CCNL in vigore
VIDEOFONOGRAFICI - DISCOGRAFICI
Testo consolidato del CCNL 10/07/2014
Dipendenti delle industrie videofonografiche
Decorrenza: 01/01/2014
Scadenza: 31/12/2016
Addì, in Milano, 27 ottobre 2014
Tra
AFI - Associazione Fonografi Italiani
FIMI - Federazione Industria Musicale Italiana;
PMI - Produttori Musicali Indipendenti
UNIVIDEO - Unione Italiana Editoria Audiovisiva
con la Commissione Sindacale, Presidente del Gruppo Merceologico delle Aziende Videofonografiche di Assolombarda
e
SLC-CGIL NAZIONALE
FISTEL-CISL NAZIONALE
UILCOM-UIL NAZIONALE
PREMESSO CHE
- Le parti hanno sottoscritto in data 10 luglio 2014 il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende videofonografiche, con decorrenza dal 1-1-2014 e scadenza al 31-12-2016;
- le parti nell'ambito del suddetto accordo di rinnovo hanno condiviso di incontrarsi per sottoscrivere il nuovo testo del CCNL;
tutto ciò premesso, le parti si sono incontrate in data odierna e hanno sottoscritto in ogni sua parte il nuovo testo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende videofonografiche.
Addì, in Milano,10 Luglio 2014
Tra
• AFI (Associazione Fonografi italiani)
• FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana)
• PMI (Produttori Musicali Indipendenti)
• UNIVIDEO (Unione Italiana Editoria Audiovisiva)
e
• FISTEL-CISL NAZIONALE .
•SLC-CGIL NAZIONALE
• UILCOM-UIL NAZIONALE
si è stipulato il presente accordo di rinnovo del CCNL 15 febbraio 2011
Il presente CCNL viene stipulato riconoscendo all'autonomia contrattuale delle parti la funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le parti stesse riconnettono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
In coerenza con l'impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali collegati, delle imprese aderenti e delle RSU dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni industriali concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto, le parti s'impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL e le applicazioni aziendali ad esse coerenti.
Nello specifico, le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi, per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le OO.SS. s'impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni o intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli e, tutto ciò, nell'ambito di una corretta e puntuale applicazione delle norme contrattuali.
Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.
Inoltre, le Parti fanno espresso riferimento a quanto definito dall'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, dal Protocollo d'Intesa del 31 maggio 2013, nonché dal Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014.
Art. 1 - Applicabilità del contratto.
Il presente contratto si applica alle aziende videofonografìche e in particolare a tutte le aziende che svolgono attività di produzione, distribuzione o commercializzazione dei prodotti videofonografici indipendentemente dal supporto videofonografico e/o fonografico utilizzato.
Sezione l - RAPPORTI SINDACALI
Art. 2 - Il sistema delle relazioni sindacali.
Il sistema delle relazioni sindacali è costituito:
-dal CCNL;
- dalla contrattazione aziendale negli ambiti e con le modalità previste dal CCNL;
- da una coordinata articolazione di relazioni a livello nazionale, territoriale e aziendale, aventi finalità di consultazione, di informazione e di esame congiunto secondo quanto dettagliatamente previsto nei diversi articoli.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Il CCNL è composto da una parte normativa e da una parte economica entrambe di dura triennale.
La piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della sua scadenza. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto 6 mesi prima della scadenza.
Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l'applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosce una copertura economica, nella misura che sarà definita nell'accordo di rinnovo, ai lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo di rinnovo stesso. ,
Entro 6 mesi dalla scadenza del contratto, le parti si incontreranno per definire le modalità di recupero degli scostamenti tra il tasso di inflazione previsto e quello effettivo, definito nelle sedi competenti, che avverrà entro la vigenza contrattuale in termini di variazione dei minimi contrattuali.
La contrattazione aziendale.
Sono titolari della contrattazione aziendale le RSU e le strutture territoriali delle OOSS stipulanti il CCNL.
Le Aziende sono, ove richiesto, assistite e/o rappresentate dalle Associazioni imprenditoriali competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.
