CCNL in vigore
VIGILANZA ANTINCENDIO - COOPERATIVE
Testo consolidato del CCNL 28/02/2022
per i dipendenti ed i soci delle società e/o cooperative di vigilanza antincendio
Decorrenza: 01/01/2021
Scadenza: 31/12/2023
In Roma, addì 28 febbraio 2022
Fra
L'ANGAF - Associazione Nazionale Guardie ai Fuochi rappresentata dal Presidente ed i Vice Presidenti
e
la FILT - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti rappresentata dal Segretario Generale, Segretario Nazionale, Dipartimento Nazionale e dalla delegazione;
la FIT - Federazione Italiana Trasporti rappresentata dal Segretario Generale, Segretario Nazionale, Dirigente Nazionale, dai Segretari Generali Regionali e dalla delegazione di trattativa;
la Uiltrasporti rappresentata dal Segretario Generale, Segretario Nazionale, Dipartimento Nazionale e dalla delegazione;
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti ed i soci delle Società e/o Cooperative di vigilanza antincendio che sostituisce a tutti gli effetti il precedente CCNL del 13 febbraio 2020 e il verbale di accordo siglato il 18 dicembre 2019.
Allo scopo di perseguire l'obiettivo del riconoscimento ed ampliamento del ruolo della ANGAF e del servizio di prevenzione antincendio nei porti, così come alla Legge n. 850/73 art. 20, fuori dall'ambito portuale e ovunque la propria azione sia richiesta, le parti convengono di istituire a livello centrale un organismo paritetico, Ente Bilaterale, composto da n° 3 rappresentanti ANGAF e n° 3 rappresentanti OO. SS. stipulanti il presente CCNL (FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI) in qualità di soci fondatori.
A far data dal 1º gennaio 2020, la contribuzione a favore dell'Ente Bilaterale è di euro 3,00 per 14 mensilità per lavoratore a carico dell'azienda e di un contributo da parte dei lavoratori di euro 0,50 per 14 mensilità.
SEZIONE PRIMA - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica:
a) ai dipendenti delle imprese esercenti, anche se gestite in forma cooperativistica, attività di servizi integrativi antincendio sia terrestri che marittimi, guardie ai fuochi, vigilanza, assistenza, prevenzione e primo intervento antincendio durante le operazioni di caricazione, discarica, allibo e movimentazione di merci pericolose alla rinfusa sia allo stato liquido che gassoso, durante le operazioni in ambito portuale, nonché in locali aperti al pubblico, mostre, discoteche, teatri, cinema e simili ed ovunque la propria azione sia richiesta.
b) ai dipendenti delle imprese e cooperative esercenti attività riferite alla tutela ambientale (prevenzione e sorveglianza) sia terrestre che marittima.
Il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori delle Guardie ai Fuochi, stipulato tra le parti il giorno 13 febbraio 2020 è superato e sostituito dal presente contratto.
Il presente Contratto Collettivo è da intendersi quale unico contratto nazionale dei lavoratori delle Guardie ai Fuochi vigente.
Le disposizioni del presente CCNL nell'ambito di ogni istituto sono correlate, inscindibili tra loro e non modificabili.
Art. 2 - Informazione in sede nazionale
Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e della normativa vigente, ferme restando le rispettive responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.
L'ANGAF fornirà annualmente, generalmente entro il primo semestre, alle OO. SS. Nazionali stipulanti il presente contratto (FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI) informazioni globali riferite al settore riguardanti:
a) aspetti generali di ordine strutturale istituzionale;
b) prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di servizi, a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni professionali;
c) iniziative di aggiornamento della professionalità.
Art. 3 - Informazione in sede aziendale
Le aziende interessate forniranno semestralmente, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del presente contratto, nei limiti di opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.
Le stesse verranno inoltre informate sulla consistenza degli organici, sulle varie tipologie dei servizi resi e, fermo restando l'autonomia decisionale delle aziende, esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.
Saranno inoltre oggetto di esame congiunto a livello aziendale ogni sei mesi le seguenti materie:
- ricorso ai contratti a termine e tipologia di attività per le quali tali contratti vengono stipulati;
- consistenza degli organici e stabilizzazione dei livelli occupazionali.
Art. 4 - Contrattazione aziendale di secondo livello
Gli accordi aziendali di secondo livello hanno durata triennale dal momento del loro rinnovo e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali. Le erogazioni derivanti dalla contrattazione aziendale sono valutate con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati fra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale e della qualità del lavoro, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Materie della contrattazione aziendale di secondo livello:
a) turni giornalieri di lavoro e nastri orari e rotazione del personale tra i vari tipi del servizio;
b) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori secondo le norme dell'art. 9 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, D. Lgs 81/2008, D. Lgs 271/1999, D. Lgs. 272/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
c) dispositivi di protezione individuale (DPI);
d) varie indennità speciali (es. mancata mensa);
e) istituzione di corsi di addestramento e qualificazione professionale per il personale dipendente;
f) verifica inquadramento personale;
g) fermo restando che l'organizzazione del lavoro è di pertinenza dell'azienda, i riflessi della stessa sulle condizioni di lavoro saranno argomento di contrattazione aziendale.
