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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Vigilanza Privata (Cisal - Anpit)

Vigilanza Privata (Cisal - Anpit)

CODICE CNEL: HV46

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 15/10/2015

VIGILANZA PRIVATA (Cisal / Anpit)

 

Testo consolidato del CCNL 15/10/2015

per i Dipendenti degli Istituti e Aziende di Vigilanza Privata, Investigazioni e Servizi Fiduciari

Decorrenza: 01/11/2015

Scadenza: 31/10/2018

CCNL 15/10/2015 come modificato da:

- Protocollo 05/06/2017
- Accordo previdenza integrativa 14/12/2017

- Accordo 28/02/2019 (Decorrenza 01/02/2019)

-Accordo 27/04/2020 (in materia di Covid)

- Accordo 27/07/2020

- Interpretazione autentica 10/08/2020

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2015, il 15 ottobre 2015

ANPIT: Associazione Nazionale per l'Industria e Terziario

C.I.D.E.C: Confederazione Italiana Degli Esercenti Commercianti

CONFAZIENDA: Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti

UNICA: Unione Nazionale Italiana delle Micro e Piccole Imprese del Commercio, Seirvizi e Artigianato

UNIQUALITY: Unione Nazionale Italiana Professionale per la Qualità

U.A.I. - Unione del Terziario Commercio e Servizi *

e

CISAL SINALV: Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Vigilanza;

CISAL Terziario: Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo

con l'assistenza di:

CISAL: Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori;

 

hanno stipulato il presente CCNL per i Dipendenti degli Istituti e Aziende di: VIGILANZA PRIVATA, INVESTIGAZIONI O SERVIZI FIDUCIARI con validità dal 1º Novembre 2015 al 31 Ottobre 2018.

 

Le Parti, al fine di agevolale gli Operatori che utilizzeranno il presente CCNL, concordano di predisporre, come strumento di lavoro, anche la Sintesi Contrattuale, che sarà allegata alla stampa del presente Contratto. Tale sintesi, negli eventuali contenziosi, non potrà sostituirsi al CCNL.

 

* N.d.r.: Tale associazione ha aderito con protocollo 05/06/2017 

 

 

RINNOVI

Accordo previdenza integrativa 14/12/2017

Roma, 14 dicembre 2017

Premesso che
Il giorno 14 dicembre 2017 le Organizzazioni Datoriali ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORl, PMI ITALIA, UAI ed UNICA e l'Organizzazione Sindacale CISAL TERZIARIO con l'assistenza della CISAL si sono riunite presso la sede dell'En.Bi.C. in Roma per ridurre, dall'1 gennaio 2018 i costi dell'assistenza sanitaria a carico delle aziende che applicano i seguenti contratti collettivi nazionali in essere tra le Parti:
- il CCNL per i Dipendenti dei settori del Commercio, stipulato in data 28/12/2016 con validità 01/01/2017 - 31/12/2019 (rinnova il CCNL Commercio Cisai del 03/07/2012);
- il CCNL per i Dipendenti dei settori del Turismo, Agenzia di Viaggio e Pubblici Esercizi stipulato in data 23/05/2017 con validità dal 01/05/2017 - 30/04/2020 (rinnova il CCNL Servizi dei 30/10/2012 per i settori Turismo, Agenzia di Viaggio e Pubblici Esercizi);
- il CCNL per i Dipendenti di Aziende e Cooperative esercenti attività del settore Marketing, stipulato in data 08/11/2017 validità 01/12/2017 - 30/11/2020;
-  il CCNL per i Dipendenti dei Servizi Ausiliari alle Collettività, alle Aziende e alle Persone stipulato in data 21/11/2017 con validità 01/01/2018 - 31/12/2020 (rinnova il CCNL Servizi del 30/10/2012 per i settori dei servizi ausiliari alle collettività, alle aziende e alle persone):
- il CCNL per i Dipendenti di Case di Cura (personale non medico), Centri Analisi, Poliambulatori, Servizi Assistenziali e Servizi Socio Sanitari stipulato in data 21/11/2017 con validità 01/01/2018 - 31/12/2020 (rinnova il CCNL Servizi del 30/10/2012 per i settori dei Case di Cura, Centri Analisi, Poliambulatori, Servizi Assistenziali e Servizi Socio Sanitari);
- il CCNL Vigilanza Privata, Investigazioni Servizi Fiduciari per Istituti e Aziende stipulato in data 15/10/2015 con validità 01/11/2015-31/10/2018;
- il CCNL per i Dipendenti degli Studi dei Revisori legali e Tributaristi e delle Società di Revisione stipulato in data 14/11/2016 con validità 01/01/2017-31/12/2019;
- il CCNL per i Dipendenti delle Società ed Enti di Formazione, stipulato in data 12/12/2016 con validità 01/01/2017 - 31/12/2019;
- il CCNL per i Dipendenti di Università Telematiche e Servizi Collegati stipulato in data 03/09/2013 con validità 01/09/2013 - 31/08/2016 attualmente in vigore.

 

Tutto ciò premesso, le delegazioni di:
ANPIT, Associazione Nazionale per l'industria e il Terziario;
CIDEC, Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti
CONFIMPRENDITORI, (Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti);
PIVII ITALIA (Confederazione Datoriale delle Piccole e Medie imprese);
UAI-TCS (Unione del Terziario, Commercio e Setvizi), con l'assistenza della "Confederazione Unione Artigiani Italiani e p.m.i.";
UNICA, (Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato);
CISAL, Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori;
CISAL TERZIARIO;

 

hanno convenuto quanto segue

Protocollo 05/06/2017

Roma, 5 giugno 2017

 

UAI Terziario

UAI P.M.I.

CISAL

CISAL TERZIARIO

 

Premesso che

 

- che l'U.A.I. - Unione del Terziario Commercio e Servizi, ha chiesto di sottoscrivere i seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro: CCNL della Vigilanza privata investigativa servizi fiduciari sottoscritto in data 15/10/2015, CCNL degli studi dei revisori legali e tributaristi e delle società di revisione sottoscritto in data 01/01/2017, CCNL delle Società ed Enti di Formazione sottoscritto in data 01/01/2017, CCNL delle Cooperative e della Sanità Privata sottoscritto in data 24/02/2015, CCNL dei Dipendenti di Aziende e Cooperative del settore Commercio sottoscritto in data 28 dicembre 2016 tra ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA E CISAL TERZIARIO con l'assistenza della CISAL, nonché i contratti Turismo e Servizi sottoscritti rispettivamente in data 2 agosto 2012 e 30 ottobre 2012 tra ANPIT, CIDEC, UNICA E CISAL TERZIARIO con l'assistenza della CISAL;

- che le Organizzazioni su menzionate si sono dichiarate favorevoli, alla partecipazione di altre Organizzazioni rappresentative che non applichino o abbiano comunque disdettato contrattazioni che regolino gli stessi settori;

 

tutto ciò premesso

 

la delegazioni di:

- UAI-Unione del Terziario Commercio e servizi, con l'assistenza della Confederazione Unione Artigiani Italiani e p.m.i.

- CISAL TERZIARIO, con l'assistenza della CISAL, Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori;

riunitesi in Roma, presso la sede dell'ENBIC, in via Cristoforo Colombo 115, convengono che la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa da parte delle Parti, come sopra rappresentate, comporti con effetto immediato la sottoscrizione dei predetti contratti e successivi rinnovi, in assenza di disdetta.

Inoltre si rimanda l'ingresso della U.A.I. Terziario, per il tramite del Presiedente della Federazione o di un suo delegato, in qualità di Socio della predetta Associazione Datoriale nell'Organismo Paritetico Nazionale En.Bi.C. sicurezza che verrà deliberato nella prima assemblea dell'ENTE, mentre l'ingresso della stessa, in qualità di socio dell'Ente Bilaterale En.BI.C, verrà deliberato al conseguimento dell'iscrizione di circa mille dipendenti.

 

Copia del presente protocollo verrà inviato al Ministero del Lavoro ed al CNEL per le opportune registrazioni.

