CCNL in vigore del 15/10/2015
VIGILANZA PRIVATA (Cisal / Anpit)
Testo consolidato del CCNL 15/10/2015
per i Dipendenti degli Istituti e Aziende di Vigilanza Privata, Investigazioni e Servizi Fiduciari
Decorrenza: 01/11/2015
Scadenza: 31/10/2018
CCNL 15/10/2015 come modificato da:
- Protocollo 05/06/2017
- Accordo previdenza integrativa 14/12/2017
- Accordo 28/02/2019 (Decorrenza 01/02/2019)
-Accordo 27/04/2020 (in materia di Covid)
- Accordo 27/07/2020
- Interpretazione autentica 10/08/2020
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2015, il 15 ottobre 2015
ANPIT: Associazione Nazionale per l'Industria e Terziario
C.I.D.E.C: Confederazione Italiana Degli Esercenti Commercianti
CONFAZIENDA: Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti
UNICA: Unione Nazionale Italiana delle Micro e Piccole Imprese del Commercio, Seirvizi e Artigianato
UNIQUALITY: Unione Nazionale Italiana Professionale per la Qualità
U.A.I. - Unione del Terziario Commercio e Servizi *
e
CISAL SINALV: Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Vigilanza;
CISAL Terziario: Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo
con l'assistenza di:
CISAL: Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori;
hanno stipulato il presente CCNL per i Dipendenti degli Istituti e Aziende di: VIGILANZA PRIVATA, INVESTIGAZIONI O SERVIZI FIDUCIARI con validità dal 1º Novembre 2015 al 31 Ottobre 2018.
Le Parti, al fine di agevolale gli Operatori che utilizzeranno il presente CCNL, concordano di predisporre, come strumento di lavoro, anche la Sintesi Contrattuale, che sarà allegata alla stampa del presente Contratto. Tale sintesi, negli eventuali contenziosi, non potrà sostituirsi al CCNL.
* N.d.r.: Tale associazione ha aderito con protocollo 05/06/2017
Accordo previdenza integrativa 14/12/2017
Roma, 14 dicembre 2017
Premesso che
Il giorno 14 dicembre 2017 le Organizzazioni Datoriali ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORl, PMI ITALIA, UAI ed UNICA e l'Organizzazione Sindacale CISAL TERZIARIO con l'assistenza della CISAL si sono riunite presso la sede dell'En.Bi.C. in Roma per ridurre, dall'1 gennaio 2018 i costi dell'assistenza sanitaria a carico delle aziende che applicano i seguenti contratti collettivi nazionali in essere tra le Parti:
- il CCNL per i Dipendenti dei settori del Commercio, stipulato in data 28/12/2016 con validità 01/01/2017 - 31/12/2019 (rinnova il CCNL Commercio Cisai del 03/07/2012);
- il CCNL per i Dipendenti dei settori del Turismo, Agenzia di Viaggio e Pubblici Esercizi stipulato in data 23/05/2017 con validità dal 01/05/2017 - 30/04/2020 (rinnova il CCNL Servizi dei 30/10/2012 per i settori Turismo, Agenzia di Viaggio e Pubblici Esercizi);
- il CCNL per i Dipendenti di Aziende e Cooperative esercenti attività del settore Marketing, stipulato in data 08/11/2017 validità 01/12/2017 - 30/11/2020;
- il CCNL per i Dipendenti dei Servizi Ausiliari alle Collettività, alle Aziende e alle Persone stipulato in data 21/11/2017 con validità 01/01/2018 - 31/12/2020 (rinnova il CCNL Servizi del 30/10/2012 per i settori dei servizi ausiliari alle collettività, alle aziende e alle persone):
- il CCNL per i Dipendenti di Case di Cura (personale non medico), Centri Analisi, Poliambulatori, Servizi Assistenziali e Servizi Socio Sanitari stipulato in data 21/11/2017 con validità 01/01/2018 - 31/12/2020 (rinnova il CCNL Servizi del 30/10/2012 per i settori dei Case di Cura, Centri Analisi, Poliambulatori, Servizi Assistenziali e Servizi Socio Sanitari);
- il CCNL Vigilanza Privata, Investigazioni Servizi Fiduciari per Istituti e Aziende stipulato in data 15/10/2015 con validità 01/11/2015-31/10/2018;
- il CCNL per i Dipendenti degli Studi dei Revisori legali e Tributaristi e delle Società di Revisione stipulato in data 14/11/2016 con validità 01/01/2017-31/12/2019;
- il CCNL per i Dipendenti delle Società ed Enti di Formazione, stipulato in data 12/12/2016 con validità 01/01/2017 - 31/12/2019;
- il CCNL per i Dipendenti di Università Telematiche e Servizi Collegati stipulato in data 03/09/2013 con validità 01/09/2013 - 31/08/2016 attualmente in vigore.
Tutto ciò premesso, le delegazioni di:
ANPIT, Associazione Nazionale per l'industria e il Terziario;
CIDEC, Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti
CONFIMPRENDITORI, (Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti);
PIVII ITALIA (Confederazione Datoriale delle Piccole e Medie imprese);
UAI-TCS (Unione del Terziario, Commercio e Setvizi), con l'assistenza della "Confederazione Unione Artigiani Italiani e p.m.i.";
UNICA, (Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato);
CISAL, Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori;
CISAL TERZIARIO;
hanno convenuto quanto segue
Roma, 5 giugno 2017
UAI Terziario
UAI P.M.I.
CISAL
CISAL TERZIARIO
Premesso che
- che l'U.A.I. - Unione del Terziario Commercio e Servizi, ha chiesto di sottoscrivere i seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro: CCNL della Vigilanza privata investigativa servizi fiduciari sottoscritto in data 15/10/2015, CCNL degli studi dei revisori legali e tributaristi e delle società di revisione sottoscritto in data 01/01/2017, CCNL delle Società ed Enti di Formazione sottoscritto in data 01/01/2017, CCNL delle Cooperative e della Sanità Privata sottoscritto in data 24/02/2015, CCNL dei Dipendenti di Aziende e Cooperative del settore Commercio sottoscritto in data 28 dicembre 2016 tra ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA E CISAL TERZIARIO con l'assistenza della CISAL, nonché i contratti Turismo e Servizi sottoscritti rispettivamente in data 2 agosto 2012 e 30 ottobre 2012 tra ANPIT, CIDEC, UNICA E CISAL TERZIARIO con l'assistenza della CISAL;
- che le Organizzazioni su menzionate si sono dichiarate favorevoli, alla partecipazione di altre Organizzazioni rappresentative che non applichino o abbiano comunque disdettato contrattazioni che regolino gli stessi settori;
tutto ciò premesso
la delegazioni di:
- UAI-Unione del Terziario Commercio e servizi, con l'assistenza della Confederazione Unione Artigiani Italiani e p.m.i.
- CISAL TERZIARIO, con l'assistenza della CISAL, Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori;
riunitesi in Roma, presso la sede dell'ENBIC, in via Cristoforo Colombo 115, convengono che la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa da parte delle Parti, come sopra rappresentate, comporti con effetto immediato la sottoscrizione dei predetti contratti e successivi rinnovi, in assenza di disdetta.
Inoltre si rimanda l'ingresso della U.A.I. Terziario, per il tramite del Presiedente della Federazione o di un suo delegato, in qualità di Socio della predetta Associazione Datoriale nell'Organismo Paritetico Nazionale En.Bi.C. sicurezza che verrà deliberato nella prima assemblea dell'ENTE, mentre l'ingresso della stessa, in qualità di socio dell'Ente Bilaterale En.BI.C, verrà deliberato al conseguimento dell'iscrizione di circa mille dipendenti.
Copia del presente protocollo verrà inviato al Ministero del Lavoro ed al CNEL per le opportune registrazioni.
Verbale di stipula
In data 28 Febbraio 2019, presso la sede nazionale dell'Ente Bilaterale Confederale - in sigla EN.BI.C - in Via Cristoforo Colombo, n. 115, Roma, si sono riunite le seguenti Parti:
- ANPIT, rappresentata dal Presidente Nazionale;
- CIDEC, rappresentata dal Presidente Nazionale;
- FENAV, rappresentata dal Presidente;
- UNICA, rappresentata dal Presidente Nazionale;
- UNIQUALITY, rappresentata dal Presidente Nazionale;
e
- CISAL SINALV, rappresentata dal Segretario Nazionale;
- CISAL TERZIARIO, rappresentata dal Segretario Nazionale;
per determinare l'Indennità di Vacanza Contrattuale destinata ai Lavoratori dipendenti ai quali si applichi il CCNL "Vigilanza Privata, Investigazioni e Servizi Fiduciari", di seguito anche solo CCNL, sottoscritto il 15 ottobre 2015 dalle Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali in epigrafe, con validità dal 1º Novembre 2015 al 31 Ottobre 2018.
[___]
Accordo 27/04/2020 (in materia di Covid)
Verbale di stipula
Addì 27 aprile 2020
tra
ANPIT
CIDEC
CONFIMPRENDITORI
UNICA
e
AIFES
CEPI
ASCOB
ANIB
CISAL Metalmeccanici
CISAL Terziario
CISAL SINALV
CIU
CONFEDIR
In data 27 Aprile 2020 le Associazioni Datoriali sotto precisate e le Organizzazioni Sindacali CISAL Metalmeccanici, CISAL Terziario, CISAL Sinalv, CIU e CONFEDIR, stipulanti i seguenti CCNL dei Settori:
Data
CCNLSettore
Sottoscrittori
17/12/2019
Commercio
ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA con CISAL Terziario, CIU e Confedir
26/06/2018
Terziario Avanzato
ANPIT, CEPI, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA con CISAL Terziario e CIU
31/01/2018
Studi Professionali e Agenzie di Assicurazione
ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA con CISAL Terziario
21/11/2017
Servizi Ausiliari
ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA con CISAL Terziario
23/05/2017
Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi
ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA con CISAL Terziario
9/10/2018
Sale Bingo e Gaming Hall
ASCOB, ANIB, ANPIT con CISAL Terziario e CIU
27/09/2019
Terzo Settore, Enti senza scopo di lucro e Sport
FENALC, OPES, ANPIT, CIDEC, UNICA, CEPI, CONFIMPRENDITORI con CISAL Terziario, CIU e Confedir
15/10/2015
Vigilanza Privata, Investigazioni e Servizi
Fiduciari
ANPIT, CIDEC, UNICA con CISAL Sinalv e CISAL Terziario
12/12/2016
Società ed Enti di Formazione
AIFES, ANPIT, CIDEC con CISAL Terziario
03/09/2013
Università Telematiche
Unipegaso-Mercatorum, ANPIT con CISAL Terziario
si sono incontrate in modalità telematica per esaminare la grave emergenza che ha colpito il Paese a seguito dell'evoluzione dello scenario epidemiologico causato dal COVID-19 e alle misure adottate dalla Pubblica Autorità nei settori di riferimento, anche quando le Aziende hanno forma cooperativa o sono composte da Soci lavoratori, per tutelare i lavoratori ivi impiegati e, compatibilmente all'attivazione di misure che garantiscano la massima sicurezza nell'ambiente e delle condizioni di lavoro, concorrere ad assicurare la continuità dell'attività aziendale, contribuendo in tal modo al superamento dell'emergenza economica e sanitaria nazionale. Ciò, anche in attuazione dei Protocolli Governativi del 14 Marzo e 24 Aprile 2020, che individuano i Principi generali di tutela dei Lavoratori nei luoghi di lavoro in funzione dei rischi da "Covid-19" e che hanno demandato alle Federazioni di settore la concertazione di ulteriori regole idonee ad operare in sicurezza, tenendo conto delle diverse esigenze esistenti nei rispettivi comparti di attività contrattuale.
- Preso atto che sull'Emergenza sanitaria "Covid-19" il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione delle disposizioni di sicurezza già previste e quelle aggiuntive individuate dalle Parti Sociali;
- Condivisi i principi dei Protocolli Governativi di Sicurezza nel lavoro;
- Tenuto conto del Documento Tecnico INAIL del 23 Aprile 2020 sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e sulle strategie di prevenzione;
- Considerata la possibilità di disposizioni specifiche settoriali aggiuntive a quelle indicate dalla Legge per far fronte alla diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro;
- Valutata la necessità di adottare Accordi Federali di categoria che, nel rispetto dei principi Governativi nazionali, li adatti ai rischi specifici presenti nei settori omogenei di applicazione contrattuale;
- Considerato che, secondo i Protocolli Governativi, le misure proposte dagli stessi possono essere integrate da altre equivalenti o più incisive, secondo la peculiarità della propria organizzazione del lavoro;
- Tenuto conto degli esiti della previa consultazione telematica tra le Rappresentanze Sindacali e l'Organismo Nazionale Paritetico sulla Sicurezza del lavoro di Categoria ("ENBIC Sicurezza");
- Ricordato che, in attuazione del presente Accordo Interfederale, dovranno poi essere aggiornate le misure qui indicate in funzione degli specifici rischi aziendali, che non possono essere stati qui esaustivamente previsti.
Richiamando integralmente le Premesse di cui sopra, le Aziende dei Settori in epigrafe assumono il presente Accordo Interfederale di regolamentazione anche quale attuazione, negli ambiti di competenza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sopra citati, dei richiamati Protocolli Governativi Nazionali.
Verbale di stipula
In data 27 Luglio 2020, si sono incontrati presso la sede dell'ENBIMS, Via Cristoforo Colombo, n. 115, Roma e/o telematicamente:
- ANPIT;
- ASCOB;
- ASSOFRIGORISTI;
- CIDEC;
- CONFIMPRENDITORI;
- UNICA;
e
- CISAL Metalmeccanici;
- CISAL Terziario;
di seguito anche solo richiamate come "Parti" o "Parti in epigrafe"
per concordare la disciplina generale in materia di Lavoro Agile, da applicare, sviluppare ed aggiornare in sede aziendale, mediante Accordi di Secondo Livello e/o Accordi Individuali, avvalendosi del contributo di expertise dell'Universitas Mercatorum (Università Telematica istituita dalle Camere di Commercio) e del Centro Studi dell'Ente Bilaterale Confederale (in sigla Enbic), che già hanno insieme organizzato specifici corsi di formazione gratuiti promossi dall'Enbic Accademy University.
Interpretazione autentica 10/08/2020
Verbale di stipula
Addì 10 agosto 2020,
la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione dell'En.Bi.C,
- Rappresentante Datoriale,
- Rappresentante sindacale,
- Il presidente della Commissione.
Questa Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione dell'En.Bi.C.,verificato l'Accordo Interfederale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 nelle Aziende del 27/04/2020 applicabile negli ambiti dei seguenti CCNL, con i relativi sottoscrittori::
Data
CCNL
Settore
Sottoscrittori
17/12/2019
Commercio
ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA con CISAL Terziario, CIU e Confedir
26/06/2018
Terziario Avanzato
ANPIT, CEPI, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA con CISAL Terziario e CIU
31/01/2018
Studi Professionali e Agenzie di Assicurazione
ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA con CISAL Terziario
21/11/2017
Servizi Ausiliari
ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA con CISAL Terziario
23/05/2017
Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi
ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA con CISAL Terziario
9/10/2018
Sale Bingo e Gaming Hall
ASCOB, ANIB, ANPIT con CISAL Terziario e CIU
27/09/2019
Terzo Settore, Enti senza scopo di lucro e Sport
FENALC, OPES, ANPIT, CIDEC, UNICA, CEPI, CONFIMPRENDITORI con CISAL Terziario, CIU e Confedir
15/10/2015
Vigilanza Privata, Investigazioni e Servizi Fiduciari
ANPIT, CIDEC, UNICA con CISAL Sinalv e CISAL Terziario
12/12/2016
Società ed Enti di Formazione
AIFES, ANPIT, CIDEC con CISAL Terziario
03/09/2013
Università Telematiche
Unipegaso-Mercatorum, ANPIT con CISAL Terziario
- tenuto conto dell'evoluzione della pandemia da "Covid-19" e, conseguentemente, della normativa vigente per il contrasto dei relativi effetti nei luoghi di lavoro che, nel tempo, ha permesso una progressiva apertura delle attività prima precluse e maggiore mobilità territoriale;
- visto che i cambiamenti in atto obbligano le aziende a porre attenzione ai rischi da Covid-19 non solo provenienti dai comportamenti dei propri dipendenti, ma anche dai loro ambiti amicali, sociali o familiari;
- con l'obiettivo primario di tutelare la salute e salubrità dei luoghi di lavoro, fermo restando il rispetto della riservatezza così come previsto dalla normativa vigente;
- sentite le Parti Sociali sottoscrittrici il citato Accordo Interfederale del 27/04/2020;
delibera la seguente Interpretazione Integrativa del punto 5.C. del citato Accordo Interfederale del 27 Aprile 2020.
