CCNL in vigore
VETRO - INDUSTRIA
Testo consolidato del CCNL 19/04/2021
per i lavoratori delle aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, lampade e display
Decorrenza: 01/01/2020
Scadenza: 31/12/2022
In data 19 aprile 2021, ASSOVETRO e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL hanno provveduto alla firma del testo contrattuale relativo all'accordo di rinnovo del CCNL 19 giugno 2020, con validità 1º gennaio 2020-31 dicembre 2022.
In relazione alla stampa e alla distribuzione del contratto, le Parti si danno atto di aver confermato il prezzo per l'acquisto delle copie da distribuire ai dipendenti in Euro 15,00.
Addì 19 giugno 2020
tra
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEL VETRO, rappresentata dal suo Presidente, con l'intervento del Vice-Presidente per i rapporti sindacali, assistiti dal Direttore, dal Vice-Direttore co e con l'intervento dell'Associazione Industriale Lombarda, dell'Unione Parmense degli Industriali, dell'Unione Industriale di Cuneo, dell'Unione Industriali di Savona
e
la FILCTEM-CGIL, dal Segretario Nazionale, dal funzionario nazionale e dagli altri componenti la delegazione trattante: Sperandio, Ambra;
la FEMCA CISL NAZIONALE, dai Segretari Nazionali, dal Segretario di Comparto, congiuntamente alla Delegazione Trattante del settore vetro e del Comitato Esecutivo Nazionale, assistiti dalla Segretaria Generale Nazionale Annamaria Furlan;
la UILTEC-UIL, dal Tesoriere, dai Segretari Nazionali e dal Funzionario Nazionale, assistiti dalla Delegazione Trattante del comparto con l'assistenza della UIL Rappresentata dal Segretario
SFERA DI APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro si applica a tutte le Aziende ed ai lavoratori da esse dipendenti che producono vetro a macchina, a mano, a soffio; decorano, lavorano e posano in opera vetri, cristalli e specchi, effettuano la lavorazione di fiale, siringhe, termometri e densimetri, producono apparecchi per uso scientifico e sanitario, articoli di vetro per addobbi in genere e simili; trasformano lastre di vetro e di cristallo in vetro e cristallo temperato, accoppiato, stratificato, unito al perimetro e di sicurezza in genere nonché a tutte le Aziende che producono lampade elettriche, valvole termoioniche, display, quarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e lavorazioni di metallo inerenti le lampade e valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati ed apparecchi termostatici (denominate anche Aziende che producono lampade e display).
CAPITOLO I - RELAZIONI INDUSTRIALI A LIVELLO NAZIONALE
Il sistema Osservatorio, di natura non negoziale, si articola sui livelli nazionale e aziendale con l'obiettivo di favorire l'integrazione ed il coordinamento tra i diversi livelli e valorizzare la partecipazione delle rispettive strutture territoriali ed aziendali. L'Osservatorio costituisce l'istanza naturale di confronto orientato all'individuazione delle criticità del settore e parimenti delle opportunità di sviluppo, per la promozione di iniziative nei confronti delle Autorità e degli opinion makers tese al sostegno delle attività del settore, alla difesa ed al rafforzamento della competitività del sistema industriale del vetro in Italia e della relativa occupazione. Le Parti nel riconfermare il valore e l'efficacia dell'Osservatorio Nazionale, consolidati negli anni dal continuo rafforzamento dei contenuti informativi previsti, ne auspicano una migliore articolazione che consenta anche di intraprendere iniziative di sostegno congiunto del settore nei confronti delle Istituzioni e dell'opinione pubblica, per il rilancio delle attività e la salvaguardia dell'occupazione.
Premessa
Sostegno al Made in Italy
Le Parti concordano sull'importanza di sviluppare iniziative mirate al sostegno del Made in Italy, ritenendone in particolare l'interesse per i comparti del vetro artistico e del vetro per uso domestico, nonché per quei comparti del vetro cavo per i quali il design, lo styling e la funzionalità sono elementi caratterizzanti del brand italiano. Tutto ciò con la finalità di diffondere la conoscenza e l'apprezzamento delle caratteristiche e dei parametri qualitativi presso enti di promozione, organizzazioni di acquisto e di distribuzione, nonché più ampiamente presso il grande pubblico dei consumatori, anche in occasione di fiere ed esposizioni, in Italia ed all'estero, per tramite di pubblicazioni specializzate e media di ampia diffusione, e di ogni mezzo di divulgazione ritenuto più appropriato, verificando anche la possibilità di accedere a strumenti pubblici di finanziamento riservati ad iniziative di tale natura. Individuano nella sensibilizzazione sulla qualità e sull'originalità dei prodotti, sulla loro tracciabilità e sul rispetto dell'etica del lavoro e della responsabilità sociale, al fine di preservarne la garanzia di autenticità e la valorizzazione dei marchi, gli obiettivi prioritari di tali iniziative, anche in funzione del contrasto alle pratiche di concorrenza sleale e di aggressività delle importazioni, con specifica preoccupazione per quelle di provenienza extra-europea.
Questione energetica
Le Parti sono consapevoli che il costo dell'energia è una delle componenti che maggiormente influenzano il costo finale del prodotto delle attività del settore, che in larga misura si caratterizzano ad elevato fabbisogno di energia o energy intensive. Esprimono viva preoccupazione per l'estrema dipendenza del Sistema-Paese da fonti energetiche che sono fuori dall'ambito nazionale, situazione che condiziona la disponibilità ed il controllo delle stesse e che costringe gli approvvigionamenti ad un regime di prezzi di acquisto dell'energia decisamente superiori alla media europea, determinando così un rilevante svantaggio competitivo a danno dell'industria nazionale. Ritengono vitale per la difesa della competitività del settore intraprendere tutte le iniziative più appropriate presso le Autorità di Governo, presso le Autorità di regolazione del mercato dell'energia, presso gli enti di gestione e di distribuzione, al fine di rappresentare l'esigenza indifferibile di una politica energetica e tariffaria non penalizzante.
Distretti
Le Aziende del vetro artistico e del vetro piano per l'arredamento sono prevalentemente localizzate in ambiti geografici individuati e presentano proprie peculiarità. Si caratterizzano per il pregio delle attività esercite e dei prodotti. Le Parti le ritengono pertanto meritevoli di attenzione e di approfondimento conoscitivo.