La contrattazione aziendale concerne materie delegate dal CCNL e, pertanto, deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto stesso, secondo il principio del "ne bis in idem".
In coerenza con quanto previsto al punto 7 dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, le Parti concordano che a livello aziendale, al fine di sostenere e/o migliorare la competitività dell'impresa e la sua occupazione, possono essere realizzate intese sulle seguenti materie:
- gestione prestazione lavorativa;
- organizzazione del lavoro (assetto inquadramentale in coerenza con i nuovi modelli produttivi);
- articolazione degli orari di lavoro, fermo restando il limite dell'orario previsto dal CCNL.
Gli accordi di cui sopra potranno essere realizzati tra azienda, assistita dall'Associazione industriale territoriale, con le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali territorialmente competenti stipulanti il presente contratto. Le intese sottoscritte saranno trasmesse alle parti stipulanti il CCNL dalle rispettive strutture territoriali ai fini del necessario monitoraggio in sede nazionale degli accordi realizzati
Modalità, contenuti e limiti della contrattazione aziendale con contenuto economico sono disciplinati dall'art. 30, parte Generale, sezione III.
La contrattazione aziendale di tipo normativo avviene sulle materie demandate a tale livello dal CCNL.
Consultazione, informazione, esame congiunto.
Le motivazioni, le finalità, le modalità e i tempi delle diverse tipologie di rapporti che realizzano l'impostazione partecipativa delle relazioni sindacali, sono disciplinate nei singoli articoli che prevedono le procedure richiamate.
Art. 3 - Osservatorio nazionale.
Le parti, nella convinzione che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppone una comune conoscenza delle linee di evoluzione del settore, dei suoi punti di forza e dei suoi punti di debolezza e del grado di aderenza delle norme di Legge e contrattuali alle loro esigenze, convengono di costituire un Osservatorio nazionale.
L'Osservatorio sarà costituito pariteticamente da 6 esponenti delle Associazioni stipulanti che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Le riunioni dell'Osservatorio si terranno con la periodicità ritenuta opportuna dalle Parti che, comunque dovranno incontrarsi almeno una volta nel primo trimestre di ogni anno e se necessario produrre un documento di sintesi delle materie trattate.
Ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, l'Osservatorio esaminerà in particolare i seguenti argomenti:
- andamento e prospettive del mercato dei più rilevanti comparti;
- andamento e prospettive degli investimenti;
- evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dei modelli di organizzazione, delle professionalità;
- andamento e prospettive dell'occupazione;
- le problematiche della sicurezza e dell'ecologia, anche in riferimento ai rapporti con le istituzioni; .
- le problematiche della formazione professionale, anche in relazione all'attività degli Organismi paritetici di cui all'Accordo Interconfederale 20-1-93;
- le tematiche inerenti i processi di terziarizzazione e outsourcing;
- i mutamenti dei criteri organizzativi delle aziende in relazione all'evoluzione del mercato, delle tecnologie e dei prodotti multimediali;
- andamento e prospettive del mercato interno e internazionale dei comparti.
I lavori dell'Osservatorio avverranno sia sulla base dei dati già in possesso delle Associazioni, sia sulla base di apposite rilevazioni che potranno essere concordate.
Ad esito degli approfondimenti sulle materie elencate e al fine di promuovere interventi ritenuti utili, le parti potranno anche valutare l'opportunità di effettuare azioni congiunte nei confronti delle Amministrazioni competenti.
Le riunioni dell'Osservatorio si terranno con la periodicità ritenuta opportuna dalle parti che, comunque dovranno incontrarsi almeno 2 volte l'anno.
Art. 4 - Sistema di informazione.
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazioni, anche in adempimento del d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 25, nell'intento di favorire il progresso e lo sviluppo del settore.
Livello nazionale.
Annualmente nel mese di aprile si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali le Associazioni imprenditoriali nazionali, ciascuna per il settore di competenza, forniranno alle OOSS stipulanti informazioni globali in merito alla linea generale dell'andamento economico-produttìvo e alle prevedibili implicazioni occupazionali, anche in riferimento alla situazione internazionale.
