S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva al CCNL 15/07/1992 si rinvia al CCNL "Terziario - Confcommercio"
CCNL del 15/07/1992
VIAGGIATORI E PIAZZISTI - Aziende del Terziario
Contratto collettivo nazionale di lavoro 15/07/1992
Viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi
Decorrenza: 01/07/1992
Scadenza: 31/03/1994
N.d.r.: Per la disciplina economica e normativa successiva si rinvia al CCNL "Terziario" - Settore "Terziario e Servizi".
Addì 15-7-1992
tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi
e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi-Mense e Servizi (FILCAMS-CGIL)
e la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini del Turismo (FISASCAT- CISL)
e l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTUCS-UIL),
visti
- il CCNL 4-2-1988
- l'accordo 15-7-1992
si è stipulato il presente Contratto Collettivo di lavoro per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
TITOLO I - Validità e sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e per quanto compatibile con le disposizioni di Legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra le aziende commerciali e i viaggiatori e piazzisti da esse dipendenti.
Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
TITOLO II - Classificazione del personale
Agli effetti del presente contratto si considera:
a) viaggiatore o piazzista di 1ª categoria l'impiegato di concetto, comunque denominato, assunto stabilmente da una azienda con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico;
b) viaggiatore o piazzista di 2ª categoria l'impiegato d'ordine, comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna.
Al viaggiatore o piazzista potranno essere assegnati compiti alternativi e/o complementari all'attività diretta di vendita, quali la promozione, la propaganda, l'assistenza al punto di vendita.
L'eventuale assegnazione dei compiti anzidetti non comporterà aggravi alle preesistenti situazioni lavorative individuali e dovrà essere motivata da reali esigenze tecniche della distribuzione.
Chiarimento a verbale - Le parti si danno atto che l'eventuale assegnazione di compiti alternativi all'attività di vendita - da affidare in via temporanea - non dovrà modificare il profilo professionale del viaggiatore o piazzista sopra indicato.
Il distributore che contemporaneamente alla consegna, è incaricato dall'azienda in via continuativa anche del collocamento dei prodotti, viene inquadrato nella categoria di cui al punto b).
Le parti si danno atto che con la presente formulazione hanno inteso superare, ai fini dell'attribuzione delle qualifiche, il criterio della territorialità implicito nella precedente pattuizione tenuto conto dell'evoluzione intervenuta nei mezzi di comunicazione.
Sviluppo professionale - Le parti riconoscono il comune interesse alla valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori.
Le aziende, pertanto, nell'intento di perseguire la predetta comune finalità, ove se ne presentino le condizioni di realizzabilità, promuoveranno specifiche iniziative di addestramento volte a far acquisire al viaggiatore o piazzista le conoscenze professionali necessarie allo svolgimento dei compiti alternativi e/o complementari all'attività di vendita (promozione, propaganda, assistenza al punto di vendita).
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di Legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
a) data di assunzione;
b) durata dell'eventuale periodo di prova;
c) categoria del lavoratore;
d) il periodo di tempo minimo annuale per cui l'azienda si impegna a tenere in viaggio il viaggiatore o piazzista;
e) eventuali compiti del viaggiatore o piazzista durante il periodo in cui non viaggia, tenuto presente che non debbono essere affidati allo stesso mansioni incompatibili con la sua qualifica;
f) trattamento economico (stipendio, provvigione, diaria, rimborso spese, ecc.);
g) i rapporti derivanti dall'eventuale uso di automezzi.
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) eventuale certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati;
c) attestato di conoscenza di una o più lingue estere nel caso sia richiesta;
d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
e) libretto di lavoro;
f) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
g) eventuali altri documenti e certificati.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i 60 giorni.
I giorni indicati nel precedente comma devono intendersi di lavoro effettivo.
Durante il periodo di prova il fisso mensile del lavoratore non potrà essere inferiore a quello contrattuale stabilito per la categoria attribuita al lavoratore stesso.
Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.
TITOLO V - Prestazione lavorativa settimanale
La prestazione lavorativa del singolo viaggiatore o piazzista si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate.
La determinazione dei riposi relativi alle due mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio pubblicitario dei prodotti, il godimento della giornata o delle due mezze giornate di non prestazione avverrà nei periodi dell'anno in cui saranno cessate le anzidette esigenze.
Chiarimenti a verbale - a) Resta inteso tra le parti che della diversa distribuzione delle presenze in servizio si terrà conto in modo da non alterare il significato della normativa nel senso che le ipotesi previste nel 1º comma debbono essere tra loro equivalenti.
b) Le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale prestazione lavorativa concorrono al raggiungimento delle presenze in servizio di cui al primo comma; le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale non prestazione lavorativa non daranno luogo a riposi sostitutivi.
TITOLO VI - Riposo settimanale e festività
Il lavoratore ha diritto al riposo festivo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di Legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Qualora per ragioni di dislocazione non gli fosse possibile per oltre un mese di recarsi in famiglia, avrà diritto di ottenere, in sostituzione del riposo, una licenza corrispondente ai giorni di riposo non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia a spese della ditta.
Il viaggiatore per l'estero usufruirà del trattamento di cui sopra, compatibilmente con la dislocazione e in seguito a particolari accordi con la ditta.
Le festività infrasettimanali che dovranno essere retribuite sono quelle appresso indicate:
1) il primo giorno dell'anno;
2) il 6 gennaio - Epifania;
3) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
4) il 15 agosto - festa dell'Assunzione;
5) il 1º novembre - Ognissanti;
6) l'8 dicembre - Immacolata Concezione;
7) il 25 dicembre - Natale;
8) il 26 dicembre - Santo Stefano;
9) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.
In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattamento sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati sempre che non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità e sussista un rapporto di lavoro subordinato.
Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura e il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.
In caso di coincidenza di una delle festività infrasettimanali sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto al lavoratore un ulteriore importo pari alla normale retribuzione giornaliera di fatto di cui all'art. 39.
Le norme previste per le festività infrasettimanali di cui ai precedenti commi saranno osservate anche in occasione delle festività nazionali (25 aprile - 1º maggio).
Permessi retribuiti
In sostituzione delle quattro festività abolite dal combinato disposto della Legge n. 54 del 1977 e del DPR n. 792 del 1985, verranno fruiti dai lavoratori altrettanti giorni ovvero mezze giornate di permesso individuale retribuito. I permessi saranno fruiti individualmente, in periodi di minore attività - anche con riferimento all'orario settimanale praticato dall'utenza in relazione alle disposizioni di Legge in materia - e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva.
Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori permessi per complessive 9 giornate all'anno, con le seguenti decorrenze:
- 2 giornate in ragione d'anno dal 1-7-1984
- 2 giornate in ragione d'anno dal 1-7-1985
- 2 giornate in ragione d'anno dal 1-7-1986
- 3 giornate in ragione d'anno dal 1-7-1992
salvo restando l'assorbimento, fino a concorrenza, di eventuali trattamenti, non previsti dal presente contratto, in materia di riduzione, di permessi e ferie.
