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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Vigilanza Privata - Aziende Cooperative

Vigilanza Privata - Cooperative (fino al 30.04.01)

CODICE CNEL: HV16

Il CCNL Vigilanza Privata - Aziende Cooperative è chiuso al 30/04/2001.

Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 28/07/1998, si rinvia al CCNL "Vigilanza Privata".

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 24/07/1996

VIGILANZA PRIVATA - Aziende cooperative

 

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 24-07-1996

Lavoratori dipendenti da cooperative di Vigilanza privata

Decorrenza 1º ottobre 1995 - 30 settembre 1999 (parte normativa) 1 o ottobre 1995 - 30 settembre 1997 (parte economica)

 

 

Verbale di stipula

 

Tra Federlavoro e Servizi-CCI, l'ANCST/LEGA, l'ANCOTAT/ACGI,

e FILCAMS-CGIL - Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi - FISASCAT- CISL - Federazione del Commercio Turismo e Servizi - UILTuCS-UIL - Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - visto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 12-7-1991, oggi 24-7-1996, in Roma

si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i Dipendenti da Cooperative di Vigilanza Privata, composto da XI Titoli, 99 articoli e 17 Allegati, letti, approvati e sottoscritti.

 

 

Premessa

 

Nel rispetto dello spirito dell'accordo interconfederale tra Centrali Cooperative e CGIL CISL e UIL del 5-4-1990 e del Protocollo del 23-7-1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione e sugli assetti contrattuali, le parti, con la definizione del presente contratto hanno inteso creare le condizioni per un rafforzamento delle relazioni sindacali per lo sviluppo ad ogni livello di un confronto corretto e costruttivo.

Le parti quindi, auspicando che le future relazioni sindacali siano improntate alla reciproca comprensione delle rispettive esigenze, confermano l'intendimento di realizzare tale obiettivo attraverso una politica di conoscenza e di interventi, anche congiunti, nella realtà del settore, funzionale a rimuovere ogni ostacolo che si frapponga al necessario sviluppo del settore stesso.

In tale prospettiva appare ineludibile l'esigenza di una corretta e realistica visione del ruolo della vigilanza privata e della individuazione delle problematiche che la riguardano, specie nel delicato momento economico che attualmente attraversa il Paese.

Le parti concordano pertanto di ritenere prioritaria la necessità di portare a soluzione le problematiche relative al rilascio delle licenze, ai ritardi nelle concessioni e nei rinnovi dei decreti, nonché quelle relative al fenomeno emergente di indebite occupazioni di consistenti quote del mercato della vigilanza da parte di anomale tipolologie di servizi e di figure imprenditoriali estranee al settore, e quindi a forme di attività concorrenziali incentrate sul dato meramente economico anziché su quello tecnico e qualitativo.

Auspicano all'uopo l'intervento di una disciplina legale adeguata ed omogenea su tutto il territorio nazionale, nonché l'impegno da parte delle competenti Autorità ad un controllo sempre più attento.

Ritengono inoltre necessario individuare iniziative comuni tese a definire una specifica collocazione del settore della vigilanza privata ai fini della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Le parti inoltre convengono sulla opportunità di una corretta gestione di tutti gli strumenti contrattuali allo scopo di fornire adeguate e tempestive risposte alle succitate esigenze del settore che consentano il naturale evolversi del rapporto di lavoro.

Riconoscono che presupposto necessario per realizzare quanto sopra delineato, sia il rispetto di tutte le norme del contratto nazionale e degli integrativi interaziendali provinciali ed in tal senso ne recepiscono l'applicazione automatica nei confronti di tutti i propri aderenti.

Ravvisano, infine, la opportunità che le relazioni sindacali debbano essere esercitate in tutto il contesto territoriale nazionale anche con l'impegno a sollecitare l'autorità prefettizia a promuovere momenti istituzionali di confronto con i rappresentanti territoriali delle parti sociali firmatarie del presente contratto, sulle problematiche della vigilanza privata nel territorio, per evitare interferenze improprie nella gestione dei contratti e per valutare preventivamente le prescrizioni delle autorità preposte. Convengono che gli impegni e gli orientamenti oggetto della presente premessa siano coordinati e gestiti dalla Commissione Paritetica Nazionale.

Le parti inoltre convengono sulla opportunità di una corretta gestione di tutti gli strumenti contrattuali allo scopo di fornire adeguate e tempestive risposte alle succitate esigenze del settore che consentano il naturale evolversi del rapporto di lavoro.

 

 

Enti Bilaterali

 

Allo scopo di perseguire gli obiettivi sopra individuati, le Parti convengono di istituire a livello centrale ed a quello territoriale, organismi paritetici (Enti Bilaterali) in collegamento con l'ente bilaterale COOP-FORM costituito da Centrali Cooperative e CGIL-CISL e UIL.

