CCNL in vigore
VIGILANZA PRIVATA - Aziende cooperative
Contratto collettivo nazionale di lavoro 24-07-1996
Lavoratori dipendenti da cooperative di Vigilanza privata
Decorrenza 1º ottobre 1995 - 30 settembre 1999 (parte normativa) 1 o ottobre 1995 - 30 settembre 1997 (parte economica)
Tra Federlavoro e Servizi-CCI, l'ANCST/LEGA, l'ANCOTAT/ACGI,
e FILCAMS-CGIL - Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi - FISASCAT- CISL - Federazione del Commercio Turismo e Servizi - UILTuCS-UIL - Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - visto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 12-7-1991, oggi 24-7-1996, in Roma
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i Dipendenti da Cooperative di Vigilanza Privata, composto da XI Titoli, 99 articoli e 17 Allegati, letti, approvati e sottoscritti.
Nel rispetto dello spirito dell'accordo interconfederale tra Centrali Cooperative e CGIL CISL e UIL del 5-4-1990 e del Protocollo del 23-7-1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione e sugli assetti contrattuali, le parti, con la definizione del presente contratto hanno inteso creare le condizioni per un rafforzamento delle relazioni sindacali per lo sviluppo ad ogni livello di un confronto corretto e costruttivo.
Le parti quindi, auspicando che le future relazioni sindacali siano improntate alla reciproca comprensione delle rispettive esigenze, confermano l'intendimento di realizzare tale obiettivo attraverso una politica di conoscenza e di interventi, anche congiunti, nella realtà del settore, funzionale a rimuovere ogni ostacolo che si frapponga al necessario sviluppo del settore stesso.
In tale prospettiva appare ineludibile l'esigenza di una corretta e realistica visione del ruolo della vigilanza privata e della individuazione delle problematiche che la riguardano, specie nel delicato momento economico che attualmente attraversa il Paese.
Le parti concordano pertanto di ritenere prioritaria la necessità di portare a soluzione le problematiche relative al rilascio delle licenze, ai ritardi nelle concessioni e nei rinnovi dei decreti, nonché quelle relative al fenomeno emergente di indebite occupazioni di consistenti quote del mercato della vigilanza da parte di anomale tipolologie di servizi e di figure imprenditoriali estranee al settore, e quindi a forme di attività concorrenziali incentrate sul dato meramente economico anziché su quello tecnico e qualitativo.
Auspicano all'uopo l'intervento di una disciplina legale adeguata ed omogenea su tutto il territorio nazionale, nonché l'impegno da parte delle competenti Autorità ad un controllo sempre più attento.
Ritengono inoltre necessario individuare iniziative comuni tese a definire una specifica collocazione del settore della vigilanza privata ai fini della fiscalizzazione degli oneri sociali.
Le parti inoltre convengono sulla opportunità di una corretta gestione di tutti gli strumenti contrattuali allo scopo di fornire adeguate e tempestive risposte alle succitate esigenze del settore che consentano il naturale evolversi del rapporto di lavoro.
Riconoscono che presupposto necessario per realizzare quanto sopra delineato, sia il rispetto di tutte le norme del contratto nazionale e degli integrativi interaziendali provinciali ed in tal senso ne recepiscono l'applicazione automatica nei confronti di tutti i propri aderenti.
Ravvisano, infine, la opportunità che le relazioni sindacali debbano essere esercitate in tutto il contesto territoriale nazionale anche con l'impegno a sollecitare l'autorità prefettizia a promuovere momenti istituzionali di confronto con i rappresentanti territoriali delle parti sociali firmatarie del presente contratto, sulle problematiche della vigilanza privata nel territorio, per evitare interferenze improprie nella gestione dei contratti e per valutare preventivamente le prescrizioni delle autorità preposte. Convengono che gli impegni e gli orientamenti oggetto della presente premessa siano coordinati e gestiti dalla Commissione Paritetica Nazionale.
Le parti inoltre convengono sulla opportunità di una corretta gestione di tutti gli strumenti contrattuali allo scopo di fornire adeguate e tempestive risposte alle succitate esigenze del settore che consentano il naturale evolversi del rapporto di lavoro.
Allo scopo di perseguire gli obiettivi sopra individuati, le Parti convengono di istituire a livello centrale ed a quello territoriale, organismi paritetici (Enti Bilaterali) in collegamento con l'ente bilaterale COOP-FORM costituito da Centrali Cooperative e CGIL-CISL e UIL.
