S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 28/07/1998, si rinvia al CCNL "Vigilanza Privata".
CCNL del 24/07/1996
VIGILANZA PRIVATA - Aziende cooperative
Contratto collettivo nazionale di lavoro 24-07-1996
Lavoratori dipendenti da cooperative di Vigilanza privata
Decorrenza 1º ottobre 1995 - 30 settembre 1999 (parte normativa) 1 o ottobre 1995 - 30 settembre 1997 (parte economica)
Tra Federlavoro e Servizi-CCI, l'ANCST/LEGA, l'ANCOTAT/ACGI,
e FILCAMS-CGIL - Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi - FISASCAT- CISL - Federazione del Commercio Turismo e Servizi - UILTuCS-UIL - Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - visto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 12-7-1991, oggi 24-7-1996, in Roma
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i Dipendenti da Cooperative di Vigilanza Privata, composto da XI Titoli, 99 articoli e 17 Allegati, letti, approvati e sottoscritti.
Nel rispetto dello spirito dell'accordo interconfederale tra Centrali Cooperative e CGIL CISL e UIL del 5-4-1990 e del Protocollo del 23-7-1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione e sugli assetti contrattuali, le parti, con la definizione del presente contratto hanno inteso creare le condizioni per un rafforzamento delle relazioni sindacali per lo sviluppo ad ogni livello di un confronto corretto e costruttivo.
Le parti quindi, auspicando che le future relazioni sindacali siano improntate alla reciproca comprensione delle rispettive esigenze, confermano l'intendimento di realizzare tale obiettivo attraverso una politica di conoscenza e di interventi, anche congiunti, nella realtà del settore, funzionale a rimuovere ogni ostacolo che si frapponga al necessario sviluppo del settore stesso.
In tale prospettiva appare ineludibile l'esigenza di una corretta e realistica visione del ruolo della vigilanza privata e della individuazione delle problematiche che la riguardano, specie nel delicato momento economico che attualmente attraversa il Paese.
Le parti concordano pertanto di ritenere prioritaria la necessità di portare a soluzione le problematiche relative al rilascio delle licenze, ai ritardi nelle concessioni e nei rinnovi dei decreti, nonché quelle relative al fenomeno emergente di indebite occupazioni di consistenti quote del mercato della vigilanza da parte di anomale tipolologie di servizi e di figure imprenditoriali estranee al settore, e quindi a forme di attività concorrenziali incentrate sul dato meramente economico anziché su quello tecnico e qualitativo.
Auspicano all'uopo l'intervento di una disciplina legale adeguata ed omogenea su tutto il territorio nazionale, nonché l'impegno da parte delle competenti Autorità ad un controllo sempre più attento.
Ritengono inoltre necessario individuare iniziative comuni tese a definire una specifica collocazione del settore della vigilanza privata ai fini della fiscalizzazione degli oneri sociali.
Le parti inoltre convengono sulla opportunità di una corretta gestione di tutti gli strumenti contrattuali allo scopo di fornire adeguate e tempestive risposte alle succitate esigenze del settore che consentano il naturale evolversi del rapporto di lavoro.
Riconoscono che presupposto necessario per realizzare quanto sopra delineato, sia il rispetto di tutte le norme del contratto nazionale e degli integrativi interaziendali provinciali ed in tal senso ne recepiscono l'applicazione automatica nei confronti di tutti i propri aderenti.
Ravvisano, infine, la opportunità che le relazioni sindacali debbano essere esercitate in tutto il contesto territoriale nazionale anche con l'impegno a sollecitare l'autorità prefettizia a promuovere momenti istituzionali di confronto con i rappresentanti territoriali delle parti sociali firmatarie del presente contratto, sulle problematiche della vigilanza privata nel territorio, per evitare interferenze improprie nella gestione dei contratti e per valutare preventivamente le prescrizioni delle autorità preposte. Convengono che gli impegni e gli orientamenti oggetto della presente premessa siano coordinati e gestiti dalla Commissione Paritetica Nazionale.
Le parti inoltre convengono sulla opportunità di una corretta gestione di tutti gli strumenti contrattuali allo scopo di fornire adeguate e tempestive risposte alle succitate esigenze del settore che consentano il naturale evolversi del rapporto di lavoro.
Allo scopo di perseguire gli obiettivi sopra individuati, le Parti convengono di istituire a livello centrale ed a quello territoriale, organismi paritetici (Enti Bilaterali) in collegamento con l'ente bilaterale COOP-FORM costituito da Centrali Cooperative e CGIL-CISL e UIL.
Le parti convengono sulla necessità di incrementare e migliorare la politica di formazione professionale nel settore funzionale alla qualificazione e riqualificazione del personale ed alla realizzazione, di conseguenza, anche di un miglioramento qualitativo del servizio di Vigilanza Privata.
A tal fine le parti provvederanno a regolamentare la materia.
Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13-12-1984 n. 635 e della Legge di recepimento 10-4-1991 n. 125 e delle successive modificazioni e/o integrazioni in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
Entro il 31-12-1996, verrà costituito un gruppo paritetico di lavoro per le pari opportunità con il compito di:
1) svolgere attività di studio e di ricerca ai vari livelli, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
2) verificare la legislazione vigente e le esperienze in materia, anche confrontandole con la situazione degli altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni nei Paesi della Comunità Europea;
3) predisporre schemi di progetti di "Azioni Positive".
L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, dei quali le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per la fruizione dei benefici dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.
Il gruppo di lavoro di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente riferirà sull'attività svolta, alle organizzazioni stipulanti.
Le parti concordano di esaminare le tematiche connesse all'istituzione di un sistema di previdenza complementare volontaria adeguata alle esigenze dei lavoratori e delle aziende. In attesa del completamento della regolamentazione applicativa del D.L.G.S. n. 124/1993 e successive modifiche, verrà insediata entro il 31-12-1996 una Commissione Paritetica che ne esaminerà le varie problematiche, compresa la determinazione dell'aliquota del TFR da utilizzare ai fini della Previdenza Integrativa nonché l'assistenza sanitaria, nell'ambito di un apposito accordo in materia.
TITOLO I - Validità e sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro tra Cooperative e Consorzi di Vigilanza Privata ed il relativo personale dipendente.
Il presente Contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini anche locali.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
TITOLO II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di informazione
Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle Cooperative e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) le Associazioni Cooperative forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle OO.SS. Nazionali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni globali riferite al settore e riguardanti in particolare:
a) aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale;
b) prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni professionali;
c) iniziative di aggiornamento della professionalità;
d) andamento occupazionale generale e articolato per settore di attività (zona, banche, tele allarmi, ecc.);
e) stato delle relazioni sindacali a livello territoriale;
2) saranno oggetto di esame congiunto tutti gli aspetti inerenti a modifiche del vigente assetto legislativo, particolarmente in ordine all'evoluzione del settore, al fine di una maggiore efficienza e funzionalità del servizio ed alla elevazione morale e professionale dei lavoratori.
Le Parti pertanto, anche sulla base di specifico esame sulle materie di cui sopra, convengono di dotarsi di strumenti atti al conseguimento dei fini di cui alla premessa al presente contratto.
Commissione paritetica nazionale
È istituita la Commissione Paritetica Nazionale composta da sei membri effettivi, di cui tre designati dalle Associazioni delle Cooperative stipulanti e tre designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, uno per ciascuna di esse. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
La Segreteria della Commissione ha sede presso le Associazioni Cooperative. Le istanze di convocazione della Commissione devono essere rivolte alla Segreteria, la quale provvederà ad indire la riunione entro quindici giorni.
La commissione dovrà decidere le controversie portate al suo esame entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di convocazione e per tutta la durata della procedura di conciliazione delle controversie (trenta giorni), le Parti non possono prendere iniziative sindacali o legali.
Le decisioni della Commissione Paritetica Nazionale devono risultare da apposito verbale e saranno vincolanti per le parti, a qualsiasi livello.
La Commissione Paritetica Nazionale ha lo scopo di esaminare e decidere le controversie relative:
- alla stipulazione di contratti integrativi locali
- alla interpretazione di singole clausole e di interi istituti normativi contenuti nel presente contratto o nei contratti integrativi locali
- ad ogni altro problema prospettato dalle Organizzazioni Sindacali locali, o da singole Cooperative di vigilanza, aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.
Art. 6 - Contributi di assistenza contrattuale - CO.AS.CO
Per la realizzazione di quanto previsto nel precedente articolo, per il pratico funzionamento della Commissione Paritetica e per la gestione dei vari istituti contrattuali, le parti firmatarie il presente contratto procederanno alla riscossione di un contributo paritetico di assistenza contrattuale (CO.AS.CO) per il tramite di un istituto bancario, le cui modalità sono definite nella convenzione di cui agli allegati "L" e "M".
Il contributo è fissato nella misura dello 0,20% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 14 mensilità ed è così ripartito:
- 0,10% calcolato come sopra indicato a carico del lavoratore;
- 0,10% calcolato come sopra indicato a carico del datore di lavoro.
Sono tenuti al versamento del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti.
Le quote di contributo a carico dei lavoratori saranno mensilmente versate dai datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico, secondo i criteri contenuti nelle apposite convenzioni allegate.
Le somme riscosse con il versamento del contributo di cui al presente articolo saranno ripartite secondo i criteri e le modalità che saranno concordati tra le Parti firmatarie del presente contratto.
Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto si applica.
I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei dipendenti il contenuto del presente articolo.
Art. 7 - Diritti di informazione
Le Associazioni Cooperative stipulanti forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle strutture sindacali territoriali regionali e provinciali facenti capo alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni riguardanti i punti di cui all'art. 3 lettere a), b), c) e d), ed eventuali processi di trasformazione in atto localmente, per i riflessi sui livelli occupazionali.
Art. 8 - Contrattazione Integrativa locale e materie demandate
È ammessa - a livello provinciale - la contrattazione integrativa locale, aziendale o interaziendale a seconda che in ciascuna provincia operino uno o più Istituti di Vigilanza Privata.
I contratti integrativi locali dovranno essere stipulati con la partecipazione delle Organizzazioni periferiche aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali firmatarie del presente contratto e potranno riguardare esclusivamente le seguenti materie:
a) turni giornalieri di lavoro e nastri orari; rotazione del personale tra i vari tipi di servizio;
b) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori secondo le vigenti disposizioni di Legge;
c) inserimento di eventuali nuove qualifiche non previste dalla classificazione nazionale del personale;
d) corsi di addestramento, qualificazione e aggiornamento professionale per il personale dipendente da Cooperative di Vigilanza Privata;
e) disciplina delle voci retributive relative al Terzo Elemento o elemento aggiuntivo avente la stessa natura - ove esistenti - ed alle eccedenze, eventualmente presenti a livello locale, delle indennità di cui al successivo art. 39;
f) rimborsi spese per divisa, equipaggiamento e altri mezzi e gli strumenti di proprietà del lavoratore, ove ne siano prescritte l'adozione e l'uso da parte del datore di lavoro, e sempre che non siano forniti dallo stesso al dipendente;
g) rimborsi spese di cui all'art. 57;
h) indennità di cassa o maneggio denaro, di cui all'art. 72;
i) i sistemi di flessibilità anche in relazione al recupero delle quote di orario normale di lavoro non lavorate;
l) premio da correlare agli incrementi di produttività, di competitività, di qualità e di redditività e legato a specifici parametri oggettivi propri del settore. Le erogazioni di cui al presente punto devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa che dovrà essere esaminata in attuazione del protocollo 23-7-1993.
Gli importi corrispondenti al suddetto premio sono variabili, non predeterminati e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e/o contrattuale ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
In occasione della contrattazione di secondo livello, le cui piattaforme non potranno essere presentate prima della costituzione della RSU in tutte le aziende operanti sul territorio specifico e, in mancanza, non prima del 1-10-1996, per un periodo di tre mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a tre mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione del ricorso ad agitazioni.
Le parti si danno atto che la contrattazione nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo del 23-7-1993, che si intende integralmente richiamato, non potrà avere per oggetto materie già definiti in altri livelli di contrattazione e che ogni altra clausola modificativa, sostitutiva o in contrasto con il presente contratto, introdotta o contenuta nei contratti integrativi locali non avrà efficacia giuridica alcuna e non impegnerà i singoli datori di lavoro e i singoli lavoratori alla relativa osservanza. In ogni caso, gli accordi integrativi locali dovranno essere uniformati a tutte le disposizioni contenute nel presente contratto, su tutto il territorio nazionale, fatte salve le condizioni di miglior favore.
Art. 9 - Quota Integrativa Territoriale
La quota integrativa territoriale (Qu.I.T.) ex art. 9 punto h) del CCNL 1-3-1991, assume il carattere di erogazione diretta ex CCNL nella misura di L. 52.000 per tutto il territorio nazionale.
Nelle realtà locali ove non ne sia stata contrattualmente prevista l'erogazione o la stessa sia stata definita in misura inferiore rispetto alle L. 52.000 mensili, essa verrà corrisposta o integrata con decorrenza da stabilire a livello territoriale e con le seguenti misure:
L. 12.000
L. 20.000
L. 20.000.
In ogni caso l'intero ammontare della Qu.I.T. dovrà essere erogato il 1-10-1998.
Resta confermato che la Qu.I.T. è computabile ai soli fini del calcolo delle ferie, della 13ª mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Art. 10 - Diritti di informazione
Le Cooperative di Vigilanza forniranno a richiesta delle strutture sindacali, di norma semestralmente, nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.
Le strutture sindacali verranno informate inoltre:
- sulla consistenza degli organici;
- sulle varie tipologie dei servizi;
- sulla organizzazione del lavoro e programmi di ferie.
In detto incontro le Parti, fermo restando l'autonomia decisionale e gestionale della cooperativa, esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra, improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.
TITOLO III - Attività Sindacali
Art. 11 - Dirigenti Sindacali nazionali e provinciali e delle R.S.U.
Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti si considerano dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di consigli o comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali di categorie firmatarie del presente contratto;
b) di rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi dell'accordo interconfederale sulle R.S.U. del 13-9-1994 e dal relativo accordo applicativo (allegato "A").
L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla OO.SS. di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata al datore di lavoro e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.
Il mandato di delegato aziendale di cui al successivo art. 17 e di dirigente sindacale di cui alla lettera b) del 1 comma del presente articolo, conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a) del precedente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti nella misura massima di quaranta ore annue.
Le Parti si danno atto della necessità, ai fini del corretto svolgersi del rapporto sindacale, che le nomine vengano effettuate sulla base di effettive esigenze.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera b) del precedente art. 11 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto spetta a:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale nelle cooperative che occupano fino a 200 dipendenti;
b) un dirigente ogni 300 e frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle cooperative che occupano fino a 3000 dipendenti.
I permessi di cui al presente articolo saranno pari a dodici ore mensili nelle aziende di cui alla lettera b); nelle aziende di cui alla lettera a), i permessi saranno di due ore all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articolo, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima.
Art. 13 - Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 14 - Permessi non retribuiti
I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 11 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura pari a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che di categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalla R.S.U. o dalla R.S.A. tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale o alla categoria interessata.
Nelle aziende nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazione singola o unitaria delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti, oppure delle strutture territoriali di queste ultime.
La convocazione sarà comunicata alla Direzione entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dall'orario di lavoro nonché, entro il limite di 13 ore annue, regolarmente retribuite, durante l'orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Nelle aziende che hanno da undici sino a quindici dipendenti le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per i motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi dell'art. 4 della Legge 15-7-1966 n. 604 (allegato G).
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20-5-1970 n. 300 (allegato H).
Il mandato di delegato aziendale conferito ai dipendenti assunti a temo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20-5-1970 n. 300 (allegato H) ed all'Accordo R.S.U. (allegato "A") 13-9-1994 tra Centrali Cooperative e CGIL-CISL-UIL salvo quanto previsto dall'allegato accordo applicativo.
Sino alla costituzione della R.S.U. continuano a trovare applicazione le norme del CCNL 12-7-1991 riferite alle rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 19 - Contributi Associativi Sindacali
Le Cooperative provvederanno alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta, mediante consegna di una delega debitamente sottoscritta dal lavoratore nella misura stabilita dalle OO.SS. Nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto - dell'1% sulla paga tabellare conglobata per 14 mensilità.
La delega conterrà l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale alla quale la Cooperativa dovrà versarlo.
L'impegno assunto dal lavoratore con la lettera di delega, riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall'Organizzazione Sindacale all'azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
La Cooperativa verserà l'importo della trattenuta al Sindacato provinciale di spettanza e, in mancanza di questo, alla rispettiva Organizzazione Sindacale Nazionale.
CAPO II - D.L. 626/1994 - Sicurezza sul lavoro
Art. 20 - Sicurezza sul Lavoro
Ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'applicazione del decreto Legislativo 19-9-1994 n. 626 e delle eventuali successive modifiche, si fa riferimento all'accordo interconfederale 5-10-1995 tra Centrali Cooperative e CGIL-CISL-UIL (allegato "M").
Art. 21 - Organismi Paritetici
Ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19-9-1994 n. 626, viene assegnato alla Commissione Paritetica Nazionale il compito di orientare e promuovere iniziative formative nei confronti dei lavoratori in collaborazione con l'Ente bilaterale COOP-FORM, costituito tra Centrali Cooperative e CGIL-CISL-UIL (allegato "M").
Qualora dette iniziative dovessero essere a livello generale, sarà direttamente la Commissione Paritetica Nazionale a definire le modalità d'intervento.
Art. 22 - Rappresentante dei lavoratori
In relazione alla designazione dei R.L.S. per quanto riguarda la definizione della unità produttiva non sono da considerarsi quei locali che fungono da semplice recapito i cui preposti non godono di una propria autonomia amministrativa e operativa in tal caso si farà riferimento al rappresentante per la sicurezza dell'unità produttiva di cui fa parte.
TITOLO IV - Classificazione del Personale
In relazione alle peculiarità e caratteristiche degli Istituti di vigilanza privata, i lavoratori sono classificati nei due seguenti ruoli:
Ruolo del personale amministrativo
QUADRI
Dipendenti amministrativi con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità di poteri.
PRIMO LIVELLO SUPER
Responsabili servizi amministrativi, Segretari generali di direzione, Ispettori amministrativi provinciali.
PRIMO LIVELLO
Capo uffici: Personale, Cassa, Contabilità, Centro meccanografico, Esazione e/o produzione, Cassieri principali.
SECONDO LIVELLO
Contabili con mansioni di concetto - Primanotisti di contabilità - Segretari di concetto, Programmatori E.D.P., Corrispondenti di concetto, Consegnatari di magazzino con responsabilità amministrativa.
TERZO LIVELLO SUPER
Interpreti e traduttori.
TERZO LIVELLO
Contabili, Addetti all'ufficio personale, commerciale e statistico, Stenodattilografi, Fatturisti, Archivisti, Operatori EDP.
QUARTO LIVELLO SUPER
Impiegati e/o contabili d'ordine che operino anche con l'ausilio di terminali.
QUARTO LIVELLO
Addetti all'inserimento dati informativi, Centralinisti con mansioni complementari di Segreteria.
QUINTO LIVELLO
Dattilografi, Centralinisti, Addetti al magazzino.
SESTO LIVELLO
Fattorini, Uscieri.
Ruolo del personale tecnico-operativo
QUADRO
Dipendenti tecnici-operativi con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità di poteri.
PRIMO LIVELLO SUPER
Comandanti e Vice Comandanti del Corpo, Maggiori (detti anche ispettori di zona).
PRIMO LIVELLO
Ispettori Capi Servizio o Comandanti di Zona (Capitani).
SECONDO LIVELLO
Ispettori di Servizio, Aiutanti di zona (tenenti e Sottotenenti).
TERZO LIVELLO SUPER
Capi reparto, Capi servizio, Marescialli con effettive funzioni di comando, Capi Officina, Capi centrale operativa, Capi sala conta con più di cinque addetti per turno o con almeno 18 addetti complessivamente.
TERZO LIVELLO
Capi Squadra, Capi Turno, Capi Zona, Capi Posto, Capi Sezione, Operatore unico di centrale operativa con autonomia decisionale; Operai specializzati (meccanici, carrozzieri, elettrauti) Marescialli, Brigadieri, Vice Brigadieri; Sergenti Maggiori, sergenti.
QUARTO LIVELLO SUPER
Caporalmaggiori, Caporali, Appuntati, Vigili addetti al piantonamento fisso che in via continuativa e prevalente svolgono anche compiti di sicurezza inerenti a sistemi computerizzati e gestiscono strumenti di controllo tecnologicamente avanzati, previsti dai capitolati d'appalto.
QUARTO LIVELLO
Vigili, Addetti sala conta, Meccanici qualificati.
QUINTO LIVELLO
Vigili per i primi 24 mesi di servizio, meccanici.
SESTO LIVELLO
Aiuto meccanico.
Il vigile all'atto dell'assunzione è inquadrato al V livello e vi rimane per i primi 24 mesi di servizio.
Il passaggio del vigile dal V al IV livello avverrà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza nel V livello.
Il lavoratore assunto al V e VI livello per i primi 24 mesi di servizio percepirà la normale retribuzione di cui all'art. 60 e le indennità di cui all'art. 39.
Ai vigili di IV e V livello che svolgono le funzioni di Capo macchina nei servizi di scorta-trasporto valori, verrà corrisposta un'indennità pari a L. 700 per ogni ora di effettivo svolgimento della funzione stessa, che assorbe sino a concorrenza, ogni eventuale analogo trattamento già in atto, e non è computabile ai fini di alcun altro istituto contrattuale.
Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipula del presente contratto:
a) al vigile inquadrato ad un livello inferiore al IV super, che svolge attività di operatore adibito alla centrale operativa, oltre alla normale retribuzione prevista per il livello di appartenenza sarà riconosciuta una indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del IV Livello Super e quella relativa al Livello di appartenenza, di cui al successivo articolo 60, maggiorata del 33,58%;
b) al dipendente inquadrato ad un livello inferiore al III addetto alla sala conta con più di dieci addetti complessivamente, al quale vengano attribuite anche funzioni di coordinamento, sarà riconosciuta una indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del III Livello e quella relativa al Livello di appartenenza, di cui al successivo articolo 60, maggiorata del 33,58%;
c) al dipendente inquadrato ad un livello inferiore al IV Livello Super addetto alla sala conta con meno di dieci addetti complessivamente al quale vengano attribuite anche funzioni di coordinamento, sarà riconosciuta una indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del IV Livello Super e quella relativa al Livello di appartenenza, di cui al successivo articolo 60, maggiorata del 33,58%.
Le indennità di cui ai precedenti punti a), b) e c) assorbono sino a concorrenza ogni eventuale analogo trattamento già in atto e non hanno incidenza alcuna sugli istituti legali e contrattuali, essendo tale incidenza ricompresa nella prevista maggiorazione.
Dichiarazione a verbale - Le parti, verificata la situazione determinatasi nell'applicazione dell'indennità capo macchina convengono che le aziende assegnino tale indennità in ragione delle funzioni effettivamente assegnate ai membri dell'equipaggio.
Art. 24 - Mutamenti di mansioni
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni inerenti alla qualifica assegnatagli all'atto dell'assunzione.
In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente.
Il lavoratore promosso ad un livello superiore ha diritto alla retribuzione relativa al nuovo livello oltre agli importi in cifra delle maggiorazioni derivanti da eventuali scatti di anzianità già maturati. Il ricalcolo di tali scatti avverrà con le norme di cui al successivo art. 65.
Ove il dipendente all'atto della promozione percepisca una retribuzione di fatto superiore al trattamento economico previsto per il nuovo livello, conserverà la relativa eccedenza come assegno "ad personam", avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie.
In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla propria qualifica, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico e normativo né un mutamento sostanziale della sua posizione.
Trascorso un periodo di tre mesi continuativi nel disimpegno di mansioni superiori, al dipendente sarà attribuita a tutti gli effetti la qualifica superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, chiamata e richiamo alle armi e per ogni altro caso di conservazione del posto.
CAPO - II Norme speciali per i Quadri
In relazione a quanto stabilito dall'art. 2 della Legge 13-5-1985 n. 1990 sono quadri agli effetti del presente contratto quei lavoratori tecnico-operativi e amministrativi, che svolgono funzioni che richiedono particolare capacità professionale conseguente a prolungata esperienza di lavoro, a formazione professionale, a titolo di studio, con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità dei poteri.
La qualifica di quadro comporta la partecipazione e la collaborazione con le responsabilità inerenti al proprio ruolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa.
Pertanto:
a) il quadro usufruirà di regime di orario di lavoro in ingresso e in uscita, flessibili e discrezionali in relazione alla riconosciuta autonomia gestionale ed alla responsabilità di ruolo;
b) il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali;
c) formazione ed aggiornamento professionale. Al fine di valorizzare l'apporto professionale dei quadri, volto a mantenere e sviluppare nel tempo la loro partecipazione ai processi gestionali, verranno concordati programmi di aggiornamento professionale; per la partecipazione a tali attività formative, ai quadri verranno riconosciuti permessi retribuiti.
e) i quadri, sono individuati in quelle figure contrattuali collocate al 1 Livello Super, che abbiano tutti i requisiti previsti dal presente articolo. Essi usufruiranno dello stesso trattamento per il periodo di prova e di preavviso.
CAPO III - Norme speciali per produttori ed esattori
I produttori e gli esattori senza vincoli di orari e di subordinazione secondo le norme dell'art. 2094 del Codice Civile, non sono compresi nella sfera di applicazione del presente contratto.
Il personale di cui sopra, con rapporto di lavoro subordinato, è disciplinato dal presente contratto ed è così classificato:
- capi gruppo di produzione o capi area, al I livello;
- i primi produttori o primi ispettori di produzione, al II livello;
- i produttori o ispettori di produzione, al III livello;
- gli esattori, al IV livello super.
Tale inquadramento non produce effetti economici, salvo che il trattamento economico di fatto mensile non risulti inferiore a quello dei livelli indicati al precedente comma che costituisce una retribuzione minima garantita.
Il trattamento economico spettante a titolo di 13.ma e 14.ma mensilità o durante il periodo di ferie, si determina dividendo l'ammontare delle provvigioni percepite nell'anno o nel minor periodo di tempo precedente al mese cui si riferisce l'erogazione, rispettivamente per dodici o per il numero di mesi corrispondenti al minor periodo.
Nel caso che la retribuzione mensile così determinata risulti inferiore al minimo garantito, si fa riferimento a tale minimo per la determinazione della retribuzione da prendere a base per le mensilità supplementari (13.ma e 14.ma) e per le ferie.
Il computo dell'indennità sostituiva di preavviso e del trattamento di fine rapporto si effettua con le modalità previste dalle leggi vigenti e dal contratto di lavoro.
Il lavoratore assente per malattia regolarmente riconosciuta ha diritto alla normale retribuzione netta mensile di cui all'art. 60 per un periodo massimo di 180 giorni, comprensiva dell'indennità di malattia a carico dell'INPS che, ai sensi del DL 30-12-1979 n. 663 convertito con modificazioni nella Legge 29-2-1980 n. 33, sarà posta a conguaglio con l'importo dei contributi e delle altre somme dovute all'INPS.
Nel caso in cui l'indennità di malattia a carico dell'INPS fosse superiore alla normale retribuzione, l'azienda corrisponderà al lavoratore l'eccedenza.
In relazione a quanto previsto dal presente articolo il datore di lavoro corrisponderà le mensilità supplementari (13.ma e 14.ma) nell'intera misura della normale retribuzione di cui all'art. 60.
Nell'ipotesi in cui l'INPS per qualsiasi motivo non corrisponda alcuna indennità, nulla è dovuto dal datore di lavoro.
TITOLO V - Forme particolari di contratto di lavoro
L'apprendistato è ammesso per il personale del ruolo amministrativo per il quale è richiesta una speciale preparazione.
La durata massima dell'apprendistato è fissata in due anni.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani con età non inferiore a quindici anni e non superiore ai venti, salvo i divieti e le limitazioni previsti dalla Legge 17-10-1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Per l'assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dall'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
Ai sensi dell'art. 21 della Legge 28-2-1987 n. 56 per l'assunzione degli apprendisti è ammessa la richiesta nominativa.
Art. 29
Il trattamento economico degli apprendisti è fissato nella misura dell'85% (ottantacinque %) della normale retribuzione di cui all'art. 60 corrisposta ai lavoratori qualificati di maggiore età.
CAPO II - Contratti di formazione e lavoro
Le parti,
- viste le modifiche della disciplina legislativa dei contratti di formazione lavoro introdotte dall'art. 16 della Legge 19-7-1994 n. 451.
- tenuto conto del contributo propositivo dato dall'introduzione di tale modifiche, all'occupazione giovanile ed alla formazione,
- nell'ottica di continuare a favorire l'inserimento di giovani nelle aziende del settore della vigilanza, così come previsto e definito nel precedente CCNL concordano di fare riferimento all'Accordo Interconfederale tra Centrali Cooperative e CGIL-CISL-UIL 5-10-1995 nonché al relativo accordo applicativo (allegato "O").
CAPO III - Lavoro a tempo parziale - Part-time
Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro part-time possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue:
- per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire:
- flessibilità della forza lavoro in rapporto a particolari tipi di servizi nell'ambito della settimana, del mese o dell'anno;
- risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.
La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore, di norma, entro le seguenti fasce:
a) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 20-25 ore;
b) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 80 a 130 ore;
c) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 600 a 1400 ore;
3) il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio dal tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibile con la natura del rapporto stesso;
e) eventuale utilizzo di ore supplementari nell'ambito della normative vigente e, comunque, entro un limite di 120 ore all'anno.
Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. Il relativo conguaglio potrà avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali, o sotto forma di integrazione diretta a percentuale (33,58%) della retribuzione del lavoro supplementare oppure in occasione della liquidazione dei suddetti istituti contrattuali secondo le modalità previste dal Contratto collettivo Nazionale di Lavoro.
Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddetti.
Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente articolo.
L'instaurazione della tipologia del rapporto di lavoro part time dovrà avvenire previo confronto con le strutture sindacali aziendali e le OO.SS. territoriali.
CAPO IV - Lavoro a tempo determinato
Ai sensi dell'art. 23, 1 comma della Legge 28-2-1987 n. 56, le parti individuano ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a termine di durata non inferiore a un mese e non superiore a dodici mesi ai sensi della Legge 18-4-1962, n. 230.
Le assunzioni ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo in presenza di:
a) incrementi di attività in dipendenza di servizi straordinari quali mostre, fiere e manifestazioni, appalti a termine, ecc.;
b) punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali;
c) per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
d) aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lettera b) Legge 230/1962;
e) esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile sopperire con il normale organico.
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all'art. 8 bis Legge n. 79/1983.
Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 15% dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è consentito in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per quattro lavoratori. Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla Legge n. 230/1962, DL 876/1977 convertito nella Legge 18/1978 e successive proroghe, con contratto di formazione e lavoro.
TITOLO VI - Rapporto di lavoro
L'assunzione del personale avverrà a norma delle leggi vigenti, in via nominativa secondo le disposizioni di PS in materia di Guardie Particolari Giurate.
Ai fini della sicurezza ed integrità fisica tutto il personale dipendente dovrà possedere i requisiti per l'ottenimento del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata.
Ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C. 15422/10089 D del 10-10-1985, poiché l'aspirante Guardia Particolare Giurata, anche se formalmente assunto, non può svolgere le mansioni di sua competenza e quindi non potrà essere impiegato in servizio fino all'ottenimento del Decreto Prefettizio e del relativo porto d'arma, la retribuzione decorre dal primo giorno di effettivo servizio e, pertanto, ne consegue che l'anzianità utile al computo degli istituti contrattuali decorrerà anch'essa dal primo giorno di effettivo servizio.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto nel quale dovrà essere specificato:
a) dati della registrazione effettuata nel libro matricola (ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Decreto Legge n. 515 del 4-12-1995) e di effettivo inizio della prestazione lavorativa;
b) durata del periodo di prova;
c) livello, qualifica e retribuzione;
d) località di lavoro.
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro, i seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
3) carta d'identità o documento equipollente;
4) titolo di studio (fotocopia autenticata);
5) codice fiscale;
6) documenti specifici richiesti da disposizioni di Legge, apposito decreto prefettizio di nomina e relativa licenza di porto d'arma per guardia particolare giurata, per il personale del ruolo tecnico-operativo.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare, all'atto dell'assunzione, la residenza ed il domicilio ed a notificare i successivi mutamenti; egli ha altresì l'obbligo di consegnare, se capofamiglia, lo stato di famiglia ed ogni altro documento necessario per beneficiare degli assegni familiari.
All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro ha la facoltà di sottoporre il candidato a visita medica, di norma presso gli Enti previsti dall'art. 5 della Legge 20-5-1970 n. 300 (all. H), per accertarne l'idoneità psico-fisica al lavoro (anche utilizzando test attitudinali).
Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare i propri dipendenti ai competenti Istituti di assistenza e previdenza, secondo le vigenti norme di Legge.
Nota a verbale - Le parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 25 della Legge 223/1991, ai fini della determinazione della riserva, non sono computabili:
- le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli Quadro, 1 S, 1, 2, 3 S e 3,
- le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli 4S, 4, 5 e 6, a condizione che abbiano prestato servizio presso Istituti di vigilanza o che siano in possesso di titolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole professionali attinenti alle mansioni da svolgere.
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
- personale inquadrato nel livello quadro e nel primo livello super:
150 giorni di effettivo lavoro prestato;
- personale inquadrato negli altri livelli:
60 giorni di effettivo lavoro prestato.
Al lavoratore in prova dovrà essere corrisposta la retribuzione per la qualifica assegnata.
Art. 37 - Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dall'una e dall'altra parte senza obbligo di preavviso, e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto, l'assunzione del lavoratore si intenderà automaticamente confermata e il servizio prestato in tale periodo sarà computato a tutti gli effetti contrattuali
Fermo restando quanto previsto dal RDL del 15-3-1923, n. 692 e dalla Tabella approvata con RD 6-12-1923, n. 2657, l'orario settimanale di lavoro è fissato ai fini contrattuali in 40 ore per tutti i dipendenti.
La prestazione lavorativa si esplica secondo i sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale di cui agli articoli successivi, previo confronto a livello locale, finalizzato al raggiungimento di intese relative alla scelta del sistema stesso.
Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall'art. 69, per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà l'Istituto che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.
Agli effetti del presente contratto è considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico- operativo.
Resta pertanto confermato che l'attività prestata nelle giornate domenicali o in orario notturno, nessuna particolare maggiorazione competerà al dipendente, giacché tale attività espletata ordinariamente nel ciclo continuo, caratteristico del servizio di vigilanza, trova la sua particolare remunerazione nella determinazione complessiva del trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto.
Infatti nei vari rinnovi contrattuali che si sono susseguiti è stato all'uopo realizzato in favore dei dipendenti del ruolo tecnico-operativo oltre ad un costante incremento delle indennità speciali, anche una riduzione dell'orario di lavoro da 60 a 40 ore settimanali, con progressivo aumento del numero dei riposi settimanali, passati dai 52 originari, come derivanti dal sistema del 6 + 1, ai 61 del sistema 5 + 1 cui si sono aggiunte 7 giornate di permessi retribuiti, con un'ulteriore riduzione dell'orario di lavoro, su base annua, determinato dall'attribuzione di 4 permessi aggiuntivi.
Nella stessa ottica vanno inquadrate le norme contrattuali sugli avanzamenti automatici di carriera (passaggio dal V al IV livello).
Indennità - Ribadendo l'intendimento già espresso dalle parti di modificare gradualmente il sistema retributivo in materia di lavoro notturno e domenicale anche mediante la evidenziazione dei relativi ulteriori compensi, e, inoltre, di confermare la relativa regolamentazione a livello nazionale al fine di dare omogeneamente riconoscimento al lavoro notturno e domenicale su tutto il territorio nazionale, le parti convengono di incrementare ulteriormente il trattamento a detti titoli con un ulteriore aumento della componente retributiva diretta.
Pertanto le indennità giornaliere a valere su tutto il territorio nazionale saranno le seguenti:
1) Ruolo tecnico operativo
a) indennità per lavoro notturno:
- zona stradale e trasporto - scorta valori
al 31 dicembre 1995 | al 1º gennaio 1996 | al 1º gennaio 1997 |
5.500 | 6.500 | 7.500 |
- piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa;
al 31 dicembre 1995 | al 1º gennaio 1996 | al 1º gennaio 1997 |
4.000 | 4.750 | 5.500 |
b) indennità di rischio:
- per i servizi di zona stradale diurna;
- per i servizi di trasporto e scorta - valore diurno;
- per i servizi di piantonamento bancario antirapina.
al 31 dicembre 1995 | al 1º gennaio 1996 | al 1º gennaio 1997 |
3.000 | 3.500 | 4.000 |
- per i servizi di piantonamento fisso diurno, sala conta e centrale operativa;
al 31 dicembre 1995 | al 1º gennaio 1996 | al 1º gennaio 1997 |
0 | 250 | 500 |
2) Ruolo amministrativo
Indennità presenza
al 31 dicembre 1995 | al 1º gennaio 1996 | al 1º gennaio 1997 |
0 | 250 | 500 |
Le indennità di cui ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo sono corrisposte per ogni giornata di effettiva presenza, non sono tra loro cumulabili e sono utili ai soli fini del computo della 13.ma mensilità.
3) Indennità di Lavoro Domenicale
- al lavoratore che presti la sua opera nel giorno di domenica, spetterà oltre alla normale retribuzione mensile di cui all'art. 60 un'indennità per ogni ora effettivamente lavorata dalle ore 0 alle ore 24 della domenica, così definita:
al 31 dicembre 1995 | al 1º gennaio 1996 | al 1º gennaio 1997 |
650 | 750 | 1000 |
La suddetta indennità fa parte della retribuzione di fatto.
Nel caso in cui fossero in atto, alla data del 31-12-1995, a livello locale indennità di entità superiore ai valori fissati nazionalmente dal presente articolo 39, queste continueranno ad essere erogate a tutto il personale con l'aggiunta degli adeguamenti innanzi stabiliti. È rinviata alla contrattazione territoriale la loro armonizzazione con le indennità nazionali.
Il limite dell'orario giornaliero contrattuale è di 7 ore.
La settimana lavorativa si attua, per il personale del ruolo tecnico-operativo, mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro. In tal caso e soltanto quando l'orario giornaliero nei cinque giorni lavorativi è quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato (sistema 5 + 1).
I permessi di conguaglio sono commisurati ad un anno intero di servizio prestato e nei casi di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno determinati in proporzione ai mesi interi di servizio prestato.
Il godimento dei permessi di conguaglio e dei giorni di riposo derivanti dal sistema 5 + 1, di cui al presente articolo, non comporta alcuna variazione della retribuzione. I permessi di conguaglio saranno concessi contemperando le esigenze aziendali con le richieste dei lavoratori.
Il sistema 5 + 1, con i relativi permessi di conguaglio, decadrà se l'orario di lavoro settimanale sarà ridotto con provvedimenti legislativi o di altra natura al di sotto dei limiti massimi previsti dal presente contratto. In tal caso le parti si incontreranno per gli eventuali opportuni adattamenti.
Fermo restando l'orario di lavoro del presente articolo, previo il consenso delle parti, si potrà applicare un sistema che preveda l'abbinamento di un giorno di permesso ad un giorno di riposo contrattuale per tante volte quanti sono i permessi previsti dal presente articolo e dall'art. 44 (giorni 20).
Nel sistema di distribuzione dell'orario di lavoro derivante dall'applicazione del precedente comma, restano assorbiti tutti i permessi previsti dal presente contratto.
Gli eventuali permessi non goduti nell'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione normale in atto di cui all'art. 60, e, salvo i casi di cui agli artt. 23 e 30, la QUIT di cui all'art. 9.
Chiarimento a verbale - La concreta attuazione, anche parziale, di quanto previsto dal terzultimo comma del presente articolo presuppone, necessariamente, una distribuzione dell'orario di lavoro incompatibile con l'attuazione del sistema 5 + 1 e, pertanto, la settimana lavorativa si dovrà attuare mediante la concessione di un giorno di permesso da abbinarsi ad un giorno di riposo cui dovranno seguire, prima della concessione di un altro giorno di riposo e/o di altro giorno di permesso abbinato ad un giorno di riposo, cinque giorni lavoro.
Il limite dell'orario giornaliero contrattuale è di 7 ore e 15 minuti.
La settimana lavorativa si attua mediante sei giorni di lavoro cui seguono il giorno di riposo settimanale ed il giorno di permesso.
Poiché con tale sistema non si intende modificare il monte ore annuo di lavoro normale pro-capite previsto al precedente art. 38; la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua mediante la concessione del giorno di riposo settimanale e di un giorno di permesso dopo sei giorni di lavoro e con un orario normale giornaliero di lavoro fissato, ai fini contrattuali, in 7 ore e 15 minuti.
Nel sistema di distribuzione dell'orario di lavoro derivante dall'applicazione del presente articolo, restano assorbiti tutti i permessi previsti dal presente contratto.
Ove in applicazione del sistema di distribuzione dell'orario di lavoro di cui al precedente articolo, non si pervenga al completo esaurimento dell'intero orario giornaliero di lavoro si darà luogo al recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate.
Il recupero non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e di permesso e dovrà essere effettuato entro e non oltre i due mesi successivi nei limiti dell'orario settimanale previsto dalla Legge.
A tal fine non sarà considerata straordinaria l'attività lavorativa prestata per il recupero e, dunque, non competerà al lavoratore alcun compenso e/o maggiorazione, così come la prestazione lavorativa giornaliera ridotta non darà luogo a riduzione della retribuzione.
Restano ferme diverse forme di flessibilità già contrattate laddove sia in vigore il sistema 6+1+1.
Restano salve tutte le condizioni di miglior favore previste a livello locale in materia di distribuzione dell'orario di lavoro.
Per il personale del ruolo amministrativo la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua di norma sulla base di cinque giornate lavorative per otto ore giornaliere.
Fermo restando quanto previsto dai precedenti capi 2º, 3 e 4º):
A) per i lavoratori del ruolo tecnico-operativo:
1) le sei ex festività religiose e nazionali di cui alla Legge 5-3-1977, n. 54 e successive modificazioni e ai relativi accordi sindacali, sono trasformate in permessi annuali. Tali permessi non sono in alcun modo cumulabili con eventuali similari trattamenti concessi a livello locale e derivanti dall'utilizzo a qualsiasi titolo delle ex festività;
2) restano confermate sei giornate di permessi annuali retribuiti;
3) resta confermata una ulteriore giornata di permesso annuale unicamente al personale cui si applica il sistema 5 + 1.
B) per i lavoratori del ruolo amministrativo:
1) le sei ex festività religiose e nazionali di cui alla Legge 5-3-1977, n. 54 e successive modificazioni e ai relativi accordi sindacali, sono trasformate in permessi annuali.
Tali permessi non sono in alcun modo cumulabili con eventuali similari trattamenti concessi a livello locale e derivanti dall'utilizzo a qualsiasi titolo delle ex festività;
2) restano confermate le tre giornate di permessi annuali;
C) Per i lavoratori del ruolo tecnico-operativo e quelli del ruolo amministrativo nel caso di orari di lavoro pari o inferiori a 39 ore settimanali il numero dei permessi previsti rispettivamente dall'art. 39 dal punto A) e B) del presente articolo sarà pari alla differenza tra il monte ore normale annuo previsto dal presente contratto ed il monte ore normale annuo applicato, diviso l'orario giornaliero.
I permessi di cui ai punti A) e B) del presente articolo verranno goduti nel corso dell'anno mediante un utilizzo compatibile con le esigenze aziendali.