Concordano di riservare apposita sezione dell'Osservatorio all'esame delle caratteristiche e delle specificità di questi comparti, esame che sarà condotto con la partecipazione dei rappresentanti delle realtà locali e potrà riguardare anche le attività contrattuali.
Istruzione Tecnica
La qualificazione professionale del personale è fattore rilevante di successo delle attività del settore e condizione indispensabile per il loro efficiente funzionamento; fattore decisivo per fa produttività e la qualità del lavoro, nella ricerca dell'innovazione.
Nell'ambito delle iniziative di formazione, le Parti attribuiscono estrema importanza all'istruzione ed alla qualificazione tecnica, mirata all'apprendimento delle competenze di mestiere peculiari alle attività del settore. Auspicano relazioni funzionali a tali obiettivi tra le aziende e gli istituti tecnici, che consentano ai rappresentanti delle aziende e delle organizzazioni sindacali di contribuire in modo fattivo all'orientamento dei giovani nelle loro scelte scolastiche finalizzate al loro ingresso nel mondo del lavoro, al trasferimento delle competenze di mestiere, anche promuovendo la costituzione di comitati tecnico-scientifici presso gli istituti scolastici di indirizzo tecnico, con fa partecipazione di rappresentanti delle aziende e delle organizzazioni sindacali. Considerano di grande importanza sul territorio promuovere incontri di orientamento delle imprese e dei rappresentanti dei lavoratori con i giovani e favorire esperienze duali di alternanza scuola-lavoro mirate alla conoscenza del mondo produttivo manifatturiero, alla divulgazione dell'attrattività delle imprese del settore in quanto datori di lavoro ed all'orientamento. Individuano nell'apprendistato lo strumento contrattuale che più di ogni altra forma garantisce l'efficacia per la transizione dei giovani dalla scuola al lavoro, in quanto assicura la necessaria integrazione tra formazione - interna e trasversale - e prime esperienze lavorative. In termini più ampi, concordano sulla necessità di promuovere le iniziative utili a favorire il dialogo tra scuola e mondo del lavoro, attraverso una maggiore collaborazione tra sistema educativo di istruzione e formazione professionale e mondo del lavoro, tenuto conto delle rispettive competenze. Per tali finalità le Parti promuoveranno specifiche Iniziative presso il MIUR con l'intento di realizzare appositi e mirati protocolli di intervento.
Sostenibilità ed economia Circolare
Il tema della transizione verso l'Economia Circolare è nell'agenda europea e nazionale, nuovo paradigma di organizzazione sociale, politica ed economica mirata a mutare profondamente l'approccio collettivo ai consumi, all'uso intelligente delle risorse, alla salvaguardia dell'ambiente, nell'interesse della presente e delle future generazioni.
In questa direzione l'Italia si annovera a buon diritto tra i Paesi più virtuosi, all'avanguardia per le soluzioni fin qui adonate e per i risultati raggiunti.
Il vetro, per le sue proprietà di materiale permanente, è uno dei maggiori contributori dei processi di realizzazione dell'Economia Circolare. Materiale dalle componenti totalmente naturali, trasparente, inerte, versatile, riciclabile integralmente e per infinite volte, il vetro offre alle sue numerosissime applicazioni al servizio dei più ricorrenti bisogni della vita, un valido presidio di sicurezza e funzionalità, soluzioni efficaci ed evolute, rispettose dell'ambiente.
Il vetro, infatti, è un materiale "di base" al servizio di numerosi settori strategici della nostra economia: le costruzioni, le infrastrutture, l'automotive e i trasporti, l'energia rinnovabile, l'alimentare, la farmaceutica, la cosmetica, i mobili e l'arredo di interni, gli oggetti e le suppellettili per la casa, le lane isolanti ed i filati di rinforzo per una vasta gamma di materiali compositi, le lampade, il vetro artistico. Le Parti riconoscono l'impegno profuso ed i progressi ottenuti dalle aziende che fanno parte del Settore del Vetro sul fronte della riduzione dei consumi di energia, del contenimento delle emissioni climalteranti, dell'uso virtuoso delle risorse, della valorizzazione dei residui della produzione e dei consumi - mediante il riciclo e grazie all'attività ventennale del consorzio per il recupero del vetro -della sostenibilità del prodotto. Rinnovano le reciproche dichiarazioni di impegno nel perseguire le prossime tappe di questo percorso virtuoso, consapevoli che altri ambiziosi traguardi andranno raggiunti.
Riconoscono nell'Osservatorio Nazionale la sede naturale di esame e di confronto sulle tematiche dello Sviluppo Sostenibile e della Circolarità, da cui emergano le proposte e le istanze congiunte del Settore del Vetro, da indirizzare ai Governanti ed alle Istituzioni nell'interesse della collettività tutta.
1.1 Osservatorio Nazionale
Le Parti, al fine di analizzare congiuntamente quei fenomeni sociali ed economici che abbiano un riflesso sulle scelte contrattuali ritengono di sviluppare l'attività dell'Osservatorio Nazionale quale sede permanente di incontro tra le Parti. L'Osservatorio - ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS - analizzerà e valuterà con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, e comunque di norma con periodicità annuale, le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore del vetro e dei singoli comparti che lo compongono, al fine di individuare le occasioni di sviluppo ed i momenti di eventuale criticità. Le analisi svolte dalle parti all'interno dell'Osservatorio Nazionale potranno fornire elementi oggetto di valutazione per l'attività di competenza delle stesse.
Con riferimento a specifiche problematiche normative e/o economiche nonché di politica industriale Assovetro e Filctem-CGIL, Femca-Cisl ed Uiltec-UIL svolgeranno i relativi approfondimenti all'interno dell'Osservatorio.