Le parti convengono sulla necessità di incrementare e migliorare la politica di formazione professionale nel settore funzionale alla qualificazione e riqualificazione del personale ed alla realizzazione, di conseguenza, anche di un miglioramento qualitativo del servizio di Vigilanza Privata.
A tal fine le parti provvederanno a regolamentare la materia.
Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13-12-1984 n. 635 e della Legge di recepimento 10-4-1991 n. 125 e delle successive modificazioni e/o integrazioni in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
Entro il 31-12-1996, verrà costituito un gruppo paritetico di lavoro per le pari opportunità con il compito di:
1) svolgere attività di studio e di ricerca ai vari livelli, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
2) verificare la legislazione vigente e le esperienze in materia, anche confrontandole con la situazione degli altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni nei Paesi della Comunità Europea;
3) predisporre schemi di progetti di "Azioni Positive".
L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, dei quali le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per la fruizione dei benefici dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.
Il gruppo di lavoro di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente riferirà sull'attività svolta, alle organizzazioni stipulanti.
Le parti concordano di esaminare le tematiche connesse all'istituzione di un sistema di previdenza complementare volontaria adeguata alle esigenze dei lavoratori e delle aziende. In attesa del completamento della regolamentazione applicativa del D.L.G.S. n. 124/1993 e successive modifiche, verrà insediata entro il 31-12-1996 una Commissione Paritetica che ne esaminerà le varie problematiche, compresa la determinazione dell'aliquota del TFR da utilizzare ai fini della Previdenza Integrativa nonché l'assistenza sanitaria, nell'ambito di un apposito accordo in materia.
TITOLO I - Validità e sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro tra Cooperative e Consorzi di Vigilanza Privata ed il relativo personale dipendente.
Il presente Contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini anche locali.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
TITOLO II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di informazione
Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle Cooperative e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) le Associazioni Cooperative forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle OO.SS. Nazionali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni globali riferite al settore e riguardanti in particolare:
a) aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale;
b) prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni professionali;
c) iniziative di aggiornamento della professionalità;
d) andamento occupazionale generale e articolato per settore di attività (zona, banche, tele allarmi, ecc.);
e) stato delle relazioni sindacali a livello territoriale;
2) saranno oggetto di esame congiunto tutti gli aspetti inerenti a modifiche del vigente assetto legislativo, particolarmente in ordine all'evoluzione del settore, al fine di una maggiore efficienza e funzionalità del servizio ed alla elevazione morale e professionale dei lavoratori.
Le Parti pertanto, anche sulla base di specifico esame sulle materie di cui sopra, convengono di dotarsi di strumenti atti al conseguimento dei fini di cui alla premessa al presente contratto.
Commissione paritetica nazionale
È istituita la Commissione Paritetica Nazionale composta da sei membri effettivi, di cui tre designati dalle Associazioni delle Cooperative stipulanti e tre designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, uno per ciascuna di esse. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
La Segreteria della Commissione ha sede presso le Associazioni Cooperative. Le istanze di convocazione della Commissione devono essere rivolte alla Segreteria, la quale provvederà ad indire la riunione entro quindici giorni.
La commissione dovrà decidere le controversie portate al suo esame entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di convocazione e per tutta la durata della procedura di conciliazione delle controversie (trenta giorni), le Parti non possono prendere iniziative sindacali o legali.
Le decisioni della Commissione Paritetica Nazionale devono risultare da apposito verbale e saranno vincolanti per le parti, a qualsiasi livello.
La Commissione Paritetica Nazionale ha lo scopo di esaminare e decidere le controversie relative:
- alla stipulazione di contratti integrativi locali
- alla interpretazione di singole clausole e di interi istituti normativi contenuti nel presente contratto o nei contratti integrativi locali
- ad ogni altro problema prospettato dalle Organizzazioni Sindacali locali, o da singole Cooperative di vigilanza, aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.
Art. 6 - Contributi di assistenza contrattuale - CO.AS.CO
Per la realizzazione di quanto previsto nel precedente articolo, per il pratico funzionamento della Commissione Paritetica e per la gestione dei vari istituti contrattuali, le parti firmatarie il presente contratto procederanno alla riscossione di un contributo paritetico di assistenza contrattuale (CO.AS.CO) per il tramite di un istituto bancario, le cui modalità sono definite nella convenzione di cui agli allegati "L" e "M".
