organo bilaterale preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed in particolare a:
- esaminare e decidere, ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti normativi o di singole clausole contenute nel presente Contratto Nazionale con le modalità e le procedure previste dall'articolo 5 CCNL.
La Commissione Paritetica Nazionale è composta in modo da garantire la rappresentanza paritetica (per numero di componenti e/o per voti) tra Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL. La Commissione Paritetica delibera all'unanimità.
La Segreteria della Commissione Paritetica Nazionale ha sede presso l'Ente Bilaterale Nazionale, e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, con mezzi idonei alla certificazione del ricevimento: a) da una delle Parti stipulanti il presente Contratto; b) da un'Organizzazione sindacale locale facente capo ad un'Organizzazione Sindacale stipulante, autonomamente o per conto di un aderente; c) da un'azienda aderente alle Associazioni datoriali stipulanti il presente CCNL.
All'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
Le riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede dell'Ente Bilaterale. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente quarto comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le Parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle Parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e di darvi attuazione, nonché, ove ne ricorrano gli estremi, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, terzo comma, e 412 c.p.c. e 2113, c.c. e successive modificazioni. In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le Parti interessate non potranno intraprendere altra iniziativa, sindacale o legale.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni.
Art. 6 - Contributo di assistenza contrattuale
Per la pratica realizzazione ed il funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 5 e per assicurare, nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'efficienza e l'efficacia del ruolo delle proprie strutture, le Associazioni datoriali e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, procederanno alla riscossione di un contributo di assistenza contrattuale (CO.AS.CO) ex art. 148, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, per il tramite di un Istituto Bancario o tramite specifica convenzione con l'INPS.
Il contributo è fissato nella misura del 0,25 per cento della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per ogni mensilità (comprese le mensilità supplementari), di cui 0,15 per cento a carico del datore di lavoro e 0,10 per cento a carico del lavoratore.
Sono tenuti al versamento del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le quote di contributo a carico dei lavoratori dovranno essere mensilmente versate da tutti i datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico.
Il contributo di assistenza contrattuale è riscosso dall'Ente Bilaterale Nazionale, unitamente alle quote contrattuali di servizio dovute all'Ente Bilaterale Nazionale di cui all'art. 3 ed attribuito secondo le modalità definite dalle Parti stipulanti il presente Contratto con apposito Regolamento, in rapporto agli scopi sopraindicati.
Il rilascio della certificazione liberatoria alle singole aziende, per la partecipazione agli appalti pubblici e privati, è subordinato al corretto adempimento di quanto previsto dal presente articolo.
Art. 32 - Assistenza sanitaria integrativa
Per il personale adibito ai servizi fiduciari è dovuto un contributo a carico dell'azienda pari a 12 euro/mese, a partire dal 1º luglio 2013, per l'iscrizione al fondo F.A.S.I.V.
Le parti si danno atto che il contributo a carico dell'azienda è parte integrante del trattamento economico contrattuale, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote di cui al precedente comma sarà tenuta ad erogare un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 23.
TITOLO XI - Rinvio alla parte generale
Art. 33 - Rinvio alle norme generali del Contratto
Con esclusione della parte economica, esaustivamente definita in questa sezione, e della specifica normativa prevista per il personale addetto ai servizi fiduciari, allo stesso personale si applicano per il resto lo norme della parte generale del Contratto, in quanto applicabili, anche con riferimento all'art. 128 del presente CCNL
Protocollo d'intesa 10-06-2013
Il 10 giugno 2013, in Roma,
tra:
- Assicurezza/Confesercenti;
e
- Filcams-Cgil;
- Fisascat-Cisl;
è stato sottoscritto il presente CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari nei limiti e secondo le condizioni disciplinati di seguito.
In deroga agli artt. 6, 7 e 8 del suddetto CCNL, Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari che aderiscono al sistema Confesercenti sono tenute al versamento della contribuzione di bilateralità a favore di EBN.TER. nella misura e secondo i termini di cui al presente Contratto.
EBN.TER. e il sistema degli EBT, per l'effetto, svolgeranno a favore di tali imprese le funzioni di cui all'art. 6 che precede, in attesa di armonizzazione con i sistemi bilaterali di settore.
Le parti sopra citate in via transitoria costituiscono un Comitato paritetico Nazionale per il rilascio della certificazione prevista dalle normative vigenti per la partecipazione agli appalti pubblici e privati, nonché per la prosecuzione delle attività svolte, che attesti il recepimento e l'applicazione integrale della contrattazione collettiva nazionale e decentrata stipulata dalle Parti sociali sottoscriventi il presente contratto. In occasione della prima riunione di insediamento il suddetto Comitato si doterà di un regolamento operativo.