COME SUPERARE INSIEME LA CRISI
Questo contratto non può prescindere dalla gravissima crisi che ha scosso dalle fondamenta il nostro sistema produttivo facendo di molto retrocedere l'Italia nel novero dei Paesi industrializzati.
La crisi non è un'invenzione o una costruzione di chi rema contro il Paese, ma purtroppo un fatto permanente drammaticamente confermato dal dato ISTAT delle ore complessivamente lavorate nelle aziende dell'industria e dei servizi con oltre 10 dipendenti che:
- nel 2008 era pari a 110,90;
- nel 2009 è sceso a 103,10;
- nel 2010 è sceso a 100,00;
- nel 2011 è sceso a 99,80;
- nel 2012 è sceso a 97,40;
- nel 2013 è sceso a 94,70;
- nel 2014 è risalito a 94,83.
Nel 2014 vi è stato un Leggero recupero, dovuto principalmente a un maggior numero di ore lavorate per dipendente, sicché sono ugualmente diminuiti i lavoratori effettivamente occupati.
Nel secondo trimestre 2015, il recupero si conferma a 97,40, contro i 96,20 dello stesso trimestre dell'anno precedente, ma esso beneficia dell'acquisita rilevanza statistica delle ore lavorate conseguenti alla trasformazione prevista dalla L. 90/2014 dei contratti di lavoro cd. atipici, in contratri a tempo indeterminato.
Il dramma è che, nonostante siano stati persi milioni di posti di lavoro, interi settori industriali e centinaia di migliaia di aziende, invece che attrezzarci al confronto duro, ma indispensabile ed urgente, con le regole del mercato globale ed aperto, c'è chi preferisce illudersi che il problema del costo del lavoro sia una variabile indipendente e che i diritti di derivazione contrattuale e non legale siano incomprimibili e non direttamente legati ai risultati ed alla ripresa del sistema produttivo del nostro Paese.
Chiunque approcci la questione con onestà intellettuale, può intravvedere l'esito nefasto di tali illusioni, ma interessi concordi, anche se eterogenei, hanno impedito fino ad oggi il cambiamento, ponendo a forte rischio la tenuta del sistema Italia.
Nel mercato internazionale, siamo competitori di grandi produttori mondiali per i quali il costo del lavoro arriva ad essere dell'ordine di un decimo di quello italiano; non abbiamo materie prime e qualche sofferto tentativo di estrazione trova compatte le forze reazionarie dell'antisviluppo; non abbiamo strutture efficienti che promuovano la crescita, perche i finanziamenti sono terra di pascolo e non finalizzati al raggiungimento dei risultati.
Non riusciamo neanche a privilegiare gli interventi nei settori che dovrebbero costituire la nostra solida certezza e cioè la ricchezza culturale ed artistica e la bellezza paesaggistica, come dimostrato dallo stato di abbandono delle nostre città d'arte e dei nostri territori.
Se l'Azienda Italia non è già fallita è solo perché, nonostante le difficoltà di sistema, esistono soggetti che, soprattutto nel modo della piccola e media impresa, ancora credono che, investendo e lavorando, si possa ripartire e si possano creare nuovi posti di lavoro, non per decreto, ma con scelte di mercato che valorizzino le nostre professionalità ed intelligenze.
Tutto ciò a dispetto di una legislazione concettualmente superata che considera lo sviluppo, che non c'è, come certezza assodata (basti pensare agli Studi di settore che pretendono d'individuare "per decreto" i minimi utili di ogni attività e le conseguenti tasse dovute); uno Stato famelico di risorse che, oltre alla più alta tassazione della nostra storia, esige in tutti i modi risorse crescenti (IVA, accise, prezzi amministrati, eccetera), utilizzando i contributi previdenziali dei Lavoratori per fare assitenza, non tagliando in modo serio ed efficace la spesa pubblica e non combattendo in modo efficace l'evasione fiscale, vero freno all'economia del nostro Paese.
DALL'INCERTEZZA ALLE CERTEZZE NEGATIVE
"Una prolungata e grave crisi economica normalmente provoca un clima d'incertezza: ma se perdura ancora, vi è il rischio, che si passi dall'incertezza alle certezze negative e queste possono essere la base di circoli viziosi che esasperano la situazione.
Oltre alla crisi economica sono ragioni di crescente incertezza: le divisioni interne all'Europa e le sue regolamentazioni eccessive, contraddittorie, anacronistiche; la disoccupazione giovanile senza precedenti.; le tensioni politiche anche all'interna dei partiti; la belligeranza internazionale.
E, sopra a tutto ciò, la mancanza di una visione di lungo periodo nelle analisi dei problemi e delle soluzioni: che sono possibili, ma presuppongono vedute valide e condivise. A partire dalle priorità avvertite dalla gente, quali risultano dagli indicatori della qualità della vita, elaborati con l'Istat dal Cnel, espressione appunto della società civile.
Le proteste diffuse e spesso violente sono anche esse la conseguenza di tutto ciò, ma non sono di certo la soluzione, anzi ne sono il contrario. La ricerca di standard minimi di certezze diventa perciò urgente, se si vuole evitare che la crisi di fiducia diventi crisi della democrazia ".
Roma, 18/11/2014
Prof Antonio Maizano
(Presidente del Cnel)
DALL'INCERTEZZA ALLE POSSIBILI SOLUZIONI CONTRATTUALI
La disciplina del presente CCNL, che si pone di fronte alla vera situazione di recessione nel nostro Paese, è chiara sin dalla Premessa: la conoscenza della situazione di mercato da parte di tutti i soggetti coinvolti (Aziende, Lavoratori, Associazioni di Categoria e Sindacati), unita all'adozione di rimedi ai problemi di ogni singola realtà, è l'unico modo contrattualmente possibile per combattere in modo efficace la crisi e gettare le basi che permetteranno una risalita, seppure lunga e difficile.
I sottoscrittori del presente CCNL, nel rispetto dell'art. 1 della nostra Costituzione (L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro) innanzitutto, cercano di favorire il diritto al lavoro per tutti quanti siano in età lavorativa, perché solo con il lavoro l'uomo potrà avere dignità, vera libertà e crearsi un futuro responsabile.
Senza il lavoro, indipendentemente dalle belle parole di chi dovrebbe proteggerlo, si lascia solo spazio ai vizi e alla crisi, anche dei valori sociali.
Perciò, le Parti, nel rispetto della legalità, hanno cercato d'individuare tutti i possibili strumenti atti a favorire il rilancio, la tutela dei posti di lavoro e l'inserimento nel mondo del lavoro di nuovi soggetti.
La scelta delle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL, che da tempo credono in questo percorso, si è già dimostrata capace di salvare posti di lavoro a forte rischio e a regolarizzare situazioni altrimenti irregolari.
Tutto ciò premesso, di seguito si riassumono i principi che hanno guidato la stesura del presente CCNL.
a. Sussidiarietà
L'esperienza ha dimostrato che le diverse radicalizzazioni, un tempo ideologiche, ora di conformismo pratico, hanno originato solo conflitti, discriminazioni, perdita di lavoro e lavoro sommerso.
Perciò, le Parti sottoscrittrici questo Contratto Collettivo, intendono favorire al massimo le condizioni aziendali di dialogo e collaborazione in modo da prevenire i conflitti e dedicare tutte le risorse allo sviluppo. Tutto ciò, pur consapevoli che il singolo CCNL non potrà esaurire le problematiche connesse alla complessa situazione del lavoro, che ormai, a causa dell'espropriazione da parte dello Stato, delle competenze che erano proprie delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni Datoriali, sfortunatamente, dipende sempre più dalle Leggi, realizzando così un percorso inverso agli obiettivi di questo CCNL e l'esclusione pratica di tutte le forme di partecipazione delle Parti interessate (Aziende e Lavoratori).
Le Parti ritengono che la crisi attuale abbia enormemente aumentato le distanze tra realtà diverse e concorrenti, così che nello stesso settore possono convivere aziende in crisi con altre in fase di sviluppo.
Per tale motivo, le Parti trovano ormai anacronistica la pretesa di definire in modo omogeneo tutti i vari istituti contrattuali per l'intero territorio nazionale, che presenta tante e rilevanti eterogeneità.
La scelta di questo CCNL, nel segno del principio di sussidiarietà, è di:
a) prevedere le norme essenziali che rispondano ai bisogni primari della generalità dei Lavoratori;
b) privilegiare la Contrattazione di secondo livello, affinché i più diretti interessati ricerchino le soluzioni economiche e normative compatibili con la permanenza e lo sviluppo dell'Azienda o dell'Istituto, con la sua specificità nel mercato, con il particolare settore, con la salvaguardia del lavoro e con particolari bisogni dei Lavoratori;
c) riconoscere un Elemento Perequativo Regionale, proporzionato agli indici regionali del costo della vita, per ridurre le differenze sui poteri d'acquisto a parità di retribuzione nominale dei lavoratori;
d) affrontare i casi di particolare difficoltà, che non avrebbe alcun senso tentare di gestire tramite il CCNL ed il cui rischio non si potrebbe porre in capo alle singole Aziende, con le assicurazioni integrative e la mutualità contrattuale.
b. Rimedi
Le Parti sono coscienti di vivere in un sistema legale e normativo rigido che, anziché favorire la ricerca di soluzioni innovative, tende a sclerotizzare l'azione delle Parti Sociali con i principi d'inderogabilità e carica sul Lavoro oneri previdenziali discutibili (quali gli elevatissimi minimali contributivi), senza proporzionata contropartita.
Le Parti ritengono che, essendo l'impresa un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, compete al proprio lavoro l'onere principale di originare le risorse per retribuire se stesso e gli altri costi aziendali.
Ne consegue che, a parità di fatturato, qualsiasi gravame sull'impresa, o ne riduce la competitività, o riduce la remunerazione del lavoro.
Purtroppo, il Lavoratore italiano, pur con un costo complessivo conforme alle medie europee, a causa dei prelievi previdenziali e fiscali, dell'Iva e dei corrispettivi dovuti a Comuni e Regioni, percepisce una bassa retribuzione utile per acquisire beni e servizi.
Per questo, le Parti hanno ritenuto che le retribuzioni complessive dovute al Lavoratore non possano essere inferiori a quelle previste dalla contrattaizone più diffusa, ma hanno concordato sull'opportunità di contenere almeno il peso economico di molti istituti di nicchia, che riguardano cioè pochissimi Lavoratori e che facilmente si potrebbero prestare ad abusi, monetizzandoli anticipatamente, nei loro valori medi, quale retribuzione contrattualmente dovuta.
Tale scelta tiene anche conto del favorevole quadro sociale ed economico esistente al tempo di contrattualizzazione di molti istituti normativi o retributivi, rispetto invece all'attuale situazione.
c. Progressività
Per la novità dell'impostazione data, vi sarà progressività nel decollo complessivo dei benefici (parte del CCNL, parte della Contrattazione di Secondo livello e parte individuale) anche perché, alcuni di essi, saranno correlati alla misura dei risultati ottenuti nella singola realtà aziendale.
Inoltre, sempre nel rispetto del criterio di progressività e nella previsione di un aumento delle spinte inflazionistiche, le Parti concordano di riconoscere nel primo e nel secondo anno di applicazione del CCNL, un anticipo annuale dell'Indennità di Vacanza Contrattuale, che dovrà essere pari al 50% del differenziale dell'Indice IPCA, detto "Adeguamento IPCA". Tale incremento retributivo annuale sarà calcolato con i criteri previsti dall'art. 27 per l'Indennità di Vacanza Contrattuale, ma riferito alla percentuale ridotta del 50% ed al solo progressivo maturato. Pertanto, nel presente CCNL, l'Adeguamento IPCA si calcolerà alle seguenti scadenze: incremento dell'Indice IPCA al 31 ottobre 2016 (rispetto a quello di novembre 2015, fatto uguale a "100") e incremento dell'Indice IPCA al 31 ottobre 2017 (rispetto a quello di novembre 2015, fatto uguale a "100"). Quindi, si moltiplicherà la P.B.N.G.M. spettante con il 50% degli incrementi degli Indici IPCA, determinando così l'Adeguamento IPCA.
Qualora il secondo Indice IPCA fosse inferiore al precedente, si dovrà continuare a riconoscere ai Lavoratori il preesistente Adeguamento IPCA. Pertanto, non potranno esservi trattenute sugli importi conseguenti al primo Adeguamento IPCA.
d. Esemplificazioni ed Interpretazioni
Le Parti riconoscono le difficoltà di rendere univoca l'interpretazione del Testo contrattuale.
Perciò, continueranno a raccogliere, attraverso gli Organismi Bilaterali, le osservazioni e le proposte dei Lavoratori, delle Aziende e degli Istituti che applicano il presente CCNL, oltre a quello degli Operatori (Consulenti del Lavoro, Società di software paghe, ecc.) predisponendo, se del caso, in tempo reale, le Interpretazioni e le modifiche consigliate.
Inoltre, per favorire la comprensione dell'articolato, concordano d'inserire in caratteri corsivi alcune Premesse particolari, esemplificazioni, definizioni o note esplicative.
Analogamente, nel caso si rilevi che una dicitura origina dubbio, le Parti, per il tramite dell'apposita Commissione Bilaterale Nazionale, formuleranno il testo d'Interpretazione autentica, con le eventuali esemplificazioni che saranno di volta in volta inserite in corsivo, subito alla fine dell'articolo cui si riferiscono, nel Testo contrattuale editato nel sito dell'Ente Bilaterale.
Con tale procedura, il testo modificato avrà piena efficacia contrattuale dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.
e. Partecipazione
Come detto, i Lavoratori e i Datori di lavoro potranno autonomamente trasmettere motivate osservazioni e proposte alla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione (certificazionenazionale @enbic.it).
Tali osservazioni saranno discusse e potranno determinare un'Interpretazione autentica, immediatamente operativa dopo la pubblicazione nei tempi, modi e condizioni previsti dal paragrafo che precede, oppure origineranno una proposta di modifica da discutere nella Commissione trattante il futuro rinnovo contrattuale.
f. Conclusioni
Il CCNL, in funzione delle concrete situazioni delle Aziende, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, anche grazie ai recuperi di efficienza, alla detassazione, alla promozione di servizi ed all'attivazione di prestazioni di solidarietà.
Le Parti hanno scelto, perciò, di porre in essere, ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con sigle sindacali e datoriali diverse da quelle sottoscrittrici, di sussidiarietà, al federalismo, alla solidarietà e alla flessibilità, nel rispetto dell'obiettivo primario di favorire la massima occupazione.
Il Contratto Collettivo Nazionale rappresenta, in sostanza, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto.
Tale livello minimo sarà poi, normalmente, integrato dalla Contrattazione di Secondo livello.
Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, un importo integrativo dei minimi contrattuali, la cd. Indennità di Mancata Contrattazione di Secondo livello, che permarrà assorbibile dalla eventuale successiva Contrattazione Aziendale.
g. Derogabilità
Le Parti, con questo Contratto, confermano che, in determinate situazioni di palese crisi occupazionale territoriale e/o settoriale, localmente e temporaneamente, si potrà derogare anche in pejus rispetto ad alcuni specifici istituti contrattuali, al line d'ottenere uno strumento più aderente ai reali bisogni particolari del comparto, conciliati con l'interesse generale dei lavoratori. Obiettivi e sacrifici dovranno per essere dichiarati formalmente e programmati in tempi definiti, nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali.
h. Ente Bilaterale
Le Parti, nella contrattazione, definiscono il ruolo dell'Ente Bilaterale Nazionale, e delle sue articolazioni Regionali, Provinciali e di Formazione e demandano ad esso la dettagliata regolamentazione degli istituti contrattuali assicurativi, assistenziali e previdenziali che non possono essere esaustivamente già compresi nel presente CCNL, pur facendone parte integrante.
i. Ermeneutica Contrattuale
Nell'interpretare le disposizioni del presente CCNL non si può ad esse attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalle intenzioni di quanto espresso nella presente Premessa.