All'entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelle esistenti) illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilita, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Livello territoriale.
Annualmente, le Organizzazioni imprenditoriali stipulanti forniranno, congiuntamente alle OOSS territoriali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, nel corso di un apposito incontro, gli elementi conoscitivi globali, riferiti alle Aziende videofonografiche associate, circa l'andamento, le prospettive produttive e l'evoluzione tecnologica del settore con riferimento in particolare ai riflessi sulla dinamica della situazione occupazionale, con particolare riferimento all'occupazione femminile.
Inoltre nel corso di tale incontro le Organizzazioni imprenditoriali stipulanti informeranno i Sindacati territoriali di categoria sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nel corso degli incontri di cui sopra, le parti esamineranno i problemi relativi al personale femminile dipendente anche a tutela dei livelli occupazionali e al fine di individuare le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984, secondo quanto previsto dal successivo art. 6.
Le parti effettueranno un esame congiunto delle implicazioni di cui al comma precedente nel loro insieme, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Livello aziendale e di gruppo.
Annualmente, nel corso di specifici incontri, le Aziende o i Gruppi del settore (intendendosi per tali i complessi industriali con più unità produttive che applicano il presente contratto, situate nel territorio nazionale) che occupano più di 50 dipendenti, assistite dalle Organizzazioni imprenditoriali, forniranno alle RSU, assistite dalle OO.SS. territoriali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi, all'entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti) illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Informazioni riservate.
I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e consultazione di cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dall'impresa nel legittimo interesse della stessa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato, indipendentemente dal luogo in cui si trovino.
In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti disciplinari di cui alla sezione IV Norme comportamentali e disciplinari.
L'impresa non è obbligata a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno.
Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle informazioni qualificate come tali nonché per la concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno, sono demandate ad una Commissione di conciliazione composta da sette componenti (tre designati dalla Parte imprenditoriale, tre dalla Parte sindacale ed uno di comune accordo).
La Commissione di conciliazione sarà costituita, su istanza di una delle Parti, entro trenta giorni dal ricevimento dalla richiesta scritta. Essa si esprimerà entro venti giorni dalla data del ricorso.
Compete alla Commissione determinare i criteri sia di merito (in punto definizione della riservatezza e delle condizioni di esclusione della informativa) sia procedurali di funzionamento.
Le Parti si danno atto che le procedure di informazione e consultazione previste dalla Legge n. 223/1991, dalla Legge n. 428/1990 e successive modifiche come anche le procedure di cui al successivo art. 5 del presente contratto assorbono e sostituiscono la procedura di cui al presente articolo.
Analoghe informative potranno essere fornite dall'azienda alle RSU relativamente ai contratti part-time stipulati e all'eventuale ricorso al lavoro supplementare, anche al fine di valutare eventuali richieste di consolidamento di una quota parte delle ore supplementari prestate, all'eventuale ricorso a tirocini e stage, nonché agli appalti in corso.
Art. 5 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
Le Parti sostengono lo sviluppo di un'azienda socialmente responsabile attraverso l'impegno di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno in relazione al proprio ruolo, ad integrare i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie attività e nei rapporti interni ed esterni, operando responsabilmente con la consapevolezza dei propri diritti e doveri. In relazione a quanto sopra descritto. In caso di processi di ristrutturazione aziendale, oppure d'introduzione di nuovi sistemi produttivi, o di significative modifiche all'organizzazione del lavoro o di decentramento di importanti fasi dell'attività produttiva che comportano rilevanti ricadute sui livelli di occupazione o estesi interventi di riconversione professionale dei lavoratori, le Direzioni aziendali, fermi restando i distinti ruoli e responsabilità, esporranno alla RSU e alle OO.SS. territoriali preventivamente alla loro osservazione e le proposte eventualmente avanzate.