Il contributo è fissato nella misura dello 0,20% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 14 mensilità ed è così ripartito:
- 0,10% calcolato come sopra indicato a carico del lavoratore;
- 0,10% calcolato come sopra indicato a carico del datore di lavoro.
Sono tenuti al versamento del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti.
Le quote di contributo a carico dei lavoratori saranno mensilmente versate dai datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico, secondo i criteri contenuti nelle apposite convenzioni allegate.
Le somme riscosse con il versamento del contributo di cui al presente articolo saranno ripartite secondo i criteri e le modalità che saranno concordati tra le Parti firmatarie del presente contratto.
Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto si applica.
I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei dipendenti il contenuto del presente articolo.
Art. 7 - Diritti di informazione
Le Associazioni Cooperative stipulanti forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle strutture sindacali territoriali regionali e provinciali facenti capo alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni riguardanti i punti di cui all'art. 3 lettere a), b), c) e d), ed eventuali processi di trasformazione in atto localmente, per i riflessi sui livelli occupazionali.
Art. 8 - Contrattazione Integrativa locale e materie demandate
È ammessa - a livello provinciale - la contrattazione integrativa locale, aziendale o interaziendale a seconda che in ciascuna provincia operino uno o più Istituti di Vigilanza Privata.
I contratti integrativi locali dovranno essere stipulati con la partecipazione delle Organizzazioni periferiche aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali firmatarie del presente contratto e potranno riguardare esclusivamente le seguenti materie:
a) turni giornalieri di lavoro e nastri orari; rotazione del personale tra i vari tipi di servizio;
b) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori secondo le vigenti disposizioni di Legge;
c) inserimento di eventuali nuove qualifiche non previste dalla classificazione nazionale del personale;
d) corsi di addestramento, qualificazione e aggiornamento professionale per il personale dipendente da Cooperative di Vigilanza Privata;
e) disciplina delle voci retributive relative al Terzo Elemento o elemento aggiuntivo avente la stessa natura - ove esistenti - ed alle eccedenze, eventualmente presenti a livello locale, delle indennità di cui al successivo art. 39;
f) rimborsi spese per divisa, equipaggiamento e altri mezzi e gli strumenti di proprietà del lavoratore, ove ne siano prescritte l'adozione e l'uso da parte del datore di lavoro, e sempre che non siano forniti dallo stesso al dipendente;
g) rimborsi spese di cui all'art. 57;
h) indennità di cassa o maneggio denaro, di cui all'art. 72;
i) i sistemi di flessibilità anche in relazione al recupero delle quote di orario normale di lavoro non lavorate;
l) premio da correlare agli incrementi di produttività, di competitività, di qualità e di redditività e legato a specifici parametri oggettivi propri del settore. Le erogazioni di cui al presente punto devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa che dovrà essere esaminata in attuazione del protocollo 23-7-1993.
Gli importi corrispondenti al suddetto premio sono variabili, non predeterminati e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e/o contrattuale ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
In occasione della contrattazione di secondo livello, le cui piattaforme non potranno essere presentate prima della costituzione della RSU in tutte le aziende operanti sul territorio specifico e, in mancanza, non prima del 1-10-1996, per un periodo di tre mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a tre mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione del ricorso ad agitazioni.
Le parti si danno atto che la contrattazione nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo del 23-7-1993, che si intende integralmente richiamato, non potrà avere per oggetto materie già definiti in altri livelli di contrattazione e che ogni altra clausola modificativa, sostitutiva o in contrasto con il presente contratto, introdotta o contenuta nei contratti integrativi locali non avrà efficacia giuridica alcuna e non impegnerà i singoli datori di lavoro e i singoli lavoratori alla relativa osservanza. In ogni caso, gli accordi integrativi locali dovranno essere uniformati a tutte le disposizioni contenute nel presente contratto, su tutto il territorio nazionale, fatte salve le condizioni di miglior favore.
Art. 9 - Quota Integrativa Territoriale
La quota integrativa territoriale (Qu.I.T.) ex art. 9 punto h) del CCNL 1-3-1991, assume il carattere di erogazione diretta ex CCNL nella misura di L. 52.000 per tutto il territorio nazionale.
Nelle realtà locali ove non ne sia stata contrattualmente prevista l'erogazione o la stessa sia stata definita in misura inferiore rispetto alle L. 52.000 mensili, essa verrà corrisposta o integrata con decorrenza da stabilire a livello territoriale e con le seguenti misure:
L. 12.000
L. 20.000
L. 20.000.
In ogni caso l'intero ammontare della Qu.I.T. dovrà essere erogato il 1-10-1998.