I casi che permangono dubbi saranno risolti dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione mediante l'emissione di parere contrattualmente vincolante.
TITOLO I - Il CCNL "Istituti e aziende di vigilanza privata, investigazioni e servizi fiduciari"
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra gli Istituti e Aziende di Vigilanza Privata, Investigazioni e Servizi Fiduciari, rientranti nell'ambito di applicazione previsto all'art. 167 del presente CCNL, e il relativo Personale Dipendente.
Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro: quelli speciali a carattere formativo, quale l'Apprendistato; quelli atipici degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego, quali i Co.Co.Co.; quelli propedeutici all'assunzione quali lo Stage e i Praticanti, così come richiamati dal presente Contratto.
Le disposizioni del presente Contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e, pertanto, per la corretta configurazione del sistema contrattuale, non ne è ammessa una applicazione parziale, salvo che per le eventuali deroghe consentite della Contrattazione di Secondo livello.
Per effetto dell'inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta anche l'obbligo di finanziare, secondo le previsioni contrattuali, gli Enti Bilaterali.
In particolare, sono parte integrante del presente Contratto le prestazioni dell'Ente Bilaterale di Categoria (En.Bi.C.) che comprendono l'Assistenza Sanitaria Integrativa e l'Assicurazione sulla vita dei Lavoratori, oltre al finanziamento dei servizi bilaterali prestati alle Aziende ed ai Lavoratori.
I contributi all'Ente Bilaterale di Categoria rappresentano parte del trattamento contrattualmente dovuto al Lavoratore e l'Istituto, in caso d'omissione, sarà comunque tenuto a rispondere delle mancate prestazioni previste di Assistenza Sanitaria Integrativa del Servizio Sanitario Nazionale e Assicurative.
Il presente CCNL può essere, quindi, integralmente applicato solo dagli Istituti e Aziende iscritti a una delle Associazioni Datoriali sottoscrittici il Contratto stesso e che siano in regola con i versamenti delle quote Co.As.Co. e dei contributi dovuti all'Ente Bilaterale, che applichino puntualmente tutto quanto previsto dal CCNL.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Parti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni economiche e normative complessivamente più favorevoli già praticate al Lavoratore che era in forza prima della stipula del presente CCNL e che dovranno essere garantite con apposite voci di compensazione individuali assorbibili.
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende di applicare integralmente il presente CCNL, nonché il Contratto integrativo di secondo livello o di erogare la relativa Indennità sostitutiva, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, valgono le disposizioni di Legge applicabili, mentre per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali si farà riferimento agli Accordi Interconfederali tra i Sindacati dei Lavoratori c le Associazioni Datoriali sottoscrittrici il CCNL stesso.
Il presente CCNL si compone di una "Disciplina Generale", contenente gli istituti comuni e di una "Disciplina Speciale", contenente le disposizioni particolari dei singoli ambiti di applicazione.
TITOLO II - Diritti sindacali e d'associazione
Art. 3 - Statuto dei Lavoratori
Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alla Legge n. 300/1970 e s.m.i., di seguito anche solo detta "Statuto dei Lavoratori".
Art. 4 - Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori
La Rappresentanza Collettiva spetta di diritto esclusivamente ai Sindacati che hanno sottoscritto il CCNL applicato e alle Organizzazioni Sindacali che, congiuntamente ai Sindacati che precedono, hanno sottoscritto nell'Istituto il vigente Accordo Aziendale di Secondo livello.
Le altre Organizzazioni Sindacali hanno il diritto di assistere i Lavoratori solo singolarmente, quando abbiano da loro ricevuto mandato o siano loro iscritti. Nel prosieguo del presente CCNL, ogniqualvolta vi sia la dicitura "Organizzazioni Sindacali" o "Sindacati (o OO.SS.) che hanno sottoscritto (o firmatari) il presente CCNL", deve intendersi compresa l'estensione alle Organizzazioni Sindacali di cui al primo comma del presente articolo 4.
Art. 5 - R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Negli Istituti con oltre 15 (quindici) Lavoratori può essere costituita ad iniziativa delle Associazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL la "Rappresentanza Sindacale Aziendale - RSA", per la quale trova applicazione la disciplina prevista dallo Statuto dei Lavoratori.
Art. 6 - R.S.T. (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Istituti non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 19 della Legge 300/1970, cioè che hanno fino a 15 dipendenti in ciascuna sede autonoma e, in generale, per la validità della Contrattazione di secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST), nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL. Alla RST competono le seguenti materie:
- i diritti di informazione;
- la verifica degli adempimenti connessi all'Apprendistato;
- l'analisi territoriale delle dinamiche occupazionali;
- la titolarità della Contrattazione di Secondo livello o di prossimità in caso di crisi dell'Azienda e l'attivazione degli amortizzatori sociali;
- gli Allineamenti contrattuali, in caso di passaggio di CCNL;
- gli Accordi sugli impianti audiovisivi;
- altri ambiti demandati alla Contrattazione di Secondo livello, così come previsto dall'art. 20.
Copia degli Accordi di secondo livello sottoscritti dai R.ST dovrà essere inviata per la validazione alla competente Commissione Bilaterale Nazionale costituita presso l'En.Bi.C. Il mancato invio sospende la decorrenza dell'Accordo.
Il funzionamento della RST sarà garantito mediante riscossione di un contributo misto (Azienda - Lavoratore), destinato alla "Gestione Ordinaria" dell'En.Bi.C, così come definito all'art. 153 del presente CCNL. Detti contributi saranno versati all'Ente Bilaterale che li destinerà integralmente alle RST costituite nel settore e nell'ambito territoriale di esazione, secondo i modi e le procedure previste dallo Statuto dell'Ente e dal relativo Regolamento approvato dall'Assemblea dell'En.Bi.C. e i criteri adottati, per quanto di competenza, da ciascuna Organizzazione Sindacale.
Alla RSA/RST, nei confronti degli Istituti che applicano il presente CCNL, competono le seguenti prerogative:
1) diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi;
2) diritto di affissione;
3) diritto di assemblea con i Lavoratori dell'Azienda;
4) diritto di sottoscrivere gli Accordi sindacali aziendali di secondo livello.
I Lavoratori degli Istituti con oltre 15 (quindici) Dipendenti hanno il diritto di riunirsi, nell'unità o sede in cui prestano la loro opera, al di fuori o durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 (dieci) ore annue retribuite. La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea saranno normalmente comunicati con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
Nelle Aziende non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 19 della L. 300/1970, ma con oltre 5 (cinque) Dipendenti, i Lavoratori, nei casi di Contrattazione Aziendale di Secondo livello o grave crisi dell'Istituto, hanno il diritto di riunirsi con la RST, nell'unità in cui prestano la loro opera, fuori dall'orario di lavoro, nei limili di 4 (quattro) ore annue retribuite. La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea saranno normalmente comunicati con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore. In entrambi i casi, il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.
Per quanto possibile, il diritto d'assemblea sarà esercitato in orari compatibili alle esigenze di servizio.
La RSA o la RST hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che l'Azienda ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all'interno dell'unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni o testi esclusivamente inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali o le notizie dei Patronati di riferimento delle Parti stipulanti il presente CCNL.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione dell'Azienda.
Il referendum, che dovrà riguardare aspetti retributivi e normativi aziendali, potrà avvenire su richiesta di almeno un terzo dei lavoratori dipendenti interessati o con domanda congiunta di un quarto di essi e della R.S.A.
Esso dovrà avvenire in modo formale con garanzia di conoscenza sulla materia da decidere e con congrua illustrazione della stessa, anche da parte della minoranza e/o della rappresentanza dell'impresa. Quando al referendum partecipano almeno i due terzi degli aventi diritto, tali essendo tutti i lavoratori interessati, la scelta effettuata dalla maggioranza assoluta delle espressioni di voto, dovrà essere fatta propria dalla RSA e posta in discussione con l'Azienda.
La RSA sottoporrà a Referendum tutti gli Accordi raggiunti con l'Istituto quando essi, anche a fronte di corrispettivo, limitino i diritti contrattuali dei Lavoratori.
Per quanto non precisato nel presente articolo, si farà riferimento al Regolamento sul Referendum approvato dalle Parti sottoscrittrici il presente CCNL.
Art. 11 - Rappresentanza dei Lavoratori
I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative.
La RSA svolge le attività negoziali per le materie d'interesse dei Lavoratori dipendenti dall'Istituto, secondo i modi definiti nel presente Contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari.
Per rendere obbligatorio per tutti i Dipendenti un Accordo sottoscritto dalla RSA, lo stesso dovrà essere confermato mediante Referendum e ottenere l'approvazione della maggioranza assoluta dei Lavoratori aventi diritto al voto.
Solo un'eventuale RSU, in quanto rappresentanza eletta da tutti i Lavoratori, li impegna nella sottoscrizione degli Accordi, senza necessità di ulteriore verifica.
Come previsto dall'art. 30 dello Statuto dei Lavoratori, i dipendenti che siano componenti degli organi direttivi provinciali o nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL hanno diritto d'usufruire di permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli organi sindacali ai quali appartengono, nella misura massima complessiva di un'ora/anno per ciascun dipendente in forza.
I permessi dovranno essere richiesti dall'Organizzazione Sindacale interessata, con il preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi.
Ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 300/1970, i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali nazionali hanno diritto, su richiesta, di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato. Tale aspettativa sarà considerata utile, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
La qualifica di dirigente di R.S.A, spetta a coloro che per l'attività svolta sono nominati dal Sindacato rappresentato quali responsabili della conduzione dell'organismo aziendale.
I dirigenti di R.S.A. hanno il diritto di usufruire, ex art. 23, L. n. 300/1970, di permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato nella misura risultante dalla seguente tabella:
Dipendenti occupali (*) nell'unità produttiva | Dirigenti aventi diritto a permessi retribuiti (per ciascuna R.S.A.) | Ore dipennesso retribuite (per ciascun dirigente) |
Fino a 200 | 1 | 1 ora all'anno per dipendente |
Da 201 a 300 | 1 | 8 ore mensili |
Da 301 a 600 | 2 | 8 ore mensili |
Da 601 a 900 | 3 | 8 ore mensili |
Da 901 a 1200 | 4 | 8 ore mensili |
Da 1201 a 1500 | 5 | 8 ore mensili |
Da 1501 a 1800 | 6 | 8 ore mensili |
Da 1801 a 2100 | 7 | 8 ore mensili |
Da 2101 a 2400 (**) | 8 | 8 ore mensili |
(*) Appartenenti alla categoria per cui la rappresentanza sindacale aziendale è organizzata.
(**) E cosi via aumentando di 1 dirigente per ogni 500 dipendenti o frazione.
Tali limiti numerici restano immutati nell'ipotesi di fusione di due o più R.S.A.
La legittimità della fruizione del permesso è condizionata:
- alla richiesta inoltrata al datore di lavoro con comunicazione scritta tramite le R.S.A., con un anticipo normalmente non inferiore a 24 (ventiquattro) ore;
- al fatto che il permesso sia utilizzato per adempiere al mandato conferito.
I dirigenti di R.S.A. hanno il diritto di usufruire, ai sensi dell'art. 24, L. n. 300/1970, di permessi non retribuiti in misura non inferiore ad 8 (otto) giorni all'anno per partecipare a trattative sindacali, a congressi o a convegni. Salvo urgenze impreviste, tali permessi saranno richiesti dal Sindacato rappresentato con il preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi.
Art. 14 - Trattenuta sindacale
L'Azienda provvedere a trattenere dalla retribuzione del Lavoratore i contributi sindacali previsti dalla delega trasmessa dal Sindacato firmatario il presente CCNL o sottoscrittore di Accordo Collettivo Aziendale di Secondo livello. Le Parti concordano di estendere tale obbligo anche per le iscrizioni ai Sindacati di categoria aderenti alla CGIL, CISL, UIL e UGL.
Il Dipendente interessato dovrà presentare formale richiesta, mediante consegna all'Istituto della delega di iscrizione sottoscritta e del consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili.
La delega avrà validità fino alla revoca del Lavoratore, che dovrà avvenire mediante formale comunicazione sottoscritta. La revoca decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa alla Direzione dell'Azienda.
L'Istituto, su richiesta dei Sindacati sottoscrittori il CCNL, o di quelli ammessi all'estensione dell'obbligo di trattenuta, fornirà semestralmente l'elenco dei Lavoratori loro iscritti ai quali effettuano la trattenuta. L'ammontare del contributo sindacale in favore dei Sindacati firmatari è quello annualmente fissato dall'Organizzazione Sindacale cui il Lavoratore aderisce, suddiviso in 13 (tredici) quote mensili per anno solare. L'importo delle trattenute sindacali dovrà essere versato, a cura dell'Azienda, sui conti correnti indicati dalla Segreteria Nazionale dei Sindacati firmatari il presente CCNL o sottoscrittori degli Accordi Aziendali di Secondo Livello, o di quelli ammessi alla trattenuta, cui il Lavoratore aderisce. Normalmente, il versamento dovrà essere effettuato trimestralmente e, comunque, con cadenza non superiore a 6 (sei) mesi.
Art. 15 - Inscindibilità del CCNL
Le Parti riconoscono che la funzione ora attribuita alla Contrattazione collettiva non è più d'esclusiva natura retributiva, ma si configura come un complesso e ordinato apparato negoziale che comporta la condivisione d'obiettivi, strategie e comportamenti che, in questo CCNL, sono mirati specialmente alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Pertanto, in coerenza con lo spirito di cui alla Premessa, concordano di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle Parti firmatarie, in modo da permettere l'adattamento del presente CCNL alle situazioni concretamente presenti nei singoli Istituti.
Con tale criterio saranno considerati il testo contrattuale e i suoi allegati.
Per qualsiasi utilizzo ufficiale del presente CCNL, avrà valore esclusivamente l'edizione a stampa predisposta a cura delle Parti stipulanti, integrata dalle successive Interpretazioni della Commissione Bilaterale, o editata nei sito dell'Ente Bilaterale di Calegoria (En.Bi.C: www. enbic.it).
Art. 16 - Diritti sindacali e d'associazione: Sintesi
Per agevolare le Parti interessate, si riporta una sintesi dei permessi per attività sindacale.
Istituti con oltre 15 (quindici) Lavoratori | |
Destinatari: | Tutti i Dipendenti. |
Oggetto: | 10 ore annue di assemblea retribuita da effettuarsi fuori o durante l'orario di lavoro. |
Condizioni: | L'oggetto deve riguardare aspetti del lavoro di correlato interesse dei lavoratori. Va richiesta con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. |
Istituti con oltre 5 (cinque) Lavoratori | |
Destinatari: | Tutti i Dipendenti. |
Oggetto: | 4 ore annue di assemblea retribuite da utilizzare fuori dall'orario di lavoro per la Contrattazione di Secondo livello o situazioni di grave crisi dell'Istituto. |
Condizioni: | L'oggetto deve riguardare la Gontrattazione Aziendale di Secondo livello o i possibili rimedi per i casi di grave crisi dell'Istituto. Va richiesta con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore. |
Cariche sindacali | |
Destinatari: | Dipendenti componenti gli Organi direttivi, provinciali o nazionali, delle OO.SS. firmatarie il presente CCNL. |
Oggetto: | Un'ora di permesso retribuito all'anno, per ciascun dipendente in forza. Diritto di aspettativa non retribuita per la durata del mandato per Lavoratori con cariche sindacali provinciali nazionali. |
Condizioni: | I permessi devono essere richiesti dall'Organizzazione Sindacale interessata, con il preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi. |
Dirigente di RSA | |
Destinatari: | Coloro che, per l'attività svolta, sono nominati dal Sindacato rappresentato quali Responsabili della conduzione dell'organismo aziendale. |
Oggetto: | a) Un Dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata. b) Un Dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata. c) Un Dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b). |
Condizioni: | I permessi retribuiti non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) clie precedono; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente. I permessi retribuiti, correlati all'adempimento de) mandato conferito, dovranno essere richiesti con un preavviso non inferiore alle 24 (ventiquattro) ore. I dirigenti avranno il diritto di usufruire di permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 (otto) giorni all'anno per partecipare a trattative sindacali, a congressi o a convegni. Salvo urgenze impreviste, tali permessi saranno richiesti dal Sindacato rappresentato con il preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi. |
Norma comune: | Le ore non usufruite al 31/12 di agni anno decadono, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva. |
TITOLO III - Livelli di contrattazione e incontri
Art. 17 - Livelli di Contrattazione
Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza agli obiettivi di creazione di nuova occupazione, della crescita fondata sull'aumento dell'efficienza e, per quanto compatibile, sull'incremento delle retribuzioni.