Saranno, in particolare, oggetto d'esame congiunto:
- l'andamento del mercato nazionale ed internazionale nonché le prospettive produttive del settore, l'andamento dell'import-export ed i dati previsionali sugli investimenti e sulla ricerca con la indicazione relativa ai comparti produttivi di più significativa rilevanza e gli effetti sull'occupazione, con particolare riguardo alle aree di crisi;
- le problematiche occupazionali e gli effetti sull'organizzazione del lavoro derivanti dall'introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche e da significative ristrutturazioni industriali, in relazione anche alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
- i problemi relativi ai conferimenti di servizi ed attività di appalto con riferimento all'occupazione ed alla sicurezza sul lavoro nel contesto della terziarizzazione delle attività;
- l'andamento della contrattazione aziendale;
- le modalità di applicazione della normativa sull'orario di lavoro;
- gli sviluppi della normativa sia nazionale che comunitaria in materia di orario di lavoro, valutandone gli impatti sul settore;
- lo stato di attuazione degli accordi interconfederali sui C.A.E.;
- i temi generali che riguardano i lavoratori con qualifica di quadro;
- le prospettive di allineamento sul fronte della legislazione italiana e comunitaria del trattamento normativo di operai ed impiegati;
- le novità legislative italiane e dell'Unione Europea che hanno diretto riflesso sul settore del vetro e sulle normative contrattuali;
- l'elaborazione ed il sostegno di programmi di sviluppo settoriali, in funzione anche della loro capacità di favorire azioni mirate all'incremento dei consumi vetrari nell'economia nazionale, al risparmio energetico, alla difesa dell'ambiente e dell'occupazione da presentare alle pubbliche Autorità ed agli Organi legislativi;
- l'andamento dei costi, compreso quello del lavoro, anche rispetto ai principali Paesi concorrenti ed il rapporto tra il costo del lavoro stesso e le leggi in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica, anche ai fini di una valutazione della competitività internazionale;
- l'andamento delle retribuzioni di fatto con riferimento ai principali istituti retributivi, con periodicità e metodologie da definire congiuntamente;
- l'andamento dell'occupazione in particolare di quella giovanile nei diversi settori merceologici con riferimento alle aree di crisi;
- le tematiche inerenti le molestie sessuali;
- le tematiche inerenti il mobbing;
- le tematiche relative ai lavoratori di cui alla Legge L. 190/85 (Quadri);
- la presenza di lavoratori immigrati nell'industria del vetro e la loro integrazione nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al loro grado di alfabetizzazione e conoscenza della lingua italiana;
- valorizzazione della figura del delegato sociale, ove esistente;
- l'andamento dell'occupazione femminile, in particolare nelle aree di crisi, con le relative possibili azioni finalizzate al conseguimento delle pari opportunità secondo le previsioni del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198; nonché di quanto dovesse essere stabilito da nuove disposizioni legislative in merito;
Su quest'ultima problematica le parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì suggerimenti per l'auspicato dialogo tra le parti confederali sulla materia;
Saranno individuate azioni informative e formative da indicare alle imprese per facilitare:
- il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
- la possibilità di promuovere progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato di lavoratori extracomunitari, disabili e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione alla utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previsti dalle leggi nazionali e regionali, oltreché comunitarie;
- le possibilità di concorrere alla diffusione della conoscenza presso le Aziende di elenchi di imprese cooperative con personale appartenente alle fasce deboli, per la realizzazione di attività esterne.
Qualora talune delle problematiche affrontate in sede di Osservatorio Nazionale dovessero presentarsi in ambiti territoriali significativi e/o in aree congiuntamente individuate incidendo sulla sfera di competenza locale, le problematiche stesse formeranno oggetto di esame all'Interno dell'Osservatorio Nazionale da parte delle Organizzazioni nazionali imprenditoriali e sindacali firmatarie il CCNL.
Nei casi previsti al comma precedente l'Osservatorio Nazionale, su segnalazione anche delle Organizzazioni territoriali imprenditoriali e sindacali e di concerto con tali Organizzazioni, potrà articolarsi a livello territoriale.
Saranno oggetto d'esame congiunto:
- i dati previsionali sugli investimenti e la ricerca con la specificazione relativa ai comparti produttivi e l'indicazione degli effetti sull'occupazione derivanti;
- i problemi relativi ai conferimenti di servizi ed attività di appalto con riferimento all'occupazione ed alla sicurezza nel contesto della terziarizzazione delle attività;
- l'andamento della occupazione con riferimento ai contratti di lavoro speciali ed alla normativa introdotta all'art. 57;
- il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
- la possibilità di promuovere progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato delle categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione alla utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previsti dalle leggi regionali, oltreché comunitarie;
- la individuazione all'interno della RSU delle competenze del delegato sociale.
Per le Regioni con scarsa concentrazione di stabilimenti dei singoli settori, le Associazioni a livello nazionale potranno individuare consensualmente aree interregionali
L'Osservatorio esaminerà altresì le problematiche delle aree del comparto del vetro artistico, con l'eventuale partecipazione dei rappresentanti delle realtà locali.
1.2 Sezione ambiente e sicurezza
Le tematiche relative all'ambiente e sicurezza nei loro riflessi all'Interno e all'esterno delle fabbriche ed i problemi della sicurezza, anche alla luce di quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, saranno oggetto di una sezione apposita nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale.
Le Parti riserveranno momenti di verifica a tali temi nelle loro ripercussioni nazionali e comunitarie, anche allo scopo di valutare congiuntamente eventuali proposte da sottoporre agli Organi di Governo e legislativi competenti.