La contrattazione aziendale di secondo livello potrà essere esplicata una sola volta nel corso della vigenza del presente CCNL e, ove fosse già avvenuta, alla loro naturale scadenza.
Le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente contratto nazionale per tutto il suo periodo di validità, fatto salvo le materie espressamente demandate dal presente articolo.
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto si impegnano, anche in nome e per conto dei propri organismi territoriali e aziendali nonché delle RSU costituite ai sensi dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, a dare corretta attuazione ai principi del presente articolo.
Dal 1º gennaio 2010, nelle aziende ove non si procedesse alla definizione di accordi collettivi di II livello entro i primi sei mesi dello stesso anno, a partire dal 7º mese sarà erogata ai lavoratori una quota sostitutiva di € 30,00 per 14 mensilità, utili ai fini del calcolo del TFR.
Art. 5 - Formazione professionale
Al fine di favorire e di promuovere corsi di formazione professionale le parti si impegnano a presentare congiuntamente specifici programmi formativi aventi contenuti teorici e pratici.
Le parti convengono altresì sulla necessità di promuovere una concreta ed adeguata politica di formazione professionale del settore funzionale alla formazione del personale ed al conseguimento di una ottimizzazione del servizio reso dalle Guardie ai Fuochi.
I costi della formazione sono a carico dell'Azienda.
Nelle aziende vengono riconosciute a titolo di assemblea dieci ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Dette riunioni avranno luogo su convocazione singola o unitaria delle rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle OO.SS. Nazionali stipulanti il presente CCNL.
L'assemblea potrà svolgersi anche all'interno dei locali di lavoro previo accordo con il datore di lavoro.
La richiesta di convocazione di assemblea, completa di ordine del giorno, sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di almeno 48 ore.
Art. 7 - Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali delle OO. SS. nazionali stipulanti il presente contratto hanno diritto di affiggere su appositi spazi, messi a disposizione dall'azienda, accessibili a tutti i lavoratori all'interno delle unità produttive: pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale del lavoro.
Art. 8 - Rappresentanze sindacali
Si considerano dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte di consigli o comitati nazionali e periferici di organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto.
L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto ai datori di lavoro a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
Le parti convengono di recepire gli accordi interconfederali ad oggi vigenti per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Il numero massimo dei componenti RSA o RSU è il seguente:
- n. 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- n. 4 componenti oltre le 100 unità.
Il monte ore dei permessi retribuiti disponibili da dividere tra i dirigenti delle RSA o RSU sarà pari a due ore annue per ogni dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articolo deve darne comunicazione scritta 48 ore prima tramite le rappresentanze sindacali.
A tutti i lavoratori studenti, per assenze dovute ad esami, saranno concessi, previa idonea certificazione, permessi retribuiti con la retribuzione di cui all'art. 22 comma 1 del presente CCNL.
A norma dell'art. 10 Legge 300 del 20/05/1970 i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legale, potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio usufruibili anche in un solo anno.
Nell'arco di un anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati nell'azienda.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande.
Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle aziende che occupino almeno 20 dipendenti.
Il lavoratore dovrà presentare all'azienda domanda scritta almeno un mese prima dell'inizio del corso specificando il tipo di corso, la durata e l'istituto organizzatore.
Il lavoratore dovrà fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.
I corsi non potranno avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.
Art. 10 - Contributi associativi sindacali
Le aziende provvederanno alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una delega debitamente sottoscritta dal lavoratore nella misura stabilita dalle OO.SS. nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto del 1% sul minimo conglobato per quattordici mensilità.
La delega conterrà l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale ai sensi dell'art. 26 della Legge 20 maggio 1970 n.300.
L'impegno assunto dal lavoratore con la lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale debitamente segnalata dall'Organizzazione Sindacale all'azienda con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
L'azienda verserà mensilmente l'importo della trattenuta all'Organizzazione Sindacale a cui ha aderito il lavoratore.
Art. 11 - Affissione del contratto
Copia del presente contratto dovrà essere affissa in luogo ben accessibile.
L'azienda darà copia del presente CCNL a tutti i lavoratori.
SEZIONE SECONDA - DISCIPLINA COMUNE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO
L'assunzione dei lavoratori è fatta in conformità delle norme di Legge e delle disposizioni delle Autorità competenti.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto.
All'atto dell'assunzione l'impresa comunicherà al lavoratore:
1) data e decorrenza dell'assunzione;
2) categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato;
3) qualifica e retribuzione;
4) durata del periodo di prova;
5) mansioni (Allegato A).
Art. 13 - Documenti per l'assunzione
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro i seguenti documenti:
1) certificato generale del casellario giudiziario e carichi pendenti non anteriori a tre mesi;
2) certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente;
3) documento di identità;
4) codice fiscale;
5) titolo di studio;
6) stato di famiglia;
7) dichiarazione di residenza e domicilio, impegnandosi a notificare le successive variazioni;
8) ogni altro documento inerente la mansione per la quale il lavoratore è assunto.