La Contrattazione si svolge su due livelli:
a) primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di settore;
b) secondo livello: Contratto integrativo di Secondo livello o Aziendale.
Art. 18 - Contrattazione Collettiva Nazionale
La Contrattazione collettiva nazionale riconosce all'Azienda il diritto d'impostare la propria attività sulla certezza degli oneri derivanti dal lavoro.
Le Parti concordano che il CCNL, in condizioni di normalità, ha anche la funzione di garantire a tutti i Dipendenti del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza di trattamenti minimi economici e normativi. Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni sindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale.
Art. 19 - Contrattazione Collettiva di Secondo Livello
Nella fluidità e nella volatilità dei mercati e del lavoro, le Parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente CCNL. Allo scopo, auspicano lo sviluppo della Contrattazione di Secondo Livello in tutte le realtà ove essa sia possibile e prevedono strumenti contrattuali integrativi collettivi (I.M.M.C.) negli Istituti in cui tale contrattazione non dovesse realizzarsi.
La previsione collettiva ha comunque carattere sussidiario rispetto alla Contrattazione aziendale e, pertanto, sarà da quest'ultima sostituita nelle singole disposizioni da essa definite.
Le Parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la Contrattazione, in casi e situazioni particolari quali, per esempio, la salvaguardia dei posti lavoro in situazioni di obiettiva e provata difficoltà, possa portare anche a temporanei risultati economici inferiori a quelli della Contrattazione collettiva sostituita. Perciò, in tali casi, gli obiettivi ed i sacrifici richiesti dovranno essere dichiarati formalmente e programmati in tempi definiti.
Art. 20 - Ambiti della Contrattazione di Secondo Livello
La Contrattazione di Secondo livello sarà svolta in sede aziendale e avrà una durata normale di 3 (tre) anni. Essa riguarderà materie ed istituti diversi da quelli già stabiliti dal presente CCNL, salvo le eccezioni espressamente indicate nel presente articolo.
La parte economica potrà definire solamente l'introduzione di Premi di Risultato integralmente correlati ad elementi dall'esito incerto (es. redditività, produttività, qualità, presenza, ecc.), anche in concorso tra loro, o particolari maggiorazioni strettamente giustificate dai particolari tempi, modi o condizioni richiesti alla prestazione lavorativa.
Le Parti sottoscrittrici il presente CCNL, per favorire la Contrattazione di secondo livello, concordano che, a richiesta delle Parti (Istituto, Lavoratori o RSA/RST), la Commissione Bilaterale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione fornisca linee guida utili a definire aziendalmente modelli di "Premio Variabile" o di "Premio Produzione" o di "Premio Presenza", anche tenendo conto dell'Elemento Perequativo Mensile Regionale. Tali Premi dovranno conciliarsi con le compatibilità aziendali in funzione:
- degli aumenti retributivi previsti dal CCNL;
- delle eventuali retribuzioni già previste dalla Contrattazione regionale o provinciale di secondo livello.
La Contrattazione di secondo livello aziendale è ammessa per ogni materia demandata dal presente CCNL o dalle Legge, fermo restando il principio generale che, salvo casi straordinari particolari e documentati di crisi aziendale, ogni limitazione concordata dei diritti dei Lavoratori, che siano già stati contrattualmente definiti, debba prevedere una specifica e adeguata voce di ristoro economico.
La Contrattazione di secondo livello potrà disciplinare le seguenti materie:
Sull'Orario di lavoro:
a) profili particolari d'orario, la loro distribuzione nell'arco della giornata, settimana, mese e anno (artt. 118 e 120 e 121);
b) deroghe sulla durata del lavoro settimanale, mensile e/o annuale, sul riposo giornaliero e sul riposo settimanale (artt. 128 e 129);
c) durata del tempo pieno (artt. 118);
d) definizione dei limiti massimi dell'orario di lavoro settimanale per i Lavoratori discontinui (art. 125);
e) modi di godimento dei riposi, pause intermedie o intervalli per la consumazione dei pasti (art. 134);
f) turni delle ferie (art. 138);
g) disciplina del lavoro a turni, anche quando a ciclo continuo, c.d. "H24" (art. 118);
h) ampliamento della Banca delle Ore e gestione della stessa (art, 201);
i) casi di superamento dei limiti previsti per il lavoro straordinario e supplementare, con individuazione di riposi compensativi e/o diverse maggiorazioni retributive (artt. 196, 197, 198, 199 e 200);
j) adozione di particolari regimi di flessibilità aziendale (artt. 120, 121 e 122).
Sulle mansioni:
a) ipotesi di eventuali cambi delle mansioni assegnati ai Lavoratori per modifica degli assetti organizzativi (art. 113);
b) proposta alla Commissione Bilaterale Nazionale d'Interpretazione d'inserire nella Classificazione del personale, profili ed esemplificazioni mancanti (art. 175).
Sul trattamento economico e assistenziale
a) istituzione o disciplina particolare dei Premi di produttività o presenza, dell'indennità di trasporto, dell'Indennità di mensa o dei buoni pasto (artt. 189 e 191);
b) istituzione e disciplina delle retribuzioni variabili per gli Operatori di vendita (art. 182);
c) ammissibilità del pagamento della tredicesima in ratei mensili (art. 143);
d) ampliamento delle integrazioni economiche di malattia/infortunio (artt. 139 e 140);
e) ampliamento delle prestazioni integrative al S.S.N. e assicurative, già previste dal sistema contrattuale di bilateralità (Titolo XXXIX).
Sul cambiamento della sede di lavoro:
a) disciplina dei trattamenti in caso di trasferimento, trasferta, distacco o comando (artt. 202, 203, 204, 205, 206, 207 e 208).
Sulle tipologie contrattuali:
a) Tempo Parziale: particolari modi d'applicazione delle Clausole Elastiche e di distribuzione dell'orario di lavoro (art. 40);
b) Lavoro Determinato: definizione dei casi di "intensificazione" per il ricorso al lavoro a tempo determinato, eventuali trattamenti correlati alla tipologia del lavoro determinato, compresa l'Indennità di fine stagione, riduzione dei periodi d'interruzione tra contratti a termine; monetizzazione mensile delle retribuzioni differite (artt. 47, 49, 52 e 54);
c) Lavoro Somministrato: definizione, in particolari situazioni, delle possibilità di superamento dei limiti numerici (art. 82);
d) Apprendistato: formazione aziendale nell'Apprendistato ed eventuale estensione agli Apprendisti d'istituti contrattuali su Premi/Indennità (art. 93, 97 e 101);
e) Telelavoro: esercizio alla reversibilità del Telelavoro; disciplina dell'uso di apparecchiature, strumenti e programmi informatici del Telelavoratore; azioni positive di coinvolgimento del Telelavoratore; suddivisione dei carichi di lavoro e individuazione dell'eventuale strumentazione di controllo; individuazione delle fasce di reperibilità; individuazione, in contradditorio, delle fattispecie disciplinarmente rilevanti e delle sanzioni previste (artt. 66, 69 e 74);
f) Lavoro Intermittente: definizione di particolari casi di ricorso al lavoro intermittente (art. 75).
Sugli impianti audiovisivi:
a) introduzione di impianti audiovisivi e nuove tecnologie (art. 256).
Sull'appalto:
a) le condizioni particolari nei cambi d'appalto (Titolo LIV).
Sullo stato di crisi aziendale:
a) deroghe alle previsioni contrattuali in tema di retribuzione e d'inquadramento nei casi di accertata crisi aziendale, quando siano necessarie alla salvaguardia dell'occupazione (cd. "Contratti di prossimità") ;
b) attivazione degli ammortizzatori sociali, compresa la stipulazione dei Contratti di Solidarietà (artt. 33, 61, 62 e 150).
Sugli incontri sindacali e informativi:
a) definizione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le Parti stipulanti il presente CCNL, e i loro Rappresentanti territoriali, per la disamina ed approvazione dei contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti (artt. 23 e 24);
b) definizione ed attivazione degli incontri sindacali aziendali, dell'esercizio dei diritti sindacali e di consultazione dei Lavoratori (artt. 8 e 23).
Sugli Enti Bilaterali:
a) attivazione dei permearsi formativi in materia di apprendistato, sicurezza sul lavoro e/o formazione professionale (art. 160 e Titolo LV).
Sul passaggio di CCNL:
a) definizione di Accordi particolari di secondo livello e/o degli Allineamenti contrattuali (art. 268).
In caso di controversie inerenti alla Contrattazione di secondo livello, le Parti dovranno attivare la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione, istituita presso l'En.Bi.G.
A livello territoriale, in sede di prima applicazione, la richiesta di stipula della Contrattazione di secondo livello non può essere presentata prima di 2 (due) mesi dal deposito del presente CCNL presso gli Uffici preposti.
Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il successivo termine di 3 (tre) mesi, decorrente dal ricevimento delle lettere d'apertura delle trattative. A regime, per le proposte di rinnovo del Contratto di secondo livello è necessario che una delle Parti ne dia disdetta almeno 2 (due) mesi prima dalla relativa scadenza, presentando le proposte di modifica, al fine di consentire l'apertura delle trattative.
Nel mese antecedente e nei due mesi successivi alla scadenza del Contralto di secondo livello, e comunque per un periodo complessivamente pari ad almeno 3 (tre) mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
Durante tale periodo, i trattamenti economici e la parte normativa, previsti dal Contratto di secondo livello scaduto, continueranno ad essere applicati.
Dal primo giorno del terzo mese successivo alla scadenza, decadranno gli Accordi di secondo livello scaduti e non saranno più applicati. Inoltre, da tale termine l'Istituto dovrà riconoscere ai lavoratori le rispettive Indennità Mensili di Mancata Contrattazione di competenza per il loro livello d'inquadramento.
Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello per oltre 5 (cinque) mesi le Parti, per favorire un accordo, interesseranno gli Organismi Nazionali di riferimento che hanno sottoscritto il presente CCNL.
Art. 21 - Indennità di Mancata Contrattazione di Secondo Livello
A favore dei Dipendenti di Istituti che non percepiscono trattamenti economici collettivi di Secondo livello, eccedenti quelli spettanti in applicazione del presente CCNL o nel caso di Contrattazione di secondo livello decaduta, ai Lavoratori sarà riconosciuta un'Indennità di Mancata Contrattazione di Secondo Livello, spettante per ciascun mese solare integralmente lavorato, conformemente alle previsioni dell'art. 189 del presente CCNL.
Art. 22 - Esame congiunto territoriale
A livello provinciale o aziendale, su richiesta di una delle Parti sottoscrittrici il presente CCNL, le Associazioni imprenditoriali territoriali e i Lavoratori, per il tramite delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, s'incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale orientato al raggiungimento d'intese aziendali.
TITOLO IV - Diritti d'informazione
Art. 23 - Informazioni a livello aziendale
Gli Istituti che applicano il presente Contratto e che occupano complessivamente più di:
a) 100 (cento) Dipendenti, se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 200 (duecento) Dipendenti, se operano in più province ma nell'ambito di una sola regione;
c) 400 (quattrocento) Dipendenti, se operano nell'ambito nazionale in più regioni;
annualmente; di norma entro il primo semestre, su domanda delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL o della RSA interessata, anche attraverso l'Associazione territoriale imprenditoriale cui l'Istituto aderisce, s'incontreranno, ai rispettivi livelli, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo aziendali.
Nell'occasione degli incontri, a richiesta del Sindacato, anche al di fuori delle scadenze previste, gli Istituti forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni, anche orientate al raggiungimento d'intese, preventive alla fase d'attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica che investa l'assetto aziendale, e nuovi insediamenti nel territorio.
Nelle medesime occasioni saranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie d'impiego ivi utilizzate.
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale degli Istituti quali, ad esempio, Codice di condotta disciplinare interno, Certificazioni, asseverazioni, situazione infortunistica aziendale, conflitti di lavoro.
Con la stessa periodicità ed alle stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, gli Istituti che occupano almeno 50 (cinquanta) Dipendenti, a domanda, forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o alle RSA informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D. Lgs. 25/2007, riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'Istituto, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto,
c) le decisioni dell'Istituto che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Inoltre, con cadenza annuale, l'Istituto è tenuto ad informare la R.S.A. sull'andamento del ricorso di lavoro a tempo determinato e intermittente e sul lavoro somministrato.
Copia del Verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata all'Organizzazione nazionale di ciascuna parte interessata.
Art. 24 - Commissioni Paritetiche
Annualmente, di norma entro il primo semestre, le Parti, a richiesta di una di esse, s'incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi d'innovazione. Saranno altresì presi in esame:
1) i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dal processo di riforma del settore, che abbiano riflessi sull'esercizio delle singole attività;
2) le conseguenze sul settore e gli addetti dei suddetti processi sia sotto l'aspetto organizzativo che formativo e professionale;
3) lo stato e la dinamica dell'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, nonché, per quanto definito dal presente contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di praticantato breve o "stage" e di Apprendistato, dei rapporti di formazione e lavoro, dei contratti a tempo determinato, del telelavoro, nonché di ogni altra forma cosiddetta "atipica" del rapporto di lavoro.
Inoltre, nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti stipulanti il presente Contratto saranno affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:
a) gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione professionale;
b) lo studio delle problematiche connesse alla previdenza integrativa e all'assistenza sanitaria integrativa;
c) la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;
d) l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona (molestie sessuali, mobbing) nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie;
e) la costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui al D. Lgs. del 31/03/1998, n. 80 e del 29/10/1998, n. 387 e s.m.i., nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente Contratto;
f) la nomina dei membri/arbitri dei collegi d'arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.
Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale in materia d'informazione e consultazione dei Lavoratori.
TITOLO V - CCNL: Decorrenza e durata
Il presente CCNL decorre dal 1º Novembre 2015 e scadrà il 31 Ottobre 2018, tanto per la parte economica che per la parte normativa. Il CCNL, se non disdetto mediante raccomandata a.r, alla controparte, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, s'intenderà tacitamente rinnovato d'anno in anno. In caso di disdetta, il presente CCNL manterrà efficacia fino al compiersi del sesto mese dalla data di scadenza o dal termine della proroga. La proposta di rinnovo (piattaforma contrattuale datoriale o sindacale) dovrà pervenire all'altra Parte almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza del CCNL o dal termine della proroga.
Art. 26 - CCNL: clausole di Raffreddamento
Durante i 3 (tre) mesi antecedenti e nei 6 (sei) mesi successivi alla scadenza del presente CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 9 (nove) mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette. Le Parti richiamano l'Accordo Quadro sugli assetti dei livelli della Contrattazione e sulle regole della stessa sottoscritto tra le Associazioni Datoriali e Sindacali, in allegato 3) al presente CCNL.
Art. 27 - CCNL: Indennità di vacanza contrattuale
In applicazione al citato Accordo Quadro, le Parti si danno atto che, in caso di disdetta contrattuale, dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL dovrà essere corrisposta ai Lavoratori dipendenti un'indennità retributiva provvisoria denominata "Indennità di Vacanza Contrattuale" calcolata nel seguente modo:
Fatto uguale a 100 l'indice nazionale IPCA, al netto degli energetici importati, al primo giorno del mese successivo alla decorrenza del CCNL (indice 1), rilevato lo stesso indice alla fine del mese della data di scadenza del CCNL (indice 2), l'Indennità di Vacanza Contrattuale sarà pari al prodotto della PBNCM moltiplicata per il 70% (settanta %) della differenza, espressa in centesimi, tra l'indice 1 e l'indice 2. Dall'importo risultante, saranno dedotti gli accantonamenti già riconosciuti nel corso di vigenza del CCNL a titolo di "Adeguamento IPCA", così come previsto dall'Accordo Quadro Interconfederale sugli assetti dei livelli della Contrattazione e sulle regole della stessa.