La fase consultiva avrà come finalità la salvaguardia del "capitale umano'', la riduzione del costo sociale e la tutela della competitività dell'impresa, in essa saranno analizzate tutte le azioni possibili volte a creare razionalizzazione dei costi, nonché l'attivazione di strumenti che determinino impatti non drammatici e che accompagnino la riconversione professionale dei lavoratori coinvolti. Le Parti verificheranno anche la possibilità e l'opportunità di attivare strumenti di riconversione, formazione e reinserimento, esistenti sia a livello territoriale, sia a livello nazionale.
Durante la fase consultiva, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni, le parti non assumeranno iniziative unilaterali. Terminata la fase consultiva, gli aspetti dei piano aziendale riguardante i lavoratori saranno in oggetto di appositi incontri, tra Direzione aziendale e RSU finalizzata a disciplinarne l'attuazione.
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in linea con la Raccomandazione CEE 13-12-84 n. 635 e con le disposizioni legislative in materia, in particolare le leggi nn. 903/77, 125/91, 196/00, d.lgs 198/2006 e d.lgs 5/2010 attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile. In relazione a quanto sopra viene costituita una Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità composta da 6 componenti, per la metà designati dalle Associazioni imprenditoriali stipulanti e per metà dalle OO.SS. stipulanti.
La Commissione avrà i seguenti compiti:
- esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settori disciplinati dal CCNL;
- elaborare schemi di progetti di azioni positive;
- esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali;
- studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali e/o ambientali sui luoghi di lavoro accertando, in via preventiva, diffusione e caratteristiche del fenomeno.
Le parti promuoveranno la conoscenza dei risultati del lavoro della Commissione presso le proprie strutture associative.
Art. 7 - Formazione e aggiornamento professionale.
Le Parti contraenti riconoscono la necessità e s'impegnano a dare impulso alla formazione e all'aggiornamento professionale come mezzo necessario per l'incremento e la conservazione delle capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive, degli impianti e delle risorse umane.
Pertanto, in relazione alla condivisa finalità di perseguire una formazione continua dei lavoratori, coerente con le attività dell'azienda e con gli obiettivi di miglioramento professionale dei lavoratori, quale strumento fondamentale a sostegno dello sviluppo delle professionalità richieste dall'evoluzione delle attività e dei modelli organizzativi aziendali nel comparto, le aziende favoriranno, anche con il supporto dell'Associazione imprenditoriale competente alla quale aderiscono e/o conferiscono mandato, interventi di formazione continua e di politiche attive del lavoro, ricorrendo agli strumenti di formazione finanziata che si rendano disponibili (Fondimpresa, L. 236, FSE, ecc.).
I piani formativi sopradescritti saranno oggetto di confronto preventivo con la RSU, che potrà avanzare proposte di ampliamento del piano stesso, sia in relazione ai programmi, sia in relazione ai lavoratori coinvolti.
Si richiama, in quanto connesso e compatibile con quanto sopra, l'Accordo firmato da Assolombarda e CGIL-CISL-UIL in data 9 giugno 2011.
I lavoratori che frequenteranno i corsi di cui al presente articolo, potranno avvalersi dei permessi previsti dall'alt 40, sezione III, del presente contratto, secondo la disciplina prevista dall'articoio stesso.
Nota a verbale
Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, nonché al fine di preservare tutte le professionalità, le aziende verificheranno la necessità di adeguato aggiornamento per quelle lavoratrici/lavoratori che hanno avuto medi o lunghi periodi di assenza a vario titolo (maternità, congedi parentali e/o per ragioni di cura, infortuni o qualunque altra causa abbia generato assenze di lungo periodo)
Le parti, nel prendere atto del ricorso nell'ambito del settore videofonografico a lavorazioni presso terzi per effettuazione di produzioni presenti nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti.
A conferma di quanto sopra e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese videofonografiche svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, queste inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionaie, l'impiego all'osservanza delle norme del CCNL di loro pertinenza e di quelle, relative alla tutela del lavoro.
Art. 9 - Mobilità interna della manodopera.
Le Direzioni aziendali informeranno preventivamente le RSU sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori. Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro 3 giorni dalla avvenuta informazione.