I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il trenta giugno dell'anno successivo.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi a tal fine i periodi in cui non è dovuta a carico del datore di lavoro retribuzione secondo norma di Legge e di contratto.
Chiarimento a verbale - Le parti si danno atto che la presente regolamentazione sostituisce a tutti gli effetti quella prevista dall'accordo interconfederale 16-5-1977, sulle festività abolite, e che per quanto riguarda le due festività civili la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva, ai sensi dell'art. 1, 2º comma, della Legge 5-3-1977, n. 54 (2 giugno e 4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
A decorrere dal 1978 e in concomitanza del godimento delle ferie dello stesso anno, il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione del lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
In conformità alle vigenti norme di Legge, indipendentemente dal normale periodo di ferie indicato, ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali per le elezioni del Parlamento nazionale, per le elezioni comunali, provinciali, regionali ed europee, saranno concessi tre giorni di permesso retribuito in coincidenza con l'operazione di voto e scrutinio, ai sensi dell'art. 119, DPR 30-3-1957, n. 361, e dell'art. 1, Legge 30-4-1981, n. 178.
Dichiarazione a verbale - Le parti si danno atto reciprocamente che la nuova disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della disciplina, innovata con accordo 6-6-1978.
Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all'ottobre, eccettuate le aziende fornitrici di apparecchiature frigorifere e di birra, acque minerali, bevande gassate, gelati e ghiaccio, nonché le aziende di raccolta e salatura di pelli grezze fresche che potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell'anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell'anno in accordo tra le parti e mediante programmazione.
Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi.
I turni di ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo ad eccezione dei turni aventi inizio il 1º e il 16º giorno del mese.
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di fatto di cui all'art. 39.
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.
Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento.
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
TITOLO VIII - Assenze e congedi
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, le assenze devono essere giustificate presso l'azienda entro le 24 ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenze non giustificate saranno applicate le seguenti sanzioni:
a) trattenuta della retribuzione giornaliera di fatto e multa non eccedente un importo pari al 10% (dieci %) della retribuzione stessa, nel caso di assenza fino a tre giorni;
b) licenziamento senza preavviso nel caso di assenza oltre tre giorni o in caso di recidiva oltre la terza volta nell'anno solare.
In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere in qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dalle ferie annuali.
Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, e che, in base alla Legge 20-5-1970, n. 300 hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri cinque giorni lavorativi retribuiti all'anno per la relativa preparazione.
I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti ed ogni altro idoneo mezzo di prova).
Al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della durata di giorni quindici.
Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio.
Il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro, alla fine del congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.
Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione normalmente percepita di cui all'art. 39.
TITOLO IX - Chiamata e richiamo alle armi
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dal DLCPS 13-9-1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo del servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.
Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto è risolto salvo nei casi di comprovato e riconosciuto impedimento.
Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, eccettuato il calcolo degli scatti di cui al successivo art. 38.
Non saranno, invece, computati a nessun effetto nell'anzianità i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.
Nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nell'anzianità del lavoratore fino alla cessazione della stessa.
Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a termine e di assunzione per lavori stagionali o saltuari.
Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell'art. 7 della Legge 15-12-1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo, nonché per effetto della Legge 9-2-1978, n. 38, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, ai lavoratori ai quali sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, ai sensi della Legge stessa.
In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto per il periodo in cui rimane sotto le armi alla conservazione del posto, fermo restando a tutti gli effetti il computo del tempo trascorso in servizio militare nell'anzianità di servizio.
Durante il periodo di richiamo alle armi il viaggiatore o piazzista avrà diritto al trattamento previsto dalla Legge 10-6-1940, n. 653.
In caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
TITOLO X - Trasferimenti e diarie
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Il viaggiatore o piazzista trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Il viaggiatore o piazzista che non accetti il trasferimento determinato da comprovate esigenze tecniche, organizzative e/o produttive, sarà considerato dimissionario e avrà diritto al trattamento di fine rapporto e al preavviso.
Al viaggiatore o piazzista che venga trasferito, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previo opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
È dovuta inoltre la diaria per giorni 10 al viaggiatore o piazzista celibe o senza congiunti conviventi a carico e per giorni 20 - oltre un giorno per ogni figlio a carico - al viaggiatore o piazzista con famiglia.
Qualora per effetto del trasferimento il viaggiatore o piazzista debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 6 mesi di pigione. Detto rimborso sarà dovuto a condizione che il contratto di affitto sia stato, precedentemente alla comunicazione del trasferimento, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro.
Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto al viaggiatore o piazzista con un preavviso non inferiore a 30 giorni.
Al viaggiatore o piazzista che chieda il suo trasferimento, non competono le indennità di cui sopra.
La diaria fissa, costituirà ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione.
Nessuna diaria è dovuta al viaggiatore o piazzista quando è in sede a disposizione dell'azienda, nella città ove egli risiede abitualmente.
Qualora, però, durante l'anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente:
a) se ha residenza nella stessa sede dell'azienda, avrà una indennità nella misura di 2/5 della diaria;
b) se invece il viaggiatore o piazzista, con consenso dell'azienda, ha la sua residenza in luogo diverso da quello ove ha sede l'azienda stessa, avrà diritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute per la eventuale permanenza nella città ove ha sede l'azienda, per l'esplicazione dei compiti di cui alla lettera e) dell'art. 4.
Qualora l'azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate dal viaggiatore o piazzista per vitto e alloggio nell'espletamento della propria attività fuori della città sede di deposito, di filiale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non possa per la distribuzione del suo lavoro rientrare nella propria abitazione, saranno rimborsati nei limiti della normalità da individuarsi in sede aziendale tra la direzione aziendale e la rappresentanza sindacale aziendale di cui al successivo art. 70.
Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate dall'azienda.
TITOLO XI - Malattie ed infortuni
Nell'ambito della normativa del Servizio Sanitario Nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di Legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio Sanitario Nazionale.
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia all'azienda da cui dipende: in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dall'art. 18 del presente contratto.
Il lavoratore è) altresì tenuto a far recapitare all'azienda il certificato medico di prima visita, nonché i successivi in caso di prolungamento della malattia e quello indicante la data della ripresa del lavoro.
Salvo il caso di opposizione contro l'accertamento degli organi competenti, il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificati, il datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo della conservazione del posto ed il lavoratore sarà considerato dimissionario, restando a suo carico l'indennità di mancato preavviso.
Ai sensi dell'art. 5 della Legge 20-5-1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.
Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.
Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5 della Legge 11-11-1983, n. 638, 15º comma, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda.
In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste agli articoli 18 e 66 del presente contratto.