L'Osservatorio nazionale costituito presso l'Ente Bilaterale determinerà, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del CCNL, la tabella delle Indennità mensili di Vacanza Contrattuale per ciascun livello di inquadramento, applicando i criteri che precedono.
Dal primo giorno del mese di decorrenza della PBNCM prevista dal nuovo CCNL, l'Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta. In sede di rinnovo del CCNL sarà definita l'eventuale compensazione delle differenze retributive per il periodo di vacanza contrattuale. Inoltre, le Parti in attuazione dell'Accordo Quadro sugli assetti dei livelli della Contrattazione, prima di ciascun rinnovo, valuteranno l'entità del recupero degli scostamenti dell'indice IPCA, depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, in funzione della situazione socio economica di settore, conciliando le primarie esigenze di salvaguardia e di espansione dei posti di lavoro con la tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni.
[___]
PREMESSO CHE:
A) il CCNL è scaduto il 31 Ottobre 2018;
B) l'art. 27 di tale CCNL prevede che dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL, si dovrà riconoscere ai lavoratori la seguente Indennità di Vacanza Contrattuale:
"Fatto uguale a 100 l'Indice nazionale IPCA, al netto degli energetici importati, al primo giorno del mese successivo alla decorrenza del CCNL (Indice 1), rilevato lo stesso indice alla fine del mese della data di scadenza del CCNL (Indice 2), l'Indennità di Vacanza Contrattuale sarà pari al prodotto della PBNCM moltiplicata per il 70% della differenza, espressa in centesimi, tra l'Indice 1 e l'Indice 2".
C) Pertanto, la predetta Indennità di Vacanza Contrattuale dovrà essere così determinata:
Metodo di calcolo:
Indice 1: "al primo mese successivo alla decorrenza del CCNL" (Dicembre 2015) = 100,60
Indice 2: "al mese di scadenza del CCNL" (Ottobre 2018) = 103,70
Incremento: 3,10%
70% dell'incremento: 2,7% il medesimo articolo prevede che dalla decorrenza del CCNL rinnovato l'Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta.
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI DELIBERANO QUANTO SEGUE:
- Dal 1º Febbraio 2019 ai Lavoratori cui si applica il CCNL "Vigilanza Privata, Investigazioni e Servizi Fiduciari" sottoscritto il 15 Ottobre 2015 da ANPIT, CIDEC, FENAV, UNICA e UNIQUALITY con CISAL SINALV - CISAL TERZIARIO, si dovrà riconoscere la seguente Indennità di Vacanza Contrattuale mensile, quale componente della Retribuzione Mensile Normale, espressa in euro:
Tab. 1: Indennità di Vacanza Contrattuale da riconoscere dal 1º Febbraio 2019
Livello
P.B.N.C.M.
I.V.C. lorda
Q
2.029,00
44,03
8º
1.825,50
39,61
7º
1.744,50
37,86
6º
1.444,80
31,35
5º
1.281,80
27,82
4º
1.136,00
24,65
3º
1.014,50
22,01
2º
933,50
20,26
1º
812,00
17,62
Op. Vendita 1º Cat.
1.056,62
22,93
Op. Vendita 2º Cat.
943,63
20,48
Op. Vendita 3º Cat.
868,30
18,84
TITOLO VI - CCNL: Stampa e distribuzione
Il presente CCNL sarà editato a cura delle Parti sottoscrittrici nel testo conforme all'originale. Inoltre, nel sito dell'En.Bi.C. (www. enbic.it), sarà editato il Testo Ufficiale, che farà fede in caso di controversia sul testo applicabile, comprendente le eventuali modifiche disposte a seguito delle Intepretazioni emesse dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione. Per quanto concerne la determinazione degli elementi contrattuali ai fini contributivi nonché ai fini dell'applicazione di un regime fiscale agevolato, farà testo esclusivamente il Contratto depositato presso la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, Divisione IV, presso il Ministero del Lavoro.
Le Parti intendendo salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale, ne inibiscono l'inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione delle Parti sottoscrittrici che si riservano) in caso contrario, ogni azione di tutela. Gli Enti Istituzionali (C.N.E.L.: Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ecc.), le Banche Dati, i Datori di lavoro e i Dipendenti degli Istituti ove si applica questo CCNL, potranno liberamente utilizzare il presente testo, anche memorizzandolo su supporti informatici o stamparlo.
Art. 29 - CCNL: distribuzione a Enti
Le Parti contraenti s'impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, a richiesta, agli Enti Assicurativi Previdenziali ed Assistenziali interessati, oltre agli aventi diritto per Legge.
Art. 30 - CCNL: distribuzione a Lavoratori
L'Istituto è tenuto a distribuire gratuitamente ad ogni singolo Dipendente, in servizio o neo assunto, una copia del Testo Ufficiale del presente CCNL, previa sottoscrizione che ne attesti la consegna. Inoltre, esporrà, in luogo accessibile ai Lavoratori, l'estratto della parte disciplinare del presente CCNL, eventualmente integrata con altre specifiche discipline aziendali.
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Dipendenti di Datori di lavoro Istituti di Vigilanza Privata, Investigazioni e Servizi Fiduciari che siano iscritti a una delle Associazioni datoriali stipulanti. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con altre Parti, potrà avvenire solo con il preventivo consenso, espresso congiuntamente, di tutte le Parti stipulanti.
TITOLO VIII - CCNL: Definizioni
I vari termini indicati nel presente CCNL si assumono nel seguente significato:
A) Sulla Retribuzione
a. "Trattamento complessivo"':
È costituito da tutti gli elementi retributivi stabili dovuti al Lavoratore, in denaro od in natura, quale corrispettivo della prestazione lavorativa. Ai fini del presente CCNL, esso comprende la P.B.N.C.M., l'Elemento Perequativo Mensile Regionale, gli Aumenti periodici di anzianità, la Monetizzazione Mensile, l'Indennità Mensile di Mancata Contrattazione o i benefici della Contrattazione di Secondo livello, le Indennità correlate ai modi di prestazione (lavoro notturno, festivo, ecc., o le indennità correlate alla mansione) e i benefici contrattualmente dovuti per Assistenza Sanitaria Integrativa.
b) "Paga Base Nazionale Conglobata Mensile" o "PBNCM":
Comprende gli importi della retribuzione contrattualmente definita nell'apposita Disciplina Speciale per la generalità dei Lavoratori nei vari livelli (art. 183), ed è comprensiva dell'ex indennità di contingenza ed E.D.R. Dovrà essere rapportata alla percentuale di Tempo Parziale (Indice di Prestazione).
j) "Elemento Perequativo Mensile Regionale":
È un elemento retributivo aggiuntivo alla P.B.N.C.M., introdotto al fine di recuperare, almeno parzialmente, il differenziale dei diversi Indici regionali del costo della vita. Esso sarà riconosciuto in funzione del livello professionale d'inquadramento e, in caso di Tempo parziale, sarà rapportato alla percentuale di prestazione (Indice di Prestazione).
c) "Retribuzione Lorda Mensile" o "RLM";
S'intende la retribuzione "fissa" mensile, eventualmente parametrata all'Indice di Prestazione, costituita dai seguenti elementi:
- Paga Base Nazionale Conglobata Mensile;
- Elemento Perequativo Mensile Regionale;
- Monetizzazione Mensile;
- Scatti d'anzianità;
- Superminimi "ad personam";
- tutti gli altri elementi retributivi derivanti dalla Contrattazione Individuale o Collettiva, che siano stati previsti utili per le retribuzioni differite ed il TFR.
g) "Retribuzione Oraria Normale" o "RON':
Si ottiene dividendo la "Retribuzione Lorda Mensile" per 173.
h) "Retribuzione Giornaliera Normale" o "RGN":
Si ottiene dividendo la Retribuzione Lorda Mensile per 26.
i) "Retribuzione Media Globale Giornaliera" o "RMGG":
È la retribuzione che si calcola con i criteri indicati dall'INPS.
j) "Retribuzione Lorda mensile di Fatto" o "RLMDF":
S'intende l'importo mensile complessivamente dovuto al Lavoratore quale corrispettivo. È perciò comprensiva di tutte le voci retributive dovute, stabili e/o condizionate e variabili, del periodo considerato. Essa comprende:
- le indennità correlate alla mansione (quali, ad esempio: indennità di trasferta, indennità trasferisti, maggiorazioni di turno, indennità di maneggio denaro, indennità di turno, ecc.);
- le maggiorazioni (quali, ad esempio: per lavoro straordinario, supplementare, festivo, notturno ecc.);
- gli importi forfettariamente riconosciuti per lavoro extraorario contrattuale (supplementare e/o straordinario);
- le integrazioni variabili, erogate al fine di garantire al Lavoratore un certo importo lordo fisso mensile;
- i premi (quali, ad esempio: premio presenza, di produttività, di risultato, ecc.);
- l'Indennità Mensile di Mancata Contrattazione o gli importi previsti dalla Contrattazione di secondo livello;
- le indennità sostitutive (quali, ad esempio, per ferie maturate e non godute, per il preavviso, di trasporto, ecc.).
k. "Divisore Convenzionale Orario" o " DCO":
Per ricavare la retribuzione oraria dovuta da quella mensile, è uguale a "173" per tutti i lavoratori, salvo i Lavoratori discontinui. Per questi ultimi, il divisore sarà dato dall'orario settimanale concordato (massimo 45 ore), moltiplicato peri il coefficiente 4,33, con arrotondamento all'unità.
Nel caso di decimale pari a 0,5 l'arrotondamento sarà all'unità inferiore (con 45 ore settimanali: 45 x 4,33 = 194,85, arrotondato a 195).
l. "Divisore Convenzionale Giornaliero" o " DCG".
È uguale a "26".
k. "Rimborso spese":
S'intende il ristoro delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal Lavoratore in nome e per conto dell'Istituto, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e pernottamento, conseguenti al lavoro comandato al di fuori della sede abituale di lavoro, nei limiti della normalità o preventivamente concordate. Può essere riconosciuto unitamente alla retribuzione per sola documentazione contabile.
B) Sul Tempo
l. "Anno Solare":
Spazio temporale di 365/366 giorni,
m. "Anno di Calendario":
Spazio temporale dal 1º gennaio al 31 dicembre,
n. "Giorni":
Salvo che non sia diversamente precisato, il computo si effettua secondo i criteri dell'art. 2963 cc: "I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il temrine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese".
o. "Giorni lavorabili":
Nel lavoro giornaliero (5+2), il computo si effettua deducendo dai giorni dell'anno di calendario i giorni festivi, di riposo, quelli di ferie contrattualmente previste ed i giorni di festività infrasettimanali cadenti nell'anno.
Negli altri casi, dai giorni dell'anno si dedurranno i giorni di ferie contrattualmente previste, quelli di riposo, i festivi e le festività che siano effettivamente goduti;
p. "Giorni lavorati":
Coincidono con i giorni lavorabili nei quali vi sia stata l'effettiva prestazione ordinaria lavorativa. Nell'orario settimanale 5+2, al fine del calcolo di eventuali indennità giornaliere, i "giorni lavorati" sono pari ai gruppi di 8 (otto) ore ordinarie lavorate nel mese, eventualmente moltiplicati per la frazione di Tempo Parziale espressa in decimi, con arrotondamento al quoziente intero superiore quando il resto di ore ordinarie lavorate è pari o superiore alla metà dell'orario ordinario giornaliero. Nel caso di Guardie Particolari Giurate e di Addetti ai Servizi Fiduciari con profilo d'orario 6+2, i giorni lavorati corrispondono con i giorni in cui il Lavoratore ha prestato lavoro ordinario, secondo le previsioni della regolare turnistica dell'istituti.
q. "Fine Settimana":
il periodo che va dal venerdì dopo le ore 13:00, fino alle ore 6:00 del lunedì.
r. "Periodo Feriale Estivo" :
Il periodo che va dal 1º giugno al 30 settembre.
s. "Periodo Feriale Natalizio":
Il periodo che va dal sabato precedente al 7 dicembre al sabato seguente il 7 gennaio.
t. "Periodo Feriale Pasquale":
Il periodo che va dal sabato antecedente alla domenica delle Palme al sabato successivo alla Pasqua.
C) Sulle Parti
u. "Istituto", "Azienda", "Datore di lavoro" e "Datore":
Sono termini utilizzati come sinonimi del soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro.
v. "Lavoratore" e "Dipendente":
Nel CCNL sono termini utilizzati come sinonimi del soggetto prestatore di lavoro subordinato. Agli effetti dell'interpretazione e dell'applicazione del presente CCNL con la dizione Lavoratore e/o Dipendente s'intendono sia gli impiegati sia gli operai. In caso di clausole che interessino una sola categoria di Lavoratori, sono usate le dizioni separate di Impiegato o di Operaio. In particolare, è sempre evidenziata la disciplina specifica per le Guardie Particolari Giurate e gli Addetti ai Servizi Fiduciari.
w. "Parti aziendali":
S'intendono i rappresentanti dell'Istituto e dei Lavoratori. Normalmente tale termine è utilizzato per individuare gli interessati alla sottoscrizione degli Accordi di secondo livello.
x. "G.P.G." o"GPG":
È l'acronimo di Guardia Particolare Giurata.
y. "Generalità dei lavoratori":
S'intendono tutti i Dipendenti di un Insieme, quali: una determinata categoria (operai od impiegati) o reparto (servizio, settore dell'Istituto, ecc.) o l'intero Istituto.
z. "Lavoratore Assistito":
Così si qualifica il Lavoratore che, in un contenzioso, esercita il suo diritto a farsi assistere o rappresentare dal Sindacato cui aderisce o conferisce mandato. Per esempio: per la presentazione delle giustificazioni alle contestazioni disciplinari e l'assistenza presso il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato ai sensi dell'art. 7 della L. 300/1970; in caso di richiesta di Convocazione Facoltativa presso la DTL ai sensi dell'art. 410 del c.p.c; in caso di Conciliazione Obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art 7 della L. 604/1966. In particolare, quando acconsente a un Accordo transattivo (ex art. 411 c.p.c.) ecc.
L'assistenza individuale è libera, mentre l'assistenza e la Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori sono riservate alle Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto il CCNL applicato o gli Accordi di Secondo livello.
D) Sull'Orario di lavoro
aa. "Tempo Pieno":
È il normale orario di lavoro, stabilito in 40 (quaranta) ore ordinarie settimanali. Per le G.P.G. o gli Addetti ai Servizi Fiduciari che lavorano in turni periodici, il normale orario di lavoro di 40 ore settimanali, potrà variare nelle turnistiche 6+2, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali e legali.
bb. "Tempo Parziale":
È l'orario di lavoro, fissato dal Contratto individuale, in misura inferiore rispetto al Tempo Pieno. L'articolazione del Tempo Parziale potrà essere: "orizzontale", "verticale" o "mista", come previsto dall'art. 36 del presente CCNL.
cc. "Indice di Prestazione" o "IP":
Nell'orario di lavoro a Tempo Parziale è determinato dal rapporto tra l'orario di lavoro praticato dal Lavoratore e quello contrattualmente previsto per il Tempo Pieno. Per esempio, per un Lavoratore assunto con orario di lavoro a Tempo Parziale di 30 ore settimanali, l'Indice di Prestazione sarà: 30 : 40 = 0,75 (Indice di Prestazione).
dd. "Orario di Lavoro settimanale":
È quello normalmente distribuito su 5 o 6 giorni alla settimana. Per le G.P.G. e gli Addetti ai Servizi Fiduciari con turni di lavoro 6+2 a copertura "H24", al fine di garantire la rotazione tra i diversi turni, l'orario di lavoro settimanale sarà distribuito in modo "pluriseltimanale" su cicli di 8 giorni.
Nel tempo parziale orizzontale, è dato dal prodotto tra l'Indice di Prestaione e l'orario settimanale pieno (40).
