S.I.A. S.r.l.
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Testo Consolidato CCNL del 10/07/2014
VIDEOFONOGRAFICI - DISCOGRAFICI
Testo consolidato del CCNL 10/07/2014
Dipendenti delle industrie videofonografiche
Decorrenza: 01/01/2014
Scadenza: 31/12/2016
CCNL 10/07/2014 come modificato da:
- Ipotesi di accordo 14/04/2025 (Decorrenza 01/01/2025)
- Accordo di rinnovo 22/05/2025 (Decorrenza 01/01/2025)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, in Milano, 27 ottobre 2014
Tra
AFI - Associazione Fonografi Italiani
FIMI - Federazione Industria Musicale Italiana;
PMI - Produttori Musicali Indipendenti
UNIVIDEO - Unione Italiana Editoria Audiovisiva
con la Commissione Sindacale, Presidente del Gruppo Merceologico delle Aziende Videofonografiche di Assolombarda
e
SLC-CGIL NAZIONALE
FISTEL-CISL NAZIONALE
UILCOM-UIL NAZIONALE
PREMESSO CHE
- Le parti hanno sottoscritto in data 10 luglio 2014 il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende videofonografiche, con decorrenza dal 1-1-2014 e scadenza al 31-12-2016;
- le parti nell'ambito del suddetto accordo di rinnovo hanno condiviso di incontrarsi per sottoscrivere il nuovo testo del CCNL;
tutto ciò premesso, le parti si sono incontrate in data odierna e hanno sottoscritto in ogni sua parte il nuovo testo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende videofonografiche.
Addì, in Milano,10 Luglio 2014
Tra
• AFI (Associazione Fonografi italiani)
• FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana)
• PMI (Produttori Musicali Indipendenti)
• UNIVIDEO (Unione Italiana Editoria Audiovisiva)
e
• FISTEL-CISL NAZIONALE .
•SLC-CGIL NAZIONALE
• UILCOM-UIL NAZIONALE
si è stipulato il presente accordo di rinnovo del CCNL 15 febbraio 2011
Ipotesi di accordo 14/04/2025 (Decorrenza 01/01/2025)
Verbale di stipula
Addì, In Milano, 14 aprile 2025
Tra
AFI in liquidazione - Associazione Fonografi Italiani;
FIMI - Federazione industria Musicale Italiana;
PMI - Produttori Musicali Indipendenti;
UNIVIDEO - Unione Italiana Editoria Audiovisiva;
e
SLC-CGIL NAZIONALE
FISTEL-CISL NAZIONALE
UILCOM-UIL NAZIONALE
Nell'ambito della trattativa per il rinnovo del CCNL Videofonografici convengono quanto segue:
[___]
Per quanto concerne tutti gli altri aspetti del contratto ed in particolari quelli relativi alla c.d. parte normativa dello stesso, le parti si sono aggiornate alla data dal 22 maggio p.v., in tale incontro verranno regolati gli aspetti economici già evidenziati sopra ivi compreso la tabella completa degli aumenti contrattuali e dei nuovi minimi alle varie scadenze,
Letto, confermato e sottoscritto
AFI in liquidazione
FIMI
PMI
UNIVIDEO
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILCOM-UIL
Accordo di rinnovo 22/05/2025 (Decorrenza 01/01/2025)
Verbale di stipula
Addì, in Milano, 22 maggio 2025
Tra
AFI in liquidazione - Associazione Fonografi Italiani;
FIMI - Federazione Industria Musicale Italiana;
PMI - Produttori Musicali Indipendenti;
UNIVIDEO - Unione Italiana Editoria Audiovisiva;
e
SLC-CGIL NAZIONALE;
FISTEL-CISL NAZIONALE;
UILCOM-UIL NAZIONALE;
Si è stipulato il presente accordo di rinnovo del CCNL 10 luglio 2014
Scioglimento della riserva 30-06-2025
Roma, 30 giugno 2025
Spett.li
AFI in liquidazione
FIMI
PMI
UNIVIDEO
Oggetto: Scioglimento riserva Accordo di rinnovo CCNL per i dipendenti delle aziende Videofonografiche
Con la presente, le Segreterie Nazionali Slc, Fistel, Uilcom, a seguito della consultazione svoltasi, comunicano il positivo scioglimento della riserva sull'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL in oggetto, sottoscritta in data 22 maggio 2025.
Distinti saluti
Le Segreterie Nazionali
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILCOM-UIL
Il presente CCNL viene stipulato riconoscendo all'autonomia contrattuale delle parti la funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le parti stesse riconnettono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
In coerenza con l'impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali collegati, delle imprese aderenti e delle RSU dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni industriali concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto, le parti s'impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL e le applicazioni aziendali ad esse coerenti.