Accordo 28/02/2019

Verbale di stipula

 

In data 28 Febbraio 2019, presso la sede nazionale dell'Ente Bilaterale Confederale - in sigla EN.BI.C - in Via Cristoforo Colombo, n. 115, Roma, si sono riunite le seguenti Parti:

- ANPIT, rappresentata dal Presidente Nazionale;

- CIDEC, rappresentata dal Presidente Nazionale;

- FENAV, rappresentata dal Presidente;

- UNICA, rappresentata dal Presidente Nazionale;

- UNIQUALITY, rappresentata dal Presidente Nazionale;

e

- CISAL SINALV, rappresentata dal Segretario Nazionale;

- CISAL TERZIARIO, rappresentata dal Segretario Nazionale;

 

per determinare l'Indennità di Vacanza Contrattuale destinata ai Lavoratori dipendenti ai quali si applichi il CCNL "Vigilanza Privata, Investigazioni e Servizi Fiduciari", di seguito anche solo CCNL, sottoscritto il 15 ottobre 2015 dalle Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali in epigrafe, con validità dal 1º Novembre 2015 al 31 Ottobre 2018.

[___]

Accordo 27/04/2020 (in materia di Covid)

Verbale di stipula

Addì 27 aprile 2020

tra

ANPIT

CIDEC

CONFIMPRENDITORI

UNICA

e 

AIFES

CEPI

ASCOB

ANIB

CISAL Metalmeccanici

CISAL Terziario

CISAL SINALV

CIU

CONFEDIR

 

In data 27 Aprile 2020 le Associazioni Datoriali sotto precisate e le Organizzazioni Sindacali CISAL Metalmeccanici, CISAL Terziario, CISAL Sinalv, CIU e CONFEDIR, stipulanti i seguenti CCNL dei Settori:

 

 

Data
CCNL

Settore

Sottoscrittori

17/12/2019

Commercio

ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA con CISAL Terziario, CIU e Confedir

26/06/2018

Terziario Avanzato

ANPIT, CEPI, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA con CISAL Terziario e CIU

31/01/2018

Studi Professionali e Agenzie di Assicurazione

ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA con CISAL Terziario

21/11/2017

Servizi Ausiliari

ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA con CISAL Terziario

23/05/2017

Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi

ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA con CISAL Terziario

9/10/2018

Sale Bingo e Gaming Hall

ASCOB, ANIB, ANPIT con CISAL Terziario e CIU

27/09/2019

Terzo Settore, Enti senza scopo di lucro e Sport

FENALC, OPES, ANPIT, CIDEC, UNICA, CEPI, CONFIMPRENDITORI con CISAL Terziario, CIU e Confedir

15/10/2015

Vigilanza Privata, Investigazioni e Servizi

Fiduciari

ANPIT, CIDEC, UNICA con CISAL Sinalv e CISAL Terziario

12/12/2016

Società ed Enti di Formazione

AIFES, ANPIT, CIDEC con CISAL Terziario

03/09/2013

Università Telematiche

Unipegaso-Mercatorum, ANPIT con CISAL Terziario

 

 

si sono incontrate in modalità telematica per esaminare la grave emergenza che ha colpito il Paese a seguito dell'evoluzione dello scenario epidemiologico causato dal COVID-19 e alle misure adottate dalla Pubblica Autorità nei settori di riferimento, anche quando le Aziende hanno forma cooperativa o sono composte da Soci lavoratori, per tutelare i lavoratori ivi impiegati e, compatibilmente all'attivazione di misure che garantiscano la massima sicurezza nell'ambiente e delle condizioni di lavoro, concorrere ad assicurare la continuità dell'attività aziendale, contribuendo in tal modo al superamento dell'emergenza economica e sanitaria nazionale. Ciò, anche in attuazione dei Protocolli Governativi del 14 Marzo e 24 Aprile 2020, che individuano i Principi generali di tutela dei Lavoratori nei luoghi di lavoro in funzione dei rischi da "Covid-19" e che hanno demandato alle Federazioni di settore la concertazione di ulteriori regole idonee ad operare in sicurezza, tenendo conto delle diverse esigenze esistenti nei rispettivi comparti di attività contrattuale.

- Preso atto che sull'Emergenza sanitaria "Covid-19" il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione delle disposizioni di sicurezza già previste e quelle aggiuntive individuate dalle Parti Sociali;

- Condivisi i principi dei Protocolli Governativi di Sicurezza nel lavoro;

- Tenuto conto del Documento Tecnico INAIL del 23 Aprile 2020 sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e sulle strategie di prevenzione;

- Considerata la possibilità di disposizioni specifiche settoriali aggiuntive a quelle indicate dalla Legge per far fronte alla diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro;

- Valutata la necessità di adottare Accordi Federali di categoria che, nel rispetto dei principi Governativi nazionali, li adatti ai rischi specifici presenti nei settori omogenei di applicazione contrattuale;

- Considerato che, secondo i Protocolli Governativi, le misure proposte dagli stessi possono essere integrate da altre equivalenti o più incisive, secondo la peculiarità della propria organizzazione del lavoro;

- Tenuto conto degli esiti della previa consultazione telematica tra le Rappresentanze Sindacali e l'Organismo Nazionale Paritetico sulla Sicurezza del lavoro di Categoria ("ENBIC Sicurezza");

- Ricordato che, in attuazione del presente Accordo Interfederale, dovranno poi essere aggiornate le misure qui indicate in funzione degli specifici rischi aziendali, che non possono essere stati qui esaustivamente previsti.

 

Richiamando integralmente le Premesse di cui sopra, le Aziende dei Settori in epigrafe assumono il presente Accordo Interfederale di regolamentazione anche quale attuazione, negli ambiti di competenza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sopra citati, dei richiamati Protocolli Governativi Nazionali.

Accordo 27/07/2020

Verbale di stipula

 

In data 27 Luglio 2020, si sono incontrati presso la sede dell'ENBIMS, Via Cristoforo Colombo, n. 115, Roma e/o telematicamente:

- ANPIT;

- ASCOB;

- ASSOFRIGORISTI;

- CIDEC;

- CONFIMPRENDITORI;

- UNICA;

e

-  CISAL Metalmeccanici;

- CISAL Terziario;

di seguito anche solo richiamate come "Parti" o "Parti in epigrafe"

 

per concordare la disciplina generale in materia di Lavoro Agile, da applicare, sviluppare ed aggiornare in sede aziendale, mediante Accordi di Secondo Livello e/o Accordi Individuali, avvalendosi del contributo di expertise dell'Universitas Mercatorum (Università Telematica istituita dalle Camere di Commercio) e del Centro Studi dell'Ente Bilaterale Confederale (in sigla Enbic), che già hanno insieme organizzato specifici corsi di formazione gratuiti promossi dall'Enbic Accademy University.

 

Interpretazione autentica 10/08/2020

Verbale di stipula

Addì 10 agosto 2020,

la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione dell'En.Bi.C,

- Rappresentante Datoriale,

- Rappresentante sindacale,

- Il presidente della Commissione.

 

Questa Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione dell'En.Bi.C.,verificato l'Accordo Interfederale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 nelle Aziende del 27/04/2020 applicabile negli ambiti dei seguenti CCNL, con i relativi sottoscrittori::

 

 

Data

CCNL

Settore

Sottoscrittori

17/12/2019

Commercio

ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA con CISAL Terziario, CIU e Confedir

26/06/2018

Terziario Avanzato

ANPIT, CEPI, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA con CISAL Terziario e CIU

31/01/2018

Studi Professionali e Agenzie di Assicurazione

ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA con CISAL Terziario

21/11/2017

Servizi Ausiliari

ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA con CISAL Terziario

23/05/2017

Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi

ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA con CISAL Terziario

9/10/2018

Sale Bingo e Gaming Hall

ASCOB, ANIB, ANPIT con CISAL Terziario e CIU

27/09/2019

Terzo Settore, Enti senza scopo di lucro e Sport

FENALC, OPES, ANPIT, CIDEC, UNICA, CEPI, CONFIMPRENDITORI con CISAL Terziario, CIU e Confedir

15/10/2015

Vigilanza Privata, Investigazioni e Servizi Fiduciari

ANPIT, CIDEC, UNICA con CISAL Sinalv e CISAL Terziario

12/12/2016

Società ed Enti di Formazione

AIFES, ANPIT, CIDEC con CISAL Terziario

03/09/2013

Università Telematiche

Unipegaso-Mercatorum, ANPIT con CISAL Terziario

 

 

- tenuto conto dell'evoluzione della pandemia da "Covid-19" e, conseguentemente, della normativa vigente per il contrasto dei relativi effetti nei luoghi di lavoro che, nel tempo, ha permesso una progressiva apertura delle attività prima precluse e maggiore mobilità territoriale;

- visto che i cambiamenti in atto obbligano le aziende a porre attenzione ai rischi da Covid-19 non solo provenienti dai comportamenti dei propri dipendenti, ma anche dai loro ambiti amicali, sociali o familiari;

- con l'obiettivo primario di tutelare la salute e salubrità dei luoghi di lavoro, fermo restando il rispetto della riservatezza così come previsto dalla normativa vigente;

- sentite le Parti Sociali sottoscrittrici il citato Accordo Interfederale del 27/04/2020;

delibera la seguente Interpretazione Integrativa del punto 5.C. del citato Accordo Interfederale del 27 Aprile 2020.