Saranno oggetto di esame congiunto:
- i problemi connessi ai siti produttivi complessi caratterizzati dalla presenza di più imprese ivi comprese quelle che svolgono lavori in appalto;
- la definizione di criteri di gestione degli aspetti ambientali e di sicurezza nei lavori in appalto;
- le evoluzioni delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore con riguardo alle problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento di particolare rilievo;
- le proposte comuni per agevolare la gestione degli adempimenti richiesti dalla Legge e modalità di eventuali rapporti con le Istituzioni Nazionali;
- i contenuti e le formule operative per promuovere la formazione sull'ambiente e sulla sicurezza, con particolare riferimento ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e alla Commissione Ambiente di cui al successivo paragrafo, in collegamento con l'Organismo Bilaterale Interconfederale;
- le modalità di costituzione di una anagrafe delle CA/RLSSA, nel rispetto del decreto legislativo 196/2003, al fine di agevolarne lo scambio di esperienze ed informazioni. In tale ambito saranno approfondite inoltre le modalità per la predisposizione di una banca dei dati disponibili sulle statistiche degli incidenti e degli infortuni occorsi nel settore;
- le tematiche riguardanti le emissioni nell'atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- l'evoluzione in materia di esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici della normativa azionale e comunitaria ed in mancanza della normativa ACGIH. Eventuali integrazioni delle tabelle dell'ACGIH, a fronte di dimostrate situazioni di rischio derivanti da agenti chimici non previsti dall'American Conference, andranno esaminate sulla base di proposte di limiti di provata applicabilità avanzate da enti scientifici nazionali e internazionali;
- le problematiche eventualmente poste dal Decreto Legislativo 81/2008 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, allo scopo anche di svolgere nelle sedi competenti un'azione per ottenere che alla riduzione del rumore alla fonte contribuiscano anche i progettisti ed i costruttori di macchinari ed attrezzature ad uso dell'industria vetraria;
- le problematiche concernenti l'uso di videoterminali alla luce anche del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche;
- il grado di applicazione dell'Accordo Europeo multisettoriale sulla protezione dei lavoratori attraverso la corretta manipolazione ed utilizzo della silice cristallina e dei prodotti che la contengono, sottoscritto, in data 25 aprile 2006, dalle Organizzazioni imprenditoriali rappresentative dei settori estrattivi ed utilizzatori della silice e le Organizzazioni sindacali, in attuazione degli articoli 138 e 139 del trattato di Amsterdam (modificativo del trattato sull'Unione Europea). Le Parti favoriranno la partecipazione alla raccolta volontaria dei dati, a livello di sito, ed il loro consolidamento attraverso il sistema di "report on line" curato dal Consiglio NEPSI. Con cadenza biennale, le Parti esamineranno i dati aggregati di settore che saranno diffusi dal Consiglio NEPSI ed adotteranno le iniziative ritenute utili;
- la realizzazione di un incontro dedicato alla valutazione dei risultati raggiunti in area ambiente e sicurezza ed alla individuazione di possibili aree di intervento di comune interesse, sulla cui base potranno essere definiti anche contenuti e modalità di realizzazione della giornata nazionale Salute, Sicurezza ed Ambiente, da realizzarsi con cadenza annuale, senza pregiudizio della normale attività e senza oneri aggiuntivi per l'impresa.
1.3 Sezione formazione
Per quanto attiene ai temi della formazione questi costituiranno oggetto di attenta valutazione allo scopo di promuovere la valorizzazione professionale delle risorse umane.
Saranno oggetto di particolare attenzione i seguenti temi;
- il monitoraggio della normativa vigente in materia di formazione professionale sia a livello nazionale che comunitario;
- l'individuazione delle specifiche esigenze formative del settore;
- la promozione presso i Ministeri competenti delle iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore;
- l'individuazione delle iniziative italiane e comunitarie per il finanziamento dei processi formativi;
- l'individuazione delle modalità per poter disporre delle risorse generate dal contributo a carico delle imprese (0,30%) per la formazione continua;
- l'analisi del tema complessivo della formazione, in considerazione della rilevanza della questione ed in relazione all'evoluzione delle esigenze formative derivanti anche dall'introduzione di nuove tecnologie;
- l'analisi delle necessità formative di carattere linguistico derivanti dalle verifiche sulla presenza di lavoratori immigrati di cui al precedente punto 1.1;
- la verifica delle condizioni di realizzazione di stages con particolare riferimento alle opportunità offerte da percorsi formativi in collaborazione con la scuola e l'università.
In considerazione della specificità delle problematiche proprie dell'industria del vetro tradizionale, le Organizzazioni territoriali competenti studieranno le opportune iniziative per favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati.
1.4 Sezione mercato del lavoro
Al fine di rendere funzionale il rapporto tra imprese e lavoratori all'Interno del mercato del lavoro in relazione sia alle innovazioni previste dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente sia alle opportunità offerte dall'innovazione tecnologica, le Parti riservano all'analisi del mercato del lavoro una sezione dell'Osservatorio Nazionale.
Saranno oggetto di esame congiunto:
- la valutazione delle modalità di applicazione dei rapporti di lavoro speciali con riferimento ai contratti a termine ed ai contratti di somministrazione con particolare riferimento alla normativa introdotta all'art. 57, all'apprendistato ed ai contratti a tempo parziale;
- l'analisi dell'utilizzo degli stages con particolare attenzione alle iniziative che coinvolgono le università e le imprese;
- l'approfondimento delle possibilità e le opportunità di sviluppo del telelavoro.
2. RELAZIONI INDUSTRIALI A LIVELLO AZIENDALE.
Premessa
Le Parti Stipulanti riconoscono il valore positivo di informazione e consultazione al livello aziendale, concordano che scambi informativi utili alla conoscenza delle questioni attinenti alle attività di impresa ed un dialogo costante finalizzato alla ricerca di soluzioni condivise vadano in ogni caso realizzati in modo da essere efficaci, attraverso la ricerca dell'equilibrio degli interessi di impresa con quelli dei lavoratori e con relazioni costruttive tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto dei reciproci diritti ed obblighi.
Le Parti condividono l'opportunità di definire al livello di impresa, strumenti e modalità utili a realizzare:
- un processo di informazione e consultazione sindacale positivo e costruttivo in modo particolare nelle fasi più importanti di cambiamento che coinvolgono l'impresa ed i lavoratori interessati;
- un dialogo aperto, trasparente e produttivo utile a prevenire il conflitto e nella ricerca di soluzioni adeguate e compatibili con le esigenze del mercato e della buona occupazione.
Le Parti concordano che lo sviluppo di Relazioni industriali partecipative, è da considerarsi elemento fondamentale per garantire:
- rispetto delle regole ed etica nei comportamenti;
- tempestività nell'affrontare i problemi e nella definizione delle soluzioni negoziali;
- coerenza nell'applicazione delle intese realizzate;
- efficace attuazione dei sistemi organizzativi e la loro necessaria flessibilità.