Resta confermato che la Qu.I.T. è computabile ai soli fini del calcolo delle ferie, della 13ª mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Art. 10 - Diritti di informazione
Le Cooperative di Vigilanza forniranno a richiesta delle strutture sindacali, di norma semestralmente, nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.
Le strutture sindacali verranno informate inoltre:
- sulla consistenza degli organici;
- sulle varie tipologie dei servizi;
- sulla organizzazione del lavoro e programmi di ferie.
In detto incontro le Parti, fermo restando l'autonomia decisionale e gestionale della cooperativa, esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra, improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.
TITOLO III - Attività Sindacali
Art. 11 - Dirigenti Sindacali nazionali e provinciali e delle R.S.U.
Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti si considerano dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di consigli o comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali di categorie firmatarie del presente contratto;
b) di rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi dell'accordo interconfederale sulle R.S.U. del 13-9-1994 e dal relativo accordo applicativo (allegato "A").
L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla OO.SS. di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata al datore di lavoro e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.
Il mandato di delegato aziendale di cui al successivo art. 17 e di dirigente sindacale di cui alla lettera b) del 1 comma del presente articolo, conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a) del precedente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti nella misura massima di quaranta ore annue.
Le Parti si danno atto della necessità, ai fini del corretto svolgersi del rapporto sindacale, che le nomine vengano effettuate sulla base di effettive esigenze.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera b) del precedente art. 11 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto spetta a:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale nelle cooperative che occupano fino a 200 dipendenti;
b) un dirigente ogni 300 e frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle cooperative che occupano fino a 3000 dipendenti.
I permessi di cui al presente articolo saranno pari a dodici ore mensili nelle aziende di cui alla lettera b); nelle aziende di cui alla lettera a), i permessi saranno di due ore all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articolo, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima.
Art. 13 - Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 14 - Permessi non retribuiti
I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 11 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura pari a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che di categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalla R.S.U. o dalla R.S.A. tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale o alla categoria interessata.
Nelle aziende nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazione singola o unitaria delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti, oppure delle strutture territoriali di queste ultime.
La convocazione sarà comunicata alla Direzione entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dall'orario di lavoro nonché, entro il limite di 13 ore annue, regolarmente retribuite, durante l'orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Nelle aziende che hanno da undici sino a quindici dipendenti le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per i motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi dell'art. 4 della Legge 15-7-1966 n. 604 (allegato G).
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20-5-1970 n. 300 (allegato H).
Il mandato di delegato aziendale conferito ai dipendenti assunti a temo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20-5-1970 n. 300 (allegato H) ed all'Accordo R.S.U. (allegato "A") 13-9-1994 tra Centrali Cooperative e CGIL-CISL-UIL salvo quanto previsto dall'allegato accordo applicativo.
Sino alla costituzione della R.S.U. continuano a trovare applicazione le norme del CCNL 12-7-1991 riferite alle rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 19 - Contributi Associativi Sindacali
Le Cooperative provvederanno alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta, mediante consegna di una delega debitamente sottoscritta dal lavoratore nella misura stabilita dalle OO.SS. Nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto - dell'1% sulla paga tabellare conglobata per 14 mensilità.
La delega conterrà l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale alla quale la Cooperativa dovrà versarlo.
L'impegno assunto dal lavoratore con la lettera di delega, riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall'Organizzazione Sindacale all'azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
La Cooperativa verserà l'importo della trattenuta al Sindacato provinciale di spettanza e, in mancanza di questo, alla rispettiva Organizzazione Sindacale Nazionale.
CAPO II - D.L. 626/1994 - Sicurezza sul lavoro
Art. 20 - Sicurezza sul Lavoro
Ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'applicazione del decreto Legislativo 19-9-1994 n. 626 e delle eventuali successive modifiche, si fa riferimento all'accordo interconfederale 5-10-1995 tra Centrali Cooperative e CGIL-CISL-UIL (allegato "M").
Art. 21 - Organismi Paritetici
Ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19-9-1994 n. 626, viene assegnato alla Commissione Paritetica Nazionale il compito di orientare e promuovere iniziative formative nei confronti dei lavoratori in collaborazione con l'Ente bilaterale COOP-FORM, costituito tra Centrali Cooperative e CGIL-CISL-UIL (allegato "M").