 

 

Premessa

 

COME SUPERARE INSIEME LA CRISI

Questo contratto non può prescindere dalla gravissima crisi che ha scosso dalle fondamenta il nostro sistema produttivo facendo di molto retrocedere l'Italia nel novero dei Paesi industrializzati.

La crisi non è un'invenzione o una costruzione di chi rema contro il Paese, ma purtroppo un fatto permanente drammaticamente confermato dal dato ISTAT delle ore complessivamente lavorate nelle aziende dell'industria e dei servizi con oltre 10 dipendenti che:

- nel 2008 era pari a 110,90;

- nel 2009 è sceso a 103,10;

- nel 2010 è sceso a 100,00;

- nel 2011 è sceso a 99,80;

- nel 2012 è sceso a 97,40;

- nel 2013 è sceso a 94,70;

- nel 2014 è risalito a 94,83.

Nel 2014 vi è stato un Leggero recupero, dovuto principalmente a un maggior numero di ore lavorate per dipendente, sicché sono ugualmente diminuiti i lavoratori effettivamente occupati.

Nel secondo trimestre 2015, il recupero si conferma a 97,40, contro i 96,20 dello stesso trimestre dell'anno precedente, ma esso beneficia dell'acquisita rilevanza statistica delle ore lavorate conseguenti alla trasformazione prevista dalla L. 90/2014 dei contratti di lavoro cd. atipici, in contratri a tempo indeterminato.

Il dramma è che, nonostante siano stati persi milioni di posti di lavoro, interi settori industriali e centinaia di migliaia di aziende, invece che attrezzarci al confronto duro, ma indispensabile ed urgente, con le regole del mercato globale ed aperto, c'è chi preferisce illudersi che il problema del costo del lavoro sia una variabile indipendente e che i diritti di derivazione contrattuale e non legale siano incomprimibili e non direttamente legati ai risultati ed alla ripresa del sistema produttivo del nostro Paese.

Chiunque approcci la questione con onestà intellettuale, può intravvedere l'esito nefasto di tali illusioni, ma interessi concordi, anche se eterogenei, hanno impedito fino ad oggi il cambiamento, ponendo a forte rischio la tenuta del sistema Italia.

Nel mercato internazionale, siamo competitori di grandi produttori mondiali per i quali il costo del lavoro arriva ad essere dell'ordine di un decimo di quello italiano; non abbiamo materie prime e qualche sofferto tentativo di estrazione trova compatte le forze reazionarie dell'antisviluppo; non abbiamo strutture efficienti che promuovano la crescita, perche i finanziamenti sono terra di pascolo e non finalizzati al raggiungimento dei risultati.

Non riusciamo neanche a privilegiare gli interventi nei settori che dovrebbero costituire la nostra solida certezza e cioè la ricchezza culturale ed artistica e la bellezza paesaggistica, come dimostrato dallo stato di abbandono delle nostre città d'arte e dei nostri territori.

Se l'Azienda Italia non è già fallita è solo perché, nonostante le difficoltà di sistema, esistono soggetti che, soprattutto nel modo della piccola e media impresa, ancora credono che, investendo e lavorando, si possa ripartire e si possano creare nuovi posti di lavoro, non per decreto, ma con scelte di mercato che valorizzino le nostre professionalità ed intelligenze.

Tutto ciò a dispetto di una legislazione concettualmente superata che considera lo sviluppo, che non c'è, come certezza assodata (basti pensare agli Studi di settore che pretendono d'individuare "per decreto" i minimi utili di ogni attività e le conseguenti tasse dovute); uno Stato famelico di risorse che, oltre alla più alta tassazione della nostra storia, esige in tutti i modi risorse crescenti (IVA, accise, prezzi amministrati, eccetera), utilizzando i contributi previdenziali dei Lavoratori per fare assitenza, non tagliando in modo serio ed efficace la spesa pubblica e non combattendo in modo efficace l'evasione fiscale, vero freno all'economia del nostro Paese.

 

DALL'INCERTEZZA ALLE CERTEZZE NEGATIVE

"Una prolungata e grave crisi economica normalmente provoca un clima d'incertezza: ma se perdura ancora, vi è il rischio, che si passi dall'incertezza alle certezze negative e queste possono essere la base di circoli viziosi che esasperano la situazione.

Oltre alla crisi economica sono ragioni di crescente incertezza: le divisioni interne all'Europa e le sue regolamentazioni eccessive, contraddittorie, anacronistiche; la disoccupazione giovanile senza precedenti.; le tensioni politiche anche all'interna dei partiti; la belligeranza internazionale.

E, sopra a tutto ciò, la mancanza di una visione di lungo periodo nelle analisi dei problemi e delle soluzioni: che sono possibili, ma presuppongono vedute valide e condivise. A partire dalle priorità avvertite dalla gente, quali risultano dagli indicatori della qualità della vita, elaborati con l'Istat dal Cnel, espressione appunto della società civile.

Le proteste diffuse e spesso violente sono anche esse la conseguenza di tutto ciò, ma non sono di certo la soluzione, anzi ne sono il contrario. La ricerca di standard minimi di certezze diventa perciò urgente, se si vuole evitare che la crisi di fiducia diventi crisi della democrazia ".

Roma, 18/11/2014

Prof Antonio Maizano

(Presidente del Cnel)

 

DALL'INCERTEZZA ALLE POSSIBILI SOLUZIONI CONTRATTUALI

La disciplina del presente CCNL, che si pone di fronte alla vera situazione di recessione nel nostro Paese, è chiara sin dalla Premessa: la conoscenza della situazione di mercato da parte di tutti i soggetti coinvolti (Aziende, Lavoratori, Associazioni di Categoria e Sindacati), unita all'adozione di rimedi ai problemi di ogni singola realtà, è l'unico modo contrattualmente possibile per combattere in modo efficace la crisi e gettare le basi che permetteranno una risalita, seppure lunga e difficile.

I sottoscrittori del presente CCNL, nel rispetto dell'art. 1 della nostra Costituzione (L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro) innanzitutto, cercano di favorire il diritto al lavoro per tutti quanti siano in età lavorativa, perché solo con il lavoro l'uomo potrà avere dignità, vera libertà e crearsi un futuro responsabile.

Senza il lavoro, indipendentemente dalle belle parole di chi dovrebbe proteggerlo, si lascia solo spazio ai vizi e alla crisi, anche dei valori sociali.

Perciò, le Parti, nel rispetto della legalità, hanno cercato d'individuare tutti i possibili strumenti atti a favorire il rilancio, la tutela dei posti di lavoro e l'inserimento nel mondo del lavoro di nuovi soggetti.

La scelta delle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL, che da tempo credono in questo percorso, si è già dimostrata capace di salvare posti di lavoro a forte rischio e a regolarizzare situazioni altrimenti irregolari.

Tutto ciò premesso, di seguito si riassumono i principi che hanno guidato la stesura del presente CCNL.

 

a. Sussidiarietà

L'esperienza ha dimostrato che le diverse radicalizzazioni, un tempo ideologiche, ora di conformismo pratico, hanno originato solo conflitti, discriminazioni, perdita di lavoro e lavoro sommerso.

Perciò, le Parti sottoscrittrici questo Contratto Collettivo, intendono favorire al massimo le condizioni aziendali di dialogo e collaborazione in modo da prevenire i conflitti e dedicare tutte le risorse allo sviluppo. Tutto ciò, pur consapevoli che il singolo CCNL non potrà esaurire le problematiche connesse alla complessa situazione del lavoro, che ormai, a causa dell'espropriazione da parte dello Stato, delle competenze che erano proprie delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni Datoriali, sfortunatamente, dipende sempre più dalle Leggi, realizzando così un percorso inverso agli obiettivi di questo CCNL e l'esclusione pratica di tutte le forme di partecipazione delle Parti interessate (Aziende e Lavoratori).

Le Parti ritengono che la crisi attuale abbia enormemente aumentato le distanze tra realtà diverse e concorrenti, così che nello stesso settore possono convivere aziende in crisi con altre in fase di sviluppo.

Per tale motivo, le Parti trovano ormai anacronistica la pretesa di definire in modo omogeneo tutti i vari istituti contrattuali per l'intero territorio nazionale, che presenta tante e rilevanti eterogeneità.