Sezione II - DIRITTI SINDACALI DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le Parti stipulanti convengono di incontrarsi entro il 31-12-2015 per armonizzare la disciplina relativa alla sezione II "Diritti sindacali" in conformità a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 10-1-2014 T.U. sulla rappresentanza e delle disposizioni legislative In materia.
Art. 10 - Assemblea sindacale.
In tutte le unità produttive i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi sindacali attinenti il rapporto di lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle OO.SS congiuntamente stipulanti il presente contratto.
La convocazione sarà comunicata alla Direzione con un preavviso di 24 ore e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni saranno tenute fuori dell'orario di lavoro.
È ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l'orario di lavoro entro un limite massimo di 10 ore nell'anno solare, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno avere luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o di gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Le modalità di cui ai precedenti commi saranno definite a livello aziendale.
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti territoriali da essi designati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
Art. 11 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
Le RSU di cui all'Accordo interconfederale 20-12-93, subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella totalità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di Legge.
Le RSU, insieme alte strutture territoriali ed eventualmente alle strutture nazionali stipulanti' il presente CCNL, costituiscono l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale delle materie e con le procedure previste dal presente CCNL.
In sede aziendale le RSU sono, altresì, le destinatarie dell'informazione, dell'esame congiunto e della consultazione, secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti.
Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti l'iniziativa per l'elezione della RSU può essere assunta dalle OOSS stipulanti il CCNL e dalle OOSS che, pur non avendo stipulato il CCNL, possiedono i seguenti requisiti:
- siano formalmente costituite con un proprio statuto e atto costitutivo,
- accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione e l'Accordo interconfederale 20-12-93;
- presentino una lista corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'unità produttiva pari almeno al 5% degli aventi diritto al voto.
La RSU è composta per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presentate dalle OOSS di cui al comma precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.
Il residuo terzo viene assegnato alle sole OOSS stipulanti il CCNL e alla sua copertura si procede mediante elezione o designazione in proporzione ai voti ricevuti.
A norma dell'Accordo interconfederale 22-6-95, all'atto delle elezioni per la costituzione della RSU, i candidati a rappresentanti per la sicurezza vengono indicati specificatamente tra gli altri candidati proposti.
I componenti la RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente.
In caso di dimissioni di un componente designato dalle OOSS stipulanti ii CCNL, si procederà ad una nuova designazione da parte delle stesse Organizzazioni.
I sostituti decadono con gli altri componenti alla scadenza triennale.
Le dimissioni e le conseguenti sostituzioni dei componenti la RSU non possono superare il 50% dei componenti, pena la decadenza dell'intero Organismo.
Le Organizzazioni stipulanti il presente contratto e quelle che aderiscono formalmente alla presente regolamentazione e all'Accordo interconfederale 20-12-93, partecipando alla procedura di elezione delle RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA.
Per quanto non previsto dal presente articolo e per ciò che attiene al regolamento elettorale, si fa rinvio all'Accordo interconfederale riportato in allegato al CCNL.
Nota a verbale
Le parti convengono che l'applicazione della normativa riguardante le RSU non dovrà comportare né oneri né vantaggi rispetto alle previgenti norme contrattuali in materia di permessi sindacali (CCNL 24-7-93).
Art. 12 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive.
Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali nazionali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali della categoria e dei Sindacati territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali della categoria, potranno essere concessi brevi permessi fino ad un massimo di 8 ore mensili, ove non ostino impedimenti di ordine tecnico-produttivo aziendale, con la corresponsione di un importo pari alla retribuzione globale delle ore effettivamente usufruite per il disimpegno delle loro funzioni.
Inoltre, ai lavoratori di cui sopra, potranno essere concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale.
II trattamento di cui al comma precedente, in ogni caso, non potrà comportare per ogni singola azienda un onere superiore a complessive 8 ore mensili per ognuna delle OOSS firmatarie.
Tuttavia, viene ammessa la cumulabilità semestrale dei permessi non usufruiti nel corso di ogni mese.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative, nonché le richieste di permesso retribuito dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Organizzazioni territoriali degli Industriali, che provvederanno a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene.