Qualora dette iniziative dovessero essere a livello generale, sarà direttamente la Commissione Paritetica Nazionale a definire le modalità d'intervento.
Art. 22 - Rappresentante dei lavoratori
In relazione alla designazione dei R.L.S. per quanto riguarda la definizione della unità produttiva non sono da considerarsi quei locali che fungono da semplice recapito i cui preposti non godono di una propria autonomia amministrativa e operativa in tal caso si farà riferimento al rappresentante per la sicurezza dell'unità produttiva di cui fa parte.
TITOLO IV - Classificazione del Personale
In relazione alle peculiarità e caratteristiche degli Istituti di vigilanza privata, i lavoratori sono classificati nei due seguenti ruoli:
Ruolo del personale amministrativo
QUADRI
Dipendenti amministrativi con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità di poteri.
PRIMO LIVELLO SUPER
Responsabili servizi amministrativi, Segretari generali di direzione, Ispettori amministrativi provinciali.
PRIMO LIVELLO
Capo uffici: Personale, Cassa, Contabilità, Centro meccanografico, Esazione e/o produzione, Cassieri principali.
SECONDO LIVELLO
Contabili con mansioni di concetto - Primanotisti di contabilità - Segretari di concetto, Programmatori E.D.P., Corrispondenti di concetto, Consegnatari di magazzino con responsabilità amministrativa.
TERZO LIVELLO SUPER
Interpreti e traduttori.
TERZO LIVELLO
Contabili, Addetti all'ufficio personale, commerciale e statistico, Stenodattilografi, Fatturisti, Archivisti, Operatori EDP.
QUARTO LIVELLO SUPER
Impiegati e/o contabili d'ordine che operino anche con l'ausilio di terminali.
QUARTO LIVELLO
Addetti all'inserimento dati informativi, Centralinisti con mansioni complementari di Segreteria.
QUINTO LIVELLO
Dattilografi, Centralinisti, Addetti al magazzino.
SESTO LIVELLO
Fattorini, Uscieri.
Ruolo del personale tecnico-operativo
QUADRO
Dipendenti tecnici-operativi con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità di poteri.
PRIMO LIVELLO SUPER
Comandanti e Vice Comandanti del Corpo, Maggiori (detti anche ispettori di zona).
PRIMO LIVELLO
Ispettori Capi Servizio o Comandanti di Zona (Capitani).
SECONDO LIVELLO
Ispettori di Servizio, Aiutanti di zona (tenenti e Sottotenenti).
TERZO LIVELLO SUPER
Capi reparto, Capi servizio, Marescialli con effettive funzioni di comando, Capi Officina, Capi centrale operativa, Capi sala conta con più di cinque addetti per turno o con almeno 18 addetti complessivamente.
TERZO LIVELLO
Capi Squadra, Capi Turno, Capi Zona, Capi Posto, Capi Sezione, Operatore unico di centrale operativa con autonomia decisionale; Operai specializzati (meccanici, carrozzieri, elettrauti) Marescialli, Brigadieri, Vice Brigadieri; Sergenti Maggiori, sergenti.
QUARTO LIVELLO SUPER
Caporalmaggiori, Caporali, Appuntati, Vigili addetti al piantonamento fisso che in via continuativa e prevalente svolgono anche compiti di sicurezza inerenti a sistemi computerizzati e gestiscono strumenti di controllo tecnologicamente avanzati, previsti dai capitolati d'appalto.
QUARTO LIVELLO
Vigili, Addetti sala conta, Meccanici qualificati.
QUINTO LIVELLO
Vigili per i primi 24 mesi di servizio, meccanici.
SESTO LIVELLO
Aiuto meccanico.
Il vigile all'atto dell'assunzione è inquadrato al V livello e vi rimane per i primi 24 mesi di servizio.
Il passaggio del vigile dal V al IV livello avverrà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza nel V livello.
Il lavoratore assunto al V e VI livello per i primi 24 mesi di servizio percepirà la normale retribuzione di cui all'art. 60 e le indennità di cui all'art. 39.
Ai vigili di IV e V livello che svolgono le funzioni di Capo macchina nei servizi di scorta-trasporto valori, verrà corrisposta un'indennità pari a L. 700 per ogni ora di effettivo svolgimento della funzione stessa, che assorbe sino a concorrenza, ogni eventuale analogo trattamento già in atto, e non è computabile ai fini di alcun altro istituto contrattuale.
Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipula del presente contratto:
a) al vigile inquadrato ad un livello inferiore al IV super, che svolge attività di operatore adibito alla centrale operativa, oltre alla normale retribuzione prevista per il livello di appartenenza sarà riconosciuta una indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del IV Livello Super e quella relativa al Livello di appartenenza, di cui al successivo articolo 60, maggiorata del 33,58%;
b) al dipendente inquadrato ad un livello inferiore al III addetto alla sala conta con più di dieci addetti complessivamente, al quale vengano attribuite anche funzioni di coordinamento, sarà riconosciuta una indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del III Livello e quella relativa al Livello di appartenenza, di cui al successivo articolo 60, maggiorata del 33,58%;
c) al dipendente inquadrato ad un livello inferiore al IV Livello Super addetto alla sala conta con meno di dieci addetti complessivamente al quale vengano attribuite anche funzioni di coordinamento, sarà riconosciuta una indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del IV Livello Super e quella relativa al Livello di appartenenza, di cui al successivo articolo 60, maggiorata del 33,58%.
Le indennità di cui ai precedenti punti a), b) e c) assorbono sino a concorrenza ogni eventuale analogo trattamento già in atto e non hanno incidenza alcuna sugli istituti legali e contrattuali, essendo tale incidenza ricompresa nella prevista maggiorazione.
Dichiarazione a verbale - Le parti, verificata la situazione determinatasi nell'applicazione dell'indennità capo macchina convengono che le aziende assegnino tale indennità in ragione delle funzioni effettivamente assegnate ai membri dell'equipaggio.
Art. 24 - Mutamenti di mansioni
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni inerenti alla qualifica assegnatagli all'atto dell'assunzione.
In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente.
Il lavoratore promosso ad un livello superiore ha diritto alla retribuzione relativa al nuovo livello oltre agli importi in cifra delle maggiorazioni derivanti da eventuali scatti di anzianità già maturati. Il ricalcolo di tali scatti avverrà con le norme di cui al successivo art. 65.
Ove il dipendente all'atto della promozione percepisca una retribuzione di fatto superiore al trattamento economico previsto per il nuovo livello, conserverà la relativa eccedenza come assegno "ad personam", avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie.
In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla propria qualifica, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico e normativo né un mutamento sostanziale della sua posizione.
Trascorso un periodo di tre mesi continuativi nel disimpegno di mansioni superiori, al dipendente sarà attribuita a tutti gli effetti la qualifica superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, chiamata e richiamo alle armi e per ogni altro caso di conservazione del posto.
CAPO - II Norme speciali per i Quadri
In relazione a quanto stabilito dall'art. 2 della Legge 13-5-1985 n. 1990 sono quadri agli effetti del presente contratto quei lavoratori tecnico-operativi e amministrativi, che svolgono funzioni che richiedono particolare capacità professionale conseguente a prolungata esperienza di lavoro, a formazione professionale, a titolo di studio, con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità dei poteri.
La qualifica di quadro comporta la partecipazione e la collaborazione con le responsabilità inerenti al proprio ruolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa.
Pertanto:
a) il quadro usufruirà di regime di orario di lavoro in ingresso e in uscita, flessibili e discrezionali in relazione alla riconosciuta autonomia gestionale ed alla responsabilità di ruolo;
b) il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali;
c) formazione ed aggiornamento professionale. Al fine di valorizzare l'apporto professionale dei quadri, volto a mantenere e sviluppare nel tempo la loro partecipazione ai processi gestionali, verranno concordati programmi di aggiornamento professionale; per la partecipazione a tali attività formative, ai quadri verranno riconosciuti permessi retribuiti.
e) i quadri, sono individuati in quelle figure contrattuali collocate al 1 Livello Super, che abbiano tutti i requisiti previsti dal presente articolo. Essi usufruiranno dello stesso trattamento per il periodo di prova e di preavviso.
CAPO III - Norme speciali per produttori ed esattori
I produttori e gli esattori senza vincoli di orari e di subordinazione secondo le norme dell'art. 2094 del Codice Civile, non sono compresi nella sfera di applicazione del presente contratto.
Il personale di cui sopra, con rapporto di lavoro subordinato, è disciplinato dal presente contratto ed è così classificato:
- capi gruppo di produzione o capi area, al I livello;
- i primi produttori o primi ispettori di produzione, al II livello;
- i produttori o ispettori di produzione, al III livello;
- gli esattori, al IV livello super.