Con riferimento all'art. 8 del presente CCNL gli istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari che aderiscono al sistema Confesercenti sono tenute al versamento della contribuzione CO.RE.SI. nella misura, secondo i termini, le finalità e le misure qui di seguito riportati:
A) i mezzi necessari al funzionamento della Commissione nazionale e delle Commissioni paritetiche territoriali ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni nazionali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza;
B) per la pratica realizzazione di quanto previsto dalla lettera precedente, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione un contributo di assistenza contrattuale denominato CO.RE.SI. a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.
La parte di contributo a carico dei datori di lavoro è di competenza di Assicurezza/Confesercenti, mentre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori stipulanti;
C) il CO.RE.SI sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive integrazioni;
D) il CO.RE.SI. di cui alla lett. B) dovrà essere calcolato mediante l'applicazione sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, delle aliquote percentuali appresso indicate:
a) l'aliquota del contributo CO.RE.SI a carico dei datori di lavoro e di pertinenza Assicurezza/Confesercenti è compresa nei contributi associativi;
b) l'aliquota a carico dei lavoratori e di pertinenza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti è fissata nella misura dello 0,10%;
E) i datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente capo.
Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico dei lavoratori saranno effettuate mediante trattenuta dei datori di lavoro, da annotarsi sulla busta paga nei confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo immediatamente successivo all'assunzione.
Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l'altra sarà trasmessa alla Commissione locale per le vertenze di lavoro presso Assicurezza/Confesercenti.
Le norme di cui alla lett. A) fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.
F) L'ammontare dei contributi della lett. B) sarà versato dai datori di lavoro all'Ente esattore unitamente ai contributi obbligatori, utilizzando i moduli di versamento alle rispettive voci specificatamente previste per la quota a carico dei datori di lavoro e per la quota a carico dei lavoratori.
Con riferimento agli obblighi e alle misure di cui al capo 2 (Norme speciali per i Quadri) art. 33 ultimo comma del presente Contratto, le Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari che aderiscono al sistema Confesercenti saranno vincolate ad Higeya Mutua Sanitaria in attesa di armonizzazione e del recepimento della presente intesa contrattuale da parte del Quas.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a costituire una Commissione per addivenire alla sottoscrizione di un protocollo sul sistema di classificazione del personale.
Rilevato che
1) Nel corso degli ultimi anni si sono succedute diverse normative (art. 2 del D.l. 27 maggio 2008 n. 93; art. 5 del D.l. 29 novembre 2008 n. 185; art. 2, commi 156 e 157, Legge 23 dicembre 2009, n. 191) in merito al regime di tassazione agevolata delle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività;
2) L'art. 1 comma 481 della Legge n. 228/2012 ha prorogato le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro rinviando ad un apposito D.P.C.M. l'indicazione delle modalità di attuazione dell'agevolazione;
3) Con D.P.C.M. del 22 gennaio 2013 e con la Circolare del Ministero del Lavoro n. 15 del 2013 è stata definita la retribuzione di produttività e le disposizioni di carattere procedurale.
Premesso che
1. Le Parti avevano già provveduto in questi anni ad una ricognizione degli elementi e degli istituti contrattuali che nel contesto territoriale e aziendale riferito alle modalità di organizzazione del lavoro, portavano ad un incremento della produttività, trovando in materia anche intese già per l'anno 2011 e 2012;
2. Il premio di produzione (salario variabile - premio di risultato) previsto dalla contrattazione territoriale trova già la sua correlazione con incrementi di produttività sia nella natura stessa dell'istituto che nella esposizione data dallo stesso contratto e, pertanto, si ritiene esplicitamente richiamato.
Tutto quanto sopra rilevato e premesso, le Parti raggiungono il seguente
Accordo
A conferma di precedenti verifiche effettuate dalle Parti e a seguito degli accordi già raggiunti per il 2011 e per il 2012, anche per l'anno 2013 ribadiscono che in ragione delle specificità settoriali, territoriali e aziendali e in relazione anche alla disciplina del vigente CCNL nonché della contrattazione territoriale, le componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti che possono ritenersi in connessione con incrementi della produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa risultano essere:
- straordinario: tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario, sia la quota di retribuzione ordinaria che la quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie;
- riposi lavorati e recuperati: solo la quota relativa alla maggiorazione;
- festività lavorate: la quota relativa alla giornata e alla maggiorazione;
- lavoro a tempo parziale: l'intero compenso per lavoro supplementare;
- banca ore non recuperata con permessi compensativi: sia la quota di retribuzione ordinaria che la quota relativa alla maggiorazione;
- banca ore recuperata con permessi compensativi: solo la quota relativa alla maggiorazione;
- permessi non goduti dell'anno precedente;
- premio di risultato;
- indennità di turno.
Le Parti si impegnano a depositare il presente accordo presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Roma entro trenta giorni dalla sottoscrizione.
Le Parti dichiarano la conformità del presente accordo alle previsioni normative di cui al D.P.C.M. del 22 gennaio 2013.