La scelta di questo CCNL, nel segno del principio di sussidiarietà, è di:

a) prevedere le norme essenziali che rispondano ai bisogni primari della generalità dei Lavoratori;

b) privilegiare la Contrattazione di secondo livello, affinché i più diretti interessati ricerchino le soluzioni economiche e normative compatibili con la permanenza e lo sviluppo dell'Azienda o dell'Istituto, con la sua specificità nel mercato, con il particolare settore, con la salvaguardia del lavoro e con particolari bisogni dei Lavoratori;

c) riconoscere un Elemento Perequativo Regionale, proporzionato agli indici regionali del costo della vita, per ridurre le differenze sui poteri d'acquisto a parità di retribuzione nominale dei lavoratori;

d) affrontare i casi di particolare difficoltà, che non avrebbe alcun senso tentare di gestire tramite il CCNL ed il cui rischio non si potrebbe porre in capo alle singole Aziende, con le assicurazioni integrative e la mutualità contrattuale.

 

b. Rimedi

Le Parti sono coscienti di vivere in un sistema legale e normativo rigido che, anziché favorire la ricerca di soluzioni innovative, tende a sclerotizzare l'azione delle Parti Sociali con i principi d'inderogabilità e carica sul Lavoro oneri previdenziali discutibili (quali gli elevatissimi minimali contributivi), senza proporzionata contropartita.

Le Parti ritengono che, essendo l'impresa un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, compete al proprio lavoro l'onere principale di originare le risorse per retribuire se stesso e gli altri costi aziendali.

Ne consegue che, a parità di fatturato, qualsiasi gravame sull'impresa, o ne riduce la competitività, o riduce la remunerazione del lavoro.

Purtroppo, il Lavoratore italiano, pur con un costo complessivo conforme alle medie europee, a causa dei prelievi previdenziali e fiscali, dell'Iva e dei corrispettivi dovuti a Comuni e Regioni, percepisce una bassa retribuzione utile per acquisire beni e servizi.

Per questo, le Parti hanno ritenuto che le retribuzioni complessive dovute al Lavoratore non possano essere inferiori a quelle previste dalla contrattaizone più diffusa, ma hanno concordato sull'opportunità di contenere almeno il peso economico di molti istituti di nicchia, che riguardano cioè pochissimi Lavoratori e che facilmente si potrebbero prestare ad abusi, monetizzandoli anticipatamente, nei loro valori medi, quale retribuzione contrattualmente dovuta.

Tale scelta tiene anche conto del favorevole quadro sociale ed economico esistente al tempo di contrattualizzazione di molti istituti normativi o retributivi, rispetto invece all'attuale situazione.

 

c. Progressività

Per la novità dell'impostazione data, vi sarà progressività nel decollo complessivo dei benefici (parte del CCNL, parte della Contrattazione di Secondo livello e parte individuale) anche perché, alcuni di essi, saranno correlati alla misura dei risultati ottenuti nella singola realtà aziendale.

Inoltre, sempre nel rispetto del criterio di progressività e nella previsione di un aumento delle spinte inflazionistiche, le Parti concordano di riconoscere nel primo e nel secondo anno di applicazione del CCNL, un anticipo annuale dell'Indennità di Vacanza Contrattuale, che dovrà essere pari al 50% del differenziale dell'Indice IPCA, detto "Adeguamento IPCA". Tale incremento retributivo annuale sarà calcolato con i criteri previsti dall'art. 27 per l'Indennità di Vacanza Contrattuale, ma riferito alla percentuale ridotta del 50% ed al solo progressivo maturato. Pertanto, nel presente CCNL, l'Adeguamento IPCA si calcolerà alle seguenti scadenze: incremento dell'Indice IPCA al 31 ottobre 2016 (rispetto a quello di novembre 2015, fatto uguale a "100") e incremento dell'Indice IPCA al 31 ottobre 2017 (rispetto a quello di novembre 2015, fatto uguale a "100"). Quindi, si moltiplicherà la P.B.N.G.M. spettante con il 50% degli incrementi degli Indici IPCA, determinando così  l'Adeguamento IPCA.

Qualora il secondo Indice IPCA fosse inferiore al precedente, si dovrà continuare a riconoscere ai Lavoratori il preesistente Adeguamento IPCA. Pertanto, non potranno esservi trattenute sugli importi conseguenti al primo Adeguamento IPCA.

 

d. Esemplificazioni ed Interpretazioni

Le Parti riconoscono le difficoltà di rendere univoca l'interpretazione del Testo contrattuale.

Perciò, continueranno a raccogliere, attraverso gli Organismi Bilaterali, le osservazioni e le proposte dei Lavoratori, delle Aziende e degli Istituti che applicano il presente CCNL, oltre a quello degli Operatori (Consulenti del Lavoro, Società di software paghe, ecc.) predisponendo, se del caso, in tempo reale, le Interpretazioni e le modifiche consigliate.

Inoltre, per favorire la comprensione dell'articolato, concordano d'inserire in caratteri corsivi alcune Premesse particolari, esemplificazioni, definizioni o note esplicative.

Analogamente, nel caso si rilevi che una dicitura origina dubbio, le Parti, per il tramite dell'apposita Commissione Bilaterale Nazionale, formuleranno il testo d'Interpretazione autentica, con le eventuali esemplificazioni che saranno di volta in volta inserite in corsivo, subito alla fine dell'articolo cui si riferiscono, nel Testo contrattuale editato nel sito dell'Ente Bilaterale.

Con tale procedura, il testo modificato avrà piena efficacia contrattuale dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

 

e. Partecipazione

Come detto, i Lavoratori e i Datori di lavoro potranno autonomamente trasmettere motivate osservazioni e proposte alla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione (certificazionenazionale @enbic.it).

Tali osservazioni saranno discusse e potranno determinare un'Interpretazione autentica, immediatamente operativa dopo la pubblicazione nei tempi, modi e condizioni previsti dal paragrafo che precede, oppure origineranno una proposta di modifica da discutere nella Commissione trattante il futuro rinnovo contrattuale.

 

f. Conclusioni

Il CCNL, in funzione delle concrete situazioni delle Aziende, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, anche grazie ai recuperi di efficienza, alla detassazione, alla promozione di servizi ed all'attivazione di prestazioni di solidarietà.

Le Parti hanno scelto, perciò, di porre in essere, ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con sigle sindacali e datoriali diverse da quelle sottoscrittrici, di sussidiarietà, al federalismo, alla solidarietà e alla flessibilità, nel rispetto dell'obiettivo primario di favorire la massima occupazione.

Il Contratto Collettivo Nazionale rappresenta, in sostanza, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto.

Tale livello minimo sarà poi, normalmente, integrato dalla Contrattazione di Secondo livello.

Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, un importo integrativo dei minimi contrattuali, la cd. Indennità di Mancata Contrattazione di Secondo livello, che permarrà assorbibile dalla eventuale successiva Contrattazione Aziendale.

 

g. Derogabilità

Le Parti, con questo Contratto, confermano che, in determinate situazioni di palese crisi occupazionale territoriale e/o settoriale, localmente e temporaneamente, si potrà derogare anche in pejus rispetto ad alcuni specifici istituti contrattuali, al line d'ottenere uno strumento più aderente ai reali bisogni particolari del comparto, conciliati con l'interesse generale dei lavoratori. Obiettivi e sacrifici dovranno per essere dichiarati formalmente e programmati in tempi definiti, nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali.

 

h. Ente Bilaterale

Le Parti, nella contrattazione, definiscono il ruolo dell'Ente Bilaterale Nazionale, e delle sue articolazioni Regionali, Provinciali e di Formazione e demandano ad esso la dettagliata regolamentazione degli istituti contrattuali assicurativi, assistenziali e previdenziali che non possono essere esaustivamente già compresi nel presente CCNL, pur facendone parte integrante.

 

i. Ermeneutica Contrattuale

Nell'interpretare le disposizioni del presente CCNL non si può ad esse attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalle intenzioni di quanto espresso nella presente Premessa.

I casi che permangono dubbi saranno risolti dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione mediante l'emissione di parere contrattualmente vincolante.

 

 

DISCIPLINA GENERALE

 

TITOLO I - Il CCNL "Istituti e aziende di vigilanza privata, investigazioni e servizi fiduciari"

 

Art. 1 - Aspetti generali

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra gli Istituti e Aziende di Vigilanza Privata, Investigazioni e Servizi Fiduciari, rientranti nell'ambito di applicazione previsto all'art. 167 del presente CCNL, e il relativo Personale Dipendente.

Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro: quelli speciali a carattere formativo, quale l'Apprendistato; quelli atipici degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego, quali i Co.Co.Co.; quelli propedeutici all'assunzione quali lo Stage e i Praticanti, così come richiamati dal presente Contratto.

Le disposizioni del presente Contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e, pertanto, per la corretta configurazione del sistema contrattuale, non ne è ammessa una applicazione parziale, salvo che per le eventuali deroghe consentite della Contrattazione di Secondo livello.

Per effetto dell'inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta anche l'obbligo di finanziare, secondo le previsioni contrattuali, gli Enti Bilaterali.

In particolare, sono parte integrante del presente Contratto le prestazioni dell'Ente Bilaterale di Categoria (En.Bi.C.) che comprendono l'Assistenza Sanitaria Integrativa e l'Assicurazione sulla vita dei Lavoratori, oltre al finanziamento dei servizi bilaterali prestati alle Aziende ed ai Lavoratori.

I contributi all'Ente Bilaterale di Categoria rappresentano parte del trattamento contrattualmente dovuto al Lavoratore e l'Istituto, in caso d'omissione, sarà comunque tenuto a rispondere delle mancate prestazioni previste di Assistenza Sanitaria Integrativa del Servizio Sanitario Nazionale e Assicurative.

Il presente CCNL può essere, quindi, integralmente applicato solo dagli Istituti e Aziende iscritti a una delle Associazioni Datoriali sottoscrittici il Contratto stesso e che siano in regola con i versamenti delle quote Co.As.Co. e dei contributi dovuti all'Ente Bilaterale, che applichino puntualmente tutto quanto previsto dal CCNL.

Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Parti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni economiche e normative complessivamente più favorevoli già praticate al Lavoratore che era in forza prima della stipula del presente CCNL e che dovranno essere garantite con apposite voci di compensazione individuali assorbibili.

Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende di applicare integralmente il presente CCNL, nonché il Contratto integrativo di secondo livello o di erogare la relativa Indennità sostitutiva, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.

Per quanto non previsto dal presente CCNL, valgono le disposizioni di Legge applicabili, mentre per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali si farà riferimento agli Accordi Interconfederali tra i Sindacati dei Lavoratori c le Associazioni Datoriali sottoscrittrici il CCNL stesso.

 

 

Art. 2 - Struttura

 

Il presente CCNL si compone di una "Disciplina Generale", contenente gli istituti comuni e di una "Disciplina Speciale", contenente le disposizioni particolari dei singoli ambiti di applicazione.

 

 

TITOLO II - Diritti sindacali e d'associazione

 

Art. 3 - Statuto dei Lavoratori

 

Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alla Legge n. 300/1970 e s.m.i., di seguito anche solo detta "Statuto dei Lavoratori".

 

 

Art. 4 - Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori

 

La Rappresentanza Collettiva spetta di diritto esclusivamente ai Sindacati che hanno sottoscritto il CCNL applicato e alle Organizzazioni Sindacali che, congiuntamente ai Sindacati che precedono, hanno sottoscritto nell'Istituto il vigente Accordo Aziendale di Secondo livello.

Le altre Organizzazioni Sindacali hanno il diritto di assistere i Lavoratori solo singolarmente, quando abbiano da loro ricevuto mandato o siano loro iscritti. Nel prosieguo del presente CCNL, ogniqualvolta vi sia la dicitura  "Organizzazioni Sindacali" o "Sindacati (o OO.SS.) che hanno sottoscritto (o firmatari) il presente CCNL", deve intendersi compresa l'estensione alle Organizzazioni Sindacali di cui al primo comma del presente articolo 4.

 

 

Art. 5 - R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale)

 

Negli Istituti con oltre 15 (quindici) Lavoratori può essere costituita ad iniziativa delle Associazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL la "Rappresentanza Sindacale Aziendale - RSA", per la quale trova applicazione la disciplina prevista dallo Statuto dei Lavoratori.

 

 

Art. 6 - R.S.T. (Rappresentanza Sindacale Territoriale)

 

Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Istituti non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 19 della Legge 300/1970, cioè che hanno fino a 15 dipendenti in ciascuna sede autonoma e, in generale, per la validità della Contrattazione di secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST), nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL. Alla RST competono le seguenti materie:

- i diritti di informazione;

- la verifica degli adempimenti connessi all'Apprendistato;

- l'analisi territoriale delle dinamiche occupazionali;

- la titolarità della Contrattazione di Secondo livello o di prossimità in caso di crisi dell'Azienda e l'attivazione degli amortizzatori sociali;

- gli Allineamenti contrattuali, in caso di passaggio di CCNL;

- gli Accordi sugli impianti audiovisivi;

- altri ambiti demandati alla Contrattazione di Secondo livello, così come previsto dall'art. 20.

Copia degli Accordi di secondo livello sottoscritti dai R.ST dovrà essere inviata per la validazione alla competente Commissione Bilaterale Nazionale costituita presso l'En.Bi.C. Il mancato invio sospende la decorrenza dell'Accordo.

Il funzionamento della RST sarà garantito mediante riscossione di un contributo misto (Azienda - Lavoratore), destinato alla "Gestione Ordinaria" dell'En.Bi.C, così come definito all'art. 153 del presente CCNL. Detti contributi saranno versati all'Ente Bilaterale che li destinerà integralmente alle RST costituite nel settore e nell'ambito territoriale di esazione, secondo i modi e le procedure previste dallo Statuto dell'Ente e dal relativo Regolamento approvato dall'Assemblea dell'En.Bi.C. e i criteri adottati, per quanto di competenza, da ciascuna Organizzazione Sindacale.

 

 

Art. 7 - Poteri della RSA/RST

 

Alla RSA/RST, nei confronti degli Istituti che applicano il presente CCNL, competono le seguenti prerogative:

1) diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi;

2) diritto di affissione;

3) diritto di assemblea con i Lavoratori dell'Azienda;

4) diritto di sottoscrivere gli Accordi sindacali aziendali di secondo livello.

 

 

Art. 8 - Assemblea

 

I Lavoratori degli Istituti con oltre 15 (quindici) Dipendenti hanno il diritto di riunirsi, nell'unità o sede in cui prestano la loro opera, al di fuori o durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 (dieci) ore annue retribuite. La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea saranno normalmente comunicati con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Nelle Aziende non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 19 della L. 300/1970, ma con oltre 5 (cinque) Dipendenti, i Lavoratori, nei casi di Contrattazione Aziendale di Secondo livello o grave crisi dell'Istituto, hanno il diritto di riunirsi con la RST, nell'unità in cui prestano la loro opera, fuori dall'orario di lavoro, nei limili di 4 (quattro) ore annue retribuite. La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea saranno normalmente comunicati con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.  In entrambi i casi, il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.

Per quanto possibile, il diritto d'assemblea sarà esercitato in orari compatibili alle esigenze di servizio.

 

 

Art. 9 - Diritto d'affissione

 

 La RSA o la RST hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che l'Azienda ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all'interno dell'unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni o testi esclusivamente inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali o le notizie dei Patronati di riferimento delle Parti stipulanti il presente CCNL.

Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione dell'Azienda.

 

 

Art. 10 - Referendum

 

Il referendum, che dovrà riguardare aspetti retributivi e normativi aziendali, potrà avvenire su richiesta di almeno un terzo dei lavoratori dipendenti interessati o con domanda congiunta di un quarto di essi e della R.S.A.

Esso dovrà avvenire in modo formale con garanzia di conoscenza sulla materia da decidere e con congrua illustrazione della stessa, anche da parte della minoranza e/o della rappresentanza dell'impresa. Quando al referendum partecipano almeno i due terzi degli aventi diritto, tali essendo tutti i lavoratori interessati, la scelta effettuata dalla maggioranza assoluta delle espressioni di voto, dovrà essere fatta propria dalla RSA e posta in discussione con l'Azienda.

La RSA sottoporrà a Referendum tutti gli Accordi raggiunti con l'Istituto quando essi, anche a fronte di corrispettivo, limitino i diritti contrattuali dei Lavoratori.

Per quanto non precisato nel presente articolo, si farà riferimento al Regolamento sul Referendum approvato dalle Parti sottoscrittrici il presente CCNL.

 

 

Art. 11 - Rappresentanza dei Lavoratori

 

I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative.

La RSA svolge le attività negoziali per le materie d'interesse dei Lavoratori dipendenti dall'Istituto, secondo i modi definiti nel presente Contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari.