Al lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o di malattia sarà riservato il seguente trattamento:
Anni di ininterrotta anzianità presso l'azienda | Conservazione del posto in mesi | Corresponsione della retribuzione mensile intera fino a mesi | Corresponsione di mezza retribuzione mensile per altri mesi |
a) Fino a 6 anni | 8 | 5 | 3 |
b) Oltre 6 anni | 12 | 8 | 4 |
Per il trattamento economico durante il periodo di malattia o di infortunio si fa riferimento alla retribuzione di fatto.
Il lavoratore che, posto in preavviso di licenziamento, cada ammalato o si infortuni, usufruirà del trattamento sopra indicato per tutto il periodo di comporto. Il lavoratore dimissionario che cada ammalato o subisca un infortunio non professionale usufruirà del trattamento stesso fino alla scadenza del preavviso.
Nel caso invece di infortunio per causa di lavoro, il lavoratore dimissionario usufruirà del trattamento previsto al primo comma del presente articolo, per tutto il periodo di comporto.
Cesseranno per l'azienda gli obblighi di cui alla precedente tabella, qualora il lavoratore raggiunga, in complesso, durante 12 mesi consecutivi, i limiti massimi previsti alla lettera a), e durante 18 mesi consecutivi i limiti previsti alla lettera b), anche in caso di diverse malattie.
Alla scadenza dei termini sopra indicati, l'azienda, ove proceda al licenziamento del viaggiatore o piazzista, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al viaggiatore o piazzista di riprendere servizio, il viaggiatore o piazzista stesso potrà risolvere il rapporto con il diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e del tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 CC
Per gli infortuni sul lavoro il posto sarà conservato fino a cessazione dell'indennità temporanea da parte dell'INAIL. A decorrere dall'1-7-1988 per tali infortuni, purché riconosciuti dall'INAIL, le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:
L. 30.000.000: per morte;
L. 40.000.000: per invalidità permanente totale [1] .
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Chiarimento a verbale - Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento economico per infortunio di cui al 1º comma dell'art. 28 è comprensivo dell'indennità a carico dell'INAIL.
Note: [1] Sino al 30-6-1992 restano in vigore i seguenti capitali: Lire 24 milioni per morte e Lire 32 milioni per invalidità permanente.
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle provincie e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di quindici dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9 della Legge 14-12-1970 n. 1088. Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della Legge 28-2-1953, n. 86.
Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di centottanta giorni.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortunio valgono le norme di Legge e regolamentari vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
TITOLO XII - Tutela del posto di lavoro
Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla perdita della idoneità a svolgere mansioni di viaggiatore o piazzista per infortunio sul lavoro l'azienda, qualora proceda entro un anno a nuove assunzioni, riserverà priorità alla domanda di assunzione, eventualmente prodotta, compatibilmente con le norme sul collocamento, e sempreché il posto disponibile possa essere ricoperto in relazione alla diminuita capacità lavorativa ed alle attitudini personali dell'interessato.
Le aziende con più di ottanta dipendenti sempre che non debbano attuare provvedimenti di ristrutturazione con riflessi occupazionali, a richiesta dell'interessato, assumeranno ex novo, entro novanta giorni dalla data di cessazione del rapporto, l'infortunato adibendolo alle mansioni ritenute più opportune in relazione alle esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per quanto concerne il luogo di prestazione del lavoro.
Qualora il lavoratore abbia riportato dall'infortunio una invalidità superiore al terzo, dovrà iscriversi nell'elenco degli invalidi del lavoro, presso gli uffici provinciali del lavoro, e la azienda presenterà richiesta di avviamento all'ufficio anzidetto, ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio.
Qualora invece l'invalidità non raggiunga il terzo, il lavoratore dovrà iscriversi nelle liste di collocamento di cui alla Legge 29-4-1949, n. 264.
Le parti convengono che, in ambedue i casi suddetti, la richiesta di avviamento presentata dall'azienda sarà nominativa, ai sensi dell'art. 33 comma 7º, della Legge n. 300 del 1970.
Il rifiuto dell'interessato ad espletare le mansioni di nuova assunzione comporta per l'azienda il venir meno dell'impegno di cui ai primi due commi.
Nei casi in cui al viaggiatore o piazzista cui sia richiesto espressamente l'uso dell'automezzo sia sospesa la patente per infrazioni commesse - dopo l'entrata in vigore del contratto - durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, allo stesso è data facoltà di richiedere, per un periodo massimo di sei mesi, aspettativa non retribuita né computabile ad alcun effetto contrattuale o di Legge.
TITOLO XIII - Gravidanza e puerperio
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla Legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato).
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi dell'art. 4 del DPR 25-11-1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, anche ai fini del tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 CC come modificato dalla Legge 29-5-1982, n. 297.
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lettere a), b), c), devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) è computato nella anzianità di servizio anche ai fini del tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 CC come modificato dalla Legge 29-5-1982, n. 297, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto.
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari rispettivamente all'80% ed al 30% della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della Legge 23-12-1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge 29-2-1980, n. 33.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 29-2-1980, n. 33.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro: essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
Per detti riposi è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi [1] .
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli art. 18 e 19 della Legge 26-4-1934, n. 653 sulla tutela del lavoro delle donne.
La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalità di godimento di cui all'art. 7 della Legge 9-12-1977, n. 903.
I periodi di assenza di cui al penultimo e terzultimo comma sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della Legge 30-12-1971, n. 1204, e al trattamento di fine rapporto.
Note: [1] Tale indennità è posta a carico dell'INPS dal 1-1-1980 mentre, con effetto 1-1-1978, era dovuta dall'ente assicuratore di malattia presso il quale la lavoratrice era assicurata, ai sensi dell'art. 8 Legge 9-12-1977, n. 903.
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario, da un medico condotto o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi col parto e il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficio di Stato civile e il certificato di assistenza al parto, vidimato dal sindaco, previsto dal RDL 15-10-1936, n. 2128.
Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 57 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso, secondo le modalità previste dall'art. 56.
Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di Legge e regolamentari vigenti.
TITOLO XIV - Sospensione del lavoro
In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
TITOLO XV - Anzianità di servizio
L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte del personale della azienda, quali che siano le mansioni ad esso affidate.
Le frazioni di anno saranno computate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi.
TITOLO XVI - Anzianità convenzionale
(Vedere allegato A).
TITOLO XVII - Scatti di anzianità
Per l'anzianità di servizio maturata, a datare dal 1-4-1972 e a decorrere dal ventunesimo anno di età presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società), il personale ha diritto a dieci scatti triennali.
Gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascuna categoria, nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:
Decorrenze | I categoria | II categoria |
1º aprile 1983 | 25.000 | 23.000 |
1º aprile 1984 | 26.000 | 24.000 |
1º aprile 1985 | 27.000 | 25.000 |
1º aprile 1986 | 28.000 | 26.000 |
1º ottobre 1986 | 30.000 | 28.000 |
In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati successivamente al 31-3-1983 è calcolato in base ai valori indicati nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.