Per l'aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali si applicano le disposizioni di cui all'alt. 31, Legge n. 300 del 20-5-70.
Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, si applica la normativa, in tema di permessi, di cui all'art. 32, Legge n. 300 del 20-5-70.
Art. 13 - Versamento dei contributi sindacali.
L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante una delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all'azienda del lavoratore stesso.
Le deleghe avranno validità annuale, salvo revoca che potrà intervenire in qualsiasi momento.
La delega conterrà l'indicazione della OS a cui l'azienda dovrà versare il contributo.
Le trattenute saranno effettuate ogni mese sulle relative competenze del lavoratore.
Le quote sindacali trattenute dall'azienda verranno versate su conti correnti bancari indicati da ciascun sindacato.
Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già concordati e in atto in sede aziendale, restano invariati.
Le RSU hanno diritto di affiggere in appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro. II contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all'imprenditore e ai dirigenti dell'azienda.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, Legge 20-5-70 n. 300, secondo cui gli Istituti di patronato hanno diritto di svolgere, su di un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, per quanto riguarda gli Istituti di patronato di emanazione delle OOSS firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1, DLCPS 29-7-47 n. 804, mediante propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni.
I rappresentanti dei patronati concorderanno con le singole aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoro.
Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente dell'azienda per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rifasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico e organizzativo.
I rappresentanti del patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione delle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni.
I patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con l'eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguente alle attività richiamate nel presente articolo.
Sezione III - DISCIPLINA COMUNE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'assunzione dei lavoratori è fatta in conformità alle norme di Legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
(1) data d'inizio del rapporto di lavoro;
(2) località in cui presta la sua opera;
(3) livello professionale della classificazione unica cui viene assegnato, qualifica e retribuzione;
(4) la parte speciale che gli viene applicata;
(5) durata dell'eventuale periodo di prova di cui alle parti speciali;
(6) tutte le altre eventuali condizioni concordate.
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica nel rispetto delle leggi vigenti.
In occasione dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato, con contratto part-time a tempo indeterminato, con contratto a termine di durata pari o superiore a 6 mesi, l'azienda consegnerà al neo-assunto il modulo di domanda di adesione al Fondo Byblos e la scheda informativa.
Art. 17 - Documenti, residenza e domicilio.
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
(a) carte d'identità o documento equipollente;
(b)certificato di residenza di data non anteriore a 3 mesi (l'interessato dovrà comunicare anche l'eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalia residenza).
Ai sensi dell'alt. 607 CPP e nei limiti di cui all'alt. 8, Legge n. 300/70, il datore di lavoro potrà chiedere il certificato penale del lavoratore.
All'atto dell'assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso, la sezione del libretto personale sanitario e di rischio da compilarsi a cura dell'azienda.
Il datore di lavoro dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio.
Art. 18 - Classificazione dei lavoratori.
I lavoratori sono inquadrati sulla base di un unico sistema di classificazione, articolato su 8 livelli professionali con altrettanti livelli retributivi, ai quali corrispondono identici valori di retribuzione tabellare base, secondo la tabella allegata.
Per l'inquadramento dei lavoratori, anche nelle nuove forme di professionalità, si utilizzeranno le declaratorie e i profili esemplificativi previsti nel seguente schema di classificazione professionale unica.
Ai fini dell'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti specifici previsti per i quadri, gli impiegati e gli operai dalle disposizioni di Legge, di accordo interconfederale e di CCNL, si farà riferimento, in relazione alle caratteristiche dell'attività svolta e alla posizione dei singoli nell'organizzazione aziendale, ai criteri di appartenenza alle singole categorie legali o contrattuali.
Le esemplificazioni riportate in calce alle declaratorie non esauriscono il numero delle mansioni esistenti.
Le mansioni non esemplificate o le mansioni obiettivamente nuove, derivanti da innovazioni tecnologiche o da nuove forme di organizzazione del lavoro e che verranno individuate da un esame comune tra Direzione aziendale e RSU in relazione anche ai riflessi sulla professionalità, verranno inquadrate nell'ambito dei vari livelli sulla base di riferimenti analogici con le mansioni esemplificate e sulla base delle declaratorie.