Per rendere obbligatorio per tutti i Dipendenti un Accordo sottoscritto dalla RSA, lo stesso dovrà essere confermato mediante Referendum e ottenere l'approvazione della maggioranza assoluta dei Lavoratori aventi diritto al voto.

Solo un'eventuale RSU, in quanto rappresentanza eletta da tutti i Lavoratori, li impegna nella sottoscrizione degli Accordi, senza necessità di ulteriore verifica.

 

 

Art. 12 - Cariche sindacali

 

Come previsto dall'art. 30 dello Statuto dei Lavoratori, i dipendenti che siano componenti degli organi direttivi provinciali o nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL hanno diritto d'usufruire di permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli organi sindacali ai quali appartengono, nella misura massima complessiva di un'ora/anno per ciascun dipendente in forza.

I permessi dovranno essere richiesti dall'Organizzazione Sindacale interessata, con il preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi.

Ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 300/1970, i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali nazionali hanno diritto, su richiesta, di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato. Tale aspettativa sarà considerata utile, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

 

 

Art. 13 - Dirigenti di RSA

 

 La qualifica di dirigente di R.S.A, spetta a coloro che per l'attività svolta sono nominati dal Sindacato rappresentato quali responsabili della conduzione dell'organismo aziendale.

I dirigenti di R.S.A. hanno il diritto di usufruire, ex art. 23, L. n. 300/1970, di permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato nella misura risultante dalla seguente tabella:

 

 

Dipendenti occupali (*) nell'unità produttiva

Dirigenti aventi diritto a permessi retribuiti (per ciascuna R.S.A.) 

Ore dipennesso retribuite (per ciascun dirigente)

Fino a 200

1

1 ora all'anno per dipendente

Da 201 a 300

1

8 ore mensili

Da 301 a 600

2

8 ore mensili

Da 601 a 900

3

8 ore mensili

Da 901 a 1200

4

8 ore mensili

Da 1201 a 1500

5

8 ore mensili

Da 1501 a 1800

6

8 ore mensili

Da 1801 a 2100

7

8 ore mensili

Da 2101 a 2400 (**)

8

8 ore mensili

 

 

(*) Appartenenti alla categoria per cui la rappresentanza sindacale aziendale è organizzata.

(**) E cosi via aumentando di 1 dirigente per ogni 500 dipendenti o frazione.

 

Tali limiti numerici restano immutati nell'ipotesi di fusione di due o più R.S.A.

La legittimità della fruizione del permesso è condizionata:

- alla richiesta inoltrata al datore di lavoro con comunicazione scritta tramite le R.S.A., con un anticipo normalmente non inferiore a 24 (ventiquattro) ore;

- al fatto che il permesso sia utilizzato per adempiere al mandato conferito.

 

I dirigenti di R.S.A. hanno il diritto di usufruire, ai sensi dell'art. 24, L. n. 300/1970, di permessi non retribuiti in misura non inferiore ad 8 (otto) giorni all'anno per partecipare a trattative sindacali, a congressi o a convegni. Salvo urgenze impreviste, tali permessi saranno richiesti dal Sindacato rappresentato con il preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi.

 

 

Art. 14 - Trattenuta sindacale

 

L'Azienda provvedere a trattenere dalla retribuzione del Lavoratore i contributi sindacali previsti dalla delega trasmessa dal Sindacato firmatario il presente CCNL o sottoscrittore di Accordo Collettivo Aziendale di Secondo livello. Le Parti concordano di estendere tale obbligo anche per le iscrizioni ai Sindacati di categoria aderenti alla CGIL, CISL, UIL e UGL.

Il Dipendente interessato dovrà presentare formale richiesta, mediante consegna all'Istituto della delega di iscrizione sottoscritta e del consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili.

La delega avrà validità fino alla revoca del Lavoratore, che dovrà avvenire mediante formale comunicazione sottoscritta. La revoca decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa alla Direzione dell'Azienda.

L'Istituto, su richiesta dei Sindacati sottoscrittori il CCNL, o di quelli ammessi all'estensione dell'obbligo di trattenuta, fornirà semestralmente l'elenco dei Lavoratori loro iscritti ai quali effettuano la trattenuta. L'ammontare del contributo sindacale in favore dei Sindacati firmatari è quello annualmente fissato dall'Organizzazione Sindacale cui il Lavoratore aderisce, suddiviso in 13 (tredici) quote mensili per anno solare. L'importo delle trattenute sindacali dovrà essere versato, a cura dell'Azienda, sui conti correnti indicati dalla Segreteria Nazionale dei Sindacati firmatari il presente CCNL o sottoscrittori degli Accordi Aziendali di Secondo Livello, o di quelli ammessi alla trattenuta, cui il Lavoratore aderisce. Normalmente, il versamento dovrà essere effettuato trimestralmente e, comunque, con cadenza non superiore a 6 (sei) mesi.

 

 

Art. 15 - Inscindibilità del CCNL

 

Le Parti riconoscono che la funzione ora attribuita alla Contrattazione collettiva non è più d'esclusiva natura retributiva, ma si configura come un complesso e ordinato apparato negoziale che comporta la condivisione d'obiettivi, strategie e comportamenti che, in questo CCNL, sono mirati specialmente alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Pertanto, in coerenza con lo spirito di cui alla Premessa, concordano di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle Parti firmatarie, in modo da permettere l'adattamento del presente CCNL alle situazioni concretamente presenti nei singoli Istituti.

Con tale criterio saranno considerati il testo contrattuale e i suoi allegati.

Per qualsiasi utilizzo ufficiale del presente CCNL, avrà valore esclusivamente l'edizione a stampa predisposta a cura delle Parti stipulanti, integrata dalle successive Interpretazioni della Commissione Bilaterale, o editata nei sito dell'Ente Bilaterale di Calegoria (En.Bi.C: www. enbic.it).

 

 

Art. 16 - Diritti sindacali e d'associazione: Sintesi

 

Per agevolare le Parti interessate, si riporta una sintesi dei permessi per attività sindacale.

 

 

Istituti con oltre 15 (quindici) Lavoratori

Destinatari: 

Tutti i Dipendenti.

Oggetto:

10 ore annue di assemblea retribuita da effettuarsi fuori o durante l'orario di lavoro.

Condizioni: 

L'oggetto deve riguardare aspetti del lavoro di correlato interesse dei lavoratori. Va richiesta con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Istituti con oltre 5 (cinque) Lavoratori 

Destinatari: 

Tutti i Dipendenti.

Oggetto:

4 ore annue di assemblea retribuite da utilizzare fuori dall'orario di lavoro per la Contrattazione di Secondo livello o situazioni di grave crisi dell'Istituto.

Condizioni: 

L'oggetto deve riguardare la Gontrattazione Aziendale di Secondo livello o i possibili rimedi per i casi di grave crisi dell'Istituto. Va richiesta con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

Cariche sindacali

Destinatari: 

Dipendenti componenti gli Organi direttivi, provinciali o nazionali, delle OO.SS. firmatarie il presente CCNL.

Oggetto:

Un'ora di permesso retribuito all'anno, per ciascun dipendente in forza. Diritto di aspettativa non retribuita per la durata del mandato per Lavoratori con cariche sindacali provinciali nazionali.

Condizioni: 

I permessi devono essere richiesti dall'Organizzazione Sindacale interessata, con il preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi.

Dirigente di RSA

Destinatari: 

Coloro che, per l'attività svolta, sono nominati dal Sindacato rappresentato quali Responsabili della conduzione dell'organismo aziendale.

Oggetto:

a) Un Dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata.

b) Un Dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata.

c) Un Dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).

Condizioni: 

I permessi retribuiti non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) clie precedono; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente. I permessi retribuiti, correlati all'adempimento de) mandato conferito, dovranno essere richiesti con un preavviso non inferiore alle 24 (ventiquattro) ore. I dirigenti avranno il diritto di usufruire di permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 (otto) giorni all'anno per partecipare a trattative sindacali, a congressi o a convegni. Salvo urgenze impreviste, tali permessi saranno richiesti dal Sindacato rappresentato con il preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi.

Norma comune: 

Le ore non usufruite al 31/12 di agni anno decadono, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva.

 

 

TITOLO III - Livelli di contrattazione e incontri

 

Art. 17 - Livelli di Contrattazione

 

Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza agli obiettivi di creazione di nuova occupazione, della crescita fondata sull'aumento dell'efficienza e, per quanto compatibile, sull'incremento delle retribuzioni.

La Contrattazione si svolge su due livelli:

a) primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di settore;

b) secondo livello: Contratto integrativo di Secondo livello o Aziendale.