Le Parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione ai lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo, ai fini di una corretta applicazione ai sensi delle vigenti disposizioni.
Accordo 28/05/2020 (gestione emergenza COVID 19)
Premesso che:
- Le Parti hanno in corso da tempo un confronto per definire il CCNL di settore che ha subito una sospensione connessa all'emergenza sanitaria che ha colpito il Paese a partire da febbraio 2020;
- in relazione a questo evento, in data 28 aprile 2020, le Parti hanno condiviso un intervento volto ad aiutare i lavoratori della Vigilanza Privata attraverso EBINVIP;
- in data 24 aprile 2020 è stato sottoscritto tra le Parti Sociali e il Governo il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", recepito nel DPCM 26 aprile 2020;
- l'art 13 comma 1 del suddetto Protocollo prevede la "costituzione in azienda di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS";
- le parti condividono l'obiettivo di fornire alle imprese e alle rappresentanze sindacali aziendali uno strumento che abbia caratteristiche uniformi, al fine di favorire quanto più possibile la cultura della sicurezza e la tutela della salute nel luoghi di lavoro, nel pieno rispetto delle norme emanate ai vari livelli in tema di emergenza sanitaria.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
1. È allegato al presente Verbale il fac simile di Accordo per la "costituzione in azienda di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS", ai sensi e per gli effetti del DPCM 26-04-2020
2. È altresì allegato il documento "Linee guida per le imprese di Vigilanza Privata per la definizione di un protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19", che sarà integrato a livello aziendale con le misure specifiche relative alle caratteristiche dell'impresa, alle diverse attività e servizi svolti, anche in relazione alle interferenze e relativi obblighi derivanti dai committenti;
3. Le Parti promuoveranno, ciascuna per il proprio ambito di competenza, la realizzazione di intese aziendali coerenti con i contenuti indicati;
Le Parti convengono di proseguire il confronto su tutti i temi afferenti la gestione della situazione in essere, ivi compreso il monitoraggio e la verifica del ricorso agli ammortizzatori sociali nonché le prospettive alla luce dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria.
5. Le Parti ritengono altresì utile riprendere nel mese di giugno 2020 il confronto relativo al CCNL di settore con incontri nelle giornate del 19 e 24.
Letto, confermato e sottoscritto.
ASSIV
UNIV
ANIVP
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
AGCI
FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTUCS UIL
Allegato - Fac simile Verbale di accordo
VERBALE DI ACCORDO
Il ___________________, in videoconferenza si sono incontrati:
- La soc. ________________ con sede legale in ___________, via _____________, in persona dei sig.ri ____________________ ("la Società");
- le Segreterie Nazionali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs nelle persone dei signori (le "OO.SS.").
La Società e le GO.SS. sono congiuntamente definite le "Parti",
PREMESSO CHE
1. In data 14 marzo 2020, è stato sottoscritto tra Governo e Parti sociali, in attuazione dell'art. 1 c. 1 del DPCM 11 marzo 2020, un "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", successivamente integrato in data 24 aprile 2020 e recepito nel DPCM 26 aprile 2020 (in seguito Protocollo"), avente l'obiettivo di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare le misure precauzionali anti contagio e di contenimento adottate per contrastare l'epidemia in corso;
2. la situazione di emergenza correlata al virus Covid-19 impone la necessità di adottare tempestivamente misure adeguate a tutela dei lavoratori e degli utenti (o committenti), in conformità ai continui e differenti provvedimenti delle Autorità competenti in materia;
3. al suddetto Protocollo e alle linee guida dettate dalla OMS, la soc. ______________ intende dare applicazione e fare pieno riferimento;
4. la soc. ____________________, in conformità alle disposizioni nazionali e territoriali, si impegna ad adottare specifiche misure di prevenzione e protezione e dichiara di aver altresì posto in essere investimenti strutturali in tal senso;
5. le Parti si sono incontrate allo scopo di costituire, in considerazione di quanto sopra, un Comitato per la corrente emergenza Covid-19 così come previsto dal Protocollo.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1. le Parti costituiscono un Comitato aziendale, ai sensi dell'art. 13 del Protocollo 24 aprile, di livello nazionale con riferimento all'emergenza Coronavirus, che sarà attivo per tutta la durata dell'emergenza sanitaria (di seguito il "Comitato");
2. Il Comitato è composto e da _____ componenti di parte sindacale, _____ effettivi e altrettanti supplenti per Organizzazione Sindacale che verranno dalle stesse OO.SS. designati con apposita comunicazione di norma entro la prima data di convocazione, e da ____ componenti di parte aziendale, tra cui vi saranno il RSPP e il Medico Competente. I designati, in numero non eccessivo rispetto alle esigenze e opportunità, godranno di permessi aggiuntivi in ragione delle ore di partecipazione alle attività del comitato per l'espletamento di detto compito, in misura comunque non superiore a _______ ore mensili.