L'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
160;
Nota a verbale - Le parti si danno atto che l'importo degli scatti maturati a tutto il 31-3-1983 rimane congelato in cifra e deve essere erogato senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero massimo degli scatti indicati al primo comma del presente articolo.
Le parti convengono altresì, che la presente disciplina degli scatti non esclude - in occasione dei rinnovi contrattuali - adeguamenti della loro misura in funzione della prevedibile dinamica della retribuzione base.
TITOLO XVIII - Trattamento economico
A decorrere dalla scadenza appresso indicate ai viaggiatori e piazzisti verrà erogato il seguente aumento salariale:
Decorrenza | I categoria | II categoria |
1º gennaio 1993 | 100.000 | 80.000 |
L'aumento salariale di cui al presente articolo può essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.
A decorrere dalla scadenza appresso indicata il fisso mensile dei viaggiatori e piazzisti sarà, pertanto, il seguente:
Decorrenza | I categoria | II categoria |
1º gennaio 1993 | 749.636 | 639.736 |
Per il viaggiatore e piazzista retribuito anche con provvigione, o con altre forme di incentivo, per retribuzione si intende la media mensile dei guadagni globali percepiti nei dodici mesi precedenti la data di scadenza dell'ultima liquidazione periodica.
Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore ad un anno, la media è computata con riferimento al periodo di servizio prestato.
Le parti, nel darsi atto che il sistema retributivo previsto dal presente articolo sostituisce ogni altro sistema precedentemente in atto, riconoscono che restano ferme le condizioni di miglior favore derivanti da contratti provinciali stipulati con riferimento a tale categoria anteriormente all'entrata in vigore del presente contratto.
Dichiarazione a verbale - Le Organizzazioni stipulanti dichiarano che, in coerenza con la politica sindacale in atto, nel corso della vigenza del presente contratto non saranno stipulati accordi provinciali o settoriali relativi al trattamento economico e/o normativo dei viaggiatori e piazzisti.
Una tantum (a)
In relazione al periodo di carenza contrattuale, a tutto il personale in forza alla data di stipula del presente contratto che abbia almeno quindici mesi di anzianità aziendale -- compresi i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro - verrà erogato un importo "una tantum" di lire 1.300.000 lorde. Tale importo sarà erogato per lire 650.000 con il foglio paga di agosto 1992 e di lire 650.000 con il foglio paga di ottobre 1992.
Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
Per i casi di anzianità inferiore ai quindici mesi gli importi di cui sopra saranno erogati pro quota.
Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di Legge e di contratto ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.
L'una tantum non verrà erogata al personale assunto con contratto a termine.
Gli importi una tantum di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
Una tantum (b)
A tutto il personale in forza nel periodo compreso tra il 1-7-1992 ed il 31-12-1992 - compresi i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro - verrà erogato un importo "una tantum" di L. 700.000 lorde. Tale importo sarà erogato con il foglio paga di gennaio 1993.
Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
In caso di instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1-7-1992 ed il 31-12-1992 gli importi di cui sopra saranno erogati pro quota.
Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di Legge e di contratto ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.
L'una tantum non verrà erogata al personale assunto con contratto a termine.
Gli importi una tantum di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
Indennità di contingenza - L'indennità di contingenza è corrisposta secondo le misure e modalità previste dalla Legge 26-2-1986, n. 38.
Chiarimento a verbale - A decorrere dal 1-4-1983, l'importo dei trentaquattro punti di contingenza in atto al 31-1-1977, pari a lire 66.464, è stato conglobato nei minimi mensili di retribuzione.
L'operazione di conglobamento dei predetti trentaquattro punti non ha effetto al fine di cui al successivo art. 81.
La quota giornaliera della retribuzione si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale ventisei.
Chiarimento a verbale - Le parti si danno atto che con l'adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.
Qualora il viaggiatore o piazzista sia retribuito anche con provvigione sugli affari, questa gli sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon fine.
Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente, non sarà dovuta al viaggiatore o al piazzista alcuna provvigione sulla percentuale di reparto o di concordato, se questa sia inferiore al sessantacinque %.
Al viaggiatore o piazzista spetterà però integralmente la provvigione nel caso di contratti che, essendo stati già approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa.
Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve 1e condizioni di miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l'affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra copia delle fatture.
La liquidazione dovrà farsi in base all'importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti ed imballi.
Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta; non sono altresì deducibili gli sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell'affare, all'atto o dopo l'emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima.
Al viaggiatore o al piazzista retribuito anche con provvigione, spetterà la provvigione anche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitata. La provvigione è dovuta anche sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso.
Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e il dipendente viaggiatore o piazzista.
La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione e gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.
Il prospetto paga deve recare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
TITOLO XIX - Mensilità supplementari (tredicesimå e quattordicesima)
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al viaggiatore o piazzista un importo pari ad una mensilità della retribuzione mensile di fatto, esclusi gli assegni familiari.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, e sempre che sia superato il periodo di prova, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato nell'azienda.
Nel caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, oltre ai dodicesimi relativi ai mesi di servizio effettivamente prestati, competeranno anche i dodicesimi relativi alle assenze anzidette, limitatamente al periodo di obbligatoria conservazione del posto.
Chiarimento a verbale - Per la determinazione della retribuzione mensile, di fatto, per quanto attiene alla media mensile delle provvigioni, si farà riferimento ai criteri indicati nell'art. 39.
Entro il 30 giugno di ogni anno verrà corrisposta al viaggiatore o piazzista la quattordicesima mensilità nella misura di un importo pari alla media mensile della retribuzione di fatto relativa ai dodici mesi precedenti.
Ai fini del presente articolo per retribuzione di fatto deve intendersi la retribuzione definita con i criteri di cui all'art. 39 del presente contratto, esclusi gli assegni familiari.
TITOLO XX - Indennità per maneggio denaro
Il viaggiatore o piazzista la cui normale mansione consiste anche nel compiere maneggio di denaro per incasso delle vendite effettuate presso la clientela, con diretta responsabilità per errore finanziario, ha diritto ad una indennità pari al cinque % della rispettiva retribuzione fissa.
Con decorrenza dal 1-7-1992, fermo restando l'accollo al viaggiatore e piazzista, della franchigia di L. 180.000 (centottantamila) per ogni sinistro, le spese di riparazione dell'automezzo per incidenti passivi provocati - senza dolo - da viaggiatori o piazzisti durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative saranno sostenute dalle aziende nella misura dell'ottanta % e comunque con un massimale di lire 3.700.000 anche con forme assicurative o altri equivalenti convenzionalmente pattuite tra le parti interessate, fermo il diritto di controllo sulla effettiva del danno e sulla corrispondenza della fattura.
L'uso dell'automezzo deve essere comunque preventivamente autorizzato dall'azienda.
TITOLO XXII - Risoluzione del rapporto di lavoro
A) Recesso
Ai sensi dell'art. 2119 CC, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione dei motivi.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei termini stabiliti nel successivo art. 55.