 

 

Art. 18 - Contrattazione Collettiva Nazionale

 

La Contrattazione collettiva nazionale riconosce all'Azienda il diritto d'impostare la propria attività sulla certezza degli oneri derivanti dal lavoro.

Le Parti concordano che il CCNL, in condizioni di normalità, ha anche la funzione di garantire a tutti i Dipendenti del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza di trattamenti minimi economici e normativi. Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni sindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale.

 

 

Art. 19 - Contrattazione Collettiva di Secondo Livello

 

Nella fluidità e nella volatilità dei mercati e del lavoro, le Parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente CCNL. Allo scopo, auspicano lo sviluppo della Contrattazione di Secondo Livello in tutte le realtà ove essa sia possibile e prevedono strumenti contrattuali integrativi collettivi (I.M.M.C.) negli Istituti in cui tale contrattazione non dovesse realizzarsi.

La previsione collettiva ha comunque carattere sussidiario rispetto alla Contrattazione aziendale e, pertanto, sarà da quest'ultima sostituita nelle singole disposizioni da essa definite.

Le Parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la Contrattazione, in casi e situazioni particolari quali, per esempio, la salvaguardia dei posti lavoro in situazioni di obiettiva e provata difficoltà, possa portare anche a temporanei risultati economici inferiori a quelli della Contrattazione collettiva sostituita. Perciò, in tali casi, gli obiettivi ed i sacrifici richiesti dovranno essere dichiarati formalmente e programmati in tempi definiti.

 

 

Art. 20 - Ambiti della Contrattazione di Secondo Livello

 

 La Contrattazione di Secondo livello sarà svolta in sede aziendale e avrà una durata normale di 3 (tre) anni. Essa riguarderà materie ed istituti diversi da quelli già stabiliti dal presente CCNL, salvo le eccezioni espressamente indicate nel presente articolo.

La parte economica potrà definire solamente l'introduzione di Premi di Risultato integralmente correlati ad elementi dall'esito incerto (es. redditività, produttività, qualità, presenza, ecc.), anche in concorso tra loro, o particolari maggiorazioni strettamente giustificate dai particolari tempi, modi o condizioni richiesti alla prestazione lavorativa.

Le Parti sottoscrittrici il presente CCNL, per favorire la Contrattazione di secondo livello, concordano che, a richiesta delle Parti (Istituto, Lavoratori o RSA/RST), la Commissione Bilaterale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione fornisca linee guida utili a definire aziendalmente modelli di "Premio Variabile" o di "Premio Produzione" o di "Premio Presenza", anche tenendo conto dell'Elemento Perequativo Mensile Regionale. Tali Premi dovranno conciliarsi con le compatibilità aziendali in funzione:

- degli aumenti retributivi previsti dal CCNL;

- delle eventuali retribuzioni già previste dalla Contrattazione regionale o provinciale di secondo livello.

La Contrattazione di secondo livello aziendale è ammessa per ogni materia demandata dal presente CCNL o dalle Legge, fermo restando il principio generale che, salvo casi straordinari particolari e documentati di crisi aziendale, ogni limitazione concordata dei diritti dei Lavoratori, che siano già stati contrattualmente definiti, debba prevedere una specifica e adeguata voce di ristoro economico.

La Contrattazione di secondo livello potrà disciplinare le seguenti materie:

 

Sull'Orario di lavoro:

a) profili particolari d'orario, la loro distribuzione nell'arco della giornata, settimana, mese e anno (artt. 118 e 120 e 121);

b) deroghe sulla durata del lavoro settimanale, mensile e/o annuale, sul riposo giornaliero e sul riposo settimanale (artt. 128 e 129);

c) durata del tempo pieno (artt. 118);

d) definizione dei limiti massimi dell'orario di lavoro settimanale per i Lavoratori discontinui (art. 125);

e) modi di godimento dei riposi, pause intermedie o intervalli per la consumazione dei pasti (art. 134);

f) turni delle ferie (art. 138);

g) disciplina del lavoro a turni, anche quando a ciclo continuo, c.d. "H24" (art. 118);

h) ampliamento della Banca delle Ore e gestione della stessa (art, 201);

i) casi di superamento dei limiti previsti per il lavoro straordinario e supplementare, con individuazione di  riposi compensativi e/o diverse maggiorazioni retributive (artt. 196, 197, 198, 199 e 200);

j) adozione di particolari regimi di flessibilità aziendale (artt. 120, 121 e 122).

 

Sulle mansioni:

a) ipotesi di eventuali cambi delle mansioni assegnati ai Lavoratori per modifica degli assetti organizzativi (art. 113);

b) proposta alla Commissione Bilaterale Nazionale d'Interpretazione d'inserire nella Classificazione del personale, profili ed esemplificazioni mancanti (art. 175).

 

Sul trattamento economico e assistenziale

a) istituzione o disciplina particolare dei Premi di produttività o presenza, dell'indennità di trasporto, dell'Indennità di mensa o dei buoni pasto (artt. 189 e 191);

b) istituzione e disciplina delle retribuzioni variabili per gli Operatori di vendita (art. 182);

c) ammissibilità del pagamento della tredicesima in ratei mensili (art. 143);

d) ampliamento delle integrazioni economiche di malattia/infortunio (artt. 139 e 140);

e) ampliamento delle prestazioni integrative al S.S.N. e assicurative, già previste dal sistema contrattuale di bilateralità (Titolo XXXIX).

 

Sul cambiamento della sede di lavoro:

a) disciplina dei trattamenti in caso di trasferimento, trasferta, distacco o comando (artt. 202, 203, 204, 205, 206, 207 e 208).

 

Sulle tipologie contrattuali:

a) Tempo Parziale: particolari modi d'applicazione delle Clausole Elastiche e di distribuzione dell'orario di lavoro (art. 40);

b) Lavoro Determinato: definizione dei casi di "intensificazione" per il ricorso al lavoro a tempo determinato, eventuali trattamenti correlati alla tipologia del lavoro determinato, compresa l'Indennità di fine stagione, riduzione dei periodi d'interruzione tra contratti a termine; monetizzazione mensile delle retribuzioni differite (artt. 47, 49, 52 e 54);

c) Lavoro Somministrato: definizione, in particolari situazioni, delle possibilità di superamento dei limiti numerici (art. 82);

d) Apprendistato: formazione aziendale nell'Apprendistato ed eventuale estensione agli Apprendisti d'istituti contrattuali su Premi/Indennità (art. 93, 97 e 101);

e) Telelavoro: esercizio alla reversibilità del Telelavoro; disciplina dell'uso di apparecchiature, strumenti e programmi informatici del Telelavoratore; azioni positive di coinvolgimento del Telelavoratore; suddivisione dei carichi di lavoro e individuazione dell'eventuale strumentazione di controllo; individuazione delle fasce di reperibilità; individuazione, in contradditorio, delle fattispecie disciplinarmente rilevanti e delle sanzioni previste (artt. 66, 69 e 74);

f) Lavoro Intermittente: definizione di particolari casi di ricorso al lavoro intermittente (art. 75).

 

Sugli impianti audiovisivi:

a)   introduzione di impianti audiovisivi e nuove tecnologie (art. 256).

 

Sull'appalto:

a)   le condizioni particolari nei cambi d'appalto (Titolo LIV).

 

Sullo stato di crisi aziendale:

a) deroghe alle previsioni contrattuali in tema di retribuzione e d'inquadramento nei casi di accertata crisi aziendale, quando siano necessarie alla salvaguardia dell'occupazione (cd. "Contratti di prossimità") ;

b) attivazione degli ammortizzatori sociali, compresa la stipulazione dei Contratti di Solidarietà (artt. 33, 61, 62 e 150).

 

Sugli incontri sindacali e informativi:

a) definizione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le Parti stipulanti il presente CCNL, e i loro Rappresentanti territoriali, per la disamina ed approvazione dei contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti (artt. 23 e 24);

b) definizione ed attivazione degli incontri sindacali aziendali, dell'esercizio dei diritti sindacali e di consultazione dei Lavoratori (artt. 8 e 23).

 

Sugli Enti Bilaterali:

a) attivazione dei permearsi formativi in materia di apprendistato, sicurezza sul lavoro e/o formazione professionale (art. 160 e Titolo LV).

 

Sul passaggio di CCNL:

a)   definizione di Accordi particolari di secondo livello e/o degli Allineamenti contrattuali (art. 268).

 

In caso di controversie inerenti alla Contrattazione di secondo livello, le Parti dovranno attivare la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione, istituita presso l'En.Bi.G.