Le eventuali controversie derivanti da quanto sopra formeranno oggetto d'esame tra la Direzione aziendale e la RSU. In caso di mancato accordo la controversia sarà esaminata a livello territoriale.
Nota a verbale
All'atto dell'assunzione l'azienda indicherà a ciascun lavoratore il livello professionale del sistema d'inquadramento unico cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione nonché la parte speciale che gli viene applicata.
1º livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori addetti ad operazioni di pulizia e manovalanza comune, nonché i nuovi assunti per mansioni di produzione per un periodo non superiore a 2 mesi.
2º livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori e operazioni che richiedono il possesso di semplici capacità e conoscenze pratiche.
Profili:
- ausiliari;
- fattorini;
- guardiano custode.
3º livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni impiegatizie esecutive semplici; i lavoratori che nei reparti compiono mansioni di normale complessità che comportano adeguata conoscenza dell'uso delle macchine e dell'impiego dei materiali.
Profili generici:
- addetto ad attività semplici di segreteria;
- addetto all'attività di movimentazione del magazzino
- autista
Profili tecnici:
- addetti alle linee di confezionamento (macchine confezionatrici cellofanatrici, etichettatrici, imbustatrici, inscatolatrici ecc.);
4º livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività impiegatizie di carattere tecnico e amministrativo per l'esecuzione delle quali si richiede una specifica preparazione professionale e che si svolgono in condizioni di autonomia esecutiva ma senza poteri d'iniziativa; i lavoratori specializzati che in condizioni di autonomia operativa svolgono attività per l'esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico-professionali.
Profili generici:
- addetto alla contabilità con mansioni d'ordine;
- addetto al centro EDP/IT con mansioni d'ordine;
- addetto alla compilazione dei documenti di spedizione;
- addetto al controllo evasione ordini;
- manutentore generico;
- autista fattorino per servizi esterni.
Profili tecnici:
- addetto ai bagni galvanici;
- controllore qualità madri-matrici;
- addetto fotoincisione matrici;
- operatore alle presse di produzione e replica del supporto fisico/ottico;
- addetto al controllo qualità del supporto fisico/ottico;
5º livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto, sia tecnici che amministrativi che svolgono mansioni con la necessaria competenza professionale: i lavoratori che svolgono attività che richiedono autonomia decisionale e operativa nei limiti delle attribuzioni conferitegli ed eseguono lavorazioni specializzate complesse.
Profili generici:
- addetto alla contabilità con mansioni di concetto;
- addetto EDP/IT con mansioni di concetto;
- addetto agli acquisti;
- addetto alla segreteria con uso di lingue estere;
- addetto all'assistenza clienti con uso di lingue estere,
- manutentore che interviene su impianti di alta complessità;
Profili tecnici:
- galvanista completo;
-tecnico responsabile del controllo qualitativo dei supporti fìsici/ottici di ogni formato;
-tecnico addetto alla realizzazione del master per supporti fisici/ottici
-tecnico addetto alla realizzazione dell'Authoring dei DVD/VIDEO
-conduttore macchina da stampa offset e serigrafica.
-tecnico addetto ai montaggi di pre-master.
6º livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto e di coordinamento, in condizioni di autonomia operativa e decisionale nell'ambito delle proprie funzioni, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale. Rientrano in questa categoria anche funzioni di supporto di elevata professionalità
Profili generici:
-contabile con funzioni di coordinamento;
-capo reparto con funzioni di coordinamento;
-addetto ufficio stampa e social media.
Profili tecnici:
-tecnico addetto agli studi di registrazione video e/o audio;
-sistemista EDP/IT;
-tecnico addetto alla post-produzione con l'utilizzo di macchine ad elevata tecnologia (DVE Mixervideo editing elettronico, computer grafici).
7º livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano funzioni direttive, anche se solo in determinati uffici o settori, con autonomia d'iniziativa e facoltà di decisione nell'ambito delle direttive generali aziendali.