 

 

Formazione Professionale

 

Le parti convengono sulla necessità di incrementare e migliorare la politica di formazione professionale nel settore funzionale alla qualificazione e riqualificazione del personale ed alla realizzazione, di conseguenza, anche di un miglioramento qualitativo del servizio di Vigilanza Privata.

A tal fine le parti provvederanno a regolamentare la materia.

 

 

Pari Opportunità

 

Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13-12-1984 n. 635 e della Legge di recepimento 10-4-1991 n. 125 e delle successive modificazioni e/o integrazioni in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.

Entro il 31-12-1996, verrà costituito un gruppo paritetico di lavoro per le pari opportunità con il compito di:

1) svolgere attività di studio e di ricerca ai vari livelli, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;

2) verificare la legislazione vigente e le esperienze in materia, anche confrontandole con la situazione degli altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni nei Paesi della Comunità Europea;

3) predisporre schemi di progetti di "Azioni Positive".

L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, dei quali le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per la fruizione dei benefici dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.

Il gruppo di lavoro di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente riferirà sull'attività svolta, alle organizzazioni stipulanti.

 

 

Previdenza integrativa

 

Le parti concordano di esaminare le tematiche connesse all'istituzione di un sistema di previdenza complementare volontaria adeguata alle esigenze dei lavoratori e delle aziende. In attesa del completamento della regolamentazione applicativa del D.L.G.S. n. 124/1993 e successive modifiche, verrà insediata entro il 31-12-1996 una Commissione Paritetica che ne esaminerà le varie problematiche, compresa la determinazione dell'aliquota del TFR da utilizzare ai fini della Previdenza Integrativa nonché l'assistenza sanitaria, nell'ambito di un apposito accordo in materia.

 

 

TITOLO I - Validità e sfera di applicazione

 

Art. 1

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro tra Cooperative e Consorzi di Vigilanza Privata ed il relativo personale dipendente.

 

Art. 2

 

Il presente Contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini anche locali.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.

 

 

TITOLO II - Relazioni sindacali

 

CAPO I

 

Livello Nazionale

 

Art. 3 - Diritti di informazione

 

Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle Cooperative e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:

1) le Associazioni Cooperative forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle OO.SS. Nazionali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni globali riferite al settore e riguardanti in particolare:

a) aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale;

b) prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni professionali;

c) iniziative di aggiornamento della professionalità;

d) andamento occupazionale generale e articolato per settore di attività (zona, banche, tele allarmi, ecc.);

e) stato delle relazioni sindacali a livello territoriale;

2) saranno oggetto di esame congiunto tutti gli aspetti inerenti a modifiche del vigente assetto legislativo, particolarmente in ordine all'evoluzione del settore, al fine di una maggiore efficienza e funzionalità del servizio ed alla elevazione morale e professionale dei lavoratori.

Le Parti pertanto, anche sulla base di specifico esame sulle materie di cui sopra, convengono di dotarsi di strumenti atti al conseguimento dei fini di cui alla premessa al presente contratto.

 

 

Commissione paritetica nazionale

 

Art. 4 - Composizione

 

È istituita la Commissione Paritetica Nazionale composta da sei membri effettivi, di cui tre designati dalle Associazioni delle Cooperative stipulanti e tre designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, uno per ciascuna di esse. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

La Segreteria della Commissione ha sede presso le Associazioni Cooperative. Le istanze di convocazione della Commissione devono essere rivolte alla Segreteria, la quale provvederà ad indire la riunione entro quindici giorni.

La commissione dovrà decidere le controversie portate al suo esame entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di convocazione e per tutta la durata della procedura di conciliazione delle controversie (trenta giorni), le Parti non possono prendere iniziative sindacali o legali.

Le decisioni della Commissione Paritetica Nazionale devono risultare da apposito verbale e saranno vincolanti per le parti, a qualsiasi livello.

 

Art. 5 - Compiti

 

La Commissione Paritetica Nazionale ha lo scopo di esaminare e decidere le controversie relative:

- alla stipulazione di contratti integrativi locali

- alla interpretazione di singole clausole e di interi istituti normativi contenuti nel presente contratto o nei contratti integrativi locali

- ad ogni altro problema prospettato dalle Organizzazioni Sindacali locali, o da singole Cooperative di vigilanza, aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.