3. Ad ogni riunione del comitato verrà redatto un verbale. Il documento sarà inviato a RLS, RSA/RSU presenti in azienda.
4. Il Comitato, per sua natura temporaneo, avrà la funzione di analizzare, verificare, monitorare, proporre aggiornamenti ed implementazioni del Protocollo per la gestione del rischio Covid-19 attuato all'interno delle unità operative (il "Protocollo Aziendale Covid-19"), tenendo espressamente conto delle specificità organizzative e delle peculiari esigenze dei lavoratori del settore, anche attraverso specifiche comunicazioni preventivamente fomite dalle RSA RLS operanti su ogni singola unità produttiva e in virtù della particolare funzione che le aziende della Vigilanza Privata sono chiamate a rendere per la collettività in questo grave momento.
5. il Comitato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 3 si avvarrà anche delle evidenze e delle segnalazioni ai sensi dei punti 5. e 6. che seguono. Il Comitato svolgerà la propria attività con riferimento alle tematiche di cui sopra, in applicazione del Protocollo del 14 marzo 2020 e 24 aprile 2020 nonché degli eventuali successivi provvedimenti normativi in materia e alle linee guida dell'Inail;
6. il monitoraggio e la verifica del Protocollo Aziendale Covid-19 avverrà altresì a livello di unità operative congiuntamente tra la Direzione Aziendale e RLS, RSA/RSU nonché, in caso di comprovate criticità in ordine all'applicazione del Protocollo Aziendale anche con le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie il presente accordo, nel caso anche attraverso l'attivazione di specifici incontri in materia a livello territoriale;
7. In considerazione di quanto sopra specificato, le eventuali segnalazioni connesse ad unità operative dovranno essere indirizzate al Comitato, anche attraverso una casella di posta elettronica dedicata e temporanea;
8. il Comitato si riunirà di norma una volta al mese, e comunque in ragione di specifiche esigenze ed eventi, per valutazioni sull'andamento generale della situazione epidemiologica anche in ambiti di carattere generale/collettivo e per i singoli casi; rimarrà attivo sino al termine dell'emergenza epidemiologica di cui trattasi e opererà in conformità anche alle eventuali successive previsioni normative emanate in materia in costanza dell'emergenza in atto.
Letto confermato e sottoscritto.
Linee guida per le società Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari per la definizione di un protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
Premesso che
L'Azienda deve restare un luogo sicuro e per mantenere questa condizione, i comportamenti dei datori, dei lavoratori e dei terzi devono pertanto uniformarsi a regole precise garantendo una consapevole e puntuale collaborazione.
La mancata attuazione del Protocollo del 24 aprile e delle disposizioni connesse all'emergenza Covid 19 determina l'impossibilità a proseguire nell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e pertanto le presenti linee guida sono finalizzate a dettare alcune precauzioni funzionali a contemperare la salute dei lavoratori con la garanzia di continuità dell'attività produttiva per il comparto della Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari.
Le parti hanno definito le seguenti linee guida
1. Informazione
L'informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo le aziende devono portare a conoscenza dei propri dipendenti e dei terzi (clienti, fornitori ecc.), attraverso apposite note scritte, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti in azienda. L'informativa deve avere adeguati contenuti e deve essere portata a conoscenza, con qualunque strumento di comunicazione tecnologicamente avanzato e/o anche attraverso strumenti informatici, di tutti coloro che si accingono a fare, sistematicamente o occasionalmente, ingresso in azienda. In generale vengono promossi e privilegiati gli strumenti di firma digitale dei protocolli e di tutti i documenti collegati al fine di accelerare l'iter di approvazione e la diffusione capillare degli stessi documenti
a) Informazione all'entrata
Addentrata vengono affissi e/o consegnati depliants contenenti le comunicazioni necessarie per regolamentare l'accesso in Azienda.
Tra le informazioni da trasmettere per l'ingresso dovranno essere presenti:
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in azienda in presenza di febbre (oltre 37.5º) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul plino dell'igiene)
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere a adeguata distanza dalle persone presenti
- il divieto di assembramento
Nessuno potrà entrare nei locali aziendali se non dopo aver ricevuto o preso visione la specifica nota informativa. Con l'ingresso in azienda si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l'impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute.
b) Informazione ai terzi
L'Azienda darà adeguata informazione ai terzi, anche dei contenuti del proprio protocollo aziendale per quanto di interesse, anche in estratto. Laddove possibile ne anticiperà il contenuto rispetto all'arrivo presso la sede dell'Azienda.
c) Informazione in azienda
L'Azienda colloca, nei luoghi maggiormente frequentati, depliants informativi che ricordino comportamenti, cautele, condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale.