I permessi di cui al presente articolo non comportano alcuna variazione della retribuzione.
In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di calendario per assunzione, cessazione o assenza senza diritto alla retribuzione, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato (le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero), non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta - a carico del datore di lavoro - retribuzione secondo norme di Legge o di contratto.
I permessi di cui all'art. 40 ed alle lettere A e B del presente articolo eventualmente non goduti nell'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione normale in atto di cui all'art. 60, e, salvo i casi di cui agli artt. 23 e 30, la QUIT di cui all'art. 9.
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Il personale ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie pari a:
- 25 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 1
(cinque giorni di lavoro e un giorno di riposo);
- 23 giorni di lavoro quando si applica il sistema 6 + 1 + 1
(sei giorni di lavoro, il giorno di riposo settimanale ed un giorno di permesso);
- 22 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 2
(amministrativi con orario di lavoro giornaliero di 8 ore in cinque giorni).
Il godimento delle ferie non modifica la programmazione dei turni di riposo e di permesso stabiliti in precedenza.
Dichiarazione a verbale - Qualora nel corso delle ferie venga a cadere una festività nazionale e infrasettimanale di cui al successivo art. 50, spetterà al lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione una quota giornaliera di tale retribuzione.
Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione mensile di cui all'art. 60, salvo i casi di cui agli artt. 23 e 30, la QUIT di cui all'art. 9.
Le ferie non possono essere frazionate in più di due periodi, salvo diverso accordo fra le parti.
Le ferie sono irrinunciabili e nessuna indennità spetterà al lavoratore nell'ipotesi che si presenti spontaneamente in servizio durante il turno di riposo annuale spettantegli.
Il periodo feriale deve essere programmato in tempo utile contemperando le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni verranno considerate mese intero.
Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento.
La malattia, se regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per il territorio, interrompe il decorso delle ferie.
CAPO VIII - Riposo settimanale
Il dipendente ha diritto, ai sensi delle vigenti leggi in materia, ad un giorno di riposo settimanale che e può anche non decorrere dalle ore 24 ai sensi degli artt. 3 e 16 della Legge 22-2-1934 n. 370.
Per il personale del ruolo tecnico-operativo il riposo potrà cadere in un giorno diverso dalla domenica ed essere attuato mediante turni.
Anche in relazione all'insostitutibilità del personale, il dipendente può essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale. In tal caso, egli avrà diritto, oltre al recupero del giorno di riposo, ad un compenso pari al 25% (venticinque %) della quota giornaliera della normale retribuzione di cui all'art. 60, nel caso in cui il recupero del riposo settimanale avvenga entro il settimo giorno.
Qualora il recupero di detto riposo settimanale avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione dell'indennità di cui al comma precedente, verrà corrisposto un risarcimento danno pari al 40% (quaranta %) della normale retribuzione giornaliera di cui all'art. 60.
Vengono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore previste in sede di contrattazione locale.
Per il personale del ruolo amministrativo il riposo coinciderà di regola con la domenica, salvo le deroghe consentite dalla Legge.
Per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale.
Qualora, all'entrata in vigore del presente contratto, fosse in atto una diversa distribuzione dell'orario settimanale rispetto a quello nello stesso previsto, il lavoro straordinario decorrerà dal termine della quarantesima ora.
È facoltà del datore di lavoro di chiedere prestazioni d'opera straordinarie per esigenze di servizio.
Le prestazioni straordinarie vanno contenute in maniera equilibrata in relazione alle particolari caratteristiche del settore, alla natura e alle modalità di svolgimento del servizio nonché ai turni e nastri orari di cui al precedente articolo 8.
Di norma annualmente le parti potranno procedere all'esame della situazione in relazione ai problemi dell'occupazione e del mercato del lavoro.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
CAPO X - Festività nazionali e infrasettimanali
Per le festività nazionali ed infrasettimanali si applicano le disposizioni delle Leggi 27-5-1949 n. 260 e 31-3-1954 n. 90 e successive modificazioni.
Le festività nazionali sono:
1) il 25 aprile;
2) il 1 maggio.
Le festività infrasettimanali sono:
1) il primo giorno dell'anno;
2) il 6 gennaio Epifania;
3) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
4) il 15 agosto festa dell'Assunzione;
5) il 1 novembre festa di Ognissanti;
6) l'8 dicembre festa dell'Immacolata Concezione;
7) il 25 dicembre festa del S. Natale;
8) il 26 dicembre festa di S. Stefano;
9) la festa del Patrono della città ove ha sede l'Istituto.
Dichiarazione a verbale - Le ex festività religiose e nazionali agli effetti civili di cui alla Legge 5-3-1977, n. 54 e successive modificazioni sono sostituite dai permessi annuali come previsto dall'art. 44 del presente contratto.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione nonché quella dell'art. 44 abroga e sostituisce a tutti gli effetti l'accordo sindacale del 5-7-1977 sulle ex festività.
Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mensile, in conseguenza della giustificata mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al precedente articolo.
In caso di coincidenza di una festività nazionale ed infrasettimanale di cui al precedente articolo con il giorno di riposo settimanale di cui alla Legge n. 370/1934 (o con la festa del Santo Patrono) e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, spetterà al lavoratore, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera di tale retribuzione.
Trattandosi di attività a ciclo continuo, al personale di turno che presti la propria opera nelle festività nazionali e infrasettimanali elencate nel precedente articolo, è dovuta, oltre alla retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 66, la quota giornaliera od oraria di tale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione prevista al successivo art. 70.
Il lavoratore deve presentarsi giornalmente, alle ore prescritte, nella sede dell'Istituto o nei punti di riunione stabiliti, per essere avviato al lavoro.
In relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, salvo i casi di legittimo impedimento, di cui incombe al dipendente l'onere della prova, le assenze dovranno essere segnalate in tempo utile perché il datore di lavoro possa eventualmente sostituire il lavoratore assente.
Le assenze dovranno essere comunque giustificate per iscritto entro e non oltre il giorno successivo.
Le assenze ingiustificate daranno luogo, oltre alla mancata corresponsione della retribuzione, alla applicazione, a seconda dei casi, delle sanzioni previste dall'art. 58 del presente contratto.
In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere, in qualunque epoca dell'anno, congedi non retribuiti.
Art. 53 - Congedo matrimoniale
Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto, sempre che abbia superato il periodo di prova, ad un congedo straordinario di quindici giorni di calendario senza decurtazione della retribuzione ai sensi dell'art. 67, comma secondo, punto 1.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno venti giorni di anticipo.
Il personale ha l'obbligo di esibire, alla fine del congedo matrimoniale, regolare documentazione dell'avvenuta celebrazione. Tale congedo non sarà computato nel periodo annuale di ferie.
Art. 54 - Permessi retribuiti per frequenza di corsi di studio 150 ore
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività degli Istituti di Vigilanza, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla Legge 31-12-1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla Legge 19-1-1942, n. 86.
All'inizio di ogni triennio, a decorrere dal 1-10-1979, verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due % del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio a quelle richieste come permesso retribuito.
A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all'Istituto nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale, specificando comunque il corso di studio prescelto.
Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
In ogni Istituto - e nell'ambito di questo per ogni singolo reparto - dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.
Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e sesto comma del presente articolo, la Direzione dell'Istituto, d'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e fermo restando quanto previsto nei precedenti 3º e 6º comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all'Istituto un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con indicazioni delle ore relative.
Art. 55 - Permessi retribuiti a lavoratori studenti per esami
Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame e che, in base alla Legge 20-5-1970, n. 300, hanno diritto di usufruire dei permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri sei giorni retribuiti all'anno, per la relativa preparazione.
I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti ed ogni altro idoneo mezzo di prova).
Gli Istituti, compatibilmente con le particolari esigenze che caratterizzano il settore, impiegheranno il personale in località prossime ai luoghi di abituale dimora.
Per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede o comando dell'Istituto o alle località di lavoro previste all'atto dell'assunzione o successivamente assegnate, non competono ai lavoratori particolari compensi od indennità. Tale norma si applica anche nel caso di eventuali successivi cambi di abitazione.
Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro.
Il lavoratore inviato temporaneamente in servizio oltre almeno dieci chilometri (o diversa distanza già prevista o da contattarsi localmente) dai confini dei comuni considerati come normale località di lavoro e sempreché il lavoratore non venga con ciò ad essere favorito da un avvicinamento, avrà diritto al trattamento economico contrattualmente previsto per le ore di servizio effettivamente prestate e al rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso - con i mezzi autorizzati - rispetto alla distanza abitualmente percorsa dal lavoratore medesimo per recarsi alla sede o comando dell'Istituto o alla normale località di lavoro.
Qualora il lavoratore sia inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione dell'Istituto, avrà diritto al trattamento economico previsto per le ore di servizio effettivamente prestate, comprese le eventuali ore straordinarie richiestegli, nonché:
- al rimborso delle spese effettive di viaggio con i mezzi autorizzati;
- al rimborso delle spese vive di vitto regolarmente documentate, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
- al rimborso delle altre eventuali spese vive documentate necessarie per l'espletamento del servizio.
Qualora il lavoratore inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione dell'Istituto non possa rientrare alla normale località di lavoro entro tre ore dalla fine del servizio stesso, avrà diritto a quanto previsto al comma precedente e, sempreché tutto il tempo di assenza dalla normale località di lavoro non sia retribuito come lavoro effettivo, al seguente trattamento di missione:
- rimborso delle spese vive di alloggio, regolarmente documentate, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
- indennità di trasferta pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 60 se la missione dura oltre l'orario contrattuale giornaliero di lavoro e sino alle 24 ore.
Se la missione dura più di 24 ore l'indennità di trasferta di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il trenta % della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 60 per il numero dei giorni di missione.
Restano salve le condizioni di miglior favore in ordine al trattamento di trasferta.
Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma, le Parti convengono che, anche in relazione a quanto già previsto all'art. 8 del CCNL, a livello territoriale la disciplina relativa alle trasferte potrà costituire oggetto di particolare esame in relazione alla specificità del territorio e problemi organizzativi inerenti.
Dichiarazione a verbale - Eventuali particolari misure e modalità dei rimborsi spese di cui al presente articolo sono demandate alla contrattazione integrativa locale.
CAPO XIII - Norme di comportamento
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti alle sue mansioni e di usare modi cortesi e corretti verso i superiori, i colleghi, i subalterni ed il pubblico.
Egli ha altresì l'obbligo di non accettare somme od altri compensi da persone, aziende od enti, senza l'autorizzazione del proprio datore di lavoro.
Le seguenti norme disciplinari costituiscono il codice di disciplina la cui affissione esaurisce gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7 Legge n. 300/1970.
La inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano e descritte a titolo indicativo:
1) rimprovero verbale o scritto;
2) multa in misura non eccedente le quattro ore della retribuzione giornaliera;
3) sospensione della retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni.
A) Il provvedimento del rimprovero scritto o verbale si applica al lavoratore per lievi irregolarità nell'adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio;
B) il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi l'inizio del lavoro;
- esegua senza la necessaria diligenza il lavoro affidatogli;
C) il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 3 si applica nei confronti del lavoratore che:
- esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli;
- ometta parzialmente di eseguire la prestazione richiesta;
- arrechi danno alle cose ricevute, in dotazione od uso, con responsabilità;
- si assenti per un giorno dal lavoro senza valida giustificazione;
- non avverta subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- si addormenti in servizio.
Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente articolo si richiamano le norme dell'art. 7 Legge 20-5-1970 n. 300 (all. H) e l'importo delle eventuali multe sarà versato al Fondo Adeguamento Pensioni presso l'INPS.
Art. 59 - Sospensione cautelare
Verrà disposta la sospensione cautelare qualora al lavoratore venga contestata una mancanza la cui gravità in relazione alla delicatezza delle mansioni sconsigli l'immediato utilizzo della prestazione antecedentemente all'esaurimento della procedura di contestazione di cui all'art. 7 Legge 300 del 1970 per il tempo strettamente necessario al compimento della procedura di cui al predetto art. 7.
Durante il periodo di sospensione cautelare il lavoratore avrà comunque diritto alla normale retribuzione.
TITOLO VII - Trattamento economico
Art. 60 - Retribuzione normale
Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente contratto quella costituita dai seguenti elementi:
1) salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art. 61;
2) eventuali terzi elementi di cui al successivo art. 64;
3) eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 65.
Art. 61 - Salario unico nazionale Paga base tabellare conglobata
Il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26-2-1986, n. 38, modificata dalla Legge 13-7-1990, n. 91 e dell'elemento distinti della retribuzione prevista dall'accordo 31-7-1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente:
Salario unico nazionale (Importi mensili)
| Paga non conglobata |
| Paga conglobata | |||
Liv. | Paga base | Contingenza | EDR | Totale | Decor. | Decor. |
| 31-12-1995 | 31-12-1995 | 31-12-1995 | 31-12-1995 | 1-1-1996 | 1-1-1997 |
Quadro | 1.360.000 | 1.031.965 | 20.000 | 2.411.965 | 2.499.000 | 2.586.000 |
IS | 1.209.000 | 1.025.726 | 20.000 | 2.254.726 | 2.332.000 | 2.409.000 |
I | 1.108.000 | 1.018.789 | 20.000 | 2.146.789 | 2.218.000 | 2.288.000 |
II | 1.007.000 | 1.010.752 | 20.000 | 2.037.752 | 2.102.000 | 2.166.000 |
III S | 922.000 | 1.006.206 | 20.000 | 1.948.206 | 2.007.000 | 2.066.000 |
III | 846.000 | 1.002.274 | 20.000 | 1.868.274 | 1.922.000 | 1.976.000 |
IV S | 770.000 | 997.436 | 20.000 | 1.787.436 | 1.837.000 | 1.886.000 |
IV | 705.000 | 994.282 | 20.000 | 1.719.282 | 1.765.000 | 1.810.000 |
V | 634.000 | 990.589 | 20.000 | 1.644.589 | 1.685.000 | 1.726.000 |
VI | 504.000 | 983.497 | 20.000 | 1.507.497 | 1.540.000 | 1.572.000 |
Gli importi della paga base tabellare conglobata, sopra indicati per ciascun livello, sono comprensivi anche degli elementi retributivi elencati:
a. indennità di contingenza a tutto il 31-1-1977;
b. indennità di contingenza maturata successivamente fino al 31-10-1991 ed erogata dal 1-11-1991;
c. elemento autonomo speciale previsto dall'Accordo Nazionale del 21-2-1975 (L. 12.000);
d. elemento distinto della retribuzione in applicazione del protocollo 31-7-1992 (L. 20.000).
Il salario unico nazionale è riferito ad un orario di lavoro mensile pari alla misura di cui al successivo art. 69 ultimo comma, per tutto il personale ed è determinato con gli aumenti, le modalità ed i tempi fissati nel presente articolo.
Art. 62 - Indennità di contingenza
Il valore mensile unifico del punto di contingenza è, fino al 31-1-1983, di L. 2.389 per tutti i livelli così come determinato dall'accordo nazionale 21-2-1975 (all. B), e di L. 6.800 dal 1-2-1983 così come determinato dall'accordo nazionale (all. E).
Dal 1-5-1986 al 31-10-1991, i valori mensili della contingenza vengono calcolati secondo le disposizioni della Legge n. 38 del 26-2-1986, modificata dalla Legge 13-7-1990, n. 191, e le relative tabelle sono state elaborate dalla Commissione Paritetica Nazionale.
Dal 1-1-1996 la contingenza inserita nella tabella di cui all'art. 61 è conglobata nella paga tabellare.
Art. 63 - Indennità di vacanza contrattuale
In applicazione del Protocollo 23-7-1993, le Parti confermano che gli importi mensili dell'indennità di vacanza contrattuale dovuti ai lavoratori dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata nei periodi ottobre-dicembre 1994 e gennaio-dicembre 1995 sono quelli riportati nella tabella di cui all'allegato "S".
Resta inteso che a decorrere dal mese di gennaio 1996 l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Art. 64 - Terzi elementi retributivi
Con effetto dal 1-1-1996 i terzi elementi o gli elementi aggiuntivi aventi la stessa natura, ove esistenti, e fino ad un massimo di L. 40.000 sono trasformati in assegno ad personam da corrispondersi esclusivamente al personale in forza alla data del 31-12-1995.
L'assegno ad personam di cui sopra concorre a formare la normale retribuzione di cui all'art. 60 del presente CCNL
Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, a datare dal 1-4-1963 per il personale con mansioni non impiegatizie e dal 1-1-1965 per il personale con mansioni impiegatizie il lavoratore avrà diritto a sei scatti triennali.
A decorrere dal 1-1-1992 gli importi degli scatti restano fissati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure:
Livello | Importo |
Quadro | 55.000 |
Primo Livello Super | 50.000 |
Primo Livello | 46.000 |
Secondo Livello | 42.000 |
Terzo Livello Super | 41.000 |
Terzo Livello | 40.000 |
Quarto Livello Super | 39.000 |
Quarto Livello | 38.000 |
Quinto Livello | 37.000 |
Sesto Livello | 36.000 |
In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti già maturati è ricalcolato in base ai valori indicati nel comma precedente senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati nel periodo pregresso. L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Nel caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo in cifra fissa degli scatti pregressi già maturati nel precedente livello fino alla maturazione del nuovo scatto. A quel momento gli scatti pregressi saranno ricalcolati in base alla misura in vigore per il nuovo livello di appartenenza, senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.
Fermo restando che il tetto massimo degli scatti è la risultante del valore unitario relativo ad ogni livello moltiplicato per il numero degli stessi (sei), nei casi in cui sia già stata maturata l'intera serie dei sei scatti previsti con un tetto massimo inferiore a quello sopra richiamato, si dovrà procedere al relativo adeguamento, secondo i seguenti criteri:
- la cifra totale derivante dalla voce "scatti di anzianità" verrà divisa per il valore unitario dello scatto del livello di appartenenza, determinando in tal modo il numero di scatti al valore attuale. Successivamente, il lavoratore interessato dovrà maturare ulteriori scatti quanti ne mancheranno per arrivare al numero complessivo di sei.
L'eventuale frazione di scatto che dovesse residuare dall'operazione di cui sopra, verrà mantenuta e sarà assorbita all'atto della maturazione del sesto scatto.
Eventuali importi concessi a tale titolo a livello territoriale ai lavoratori che avevano terminato la serie dei 6 scatti, saranno assorbiti fino a concorrenza.
Art. 66 - Retribuzione di fatto
Per paga o retribuzione di fatto a tutti gli effetti previsti dal presente contratto si intende quella costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio o salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata);
b) eventuali terzi elementi;
c) eventuali scatti di anzianità;
d) eventuali indennità continuative che non abbiano carattere di rimborso spese;
e) eventuali superminimi ed assegni "ad personam";
f) quota integrativa territoriale (Q.U.I.T.).
Dichiarazione a verbale - Le parti espressamente chiariscono che gli eventuali rimborsi spese per divisa ed equipaggiamento, ciclo, mezzi motorizzati, compreso il carburante e quelli previsti dall'art. 57 non fanno parte della retribuzione contrattuale, anche se corrisposti in misura fissa o forfettaria, trattandosi di puri e semplici rimborsi spese e non di compenso per lavoro prestato.
Art. 67 - Modalità per il calcolo e la corresponsione della retribuzione
La retribuzione sarà corrisposta in misura mensile fermo restando che il lavoro prestato sarà compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.
Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:
1) ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, festività od ex festività di cui all'art. 50, per congedo matrimoniale, per riposi o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l'intera retribuzione mensile prevista.
In tal caso si intenderanno compensati oltre al lavoro ordinario: le ferie, il congedo matrimoniale, le altre assenze retribuibili, le festività e le ex festività nazionali godute, escluse le festività di cui all'art. 50 coincidenti con il giorno di riposo settimanale di cui alla Legge n. 370/1934 o con un giorno di ferie;
2) ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore ad un mese o comunque per parte dell'orario contrattuale, verranno detratte le quote di retribuzione giornaliera od oraria relative rispettivamente alle giornate od ore non lavorate.
La corresponsione della retribuzione avverrà a mezzo di prospetto paga, su cui dovranno essere chiaramente specificate:
- la denominazione della cooperativa;
- il cognome, nome, livello o qualifica del lavoratore;
- il mese di lavoro cui la retribuzione si riferisce;
- l'importo della retribuzione stessa;
- la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario;
- tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale specifica sul prospetto paga;
- tutte le ritenute effettuate sulla retribuzione.
Art. 69 - Paga giornaliera e oraria
La quota giornaliera della retribuzione mensile normale e di quella di fatto, agli effetti contrattualmente previsti, si ottiene dividendo convenzionalmente la retribuzione stessa per 26.
La quota oraria della retribuzione mensile normale e di quella di fatto, agli effetti contrattualmente previsti, si ottiene dividendo convenzionalmente la retribuzione stessa per 173.
Art. 70 - Maggiorazione per lavoro: Festivo - Straordinario
Le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 60, con le seguenti percentuali:
a) 35% per le ore di lavoro normale - nei limiti dell'orario giornaliero contrattuale - prestate nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali di cui al precedente art. 50;
b) 20% per la prima ora di servizio prestata nei giorni feriali oltre il limite dell'orario giornaliero contrattuale, dal personale del ruolo tecnico-operativo;
c) 20% per le ore tra la 41ma e la 48ma settimanali prestate dal personale del ruolo amministrativo;
d) 25% per le ore prestate in giorni feriali, dopo la prima ora oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, dal personale del ruolo tecnico-operativo, e oltre la 48ma ora settimanale, dal personale del ruolo amministrativo;
e) 35% per tutte le ore prestate, oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, nel giorno di riposo settimanale con diritto al recupero;
f) 40% per tutte le ore prestate, oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali di cui al precedente art. 50.
Tutte le maggiorazioni previste dal presente contratto non sono cumulabili tra loro nel senso che la percentuale maggiore assorbe la minore.
Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono ogni altra norma in contrario.