2.1 OSSERVATORIO AZIENDALE
1) Annualmente, in occasione di uno specifico incontro Assovetro, per i Gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi aventi più stabilimenti situati nel territorio nazionale - almeno due unità in due differenti regioni - porterà a conoscenza della Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL congiuntamente alle RSU:
a) i dati previsionali di investimenti e relative localizzazioni per nuovi insediamenti e/o riconversioni produttive o per potenziamento, ammodernamento o trasformazione di quelli esistenti per un esame congiunto dei prevedibili effetti relativi all'occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ambientali, con la necessaria riservatezza;
b) le prospettive produttive anche in relazione ai mercati e alle relative implicazioni;
c) l'ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti accordate, ai sensi della vigente legislazione, dallo Stato o dalle Regioni specificandone le leggi di riferimento; i finanziamenti per la formazione professionale erogati dalla UE;
d) il numero degli occupati distinti per sesso e per classi di età, con specificazione dei dati relativi alla composizione dell'occupazione femminile,
e) la spesa globale destinata alla ricerca, la sua incidenza sul totale degli investimenti, con l'indicazione delle sue principali finalizzazioni;
f) gli effetti sull'organizzazione del lavoro e gli eventuali riflessi sull'occupazione derivanti dall'introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche e da significative ristrutturazioni industriali, in relazione anche all'eventualità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione, natura delle attività professionali dei lavoratori interessati;
g) l'andamento dell'occupazione giovanile e di quella femminile, in relazione agli accordi interconfederali sui contratti dì formazione lavoro e con l'attenzione volta al tema delle pari opportunità, nell'osservanza di quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 nonché delle future specifiche disposizioni legislative in materia;
h) elementi conoscitivi sull'utilizzazione dei contratti di apprendistato, part-time, contratti a termine, nonché prestazioni di fornitura di lavoro temporaneo;
i) elementi conoscitivi in merito ai congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti disabili ed i congedi per la formazione disciplinati dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53;
j) l'andamento delle iscrizioni dei lavoratori dell'impresa a Fonchim;
k) elementi conoscitivi sulle problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori disabili;
l) natura delle attività conferite in appalto.
Per quanto concerne in particolare le problematiche dell'occupazione femminile e delle pari opportunità vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia. Qualora dal loro esame, in relazione anche alle risultanze del rapporto di cui all'art. 46, d.lgs. n. 198/2006, fossero individuate azioni positive miranti a concretizzare le pari opportunità e a valorizzare la professionalità delle donne, le parti ne faranno oggetto di un momento di specifico approfondimento nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale. Analoga procedura sarà eseguita con riferimento alle specifiche problematiche riguardanti i lavoratori disabili.
A richiesta della Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL si darà luogo ad un incontro, a livello nazionale, tra il Gruppo e la Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL, presso l'ASSOVETRO, per verificare le realizzazioni, nel contesto nazionale, relativamente alle previsioni di investimento ed ai loro effetti indicati alla lettera a). La verifica nell'ambito delle realtà di fabbrica avverrà con la medesima procedura, in appositi incontri tra le parti, con l'intervento della Direzione Aziendale e delle RSU.
2) Annualmente, le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con più di 100 dipendenti, porteranno a conoscenza dei competenti Sindacati dei lavoratori:
a) i dati previsionali di investimenti e relative localizzazioni per nuovi insediamenti e/o riconversioni produttive o per potenziamento, ammodernamento o trasformazione di quelli esistenti per un esame congiunto dei prevedibili effetti relativi all'occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali, con la necessaria riservatezza;
b) le prospettive produttive anche in relazione ai mercati e alle relative implicazioni;
c) l'ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti accordateci sensi della vigente legislazione, dallo Stato o dalle Regioni specificandone le leggi di riferimento; i finanziamenti per la formazione professionale erogati dalla UE;
d) il numero degli occupati distinti per sesso e per classi di età, con specificazione dei dati relativi alla composizione dell'occupazione femminile;
e) gli effetti sull'organizzazione del lavoro e gli eventuali riflessi sull'occupazione derivanti dall'introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche e da significative ristrutturazioni industriali, in relazione anche all'eventualità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
f) l'andamento dell'occupazione giovanile e di quella femminile e con l'attenzione volta al tema delle pari opportunità, dell'osservanza di quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 nonché delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia;
g) elementi conoscitivi sull'utilizzazione dei contratti di apprendistato, part-time, contratti a termine, nonché somministrazione;
h) elementi conoscitivi sulle problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap;
i) elementi conoscitivi in merito ai congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti disabili ed i congedi per la formazione disciplinati dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53;
j) natura delle attività conferite in appalto.
Per quanto concerne in particolare le problematiche dell'occupazione femminile e delle pari opportunità vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia. Qualora dal loro esame, in relazione anche alle risultanze del rapporto di cui all'art. 46 del D.Lgs. 198 dell'11 aprile 2006, fossero individuate azioni positive miranti a concretizzare le pari opportunità e a valorizzare la professionalità delle donne, le parti ne faranno oggetto di un momento di specifico approfondimento nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale, attraverso l'attivazione del Comitato misto in esso previsto.
Analoga procedura sarà eseguita con riferimento alle specifiche problematiche riguardanti i portatori di handicap.
La informativa e la verifica avverranno, in appositi incontri tra le Parti, con l'intervento delle RSU.
Per le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con un numero di dipendenti compreso tra 80 e 100, le Associazioni industriali locali forniranno annualmente per iscritto ai competenti Sindacati dei lavoratori, e per conoscenza alle RSU, le notizie di cui al precedente punto c).
Nota a verbale
Le Parti si danno atto che, con riguardo all'Informativa di cui al presente capitolo, la cadenza dell'informazione relativa agli argomenti previsti rispettivamente dalle lettere f) ed e) potrà essere diversa da quella annuale in presenza di fatti specifici che la giustifichino.
CAPITOLO II - RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA, SOSTENIBILTÀ ED OCCUPABILITÀ
Responsabilità sociale dell'impresa
Le Parti sostengono lo sviluppo di comportamenti socialmente responsabili attraverso l'impegno di tutti i soggetti coinvolti in azienda. L'impegno sociale dell'impresa e dei soggetti che in essa operano si realizza dando attuazione a norme e sviluppando iniziative previste dalla legislazione vigente e/o richiamate nel presente contratto nazionale di lavoro.
I riferimenti utili ad orientare l'impegno del settore sul tema della responsabilità sociale dell'impresa sono individuati all'interno dei seguenti ambiti e saranno oggetto di esame congiunto in occasione dell'Osservatorio Nazionale:
- adozione volontaria da parte delle imprese di certificazioni ambientali e sociali;
- valorizzazione e diffusione anche congiunta delle esperienze più significative che salvaguardino una corretta concorrenzialità, contrastando il dumping ambientale, sociale ed etico;
- utilizzo nella contrattazione di secondo livello di parametri quali l'adozione di codici etici e certificazioni ambientali e sociali;
- misure per il miglioramento continuo della sicurezza e dell'ambiente di lavoro, l'informazione e la formazione dei lavoratori su tali materie;
- solidarietà sociale e tutela delle fasce deboli degli occupati;
- sviluppo della formazione continua per il miglioramento della competitività dell'impresa e la valorizzazione della professionalità dei lavoratori;
- sviluppo del welfare contrattuale nelle Aziende.