Nello specifico, le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi, per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le OO.SS. s'impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni o intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli e, tutto ciò, nell'ambito di una corretta e puntuale applicazione delle norme contrattuali.
Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.
Inoltre, le Parti fanno espresso riferimento a quanto definito dall'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, dal Protocollo d'Intesa del 31 maggio 2013, nonché dal Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014.
Accordo di rinnovo 22/05/2025 (Decorrenza 01/01/2025)
PREMESSA
Il presente CCNL viene stipulato riconoscendo all'autonomia contrattuale delle parti la funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le parti stesse riconnettono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
In coerenza con l'impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali collegati, delle imprese aderenti e delle RSU dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni industriali concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto, le parti s'impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL e le applicazioni aziendali ad esse coerenti.
Nello specifico, le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi, per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le OOSS s'impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni o intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli e, tutto ciò, nell'ambito di una corretta e puntuale applicazione delle norme contrattuali.
In occasione del presente Accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende videofonografiche le Parti nella convinzione di consolidare una nuova identità del settore hanno condiviso di confluire - pur conservando la propria specificità - a decorrere dal 1º gennaio 2027, nel settore regolato dal CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche, editoriali, digitali ed affini.
Il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche, editoriali, digitali ed affini del 19 dicembre 2023 ha confermato la disponibilità ad ampliare la sfera di applicazione del predetto CCNL anche ad altri settori fra i quali il videofonografico.
In data 14 aprile 2025 le Parti hanno sottoscritto un'ipotesi di accordo rimandando ad oggi la regolamentazione degli aspetti economici già evidenziati, nonché gli aspetti relativi alla parte normativa. L'ipotesi di accordo sottoscritta in data 14 aprile 2025 si intende ratificata con la sottoscrizione del presente contratto e parte integrante dello stesso.
Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.
Inoltre, le Parti fanno espresso riferimento a quanto definito dall'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, dal Protocollo d'Intesa del 31 maggio 2013, nonché dal Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014.
Art. 1 - Applicabilità del contratto.
Il presente contratto si applica alle aziende videofonografìche e in particolare a tutte le aziende che svolgono attività di produzione, distribuzione o commercializzazione dei prodotti videofonografici indipendentemente dal supporto videofonografico e/o fonografico utilizzato.
Sezione l - RAPPORTI SINDACALI
Art. 2 - Il sistema delle relazioni sindacali.
Il sistema delle relazioni sindacali è costituito:
-dal CCNL;
- dalla contrattazione aziendale negli ambiti e con le modalità previste dal CCNL;
- da una coordinata articolazione di relazioni a livello nazionale, territoriale e aziendale, aventi finalità di consultazione, di informazione e di esame congiunto secondo quanto dettagliatamente previsto nei diversi articoli.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Il CCNL è composto da una parte normativa e da una parte economica entrambe di dura triennale.
La piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della sua scadenza. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto 6 mesi prima della scadenza.
Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l'applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosce una copertura economica, nella misura che sarà definita nell'accordo di rinnovo, ai lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo di rinnovo stesso. ,
Entro 6 mesi dalla scadenza del contratto, le parti si incontreranno per definire le modalità di recupero degli scostamenti tra il tasso di inflazione previsto e quello effettivo, definito nelle sedi competenti, che avverrà entro la vigenza contrattuale in termini di variazione dei minimi contrattuali.
La contrattazione aziendale.
Sono titolari della contrattazione aziendale le RSU e le strutture territoriali delle OOSS stipulanti il CCNL.
Le Aziende sono, ove richiesto, assistite e/o rappresentate dalle Associazioni imprenditoriali competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.
La contrattazione aziendale concerne materie delegate dal CCNL e, pertanto, deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto stesso, secondo il principio del "ne bis in idem".
In coerenza con quanto previsto al punto 7 dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, le Parti concordano che a livello aziendale, al fine di sostenere e/o migliorare la competitività dell'impresa e la sua occupazione, possono essere realizzate intese sulle seguenti materie:
- gestione prestazione lavorativa;
- organizzazione del lavoro (assetto inquadramentale in coerenza con i nuovi modelli produttivi);
- articolazione degli orari di lavoro, fermo restando il limite dell'orario previsto dal CCNL.
Gli accordi di cui sopra potranno essere realizzati tra azienda, assistita dall'Associazione industriale territoriale, con le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali territorialmente competenti stipulanti il presente contratto. Le intese sottoscritte saranno trasmesse alle parti stipulanti il CCNL dalle rispettive strutture territoriali ai fini del necessario monitoraggio in sede nazionale degli accordi realizzati
Modalità, contenuti e limiti della contrattazione aziendale con contenuto economico sono disciplinati dall'art. 30, parte Generale, sezione III.