Art. 71 - Mensilità supplementari - 13ª e 14ª
Ogni anno, entro il 20 dicembre deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 60, oltre, salvi i casi previsti agli artt. 23 e 30, la QUIT di cui all'art. 9 e le indennità di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 39.
Ogni anno, entro il 15 luglio, deve essere corrisposta al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 60.
La 13 a si intende riferita al periodo annuale 1 gennaio - 31 dicembre e la 14ma al periodo annuale 1 luglio - 30 giugno.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto, per i mesi di servizio prestato, a tanti dodicesimi della mensilità di cui al presente articolo per quanti sono i mesi rispettivamente maturati nel corso dei periodi sopracitati. A tal fine le frazioni di mese che superino i 15 giorni saranno considerate mese intero.
Dall'ammontare della 13 a e 14 a mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata eventualmente corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.
Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio previsti dal successivo art. 83 la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la 13 a mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. Tale integrazione non è dovuta per il periodo di assenza facoltativa.
Art. 72 - Indennità di cassa e/o maneggio denaro
Il personale adibito a operazioni di cassa o alla riscossione delle quote di abbonamento alla vigilanza, avrà diritto ad una indennità di cassa o maneggio denaro, che sarà fissata nei contratti integrativi locali. Il lavoratore è responsabile di eventuali ammanchi.
CAPO II - Divisa ed equipaggiamento
La divisa e l'equipaggiamento saranno forniti a spese del datore di lavoro. In mancanza sarà corrisposto un rimborso spese vive da stabilirsi localmente.
CAPO III - Rinnovi: decreto guardia Giurata - porto d'armi e tassa tiro a segno
Il costo per il rinnovo della concessione del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della relativa licenza di porto d'armi è a completo carico del datore di lavoro.
Sono altresì a carico del datore di lavoro i rinnovi annui della tassa di tiro a segno nazionale.
Le aziende s'impegnano, nell'ambito delle disposizioni locali e delle indicazioni emanate in materia dal Ministero dell'Interno, ad adoperarsi affinché i rinnovi delle documentazioni avvengano alle normali scadenze.
Nel caso di sospensione o di mancato rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e/o della licenza di porto d'armi, il datore di lavoro potrà sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore.
Trascorso un periodo di 180 giorni di calendario senza che il lavoratore sia ritornato in possesso dei documenti di cui sopra, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro per tale motivo senza preavviso o indennità sostitutiva. Diversi termini potranno essere concordati in sede locale.
TITOLO VIII - Sospensione delle prestazioni
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia all'azienda da cui dipende: in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dall'art. 58 del presente contratto, ferme restando le sanzioni previste dalla Legge per il ritardo nel recapito o nella trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della malattia.
Ai fini della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2 della Legge 29-2-1980 n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.
Salvo il caso di opposizione contro l'accertamento degli organi competenti e di conseguente richiesta del giudizio del Collegio medico, il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata da regolare certificato medico, preavvisando l'azienda 24 ore prima e comunque non oltre il penultimo giorno di malattia circa la data della ripresa del lavoro.
Ai sensi dell'art. 5 della Legge 20-5-1970 n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti.
In applicazione al decimo comma dell'art. 5 della Legge 11-11-1983 n. 638, il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi al proprio domicilio tra le ore 10 e le ore 12 e tra le ore 17 e le ore 19 di tutti i giorni, comprese le domeniche e le giornate festive infrasettimanali per eventuali visite di controllo.
Non sono considerate assenze ingiustificate:
1) assenza dal domicilio per visite mediche, prestazioni ed accertamenti specialistici non effettuabili al di fuori delle fasce orarie di reperibilità;
2) nel caso di gravi motivi che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove, per evitare gravi conseguenze per sé per i componenti del suo nucleo familiare.
Negli altri casi le assenze sono considerate ingiustificate con le conseguenze di Legge e contrattuali previste.
Il lavoratore assente per malattia regolarmente riconosciuta ha diritto alla normale retribuzione netta mensile di cui all'art. 60 per un periodo massimo di 180 giorni, comprensiva dell'indennità di malattia a carico dell'INPS che, ai sensi del DL 30-12-1979 n. 663 convertito con modificazioni nella Legge 29-2-1980 n. 33, sarà posta a conguaglio con l'importo dei contributi e delle altre somme dovute all'INPS dall'azienda. Nel caso in cui l'indennità di malattia a carico dell'INPS fosse superiore alla normale retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'eccedenza.
In relazione a quanto previsto dal presente articolo il datore di lavoro corrisponderà le mensilità supplementari (13 a e 14 a ) nell'intera misura della normale retribuzione di cui all'art. 60.
Nell'ipotesi che l'INPS per qualsiasi motivo non riconosca la malattia nulla di quanto previsto al presente articolo è dovuto dal datore di lavoro.
Art. 78 - Conservazione del posto di lavoro
Il lavoratore non in prova, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per i seguenti periodi:
- fino a 240 (duecentoquaranta) giorni di malattia riferibile a più episodi morbosi, nell'arco di un anno solare;
- fino a 300 (trecento) giorni di malattia, ancorché non continuativi, riferibile allo stesso episodio morboso, nell'arco di un anno solare a condizione che l'imputabilità della malattia allo stesso episodio morboso sia certificata come tale prima che il lavoratore abbia totalizzato i 240 (duecentoquaranta) giorni di malattia di cui al precedente alinea.
Superati i termini di cui sopra, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento senza obbligo di preavviso.
Disposizione transitoria - Ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbiano totalizzato oltre 197 (centonovantasette) giorni di malattia riferibili a più episodi morbosi, nell'arco dei 300 (trecento) giorni precedenti alla suddetta data, si applica la disciplina di cui all'articolo 78 del CCNL 1-3-1991.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore soggetto all'assicurazione deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e l'azienda, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare all'INAIL la prescritta denuncia, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo.
Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino a guarigione clinica.
Il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore assente per infortunio sul lavoro alle normali scadenze di paga, una indennità pari alla normale retribuzione mensile di cui all'art. 60 comprensiva dell'indennità di infortunio a carico dell'INAIL.
Detto importo così determinato costituisce un anticipo di cassa e sarà soggetto a conguaglio tenendo conto dell'ammontare dell'indennità erogata dall'INAIL e della normale retribuzione mensile entro i cui limiti si computa l'integrazione a carico del datore di lavoro.
L'indennità INAIL sarà rimborsata al datore di lavoro che ha anticipato il trattamento ai sensi dell'art. 70 del DPR n. 1124/1965.
Qualora per qualsiasi motivo il lavoratore venisse in possesso di tale indennità, dovrà versarla immediatamente al datore di lavoro.
Nel caso in cui l'indennità di infortunio a carico dell'INAIL fosse superiore alla normale retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'eccedenza.
In relazione a quanto previsto dal presente articolo il datore di lavoro corrisponderà le mensilità supplementari (13ma e 14ma) nell'intera misura della normale retribuzione di cui all'art. 60.
Nell'ipotesi che l'inabilità temporanea divenga permanente assoluta, cessano gli obblighi derivanti al datore di lavoro dal disposto del primo comma.
Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata nel certificato INAIL, preavvisando l'Istituto 24 ore prima, e comunque non oltre il penultimo giorno di infortunio, circa la data di ripresa del lavoro. Qualora l'INAIL per qualsiasi motivo non riconosca l'infortunio, nulla è dovuto dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di stipulare, a favore del personale appartenente al ruolo tecnico-operativo, una assicurazione cumulativa contro gli eventi di morte o di inabilità permanente assoluta causati da infortuni sul lavoro, con i seguenti massimali:
- 100 milioni per il caso di morte;
- 200 milioni per il caso di inabilità permanente assoluta.
I massimali di cui al presente comma decorrono dal 1-1-1997.
Nel caso in cui sorga il diritto il lavoratore interessato deve fare richiesta di liquidazione del danno entro un anno dal verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.
Il datore di lavoro è tenuto ad esibire copia della polizza assicurativa di cui al presente articolo alle Organizzazioni Sindacali Territoriali facenti capo alle OO.SS. Nazionali firmatarie del presente contratto che ne facciano richiesta scritta.
CAPO III - Gravidanza e puerperio
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e parto stesso;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla Legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato).
Nel caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
I periodi di assenza obbligatoria, indicati nelle lettere a), b), c) e il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) devono essere computati nell'anzianità di servizio.
Le lavoratrici saranno altresì adibite ad altri servizi durante il periodo di gravidanza, qualora l'Ispettorato del Lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna.
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari rispettivamente all'80% (ottanta %) ed al 30% (trenta %) della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della Legge 23-12-1978 n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge 29-2-1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 29-2-1980, n. 33.
Il diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria della lavoratrice madre, per un periodo di sei mesi entro il primo anno di età del bambino ed il relativo trattamento economico, previsti rispettivamente dagli artt. 7 e 15 della Legge 30-12-1971 n. 1204, nonché il diritto di assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore a tre anni, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'art. 314/20 del Codice Civile, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.
A tal fine, il padre lavoratore deve presentare la proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro ad avvalersi dei diritti di cui sopra nonché nel caso di malattia del bambino di età inferiore a tre anni, il relativo certificato medico.
Nel caso di assenza per un periodo di sei mesi entro il primo anno di età del bambino, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia.
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati agli effetti indicati dall'art. 7, ultimo comma, della Legge 30-12-1971 n. 1204.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero è inferiore alle sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di una ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della Legge 26-4-1934 n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.
La lavoratrice in stato di gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un Ufficiale Sanitario, da un medico condotto, da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o di altro Ente sostitutivo, e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 15º giorno successivo al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile o il certificato di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal RDL 15-10-1936 n. 2128.
Nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di Legge ed i regolamenti vigenti.
CAPO IV - Chiamata e richiamo alle armi - Servizio civile
Il lavoratore non in prova chiamato alle armi per il servizio di leva, ai sensi del DLCPS 13-9-1946, n. 303 o richiamato alle armi ai sensi della Legge 10-6-1940, n. 653, ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata del servizio militare obbligatorio.
Nell'ipotesi di dimissioni volontarie il lavoratore non ha l'obbligo di prestare la propria opera nel periodo di preavviso e il rapporto di lavoro si risolve con la liquidazione del trattamento di fine rapporto.
Il periodo di servizio militare obbligatorio è computato sino alla data del 31-5-1982 ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità spettante a tale data e dal 1-6-1982 e fino al 31-3-1987 è considerato utile, per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 CC, come modificato dalla Legge 29-5-1982, n. 297.
A decorrere dal 1-4-1987, il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, giusta quanto stabilito dall'art. 94 del presente contratto, come se l'interessato avesse prestato effettivamente servizio.
Al termine del servizio militare di leva per congedo o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore, entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione dell'azienda per riprendere servizio; in difetto, il lavoratore sarà considerato dimissionario.
Al termine del richiamo alle armi il lavoratore deve presentarsi all'azienda entro il termine di quindici giorni, prorogabili sino al massimo di un mese nel caso di giustificato motivo; in difetto, il lavoratore sarà considerato dimissionario.
Le norme di cui al presente capo si applicano per effetto dell'art. 7 della Legge 15-12-1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo.
TITOLO IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Ciascuna parte può recedere dal contratto di lavoro:
- prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato;
- dando regolare preavviso scritto nei termini stabiliti dal successivo art. 90 se il contratto è a tempo indeterminato;
- senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato e si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro (giusta causa v. allegato G).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, contenente le indicazioni dei motivi.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di licenziamento, si rinvia alle leggi vigenti.
Il preavviso deve essere dato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno rispettando i seguenti termini:
a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
- mesi due per il quadro e il primo livello super;
- mesi uno per il primo e secondo livello;
- giorni quindici per gli altri livelli;
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
- mesi tre per il quadro e il primo livello super;
- mesi uno per il primo e secondo livello;
- giorni quindici per gli altri livelli;
c) oltre i dieci anni di servizio:
- mesi quattro per il quadro e il primo livello super;
- mesi due per il primo e secondo livello;
- mesi uno per gli altri livelli.
I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine del mese.
Ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato preavviso il recedente, datore di lavoro o lavoratore, dovrà corrispondere all'altra parte una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il relativo periodo.
Ove il lavoratore dimissionario lo richieda, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso facendo in tal caso cessare il rapporto di lavoro; ove invece il datore di lavoro intenda di propria iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 91 - Licenziamento per giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con perdita dell'indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra due dipendenti;
- l'abuso di autorità;
- l'assenza ingiustificata oltre i cinque giorni consecutivi o assenza per sette giorni complessivi in un anno, sempre senza giustificato motivo;
- l'aver taciuto, al momento dell'assunzione in servizio, circostanze tali che avrebbero impedito l'assunzione stessa e che, ove il dipendente fosse stato in servizio, ne avrebbe determinato il licenziamento;
- la recidività nell'addormentarsi in servizio o l'ubriacarsi in servizio;
- l'abbandono del posto di lavoro;
- l'insubordinazione verso i superiori;
- l'assunzione diretta di servizi di vigilanza.
Art. 92 - Conciliazione delle controversie
Per le controversie di lavoro individuali, singole o plurime, è prescritto il tentativo di conciliazione i sede sindacale secondo le norme e le modalità previste dall'accordo nazionale 20-5-1977 che fa parte integrante del presente contratto (allegato F).
Art. 93 - Anzianità di servizio
L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore inizia di fatto la prestazione lavorativa nell'Istituto, quali che s1ano le mansioni ad esso affidate.
Le frazioni di anno saranno considerate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno considerate mese intero, ad eccezione di quanto previsto dalla normativa del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 94.
Art. 94 - Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5.
La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Per i periodi di servizio prestato sino al 31-5-1982 l'indennità di anzianità è calcolata con le seguenti misure:
a) personale con mansioni impiegatizie:
- una mensilità di cui all'art. 66 per ogni anno di servizio prestato;
b) personale con mansioni non impiegatizie:
per l'anzianità maturata fino al 31-12-1964:
- giorni otto per ogni anno di servizio;
per l'anzianità dal 1-1-1965 al 31-12-1967:
- giorni dodici per ciascuno dei primi cinque anni di servizio;
- giorni quattordici per ciascuno dei successivi anni oltre il 5º e fino al 14º anno compiuto di servizio;
- giorni sedici per ciascuno dei successivi anni oltre il 14º e fino al 19º anno compiuto di servizio;
per l'anzianità dal 1-1-1968 al 31-3-1970:
- giorni quattordici per ciascuno dei primi 10 anni di servizio;
- giorni diciotto per ciascuno dei successivi anni oltre il 10º anno compiuto di servizio;
per l'anzianità maturata dal 1-4-1970 al 31-3-1973:
- giorni quindici per ciascuno dei primi 10 anni di servizio;
- giorni diciotto per ciascuno dei successivi anni oltre il 10º anno compiuto di servizio;
per l'anzianità maturata dal 1-4-1973 al 31-3-1974:
- giorni diciassette per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;
- giorni diciannove per ciascuno dei successivi anni oltre il 5º e fino al 15º anno compiuto di servizio;
- giorni ventuno per ciascuno dei successivi anni oltre il 15º anno compiuto di servizio;
per l'anzianità maturata dal 1-4-1974 al 31-3-1975:
- giorni diciannove per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;
- giorni ventuno per ciascuno dei successivi anni oltre il 5º e fino al 15º anno compiuto di servizio;
- giorni ventitré per ciascuno dei successivi anni oltre il 15º anno compiuto di servizio;
per l'anzianità maturata dal 1-4-1975 al 31-3-1980:
- giorni ventuno per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;
- giorni ventitré per ciascuno dei successivi anni oltre il 5º e fino al 15º anno compiuto di servizio;
- giorni ventiquattro per ciascuno dei successivi anni oltre il 15º anno compiuto di servizio;
per l'anzianità maturata dal 1-4-1980:
- giorni ventuno per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;
- giorni ventitré per ciascuno dei successivi anni oltre il 5º e fino al 15º anno compiuto di servizio;
- giorni venticinque per ciascuno dei successivi anni oltre il 15º anno compiuto di servizio.
Al 31-5-1982 il calcolo del trattamento deve essere effettuato in base alla retribuzione di cui all'art. 66 in atto a tale momento [1] , maggiorata di un dodicesimo della 13ma mensilità e di un dodicesimo della 14ma mensilità; le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a quindici giorni saranno considerate come mese intero.
Per i periodi di servizio prestati dal 1-6-1982 al 31-12-1989 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le seguenti misure e modalità:
a) per il personale con mansioni impiegatizie secondo le modalità e le misure previste dalla Legge 29-5-1982 n. 297 e dal presente articolo;
b) per il personale con mansioni non impiegatizie secondo le modalità previste dalla Legge 29-5-1982 n. 297 e dal presente articolo secondo le seguenti misure:
1) giorni ventuno per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;
2) giorni ventitré per ciascuno dei successivi anni oltre il 5º e fino al 15º anno compiuto di servizio;
3) giorni venticinque fino al 31-3-1984 e giorni ventisei dal 1-4-1984 per ciascuno dei successivi anni oltre il 15º anno compiuto.
Per i periodi prestati dal 1-1-1990, il trattamento di fine rapporto, per tutti i dipendenti, è pari alla retribuzione dovuta nell'anno divisa per 13,5.
La retribuzione annua ai fini del presente articolo si determina secondo il criterio stabilito nel comma successivo.
Per determinare la base annua utile per il calcolo del TFR si devono computare esclusivamente i seguenti elementi:
- stipendio o salario unico nazionale;
- indennità di contingenza;
- eventuali terzi elementi di cui all'art. 64;
- eventuali scatti di anzianità;
- tredicesima e quattordicesima;
- eventuali superminimi ed assegni "ad personam";
- quota integrativa territoriale (Q.U.I.T.).
Dichiarazione a verbale - Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione delle indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto secondo quanto stabilito dall'allegato C.
Per le anticipazioni previste dalla Legge n. 297 del 1982 sul trattamento di fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate nell'allegato I che fa parte integrante del presente Contratto.
Note:
1 Per l'indennità di contingenza si applica la Legge 31-3-1977 n. 91;
- i rimborsi di spesa ed i compensi per lavoro straordinario non sono in ogni caso computabili agli effetti del presente articolo.
TITOLO X - Distribuzione contratto
Le Cooperative di Vigilanza distribuiranno ai lavoratori una copia del presente contratto al costo unitario di L. 10.000.
Il pagamento verrà effettuato mediante trattenuta sulla retribuzione del mese in cui avviene la consegna del contratto.
L'importo delle trattenute dovrà essere versato alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL, firmatarie del presente contratto, tramite 1e Associazioni imprenditoriali.
TITOLO XI - Vigenza contrattuale
Ferma restando la decorrenza e la durata del presente contratto, le parti concordano che al personale in forza alla data del 1-1-1996.
- in relazione al periodo 1-6-1994 - 31-12-1995, verrà erogato un importo "Una Tantum" come da tabella sottostante, al quale importo occorre detrarre quanto già effettivamente erogato a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
Tale importo verrà erogato con le seguenti modalità:
- 50% con la retribuzione del mese di settembre 1996;
- 50% con la retribuzione del mese di novembre 1996.
In caso di inizio del rapporto di lavoro nel periodo tra il 1-10-1994 ed il 31-12-1995, l'importo di cui sopra sarà erogåto in ragione di un quindicesimo per ogni mese di anzianità.
Analogamente si procederà per i casi in cui non si è dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di Legge e di Contratto.
Ai fini dell'erogazione degli importi "Una Tantum" di cui sopra, viene considerato mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni.
Gli importi "Una Tantum" di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
Una tantum
Livello | Importo |
Quadro | 1.254.000 |
I S | 1.114.000 |
I | 1.021.000 |
II | 929.000 |
III S | 850.000 |
III | 780.000 |
IV S | 710.000 |
IV | 650.000 |
V | 594.000 |
VI | 464.000 |
Il presente CCNL, stipulato in Roma il 24-7-1996, salve le diverse decorrenze stabilite, per i singoli istituti, dal testo dei relativi articoli, avrà decorrenza dal 1-10-1995 e scadrà il 30-9-1999 per la parte normativa ed il 30-9-1997 per la parte retributiva, secondo quanto previsto dall'accordo Interconfederale del 23-7-1993.
Esso si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato da una delle parti a mezzo lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data della sua scadenza.
In caso di disdetta le parti si impegnano ad iniziare le trattative di rinnovo del contratto almeno tre mesi prima della scadenza stessa.
Il presente contratto, in caso di disdetta, continuerà ad avere valore finché non sarà rinnovato.
Art. 98 - Procedure per il rinnovo del CCNL
Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette.
In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale).
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'indennità di contingenza.
Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
La violazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo comporterà come conseguenza, a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
Nell'accordo di rinnovo del CCNL le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.
Art. 99 - Procedura per la composizione delle controversie collettive
Le controversie concernenti l'interpretazione, l'applicazione, la stipula o il rinnovo dei contratti collettivi saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le norme previste dagli artt. 5, 8 e 98.
Durante tali procedure le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini di agibilità, impegnandosi a non procedere ad azioni giudiziarie o sindacali.
In caso di mancato accordo, nel riprendere la propria libertà di azione e, fermo restando l'esercizio del diritto garantito dalla Legge, le parti convengono, per la particolarità del settore sia dal punto di vista dell'attività di sicurezza che per le modalità di attuazione dei servizi, sulla opportunità di assicurare elementi di sicurezza in particolari impianti che abbiano carattere di essenzialità gestionale dell'Istituto di Vigilanza o siano di interesse strategico per la collettività.
Conseguentemente, durante gli scioperi, verrà garantita la copertura dei servizi essenziali relativi alla centrale operativa ed ai caveaux con una unità per turno ed alle centrali nucleari, alle centrali elettriche e alle raffinerie con una unità per turno e per obiettivo principale, intendendosi per tale gli accessi alle suddette centrali e raffinerie.
Eventuali norme particolari potranno essere definite a livello locale.