 

Art. 6 - Contributi di assistenza contrattuale - CO.AS.CO

 

Per la realizzazione di quanto previsto nel precedente articolo, per il pratico funzionamento della Commissione Paritetica e per la gestione dei vari istituti contrattuali, le parti firmatarie il presente contratto procederanno alla riscossione di un contributo paritetico di assistenza contrattuale (CO.AS.CO) per il tramite di un istituto bancario, le cui modalità sono definite nella convenzione di cui agli allegati "L" e "M".

Il contributo è fissato nella misura dello 0,20% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 14 mensilità ed è così ripartito:

- 0,10% calcolato come sopra indicato a carico del lavoratore;

- 0,10% calcolato come sopra indicato a carico del datore di lavoro.

Sono tenuti al versamento del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti.

Le quote di contributo a carico dei lavoratori saranno mensilmente versate dai datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico, secondo i criteri contenuti nelle apposite convenzioni allegate.

Le somme riscosse con il versamento del contributo di cui al presente articolo saranno ripartite secondo i criteri e le modalità che saranno concordati tra le Parti firmatarie del presente contratto.

Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto si applica.

I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei dipendenti il contenuto del presente articolo.

 

 

Livello territoriale

 

Art. 7 - Diritti di informazione

 

Le Associazioni Cooperative stipulanti forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle strutture sindacali territoriali regionali e provinciali facenti capo alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni riguardanti i punti di cui all'art. 3 lettere a), b), c) e d), ed eventuali processi di trasformazione in atto localmente, per i riflessi sui livelli occupazionali.

 

Art. 8 - Contrattazione Integrativa locale e materie demandate

 

È ammessa - a livello provinciale - la contrattazione integrativa locale, aziendale o interaziendale a seconda che in ciascuna provincia operino uno o più Istituti di Vigilanza Privata.

I contratti integrativi locali dovranno essere stipulati con la partecipazione delle Organizzazioni periferiche aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali firmatarie del presente contratto e potranno riguardare esclusivamente le seguenti materie:

a) turni giornalieri di lavoro e nastri orari; rotazione del personale tra i vari tipi di servizio;

b) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori secondo le vigenti disposizioni di Legge;

c) inserimento di eventuali nuove qualifiche non previste dalla classificazione nazionale del personale;

d) corsi di addestramento, qualificazione e aggiornamento professionale per il personale dipendente da Cooperative di Vigilanza Privata;

e) disciplina delle voci retributive relative al Terzo Elemento o elemento aggiuntivo avente la stessa natura - ove esistenti - ed alle eccedenze, eventualmente presenti a livello locale, delle indennità di cui al successivo art. 39;

f) rimborsi spese per divisa, equipaggiamento e altri mezzi e gli strumenti di proprietà del lavoratore, ove ne siano prescritte l'adozione e l'uso da parte del datore di lavoro, e sempre che non siano forniti dallo stesso al dipendente;

g) rimborsi spese di cui all'art. 57;

h) indennità di cassa o maneggio denaro, di cui all'art. 72;

i) i sistemi di flessibilità anche in relazione al recupero delle quote di orario normale di lavoro non lavorate;

l) premio da correlare agli incrementi di produttività, di competitività, di qualità e di redditività e legato a specifici parametri oggettivi propri del settore. Le erogazioni di cui al presente punto devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa che dovrà essere esaminata in attuazione del protocollo 23-7-1993.

Gli importi corrispondenti al suddetto premio sono variabili, non predeterminati e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e/o contrattuale ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

In occasione della contrattazione di secondo livello, le cui piattaforme non potranno essere presentate prima della costituzione della RSU in tutte le aziende operanti sul territorio specifico e, in mancanza, non prima del 1-10-1996, per un periodo di tre mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a tre mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione del ricorso ad agitazioni.

Le parti si danno atto che la contrattazione nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo del 23-7-1993, che si intende integralmente richiamato, non potrà avere per oggetto materie già definiti in altri livelli di contrattazione e che ogni altra clausola modificativa, sostitutiva o in contrasto con il presente contratto, introdotta o contenuta nei contratti integrativi locali non avrà efficacia giuridica alcuna e non impegnerà i singoli datori di lavoro e i singoli lavoratori alla relativa osservanza. In ogni caso, gli accordi integrativi locali dovranno essere uniformati a tutte le disposizioni contenute nel presente contratto, su tutto il territorio nazionale, fatte salve le condizioni di miglior favore.

 

Art. 9 - Quota Integrativa Territoriale

 

La quota integrativa territoriale (Qu.I.T.) ex art. 9 punto h) del CCNL 1-3-1991, assume il carattere di erogazione diretta ex CCNL nella misura di L. 52.000 per tutto il territorio nazionale.