Per i lavoratori discontinui, l'orario di lavoro ordinario settimanale potrà essere compreso tra 40 e 45 ore.
ee. "Orario di Lavoro Normale":
È la preventiva definizione dei termini iniziali e finali dell'orario/i di lavoro che, nel periodo considerato, compongono il tempo di Lavoro Ordinario previsto per il Tempo Pieno.
ff. "Lavoro Supplementare":
Nel contratto a Tempo Parziale è così definito il lavoro prestato oltre l'orario di lavoro normale pattuito con il Lavoratore (orizzontale, verticale o misto) e l'orario contrattuale previsto dal CCNL per il tempo pieno, nei limiti previsti all'art. 39.
Nel contratto a Tempo Pieno è così definito il lavoro richiesto, autorizzato e svolto per recupero oltre l'orario giornaliero contrattualmente predeterminato, ma entro i limiti settimanali di lavoro effettivo previsti dall'orario contrattuale.
gg. "Lavoro Straordinario":
È il lavoro prestato al di fuori dei termini iniziali e finali dell'Orario di Lavoro Normale previsto per la prestazione a Tempo pieno.
hh. "Turni Avvicendati":
È il sistema di distribuzione dell'orario di lavoro articolato su più turni giornalieri, fissi o periodici. I turni avvicendati giornalieri potranno essere così distribuiti:
- su "semi-turni", nel qual caso il lavoro si svolgerà, alternativamente, dalle 6:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 22:00 o con altro simile profilo di orario;
- su tre turni con "turno continuo giornaliero" nelle 24 (ventiquattro) ore, normalmente dalle 6:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 22:00 o dalle 22:00 alle 6:00, con inizio dalle 06:00 del lunedì e termine alle 06:00 del sabato.
- su turni "H24", i nastri orari prevedono la continuazione senza soluzione di continuità. I riposi settimanali e i festivi saranno calendarizzati dalla turnistica, con distribuzione variabile all'interno dell'intera settimana.
La Contrattazione di Secondo livello potrà introdurre, modificare o disciplinare i profili d'orario e i turni di lavoro praticati, nel rispetto delle previsioni contrattuali e legali.
E) Sulla Malattia e Infortunio
ii. "Periodo di Carenza":
Sono i primi 3 (tre) giorni di malattia e/o infortunio non professionali, in cui l'INPS non eroga al Lavoratore alcun trattamento indennitario. Infatti, l'indennità di malattia riconosciuta dall'INPS decorre solo dal 4º (quarto) giorno di malattia.
jj. "Periodo di Comporto":
È il periodo di conservazione del posto di lavoro del lavoratore assente per malattia o infortunio. Il periodo di comporto può essere "secco", quando considera un solo evento morboso o "frazionato" o "per sommatoria", quando considera più eventi morbosi in un arco temporale. Nel presente CCNL, il periodo di comporto, come stabilito agli artt. 139 e 140, è frazionato e per sommatoria. Entro tale periodo l'Istituto, salvo i casi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo), non potrà licenziare il Lavoratore.
Per le definizioni riguardanti la Classificazione del Personale, si rinvia all'art. 176 della Disciplina Speciale del presente CCNL.
TITOLO IX - Mobilità e mercato del lavoro
Art. 33 - Mobilità e mercato del lavoro
Agli Istituti è data la possibilità di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze, gli strumenti di flessibilità previsti dalla Legge e dal presente CCNL.
Le Parti convengono che, a fronte di temporanea difficoltà di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione dell'Istituto che comportino esuberi occupazionali, nel secondo livello di Contrattazione si dovranno concordare i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire le conseguenze sociali della minore necessità d'impiego della forza lavoro, quali i Contratti di Solidarietà o anche facendo ricorso a strumenti contrattuali alternativi o integrativi ai soli strumenti di Legge.
TITOLO X - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 34 - Normale rapporto di lavoro
In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il contratto di lavoro si considera a tempo pieno ed indeterminato. Ricorrendo le condizioni previste dalla Legge, l'Azienda usufruirà degli sgravi contributivi previsti.
Stabilizzazione: dal 1º gennaio 2016, sarà possibile assumere con contratti a tempo indeterminato soggetti che hanno avuto rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa, anche a progetto, e di soggetti titolari di Partita Iva, con l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro. A fronte di ciò:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni devono sottoscrivere, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di Conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, 4º comma, del cc. o avanti alle Commissioni di Certificazione;
b) nei 12 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro non può recedere dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Per l'ulteriore specifica disciplina, si rinvia alla Legge vigente in materia (art. 54, D. Lgs. 81/2015).
Art. 35 - Istituti del nuovo mercato del lavoro
Si evidenziano le seguenti tipologie contrattuali:
A) Lavori cd. "Tipici"
1) Tempo parziale (artt. 36 - 44)
Con il contratto "a tempo parziale", l'orario di lavoro è ridotto rispetto a quello normale. La riduzione può essere giornaliera (tempo parziale orizzontale); nell'ambito di alcuni giorni della settimana o del mese (tempo parziale verticale); nell'ambito di alcuni periodi dell'anno (tempo parziale ciclico); oppure, contemporaneamente, orizzontale e verticale (tempo parziale misto). Il Contratto di lavoro a tempo parziale, ai fini della prova, deve risultare da atto scritto,
2) Tempo determinato (artt. 45 - 60)
È ammessa l'assunzione di Lavoratori con contratto a tempo determinato come previsto dall'attuale art. 45 e seguenti del CCNL, e dalle disposizioni legali di cui al D.Lgs. n. 81/2015. La normativa in materia stabilisce alcuni divieti, limitazioni e disposizioni particolari in materia di superamento del termine inizialmente concordato, di proroga dello stesso e di reiterazione del contratto a termine. È vietata ogni discriminazione rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato. Il Contratto di lavoro a Tempo Determinato, ai fini della prova, deve risultare da atto scritto.
3) Contratti di solidarietà espansiva (art. 61)
Consistono nella riduzione stabile dell'orario di lavoro e della retribuzione con contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. Il Servizio ispezioni del lavoro è preposto ad accertare la corrispondenza fra la riduzione d'orario e le nuove assunzioni.
4) Contratti di solidarietà difensiva (art. 62)
Consistono nella riduzione stabile dell'orario di lavoro e della retribuzione con contestuale riduzione dei licenziamenti programmati per esuberi strutturali. Il Servizio ispezioni del lavoro è preposto ad accertare la corrispondenza fra la riduzione d'orario e la riduzione dei licenziamenti.
5) Lavoro a tempo ripartito (abrogato)
Purtroppo, il Legislatore non ha considerato le potenzialità del Lavoro Ripartito nei servizi di portierato ed altri servizi fiduciari e, per effetto del primo comma dell'art. 55 del D. Lgs. 81/2015, dal 25 giugno 2015, non è più possibile stipulare Contratti di lavoro Ripartito, in quanto gli articoli dal 40 al 45 del D.Lgs 276/2003, che disciplina tale tipologia contrattuale, sono stati abrogati.
6) Telelavoro (artt. 63 - 74)
Si differenzia dal normale lavoro in quanto la prestazione anziché essere svolta presso la sede aziendale, avviene in un luogo diverso che spesso, ma non necessariamente, coincide con la dimora del Lavoratore. La retribuzione è, normalmente, ad "economia", cioè a tempo. Il Contratto di telelavoro deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
7) Lavoro Intermittente (artt. 75 - 81)
Il lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un Lavoratore si pone a disposizione dell'Azienda per periodi predeterminati;, la quale ne può utilizzare le prestazioni a carattere discontinuo o "intermittente", a domanda o nei limiti particolari stabiliti. Il Contratto può essere stipulato anche a tempo determinato. Il Contratto di lavoro intermittente è disciplinato dal CCNL e si può stipulare, in ogni caso, per certe classi di età. Ai fini della prova, deve risultare da atto scritto.
8) Somministrazione di lavoro (artt. 82 - 91)
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da un soggetto (Utilizzatore) che si rivolge ad altro soggetto (Somministratore), autorizzato alla somministrazione di lavoro ai sensi delle specifiche norme legali sull'argomento.
Il contratto di somministrazione deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
B) Lavori cd. "Atipici"
I contratti di lavoro atipici non rientrano direttamente nell'ambito della Contrattazione Collettiva propria di questo CCNL. Sono commentati esclusivamente quale promemoria, al fine di evitare o ridurre i possibili errori di applicazione che determinerebbero la loro trasformazione ipso jure in contratti di lavoro subordinato. Per tali ragioni, l'intero paragrafo è riportato in corsivo.
1) Collaborazione Coordinata e Continuativa (definita anche "collaborazione parasubordinata", in sigla "CCo.Co.Co.")
Nella vigilanza, sia amata che non, vi sono delle responsabilità di natura pubblicistica relative alle esigenze di tutela dei patrimoni dei Clienti.
Per tale lagione, gli Istituti devono cercare di garantire i servizi anche in condizioni eccezionali quali, ad esempio, la concomitanza di eventi di malattia, azioni straordinarie, effrazioni e simili, che non potrebbero essere affrontate utilizzando i normali meccanismi di flessibilità contrattuale.
Pertanto, le Parti a norma del secondo comma, lettera a) dell'art. 2 del D. Lgs. 81/2015, concordano sulla possibilità di costituire Collaborazioni Coordinate e Continuative, anche solo dette "Co. Co. Co. ", mirate ad assicurare, in condizioni di straordinanetà, almeno la vigilanza non armata, i servizi fiduciari, i seivizi investigativi e/o integrare i servizi amministrativi e gestionali.
In particolare, le Co. Co. Co. si prestano ai seguenti particolari utilizzi:
1) servizi eccezionali di piantonamento continuo temporaneo, richiesto in occasione di fiere, manifestazioni e simili o in conseguenza di azioni straordinarie quali, furti, effrazioni, incendi, calamità naturali e simili;
2) sostituzione/integrazione di personale dipendente durante il/i periodo/i feriale/i, ogniqualvolta il numero dei dipendenti in ferie oltre il 10% del relativo organico (per tale intendendosi le specifiche aree di competenza) e nella misura massima che ecceda tale percentuale;
3) in concomitanza di servizi straordinari la cui copertura sia in eccedenza rispetto alle ordinarie previsioni contrattuali. In tale ultimo caso, rientrano le intensificazioni dei seivizi richiesti dalla Pubblica Autorità, dalle Aziende o dai Privati in concomitanza con i periodi feriali o altri eventi particolari;
4) svolgimento di servizi o compiti amministrativi e/o gestionali straordinari in favore dell'Istituto.
I Co. Co. Co. non potranno essere impiegati per sostituire l'eventuale personale in sciopero.
Il Contratto di Co. Co. Co deve risultare da atto scritto ai fini della prova e contenere informazioni indicate dalla Legge.
Il Collaboratore è tenuto all'iscrizione in apposita "Gestione Separata." dell'INPS e la contribuzione attualmente prevista sarà per 2/3 (due terzi) a carico del Committente e per 1/3 (un terzo) a carico del Collaboratore stesso.
L'assicurazione INAIL sarà quella dovuta per l'attività svolta e la classificazione dell'Istituto (quindi pari a quella dovuta per un Lavoratore subordinato che svolga le medesime mansioni). Agli effetti fiscali la Collaborazione Coordinata e Continuativa è assimilata al lavoro subordinato.
L'attività non potrà consistere in compiti meramente esecutivi e ripetivi o in mera attuazione di quanto impartito di volta in volta dal Committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo della prestazione, senza margine di autonomia, anche operativa, da parte del Collaboratore.
2) Contratto a Progetto
Con l'art. 52 del D. Lgs. 81/2015 le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003 sul Contratto a Progetto sono state abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei Contratti già in atto alla data di entrata in vigore del citato D. Lgs. 81/2015.
Pertanto, dal 26 giugno 2015 non è più possibile stipulare nuovi Contratti a Progetto.
Come previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 81/2015, dal 1º gennaio 2016, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e i cui modi di esecuzione sono organizzati dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Tale disposizione, perciò, non trova applicazione in riferimento:
a) alle Collaborazioni Coordinate e Continuative stipulate secondo le previsioni del presente CCNL, di cui al precedente punto 1);
b) alle Collaborazioni prestate nell'esercizio di Professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi professionali;
c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli Organi di Amministrazione e controllo delle Società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) alle Collaborazioni conformi alle previsioni dell'Accordo Collettivo Nazionale di Categoria che sarà sottoscritto tra le Parlt del presente CCNL.
Le Parti potranno richiedere alle Commissioni di Certificazione, anche istituite dall'Ente Bilaterale di Categoria, la certificazione dell'assenza dei requisiti che caratterizzano la subordinazione. In tali sedi, il lavoratore potrà farsi assistere da un Rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro.
3) Associazione in Partecipazione
Per effetto dell'art. 53 D. Lgs. 81/2015, nel caso in cui l'Associato sia una persona fisica, l'apporto non potrà consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.
Premesso quanto precede, i Contratti di Associazione in Partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del predetto D.Lgs. 81/2015 (cioè il 25 giugno 2015), nei quali l'Associato sia persona fisica e l'apporto consista in tutto o in parte in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi solo fino alla loro prima scadenza.
4) Lavoro accessorio
Le prestazioni di lavoro accessorio sono attualmente disciplinale dal Capo VI del D. Lgs. 81/2015 come attività lavorative che non possono dar luogo, con riferimento alla totalità dei committenti a compensi superiori a € 7.000,00 (Euro settemila/00) nel corso di un anno di calendario, fermo restando il limite di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per ciascun singolo Committente. Tali prestazioni possono essere rese altresì dai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nei limiti complessivi di € 3.000,00 (Euro tremila/00) di compenso nell'anno di calendario.
Per l'attivazione del lavoro accessorio i Committenti, o i loro Professionisti, dovranno acquistare i "buoni orari" secondo le disposizioni vigenti. È vietato il ricorso a prestazioni accessorie nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi che saranno individuate dal Ministero del lavoro.
C) Tipologie formative
1) Apprendistato (artt. 92-107)
È un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. È a "causa mista", in quanto, a fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all'apprendista non solo la retribuzione, ma anche la formazione necessaria al conseguimento della qualifica professionale. Sono previste tre tipologie di apprendistato:
a) per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) per i giovani tra i 18 e i 29 anni finalizzato ad apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro;
c) di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post universitari e per la formazione di giovani ricercatori.
Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere, in forma sintetica, il Piano Formativo Individuale, da predisporre in conformità al modello stabilito dall'Accordo Interconfederale sull'Apprendistato, allegato 2 al presente CCNL. L'apposita Commissione dell'Ente Bilaterale potrà, a richiesta delle Parti, effettuare la Certificazione e la Conformità del Contratto.
Al fine di favorire l'assunzione di lavoratori privi delle necessarie pregresse competenze di base inerenti alle mansioni richieste e senza i requisiti di Legge per l'attivazione del Contratto di Apprendistato, le Parti hanno introdotto tale tipologia contrattuale, che prevede un temporaneo inquadramento al livello immediatamente inferiore. Le condizioni e la durata per la sua attivazione sono definite all'art. 108.
3) Tirocinio
Non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma è una forma d'inserimento temporaneo all'interno dell'Azienda, al fine di realizzare alternanza tra studio e lavoro o agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o favorire l'inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi, ecc.) o preparatorio all'assunzione. I tirocinanti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL. È consigliata anche l'assicurazione presso idonea Compagnia per la responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività, interne o esterne all'Azienda, svolte dal tirocinante.
Il tirocinio si può svolgere, mediante Convenzione della Fondazione Consulenti per il Lavoro o dell'Ente Bilaterale Contrattuale (En.Bi.C.)
La durata è stabilita dalla Legge e, attualmente, nei diversi casi è la seguente:
Destinatari | Durata massima |
- Tirocini formativi e di orientamento | 6 mesi |
- Tirocini di inserimento e reinserimento | 12 mesi |
- Tirocini in favore di soggetti svantaggiati | 12 mesi |
- Tirocini per i soggetti disabili | 24 mesi |
Al tirocinante, l'Istituto Ospitante, nel caso di Tirocinio a tempo pieno, riconoscerà un rimborso spese di € 300,00 mensili, salvo diversa e più favorevole previsione della legislazione regionale applicabile o degli accordi tra Ospitante e Tirocinante,
TITOLO XI - Lavoro a tempo parziale
Nell'ambito di applicazione del presente CCNL, le Parti sottoscrittrici individuano il Contratto a Tempo Parziale quale tipologia particolarmente utile nei seguenti casi:
- se orizzonatale: per garantire i servizi di durata temporale ridotta e giornalmente ripetuti quali, ad esempio, le "aperture/chiusure" e simili;
- se verticale: per garantire i servizi nei fine settimana e/o durante i periodi feriali.