Ai sensi della Legge 15-7-1966, n. 604, e della Legge 20-5-1970, n. 300, nei confronti dei lavoratori che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio ai sensi dell'art. 2095 CC, ed appartengano ad imprese che occupano più di quindici dipendenti nell'ambito dello stesso Comune, ovvero complessivamente più di trentacinque dipendenti, il licenziamento non può effettuarsi che per "giusta causa" (art. 2119 CC) o per "giustificato motivo con preavviso", intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al lavoratore, che può chiedere, entro otto giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro cinque giorni dalla richiesta.
Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al precedente comma è inefficace.
Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di Legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.
Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.
Ai sensi dell'art. 4 della Legge 15-7-1966, n. 604, il licenziamento determinato da ragioni di sesso, di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
Ai sensi dell'art. 1 della Legge 9-1-1963 n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice a causa di matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.
Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a, b e c del terzo comma dell'art. 2 della Legge 30-12-1971, n. 1204 e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta, o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.
Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specifico nel primo comma del presente articolo, si rinvia al successivo art. 63.
B) Preavviso
I termini di preavviso sono i seguenti:
a) fino a 5 anni di servizio compiuti: 30 giorni;
b) oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti: 45 giorni;
c) oltre 10 anni di servizio compiuti: 60 giorni.
I termini di preavviso di cui sopra decorrono dalla fine o dalla metà di ciascun mese.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 CC, in caso di mancato preavviso, al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.
C); Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della Legge 29-5-1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo.
Per i periodi di servizio prestato sino al 31-5-1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall'art. 54 CCNL 6-6-1978 (all. B).
Ai sensi e per gli effetti del 2º comma dell'art. 2120 CC, come modificato dalla Legge 29-5-1982, n. 297, sono escluse della quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:
- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- l'indennità sostitutiva del preavviso;
- l'indennità sostitutiva di ferie;
- le indennità di trasferta e similari non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
- la diaria fissa di cui all'art. 24 per la quota percentuale che non costituisce parte integrante della retribuzione;
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.
Ai sensi del comma 3º dell'art. 2120 CC, come modificato dalla Legge 29-5-1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 CC, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
È in facoltà della azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dal trattamento di fine rapporto quanto il viaggiatore o piazzista percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda.
Qualora non s1a possibile procedere alla totale liquidazione del trattamento di fine rapporto le aziende corrisponderanno acconti sui dati contabili certi, entro trenta giorni.
Chiarimento a verbale - Per le anticipazioni previste dalla Legge n. 297 del 1982 sul trattamento di fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate nell'allegato C che fa parte integrante del presente contratto.
In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto l'indennità prevista nel presente contratto per il caso di licenziamento, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro precedentemente prestato, sarà tenuta all'osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento.
In caso di fallimento dell'azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente contratto, come per il caso di licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le norme contenute nel codice civile.
D); Dimissioni
In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto nelle stesse misure previste per il caso di licenziamento dal precedente art. 57.
Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 52 del presente contratto.
Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli una somma corrispondente alla retribuzione del periodo di mancato preavviso.
Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora il viaggiatore o piazzista retribuito anche con provvigione fosse trattenuto in sede per oltre un terzo del tempo in cui dovrebbe rimanere in viaggio in base al suo contratto individuale, il rapporto d'impiego si intenderà risolto, su richiesta del viaggiatore stesso, con diritto, da parte di questi, a considerarsi licenziato a tutti gli effetti e a percepire le relative indennità, compresa quella di mancato preavviso.
In conformità della norma contenuta nel 4º comma dell'art. 1 della Legge 9-1-1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all'Ufficio del Lavoro.
La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 57 con esclusione della indennità sostitutiva del preavviso.
Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 55 e confermate, a pena di nullità, all'Ufficio del Lavoro entro il termine di un mese.
TITOLO XXIII - Norme disciplinari
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi con il pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha altresì l'obbligo di non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il datore di lavoro.
È dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall'azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 18 per le assenze ingiustificate, la inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che li accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l'importo di mezza giornata di retribuzione;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni dieci;
5) licenziamento disciplinare, senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di Legge (licenziamento in tronco).
Salvo ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la ditta in armonia con le norme di cui all'art. 2105 CC, e cioè l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio, nonché nei casi previsti dall'art. 18 del presente contratto ed in quelli di cui all'art. 2119 CC
L'importo delle multe sarà destinato al Fondo Pensioni dei Lavoratori dipendenti.
Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.
Ai sensi dell'art. 7 della Legge 20-5-1970, n. 300, i provvedimenti disciplinari, di cui all'art. 18 non possono essere adottati nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. In ogni caso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione del biasimo verbale di cui al primo comma n. 1) del precedente art. 66, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che gli ha dato causa.
Il lavoratore colpito da provvedimenti disciplinari, il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso, può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all'art. 72 e seguenti del presente contratto.
Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dalla retribuzione e da ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.
In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dallo stipendio o salario e da ogni altro emolumento o compenso.
Salva l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo il datore di lavoro deciderà sull'eventuale riammissione in servizio, fermo restando che, comunque, il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti dell'anzianità del lavoratore. Nella ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio. In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dall'azienda, al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.
Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.
Le somme eventualmente richieste al viaggiatore o piazzista a titolo di cauzione dovranno essere determinate e vincolate a nome del garante e del garantito dopo un anno di durata del rapporto di lavoro, presso un istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi maturano a favore del viaggiatore o piazzista. È fatta salva la facoltà delle parti di convenire diverse pattuizioni qualora queste risultino più favorevoli al viaggiatore o piazzista.
La cauzione non sarà comunque richiesta quando i valori, normalmente affidati al viaggiatore o piazzista, non la giustifichino.
TITOLO XXV - Diritti sindacali
Con decorrenza 1-7-1992, nelle unità produttive che occupano più di quindici viaggiatori o piazzisti, le OO.SS. dei viaggiatori firmatarie del presente contratto possono designare, singolarmente o unitariamente, i dirigenti delle rappresentanze sindacali da scegliersi tra i viaggiatori o piazzisti dell'unità produttiva stessa, secondo le misure previste nel secondo comma dell'art. 23 della Legge 20-5-1970, n. 300.
In relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività dei viaggiatori o piazzisti, potrà essere unitariamente designato un rappresentante sindacale aziendale anche presso imprese di minori dimensioni che non abbiano alle proprie dipendenze quindici viaggiatori o piazzisti, sempreché il numero complessivo dei dipendenti dell'impresa sia superiore alle quindici unità e i viaggiatori o piazzisti siano più di sette.