Profili:
-capo tecnico studi di registrazione;
-capo centro EDP/IT;
-capo ufficio programmazione e pianificazione della produzione;
-capo ufficio amministrativo e/o commerciale con responsabilità funzionale e organizzativa;
-capo o responsabile di importante reparto o centro di produzione con responsabilità sull'andamento tecnico e funzionale;
-responsabile di controllo di gestione.
-key account;
-category manager;
-bookers;
- merchandising;
- addetto rapporti con i media e comunicazione web/digitale;
- product manager;
- production manager;
- A & R manager;
- Business analyst e/o financial analyst
8º livello.
Lavoratori che, oltre a possedere i requisiti indicati nel 7º livello, abbiano la responsabilità del coordinamento di servizi di rilevante complessità o di aree produttive fondamentali articolate in più unità operative; ovvero lavoratori che svolgono anche singolarmente attività che comportino il raggiungimento di obiettivi con responsabilità dei risultati coordinando sotto il profilo organizzativo rilevanti risorse aziendali.
Profili:
- responsabile dello stabilimento;
-capodivisione commerciale;
-responsabile servizi amministrativi;
- responsabile servizio legale;
- responsabile del sistema informativo aziendale.
- key account che, in virtù dell'acquisita esperienza gestisce uno o più canali di particolare complessità
- coordinatore rapporti con i media;
- esperto product manager;
- esperto production manager;
- esperto A & R manager;
QUADRI
1) Classificazione.
La categoria di Quadro, introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge n. 190/85, si colloca in una posizione intermedia tra i dirigenti e gli impiegati con funzioni direttive e viene attribuita ai lavoratori che con un superiore grado di responsabilità e capacità gestionale, organizzativa e professionale svolgano con ampia attribuzione di autonomia decisionale funzioni di centrale rilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'impresa.
2) Trattamento economico e normativo.
Al Quadro si applicano il trattamento economico del livello Q e la normativa contrattuale prevista per gli impiegati.
3) Responsabilità civile legata alla prestazione
L'azienda è tenuta ad assicurare il Quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle sue mansioni contrattuali.
La distinzione tra quadri, impiegati e operai viene mantenuta agli effetti delle norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
Art. 19 - Sviluppo professionale.
Le parti concordano sull'Importanza del riconoscimento e della valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori.
A tal fine le aziende dichiarano la loro disponibilità a favorire, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di efficienza e di produttività, il miglioramento del livello di professionalità e lavoratori, anche attraverso la intercambiabilità dei compiti e/o delle mansioni ed opportune forme di mobilità, tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche, dell'organizzazione e delle attitudini dei lavoratori interessati.
Sempre con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della professionalità e della mobilità verticale dei lavoratori quando nell'organico si dovessero rendere disponibili stabilmente posti di livello superiore, saranno preferenzialmente tenuti presenti quei lavoratori già in forza, di livello inferiore che, a parità di prestazione esigibile, abbiano i requisiti e le capacità.
Ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità all'esplicazione di mansioni di diverse categorie, sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo.
Fermo restando che nulla viene innovato rispetto alla disciplina legislativa della durata massima dell'orario di lavoro, la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è di 40 ore settimanali.
La realizzazione della distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni potrà essere concordata in sede aziendale, fermo restando che il 6º giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Diversi regimi d'orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a livello aziendale, previo esame con la RSU, in relazione a esigenze produttive, anche per singoli reparti o uffici e/o per specifiche mansioni.
Potranno altresì essere concordati con la RSU regimi di orario su base plurisettimanale che, con riferimento al D.Lgs 66/2003 e successive modifiche, potranno essere realizzati nell'arco temporale di 6 mesi o un periodo diverso.
I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Nel caso che il lavoro venga distribuito normalmente su più turni giornalieri di 8 ore consecutive, verrà concessa ai lavoratori mezz'ora di sosta retribuita per ciascun turno.
Ai lavoratori turnisti verrà corrisposta una maggiorazione del 6,5% per il 1º e 2º turno e del 30% per il 3º turno.