In particolare, le indicazioni comportamentali sono valorizzate nei luoghi comuni, nei corpi di guardia distaccamenti-uffici-sale conta; le regole igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o all'intemo dei servizi igienici ed in corrispondenza dei punti ove è presente gel per la pulizia delle mani.
L'Azienda fornisce una informazione adeguata, sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI.
Atteso che l'attività aziendale si caratterizza anche per servizi svolti presso terzi, l'azienda comunica preventivamente al personale interessato le diposizioni specifiche e le informazioni in materia di sicurezza, adottate dai predetti soggetti, fornendo i DPI necessari, nonché indica le dovute regole di condotta e le procedure che dovrà tenere il lavoratore rispetto alla specifica mansione e attività svolta, con particolare attenzione alle attività svolte in ambienti in cui si opera in stretta prossimità con altri o in cui si possano verificare aggregazioni.
2. Modalità di ingresso e di comportamento in Azienda
a) Controllo della temperatura (laddove venga previsto o sia obbligatorio)
Prima dell'accesso al luogo di lavoro-locali aziendali, potrà o dovrà essere disposto il controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5º, non sarà consentito l'accesso. Le persone in tale condizione - nei rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie aziendali, ma dovranno contattare ne) più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Laddove tale attività fosse effettuata manualmente da un incaricato, dovrà provvedervi munito di guanti, mascherina e occhiali o visiera.
Possono essere previste procedure di rilevamento della febbre, svolte direttamente dai singoli lavoratori o gruppi di essi, da effettuarsi prima di prendere servizio
Rispetto della privacy
L'Azienda esegue le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale del 24 aprile (note 1 e 2).
b) Ingresso di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID19
Non è consentito l'ingresso in azienda ai lavoratori in precedenza risultati positivi al virus in assenza di una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza
c) Collaborazione con le autorità sanitarie
l'Azienda fornirà la massima collaborazione alle autorità sanitarie laddove queste, per prevenire focolai epidemici in aree maggiormente colpite dal virus, disponga misure aggiuntive specifiche.
d) Mobilità delle persone dentro i luoghi di lavoro
L'Azienda valuta l'organizzazione aziendale, al fine di ridurre il flusso di spostamenti all'interno dei propri locali, anche al fine di ridurre l'incontro tra i lavoratori. Per gli spazi comuni, inoltre, essendo potenziali luoghi di contagio, si definiranno procedure per evitare flussi o aggregazioni.
A tal fine, a titolo esemplificativo possono essere messe in atto le seguenti misure:
a) Uffici
- Favorire la circolazione della documentazione tramite sistemi informatici
- Effettuare le riunioni tramite piattaforme o applicazioni web
- Laddove assolutamente necessario il trasporto fisico di plichi e documenti, incaricare soggetti specifici
- Divieto di accesso a personale estraneo all'ufficio
b) Centrali operative - Aree di massima sicurezza
- Contingentamento dei turni di servizio con la creazione di squadre fisse
- Trasmissione delle consegne attraverso strumenti informatici
- Divieto di accesso a personale estraneo
- Controlli di sicurezza uno alla volta
c) Ingressi - Aree ristoro - Aree operative di deposito strumentazione
- Garantire l'accesso ad una persona alla volta
e) Tecnici installatori
- Creazione di squadre fisse
- Breafing di lavoro tramite cellulare o applicazioni web
- Materiale di lavoro non promiscuo
3. Modalità di accesso
a) Comunicazione della procedura d'ingresso e di comportamento all'interno dell'Azienda
L'Azienda ove possibile comunica le procedure di ingresso anticipatamente ai fornitori in modalità informatica. Comunque affigge all'ingresso in azienda, una informativa scritta contenete tutte le indicazioni a cui dovranno attenersi i terzi durante la permanenza nei locali o negli spazi aziendali.
b) Fase di carico e scarico, corrieri, materiale
L'Azienda, tenuto conto della propria organizzazione, indica le procedure e le regole di comportamento nella fase di carico/scarico in azienda, adottando misure utili ad evitare assembramenti. A titolo esemplificativo;
- Carico e scarico corrieri in area dedicata o separata da zona uffici od operativa
c) Accesso ai servizi igienici
Laddove sia necessario consentire l'accesso ai servizi igienici del personale del fornitore, sarà opportuno riservare servizi dedicati ovvero installarne di appositi
L'Arienda garantisce che i servizi igienici saranno sempre tenuti puliti
d) Accesso ai locali aziendali per effettuare la fornitura
Laddove l'erogazione della fornitura presupponesse necessariamente l'ingresso nei locali aziendali, si osservano tutte le regole valide per il personale dipendente sia in fase di accesso sia in relazione alle regole comportamentali sul lavoro
e) Ditte esterne che operano in azienda
L'Azienda comunica preventivamente all'appaltatore le informazioni e le procedure da osservare nello svolgimento del lavoro all'interno dei locali aziendali, dando completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e vigilando affinché tutti i lavoratori delle aziende appaltatrici o che comunque operano, a qualsiasi titolo, nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni e siano dotati dei DPI necessari.