Le parti concordano inoltre che, nel caso di imprese che non abbiano presso nessuna unità produttiva nell'ambito provinciale, regionale o nazionale un numero di viaggiatori o piazzisti di almeno quindici unità, le OO.SS. firmatarie potranno costituire una rappresentanza sindacale dei viaggiatori o piazzisti presso una sede dell'impresa, rispettivamente ad ambito provinciale, regionale o nazionale - purché in quell'ambito il numero dei viaggiatori o piazzisti sia almeno di quindici unità - designando i dirigenti nella misura indicata al I comma, ovvero in ragione di un dirigente RSA ogni cinquanta viaggiatori o piazzisti (o frazione superiore ai venticinque), nella sola ipotesi che questi ultimi facciano direttamente capo alla sede centrale.
Ai suddetti dirigenti saranno concessi, per il disimpegno delle loro funzioni, permessi nella misura di 4 giorni all'anno. Nel caso che il dirigente svolga la sua attività di lavoro in una zona che disti oltre duecentocinquanta chilometri dalla sede dell'azienda, egli potrà richiedere un ulteriore giorno di permesso ogni trimestre.
La disciplina del presente articolo si applica nei confronti dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali i cui nominativi e le relative variazioni siano stati comunicati per iscritto dalle OO.SS. firmatarie all'azienda cui il viaggiatore appartiene, per il tramite della competente Associazione territoriale dei commercianti aderente alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi.
Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al comma 4 deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima.
Quanto riconosciuto in tema di rappresentanze sindacali aziendali con il presente articolo non è cumulabile con quanto eventualmente già riconosciuto in sede aziendale o territoriale o con quanto dovesse derivare da disposizioni di Legge successive.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive, presso le quali esistano RSA, possono essere istituiti organi di coordinamento a livello centrale, nominati nell'ambito dei dirigenti RSA, per formare un esecutivo composto da:
- 3 dirigenti fino a venticinque unità produttive;
- 6 dirigenti da ventisei unità a settanta;
- 9 dirigenti oltre settanta unità.
Ai dirigenti dell'esecutivo di cui sopra saranno concessi, in aggiunta ai permessi di cui sopra, ulteriori cinque giorni ogni anno solare per il disimpegno dei compiti attinenti al coordinamento dell'attività sindacale nell'ambito aziendale.
Agli effetti di quanto stabilito nel presente articolo sono da considerarsi, altresì, dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali dei viaggiatori e piazzisti del commercio i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione di datori di lavoro.
I componenti dei Consigli o Comitati suddetti hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi stessi, nella misura di nove giorni annui.
Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali dei viaggiatori e piazzisti del commercio, potrà usufruire di ulteriori 7 giorni annui.
Nelle unità produttive con più di quindici viaggiatori o piazzisti l'assemblea si svolgerà giusta la previsione dell'art. 20 della Legge n. 300 del 20-5-1970.
Qualora i viaggiatori o piazzisti dipendano dalla sede centrale ed abbiano una propria rappresentanza sindacale ai sensi del precedente art. 70, in considerazione delle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa, per lo svolgimento delle assemblee di cui all'art. 20 della Legge n. 300, i lavoratori interessati potranno assentarsi dal lavoro per un massimo di due giorni nel corso dell'anno di calendario, con decorrenza della retribuzione.
Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20-5-1970, n. 300.
TITOLO XXVI - Conciliazione delle controversie
Per tutte le controversie individuali relative all'applicazione del presente contratto, e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione da esperirsi presso l'Associazione o Unione dei commercianti competente per territorio, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo e dei Servizi, con l'assistenza:
a) per i datori di lavoro, della stessa Associazione o Unione dei commercianti;
b) per i prestatori d'opera, dell'organo sindacale locale di una delle Associazioni nazionali firmatarie del presente contratto, a cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito il mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione per tramite dell'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito il mandato.
L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all'organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro, l'Associazione dei commercianti ne darà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d'opera, invitandolo a designare entro otto giorni l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata prevista nei capoversi precedenti decorre il termine di cui al 3º comma del seguente articolo.
Ricevuta la segnalazione, l'Associazione dei commercianti provvede entro dieci giorni alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni sindacali, fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni. Copia del verbale sarà inviata dalla Associazione dei commercianti all'Ufficio del Lavoro competente per territorio, per gli effetti dell'art. 12 della Legge 22-7-1981, n. 628 e ai sensi e per gli effetti della Legge 11-8-1973, n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro da parte dei predetti uffici. Le altre copie resteranno a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni sindacali.
Nel caso in cui il tentativo previsto dagli articoli precedenti abbia esito negativo, è prescritto un secondo tentativo da esperirsi presso l'Ufficio del Lavoro competente per territorio, con l'intervento dei rappresentanti delle stesse Organizzazioni sindacali che hanno assistito le parti nel corso del primo esperimento.
I relativi verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, devono recare le firme delle parti interessate, dei rappresentanti delle rispettive Associazioni sindacali e del Direttore dell'Ufficio del Lavoro o di un suo delegato.
Le parti interessate potranno adire il magistrato solo dopo aver esperito con esito negativo anche il secondo tentativo di composizione; le parti sono tuttavia libere di iniziare l'eventuale azione giudiziaria qualora l'intera procedura di conciliazione non sia esaurita alla scadenza del termine di trenta giorni dalla denuncia della controversia all'Associazione territoriale dei commercianti. Copia autentica del verbale di mancato accordo dovrà essere esibita in giudizio dalla parte attrice a richiesta della convenuta.
Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali di cui alla Legge 15-7-1966, n. 604, ed alla Legge 20-5-1970, n. 300 come modificate dalla Legge 11-5-1990, n. 108, deve ugualmente essere esperito il tentativo di conciliazione di cui ai precedenti articoli del presente Titolo.
In caso di conciliazione della controversia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 15-7-1966, n. 604, il relativo verbale sarà autenticato dal Direttore dell'Ufficio del Lavoro competente per territorio e acquisterà forza di titolo esecutivo con decreto del Pretore.
Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6 della Legge 15-7-1966, n. 604, per l'impugnativa del licenziamento, resta sospeso fino all'esaurimento della procedura conciliativa di cui ai precedenti capoversi.
In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione presso gli Uffici del Lavoro, le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale, in armonia con la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della Legge 15-7-1966, n. 604, con le procedure e modalità del seguente articolo.
L'accordo circa il deferimento al Collegio arbitrale di cui al precedente articolo deve essere comunicato dalle parti interessate alle rispettive Organizzazioni sindacali entro dieci giorni dall'esaurimento del tentativo di conciliazione in sede di Ufficio del Lavoro, e le Organizzazioni sono tenute a procedere immediatamente alla costituzione del Collegio arbitrale.