Allegato A - Protocollo di intesa per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
Verbale di stipula
tra Lega Nazionale Cooperative e Mutue Confederazione Cooperative Italiane Associazione Generale Cooperative Italiane e CGIL CISL UIL
Roma, 13-9-1994
In base a quanto è convenuto nel Protocollo del 23-7-1993 firmato dalle Parti Sociali e dal Governo si conviene alla seguente disciplina Generale, come da accordo quadro, delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle cooperative e loro società collegate.
TITOLO I
Costituzione e funzionamento
Art. 1 Ambito ed iniziativa per la costituzione delle RSU
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie possono essere costituite su iniziativa delle Associazioni Sindacali firmatarie del Protocollo del 23-7-1993 nelle unità produttive nelle quali le imprese cooperative abbiano più di 15 lavoratori e nelle unità produttive delle imprese cooperative agricole secondo quanto previsto dall'art. 35 della Legge 300/1970.
Anche le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL applicato nella impresa cooperativa possono assumere l'iniziativa, ovvero quelle abilitate alla presentazione delle liste elettorali e che hanno formalmente aderito al presente accordo.
L'iniziativa deve essere esercitata da parte delle Organizzazioni Sindacali possibilmente entro il 31-12-1994.
Il rinnovo potrà avvenire anche su iniziative delle stesse R.S.U. e l'iniziativa dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
Art. 2 Sistema elettivo
A suffragio universale ed a scrutinio segreto sono eletti 2/3 dei seggi.
Alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL di lavoro applicato nell'unità produttiva è riservato il terzo residuo dei seggi mediante elezione o designazione in proporzione dei voti ricevuti.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi le Organizzazioni Sindacali terranno conto anche delle categorie professionali (operai, impiegati e quadri) con dimensioni significative.
Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione della norma antidiscriminatoria.
Art. 3 Numero dei componenti
Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa del 23-7-1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto B (vincolo della parità dei costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collettivi di lavoro, il numero dei componenti le R.S.U. sarà pari almeno a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 lavoratori;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 lavoratori;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 lavoratori nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).
Art. 4 Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3 della Legge n. 300/1970.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai CCNL o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della R.S.A., diritti, permessi e libertà sindacali.
Nelle stesse sedi negoziali si procederà, a parità di costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della R.S.U.
In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.
In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti:
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, Legge n. 300/1970;
b) diritto ai permessi non retribuite di cui all'art. 24, Legge n. 300/1970;
c) diritto di affissione di cui all'art. 25 della Legge n. 300/1970.
Art. 5 Compiti e funzioni
Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di Legge.
Le R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato nell'unità produttiva.
Art. 6 Durata e sostituzione nell'incarico
I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le R.S.U. non possono superare il 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
Art. 7 Decisioni
Le decisioni relative a materie di competenza delle R.S.U. sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
Art. 8 Clausola di salvaguardia
Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, Legge 20-5-1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipano alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata.
TITOLO II
Disciplina delle elezioni della R.S.U.
Art. 9 Modalità per indire le elezioni
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U., le associazioni sindacali di cui all'art. 1, titolo I, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la R.S.U. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della R.S.U. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
Art. 10 Quorum per la validità delle elezioni
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi in cui il quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le organizzazioni sindacali determineranno le modalità per una eventuale nuova consultazione nell'unità produttiva.
Art. 11 Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.
Ferma restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo articolo 12, la contrattazione di categoria regolerà limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.
Art. 12 Presentazione delle liste
All'elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dell'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui all'art. 13, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi dell'art. 15, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste. Dovrà scegliere a quale lista candidarsi pena la decadenza.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la R.S.U. da eLeggere nel collegio.
Art. 13 Commissione elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione elettorale.
Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore appartenente all'unità lavorativa, non candidato.
Art. 14 Compiti della Commissione
La Commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal precedente accordo;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.
Art. 15 Affissioni
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all'art. 9, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
Art. 16 Scrutatori
È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.
Art. 17 Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
Art. 18 Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio, la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
Art. 19 Preferenze
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenza data a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nullo il voto di preferenza.
Art. 20 Modalità della votazione
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
Art. 21 Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 16, parte seconda, del presente accordo e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
Art. 22 Attrezzatura del seggio elettorale
A causa della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
Art. 23 Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
Art. 24 Compiti del Presidente
Il Presidente, farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedente art. 22, la firma accanto al suo nominativo.
Art. 25 Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della R.S.U. sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
Art. 26 Attribuzione dei seggi
Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U. il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Il residuo terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione della R.S.U. previsto dall'art. 2, I comma, parte I, del presente accordo.
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito voti i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati, e in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.
Art. 27 Ricorsi alla Commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Associazione Cooperativa territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.
Art. 28 Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante della Associazione Cooperativa locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell'Uplmo o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
Art. 29 Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della R.S.U., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione cooperativa d'appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.
Art. 30 Adempimenti della direzione aziendale
La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei lavoratori aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
Art. 31 Clausola finale
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso di quattro mesi.
Accordo - Accordo applicativo per la designazione dei componenti la R.S.U.
LEGA NAZIONALE
CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA
CGIL
CISL
UIL
Roma, 13-9-1994
Accordo applicativo per la designazione dei componenti la R.S.U.
A completamento di quanto previsto dall'Accordo interconfederale Federlavoro e Servizi/CCI - FISASCAT/CISL - UILTuCS7UIL concordano quanto segue:
Art. 1 Numero componenti R.S.U.
In fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore alla vigenza del presente accordo, il numero dei componenti le R.S.U. in ciascuna cooperativa o unità operativa sarà determinato a titolo sperimentale nel seguente modo:
a) 3 rappresentanti da 16 a 50 dipendenti;
b) 4 rappresentanti da 51 a 90 dipendenti;
c) 6 rappresentanti da 91 a 120 dipendenti;
d) 8 rappresentanti da 121 a 200 dipendenti;
e) 9 rappresentanti da 201 a 300 dipendenti;
f) 11 rappresentanti da 301 a 600 dipendenti;
g) 13 rappresentanti da 601 a 900 dipendenti;
h) 15 rappresentanti da 901 a 1200 dipendenti.
Negli istituti e nelle unità operative che occupano più di 1200 dipendenti la R.S.U. è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.
Le parti si incontreranno alla scadenza del presente accordo per verificare l'opportunità della riconferma della fase sperimentale di cui al secondo comma.
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell'art. 23 della Legge 20-5-1970 n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti come previsto nel CCNL
Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nell'istituto o nella unità operativa che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti negli istituti o nelle unità operative che occupano fino a 3000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti negli istituti o nelle unità operative di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b);
salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, eventualmente stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore del presente accordo.
In ciascun istituto o unità operativa non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi per l'espletamento del mandato.
Art. 3 Diritti, tutela, permessi sindacali e modalità di esercizio
I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A., laddove previsti dai contratti collettivi, nella titolarità dei poteri e nell'esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della Legge 300/1970.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Organizzazioni Sindacali dal CCNL o accordi collettivi di diverso livello in materia di diritti, permessi e libertà sindacali.
Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di istituto o di singola unità e quindi non cumulabile tra diverse unità operative di uno stesso istituto.
Gli Istituti comunicheranno, su richiesta delle OO.SS., la situazione relativa all'utilizzo del monte ore.
Negli istituti e nelle unità operative con più di 15 dipendenti in cui è costituita la R.S.U. il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70% a disposizione delle R.S.U., il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS tramite la R.S.U.
Art. 4 Compiti e funzioni
FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti.
Le R.S.U. aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo le modalità definite nel CCNL nonché in attuazione delle politiche confederali delle OO.SS. di categoria. Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l'attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con livelli esterni della organizzazione sindacale.
Allegato B - Accordo Nazionale per la unificazione del punto di contingenza
Addì, 21-2-1975, in Roma tra omissis e la Federazione Unitaria CGIL-CISL-UIL, si conviene quanto segue:
L'indice del costo della vita agli effetti della scala mobile delle retribuzioni viene riportato a 100 effettuando i necessari riproporzionamenti intesi a non alternarne la sostanza.
Per la pratica realizzazione della disposizione di cui al precedente comma, i valori giornalieri e mensili del punto di indennità di contingenza in atto al 31-1-1975 per ciascun livello verranno moltiplicati per il coefficiente 2,52 e, a decorrere dalla medesima data, l'indice del costo della vita verrà riportato a 100 effettuando le altre necessarie correlazioni, in modo da assumere come nuova base dell'indice il trimestre agosto-ottobre 1974.
Le parti concordano che i valori del punto di contingenza verranno elevati a 948 lire mensili con i seguenti scaglioni e modalità.
Le differenze che il valore del punto di ciascun livello presentano rispetto al livello massimo di 890 lire mensili previste dal 7-8-1973, verranno ridotte con le seguenti modalità:
- per i punti che scatteranno dal 1-2-1975 con la corresponsione del 25% della differenza;
- per i punti che scatteranno dal 1-2-1976 con la corresponsione di un ulteriore 25% della stessa differenza;
- per i punti che scatteranno dal 1-8-1976 con la corresponsione di un ulteriore 25% della differenza;
- per i punti che scatteranno dal 1-2-1977 con la corresponsione di un ulteriore 25% della stessa differenza.
I punti che scatteranno dal 1-8-1977 avranno per tutti i livelli e categorie il valore di 919 lire mensili, mentre i punti che scatteranno dal 1-2-1978 avranno il valore di 948 lire.
I valori dei punti determinati in base ai precedenti commi saranno calcolati secondo le norme di cui agli ultimi due commi dell'art. 48 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 7-8-1973.
Per i punti di scala mobile che scatteranno dal 1-2-1975 i valori giornalieri previsti per i lavoratori qualificati di età inferiore ai 18 anni e per gli apprendisti, verranno riproporzionati ai corrispondenti valori dei lavoratori qualificati di età superiore ai 18 anni, previsti dal precedente articolo, con gli stessi termini e modalità secondo le misure previste dal vigente contratto nazionale di lavoro dai contratti provinciali del settore, salvo diverse successive pattuizioni in sede di rinnovo dei predetti contratti collettivi.
Le parti convengono che i 60 (sessanta) punti di indennità di contingenza in vigore al 31-1-1975, verranno conglobati nei minimi di paga o stipendio base di ciascun livello della classifica generale occasione del rinnovo del contratto nazionale di lavoro.
L'operazione di conglobamento, per gli Istituti per i quali l'operazione stessa determina la necessità di ricalcolo, dovrà avvenire senza benefici né perdite per le parti.
Le parti congiuntamente confermano che la materia dell'indennità di contingenza, nei suoi aspetti economici e normativi, è regolata esclusivamente dal presente accordo.
Per quelle aziende nelle quali siano stati stipulati accordi che regolano la stessa materia, le parti stipulanti coordineranno i predetti accordi con il presente accordo nazionale con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni Sindacali competenti.
Con decorrenza dal mese di febbraio 1975 verrà corrisposto a tutti i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata l'importo di L. 12.000 (dodicimila) mensili lorde a titolo di elemento autonomo speciale rispetto agli altri elementi del trattamento economico.
Con riferimento ai vari istituti contrattuali e ai trattamenti aziendali a qualsiasi titolo riconosciuti, le parti convengono che detto importo sia considerato utile ai soli effetti della tredicesima mensilità, delle ferie, delle festività nazionali ed infrasettimanali, delle indennità di preavviso e di anzianità, nonché dei permessi retribuiti.
Nella ipotesi in cui condizioni meno onerose di quelle previste dal presente accordo venissero concordate con altre Organizzazioni di datori di lavoro e con singole aziende che comunque operano nel settore della Vigilanza privata, esse si intenderanno automaticamente estese agli Istituti di Vigilanza aderenti all'Associazione Nazionale tra gli Istituti di Vigilanza Privata.
Le parti concordano di risolvere il problema della istituzione della cassa integrazione guadagni, tenendo nel dovuto conto le caratteristiche e le necessità del settore.
All'uopo si impegnano a costituire un'apposita commissione di studio, la quale esaminerà i vari aspetti della questione anche in relazione al fatto che gli Istituti di Vigilanza Privata sono inquadrati, agli effetti previdenziali, nel settore commercio.
Le parti stipulanti convengono sulla necessità di aumentare del 20% le attuali misure degli assegni familiari per coniuge e figli, utilizzando a tal fine l'attivo di bilancio della gestione della Cassa Unica Assegni Familiari risultante per il settore del commercio e del turismo, nel quale risultano iscritti gli Istituti di Vigilanza Privata.
Al fine di realizzare l'obiettivo di cui sopra, le parti prenderanno contatto con gli organi di Governo.
Il presente accodo avrà durata fino al 28-2-1978 e potrà essere disdetto da ciascuna delle parti contraenti con un preavviso di 6 (sei) mesi rispetto a tale scadenza. Se non disdetto entro il termine indicato esso si intenderà prorogato di anno in anno, fermo restando il termine di preavviso suddetto.
Allegato C - Anticipazione sull'indennità di anzianità
(in base all'accordo di rinnovo 9-4-1982)
Ciascun lavoratore in forza alla data del 1-4-1982 avrà diritto ad una integrazione del fondo indennità di anzianità pari a L. 440.000. Tale somma verrà erogata a titolo di anticipazione sull'indennità di anzianità con le seguenti modalità:
- Lit. 140.000 con la retribuzione del mese di aprile 1982;
- Lit. 100.000 con la retribuzione del mese di luglio 1982;
- Lit. 100.000 con la retribuzione del mese di ottobre 1982;
- Lit. 100.000 con la retribuzione del mese di novembre 1982.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel periodo tra il 1-4-1982 ed il 31-12-1982, le somme di cui sopra verranno erogati e pro-rata e calcolando l'eventuale conguaglio.
Dichiarazione a verbale - Gli importi di cui sopra costituiscono, tutti, maggiorazioni delle indennità di anzianità già maturate, pagati anticipatamente e pertanto concorrono a formare né imponibile contributivo, né imponibile fiscale del mese in cui vengono corrisposti in quanto fiscalmente soggetti a tassazione separata con l'indennità di anzianità all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, salvo i casi di eventuali importi che scaturiscano dai conteggi di tassazione separata previsti dalla Legge Fiscale stessa.
Allegato D - Legge 29-5-1982, n. 297
(omissis)
Accordo nazionale per il punto di contingenza
Il Sottosegretario di Stato al Lavoro Sen. Mario Costa
considerato che in data 9-4-1982 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata, il cui testo è stato firmato in data odierna, prende atto della volontà della Federazione Unitaria CGIL-CISL-UIL e dell'Associazione Nazionale fra gli Istituti di vigilanza Privata di estendere l'accordo 22-1-1983 ai lavoratori sopra citati, per quanto applicabile per le parti specificamente riferibili al settore.
In particolare le parti firmatarie della presente intesa riconoscono che con l'estensione dell'accordo 22-1-1983 la decorrenza del valore del nuovo punto di contingenza è quella del 1-2-1983.
Roma, 6-5-1983
Allegato F - Accordo Nazionale per la conciliazione delle vertenze
Addì, 20-5-1977, in Roma
tra omissis e la FISASCAT-CISL la FILCAMS-CGIL la UILTuCS-UIL
Addì, 11-4-1987, in Roma
tra omissis e la FISASCAT-CISL la FILCAMS-CGIL la UILTuCS-UIL
si conviene quanto segue:
Per tutte le controversie individuali singole o plurime, relative all'applicazione del contratto nazionale di lavoro e di altri contratti o accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti di Vigilanza compresi nella sfera di applicazione dei predetti contratti o accordi è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale da esperirsi territorialmente con l'assistenza:
- per il datore di lavoro, dell'Associazione firmataria del presente accordo cui aderisce;
- per il lavoratore, dell'Organizzazione Sindacale locale di una delle associazioni sindacali locali aderenti ad una delle associazioni nazionali firmatarie del presente accordo, a cui il lavoratore stesso sia iscritto o abbia conferito mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione per tramite dell'Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato.
L'Organizzazione Sindacale che rappresenta la parte interessa deve a sua volta denunciare la controversia all'Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro, l'Associazione cui aderisce ne darà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d'opera, invitandolo a designare entro otto giorni l'Organizzazione Sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo. Ricevuta la segnalazione, l'Associazione provvede entro venti giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
I verbali di conciliazione redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Associazioni e saranno depositati a cura di una delle parti presso l'Ufficio del lavoro competente per territorio, per gli effetti di cui alla Legge 11-8-1973 n. 533.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, resta inteso che l'accordo intervenuto non è impugnabile, giusta quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 411, 3º comma, CPC, 2113, 4º comma, CC, come risultato sostituiti dagli artt. 1 e 6 della Legge 11-8-1973, n. 533.
Qualora il tentativo di conciliazione non riesca le parti restano libere di adire l'autorità giudiziaria.
In ogni caso, trovano applicazione le norme di cui all'art. 411, ultimo comma e all'art. 412 del CPC così come risultano sostituiti dall'art. 1 della Legge 11-8-1973, n. 533.
Nel caso in cui il tentativo previsto dagli articoli precedenti abbia esito negativo, potrà essere esperito un secondo tentativo presso l'Ufficio del lavoro competente per territorio, con l'intervento dei rappresentanti delle stesse Organizzazioni Sindacali che hanno assistito le parti nel corso del primo esperimento.
Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali di cui alla Legge 15-7-1966, n. 604 ed alla Legge 20-5-1970, n. 300, deve essere ugualmente esperito il tentativo di conciliazione di cui ai precedenti articoli del presente accordo.
Allegato G - Legge 15 Luglio 1966, n. 604
(omissis)
(omissis)
Allegato I - Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto
1) Nell'accoglimento delle richieste di anticipazione sul trattamento di fine rapporto, nei limiti numerici stabiliti dalla Legge, gli Istituti di Vigilanza Privata seguiranno il seguente ordine di priorità:
a) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità in Italia o all'estero di cui necessitino il dipendente o i familiari conviventi o familiari a carico, quando la prognosi sia di estrema gravità;
b) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, a seguito di provvedimento giudiziario che renda esecutivo lo sfratto, sempre che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;
c) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità, in Italia o all'estero, di cui necessitino il dipendente o i familiari conviventi o familiari a carico;
d) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, alle condizioni: che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile come indicato alla lettera b), che l'alloggio da acquistare o da costruire sia situato nel comune sede di lavoro o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro, che l'interessato o il coniuge convivente non abbiano alienato alloggio idoneo e disponibile dopo la data di entrata in vigore della Legge;
e) terapie o protesi che non siano previste dal servizio sanitario nazionale di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, escluse quelle che comportano una spesa inferiore a due dodicesimi della retribuzione annua;
f) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, alla condizione che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro e alla condizione che l'alloggio da acquistare o da costruire sia analogamente situato;
g) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente in tutti i casi non previsti alle lettere precedenti;
h) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente che abbia contratto matrimonio quando il coniuge non risulti proprietario di alloggio idoneo nel comune di residenza del beneficiario o in zona vicina;
i) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente;
l) altri casi che rientrino comunque nelle previsioni di Legge.
2) Le domande di anticipazione, adeguatamente motivate e accompagnate da un preventivo di spesa, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno e la graduatoria, previa consultazione delle R.S.A. del Consiglio di Azienda, sarà formata entro i due mesi successivi. Tale graduatoria sarà affissa all'interno dell'azienda con indicazione sommaria dei motivi di priorità.
Il calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà con riferimento alla data del 28 febbraio di ogni anno. Detti elementi dovranno risultare in premessa alla graduatoria.
3) Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata. Qualora il limite numerico delle richieste accoglibili non consentisse di soddisfare le esigenze di più dipendenti collocati nel medesimo livello di graduatoria, si opererà accordando la priorità al dipendente con maggior anzianità di servizio e a parità di anzianità seguendo l'ordine temporale di presentazione delle domande. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale.
4) per i casi urgenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1) si riconoscerà d'intesa con le R.S.A. o il c.d.a. l'anticipazione in qualsiasi momento, con scomputo delle richieste così accolte, dal numero di quelle accoglibili nell'anno, o dal numero di quelle accoglibili nell'anno successivo quando l'anticipazione sia stata concessa dopo il raggiungimento del limite massimo di anticipazioni previsto dalla Legge.
5) Per la collocazione in graduatoria delle domande concernenti l'acquisto o la costruzione, le diverse condizioni previste dovranno risultare da atto notorio, a cui farà seguito la documentazione, costituita da certificazione rilasciata dalla Conservatoria dei registri immobiliari. Tale certificazione riguarderà il capo famiglia e/o i suoi familiari a seconda delle condizioni previste al punto 1).
6) L'erogazione delle somme per l'acquisto dell'alloggio, nei limiti di Legge, è subordinata alla presentazione dell'atto notarile di acquisto. L'importo delle anticipazioni non potrà eccedere il prezzo di acquisto o la parte di contanti del medesimo e gli oneri accessori, ferma restando la possibilità da parte dell'interessato di incrementare la parte in contanti per ottenere una riduzione delle rate di mutuo.
La documentazione notarile dell'acquisto della casa, in caso di acquisto con mutuo, potrà anche essere di data anteriore a quella di entrata in vigore della Legge, qualora il dipendente intenda estinguere il mutuo o ridurne l'importo con il versamento di una somma in contanti. In tal caso la somma sarà direttamente versata, per conto del dipendente, all'Istituto presso il quale il mutuo è acceso.
Le domande saranno accolte anche se accompagnate da un preliminare di vendita o, in caso di socio di cooperativa, dall'atto di prenotazione specifica dell'alloggio comprovata da estratto notarile, dal libro sociale, della delibera del Consiglio di Amministrazione. In questi casi la somma concessa sarà versata direttamente, per conto del dipendente, al venditore contestualmente alla stipulazione dell'atto notarile di acquisto o alla cooperativa contestualmente all'atto notarile di assegnazione.
Nel caso di costruzione di alloggio dovrà essere allegata alla domanda la copia autenticata della concessione edilizia, accompagnata da preventivi e da una dichiarazione del comune attestante che i lavori sono in corso.