L'appaltatore e l'appaltante possono elaborare una procedura unica e condivisa per garantire il rispetto degli obblighi precauzionali
L'Azienda informa tutti i datori di lavoro delle aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie, etc.), che sono tenuti ad informare immediatamente il committente, laddove un loro dipendente risultasse positivo al COVID19 e della necessita, in questo caso, di collaborare congiuntamente con l'autorità sanitaria, fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti. La stessa incombenza ricade sull'Azienda verso i propri committenti.
L'Azienda si riserva di escludere o interrompere l'attività dell'appaltatore nel caso di mancato rispetto delle procedure aziendali o convenute
f) Servizi di trasporto organizzati dal datore di lavoro (pattuglie e trasporto valori)
L'Azienda definisce procedure per la pulizia frequente dei mezzi di trasporto e la distanza interpersonale
Nei mezzi di trasporto o nelle aree di entrata ed uscita è opportuno siano presenti erogatori di gel per la pulizia delle mani
Le auto di servizio sono utilizzate da una sola persona. Laddove sia indispensabile la presenza di una seconda persona, entrambi dovranno indossare guanti monouso e mascherina e, se possibile, il passeggero dovrà sedere nel sedili posteriori.
Gli equipaggi dei furgoni di trasporto valori devono indossare guanti monouso e mascherine
4. Pulizia e sanificazione in azienda
La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, possono evitare la diffusione del virus.
L'Azienda per la pulizia e la sanificazione fa riferimento alla circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (richiamata anche nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020).
L'azienda definisce procedure utili a garantire questo tipo di interventi, rilevando che, ad esempio:
- La sanificazione deve ricomprendere gli strumenti di lavoro (computer, tastiere, video, sedie, piano di lavoro, maniglie, armadi, telefoni, ricetrasmittenti, macchine conta banconote e/o monete; etc.).
- La sanificazione si deve estendere anche a distributori di bevande e snack
- I locali ove si riscontrasse un caso di Covid 19, devono essere sgomberati; ventilati e interdetti. Si procede alla loro sanificazione secondo le disposizioni della circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute
- I locali devono essere areati di frequente
Si indica di seguito una definizione dei termini di Pulizia - Sanificazione - Disinfezione
- Pulizia: Insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile11 di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico___) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario ecc. La "pulizia" si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche - eventualmente - con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La "pulizia" è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificatone e disinfezione.
- Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La "sanificazione" si attua - avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) - per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati, la sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia.
- Disinfezione: consiste nell'applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni.
Oltre alle normali attività di pulizia, deve essere definita la periodicità della sanificazione.
L'Azienda, nelle sedi o unita produttive site nelle aree geografiche a maggiore endemia (ovvero; essendosi registrati neirazìenda/unltà produttiva casi sospetti dì COVID19) in aggiunta alle normali attività di pulizia, provvede ad una sanificazione straordinaria, secondo le indicazioni più volte richiamate del Ministero delta Salute, relativamente agli ambienti, alle postazioni ed alle aree comuni.
5. Precauzioni igieniche personali
L'igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.
In tutti i locali igienici è esposto un dépliant contenente le indicazioni inerenti alle modalità della pulizia a cui tutto il personale dipendente deve attenersi
Nei locali aziendali sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di gel per le mani con l'invito ad un frequente uso da parte di tutti gli operatori.
6. Dispositivi di protezione individuale
a) Le mascherine
L'Azienda mette a disposizione del personale le mascherine con le caratteristiche e secondo le specifiche previste dalla normativa e dall'autorità sanitaria, avuto riguardo alla tipologia di servizio e al luogo ove viene espletato.
Le indicazioni sono contenute nei documento di valutazione dei rischi, soprattutto, per particolari situazioni lavorative.
La mascherina chirurgica, laddove non si riesca a mantenere la distanza superiore ad un metro, dovrà, comunque, essere sempre indossata e utilizzata correttamente. Negli spazi comuni è obbligatorio l'uso delle mascherine.
b) Il gel
Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani, laddove manchi la possibilità di lavare le mani con acqua e sapone.
Fermo restando che la corretta e frequente igienlzzazìone delle mani con acqua e sapone esclude la necessità di ricorrere al gel, l'Azienda assicura ai lavoratori gei con semplicità e con la frequenza necessaria.
In prossimità del distributore è affisso il dépliant che descrive le modalità di igienizzazione delle mani.