Tale inquadramento non produce effetti economici, salvo che il trattamento economico di fatto mensile non risulti inferiore a quello dei livelli indicati al precedente comma che costituisce una retribuzione minima garantita.
Il trattamento economico spettante a titolo di 13.ma e 14.ma mensilità o durante il periodo di ferie, si determina dividendo l'ammontare delle provvigioni percepite nell'anno o nel minor periodo di tempo precedente al mese cui si riferisce l'erogazione, rispettivamente per dodici o per il numero di mesi corrispondenti al minor periodo.
Nel caso che la retribuzione mensile così determinata risulti inferiore al minimo garantito, si fa riferimento a tale minimo per la determinazione della retribuzione da prendere a base per le mensilità supplementari (13.ma e 14.ma) e per le ferie.
Il computo dell'indennità sostituiva di preavviso e del trattamento di fine rapporto si effettua con le modalità previste dalle leggi vigenti e dal contratto di lavoro.
Il lavoratore assente per malattia regolarmente riconosciuta ha diritto alla normale retribuzione netta mensile di cui all'art. 60 per un periodo massimo di 180 giorni, comprensiva dell'indennità di malattia a carico dell'INPS che, ai sensi del DL 30-12-1979 n. 663 convertito con modificazioni nella Legge 29-2-1980 n. 33, sarà posta a conguaglio con l'importo dei contributi e delle altre somme dovute all'INPS.
Nel caso in cui l'indennità di malattia a carico dell'INPS fosse superiore alla normale retribuzione, l'azienda corrisponderà al lavoratore l'eccedenza.
In relazione a quanto previsto dal presente articolo il datore di lavoro corrisponderà le mensilità supplementari (13.ma e 14.ma) nell'intera misura della normale retribuzione di cui all'art. 60.
Nell'ipotesi in cui l'INPS per qualsiasi motivo non corrisponda alcuna indennità, nulla è dovuto dal datore di lavoro.
TITOLO V - Forme particolari di contratto di lavoro
L'apprendistato è ammesso per il personale del ruolo amministrativo per il quale è richiesta una speciale preparazione.
La durata massima dell'apprendistato è fissata in due anni.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani con età non inferiore a quindici anni e non superiore ai venti, salvo i divieti e le limitazioni previsti dalla Legge 17-10-1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Per l'assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dall'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
Ai sensi dell'art. 21 della Legge 28-2-1987 n. 56 per l'assunzione degli apprendisti è ammessa la richiesta nominativa.
Art. 29
Il trattamento economico degli apprendisti è fissato nella misura dell'85% (ottantacinque %) della normale retribuzione di cui all'art. 60 corrisposta ai lavoratori qualificati di maggiore età.
CAPO II - Contratti di formazione e lavoro
Le parti,
- viste le modifiche della disciplina legislativa dei contratti di formazione lavoro introdotte dall'art. 16 della Legge 19-7-1994 n. 451.
- tenuto conto del contributo propositivo dato dall'introduzione di tale modifiche, all'occupazione giovanile ed alla formazione,
- nell'ottica di continuare a favorire l'inserimento di giovani nelle aziende del settore della vigilanza, così come previsto e definito nel precedente CCNL concordano di fare riferimento all'Accordo Interconfederale tra Centrali Cooperative e CGIL-CISL-UIL 5-10-1995 nonché al relativo accordo applicativo (allegato "O").
CAPO III - Lavoro a tempo parziale - Part-time
Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro part-time possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue:
- per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire:
- flessibilità della forza lavoro in rapporto a particolari tipi di servizi nell'ambito della settimana, del mese o dell'anno;
- risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.
La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore, di norma, entro le seguenti fasce:
a) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 20-25 ore;
b) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 80 a 130 ore;
c) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 600 a 1400 ore;
3) il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio dal tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibile con la natura del rapporto stesso;
e) eventuale utilizzo di ore supplementari nell'ambito della normative vigente e, comunque, entro un limite di 120 ore all'anno.
Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. Il relativo conguaglio potrà avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali, o sotto forma di integrazione diretta a percentuale (33,58%) della retribuzione del lavoro supplementare oppure in occasione della liquidazione dei suddetti istituti contrattuali secondo le modalità previste dal Contratto collettivo Nazionale di Lavoro.
Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddetti.
Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente articolo.
L'instaurazione della tipologia del rapporto di lavoro part time dovrà avvenire previo confronto con le strutture sindacali aziendali e le OO.SS. territoriali.