Le domande accolte di cui al precedente comma rientrano tra quelle dell'anno di formazione della graduatoria, ferme restando le rivalutazioni di Legge fino all'erogazione della somma.
7) L'erogazione delle anticipazioni per interventi sanitari straordinari è subordinata alla presentazione di dichiarazioni rilasciate da organismi sanitari di diritto pubblico e i dipendenti interessati dovranno successivamente esibire la documentazione delle spese sostenute per l'intervento e una dichiarazione di responsabilità per le spese non documentate.
8) In tutti i casi di anticipazione, qualora non venga esibita entro i tempi tecnici necessari la documentazione definitiva, o essa non risulti conforme a condizioni che abbiano dato luogo a preferenza nella graduatoria, il dipendente dovrà restituire la somma ricevuta con un interesse pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto e mezzo; qualora la restituzione avvenga mediante trattenute sulla retribuzione queste non potranno eccedere il quinto della medesima. Rimane salva l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.
9) Il presente accordo ha validità fino al 31-12-1985. Si intenderà rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.
In caso di disdetta l'accordo rimarrà in vigore fino all'eventuale rinnovo.
Allegato L - Convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale (CO.AS.CO)
In data, 12-7-1991
tra Federlavoro e Servizi - ANCST - ANCOTAT e la FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL
Si è convenuto che le quote di contributo CO.AS.CO., di cui all'art. 6 del CCNL 12-7-1991 a carico dei lavoratori saranno versate dai datori di lavoro unitamente a quelle a proprio carico su apposito conto corrente bancario n. ____________________ intestato a Confcooperative-ANCST Lega-ANCOTAT-FILCAMS/CGIL-FISASCAT/CISL-UILTUCS/UIL conto CO.AS.CO. cooperative di vigilanza accesso presso la B.N.L. di Via Bissolati, 2 - Roma
Allegato M - Protocollo di intesa per l'applicazione del DLgs 19-9-1994 n. 626
sottoscritto il 5-10-1995 tra Confcooperative - Lega Nazionale Cooperative e mutue - AGCI e CGIL-CISL-UIL
1. Premessa
1.1. Con il presente accordo le parti danno attuazione agli aspetti che il DLgs n. 626/1994 demanda alla contrattazione collettiva.
Tenendo conto delle innovazioni sostanziali ed in particolare degli orientamenti partecipativi cui le direttive europee ed il Decreto legislativo si ispirano, in ordine alle relazioni fra le parti in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, le parti convengono sul carattere sperimentale della normativa del presente accordo e s'impegnano a verificarne l'efficacia al fine di un eventuale aggiornamento.
1.2. Le parti opereranno una prima verifica alla scadenza di sei mesi dalla firma mentre quelle successive avverranno a richiesta di una delle parti.
1.3. Il presente accordo ha validità fino al 30-6-1997 e se non disdetto almeno tre mesi prima della sua scadenza si intenderà rinnovato di un anno e così di anno in anno.
1.4. Riaffermando l'impegno ad una gestione della legislazione e degli accordi in tale materia fondata sulla partecipazione derivante dal comune interesse della impresa cooperativa e dei lavoratori al raggiungimento dei migliori risultati possibili in ordine a sicurezza e salute negli ambienti di lavoro hanno stipulato il presente accordo che affronta i seguenti aspetti:
- strumenti di partecipazione
- rappresentanza dei lavoratori (R.L.S.)
- formazione
- ruolo degli organismi bilaterali
- modalità operative e funzionamenti degli organismi
2. Organismi bilaterali
2.1. Livello nazionale - Ciascuna delle parti, entro 15 giorni dalla firma del presente accordo, designerà un rappresentante effettivo ed uno supplente per la costituzione di un Comitato paritetico nazionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro che opererà collegandosi all'Ente bilaterale nazionale per la formazione e l'ambiente denominato COOP-FORM, costituito ai sensi dell'accordo interconfederale 24-7-1994.
2.2. Tale Comitato svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione del DLgs 626/1994 in particolare:
- raccordandosi con le Istituzioni, i Ministeri o gli enti competenti di livello nazionale, in particolare con la Commissione di cui all'art. 26 del DLgs 626/1994;
- promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la formazione per le varie categorie di operatori della sicurezza attingendo attraverso COOP-FORM anche a finanziamenti eventualmente disponibili a livello nazionale e dell'Unione Europea. In caso di interesse omogeneo di più regioni a tali iniziative, la richiesta sarà rivolta al COOP-FORM Nazionale;
- elaborando dati ed analizzando le problematiche rilevate nelle imprese cooperative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle normative di cui al DLgs 626/1994;
- elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e pareri sulle normative comunitarie e nazionali anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi europee, parlamentari governative ed amministrative;
- proponendo sia a livello nazionale che europeo iniziative di sostegno nei confronti delle piccole imprese, in particolare cooperative, ai fini della tutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo inoltre la diffusione e lo scambio di informazioni in merito;
- costituendo, con la collaborazione dei Comitati bilaterali regionali e dei Comitati provinciali, l'anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori (R.L.S.) e degli addetti alla sicurezza nel settore della cooperazione.
2.3. I costi delle attività espletate dal COOP-FORM Nazionale (ricerca di fabbisogni - progetti di moduli formativi) ove non coperti da finanziamenti esterni saranno posti a carico degli Enti bilaterali che realizzeranno le conseguenti iniziative.
2.4. La sede del Comitato Nazionale è presso il COOP-FORM che assolve i compiti di segreteria. Il Comitato elabora un proprio regolamento interno mentre COOP-FORM elabora un apposito regolamento per i rapporti con le attività della Commissione da sottoporre alle parti sociali.
2.5. Livello regionale - Le parti sono impegnate per la costituzione in ciascuna regione di un Comitato paritetico regionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro analogo a quello nazionale.
Esso si collegherà, ove costituito e comunque alla sua costituzione, all'Ente Bilaterale Regionale COOP-FORM.
2.6. Tale Comitato, composto in modo paritetico da 6 rappresentanti effettivi e 6 supplenti designati dalle Generali cooperative e da CGIL, CISL, UIL, svolge i seguenti compiti:
- raccordarsi con le Regioni e con i Comitati Regionali ex art. 27 DLgs 626/1994 nonché con altri Enti ed Istituti competenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- favorire la elaborazione e diffusione di metodologie di valutazione del rischio;
- promuovere, ove le parti abbiano convenuto in tal senso, la costituzione dei Comitati provinciali di cui all'art. 20 del DLgs 626/1994 coordinandone l'attività;
- promuovere ricerche di fabbisogni e programmare interventi formativi nei confronti degli operatori per la sicurezza (responsabili delle imprese e rappresentanti dei lavoratori) anche in connessione con le iniziative del COOP-FORM nazionale;
- verificare la rispondenza alle linee guida fissate a livello nazionale delle attività di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) ove tale compito non possa essere svolto a livello provinciale per la mancata costituzione del Comitato Bilaterale provinciale;
- svolgere attività di supporto tecnico nei confronti degli organismi paritetici territoriali, facendo riferimento, in relazione alle diverse esigenze, ad esperti in materia giuridica, medicina del lavoro, chimica, biologia, ingegneria;
- costituire l'anagrafe regionale dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione nelle imprese cooperative della regione nonché quella dei rappresentanti delegati dai lavoratori;
- tenere ed aggiornare l'elenco dei medici competenti elaborato dalla Regione;
- proporre convenzioni da attuare tramite COOP-FORM con Enti ed imprese di consulenza per servizi di assistenza alle imprese cooperative e per la formazione;
- promuovere eventuali altre attività concordate tra le parti regionali competenti;
- ove non vengano costituiti i Comitati provinciali bilaterali, espletare la funzione di prima istanza per la conciliazione delle controversie sorte in sede di applicazione della normativa.
2.7. Nel caso di riscontrati fabbisogni relativi alla fornitura di formazione, di ricerca e di servizi di assistenza, le parti, a livello regionale, possono indicare un contributo adeguato da parte delle imprese cooperative utilizzatrici da versare in un fondo regionale appositamente costituito all'interno del COOP-FORM Regionale.
2.8. Il Comitato Regionale, da costituirsi entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, avrà sede presso il COOP-FORM. Ove non costituito, i compiti di segreteria sono svolti da una delle Centrali Cooperative firmatarie.
2.9. Livello provinciale - Ove non sia diversamente convenuto entro i limiti temporali stabiliti dal presente accordo, sarà costituito entro 45 giorni dalla sottoscrizione dello stesso un comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
2.10. Tale Comitato, composto da 6 rappresentanti effettivi e 6 supplenti designati dalle Centrali Cooperative e da CGIL, CISL, UIL, oltre a quelli previsti dall'art. 20 del DLgs 626/1994, svolgerà anche i seguenti compiti:
- raccolta e tenuta degli elenchi dei lavoratori delegati alla sicurezza nelle imprese cooperative;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei responsabili e degli addetti alla sicurezza nominati dalle imprese cooperative;
- promozione di indagini conoscitive su fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per delegati dei lavoratori (R.L.S.) che per gli addetti designati dalle imprese;
- eventuali altre attività concordate tra le parti competenti.
2.11. Ove trattisi di interesse non limitato ad un singolo territorio provinciale, la ricerca sarà promossa dal comitato paritetico regionale di cui al punto 2.5., congiuntamente ai Comitati territoriali interessati, ed a livello regionale saranno conseguentemente formulati progetti di moduli formativi.
2.12. Organismi paritetici di settore - Sono fatti salvi gli organismi paritetici di settore o di categoria competenti nelle materie disciplinate dal DLgs 626/1994 nei confronti dei quali i Comitati bilaterali di vario livello previsti dal presente accordo sono impegnati ad instaurare le opportune forme di raccordo.
3. Attività di conciliazione dei comitati paritetici
3.1. In caso di controversia insorta sull'applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di diritti di rappresentanza, formazione e informazione, il Comitato Provinciale o, in caso di mancata costituzione, quello Regionale è l'organo di prima istanza per la conciliazione della stessa.
Il ricorso deve essere trasmesso dalle parti interessate al Comitato Paritetico a mezzo lettera con ricevuta di ritorno e portato a conoscenza delle associazioni cooperative delle organizzazioni sindacali che lo compongono.
Gli interessati potranno far pervenire per iscritto le proprie controdeduzioni ai destinatari di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla data di presentazione.
Il comitato paritetico di primo grado esaurirà l'esame del ricorso entro e non oltre i successivi 30 giorni salvo l'eventuale proroga unanimemente decisa assumendo decisioni condivise dagli aventi diritto al voto, redigendo quindi verbale da portare a conoscenza delle parti interessate.
3.2. È ammesso ricorso in secondo grado al Comitato Paritetico Nazionale se il Comitato di primo grado è a livello regionale, al Comitato Regionale se il Comitato di prima istanza è a livello provinciale, entro 30 giorni dalla decisione di primo grado.
3.3. I compiti di segreteria del Comitato Paritetico Regionale o Provinciale sono assolti nell'ambito del Coop-Form o dalle Associazioni cooperative firmatarie competenti per territorio.
3.4. Norma transitoria - L'opzione in merito al livello (provinciale o regionale) di costituzione del Comitato paritetico dovrà avvenire attraverso intese tra le parti firmatarie del presente accordo competenti per regione entro 30 giorni dalla firma dello stesso.
L'opzione sarà comunicata al Comitato Nazionale di cui al punto 2.1.
4. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
4.1. Nelle imprese cooperative le parti firmatarie del presente accordo, ai vari livelli di competenza, dovranno assumere le iniziative per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza entro 40 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo applicando le modalità di cui ai punti seguenti:
4.2. Imprese cooperative oltre 15 lavoratori - Nelle imprese cooperative o unità produttive delle stesse che occupano da 16 a 200 lavoratori il rappresentante per la sicurezza si individua tra i componenti la RSU.
Laddove la contrattazione di categoria abbia previsto un numero di componenti le RSU superiore a quello dell'accordo del 13-9-1994, la stessa contrattazione di categoria potrà identificare un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a uno ma comunque sempre nell'ambito del numero complessivo dei componenti le RSU.
4.3. Nelle imprese cooperative o unità produttive delle stesse con più di 200 lavoratori, qualora la RSU risulti composta da tre lavoratori, i rappresentanti per la sicurezza sono individuati nel numero di due tra i componenti delle RSU più 1 rappresentante eletto.
Ove la RSU risulti composta da un numero di lavoratori superiore a tre, i rappresentanti per la sicurezza saranno individuati tra i componenti la RSU.
Il numero dei rappresentanti sarà quello previsto dall'art. 18 comma 6 del DLgs n. 626/1994.
4.4. Resta inteso che la contrattazione nazionale di settore potrà definire un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a quello previsto dal citato art. 18, ma sempre entro il numero di componenti la RSU, in relazione a specifiche esigenze di prevenzione e protezione dai rischi rilevabili anche dai Comitati paritetici aziendali o di categoria istituiti dalla contrattazione.
4.5. Nelle aziende di cui sopra all'atto della costituzione della RSU, il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati alla elezione della RSU medesima.
4.6. Ove la RSU sia già costituita, il/i nominativo del/dei rappresentanti per la sicurezza è /sono individuato/i dalla RSU tra i suoi componenti con successiva ratifica nella prima assemblea dei lavoratori.
4.7. In casi di RSU non ancora costituite ed operino ancora le RSA delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, il/i rappresentante/i per la sicurezza è /sono eletto/i dai lavoratori con le procedure di cui ai successivi commi 4.10. e 4.11. Il rappresentante così eletto rimane transitoriamente in carica fino alla elezione della RSU. Da quel momento trovano applicazione le norme stabilite dal presente accordo per le imprese nelle quali è presente la R.S.U. (Commi 4.2. e 4.6.).
4.8. In caso di dimissioni o di decadenza, il rappresentante per la sicurezza rimane in carica fino a nuova elezione da tenersi entro due mesi dalle dimissioni o dalla decadenza medesima.
I permessi retribuiti sono utilizzati in proporzione al periodo di esercizio della funzione di rappresentanza per la sicurezza.
4.9. In caso di mancanza di rappresentanza sindacale aziendale, il rappresentante o i rappresentanti per la sicurezza è /sono nominato/i mediante elezione a suffragio universale con le procedure di cui ai successivi punti 4.10 e 4.11.
4.10. Procedure per la elezione o individuazione dei R.L.S. - Per le imprese cooperative o unità produttive delle stesse, le Associazioni cooperative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti concorderanno le iniziative idonee allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti per la sicurezza.
L'elezione si svolgerà a suffragio universale a scrutinio segreto con diritto di voto a tutti i lavoratori iscritti a libro matricola con eleggibilità limitata ai lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato.
Risulteranno eletti i lavoratori che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi espressi,
Prima dello svolgimento delle elezioni l'assemblea dei lavoratori nomina tra gli stessi il segretario del seggio elettorale che dopo lo scrutinio delle schede redige il verbale di elezione e lo comunica alla direzione della cooperativa.
Il/i rappresentante/i per la sicurezza così eletto/i durano nell'incarico per il tempo previsto dall'accordo 13-9-1994 sulle RSU o comunque fino alla decadenza della R.S.U.
4.11. La direzione della cooperativa, ricevuto il verbale di elezione, comunica al comitato paritetico provinciale o regionale, tramite l'associazione cooperativa di appartenenza, i nominativi dei lavoratori eletti.
4.12. Per quanto non previsto nel presente accordo in materia di elezione, si fa riferimento all'accordo interconfederale 13-9-1994 sulle R.S.U.
5. Permessi per agibilità
5.1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alle seguenti ore annue di permesso retribuito:
12 nelle imprese cooperative o unità produttive fino a 5 lavoratori;
30 nelle imprese cooperative o unità produttive da 6 a 15 lavoratori.
5.2. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del DLgs n. 626/1994 i rappresentanti per la sicurezza hanno diritto a permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti per le RSU, pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Il predetto monte ore non viene utilizzato per gli adempimenti di cui ai punti b), c), d), g), i) ed l) del citato art. 19.
5.3. La contrattazione nazionale di settore e quella aziendale prevederà l'assorbimento delle ore di permesso spettanti ai rappresentanti per la sicurezza di quelle già riconosciute allo stesso titolo.
6. Funzioni del rappresentante per la sicurezza
Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 19 del DLgs 626/1994, le parti concordano sulle seguenti modalità per lo svolgimento delle funzioni attribuite al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
6.1. Accesso ai luoghi di lavoro - Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro non dovrà intralciare il normale svolgimento delle attività produttive ed il suo esercizio, salvo casi di emergenza, sarà di volta in volta preventivamente segnalato alla direzione della cooperativa o della unità produttiva.
La visita ai luoghi di lavoro da parte del rappresentante dei lavoratori può essere svolta insieme al responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza della cooperativa o ad un addetto da essa incaricato.
6.2. Consultazione - La direzione della cooperativa dovrà svolgere la consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a norma di Legge con tempestività nei casi previsti dal DLgs 626/1994.
In tale sede il rappresentante dei lavoratori può formulare proposte in materia.
Delle riunioni consultive sarà redatto verbale sottoscritto anche dal o dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il verbale dovrà riportare fedelmente i rilievi eventualmente espressi dalla rappresentanza dei lavoratori.
In mancanza della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, e in via transitoria fino alla sua istituzione, la consultazione potrà essere svolta con la rappresentanza sindacale aziendale delle OO.SS. stipulanti il presente accordo.
6.3. Riunioni periodiche - In applicazione dell'art. 11 del DLgs 626/1994, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può chiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
6.4. Informazione e documentazione - Le informazioni e la documentazione fornite o date in visione dalla direzione della cooperativa alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza hanno carattere assolutamente riservato ed esclusivamente connesso alla funzione esercitata.
In caso di ipotesi di violazione del segreto aziendale, la cooperativa può rivolgersi al comitato paritetico territoriale aprendo la conseguente controversia.
Il rappresentante per la sicurezza riceverà dalla cooperativa le informazioni e la documentazione aziendali di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19, avrà diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, tenuto presso l'unità produttiva e potrà richiedere ogni informazione e documentazione prevista dalla Legge ed utile allo svolgimento dei propri compiti riguardanti l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Formazione dei rappresentanti dei lavoratori (R.L.S.)
Le parti considerano essenziale la formazione ai fini di una efficace prevenzione e protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
7.1. A tal fine, anche per iniziativa dell'Ente Bilaterale COOP-FORM Nazionale e di quelli regionali, potranno essere decisi opportuni pacchetti formativi anche finalizzati a specifiche realtà produttive nonché ai rappresentanti nei comitati paritetici territoriali.
7.2. Per quanto riguarda l'art. 19 comma 1 lett. g) del DLgs 626/1994, in via sperimentale si prevede un modulo di 32 ore di formazione di base per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Tale formazione deve comunque comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla Legge;
- conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione/protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
La metodologia didattica dovrà essere di tipo attivo, con esercitazioni pratiche, ed adeguata ai soggetti da formare.
7.3. La contrattazione nazionale di categoria potrà individuare ulteriori contenuti specifici della formazione e le relative ore aggiuntive, con riferimento ai propri comparti.
7.4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dovrà comunque prevedere una integrazione della formazione.
8. Piccole imprese cooperative
8.1. Nelle imprese cooperative o nelle unità produttive delle stesse fino a 15 lavoratori il rappresentante alla sicurezza può essere individuato in ambito aziendale o territoriale previo accordo a livello regionale da definirsi, da parte degli agenti contrattuali competenti, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo secondo le indicazioni di cui al punto 8.3. e seguenti.
8.2. Rappresentanza aziendale - In caso di elezione, nelle singole cooperative od unità produttive della stessa fino a 15 lavoratori, del delegato dei lavoratori per la sicurezza, essa si svolgerà secondo le procedure e le modalità previste ai punti 4.10. e 4.11. del presente accordo.
Lo svolgimento delle elezioni sarà preceduto da una assemblea finalizzata ad offrire ai lavoratori le necessarie informazioni al riguardo (art. 18 DLgs 626/1994).
Le funzioni del delegato dei lavoratori, che dura in carica 3 anni, sono quelle richiamate al punto 6. del presente accordo, fatte salve le diverse disposizioni di Legge per le piccole imprese in materia di riunioni periodiche.
Per la formazione vale quanto previsto al precedente punto 7.
8.3. Rappresentanza territoriale - La istituzione del rappresentante territoriale alla sicurezza può configurarsi di area, di comparto produttivo o interaziendale secondo scelte da definirsi a livello regionale dagli agenti contrattuali competenti entro il termine di cui al punto 8.1.
8.4. Secondo tale intesa, da comunicare alle parti nazionali firmatarie del presente accordo, il rappresentante di cui al punto 8.3. potrà essere eletto o designato dai lavoratori delle cooperative interessate con modalità da stabilire dalle parti firmatarie.
8.5. In tale accordo gli oneri proporzionalmente connessi ai permessi per l'esercizio delle prerogative legislative e per la formazione del rappresentante di area, di comparto o interaziendale, per la sicurezza, saranno mutualizzati tra le cooperative interessate sotto forma di quantità retributive orarie per il numero dei dipendenti, anche in un ammontare convenzionale e tali quote, versate dalle predette cooperative, saranno accantonate in un apposito fondo costituito nell'ambito del COOP-FORM regionale e separatamente contabilizzate.
8.6. Oltre agli oneri relativi al sostegno dell'attività formativa del rappresentante territoriale alla sicurezza saranno previsti nell'accordo anche quelli relativi alle attività dei comitati paritetici rivolte agli stessi rappresentanti.
8.7. L'accordo regionale stabilità ogni modalità relativa al versamento delle quote ed alla tenuta del fondo da parte del COOP-FORM regionale tenendo conto della provenienza dei flussi per area, comparto merceologico o livello interaziendale.
Il COOP-FORM regionale informerà periodicamente il COOP-FORM nazionale dei flussi delle quote relative agli oneri di cui al punto 8.5.