In sede di Osservatorio Nazionale le Parti monitoreranno le iniziative aziendali adottate secondo i criteri sopradetti e, allo scopo di valorizzare e diffondere le migliori prassi esistenti, cureranno la elaborazione e la diffusione di riferimenti utili ad orientare l'impegno del settore sulla responsabilità sociale.
L'importanza del ruolo dell'impresa nella società, in quanto produce e fornisce beni e servizi necessari al vivere civile, offre possibilità di lavoro e di reddito, è protagonista e stimolo del cambiamento e dell'innovazione, costituisce riferimento per la collettività, presuppone l'assunzione di linee di gestione e comportamenti esemplari ed orientati alla responsabilità. Le Parti individuano nel rispetto delle seguenti raccomandazioni il profilo dell'azienda socialmente responsabile che lavora nella prospettiva della sostenibilità:
- opera nel rispetto delle leggi e dei contratti, compresi i contratti di lavoro;
- cura l'efficienza dei processi di lavorazione ed è impegnata a ricercarne il miglioramento continuo;
- assicura la qualità e l'efficacia dei prodotti e dei servizi che offre al mercato durante l'intero loro ciclo di vita ed è orientata a soddisfare i bisogni dei clienti;
- è costantemente impegnata sull'innovazione, alla ricerca continua di soluzioni evolutive;
- garantisce ai propri dipendenti condizioni di lavoro appropriate e tutela la loro sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- corrisponde ai propri dipendenti un trattamento retributivo rispettoso delle prescrizioni di Legge e contrattuali e comunque adeguato alla qualità e quantità del lavoro prestato;
- bandisce ogni genere di discriminazione qualunque ne sia la ragione, di origine, di razza, di genere, di orientamento sessuale, di credo politico o religioso, di appartenenza sindacale, al momento della costituzione del rapporto di lavoro, durante il suo svolgimento e fino alla sua conclusione;
- non fa ricorso al lavoro minorile od al lavoro obbligato, nemmeno indirettamente, a mezzo della prestazione di terzi;
- rispetta le libertà sindacali ed il loro esercizio;
- cura la crescita professionale dei propri dipendenti, anche attraverso le iniziative di formazione appropriate;
- tiene un comportamento di correttezza, buona fede e trasparenza nei confronti dei fornitori, dei clienti e delle Istituzioni;
- evita ogni azione che possa contrastare con le regole della libera concorrenza;
- rifugge ogni pratica che abbia finalità di corruzione sia di pubblici funzionari che di privati;
- intrattiene relazioni positive con le comunità nel cui territorio svolge la propria attività;
- adotta le misure appropriate per limitare l'impatto delle proprie attività sull'ambiente circostante.
Le Parti ritengono di attivarsi per diffondere la cultura della responsabilità sociale e della sostenibilità e per incoraggiare i responsabili aziendali ed i lavoratori ad ispirare la loro condotta a queste raccomandazioni.
Occupabilità e bilanciamento generazionale
Le Parti esprimono la più viva preoccupazione per l'abnorme livello di disoccupazione che affligge le giovani generazioni; il rischio correlato non comporta soltanto la perdita quasi certa per il mondo del lavoro di intere fasce di età della popolazione giovanile, ma anche l'impossibilità di recuperarne le capacità e le competenze.
Allo stesso modo le Parti si fanno carico del disagio sociale che la recente riforma del sistema pensionistico è destinata a produrre negli anni a venire: l'allungamento della vita lavorativa comporterà bisogni di adattamento a condizioni di lavoro non agevoli per i lavoratori in età avanzata, aprendo problematiche di natura sanitaria, di idoneità lavorativa, di sostenibilità dei carichi di lavoro, di efficienza e di motivazione personale. Senza sottacere il dramma di coloro che perdono il posto di lavoro senza ancora essere in possesso dei requisiti per poter accedere alla pensione.
Le Parti auspicano che il Governo e gli Istituti previdenziali siano in grado di mettere a disposizione gli stanziamenti necessari a finanziare interventi mirati ad accompagnare gli ultimi anni di carriera professionale dei lavoratori anziani, con modalità di lavoro utili alla valorizzazione della loro esperienza, anche in funzione dei trasferimento delle competenze ai più giovani, nella convinzione che, nello spirito della solidarietà tra generazioni, varrà a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro in staffetta ai lavoratori più maturi. Le Parti auspicano che in questo ambito, in occasione di operazioni di riorganizzazione il sistema di relazioni industriali potrà individuare soluzioni appropriate e condivise, volte ad accompagnare i processi di agevolazione all'esodo finalizzati al ricambio generazionale, al fine di rendere più competitive le imprese e sostenere l'occupazione nel settore.
Le Parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, hanno attivato una forma di previdenza complementare integrativa a capitalizzazione su base volontaria ad ambito nazionale settoriale realizzata tramite l'adesione settore vetrario al Fonchim (Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori dell'industria Chimica e Farmaceutica e dei Settori Affini).
Contributi e spese di gestione
Le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore per ogni lavoratore iscritto al Fonchim sono:
Sulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dal 1º settembre 2001):
- 1,20 % a carico dell'impresa
- 1,20 % a carico del lavoratore
Sulla quota di TFR da maturare nell'anno (a decorrere dal 1º gennaio 2000):
- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- 33% per tutti gli altri lavoratori.
Sulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dal 1º gennaio 2010):
- 1,30% a carico dell'impresa
- 1,30% a carico del lavoratore
Sulla quota di TFR da maturare nell'anno:
- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- 33% per tutti gli altri lavoratori.
Sulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dal 1º febbraio 2013):
- 1,40% a carico dell'impresa
- 1,40% a carico del lavoratore
Sulla quota di TFR da maturare nell'anno:
- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- 33% per tutti gli altri lavoratori.