CAPO IV - Lavoro a tempo determinato
Ai sensi dell'art. 23, 1 comma della Legge 28-2-1987 n. 56, le parti individuano ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a termine di durata non inferiore a un mese e non superiore a dodici mesi ai sensi della Legge 18-4-1962, n. 230.
Le assunzioni ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo in presenza di:
a) incrementi di attività in dipendenza di servizi straordinari quali mostre, fiere e manifestazioni, appalti a termine, ecc.;
b) punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali;
c) per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
d) aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lettera b) Legge 230/1962;
e) esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile sopperire con il normale organico.
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all'art. 8 bis Legge n. 79/1983.
Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 15% dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è consentito in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per quattro lavoratori. Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla Legge n. 230/1962, DL 876/1977 convertito nella Legge 18/1978 e successive proroghe, con contratto di formazione e lavoro.
TITOLO VI - Rapporto di lavoro
L'assunzione del personale avverrà a norma delle leggi vigenti, in via nominativa secondo le disposizioni di PS in materia di Guardie Particolari Giurate.
Ai fini della sicurezza ed integrità fisica tutto il personale dipendente dovrà possedere i requisiti per l'ottenimento del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata.
Ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C. 15422/10089 D del 10-10-1985, poiché l'aspirante Guardia Particolare Giurata, anche se formalmente assunto, non può svolgere le mansioni di sua competenza e quindi non potrà essere impiegato in servizio fino all'ottenimento del Decreto Prefettizio e del relativo porto d'arma, la retribuzione decorre dal primo giorno di effettivo servizio e, pertanto, ne consegue che l'anzianità utile al computo degli istituti contrattuali decorrerà anch'essa dal primo giorno di effettivo servizio.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto nel quale dovrà essere specificato:
a) dati della registrazione effettuata nel libro matricola (ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Decreto Legge n. 515 del 4-12-1995) e di effettivo inizio della prestazione lavorativa;
b) durata del periodo di prova;
c) livello, qualifica e retribuzione;
d) località di lavoro.
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro, i seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
3) carta d'identità o documento equipollente;
4) titolo di studio (fotocopia autenticata);
5) codice fiscale;
6) documenti specifici richiesti da disposizioni di Legge, apposito decreto prefettizio di nomina e relativa licenza di porto d'arma per guardia particolare giurata, per il personale del ruolo tecnico-operativo.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare, all'atto dell'assunzione, la residenza ed il domicilio ed a notificare i successivi mutamenti; egli ha altresì l'obbligo di consegnare, se capofamiglia, lo stato di famiglia ed ogni altro documento necessario per beneficiare degli assegni familiari.
All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro ha la facoltà di sottoporre il candidato a visita medica, di norma presso gli Enti previsti dall'art. 5 della Legge 20-5-1970 n. 300 (all. H), per accertarne l'idoneità psico-fisica al lavoro (anche utilizzando test attitudinali).
Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare i propri dipendenti ai competenti Istituti di assistenza e previdenza, secondo le vigenti norme di Legge.
Nota a verbale - Le parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 25 della Legge 223/1991, ai fini della determinazione della riserva, non sono computabili:
- le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli Quadro, 1 S, 1, 2, 3 S e 3,
- le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli 4S, 4, 5 e 6, a condizione che abbiano prestato servizio presso Istituti di vigilanza o che siano in possesso di titolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole professionali attinenti alle mansioni da svolgere.
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
- personale inquadrato nel livello quadro e nel primo livello super:
150 giorni di effettivo lavoro prestato;
- personale inquadrato negli altri livelli:
60 giorni di effettivo lavoro prestato.
Al lavoratore in prova dovrà essere corrisposta la retribuzione per la qualifica assegnata.
Art. 37 - Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dall'una e dall'altra parte senza obbligo di preavviso, e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto, l'assunzione del lavoratore si intenderà automaticamente confermata e il servizio prestato in tale periodo sarà computato a tutti gli effetti contrattuali
Fermo restando quanto previsto dal RDL del 15-3-1923, n. 692 e dalla Tabella approvata con RD 6-12-1923, n. 2657, l'orario settimanale di lavoro è fissato ai fini contrattuali in 40 ore per tutti i dipendenti.
La prestazione lavorativa si esplica secondo i sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale di cui agli articoli successivi, previo confronto a livello locale, finalizzato al raggiungimento di intese relative alla scelta del sistema stesso.
Il lavoratore del turno smontante non può lasciare