Art. 36 - Tempo Parziale: definizione
Il Contratto di lavoro a Tempo Parziale prevede lo svolgimento dell'attività lavorativa con orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto nel presente Contratto o praticato presso l'Istituto. Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed a rispondere alle esigenze delle Aziende e dei Lavoratori, concordano che lo stesso possa essere di tipo:
a) orizzontale: quando la prestazione giornaliera ridotta si svolga per tutti i giorni lavorativi;
b) verticale: quando la prestazione a tempo pieno si svolga solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno;
c) misto: quando la prestazione sia resa secondo una combinazione dei modi "orizzontale" e "verticale" sopraindicati e contempli giornate o periodi a tempo pieno, alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o non lavorati;
d) "over 63": quando la prestazione è resa a tempo parziale, in accordo con l'Azienda, da un lavoratore che ha oltre 63 anni.
Art. 37 - Tempo Parziale: condizioni di assunzione
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale necessita della volontarietà di entrambe le Parti (Istituto e Lavoratore) e, ai fini della prova, dovrà risultare da atto scritto, nel quale saranno indicati i seguenti elementi:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e i relativi modi da ricondurre ai regimi d'orario esistenti;
3) il trattamento economico e normativo, secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa ordinaria ridotta;
4) l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno. Quando è previsto il lavoro a turni, l'indicazione che precede può limitarsi a rinviare al calendario aziendale dei turni programmati;
5) l'accettazione delle Clausole Elastiche e Flessibili, di cui all'articolo 40, comprendenti l'eventuale previsione concordata della possibilità d'intensificazione in particolari periodi dell'anno (per stagionalità, festività, ecc.) o di variare la collocazione dell'orario di lavoro.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 (quattro) ore, salvo diverso accordo sottoscritto in sede sindacale, non potrà essere frazionata nell'arco della giornata. Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale verticale anche per le sole giornate di sabato e/o festive, cui possono accedere anche studenti e/o Lavoratori, purché essi siano in possesso dei requisiti contrattuali e legali necessari. In tal caso non opera alcun limite minimo alla durata settimanale della prestazione.
Diversi modi relativi alla collocazione temporale dell'orario di lavoro potranno essere definiti con accordo dell'Istituto, ovvero previo parere vincolante di conformità dell'Ente Bilaterale.
Art. 38 - Tempo Parziale: trattamento economico e normativo
Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali dovranno essere proporzionati all'orario di lavoro a tempo parziale concordato nel periodo dal dipendente, ad eccezione dei contributi destinati alla "Gestione Specialè''dell'En.Bi.C. che saranno integralmente dovuti o esclusi, così come previsto all'art. 153.
Art. 39 - Tempo Parziale: lavoro supplementare
Si definisce lavoro supplementare quello prestato tra l'orario parziale pattuito con il Lavoratore e quello a tempo pieno praticato presso l'Istituto. In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono il settore disciplinato dal presente CCNL quali, ad esempio, l'esigenza di garantire i servizi a tutela dei patrimoni, che impone di sostituire i Dipendenti assenti e di assicurare comunque la copertura dei servizi in casi di emergenza è consentito, salvo provati casi di forza maggiore, di richiedere, anche senza il consenso del Lavoratore, la prestazione di lavoro supplementare nei limiti di seguito precisati:
a) supplementare fino al raggiungimento del 25% (venticinque %) del normale orario di lavoro parziale mensile pattuito con il Lavoratore: il Datore dovrà riconoscere al Lavoratore la maggiorazione del 15% (quindici %) della Retribuzione Oraria Normale (R.O.N.);
b) supplementare oltre il 25% (venticinque %) dell'orario parziale di lavoro mensile previsto ma entro il limite del 25% (venticinque %) della normale prestazione annua a tempo parziale: il Datore dovrà riconoscere al Lavoratore la maggiorazione del 20% (venti %) della Retribuzione Oraria Normale;
c) supplementare in giorni diversi rispetto a quelli pattuiti nel caso di tempo parziale verticale, sempre nei limiti del 25% (venticinque %) dell'orario parziale di lavoro mensile: il Datore di lavoro dovrà riconoscere la maggiorazione del 20% (venti %) della Retribuzione Oraria Normale;
d) lavoro supplementare prestato in giorno festivo, sempre nei limiti del 25% (venticinque %) dell'orario parziale di lavoro mensile: dovrà essere retribuito con la maggiorazione del 25% (venticinque %) della R.O.N.;
e) lavoro supplementare prestato in orario notturno (ovvero dalle ore 22:00 alle ore 06:00), sempre nei limiti del 25% (venticinque %) dell'orario parziale di lavoro mensile: con la maggiorazione del 25% (venticinque %);
f) lavoro supplementare prestato in notturno e festivo, sempre nei limiti del 25% dell'orario parziale di lavoro mensile: con la maggiorazione del 30% (trenta %).
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo sono già comprensive dell'incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti e, pertanto, saranno ininfluenti nella determinazione delle ferie o relativa indennità, della tredicesima e del T.F.R.
Riepilogo delle maggiorazioni nel lavoro a tempo parziale
Descrizione lavoro a Tempo Parziale | Maggiorazione R.O.N* |
Supplementare nel Tempo Parziale orizzontale (entro il 25% del normale orario di lavoro mensile) | 15% |
Supplementare nel Tempo Parziale orizzontale (oltre il 25% del nomale orario di lavoro mensile) | 20% |
Supplementare nel Tempo Parziale verticale in giorni diversi da quelli pattuiti | 20% |
Supplementare festivo nel Tempo Parziale orizzontale e verticale | 25% |
Supplementare notturno nel Tempo Parziale orizzontale e verticale | 25% |
Supplementare notturno e festivo nel Tempo Parziale orizzontale e verticale | 30% |
* Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è, comunque, consentito lo svolgimento del lavoro straordinario, così come definito dal D. Lgs. 66/2003.
Art. 40 - Tempo Parziale: Clausole Elastiche e Flessibili
Per maggior chiarezza, è contrattualmente conservata la distinzione tra Clausole Elastiche e Clausole Flessibili.
Definizioni:
Nel presente CCNL s'intendono Clausole Elastiche quelle che danno la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa e Clausole Flessibili quelle che, nel contratto di lavoro a tempo parziale, permettono di variare in aumento la prestazione lavorativa per almeno un mese di calendario. Variazioni per tempi minori potranno essere richieste facendo ricorso al lavoro supplementare.
Clausole Elastiche
Nel contratto a Tempo Parziale è contrattualmente previsto il diritto aziendale di variare la collocazione temporale dell'orario di lavoro nei limiti del 10% (dieci %) del normale orario di lavoro settimanale concordato. Per attivare le Clausole Elastiche, il Datore di lavoro dovrà dare al Lavoratore un preavviso di 2 (due) giorni lavorativi e per le ore variate, al pari dei lavoratori a tempo pieno (vedi articolo 122) e dovrà riconoscere una maggiorazione della retribuzione altrimenti dovuta del 5% (cinque %), già comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e T.F.R.
Quando l'attivazione delle Clausole Elastiche sia prevista nella lettera di assunzione e vi sia l'accettazione del lavoratore, ovvero quando le Clausole Elastiche siano state successivamente pattuite per iscritto avanti alle Commissioni di Certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un Rappresentante sindacale o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro, il datore di lavoro, sempre con il preavviso di 2 (due) giorni lavorativi e con il riconoscimento della maggiorazione del 5% (cinque %), potrà modificare la collocazione temporale della prestazione fino al limite del 25% (venticinque %) del normale orario di lavoro settimanale concordato, con tutte le altre condizioni invariate.
Clausole Flessibili
Nel Contratto a Tempo Parziale è contrattualmente previsto anche il diritto aziendale di variare in aumento la prestazione lavorativa, fino al 10% (dieci %) del normale orario di lavoro settimanale concordato e con un preavviso di 2 (due) giorni lavorativi. In tali caso, il lavoratore avrà diritto di ricevere per le ore lavorate in aumento una maggiorazione della retribuzione oraria pari al 25% (venticinque %), già comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e T.F.R.
Quando nella lettera di assunzione sia prevista l'attivazione delle Clausole Flessibili e vi sia l'accettazione del lavoratore, ovvero quando le Clausole Flessibili siano state successivamente pattuite per iscritto avanti alle Commissioni di Certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un Rappresentante sindacale o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro, il datore.di lavoro, sempre con il preavviso di 2 (due) giorni lavorativi, potrà richiedere prestazioni aggiuntive, entro il limite del 25% (venticinque %) del normale orario di lavoro settimanale concordato, tutte le altre condizioni invariate.
In tale sede si definiranno i termini temporali di applicazione della Clausola Flessibile o la definitiva modifica della percentuale di prestazione lavorativa. Si definiranno anche le eventuali maggiorazioni da riconoscere, fermo restando che la modifica concordata e permanente dell'orario di lavoro settimanale non comporta l'automatico riconoscimento di maggiorazioni.
Il consenso alle Clausole Flessibili, già espresso dai Lavoratori, potrà essere revocato nei seguenti casi:
- lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti;
- patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, alla quale sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua;
- presenza di figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap;
- lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali;
- lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame.
È in ogni caso fatta salva la facoltà del Lavoratore di chiedere in caso di oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e/o personali, con preavviso ordinario di 2 (due) giorni lavorativi o, per i casi gravi ed imprevedibili, di almeno un giorno lavorativo, il ripristino della prestazione originariamente concordata.
Art. 41 - Tempo Parziale: G.P.G. e Addetti ai Servizi Fiduciari
Le prestazioni supplementari richieste alle G.P.G, e agli Addetti ai Servizi Fiduciari, quando giustificate da ragioni di tutela del patrimonio o delle persone, sono sempre consentite e da considerarsi obbligatorie per il Lavoratore, salvo suo documentato impedimento di forza maggiore.
Art. 42 - Tempo Parziale: trasformazioni per esigenze di assistenza o cura o per pensionamento
Il lavoratore ha la facoltà di optare, per una sola volta, in alternativa al concedo parentale, od entro i limiti del concedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D. Lgs. 151/2001, ad una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 7, art. 8 del D. Lgs 81/2015.
È riconosciuto il diritto alla trasformazione o la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 8 del D. Lgs 81/2015.
Inoltre, il Lavoratore può richiedere all'Istituto, a titolo definitivo, di rendere la propria prestazione lavorativa a tempo parziale per la c.d. flessibilità di accesso alla pensione. Quando vi sia l'accordo o l'approvazione dell'Istituto, le Parti (Azienda e Lavoratore) dovranno rispettare i termini contrattuali e legali previsti per tale forma di tempo parziale e potranno beneficiare di tutti i rispettivi benefici previsti dalla Legge.
Anche a questi Contratti, per tutti gli aspetti non diversamente regolati dalla Legge, si applicheranno i principi del presente Titolo XI.
Art. 43 - Tempo Parziale: informativa
In caso di assunzione di personale a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto ad informare tempestivamente il personale già dipendente con contratto a tempo pieno, occupato in unità produttive site nello stesso comune, anche mediante comunicazione scritta da affiggere in luogo accessibile a tutti ed è anche tenuto a prenderne in prioritaria considerazione le domande interne di trasformazione a tempo parziale.
Nell'ambito del sistema di informazione del presente CCNL saranno forniti, a richiesta, alle strutture bilaterali provinciali, regionali e nazionali, i dati sui contratti a tempo parziale stipulati, sulle professionalità interessate e sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare.
Art. 44 - Tempo Parziale: criteri di computo
Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, i lavoratori a tempo parziale dovranno essere computati in proporzione all'orario concordato, rapportato al tempo pieno, con arrontondamento all'unità superiore in caso di decimale uguale o superiore a 5 (cinque).
TITOLO XII - Lavoro a tempo determinato
La Vigilanza Privata e i Servizi Fiduciari hanno un forte incremento della domanda durante i periodi feriali, nei quali si acuiscono le esigenze di tutela dei beni.
Tale incremento coincide anche con il principale periodo di godimento delle ferie dei dipendenti degli Istituti, compresi le G.P.G. e gli Addetti ai Servizi Fiduciari.
Ne consegue l'opportunità che nel periodo 1º giugno - 30 settembre siano favoriti tutti gli strumenti di flessibilità previsti dal Contratto e dalla Legge (Banca delle ore, lavoro straordinario, contratti a tempo determinato e lavoro somministrato). Alcuni di questi strumenti sono, però, difficilmente utilizzabili per le G.P.G. (come il "lavoro somministrato"), richiedendo la presenza di Decreti e Porto d'arma, e tale fatto obbliga le Parti a prevedere "deroghe legali di compensazione" sugli istituti contrattuali percorribili (straordinario, Banca delle ore, contratto a tempo determinato e contatto a tempo parziale).
Le Parti, anche per le ragioni che precedono, hanno inteso regolamentare il contratto a Tempo Determinato in modo estensivo e, cioè, prevedendo tutte le deroghe ammesse dalla Legge.
Per tale motivo, le Parti raccomandano un uso corretto e rigoroso delle deroghe contrattuali e, al fine di evitare abusi, raccomandano ai Lavoratori interessati di segnalare eventuali utilizzi distorti della presente normativa o eventuali ricadute anomale derivanti dall'applicazione della stessa alla Commissione Bilaterale Nazionale di Certificazione.
Inoltre, è diritto del Lavoratore richiedere alla Commissione Bilaterale Nazionale di Certificazione il parere di conformità sul Contratto a Tempo Determinato, previo inoltro dell'analitica documentazione sulla gestione del rapporto di lavoro (all'indirizzo email: certificazionenazionale @enbic. it) e versamento del relativo contributo fisso.
Art. 45 - Assunzione: documentazione
Fermo restando che la forma comune del rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, è consentita, nel rispetto delle norme legali e contrattuali sotto indicate, l'apposizione di un termine.
L'assunzione a tempo determinato dovrà risultare, direttamente o indirettamente, da atto scritto, cioè nel contratto di assunzione, una copia del quale deve essere consegnata dal "Datore di lavoro al Lavoratore possibilmente prima o contestualmente all'inizio della prestazione.
Il contratto avrà forma e contenuti come richiesti dall'art. 109 "Assunzione", integrati dalle seguenti indicazioni:
1) la tipologia del contratto di assunzione (a tempo parziale: orizzontale, verticale o misto; a tempo pieno);
2) l'orario settimanale di lavoro concordato e la sua distribuzione;
3) la data prevista di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata (a tempo o a condizione);
4) l'espressa indicazione che il Lavoratore, alle condizioni dell'art. 51, ha diritto di precedenza nelle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall'Azienda.
La lettera di assunzione deve indicare anche il cognome e nome e/o ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale dell'Istituto, nonché tutti quei dati o notizie previste dalla Legge e dal Titolo XXI del presente CCNL.
Il Lavoratore sottoscriverà la lettera di assunzione per accordo e integrale accettazione.
Al Lavoratore, con la lettera di assunzione, deve essere anche consegnato gratuitamente copia del presente CCNL (disponibile presso le Sedi delle Parti sottoscrittrici). Per l'assunzione, al Lavoratore sono richiesti i documenti elencati all'art. 110 del presente CCNL. Il Lavoratore dipendente dovrà dichiarare all'Istituto la sua residenza e/o dimora e notificare tempestivamente le successive variazioni.
Art. 46 - Tempo Determinato: divieti
Non è ammesso stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991), che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
d) da parte di Datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
A norma di Legge, in caso di violazione dei divieti sopra elencati, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Art. 47 - Tempo Determinato: durata e limiti percentuali
Alla durata del contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di qualsiasi mansione è ammessa l'apposizione di un termine non superiore a 36 (trentasei) mesi, comprensivi delle eventuali proroghe, nel numero massimo di 5 (cinque).
Il limite quantitativo percentuale alla stipulazione di contratti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato è stabilito nelle misure indicate ai punti 1. e 2. che seguono.