A livello territoriale, in sede di prima applicazione, la richiesta di stipula della Contrattazione di secondo livello non può  essere presentata prima di 2 (due) mesi dal deposito del presente CCNL presso gli Uffici preposti.

Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il successivo termine di 3 (tre) mesi, decorrente dal ricevimento delle lettere d'apertura delle trattative. A regime, per le proposte di rinnovo del Contratto di secondo livello è necessario che una delle Parti ne dia disdetta almeno 2 (due) mesi prima dalla relativa scadenza, presentando le proposte di modifica, al fine di consentire l'apertura delle trattative.

Nel mese antecedente e nei due mesi successivi alla scadenza del Contralto di secondo livello, e comunque per un periodo complessivamente pari ad almeno 3 (tre) mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.

Durante tale periodo, i trattamenti economici e la parte normativa, previsti dal Contratto di secondo livello scaduto, continueranno ad essere applicati.

Dal primo giorno del terzo mese successivo alla scadenza, decadranno gli Accordi di secondo livello scaduti e non saranno più applicati. Inoltre, da tale termine l'Istituto dovrà riconoscere ai lavoratori le rispettive Indennità Mensili di Mancata Contrattazione di competenza per il loro livello d'inquadramento.

Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello per oltre 5 (cinque) mesi le Parti, per favorire un accordo, interesseranno gli Organismi Nazionali di riferimento che hanno sottoscritto il presente CCNL.

 

 

Art. 21 - Indennità di Mancata Contrattazione di Secondo Livello

 

A favore dei Dipendenti di Istituti che non percepiscono trattamenti economici collettivi di Secondo livello, eccedenti quelli spettanti in applicazione del presente CCNL o nel caso di Contrattazione di secondo livello decaduta, ai Lavoratori sarà riconosciuta un'Indennità di Mancata Contrattazione di Secondo Livello, spettante per ciascun mese solare integralmente lavorato, conformemente alle previsioni dell'art. 189 del presente CCNL.

 

 

Art. 22 - Esame congiunto territoriale

 

A livello provinciale o aziendale, su richiesta di una delle Parti sottoscrittrici il presente CCNL, le Associazioni imprenditoriali territoriali e i Lavoratori, per il tramite delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, s'incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale orientato al raggiungimento d'intese aziendali.

 

 

TITOLO IV - Diritti d'informazione

 

Art. 23 - Informazioni a livello aziendale

 

Gli Istituti che applicano il presente Contratto e che occupano complessivamente più di:

a) 100 (cento) Dipendenti, se operano nell'ambito di una sola provincia;

b) 200 (duecento) Dipendenti, se operano in più province ma nell'ambito di una sola regione;

c) 400 (quattrocento) Dipendenti, se operano nell'ambito nazionale in più regioni;

annualmente; di norma entro il primo semestre, su domanda delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL o della RSA interessata, anche attraverso l'Associazione territoriale imprenditoriale cui l'Istituto aderisce, s'incontreranno, ai rispettivi livelli, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo aziendali.

Nell'occasione degli incontri, a richiesta del Sindacato, anche al di fuori delle scadenze previste, gli Istituti forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni, anche orientate al raggiungimento d'intese, preventive alla fase d'attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica che investa l'assetto aziendale, e nuovi insediamenti nel territorio.

Nelle medesime occasioni saranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie d'impiego ivi utilizzate.

Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale degli Istituti quali, ad esempio, Codice di condotta disciplinare interno, Certificazioni, asseverazioni, situazione infortunistica aziendale, conflitti di lavoro.

Con la stessa periodicità ed alle stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, gli Istituti che occupano almeno 50 (cinquanta) Dipendenti, a domanda, forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o alle RSA informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D. Lgs. 25/2007, riguardanti:

a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'Istituto, nonché la sua situazione economica;

b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto,

c) le decisioni dell'Istituto che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.

Inoltre, con cadenza annuale, l'Istituto è tenuto ad informare la R.S.A. sull'andamento del ricorso di lavoro a tempo determinato e intermittente e sul lavoro somministrato.

Copia del Verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata all'Organizzazione nazionale di ciascuna parte interessata.

 

 

Art. 24 - Commissioni Paritetiche

 

Annualmente, di norma entro il primo semestre, le Parti, a richiesta di una di esse, s'incontreranno al fine di  effettuare un esame congiunto del quadro sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi d'innovazione. Saranno altresì presi in esame:

1) i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dal processo di riforma del settore, che abbiano riflessi sull'esercizio delle singole attività;

2) le conseguenze sul settore e gli addetti dei suddetti processi sia sotto l'aspetto organizzativo che formativo e professionale;

3) lo stato e la dinamica dell'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, nonché, per quanto definito dal presente contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di praticantato breve o "stage" e di Apprendistato, dei rapporti di formazione e lavoro, dei contratti a tempo determinato, del telelavoro, nonché di ogni altra forma cosiddetta "atipica" del rapporto di lavoro.

Inoltre, nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti stipulanti il presente Contratto saranno affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:

a) gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione professionale;

b) lo studio delle problematiche connesse alla previdenza integrativa e all'assistenza sanitaria integrativa;

c) la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;

d) l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona (molestie sessuali, mobbing) nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie;

e) la costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui al D. Lgs. del 31/03/1998, n. 80 e del 29/10/1998, n. 387 e s.m.i., nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente Contratto;

f) la nomina dei membri/arbitri dei collegi d'arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.

Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale in materia d'informazione e consultazione dei Lavoratori.

 

 

TITOLO V - CCNL: Decorrenza e durata

 

Art. 25 - Decorrenza e durata

 

Il presente CCNL decorre dal 1º Novembre 2015 e scadrà il 31 Ottobre 2018, tanto per la parte economica che per la parte normativa. Il CCNL, se non disdetto mediante raccomandata a.r, alla controparte, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, s'intenderà tacitamente rinnovato d'anno in anno. In caso di disdetta, il presente CCNL manterrà efficacia fino al compiersi del sesto mese dalla data di scadenza o dal termine della proroga. La proposta di rinnovo (piattaforma contrattuale datoriale o sindacale) dovrà pervenire all'altra Parte almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza del CCNL o dal termine della proroga.

 

 

Art. 26 - CCNL: clausole di Raffreddamento

 

Durante i 3 (tre) mesi antecedenti e nei 6 (sei) mesi successivi alla scadenza del presente CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 9 (nove) mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette. Le Parti richiamano l'Accordo Quadro sugli assetti dei livelli della Contrattazione e sulle regole della stessa sottoscritto tra le Associazioni Datoriali e Sindacali, in allegato 3) al presente CCNL.

 

 

Art. 27 - CCNL: Indennità di vacanza contrattuale

 

In applicazione al citato Accordo Quadro, le Parti si danno atto che, in caso di disdetta contrattuale, dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL dovrà essere corrisposta ai Lavoratori dipendenti un'indennità retributiva provvisoria denominata "Indennità di Vacanza Contrattuale" calcolata nel seguente modo:

 

Fatto uguale a 100 l'indice nazionale IPCA, al netto degli energetici importati, al primo giorno del mese successivo alla decorrenza del CCNL (indice 1), rilevato lo stesso indice alla fine del mese della data di scadenza del CCNL (indice 2), l'Indennità di Vacanza Contrattuale sarà pari al prodotto della PBNCM moltiplicata per il 70% (settanta %) della differenza, espressa in centesimi, tra l'indice 1 e l'indice 2. Dall'importo risultante, saranno dedotti gli accantonamenti già riconosciuti nel corso di vigenza del CCNL a titolo di "Adeguamento IPCA", così come previsto dall'Accordo Quadro Interconfederale sugli assetti dei livelli della Contrattazione e sulle regole della stessa.

 

L'Osservatorio nazionale costituito presso l'Ente Bilaterale determinerà, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del CCNL, la tabella delle Indennità mensili di Vacanza Contrattuale per ciascun livello di inquadramento, applicando i criteri che precedono.

Dal primo giorno del mese di decorrenza della PBNCM prevista dal nuovo CCNL, l'Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta. In sede di rinnovo del CCNL sarà definita l'eventuale compensazione delle differenze retributive per il periodo di vacanza contrattuale. Inoltre, le Parti in attuazione dell'Accordo Quadro sugli assetti dei livelli della Contrattazione, prima di ciascun rinnovo, valuteranno l'entità del recupero degli scostamenti dell'indice IPCA, depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, in funzione della situazione socio economica di settore, conciliando le primarie esigenze di salvaguardia