Nelle realtà locali ove non ne sia stata contrattualmente prevista l'erogazione o la stessa sia stata definita in misura inferiore rispetto alle L. 52.000 mensili, essa verrà corrisposta o integrata con decorrenza da stabilire a livello territoriale e con le seguenti misure:

L. 12.000

L. 20.000

L. 20.000.

In ogni caso l'intero ammontare della Qu.I.T. dovrà essere erogato il 1-10-1998.

Resta confermato che la Qu.I.T. è computabile ai soli fini del calcolo delle ferie, della 13ª mensilità e del trattamento di fine rapporto.

 

 

Livello aziendale

Art. 10 - Diritti di informazione

 

Le Cooperative di Vigilanza forniranno a richiesta delle strutture sindacali, di norma semestralmente, nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.

Le strutture sindacali verranno informate inoltre:

- sulla consistenza degli organici;

- sulle varie tipologie dei servizi;

- sulla organizzazione del lavoro e programmi di ferie.

In detto incontro le Parti, fermo restando l'autonomia decisionale e gestionale della cooperativa, esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra, improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.

 

 

TITOLO III - Attività Sindacali

 

CAPO I

Art. 11 - Dirigenti Sindacali nazionali e provinciali e delle R.S.U.

 

Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti si considerano dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:

a) di consigli o comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali di categorie firmatarie del presente contratto;

b) di rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi dell'accordo interconfederale sulle R.S.U. del 13-9-1994 e dal relativo accordo applicativo (allegato "A").

L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla OO.SS. di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata al datore di lavoro e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.

Il mandato di delegato aziendale di cui al successivo art. 17 e di dirigente sindacale di cui alla lettera b) del 1 comma del presente articolo, conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.

 

 

Art. 12 - Permessi retribuiti

 

I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a) del precedente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti nella misura massima di quaranta ore annue.

Le Parti si danno atto della necessità, ai fini del corretto svolgersi del rapporto sindacale, che le nomine vengano effettuate sulla base di effettive esigenze.

I dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera b) del precedente art. 11 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Il diritto riconosciuto spetta a:

a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale nelle cooperative che occupano fino a 200 dipendenti;

b) un dirigente ogni 300 e frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle cooperative che occupano fino a 3000 dipendenti.

I permessi di cui al presente articolo saranno pari a dodici ore mensili nelle aziende di cui alla lettera b); nelle aziende di cui alla lettera a), i permessi saranno di due ore all'anno per ciascun dipendente.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articolo, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima.

 

 

Art. 13 - Diritto di affissione

 

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

 

Art. 14 - Permessi non retribuiti

 

I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 11 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura pari a otto giorni all'anno.

I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali.

 

 

Art. 15 - Referendum

 

Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che di categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalla R.S.U. o dalla R.S.A. tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale o alla categoria interessata.

 

 

Art. 16 - Assemblee

 

Nelle aziende nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.

Dette riunioni avranno luogo su convocazione singola o unitaria delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti, oppure delle strutture territoriali di queste ultime.

La convocazione sarà comunicata alla Direzione entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.

Le riunioni potranno essere tenute fuori dall'orario di lavoro nonché, entro il limite di 13 ore annue, regolarmente retribuite, durante l'orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

 

 

Art. 17 - Delegato aziendale

 

Nelle aziende che hanno da undici sino a quindici dipendenti le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.

Il licenziamento di tale delegato per i motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi dell'art. 4 della Legge 15-7-1966 n. 604 (allegato G).

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20-5-1970 n. 300 (allegato H).

Il mandato di delegato aziendale conferito ai dipendenti assunti a temo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.

 

 

Art. 18 - Norme Generali

 

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20-5-1970 n. 300 (allegato H) ed all'Accordo R.S.U. (allegato "A") 13-9-1994 tra Centrali Cooperative e CGIL-CISL-UIL salvo quanto previsto dall'allegato accordo applicativo.

Sino alla costituzione della R.S.U. continuano a trovare applicazione le norme del CCNL 12-7-1991 riferite alle rappresentanze sindacali aziendali.

 

 

Art. 19 - Contributi Associativi Sindacali

 

Le Cooperative provvederanno alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta, mediante consegna di una delega debitamente sottoscritta dal lavoratore nella misura stabilita dalle OO.SS. Nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto - dell'1% sulla paga tabellare conglobata per 14 mensilità.

La delega conterrà l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale alla quale la Cooperativa dovrà versarlo.

L'impegno assunto dal lavoratore con la lettera di delega, riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall'Organizzazione Sindacale all'azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.

La Cooperativa verserà l'importo della trattenuta al Sindacato provinciale di spettanza e, in mancanza di questo, alla rispettiva Organizzazione Sindacale Nazionale.