8.8. L'accordo regionale definirà infine le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro ed alla documentazione, di informazione e formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
8.9. La scelta delle rappresentanze dovrà essere comunicata al Comitato Paritetico territoriale da parte delle cooperative appena esso sarà costituito e comunque non oltre 45 giorni dalla data di firma del presente accordo.
9. Clausola di salvaguardia
Qualora ad opera delle OO.SS. firmatarie intervengano, nei settori di attività nei quali è presente la cooperazione, per analoghe imprese non cooperative, condizioni contrattuali riferite ad istituti analoghi meno onerosi di quelle stabilite nel presente accordo, le parti, a richiesta di una di esse, si incontreranno per assumere le opportune conseguenti determinazioni da rinviare a livello di settore.
Dichiarazione a verbale di CGIL CISL UIL in merito alla rappresentanza territoriale alla sicurezza - In merito alla rappresentanza territoriale alla sicurezza riguardante comparti produttivi o gruppi aziendali categorialmente omogenei, Cgil Cisl Uil dichiarano che per agente contrattuale competente deve intendersi il livello categoriale secondo l'orientamento nazionale di categoria, anche come definito dal CCNL
Allegato N - Licenziamenti collettivi
Accordo 11-4-1987 tra omissis e la FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILLTuCS-UIL
Con riferimento agli indirizzi generali delle norme CEE in argomento, il datore di lavoro nel caso in cui intenda ricorrere a licenziamenti collettivi determinati da ragioni economiche o tecniche-organizzative o produttive, è tenuto a procedere a preventive consultazioni con le Organizzazioni Sindacali firmatarie competenti per territorio per esaminare la possibilità di pervenire ad una diversa soluzione dei problemi.
A tal fine il datore di lavoro deve inviare alle Organizzazioni Sindacali firmatarie ed agli organi periferici del Ministero del Lavoro, entrambi territorialmente competenti, una comunicazione scritta con raccomandata R.R., o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente i motivi del licenziamento, l'entità numerica dei lavoratori interessati e di quelli abitualmente occupati.
Le predette organizzazioni dei lavoratori potranno chiedere all'Associazione cui aderisca l'Azienda un incontro allo scopo di esaminare i motivi delle riduzioni di personale sulla base delle informazioni fornite dall'Azienda e le possibilità concrete ed attuali di evitare in tutto o in parte, senza costituire, comunque, un carico improduttivo per l'Azienda.
L'incontro cui parteciperà un rappresentante dell'Associazione interessata, dovrà essere effettuato entro i cinque giorni successivi a quello del ricevimento della richiesta delle OO.SS.
La procedura di cui al presente accordo dovrà comunque essere esaurita entro 15 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al secondo comma, fatta salva una ulteriore proroga di quindici giorni concordata tra le parti.
Trascorso tale periodo, qualora non sia stato possibile pervenire ad un accordo, i licenziamenti avranno corso.
Il datore di lavoro, nella identificazione dei lavoratori da licenziare, dovrà tenere conto dei seguenti criteri in concorso tra loro: esigenze tecniche e produttive, carica di famiglia, anzianità di servizio.
I lavoratori licenziati in violazione delle norme di cui al presente articolo, avranno diritto, a titolo di risarcimento danni, ad una indennità corrispondente a n. 6 mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 41 del CCNL 1987.
Allegato O - Accordo quadro interconfederale su contratto di formazione e lavoro 5-10-1995
sottoscritto tra Confcooperative - Lega Nazionale Cooperative e Mutue - AGCI e CGIL-CISL-UIL
1. Premessa
1.1. Nel quadro degli orientamenti e degli impegni assunti con il protocollo d'intesa sulla formazione professionale ed utilizzando gli strumenti bilaterali in esso previsti, le parti confermano la loro volontà di mettere in atto tutte le misure idonee a facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro cooperativo.
1.2. A tal fine hanno convenuto una specifica intesa in materia di contratto di formazione e lavoro, riservandosi di attivare anche altri strumenti per l'assunzione di giovani quali, ad esempio, il contratto di apprendistato nonché di intervenire per un adeguamento della legislazione del lavoro finalizzato a favorire l'inserimento dei giovani nelle imprese cooperative sia come soci lavoratori che come dipendenti.
1.3. Le parti concordano inoltre il valorizzare appieno le potenzialità occupazionali nei confronti delle fasce deboli del mercato del lavoro.
Si impegnano pertanto a favorire il reimpiego dei giovani in mobilità anche attraverso lo strumento dei C.F.L.
1.4. Nello stesso ambito di cui al punto precedente affermano l'impegno a promuovere nelle imprese cooperative, anche in quelle aventi uno scopo sociale diverso, l'inserimento lavorativo e la qualificazione professionale delle persone svantaggiate, quali portatori di handicap e giovani usciti dallo stato di tossicodipendenza, attraverso il C.F.L.
A tal fine, in sede territoriale, potrà essere esaminata dalle parti la partecipazione delle cooperative, attraverso assunzioni con C.F.L., a programmi di riabilitazione di tossicodipendenti, concordati preventivamente con istituzioni pubbliche e le comunità terapeutiche specializzate.
1.5. Le parti convengono sul ruolo della cooperazione nella promozione e sviluppo dell'occupazione femminile.
In questo ambito le imprese nella stipula dei C.F.L. si atterranno alle normative relative alla parità.
In sede territoriale sarà verificata la possibilità di partecipazione delle imprese cooperative a programmi di azioni positive anche utilizzando i contratti di formazione e lavoro.
1.6. Quanto sopra anche per adeguare, ai fini della conformità dei progetti, la regolamentazione contrattuale alla nuova disciplina legislativa.
2. Procedure di conformità
2.1. I progetti di contratti di formazione e lavoro redatti sulla modulistica allegata al presente accordo saranno presentati tramite le Associazioni territoriali delle Centrali Cooperative ai rappresentanti di CGIL, CISL, UIL nella Commissione di cui al punto 2.2.
La data di presentazione è quella di ricevimento dei progetti da parte dei rappresentanti sindacali di cui sopra.
2.2. La Commissione bilaterale territoriale è composta da un rappresentante effettivo e da un supplente nominato da ciascuna delle parti stipulanti il presente accordo. Le Commissioni bilaterali territoriali saranno costituite tra le OO.SS. firmatarie e le Associazioni cooperative presenti nel territorio.
2.3. Le Commissioni bilaterali territoriali saranno di norma costituite a livello regionale.
Le parti a livello regionale, entro due mesi dalla firma del presente accordo, potranno prevederne la costituzione anche a livello provinciale.
Lo stato delle opzioni sarà quindi verificato dalle parti a livello nazionale.
2.4. La Commissione di cui sopra si riunirà almeno una volta ogni quindici giorni presso la sede di una delle Centrali Cooperative territoriali.
I progetti saranno sottoposti a valutazione della Commissione nella riunione cadente non meno di cinque giorni dopo la presentazione dei progetti medesimi.
Qualora non sussistano comprovati motivi contrari, i progetti in esame saranno dichiarati conformi e pertanto convalidati con la firma dei rappresentanti delle cooperative e sindacali.
2.5. Con la convalida per conformità, le cooperative possono mettere in atto le procedure di assunzione previste dalle leggi in materia di collocamento.
2.6. Nel caso in cui nessun rappresentante sindacale dei lavoratori partecipi alla riunione per la valutazione sulla conformità dei progetti, quelli all'ordine del giorno saranno sottoposti a valutazione in una nuova riunione da tenersi entro i tre giorni successivi.
2.7. Qualora anche in tale seconda occasione non vi sia la presenza di tutti i rappresentanti sindacali dei lavoratori, i progetti all'esame saranno ritenuti conformi con l'approvazione dei soli rappresentanti delle OO.SS. come espressione di parere favorevole di conformità.
2.8. Le commissioni potranno verificare l'andamento dei contratti di formazione e lavoro e la pratica attuazione del progetto da esse validato.
3. Conformità dei progetti
3.1. La dichiarazione di conformità sarà ritenuta valida qualora venga sottoscritta dai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie o dal rappresentante sindacale presente alla riunione di approvazione del progetto o comunque da esse delegato alla firma.
La dichiarazione di conformità dovrà essere attestata da un verbale secondo lo schema allegato (fax- simile-quadro).
3.2. Nel caso in cui il progetto non sia dichiarato conforme, esso sarà ritrasmesso all'azienda tramite l'Associazione cooperativa cui aderisce od alla quale ha conferito mandato.
3.3. Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno a livello territoriale ogni 6 mesi per verificare l'andamento dell'attività formativa e le prospettive occupazionali dei giovani assunti con C.F.L. in scadenza.
3.4. A norma dell'art. 3 comma 3 L. 863/1984 e successive, Centrali cooperative e CGIL, CISL, UIL convengono che, con il presente accordo, è da considerare superata la necessità dell'approvazione preventiva dei progetti di formazione e lavoro da parte della Commissione Regionale per l'impiego ove i progetti medesimi siano dichiarati conformi alle norme del presente accordo dalla Commissione come sarà costituita dalle parti stipulanti.
4. Sfera di applicazione dell'accordo
4.1. Il presente accordo si applica nei confronti delle cooperative associate alle Centrali cooperative stipulanti.
4.2. Gli accordi sul C.F.L., facenti parte dei CCNL sottoscritti da Associazioni delle Centrali cooperative, sono sostituiti dal presente accordo dalla data della sua entrata in vigore.
4.3. Ferme restando le condizioni economiche di miglior favore derivanti da contrattazione collettiva, il punto 7 del presente accordo, relativo all'inquadramento ed al trattamento economico e normativo, si applica per i settori nei quali non è stato sottoscritto un contratto nazionale od un accordo nazionale per il C.F.L. dalle Associazioni cooperative.
Norma transitoria per il settore della distribuzione cooperativa - L'accordo sul C.F.L. facente parte del CCNL 3-12-1994 per il settore della distribuzione cooperativa cesserà di avere efficacia alla sua scadenza e sarà quindi sostituito dall'accordo interconfederale vigente.
Sarà comunque utilizzata la Commissione territoriale di cui al punto 2 del presente accordo qualora non funzioni quella della categoria.
5. Progetto di formazione
5.1. Il progetto di formazione ha validità di centoventi giorni dalla data di dichiarazione di conformità, fatti salvi termini di tempo maggiori ove stabiliti dalla Commissione Regionale per l'impiego.
5.2. Il lavoratore dovrà ricevere dalla cooperativa, insieme all'atto di stipula del contratto individuale di formazione e lavoro, una breve illustrazione sulla natura della impresa cooperativa nonché copia del CCNL applicato e dalla Commissione territoriale una sintesi delle disposizioni legislative e contrattuali relative al contratto di formazione e lavoro ed una documentazione predisposta unitariamente dalle OO.SS. stipulanti il presente accordo.
5.3. L'inquadramento d'ingresso sarà al massimo di un livello inferiore a quello finale.
5.4. Si considerano conformi alla presente regolamentazione:
- i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro finalizzati all'acquisizione di professionalità elevate (tipo A2 L. 451/1994), come definiti nella tabella A allegata per i CCNL sottoscritti dalle Associazioni cooperative, prevedono 140 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa per 24 mesi di durata; 130 per durata da 18 a 23 mesi;
- i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro finalizzati all'acquisizione di professionalità intermedie (tipo A1 L. 451/1994), come definite nella tabella prima citata, prevedono 100 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa per almeno 21 mesi di durata e 80 per durata da 12 a 20 mesi.
5.5. Le ore di formazione eventualmente aggiuntive rispetto a quelle indicate nei precedenti capoversi per le professionalità e la durata ivi previste non saranno retribuite.
5.6. Si considerano altresì conformi alla presente regolamentazione i progetti preordinati alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 16, comma 2, lettera b) della L. 19-7-1994, n. 451 che prevedono una durata di dodici mesi e 20 ore di formazione teorica. Le ore di formazione eventualmente aggiuntive rispetto alle 20 non saranno retribuite.
6. Formazione teorica di base
6.1. I giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, indipendentemente dalla durata complessiva del contratto stesso, effettueranno un gruppo di 20 ore di formazione teorica, progettato dall'Ente bilaterale regionale ed attuato presso gli Istituti che si convenzionino con l'Ente bilaterale medesimo.
Tale gruppo di ore riguarderà nozioni di base relative alla disciplina del rapporto di lavoro, alla cooperazione, all'organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.
6.2. Le aziende che assumono giovani con contratto di formazione e lavoro in attuazione del presente accordo, verseranno una quota all'apposito fondo dell'Ente Bilaterale per le spese di partecipazione ai corsi in questione. L'importo di tale quota verrà stabilito dalle parti a livello regionale e non potrà essere modificato d'intesa tra le parti stesse prima del 30-6-1996.
Tale importo verrà versato per ciascun giovane assunto ai sensi del comma precedente che partecipi ai corsi suddetti.
6.3. In caso di intervento comunitario, nazionale, regionale o comunque pubblico che assicuri il finanziamento della formazione teorica di base per i contratti formazione e lavoro, di cui al presente accordo, le parti nell'ambito dell'Ente bilaterale regionale, rimoduleranno il contributo a carico delle aziende a copertura dei residui costi effettivamente sostenuti per tale formazione.
6.4. Le cooperative, che assumono ai sensi del presente accordo, per il tramite dell'Associazione di rappresentanza daranno comunicazione all'Ente bilaterale regionale dell'assunzione, nei tempi e con le modalità di cui al Regolamento.
6.5. La cooperativa potrà effettuare autonomamente la formazione teorica di base, in luogo della prestazione lavorativa, sulla base delle indicazioni fornite dall'Ente bilaterale regionale nei casi in cui:
- il progetto presentato dall'azienda, relativamente alla formazione teorica di base, sia ritenuto adeguato dalla Commissione territoriale;
- entro i 6 mesi dall'assunzione, l'Ente non abbia provveduto all'organizzazione dei corsi.
6.6. La formazione teorica di base effettuata ai sensi del presente accordo, sarà predisposta in modo da essere idonea ad assicurare ai contratti di formazione e lavoro, stipulati nel rispetto dello stesso, la caratteristica formativa richiesta per dare diritto di accesso ai contributi pubblici (statali, regionali, comunitari, ecc.).
Qualora per l'accesso a tali contributi sia richiesta una durata della formazione per i contratti formazione e lavoro superiore a quelle di cui al precedente punto 5.4., le parti si incontreranno per le valutazioni conseguenti.
7. Trattamento economico e normativo
7.1. Ai sensi della L. 451/ 1994 e successive ___ possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro lavoratori di età compresa tra i 16 d i 32 anni o come deliberato dalle CRI.
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del presente accordo, verranno applicate le normative vigenti di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro adottato dall'impresa, salvo quanto esplicitamente e diversamente concordato tra le parti nel presente accordo.
Sono estese ai rapporti di formazione e lavoro le disposizioni degli accordi interconfederali.
7.2. Per i lavoratori assunti con C.F.L. ai sensi del presente accordo, mirati all'acquisizione di professionalità intermedie, di cui all'art. 16 comma 2 L. n. 451/1994, inquadrati nel livello più basso, ove esso sia unico tra i livelli esclusi da C.F.L. della tabella A allegata, la permanenza in tale livello non potrà superare i 6 mesi.
7.3. Periodo di prova - La durata del periodo di prova sarà pari a:
- quattro settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata fino a 12 mesi;
- due mesi di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 24 mesi.
7.4. Inquadramento e trattamento retributivo - Ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro verrà riconosciuto un trattamento retributivo corrispondente ai minimi tabellari ed ai valori dell'indennità di contingenza (nonché E.D.R. ove non conglobato) stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il livello di inquadramento indicato nel progetto di formazione e lavoro. Il livello di inquadramento non potrà essere inferiore, per più di un livello, a quello spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato che svolgono mansioni e funzioni corrispondenti a quelle assegnate, con carattere di prevalenza, al giovane assunto con contratto di formazione e lavoro.
Compete agli altri livelli di contrattazione collettiva stabilire norme sul diritto, i criteri e le modalità di accesso dei giovani con contratto di formazione e lavoro alle erogazioni retributive collegate a risultati di cui al punto 3 del capitolo 2 "Assetti contrattuali" del protocollo interconfederale 23-7-1993.
Ai giovani con contratto di formazione e lavoro sono estesi i servizi aziendali ove esistenti (es. mensa, trasporti) o le relative indennità sostitutive.
Qualora il contratto di formazione e lavoro, per iniziativa del datore di lavoro, non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore con contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 16, comma 2 lettera A della L. 451/1994 sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di Legge e di contratto, la seguente somma:
- dalle aziende fino a 20 dipendenti:
una mensilità retributiva composta da minimo tabellare e contingenza riferiti al livello di inquadramento di cui al precedente comma del presente punto per contratti di durata di 24 mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di 1/24 di mese per ogni mese di durata del contratto;
- dalle aziende oltre 20 dipendenti:
due mensilità retributive composte da minimo tabellare e contingenza riferiti al livello di inquadramento di cui al precedente comma del presente punto, per contratti di durata di 24 mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e viene calcolato nella misura di 1/12 di mese per ogni mese di durata del contratto.
7.5. Malattia e/o infortunio sul lavoro - Il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro viene disciplinato come segue.
In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 120 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di formazione e lavoro.
Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto nei seguenti casi:
a) unica malattia di durata non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione della malattia stessa;
b) pluralità di malattie per una durata complessiva non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione dell'ultima di tali malattie e di cui la ricaduta costituisce continuazione.
I periodi di conservazione del posto previsti nel secondo e nel terzo comma del presente punto si intendono riferiti a contratti di formazione e lavoro di 24 mesi e vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore a 24 mesi.
L'azienda erogherà a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualifica di assunzione, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, un trattamento economico pari al 40% della retribuzione prevista al punto 5 per i contratti di formazione e lavoro.
Tale trattamento è assorbito fino a concorrenza dalle prestazioni economiche di malattia corrisposte dagli Istituti assicuratori ai lavoratori che vi abbiano diritto durante il periodo di conservazione del posto di cui al presente punto.
Sarà operata la sospensione e il relativo prolungamento del contratto di formazione e lavoro per il corrispondente periodo di malattia di lunga durata, ferma restando la non obbligatorietà della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato alla scadenza della proroga.
7.6. Le imprese cooperative, fatte salve inderogabili esigenze produttive e di organizzazione del lavoro, escluderanno da orari e da lavori disagiati od esposti a particolari rischi i giovani con contratto di formazione e lavoro.
7.7. Trasformazione in rapporto a tempo indeterminato - Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita ed il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla Legge a norma di quanto previsto dall'art. 3, quinto comma della Legge n. 863, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, con esclusione, degli aumenti periodici di anzianità.
7.8. Le parti firmatarie a livello nazionale si incontreranno per apportare modifiche al presente accordo, anche nel corso della sua validità, qualora intervenissero cambiamenti nelle norme di Legge che regolano il contratto di formazione e lavoro. Le stesse inoltre si riuniranno con scadenza semestrale al fine di valutare congiuntamente l'applicazione corretta, nella sua interezza, del presente accordo a livello territoriale e tutti gli eventuali problemi che possano insorgere.
Alla ultima verifica precedente la scadenza sarà esaminata la possibilità di applicazione del presente accordo anche ai settori esclusi.
8. Decorrenza e durata
Il presente accordo decorre dal 1-8-1995 e ha validità fino al 30-6-1997 e si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdetto 6 mesi prima della scadenza.
Roma,
Settori |
Livelli | Livelli esclusi da C.F.L. | Livelli professionalità intermedie | Livelli professionalità elevate |
Alimentari* | 8 | 6º | 5º-4º | 3º-3ºA-2º-1º-1ºS |
Edili* | 8 | 1º | 2º-3º | 4º-5º-6º-7º-8º |
Metalmeccanici 8 | 1º-2º | 3º-4º | 5º-Liv. Sup. 6º-7º |
|
Pesca | 8 | 7º-6º | 5º-4º | 3º-2º-1º Quadri |
Pulizie* | 7 | 6º op. - 4º imp.5º-4º op. | 3º sup. op. |
|
| 7º-6º | -3º/2º imp. | 1º imp. |
|
Appalti F.S. | 7 | 1º-2º | 5º-4º | 3º-2º-1º |
Sociali | 9 | 6º-5º | 3º-4º | 5º-6º-7º-8º-9º |
Vigilanza | 10 | 6º/5º imp. | 4º-4ºs-3º-3ºs | 2º-1º-1ºs-Quadri |
Coop. agricole 10 | 4º op. | 4º imp. | 3º-2º-1º imp. |
|
| 1º/2º imp. | 3º op. | 2º-1º op. |
|
Forestali | 10 | 1º op. | 3º imp. | 4º-5º-6º imp. |
|
| 2º op. | 3º-4º op. |
|
* Permanenza nel livello base limitata a 6 mesi. |
Note: La tabella è riferita ai CCNL vigenti alla data di stipula dell'accordo interconfederale sui C.F.L.
In sede di rinnovo dei CCNL potranno intervenire tra le parti intese di diversa collocazione dei livelli che saranno comunicati alle parti stipulanti il presente accordo interconfederale.