In considerazione della particolare situazione di emergenza, laddove non sia possibile reperire agevolmente il gel rispondente alle indicazioni del Ministero della salute, l'Azienda ha la possibilità di provvedere alla sua preparazione secondo le indicazioni dell'OMS, provvedendo all'eventuale aggiornamento del documento di valutazione dei rischi
c) Altri dispositivi di protezione
Nelle ipotesi di lavoro sistematico a distanza inferiore ad un metro, o di particolari tipologie di lavoro (es: rilevamento temperatura), l'Azienda individua nel documento di valutazione dei rischi le ipotesi in cui è necessaria la fornitura di ulteriori dispositivi (occhiali, guanti, etc.) conformi alle disposizioni dell'Autorità sanitaria
L'Azienda, comunque, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda e sulla base del complesso dei rischi valutati, adotterà i DPI idonei.
7. Gestione degli spazi comuni (aree mensa, distribuzione snack e bevande, ecc).
Gli spazi comuni sono potenziali fonti di contatto e diffusione del virus. Per questo si prevede l'intensificazione della pulizia e la frequente areazione.
L'Azienda, al fine di contingentare e razionalizzare anche temporalmente il ricorso a detti luoghi, individua procedure di ingresso ed uscita. Ad esempio:
- Accesso aree mensa e snack: una persona alla volta
- Frequemte areazioneIl personale ed eventuali soggetti terzi presenti in azienda dovranno attenersi alle prescrizioni.
8. Organizzazione aziendale
L'Azienda, per le attività più propriamente amministrative, può disporre, per garantire il perseguimento dei fini del Protocollo 24 aprile 2020 ed evitare altresì il ricorso ad ammortizzatori sociali, attività in smart working o comunque a distanza assicurando che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni.
L'Azienda può definire un piano di turnazione di alcune categorie di dipendenti o la creazione di gruppi autonomi, distinti e riconoscibili con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti.
La riconoscibilità di gruppi di lavoratori è strumento utile a garantire la distanza interpersonale (evitando la continua circolazione e confusione dei lavoratori nel partecipare a gruppi differenti). Ad esempio:
- Equipaggi del trasporto valori
- Operatori di centrale operativa
L'Azienda assicura il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazlone degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura delle attività lavorative e degli spazi aziendali. Nei caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potranno, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
L'Azienda per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni. L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sodale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.
Qualora, per effetto di quanto sopra, l'Azienda preveda una diversa organizzazione dei turni e degli orari di lavoro o di particolari forme di flessibilità che possano prevedere modulazione diversa da quella definita dai limiti del CCNL e di Legge, si attiverà un confronto con le OO.SS. finalizzato ad accordi.
9. Gestione entrata uscita dipendenti
Il personale non deve sostare nelle aree di ingresso se non per il tempo strettamente necessario (es: uso badge, consegna ritiro dotazioni)
Non si devono creare assembramenti fuori dai luoghi di lavoro, nei corridoi, davanti alle stampanti, davanti alle centrali operative, in prossimità degli automezzi aziendali o in generale negli spazi comuni.
10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
La limitazione degli spostamenti anche interni è fondamentale.
Vengono definite procedure interne che, a titolo esemplificativo, possono prevedere:
- La limitazione dello spostamento tra singoli uffici
- Limitazione o annullamento trasferte tra sedi
- Riunioni tramite collegamento da remoto
- Pause pranzo consumate da soli o sempre con le stesse persone e mantenendo il distanziamento sociale
- Annullamento formazione in aula con attivazione di formazione a distanza
Laddove, per necessità di urgenza ed indifferibili, si debbano tenere riunioni in presenza, devono essere contingentate sia nel numero dei partecipanti sia nella durata. In ogni caso, devono essere garantiti il distanziamento interpersonale di almeno un metro e un'adeguata pulizia/areazione dei locali e le risorse umane tutte dovranno indossare i DPI previsti durante tali meeting.
11. Gestione di una persona sintomatica in azienda
In riferimento alla prescrizione di cui all'art. 11 del Protocollo 24 aprile 2020:
- nel caso in cui un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale (o all'ufficio aziendale competente), si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 fomiti dalla Regione o dal Ministero della Salute il lavoro per prendere contatto con il medico competente o con i numeri di emergenza nazionali o regionali.
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
12. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS
Nel richiamare le specifiche dell'art. 12 del Protocollo 24 aprile 2020 si evidenzia che il medico competente:
a) segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
b) potrà, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, suggerire l'adozione di eventuali meni diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
c) in caso di reinserimento al lavoro di pregressi malati da Covid 19, negativizzati, effettua la visita medica alla ripresa del lavoro
d) la sorveglianza sanitaria pone particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età, ponendo in essere misure aggiuntive a tutela ritenute opportune
13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
In azienda è costituito un Comitato per l'applicazlone e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione che deve prevedere la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Il comitato opera per assicurare l'applicazione e la verifica delle regole implementate in azienda in materia di Covid 19.