Sulle retribuzioni utili per i1 TFR. (a decorrere dal 1º febbraio 2016):
- 1,50% a carico dell'impresa
- 1,50% a carico del lavoratore
Sulla quota di TFR da maturare nell'anno:
- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- 33% per tutti gli altri lavoratori.
Resta fermo che a decorrere dal 1º gennaio 2008, l'impresa verserà per ogni lavoratore dipendente iscritto a Fonchim un ulteriore contributo destinato esclusivamente al fondo di categoria fissato nello 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, che verrà messa a disposizione degli organi sociali di Fonchim affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente. Tale contributo passa allo 0,25% con decorrenza gennaio 2022.
Contratti a termine
1) A decorrere dal 1º settembre 2001 i diritti e gli obblighi previsti dal vigente CCNL in materia di previdenza complementare sono estesi ai rapporti di lavoro con contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato, di durata continuativa superiore a sei mesi.
2) Diritti ed obblighi si applicano dal momento del superamento del periodo di prova.
Permessi per i componenti l'Assemblea
Ai lavoratori eletti componenti dell'Assemblea di Fonchim, per la partecipazione alle riunioni di tale organo sono riconosciuti, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti fino ad un giorno per ogni assemblea. L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi di Fonchim.
Specificità settoriali lampade e display
Contributi e spese di gestione
Le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore per ogni lavoratore iscritto al Fonchim sono:
Sulle retribuzioni utili per il TFR (a decorrere dal 1º gennaio 2004):
- 1,50 % a carico dell'impresa
- 1,50 % a carico del lavoratore
sulla quota di TFR da maturare nell'anno
- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993;
- 33% per tutti gli altri lavoratori.
Resta fermo che a decorrere dal 10 luglio 2008, l'impresa verserà per ogni lavoratore dipendente iscritto a Fonchim un ulteriore contributo destinato esclusivamente al fondo di categoria fissato nello 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, che verrà messa a disposizione degli organi sociali di Fonchim affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente. Tale contributo passa allo 0,25% con decorrenza gennaio 2022.
Assistenza Sanitaria integrativa
Si riporta di seguito, in carattere corsivo, quanto definito in occasione del precedente CCNL 9 dicembre 2010.
Le Parti stipulanti, dopo la firma del presente contratto, con apposita Commissione paritetica, si incontreranno per concordare un sistema di assistenza sanitaria integrativa. La Commissione paritetica avrà il compito di:
- esaminare il quadro normativo in materia di assistenza sanitaria integrativa;
- individuare le forme e le modalità di attivazione dell'assistenza sanitaria integrativa a vantaggio dei lavoratori occupati in servizio attivo nel settore;
- eseguire tutte le attività necessarie all'avvio della Forma di assistenza sanitaria integrativa e all'informazione dei lavoratori, con decorrenza dal mese di aprile 2013
Fin d'ora le Parti convengono sui seguenti principi:
a) ricorso a una Forma a contribuzione definita;
b) adozione di caratteristiche tali da consentire l'applicazione del regime contributivo e fiscale stabilito dalla Legge per le Forme di assistenza sanitaria integrative del Servizio Sanitario Nazionale (art. 10 DPR 917/86 e DM 31/3/2008);
c) adesione dei lavoratori su base volontaria;
d) pariteticità della contribuzione;
e) un contributo paritetico per il finanziamento del sistema pari ad 8 euro mensili per ciascun dipendente aderente a partire dal 10 aprile 2013;
f) dell'onere aziendale relativo ai costi dell'assistenza sanitaria si terrà conto in sede di contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2013-2016.
Saranno fatti salvi gli accordi a livello aziendale o territoriale e/o ogni eventuale forma o situazione aziendale in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto, che prevedano l'istituzione o l'adesione a polizze, casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa al livello aziendale. Le imprese in cui operano tali forme integrative saranno escluse dal versamento del contributo, salvo che con accordo aziendale si stabilisca la confluenza nella forma nazionale di assistenza sanitaria.
Si riporta di seguito, in carattere corsivo, quanto definito in occasione del precedente CCNL 19 luglio 2013.
Facendo riferimento a quanto previsto al Capitolo II, paragrafo assistenza sanitaria integrativa, del CCNL Vetro-Lampade, alla data del 19 luglio 2013 (data di sottoscrizione accordo di rinnovo del Contratto di lavoro), le Parti si danno reciprocamente che è stata effettuata congiuntamente la ricognizione delle possibili soluzioni utili all'istituzione del sistema di assistenza sanitaria integrativa e, avendone condiviso le valutazioni, ribadiscono l'impegno ad assicurarne, appena definite le condizioni operative e di adesione, l'avvio ed il conseguente apporto contributivo.
Si riporta di seguito, in carattere corsivo, quanto definito in occasione del presente CCNL 27 luglio 2016.
Le Parti richiamano la disciplina programmatica, di cui al paragrafo assistenza integrativa del capitolo III del CCNL, e la disciplina applicativa di cui all'accordo 4 luglio 2014 (allegato 7 al presente CCNL) istitutivo del sistema di assistenza sanitaria integrativa per il settore del vetro e delle lampade (a partire dal 1º gennaio 2015).
In particolare, con l'intento di promuovere una maggiore adesione da parte dei lavoratori alla assistenza sanitaria integrativa, viene stabilito che, a decorrere dal 10 gennaio 2019, la contribuzione al sistema, di cui al punto 2 del citato accordo 4 luglio 2014, che ammonta ad euro 16 su base mensile (per 12 mensilità), attualmente stabilita in forma paritetica nell'importo di euro 8, sia ripartita in euro 3 a carico del lavoratore ed euro 13 a carico dell'Azienda che lo impiega.
Si raccomando inoltre che, secondo quanto previsto al punto 4 del citato accordo 4 luglio 2014, in relazione al carattere sperimentale del primo triennio di applicazione (dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2017) ed alla prevista verifica al termine del secondo anno (2016), la Commissione Paritetica, di cui all'accordo, dia avvio all'esame sull'andamento della gestione del sistema di assistenza sanitaria integrativa.
Imprese di dimensione comunitaria
Allo scopo di favorire il dialogo sociale europeo, le Parti nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio Nazionale, valuteranno le problematiche connesse con la direttiva 94/45/CE, recepita con l'accordo interconfederale 27 novembre 1996, nelle imprese o gruppi di dimensione comunitaria.