La contrattazione aziendale di tipo normativo avviene sulle materie demandate a tale livello dal CCNL.
Consultazione, informazione, esame congiunto.
Le motivazioni, le finalità, le modalità e i tempi delle diverse tipologie di rapporti che realizzano l'impostazione partecipativa delle relazioni sindacali, sono disciplinate nei singoli articoli che prevedono le procedure richiamate.
Art. 3 - Osservatorio nazionale.
Le parti, nella convinzione che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppone una comune conoscenza delle linee di evoluzione del settore, dei suoi punti di forza e dei suoi punti di debolezza e del grado di aderenza delle norme di Legge e contrattuali alle loro esigenze, convengono di costituire un Osservatorio nazionale.
L'Osservatorio sarà costituito pariteticamente da 6 esponenti delle Associazioni stipulanti che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Le riunioni dell'Osservatorio si terranno con la periodicità ritenuta opportuna dalle Parti che, comunque dovranno incontrarsi almeno una volta nel primo trimestre di ogni anno e se necessario produrre un documento di sintesi delle materie trattate.
Ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, l'Osservatorio esaminerà in particolare i seguenti argomenti:
- andamento e prospettive del mercato dei più rilevanti comparti;
- andamento e prospettive degli investimenti;
- evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dei modelli di organizzazione, delle professionalità;
- andamento e prospettive dell'occupazione;
- le problematiche della sicurezza e dell'ecologia, anche in riferimento ai rapporti con le istituzioni; .
- le problematiche della formazione professionale, anche in relazione all'attività degli Organismi paritetici di cui all'Accordo Interconfederale 20-1-93;
- le tematiche inerenti i processi di terziarizzazione e outsourcing;
- i mutamenti dei criteri organizzativi delle aziende in relazione all'evoluzione del mercato, delle tecnologie e dei prodotti multimediali;
- andamento e prospettive del mercato interno e internazionale dei comparti.
I lavori dell'Osservatorio avverranno sia sulla base dei dati già in possesso delle Associazioni, sia sulla base di apposite rilevazioni che potranno essere concordate.
Ad esito degli approfondimenti sulle materie elencate e al fine di promuovere interventi ritenuti utili, le parti potranno anche valutare l'opportunità di effettuare azioni congiunte nei confronti delle Amministrazioni competenti.
Le riunioni dell'Osservatorio si terranno con la periodicità ritenuta opportuna dalle parti che, comunque dovranno incontrarsi almeno 2 volte l'anno.
Art. 4 - Sistema di informazione.
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazioni, anche in adempimento del d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 25, nell'intento di favorire il progresso e lo sviluppo del settore.
Livello nazionale.
Annualmente nel mese di aprile si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali le Associazioni imprenditoriali nazionali, ciascuna per il settore di competenza, forniranno alle OOSS stipulanti informazioni globali in merito alla linea generale dell'andamento economico-produttìvo e alle prevedibili implicazioni occupazionali, anche in riferimento alla situazione internazionale.
All'entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelle esistenti) illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilita, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Livello territoriale.
Annualmente, le Organizzazioni imprenditoriali stipulanti forniranno, congiuntamente alle OOSS territoriali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, nel corso di un apposito incontro, gli elementi conoscitivi globali, riferiti alle Aziende videofonografiche associate, circa l'andamento, le prospettive produttive e l'evoluzione tecnologica del settore con riferimento in particolare ai riflessi sulla dinamica della situazione occupazionale, con particolare riferimento all'occupazione femminile.
Inoltre nel corso di tale incontro le Organizzazioni imprenditoriali stipulanti informeranno i Sindacati territoriali di categoria sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nel corso degli incontri di cui sopra, le parti esamineranno i problemi relativi al personale femminile dipendente anche a tutela dei livelli occupazionali e al fine di individuare le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984, secondo quanto previsto dal successivo art. 6.
Le parti effettueranno un esame congiunto delle implicazioni di cui al comma precedente nel loro insieme, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Livello aziendale e di gruppo.
Annualmente, nel corso di specifici incontri, le Aziende o i Gruppi del settore (intendendosi per tali i complessi industriali con più unità produttive che applicano il presente contratto, situate nel territorio nazionale) che occupano più di 50 dipendenti, assistite dalle Organizzazioni imprenditoriali, forniranno alle RSU, assistite dalle OO.SS. territoriali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi, all'entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti) illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Informazioni riservate.
I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e consultazione di cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dall'impresa nel legittimo interesse della stessa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato, indipendentemente dal luogo in cui si trovino.
In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti disciplinari di cui alla sezione IV Norme comportamentali e disciplinari.
L'impresa non è obbligata a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno.
Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle informazioni qualificate come tali nonché per la concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno, sono demandate ad una Commissione di conciliazione composta da sette componenti (tre designati dalla Parte imprenditoriale, tre dalla Parte sindacale ed uno di comune accordo).
La Commissione di conciliazione sarà costituita, su istanza di una delle Parti, entro trenta giorni dal ricevimento dalla richiesta scritta. Essa si esprimerà entro venti giorni dalla data del ricorso.
Compete alla Commissione determinare i criteri sia di merito (in punto definizione della riservatezza e delle condizioni di esclusione della informativa) sia procedurali di funzionamento.
Le Parti si danno atto che le procedure di informazione e consultazione previste dalla Legge n. 223/1991, dalla Legge n. 428/1990 e successive modifiche come anche le procedure di cui al successivo art. 5 del presente contratto assorbono e sostituiscono la procedura di cui al presente articolo.
Analoghe informative potranno essere fornite dall'azienda alle RSU relativamente ai contratti part-time stipulati e all'eventuale ricorso al lavoro supplementare, anche al fine di valutare eventuali richieste di consolidamento di una quota parte delle ore supplementari prestate, all'eventuale ricorso a tirocini e stage, nonché agli appalti in corso.
Art. 5 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
Le Parti sostengono lo sviluppo di un'azienda socialmente responsabile attraverso l'impegno di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno in relazione al proprio ruolo, ad integrare i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie attività e nei rapporti interni ed esterni, operando responsabilmente con la consapevolezza dei propri diritti e doveri. In relazione a quanto sopra descritto. In caso di processi di ristrutturazione aziendale, oppure d'introduzione di nuovi sistemi produttivi, o di significative modifiche all'organizzazione del lavoro o di decentramento di importanti fasi dell'attività produttiva che comportano rilevanti ricadute sui livelli di occupazione o estesi interventi di riconversione professionale dei lavoratori, le Direzioni aziendali, fermi restando i distinti ruoli e responsabilità, esporranno alla RSU e alle OO.SS. territoriali preventivamente alla loro osservazione e le proposte eventualmente avanzate.
La fase consultiva avrà come finalità la salvaguardia del "capitale umano'', la riduzione del costo sociale e la tutela della competitività dell'impresa, in essa saranno analizzate tutte le azioni possibili volte a creare razionalizzazione dei costi, nonché l'attivazione di strumenti che determinino impatti non drammatici e che accompagnino la riconversione professionale dei lavoratori coinvolti. Le Parti verificheranno anche la possibilità e l'opportunità di attivare strumenti di riconversione, formazione e reinserimento, esistenti sia a livello territoriale, sia a livello nazionale.
Durante la fase consultiva, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni, le parti non assumeranno iniziative unilaterali. Terminata la fase consultiva, gli aspetti dei piano aziendale riguardante i lavoratori saranno in oggetto di appositi incontri, tra Direzione aziendale e RSU finalizzata a disciplinarne l'attuazione.
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in linea con la Raccomandazione CEE 13-12-84 n. 635 e con le disposizioni legislative in materia, in particolare le leggi nn. 903/77, 125/91, 196/00, d.lgs 198/2006 e d.lgs 5/2010 attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile. In relazione a quanto sopra viene costituita una Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità composta da 6 componenti, per la metà designati dalle Associazioni imprenditoriali stipulanti e per metà dalle OO.SS. stipulanti.
La Commissione avrà i seguenti compiti:
- esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settori disciplinati dal CCNL;
- elaborare schemi di progetti di azioni positive;
- esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali;
- studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali e/o ambientali sui luoghi di lavoro accertando, in via preventiva, diffusione e caratteristiche del fenomeno.
Le parti promuoveranno la conoscenza dei risultati del lavoro della Commissione presso le proprie strutture associative.
Art. 7 - Formazione e aggiornamento professionale.
Le Parti contraenti riconoscono la necessità e s'impegnano a dare impulso alla formazione e all'aggiornamento professionale come mezzo necessario per l'incremento e la conservazione delle capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive, degli impianti e delle risorse umane.
Pertanto, in relazione alla condivisa finalità di perseguire una formazione continua dei lavoratori, coerente con le attività dell'azienda e con gli obiettivi di miglioramento professionale dei lavoratori, quale strumento fondamentale a sostegno dello sviluppo delle professionalità richieste dall'evoluzione delle attività e dei modelli organizzativi aziendali nel comparto, le aziende favoriranno, anche con il supporto dell'Associazione imprenditoriale competente alla quale aderiscono e/o conferiscono mandato, interventi di formazione continua e di politiche attive del lavoro, ricorrendo agli strumenti di formazione finanziata che si rendano disponibili (Fondimpresa, L. 236, FSE, ecc.).
I piani formativi sopradescritti saranno oggetto di confronto preventivo con la