Il Collegio arbitrale è composto da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante del lavoratore, rispettivamente nominati dalle competenti Organizzazioni sindacali, e da un Presidente nominato consensualmente dalle predette Organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente del Collegio arbitrale, si procederà al sorteggio tra i nominativi compresi in una lista precedentemente compilata d'intesa tra le Associazioni o Unioni provinciali di commercianti e gli Organi sindacali locali delle Associazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Il Presidente, ricevuto l'incarico, provvede a fissare entro quindici giorni la data di convocazione del Collegio, il quale è tenuto a pronunciarsi entro quindici giorni dalla data della prima riunione. Qualora debbano essere assunti mezzi di prova, il Collegio, con il provvedimento con cui li dispone, può prorogare per una sola volta e per non più di quindici giorni, il termine per la decisione. Il Collegio - qualora ritenga ingiustificato il licenziamento - emette motivata decisione relativa al ripristino del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda provvedere alla riassunzione, determina l'indennità che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore.
L'importo dell'indennità di cui al precedente capoverso non può essere inferiore a cinque né superiore a dodici mensilità di retribuzione, e deve essere determinato avuto riguardo alla dimensione dell'impresa, all'anzianità del servizio del lavoratore e al comportamento delle parti.
La misura massima della predetta indennità è ridotta a otto mensilità per i prestatori di lavoro con anzianità inferiore ai trenta mesi e può essere maggiorata fino ad un massimo di quattordici mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a venti anni.
In ogni caso le misure minime e massime della predetta indennità sono ridotte alla metà per il datore di lavoro che occupa fino a sessanta dipendenti.
Per mensilità di retribuzione si intende la retribuzione definita con i criteri di cui all'art. 39.
È istituita in Roma, presso la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi, la Commissione Paritetica Nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti detto contratto o le aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali dei commercianti o nazionali di categoria.
Della Commissione Paritetica Nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto.
In pendenza di procedura presso la Commissione Parietica Nazionale, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa, entro quarantacinque giorni.
Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi, la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Albergo-Mensa e Servizi (FILCAMS-CGIL), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL) e l'Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio Servizi (UILTuCS-UIL), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della Legge 4-6-1973, n. 311.
Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti. Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l'istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto, e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.
TITOLO XXVII - Piani di sviluppo e investimenti; Osservatorio Nazionale
Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, e ferme restando le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
Livello nazionale
annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confcommercio fornirà alle Organizzazioni sindacali nazionali informazioni globali sullo stato del settore, sulle sue dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì fornite informazioni sulla situazione e sui processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei, lo stato e la dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione con particolare riferimento:
a) all'occupazione giovanile e femminile e all'avvio di politiche attive del lavoro;
b) alle conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e di innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) alla formazione e riqualificazione professionale.
Nel corso dell'incontro saranno altresì esaminati i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale, sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione degli orari commerciali.
Livello regionale e provinciale
annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le Associazioni imprenditoriali territoriali forniranno alle corrispondenti Organizzazioni sindacali informazioni globali - articolate per comparti e settori omogenei - sullo stato del settore, sulle sue dinamiche strutturali, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e la dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione giovanile, anche in relazione a provvedimenti legislativi di riforma della disciplina del collocamento ivi compresi quelli attinenti la mobilità, e agli interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
A livello territoriale di competenza, coordinati dai rispettivi organismi regionali, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali.
Livello aziendale
annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende che occupano complessivamente più di cento viaggiatori e piazzisti forniranno alle Organizzazioni sindacali provinciali nel corso di un apposito incontro, convocato dall'Associazione territoriale imprenditoriale dell'area di competenza, informazioni sulle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione o anche al di fuori della scadenza prevista, forniranno informazioni sui programmi che comportino processi rilevanti di ristrutturazione che investano l'intero assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Qualora l'informazione abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili applicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, alla mobilità del personale, e alle eventuali esigenze di interventi di formazione e riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale o comunitario.
Le parti concordano sull'opportunità di dar vita ad un Osservatorio nazionale al fine di approfondire lo studio sull'andamento dei prezzi nelle varie fasi del ciclo distributivo per concorrere al loro contenimento e favorire un miglior servizio ai consumatori, nonché sull'evolversi del sistema della distribuzione anche in relazione all'utilizzo della figura del viaggiatore e piazzista nell'ambito del mercato.
A tal fine l'Osservatorio potrà attuare ogni utile iniziativa anche avviando specifiche attività di ricerca.
L'Osservatorio porrà in essere altresì lo studio delle caratteristiche della figura al fine di un rilancio della categoria e per individuare le condizioni ottimali per il suo utilizzo.
Le conclusioni di tale studio dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti non oltre il terzo mese antecedente la scadenza del presente contratto.
Chiarimento a verbale - Per investimenti non si intendono quelli pubblicitari e/o promozionali, stante il carattere della loro riservatezza.
TITOLO XXVIII - Contrattazione integrativa a livello aziendale
Nelle aziende che occupano oltre sette viaggiatori o piazzisti è istituito un premio aziendale nella misura del dieci % dei minimi garantiti previsti dall'art. 39 CCNL 5-3-1975.
Con tale premio si intendono assolti tutti gli adempimenti derivanti per la parte economica dalla contrattazione aziendale. Il premio aziendale è inoltre assorbito da anticipi concessi in conto di futuri miglioramenti e da altri elementi retributivi dichiarati assorbibili.
Qualora in sede aziendale insorgano problemi applicativi della norma, le parti si impegnano ad incontrarsi per la loro soluzione.
TITOLO XXIX - Condizioni di miglior favore
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore individuali e collettive.
TITOLO XXX - Decorrenza e durata
Il presente contratto collettivo entra in vigore il 1-7-1992 e scadrà il 31-3-1994 ferme restando le diverse decorrenze previste per i singoli istituti.
Ove non sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato per un anno, e così di anno in anno.
Dichiarazione congiunta - Le parti convengono sulla opportunità di costituire una Commissione Paritetica Nazionale per l'esame della figura del Viaggiatore e Piazzista al fine di ricercare una maggiore coerenza dei profili professionali rispetto alle mutate esigenze del mercato, anche in relazione ai processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza.
A tal fine la Commissione Paritetica potrà avvalersi del supporto tecnico dell'Osservatorio Nazionale previsto all'art. 80 CCNL 4-2-1988.
La Commissione procederà inoltre a svolgere ogni ulteriore valutazione circa la permanenza dell'attuale struttura economica e/o normativa anche in relazione a nuovi assetti derivanti dal confronto a livello interconfederale in atto e compresa l'opportunità del mantenimento della stessa autonomia contrattuale della figura.
La Commissione terminerà i propri lavori non oltre il 31-12-1993.
Allegato A - CCNL 6-6-1978 - Anzianità convenzionale
Art. 36 - Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso, o della relativa indennità sostitutiva, una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:
a) mutilati ed invalidi di guerra: un anno;
b) decorati al valore e insigniti di ordini militari, promossi per merito di guerra e feriti di guerra: sei mesi per ogni titolo di benemerenza;
c) ex combattenti presso reparti mobilitati in zona di operazioni: sei mesi per ogni anno di campagna e tre mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno sei mesi.
Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di trentasei mesi.
L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta nella carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso aziende ed enti diversi, comprese le pubbliche amministrazioni; il datore di lavoro ha pertanto il diritto di assumere informazioni ed esperire indagini al riguardo.