1. Tempo Determinato: deroghe particolari sui limiti percentuali
È ammessa deroga contrattuale al limite percentuale nelle assunzioni a tempo determinato, legalmente previsto nel 20% dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto della durata massima complessiva di 36 (trentasei) mesi, fino al limite del 60% (sessanta %) per le seguenti ragioni:
a) oggettive;
b) soggettive;
c) di rioccupazione,
l.a) Ragioni oggettive:
- quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un appalto o di un servizio, definiti e predeterminati nel tempo o aventi carattere straordinario od occasionale, nei limiti di durata previsti per la stessa, oltre ai tempi ragionevoli di collaudo e consegna;
- per il soddisfacimento di un incremento della domanda di attività o servizi connessi alla ricorrente necessità d'intensificazione del lavoro in particolari periodi dell'anno quali, ad esempio, per le attività di vigilanza e/o servizi fiduciari:
- nei campeggi, negli stabihmenti balneari, nei villagi e porti turistici;
- nelle aree termali;
- nelle zone turistiche o nelle fiere o manifestazioni;
- a copertura delle intensificazioni dei servizi richiesti durante i periodi Feriali.
La Contrattazione di secondo livello potrà meglio definire tale previsione, adattandola alle particolari esigenze locati o d'Istituto;
- nella fase di avvio dell'appalto di nuovi servizi nei limiti di 120 (centoventi) giorni, intesi come tempo medio richiesto per l'integrazione della forza lavoro;
- nel caso di acquisizioni o di cambio di appalto, per i lavoratori già ivi occupati quando assunti a tempo determinato nei primi 36 (trentasei) mesi della nuova gestione;
- per le attività già previste nell'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni.
l.b) Ragioni soggettive:
- nel caso di sostituzione di Lavoratore, per qualsiasi motivo assente, con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- per l'assunzione di lavoratori di età superiore a 50 (cinquanta) anni.
l.c) Ragioni di rioccupazione:
Al fine di incentivare la rioccupazione, per qualsiasi mansione, in deroga al limite del 60% (sessanta %) è ammessa l'assunzione con contratto a tempo determinato senza limiti quantitativi, cioè non si computano:
- i disoccupati che siano già regolarmente iscritti da almeno 6 (sei) mesi presso i competenti Centri per l'Impiego Territoriali.
2. Tempo Determinato: deroghe per la generalità dei lavoratori
In aggiunta a quanto precede, è ammessa L'assunzione con contratto a tempo determinato per la generalità dei Lavoratori non rientranti nelle categorie di cui al precedente punto 1., nel limite del 20% (venti %) dei Lavoratori a tempo indeterminato in forza presso ciascuna unità produttiva dell'Istituto, Nella base di computo dei lavoratovi a tempo indeterminato saranno compresi gli Apprendisti, i Lavoratori intermittenti con diritto all'indennità di disponibilità e i lavoratori a tempo parziale (quest'ultimi in proporzione alla percentuale di prestazione lavorativa effettuata), che siano in forza al 1º gennaio dell'anno di stipulazione del contratto a tempo determinato.
In caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i Datori di lavoro che occupano fino a 5 (cinque) dipendenti, è sempre possibile effettuare un'assunzione a tempo determinato.
Se dall'applicazione matematica della percentuale del 20% (venti %) sul numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato deriva un numero decimale, i contratti a tempo determinato consentiti saranno quelli risultanti dal solo valore intero.
3. Tempo Determinato: condizioni generali
Resta inteso che qualora la Legge disponga condizioni inderogabili diverse da quanto contrattualmente indicato, il rapporto di lavoro dovrà essere regolato a norma di Legge.
Il contratto a tempo determinato, per non essere trasformato di diritto in contratto a tempo indeterminato, deve rispettare le condizioni inderogabili previste dalla Legge, in particolare, per le proroghe, i rinnovi, i termini di riassunzione, le interferenze con il lavoro somministrato e gli obblighi di comunicazione e informazione.
Il contratto a tempo determinato, per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso Istituto e lo stesso Lavoratore, non potrà superare i 36 (trentasei) mesi di lavoro, comprensivi di proroghe, rinnovi e di eventuale lavoro somministrato.
Qualora il numero delle proroghe nell'arco di 36 (trentasei) mesi fosse superiore a 5 (cinque), il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.
Con cadenza annuale, l'Istituto è tenuto ad informare le Rappresentanze Sindacali Aziendali sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato.
Art. 48 - Tempo Determinato: Contratto Assistito
Al raggiungimento dei 36 (trentasei) mesi, presso la Direzione Territoriale del Lavoro (D.T.L.) competente, potrà essere stipulato fra gli stessi soggetti, un contratto a tempo determinato della durata massima di 12 (dodici) mesi. In caso di mancato rispetto di tale procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione presso la D.T.L.
Art. 49 - Tempo Determinato: Contrattazione di secondo livello
La disciplina del presente CCNL è cedevole rispetto a quella Aziendale di Secondo Livello sui seguenti punti:
a) individuazione dei periodi, attività e/o mansioni soggette a stagionalità ovvero che presentano significative rarefazioni o intensificazioni del lavoro;
b) definizione delle deroghe legalmente ammesse al fine di migliorare la competitività e la qualità dei servizi dell'Istituto;
c) definizione di eventuali trattamenti correlati al Contratto a tempo determinato quali, ad esempio, la contabilizzazione della gratifica natalizia o tredicesima mensilità in ratei mensili e/o la definizione delle prestazioni rese a tati lavoratori dagli Organismi Bilaterali di riferimento.
Art. 50 - Tempo Determinato: prosecuzione oltre il termine
Salvo che per il Contratto assistito ex art. 48 del CCNL, in caso di continuazione del lavoro oltre la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, l'Istituto che non trasformi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovrà corrispondere al lavoratore una maggiorazione della P.B.N.C.M. pari al 20% (venti %) fino al 10º (decimo) giorno successivo e al 40% (quaranta %) per ciascun giorno ulteriore, fermo restando che se il rapporto di lavoro continua oltre il 30º (trentesimo) giorno, in caso di contratto di durata inferiore a 6 (sei mesi, ovvero oltre il 50º (cinquantesimo) giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla data di scadenza dei predetti termini.
Successive assunzioni del medesimo lavoratore con contratto a termine, sempre entro i predetti 36 (trentasei) mesi complessivi, dovranno rispettare i periodi d'interruzione previsti dalla Legge, ovvero 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza per i contratti di durata fino a 6 (sei) mesi, 20 (venti) giorni, sempre dalla data di scadenza, per i contratti di durata superiore a 6 (sei) mesi.
Nel caso in cui tale disposizione non sia rispettata, fatta salva l'esclusione dei lavoratori impiegati, a norma di Legge, nelle attività stagionali, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Le Parti, al fine di rispondere alle esigenze locali e migliorare l'efficienza dei servizi resi dall'Istituto, demandano alla Contrattazione di secondo livello il compito d'individuare eventuali casi di legittimità di periodi d'interruzione ridotti.
Art. 51 - Tempo Determinato: diritto di precedenza
Il Lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine abbia prestato negli ultimi 36 (trentasei) mesi solari attività lavorativa nello stesso Istituto per un periodo superiore a 12 (dodici) mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 6 (sei) mesi. Tale diritto potrà essere esercitato solo con riferimento alle mansioni già espletate nei precedenti rapporti a termine e a condizione che il Lavoratore abbia manifestato per iscritto la propria volontà all'Istituto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto a termine.
L'Istituto, nel Contratto o lettera di Assunzione, inserirà l'espressa indicazione che il Lavoratore, alle condizioni previste dal presente articolo, ha diritto di precedenza nelle nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 52 - Tempo Determinato: tredicesima mensilità
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata prevista fino a 12 (dodici) mesi, con previsione nella lettera di assunzione o successivo Accordo assistito, la tredicesima mensilità sarà corrisposta frazionata, mediante il riconoscimento dell'8,33% della Retribuzione Mensile Lorda Normale spettante per ciascun mese lavorato, o frazione di mese superiore a 15 (quindici) giorni.
Al termine del rapporto di lavoro vi sarà il saldo della tredicesima solo se più favorevole al Lavoratore (si verifica quando nel corso dell'anno è intervenuto un'aumento della Retribuzione Lorda Mensile).
Art. 53 - Tempo Determinato: Attività stagionali e Ragioni Oggettive
Quando siano richiesti all'Istituto servizi fiduciari per le attività stagionali, così come definite dal D.P.R. 1525/63 o per le attività elencate al punto 1 .a) dell'art. 47 che precede, per cui occorra procedere all'assunzione a tempo determinato di Lavoratori da adibire a servizi correlati a dette attività, il ricorso a tale tipo di contratto dovrà essere contenuto nel tempo necessario al lavoro da effettuarsi, con possibilità di anticipare l'assunzione per un periodo di formazione, addestramento e/o aggiornamento della durata massima di un quarto del contratto e, comunque, non superiore a giorni 15 (quindici), e da un analogo periodo per le consegne finali.
L'inizio anticipato e l'eventuale proroga dovranno essere indicati nel contratto d'assunzione sottoscritto dall'Istituto e dal Lavoratore.
Nell'arco dello stesso ciclo d'attività stagionale, non è consentito per ogni singolo Lavoratore superare i 6 (sei) mesi nell'anno di calendazio di durata massima complessiva del rapporto di lavoro a tempo determinato per motivi stagionali, comprese le eventuali proroghe e i periodi di formazione, addestramento e consegne.
Tale limite non opererà per le assunzioni a Tempo Determinato effettuate per "Ragioni Oggettive".
Nei contratti stagionali non trova applicazione la disciplina relativa alla durata massima della successione di contratti a tempo determinato.
Il Lavoratore assunto a termine per lo svolgimento d'attività stagionali o per Ragioni Oggettive ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato effettuate dallo stesso Istituto e per le medesime attività, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto entro 2 (due) mesi dalla data di cessazione. Il diritto di precedenza si estingue trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Contrattazione di secondo livello potrà prevedere una disciplina diversa delle assunzioni per lavoro stagionale, in funzione delle situazioni particolari, fermi restando i limiti inderogabili di Legge.
Art. 54 - Tempo Determinato: Indennità di fine stagione
Le Parti, nel riconfermare il rilievo essenziale nei servizi Fiduciari del rapporto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle attività caratterizzate da un andamento fortemente variabile o stagionale, riconoscendo la maggiore onerosità che il lavoro a tempo determinato stagionale comporta per il Lavoratore, convengono che ai lavoratori che permangono in forza fino al termine di tale contratto sia corrisposto all'atto della cessazione e in aggiunta al T.F.R., un Trattamento aggiuntivo di fine rapporto pari al 60% (sessanta %) dell'Indennità Mensile di Mancata Contrattazione complessivamente riconosciuta al Lavoratore Stagionale nel corso del contratto stesso. La Contrattazione Aziendale di Secondo Livello potrà individuare una percentuale maggiore o minore in funzione della particolare situazione aziendale e del servizio effettivamente richiesto.
Art. 55 - Tempo Determinato: Certificazione o Parere di Conformità
L'Istituto e il/i Lavoratore/i, ai sensi dell'art. 76, D. Lgs. 276/2003, potranno richiedere anche all'Ente Bilaterale la Certificazione del Contratto a Tempo Determinato tra loro sottoscritto.
Il singolo Lavoratore, alle condizioni previste, potrà richiedere il Parere di Conformità sul proprio contratto a tempo determinato alla Commissione Bilaterale Nazionale di Certificazione (all'indirizzo email: certificazionenazionale @enbic.it).
Art. 56 - Tempo Determinato: principio di non discriminazione
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano, in proporzione al periodo lavorato, le retribuzioni dirette, differite, il Trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto presso l'Istituto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello, con la sola esclusione, quando prevista, delle prestazioni integrative al S.S.N. e/o assicurative prestate tramite l'En.Bi.C. (www. enbic.it).
È fatta salva la possibilità di monetizzazione frazionata delle retribuzioni differite nei casi di rapporto a tempo determinato fino a mesi 12 (dodici), così come previsto all'art. 52 o quando così definito nella Contrattazione Aziendale di Secondo Livello o nella lettera di assunzione. Il T.F.R. maturato potrà essere destinato dal Lavoratore ad un Fondo di Previdenza Complementare, a parità di condizioni dei lavoratori a tempo indeterminato.
Art. 57 - Tempo Determinato: Informativa
Il datore di lavoro, al fine di favorire la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, informerà i lavoratori a tempo determinato, nonché le R.S.A., dei posti vacanti a tempo indeterminato che si rendano disponibili nell'Azienda. Tale previsione potrà essere ottemperata anche mediante affisione in bacheca aziendale della relativa comunicazione.
Art. 58 - Tempo Determinato: criteri di computo
Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, si tiene conto anche del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i Dirigenti, impiegali negli ultimi 2 (due) anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Art. 59 - Tempo Determinato: esclusioni e discipline specifiche
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Titolo, in quanto già disciplinati da specifiche normative, i rapporti instaurati ai sensi dell'art. 8, comma 2, L. n. 223/1991 e le ulteriori ipotesi legalmente previste dall'art. 29 del D. Lgs. 81/2015.
Inoltre, con i Dirigenti è possibile instaurare contratti a tempo determinato di durata complessiva pari a 5 (cinque) anni, salvo il diritto del Dirigente stesso di recedere, a norma dell'art. 2118 cc, una volta trascorso il triennio.
Art. 60 - Tempo Determinato: impugnazione
L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, nelle sedi e nelle forme legalmente previste, entro 120 (centoventi) giorni dalla cessazione del singolo contratto, a pena di decadenza.
TITOLO XIII - Contratti di lavoro espansivi
Art. 61 - Contratti di lavoro espansivi: definizione
Secondo le previsioni legali e al fine d'incrementare gli organici, l'Istituto e le Associazioni Sindacali firmatarie potranno stipulare un accordo Aziendale che preveda, programmandone i modi d'attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. Deve trattarsi di contratti collettivi di Istituto, la riduzione di orario deve avere carattere stabile e comportare una minor retribuzione dei Lavoratori interessati alla riduzione di orario; infine la riduzione di orario dei Lavoratori già in forza deve comportare contestualmente un incremento degli organici dell'Istituto. Per poter usufruire dei benefici previsti dalla L. 863/84 (integrazione salariale e riduzione contributiva), i contratti collettivi in questione devono essere tempestivamente depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
TITOLO XIV - Contratti di lavoro difensivi
Art. 62 - Contratti di lavoro difensivi: definizione
Negli Istituti che abbiano avviato procedure di mobilità o di riduzione del personale, è possibile secondo le previsioni legali e tramite Accordo sindacale, ridurre l'orario di lavoro contrattuale, per tutti i Lavoratori, o per classi omogenee di essi, al fine di ridurre i licenziamenti previsti. In tal caso vi sarà integrazione, a norma di Legge, delle retribuzioni ridotte conseguenti alla riduzione concordata dell'orario.
Il Contratto di Telelavoro, che permette lo svolgimento totale o parziale dell'opera dall'abitazione del lavoratore o da sede esterna a quella ordinaria aziendale di lavoro, si presta particolarmente a conciliare i tempi vita e lavoro delle lavoratrici dipendenti, o dei genitori di minori di anni 12 (dodici) o di disabili o che siano impegnati nell'assitenza di familiari ammalati o anziani. Per le sue caratteristiche il Telelavoro troverà particolare applicazione in ambito impiegatizio.
Art. 63 - Telelavoro: definizione
È una forma d'organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (Lavoratore Dipendente) e l'Istituto.
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa ed è soggetto alla disciplina del lavoro e all'organizzazione dell'Istituto, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno e, spesso, coincide con l'abitazione del telelavoratore.
Il Telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti dei Lavoratori Dipendenti che svolgono l'identica attività nei locali dell'Istituto. In tutto quanto compatibile, il telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo aziendale.
Art. 64 - Telelavoro: tipologie
Il Telelavoro può essere di quattro tipi:
1) domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavoratore;
2) mobile: attraverso l'utilizzo d'apparecchiature portatili;
3) remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in apposito telecentro i quali non coincidono né con l'abitazione del telelavoratore, né con gli uffici dell'Istituto;
4) misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all'interno dell'Istituto.