Per i CCNL non stipulati autonomamente da Associazioni delle Centrali Cooperative, la collocazione dei livelli viene determinata sulla base delle intese in materia relative a tali CCNL
Allegato 1 - Progetto standard di formazione e lavoro
FAC-SIMILE (da riprodurre su carta intestata dell'azienda)
Il sottoscritto ------------------------- nella sua qualità di -----------
della -------- Scarl sita in -------------------- prov. ------------------
Via ---------------------------- tel. -------- fax ---------- Cap. -------
esercente attività di ----------------- aderente a -----------------------
(Centrale Cooperativa)
settore produttivo ----------------------------------------
codice Istat
contratto applicato: CCNL -----------------------------
con organico di n. ------ dipendenti a tempo indeterminato
alla data di presentazione al 31-12-1993 al 31-12-1994
Dirigenti ------------------------- ----------- -----------
Quadri ------------------------- ----------- ----------
Impiegati ------------------------- ----------- ----------
Operai ------------------------- ----------- ----------
Apprendisti ------------------------- ----------- ----------
Totale ------------------------- ----------- ----------
Precedente utilizzo dei contratti di formazione e lavoro
numero qualifiche tempi % conforme
------ ---------- ------ ----------
------ ---------- ------ ----------
------ ---------- ------ ----------
chiede che venga approvato il progetto di formazione e lavoro relativo al
conseguimento della/e qualifica/che finali di
numero qualifiche
-------- ----------
-------- ----------
-------- ----------
livello iniziale di inquadramento -------------------------------
Livello finale di inquadramento ---------------------------------
n. complessivo delle unità interessate all'assunzione -----------
durata del/i contratto/i di formazione e lavoro
qualifiche - livello finale durata/mesi assunzione
--------------------------- ----------- ----------
--------------------------- ----------- ----------
--------------------------- ----------- ----------
La formazione consisterà nell'impartire nozioni teoriche e pratiche necessarie allo svolgimento delle mansioni ed al conseguimento delle qualifiche oggetto della formazione stessa e consentire l'inserimento graduale nella posizione lavorativa sopra indicata conseguente alla progressiva acquisizione delle capacità professionali.
In particolare:
la formazione sarà così impartita
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
i contenuti della istruzione avranno particolare riferimento
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
La formazione sarà realizzata sotto la guida di ---------- per gli aspetti tecnico-pratici e sotto la guida di ---- per le ore di formazione teorica.
La retribuzione sarà conforme a quella prevista dal CCNL applicato.
Trattamento economico e ore di formazione corrispondono a quanto previsto dall'accordo interconfederale tra Centrali Cooperative e CGIL, CISL, UIL.
Ai sensi della Legge 1617/1962 il sottoscritto dichiara che non vi sono stati negli ultimi 12 mesi licenziamenti per riduzione di personale con la stessa qualifica.
Ai sensi dell'art. 2 della L. 675/1977 non sono in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di personale con la stessa qualifica.
Dichiara inoltre che il presente progetto standard non sarà applicato a giovani che abbiano già fruito di progetti formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo.
Si impegna infine al rispetto del CCNL, dell'accordo interconfederale sul C.F.L. e delle norme di Legge in materia di lavoro e sicurezza sociale.
Allega attestato da cui risulta l'iscrizione alla Centrale
Cooperativa ------------------------------------------------
Data -------------------
La Cooperativa
------------------
Accordo applicativo sul contratto formazione lavoro
tra FEDERLAVORO ESERVIZI, ANCST, ANCOTAT e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL
A) Ai lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro si applicano, ove compatibili, le disposizioni di Legge che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato, il presente contratto collettivo nazionale di lavoro e percepirà la retribuzione prevista dall'articolo 60 e le indennità previste dall'articolo 39.
B) I contratti di formazione e lavoro non possono avere per oggetto il conseguimento delle qualifiche previste al VI livello della classificazione del personale di cui all'art. 23.
Si considerano conformi alla presente regolamentazione:
i progetti che, per contratti di formazione e lavoro finalizzati all'acquisizione di professionalità elevate definite per il raggiungimento del livello finale compreso tra il II ed il Quadro, prevedano 120 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata;
i progetti che, per i contratti di formazione lavoro, finalizzati all'acquisizione di professionalità intermedie definite per il raggiungimento del livello finale compreso tra il IV e il III Super, prevedano 80 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata;
i progetti che, per contratti di formazione e lavoro finalizzati ad agevolare l'inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo per il raggiungimento del V livello, prevedano 20 ore di formazione da effettuarsi nei 12 mesi di durata.
C) La durata del contratto di formazione e lavoro per i casi di cui ai punti 1. e 2. del comma precedente è fissata in 24 mesi, mentre per i casi di cui al punto 3. in 12 mesi.
Nel rispetto delle disposizioni amministrative vigenti le durate dei C.F.L., possono essere prorogate per i casi di interruzione del contratto, dovute ad assenze di lunga durata e conseguenti a malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ecc.
D) Gli inquadramenti di ingresso all'atto dell'assunzione ed al termine del contratto di formazione e lavoro saranno determinati come dalla seguente tabella:
Qualifica | Livello | Livello |
contrattuale finale | iniziale | dopo 24 mesi |
Quadro | Quadro |
|
I Super | I | I Super |
I | II | I |
II | III Super | II |
III Super | III | III Super |
III | IV Super | III |
IV Super | IV | IV Super |
IV | V | IV| |
V | VI | V |
È consentito procedere ad assunzioni con contratto di formazione e lavoro a tempo parziale.
E) Fermo restando i termini sopraindicati la comunicazione, ai lavoratori interessati, della trasformazione o meno del contratto di formazione e lavoro in normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovrà essere effettuata entro il 20º mese dalla data di inizio della prestazione lavorativa.
F) Il programma di formazione per essere considerato conforme alla presente regolamentazione deve indicare:
1) il profilo professionale cui tende il progetto a livello finale di inquadramento dei lavoratori interessati;
2) numero delle assunzioni per ciascun ruolo e livello, specificando quelle richieste a tempo pieno e quelle a tempo parziale;
3) livello iniziale di inquadramento;
4) livello finale di inquadramento;
5) durata del contratto secondo quanto sopra indicato;
6) ore di formazione teorica e tecnico-pratica;
7) il programma secondo il quale, come da schemi precisati nell'allegato "O", dovrà svilupparsi l'iter formativo;
8) dipendenti in forza per livello;
9) dichiarazione che nei dodici mesi precedenti non sono stati licenziati per riduzione di personale dipendenti aventi la stessa qualifica;
10) dichiarazione di applicazione della Legge parità uomo-donna;
11) l'indicazione riguardante le modalità di realizzazione della formazione teorica (utilizzazione di strutture e docenti interni all'azienda o di centri di formazione professionali esterni);
12) i dati degli ultimi 12 mesi relativi ai C.F.L. in essere, quelli dimessisi e la percentuale di quelli trasformati a tempo indeterminato.
13) dichiarazione che non esiste ricorso a C.I.G.S. per dipendenti aventi la stessa qualifica.
G) L'assunzione dovrà risultare da un atto scritto che dovrà contenere:
1) quanto previsto dall'art. 35, precisando se si tratti di rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale;
2) livello iniziale di inquadramento;
3) livello finale di inquadramento;
4) durata del contratto e relativa cessazione (salvo trasformazione);
5) periodo di prova nei termini previsti dall'art. 36 del presente CCNL;
6) ore di formazione teorica e tecnico pratica;
7) ogni altra pattuizione, ove compatibile, da applicarsi ai normali rapporti di lavoro subordinato.
Copia del programma formativo sarà consegnata dall'azienda al lavoratore interessato.
H) La formazione teorica e tecnico-pratica da impartirsi durante l'arco di 24 mesi deve avere una durata minima complessiva di:
- 80 ore per l'acquisizione di professionalità intermedie, che hanno per oggetto il raggiungimento del livello finale compreso tra il IV ed il III super. Tali ore di formazione saranno utilizzate nel seguente modo:
- 20 ore per la parte teorica;
- le restanti 60 ore saranno destinate alla parte tecnico pratica.
- 130 ore per l'acquisizione di professionalità elevate, che hanno per oggetto il raggiungimento del livello finale compreso tra i II ed il Quadro. Tali ore di formazione utilizzate nel seguente modo:
- 50 ore per la parte teorica;
- le restanti 80 ore saranno destinate alla parte tecnico pratica.
La formazione teorica predetta dovrà concernere:
- cenni sui principi fondamentali del diritto costituzionale e sulle norme di diritto e procedura penale.
- le leggi di Pubblica Sicurezza - le Guardie Particolari Giurate e gli Istituti di Vigilanza Privata;
- legislazione del lavoro;
- prevenzione antinfortunistica - la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- organizzazione del lavoro ed aziendale;
- conoscenza delle modalità di svolgimento dei vari servizi dell'istituto, loro coordinamento ed interdipendenza.
Il presente articolo e l'allegato "O" verranno notificati, a cura delle parti, al Ministero del Lavoro per i successivi eventuali procedimenti amministrativi.
Le parti si impegnano ad incontrarsi per apportare modifiche al presente accordo nel caso intervenissero cambiamenti nelle norme di Legge che regolano la materia.
Roma, 24-7-1996
Aree didattiche | Ore di formazione |
Area Giuridica ed Organizzativa | ore 20 |
Area Tecnico-amministrativa pratica | ore 60 |
Totale | ore 80 |
Metodologie e programma formativo - Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e della pratica capacità necessarie per svolgere i compiti assegnati.
Le metodologie di formazione sono di due tipi:
A) Lezioni teoriche che riguardano l'area giuridica ed organizzativa.
B) Addestramento sul lavoro che riguarda l'area tecnico amministrativa-pratica.
Obiettivo del primo modulo è soprattutto l'apprendimento delle conoscenze generali sulle leggi che regolano l'attività di Vigilanza Privata e delle procedure amministrative relative alle mansioni assegnate, da realizzarsi sotto la guida del responsabile dell'unità operativa, eventualmente con l'ausilio di esperti esterni.
Nella seconda fase saranno perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l'acquisizione delle capacità pratiche, da realizzarsi con l'inserimento graduale nella posizione lavorativa e l'affiancamento sul lavoro a personale già qualificato.
Area Giuridica e Organizzativa - Cenni sui Principi fondamentali del diritto costituzionale e sulle norme di diritto e procedura penale.
- Le leggi di Pubblica Sicurezza - Le guardie Particolari Giurate e gli Istituti di Vigilanza Privata.
- Legislazione del Lavoro.
- Contratti di lavoro.
- Attività di organizzazione aziendale.
- Conoscenza delle disposizioni aziendali relative al rapporto di lavoro ed ai principi riguardanti i rapporti interpersonali.
- Prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Area Tecnico-amministrativa pratica - La formazione avrà lo scopo preciso di istruire la persona su:
- nozioni generali sulle procedure di contabilità con eventuale riferimento agli estratti conto, documenti bancari, fatturazione, protocollo clienti.
Aree didattiche | Ore di formazione |
Area Giuridica ed Organizzativa | ore 50 |
Area Tecnico-amministrativa pratica | ore 80 |
Totale | ore 130 |
Metodologie e programma formativo - Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e della pratica capacità necessarie per svolgere i compiti assegnati.
Le metodologie di formazione sono di due tipi:
A) Lezioni teoriche che riguardano l'area giuridica ed organizzativa
B) Addestramento sul lavoro che riguardano l'area tecnico amministrativa pratica
Obiettivo del primo modulo è soprattutto l'apprendimento delle conoscenze della legislazione che regola l'attività di Vigilanza Privata, il rapporto di lavoro e delle procedure amministrative relative alle mansioni assegnate, dell'attività di organizzazione aziendale e delle relative disposizioni.
Nella seconda fase saranno perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l'acquisizione delle capacità tecnico-pratiche, da realizzarsi attraverso l'affiancamento sul lavoro sotto la guida della Direzione dell'Istituto o con l'ausilio di esperti esterni.
Area Giuridica ed Organizzativa
Diritto costituzionale:
- Principi fondamentali.
Norma di diritto e procedura penale:
- Principi fondamentali.
Leggi di pubblica sicurezza:
- Le Guardie Particolari Giurate e gli Istituti di Vigilanza Privata - Contenuti e Limiti.
Legislazione del lavoro.
Contratti di lavoro
Attività di organizzazione aziendale.
Conoscenza delle disposizioni aziendali relative al rapporto di lavoro ed ai principi riferiti ai rapporti interpersonali.
Prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Area Tecnico-amministrativa pratica - La formazione avrà lo scopo preciso di istruire la persona su:
- nozioni e procedure di contabilità con eventuale stesura di estratti conto, documenti bancari, ecc.;
- nozioni su: prima nota, contabilità generale, contabilità IVA, contabilità clienti e fornitori, obblighi fiscali e relativi adempimenti e documentazioni, ecc.;
- apprendimento delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, rilevazioni delle presenze, obblighi previdenziali e vari adempimenti previdenziali e fiscali in materia di lavoro subordinato;
- norme attinenti la prevenzione infortuni e la sicurezza del lavoro;
- eventuale utilizzo in futuro di elaboratori elettronici per la gestione di procedure.
Aree didattiche | Ore di formazione |
Area Giuridica ed Organizzativa | ore 20 |
Area Tecnico-amministrativa pratica | ore 60 |
Totale | ore 80 |
Obiettivi: la formazione di un operatore in grado di eseguire le mansioni tipiche della Guardia Giurata che sappia utilizzare tutte le risorse umane e tecnologiche messegli a disposizione dall'Istituto.
Metodologie e programma formativo - Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e della pratica capacità necessarie per svolgere le mansioni tipiche della Guardia Particolare Giurata.
Le metodologie di formazione sono di due tipi:
A) Lezioni teoriche che riguardano le aree giuridica organizzativa tecnologica
B) Addestramento sul lavoro che riguarda l'area tecnico pratica
Obiettivo del primo modulo è soprattutto l'apprendimento delle conoscenze necessarie a svolgere l'attività di Vigilanza.
Nella seconda fase saranno perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l'acquisizione delle capacità operative da attuarsi attraverso l'affiancamento sul lavoro con colleghi più esperti.
Area Giuridica Organizzativa e Tecnologica
Obiettivi:
- apprendimento delle norme antinfortunistiche e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- apprendimento dei diritti e dei doveri inerenti lo svolgimento della professione;
- elaborazione schemi di comportamento;
- conoscenza delle modalità di svolgimento dei vari servizi dell'Istituto, loro coordinamento ed interdipendenza;
- conoscenza dei sistemi di sicurezza innovativi loro modalità di funzionamento e funzioni.
Al personale il cui livello finale è previsto al III Super dovranno essere altresì forniti nozioni sulla gestione degli uomini e sull'organizzazione dei servizi.
Contenuti:
- cenni riguardanti:
a) la Costituzione;
b) principali norme di Diritto Penale;
c) norme di Procedura Penale:
- doveri della Polizia Giudiziaria;
- qualità di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
- le ipotesi di arresto;
d) le Leggi di Pubblica Sicurezza:
- compiti e poteri della G.P.G. in particolare l'obbligo di collaborazione con le Forze di Polizia;
- decreto e porto d'armi;
- contenuti e limiti dell'attività di Vigilanza;
e) i contratti di lavoro:
- leggi e contratto collettivo;
- il contratto di formazione e lavoro;
f) cenni sui sistemi di sicurezza elettronici;
g) il principio di funzionamento di un impianto di allarme;
h) cenni sulle caratteristiche degli impianti di allarme, sui sistemi video e sui monitor;
i) prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Area Tecnico Pratica
Obiettivi:
pratica esecuzione dei servizi.
Contenuti:
- previa illustrazione del coordinamento dei servizi tramite la centrale operativa, esecuzione dei vari servizi di vigilanza.
L'attività di formazione sarà quella svolta direttamente nelle mansioni di lavoro.
Esse saranno guidate dalla Direzione dell'Istituto e dai suoi incaricati in modo tale da fare conseguire alle persone coinvolte una solida professionalità.
Aree didattiche | Ore di formazione |
Area Giuridica ed Organizzativa | ore 50 |
Area Tecnico-amministrativa pratica | ore 80 |
Totale | ore 130 |
Obiettivi:
- migliorare la capacità di gestire gli uomini e di organizzare i servizi;
- conoscenze tecniche organizzative e principi di organizzazione aziendale;
- conoscenze tecniche di gestione degli uomini;
- conoscenze tecniche di gestione del tempo;
- conoscenza principi della logistica aziendale;
- conoscenza delle modalità di svolgimento di tutti i servizi dell'Istituto e della loro interdipendenza;
- conoscenza delle norme antinfortunistiche e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'obiettivo finale da raggiungere è la formazione di un operatore in grado di eseguire le mansioni anche di coordinamento operativo, esecutivo ed organizzativo dei gruppi e di organizzare il proprio lavoro sapendo utilizzare tutte le risorse umane e tecnologiche messegli a disposizione dall'Istituto.
Metodologie e programma formativo - Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze tecnico, pratiche e organizzative, con riferimento alle diverse tipologie dei servizi, che, nel quadro dell'evoluzione del settore, consentano anche il coordinamento esecutivo ed organizzativo delle imprese di Vigilanza.
Le metodologie di formazione sono di due tipi:
A) Lezioni teoriche che riguardano le aree giuridica organizzativa tecnologica
B) Addestramento sul lavoro che riguarda l'area tecnico pratica.
Obiettivo del primo modulo è soprattutto l'apprendimento delle conoscenze necessarie a svolgere l'attività di Vigilanza.
Nella seconda fase saranno soprattutto perseguiti gli obiettivi didattici attinenti all'acquisizione delle capacità operative - organizzative da attuarsi attraverso l'affiancamento sul lavoro con personale più esperto.
L'attività di formazione sarà guidata dalla Direzione dell'Istituto, dai suoi incaricati e/o da esperti esterni e tenderà a far conseguire alle persone coinvolte una solida professionalità nell'area specifica delle mansioni attribuitegli.
Area Giuridica Organizzativa e Tecnologica
Obiettivi:
- apprendimento dei diritti e dei doveri inerenti lo svolgimento della professione;
- elaborazione schemi di comportamento;
- organizzazione del lavoro, gestione - gestione dei gruppi;
- conoscenza dei sistemi di sicurezza innovativi, loro modalità di funzionamento e funzioni;
- coordinamento dei servizi con i sistemi di sicurezza.
Contenuti:
a) il Diritto Costituzionale:
- principi fondamentali;
- ordinamento della Repubblica;
- garanzie costituzionali;
b) principali norme di Diritto Penale.
c) norme di Procedura Penale:
- doveri della Polizia Giudiziaria- qualità di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
- la notizia del reato;
- le ipotesi di arresto;
d) le leggi di Pubblica Sicurezza:
- compiti e poteri della G.P.G. - in particolare l'obbligo di collaborazione con le Forze di Polizia;
- decreto e porto d'armi;
- contenuti e limiti dell'attività di Vigilanza;
e) i contratti di lavoro:
- leggi e contratto collettivo;
- il contratto di formazione e lavoro;
f) sistemi di sicurezza elettronici:
- concetto di alimentazione autonoma e carica in tampone;
- onde elettromagnetiche;
- il principio di funzionamento di un impianto di allarme;
g) caratteristiche degli impianti di allarme.
h) la segnalazione dell'allarme:
- la segnalazione dell'allarme;
- segnalazione acustica locale;
i) i sistemi di trasmissione a distanza dell'allarme:
- trasmissione via linea telefonica normale;
- trasmissione via linea telefonica indipendente o "punto a punto";
- trasmissione su linee "dati";
- sistemi "Multiplex";
- trasmissione ponte radio;
l) le centrali di telesorveglianza.
m) la ricerca e individuazione delle cause del falso allarme:
- lista di controllo per la ricerca causale di falsi allarmi;
- vie d'accesso;
n) i servizi e i sistemi di sicurezza - loro coordinamento;
o) organizzazione del lavoro.
p) prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Area Tecnico-pratica
- organizzazione del lavoro;
- distribuzione mezzi/uomini;
- distribuzione degli uomini nei luoghi di servizio;
- gestione del piano ferie;
- esecuzione dei servizi e/o dei compiti previsti dal livello di appartenenza.
Allegato P - Accordo sulla definizione del lavoro supplementare
Roma, 9-5-1991
Federlavoro e Servizi-ANCST-ANCOTAT e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL
si danno reciprocamente atto che con le disposizioni contrattuali contente nel CCNL dei dipendenti da cooperative di Vigilanza Privata, in materia di straordinario, non hanno inteso superare la relativa disciplina legale modificando la sua decorrenza rispetto ai limiti delle 48 ore settimanali (8 giornaliere) fissati dalla Legge e che la qualificazione di straordinario attribuita al lavoro supplementare eccedente il normale orario di lavoro, e ricompreso nei detti limiti, è esclusivamente funzionale all'applicazione delle maggiorazioni previste, fermo restando ad ogni altro effetto la vigente disciplina legale.
Allegato Q - Legge 11 maggio 1990, n. 108 Disciplina dei licenziamenti individuali
(omissis)
Allegato R - Nomina Dirigenti RSA-RSU
Roma, 24-7-1996
Spett.le FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTuCS-UIL
Oggetto: Nomina Dirigenti RSA-RSU
Poiché è Vostra consuetudine trasmetterci l'elenco delle RSA RSU senza specificare il dirigente delle stesse e poiché i nostri Associati lamentano in tale situazione l'impossibilità ad individuare il titolare del diritto, Vi preghiamo di provvedere affinché vengano segnalati i nominativi delle RSA-RSU che hanno diritto ad usufruire dei succitati permessi, contemporaneamente alla loro nomina.
F.to
FEDERLAVORO E SERVIZI
ANCST
ANCOTAT
Allegato S - Indennità Vacanza Contrattuale (ottobre 1994 - dicembre 1995) Importi mensili
Elementi di calcolo | Indennità | ||||
Liv. | Paga Base | Conting. | Tot. (A) | 1/10/94-31/12/94 | 1/1/95-1/12/95 |
Quadro | 1.360.000 | 1.031.965 | 2.391.965 | 25.116 | 71.759 |
I Super | 1.209.000 | 1.025.726 | 2.234.726 | 23.465 | 67.042 |
I | 1.108.000 | 1.018.789 | 2.126.789 | 22.331 | 63.804 |
II | 1.007.000 | 1.010.752 | 2.017.752 | 21.186 | 60.533 |
III Super | 922.000 | 1.006.206 | 1.928.206 | 20.246 | 57.846 |
III | 846.000 | 1.002.274 | 1.848.274 | 19.407 | 55.448 |
IV Super | 770.000 | 997.436 | 1.767.436 | 18.558 | 53.023 |
IV | 705.000 | 994.282 | 1.699.282 | 17.842 | 50.978 |
V | 634.000 | 990.589 | 1.624.589 | 17.058 | 48.738 |
VI | 504.000 | 983.497 | 1.487.497 | 15.619 | 44.625 |