Accordo 13/10/2020 (gestione emergenza COVID 19)
Verbale di stipula
Addì 13 ottobre 2020 si sono incontrate:
ANIVP
ASSIV
UNIV
LEGACOOP
Confcooperative
AGCI
e
FILCAMS
FISASCAT
UILTuCS
Premesso che:
a) il Paese è tuttora colpito dall'emergenza sanitaria (COVID 19), con ripercussioni sul settore Vigilanza Privata;
b) per effetto di quanto sopra, numerose aziende del settore Vigilanza Privata hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, secondo le disposizioni emanate dal Governo, da ultimo con Decreto Legge n. 104/2020;
c) conseguentemente, i lavoratori continuano ad affrontare situazioni di profonda difficoltà economica, derivante dalla perdita salariale;
d) in data 28 aprile 2020, le Parti hanno sottoscritto l'Accordo per il riconoscimento, attraverso EBINVIP, di un CONTRIBUTO di SOLIDARIETÀ'.
Sulla base di quanto premesso e dei dati relativi agli importi erogati sino alla data odierna, le Parti convengono di prorogare ed integrare l'Accordo 28 aprile 2020 nei seguenti termini:
- il contributo di SOLIDARIETÀ, già riconosciuto in favore dei lavoratori ai sensi ed alle condizioni previste dall'Accordo 28 aprile 2020, è rideterminato in 260 € lordi (riproporzionati per il part time in base all'orario contrattuale individuale) per ogni mese compreso tra Febbraio e Dicembre 2020 e per un massimo di sei richieste. Per il periodo Febbraio - Agosto 2020 EBINVIP liquiderà l'importo integrativo sulla base di quanto già corrisposto a fronte delle domande pervenute ed approvate, senza necessità di ulteriori richieste da parte dei lavoratori. Per il periodo Settembre - Dicembre 2020, i lavoratori inoltreranno nuova richiesta, secondo la procedura già in atto.
- il CONTRIBUTO di SOLIDARIETÀ viene altresì riconosciuto in favore dei lavoratoti il cui reddito da lavoro costituisca l'unica fonte reddituale del proprio nucleo familiare e che siano posti in Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o in Fondo Integrazione Salariale in misura compresa tra il 50% ed il 74% delle ore ordinarie lavorabili nei mesi da Febbraio a Dicembre 2020. L'ammontare dei contributo è pari a 130 € lordi (riproporzionato per il part time in base all'orario contrattuale individuale) per ogni mese in cui si verifica la circostanza e per un massimo di sei richieste.
- il CONTRIBUTO di SOLIDARIETÀ viene riconosciuto anche in favore dei lavoratori il cui reddito da lavoro NON costituisca l'unica fonte reddituale, che siano posti in Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o in Fondo Integrazione Salariale in misura pari ad almeno il 75% delle ore ordinarie lavorabili nei mesi da Febbraio a Dicembre 2020. L'ammontare del contributo è pari a 100 € lordi (riproporzionato per il part time in base all'orario contrattuale individuale) per ogni mese in cui si verifica la circostanza e per un massimo di sei richieste.
I CONTRIBUTI di SOLIDARIETÀ di cui ai commi precedenti sono alternativi fra loro ed il lavoratore può accedere esclusivamente ad uno di essi.
Per ogni altro aspetto si conferma quanto convenuto con l'Accordo 28 aprile 2020 e il Regolamento viene adeguato ai contenuti del presente Accordo.
Le Parti si impegnano a proporre l'approvazione delle delibere applicative del presente Accordo da parte del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo di EBINVIP nella prima riunione utile.
Le Parti daranno, ciascuna per la propria competenza e rappresentanza, la massima diffusione dei contenuti del presente accordo.
Ipotesi di accordo 16/02/2024 (Decorrenza 01/06/2023)
Interventi a sostegno del mercato
Le Parti, in ragione del contesto eccezionale in cui versa il settore e della responsabilità correlata alla presente ipotesi accordo di ulteriore innalzamento dei salari, si danno atto che l'equilibrio e la sostenibilità economico-finanziaria delle aziende operanti potrà essere garantita anche grazie ad azioni congiunte che permettano la rappresentazione degli interessi del settore a tutti i livelli.
In tal senso, le Parti procederanno congiuntamente con le seguenti ulteriori iniziative:
- attivazione delle procedure necessarie all'aggiornamento delle tabelle di costo del lavoro ex art. 41, comma 13 del Decreto Legislativo 36/2023;
- costituzione in seno all'Ente Bilaterale di Settore di un Osservatorio sugli appalti, col compito principale di analizzare e sensibilizzare il mercato del lavoro, gli operatori del settore e la committenza in merito al rispetto dei parametri salariali e delle specifiche attribuzioni degli addetti di settore;
- comunicati congiunti ad Enti e Ministeri, al fine di fornire adeguata informativa sulla seguente ipotesi di accordo, comprese le necessarie azioni presso il CNEL ed il Ministero del Lavoro per la ratifica delle tabelle di costo del lavoro.