Il lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare, a pena di decadenza, al datore di lavoro i propri titoli validi ad ottenere il diritto alle predette anzianità all'atto dell'assunzione stessa, impegnandosi a fornire la relativa documentazione entro sei mesi dal termine del periodo di prova.
I lavoratori in servizio per il riconoscimento dell'anzianità convenzionale dovranno esibire la documentazione entro il 30-6-1975 se in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.
Il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione e la documentazione dei titoli, dovrà computare a favore del lavoratore il periodo di anzianità convenzionale cui egli ha diritto.
Allegato B - CCNL 6-6-1978 - Indennità d'anzianità
Art. 54 - In caso di risoluzione del rapporto verrà corrisposta al viaggiatore o piazzista una indennità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato.
La liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto.
Le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno computate come mese intero.
Agli effetti del presente articolo, sono compresi nella retribuzione, oltre alle provvigioni, ai premi di produzione, alle partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se il viaggiatore o piazzista è remunerato anche con provvigioni, premi di produzione, o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se il viaggiatore o piazzista non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
È in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennità di anzianità quanto il viaggiatore o piazzista percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda.
Qualora non sia possibile procedere alla totale liquidazione dell'indennità le aziende corrisponderanno acconti sui dati contabili certi, entro trenta giorni.
Allegato C - Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto
1) Nell'accoglimento delle richieste di anticipazione sul trattamento di fine rapporto per i dipendenti da aziende commerciali, nei limiti numerici stabiliti dalla Legge, verrà osservato il seguente ordine di priorità:
a) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità in Italia o all'estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, quando la prognosi sia di estrema gravità;
b) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, a seguito di provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo sfratto, sempreché il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;
c) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità, in Italia o all'estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico;
d) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, alle condizioni: che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile come indicato alla lettera b), che l'alloggio da acquistare o da costruire sia situato nel comune sede di lavoro o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro, che l'interessato o il coniuge convivente non abbiano alienato alloggio idoneo e disponibile dopo la data di entrata in vigore della Legge;
e) terapie o protesi che non siano previste dal Servizio Sanitario Nazionale di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, escluse quelle che comportano una spesa inferiore a due dodicesimi della retribuzione annua;
f) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi alla condizione che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro e alla condizione che l'alloggio da acquistare o da costruire sia analogamente situato;
g) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente in tutti i casi non previsti alle lettere precedenti;
h) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente che abbia contratto matrimonio quando il coniuge non risulti proprietario di alloggio idoneo nel comune di residenza del beneficiario o in zona vicina;
i) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente;
l) altri casi che rientrino comunque nelle previsioni di Legge;
2) Le domande di anticipazione, adeguatamente motivate e accompagnate da un preventivo di spesa, dovranno essere presentate entro il ventotto febbraio di ogni anno e la graduatoria, previa consultazione delle RSA e del Consiglio di Azienda sarà formata entro i due mesi successivi. Tale graduatoria sarà affissa all'interno dell'azienda con indicazione sommaria dei motivi di priorità.
Il calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà con riferimento alla data del ventotto febbraio di ogni anno. Detti elementi dovranno risultare in premessa alla graduatoria.
3) Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata. Qualora il limite numerico delle richieste accoglibili non consentisse di soddisfare le esigenze di più dipendenti collocati nel medesimo livello di graduatoria, si opererà accordando la priorità al dipendente con maggiore anzianità di servizio e a parità di anzianità seguendo l'ordine temporale di presentazione delle domande. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale.
4) Per casi urgenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1) si riconoscerà d'intesa con le RSA o il CDA l'anticipazione in qualsiasi momento, con scomputo delle richieste così accolte, dal numero di quelle accoglibili nell'anno, o dal numero di quelle accoglibili nell'anno successivo quando l'anticipazione sia stata concessa dopo il raggiungimento del limite massimo di anticipazione previsto dalla Legge.
5) Per la collocazione in graduatoria delle domande concernenti l'acquisto o la costruzione, le diverse condizioni previste dovranno risultare da atto notarile, a cui farà seguito la documentazione, costituita da certificazione rilasciata dalla Conservatoria dei registri immobiliari. Tale certificazione riguarderà il capo famiglia e/o i suoi familiari a seconda delle condizioni previste al punto 1).
6) L'erogazione delle somme per l'acquisto dell'alloggio, nei limiti di Legge, è subordinata alla presentazione dell'atto notarile di acquisto. L'importo delle anticipazioni non potrà eccedere il prezzo di acquisto o la parte di contanti del medesimo e gli oneri accessori, ferma restando la possibilità da parte dell'interessato di incrementare la parte in contanti per ottenere una riduzione delle rate del mutuo.
La documentazione notarile dell'acquisto della casa, in caso di acquisto con mutuo, potrà anche essere di data anteriore a quella di entrata in vigore della Legge, qualora il dipendente intenda estinguere il mutuo o ridurne l'importo con il versamento di una somma in contanti. In tal caso la somma sarà direttamente versata, per conto del dipendente, all'Istituto presso il quale il mutuo è acceso.
Le domande saranno accolte anche se accompagnate da un preliminare di vendita o, in caso di socio di cooperativa, dall'atto di prenotazione specifica dell'alloggio comprovata da estratto notarile, dal libro sociale, dalla delibera del Consiglio di Amministrazione. In questi casi la somma concessa sarà versata direttamente, per conto del dipendente, al venditore contestualmente alla stipulazione dell'atto notarile o alla cooperativa contestualmente all'atto notarile di assegnazione.
Nel caso di costruzione di alloggio dovrà essere allegata alla domanda la copia autenticata della concessione edilizia, accompagnata da preventivi e da una dichiarazione del Comune attestante che i lavori sono in corso.
Le domande accolte di cui al precedente comma rientrano tra quelle dell'anno di formazione della graduatoria, ferme restando le rivalutazioni di Legge fino all'erogazione della somma.
7) L'erogazione delle anticipazioni per interventi sanitari straordinari è subordinata alla presentazione di dichiarazioni rilasciate da organismi sanitari di diritto pubblico e i dipendenti interessati dovranno successivamente esibire la documentazione delle spese sostenute per l'intervento e una dichiarazione di responsabilità per le spese non documentate.
8) In tutti i casi di anticipazione, qualora non venga esibita entro i tempi tecnici necessari la documentazione definitiva, o essa non risulti conforme a condizioni che abbiano dato luogo a preferenza nella graduatoria, il dipendente dovrà restituire la somma ricevuta con un interesse pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto e mezzo; qualora la restituzione avvenga mediante trattenute sulla retribuzione queste non potranno eccedere il quinto della medesima. Rimane salva l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.
9) Il presente accordo ha validità fino al 31-3-1986. S'intenderà rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta l'accordo rimarrà in vigore fino all'eventuale rinnovo.