Le Parti monitoreranno altresì il percorso di recepimento della direttiva di "rifusione" della normativa CAE, Direttiva 2009/38/CE.
Decentramento, ristrutturazioni, modifiche organizzative e produttive
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 70 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro le RSU e, tramite le locali Associazioni imprenditoriali, il competente Sindacato dei lavoratori, sia sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto - anche mediante la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a domicilio e di contratti di appalto - che sulle operazioni di ristrutturazione, qualora tutto ciò comporti modifiche del sistema produttivo o dell'organizzazione del lavoro che influiscano sull'occupazione complessiva.
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di Legge in materia. Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa. Saranno invece appaltate le operazioni di manutenzione ordinaria continuativa che devono essere necessariamente svolte al di fuori dei normali turni di lavoro, per le quali sia accertata, previo esame con le RSU, l'impossibilità di effettuarle con personale in forza in azienda nei particolari turni all'uopo predisposti.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all'efficienza, alla migliore utilizzazione degli impianti e al miglioramento delle condizioni ambientali, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi. Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative e da economicità gestionali che, su richiesta delle RSU, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione. Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante.
Nei casi di attività affidate con contratti di appalto continuativi saranno comunicate alle RSU le eventuali variazioni inerenti i soggetti appaltatori di tali attività.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico, cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche e di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione al rumore.
Il datore di lavoro in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi verifica l'idoneità tecnico-professionale di tali soggetti e fornisce informazioni sia sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare sia sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
I lavoratori d'aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi aziendali (mense, servizi di pronto soccorso, servizi igienici) con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 70 dipendenti informeranno le RSU almeno una volta l'anno, o su richiesta delle stesse in caso di nuovi contratti, sulla natura, i contenuti, gli obiettivi, le prescrizioni di sicurezza relative alle attività conferite in appalto e il relativo CCNL applicato.
Fatta salva la disciplina prevista dalla Legge 18 dicembre 1973, n. 877, le Associazioni territoriali imprenditoriali trasmetteranno ai competenti Sindacati dei lavoratori un elenco delle aziende associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni sei mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.
L'Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno riferito alle aziende associate e sui prevedibili riflessi sull'occupazione.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 70 dipendenti informeranno periodicamente le RSU sui casi di eventuale ricorso al lavoro a domicilio.
Premessa
Le Parti considerano strategico l'impegno delle imprese e dei lavoratori in materia di formazione finalizzata a valorizzare le risorse umane, a migliorare la loro occupabilità ed il loro arricchimento professionale, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche e organizzative, agli obiettivi di qualità, di sicurezza e di mercato, ad esigenze di sviluppo della cultura di impresa nella quale cresca la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori. Le Parti si riservano un più ampio ruolo di indirizzo e ferme restando le iniziative formative che ciascuna impresa potrà autonomamente progettare ed attivare, convengono di promuovere iniziative congiunte in materia di formazione con particolare riguardo a quelle sostenute da risorse finanziarie pubbliche, o ricadenti negli indirizzi espressi dal Fondo interprofessionale Fondimpresa costituito da Confindustria e CGIL-CISL-UIL Per le finalità di cui al presente accordo, col termine formazione continua si intende anche la formazione comunque sostenuta da risorse finanziarie pubbliche.
Allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione della formazione continua nelle imprese, le Parti, a livello nazionale, sottolineano l'importanza del ruolo di una commissione bilaterale per la formazione continua formata da esperti interni alle proprie organizzazioni, con la finalità di individuare gli ambiti ed i temi della formazione continua.
Coerentemente con quanto indicato in premessa, la commissione assumerà un ruolo di indirizzo, di analisi dei fabbisogni formativi settoriali.
In particolare la Commissione indirizzerà il proprio intervento nelle seguenti aree:
- tenere rapporti con le istituzioni (nazionali e regionali) preposte alla formazione professionale, Fondimpresa e le sue articolazioni territoriali;
- avviare un flusso di informazioni sulle opportunità di finanziamento pubblico in materia di formazione;
- assistere le imprese nella realizzazione delle iniziative di formazione, anche per quanto concerne la disponibilità di enti di formazione di comprovata esperienza e competenza;
- promuovere ed organizzare iniziative sulla formazione continua riguardanti il settore con particolare riferimento allo strumento degli avvisi di Fondimpresa;
- condividere piani formativi di settore o di comparto.
La formazione è un tema trasversale, funzionale sia alla produttività sia all'occupabilità, e deve essere considerata uno strumento essenziale per la qualità delle risorse umane, per la qualità delle relazioni industriali, per sviluppare ed incentivare una cultura di relazioni partecipative utile anche a garantire la esigibilità delle norme del CCNL, la certezza delle regole, la coerenza ed eticità dei comportamenti a tutti i livelli.
È necessario diffondere la consapevolezza che la formazione è essenziale e non risponde solo ad esigenze aziendali ma anche ad esigenze del lavoratore.
Le Parti sono impegnate ad incentivare la realizzazione di progetti formativi finalizzati ad accrescere la cultura di Relazioni Industriali costruttive ed a migliorare la esigibilità delle norme contenute nel CCNL.
In relazione a quanto sopra nell'ambito della RSU sarà identificato il delegato alla formazione che seguirà in modo particolare, la tematica della formazione continua e la definizione dei piani condivisi di formazione.
Dichiarazione programmatica e partecipazione ai costi
Le Parti riconoscono l'importanza strategica per la competitività delle imprese della valorizzazione delle risorse umane realizzata attraverso interventi che possano contribuirne a favorire la crescita professionale.
Le Parti concordano sulla rilevanza dei seguenti elementi:
- evoluzione dei sistemi di formazione professionale funzionale all'introduzione di nuove tecnologie e di nuove forme organizzative;
- motivazione dei lavoratori all'aggiornamento connesso con lo sviluppo della cultura di impresa;
- miglioramento delle capacità da parte dei lavoratori di soddisfare le esigenze imposte dalle innovazioni tecnologiche ed organizzative dagli obiettivi di qualità e dal mercato.
All'Interno dell'Osservatorio Nazionale è istituita una sezione sulla formazione professionale. L'utilizzazione delle risorse esterne per il finanziamento delle iniziative formative deve contribuire a finanziare in maniera significativa i costi della formazione professionale.
I costi di frequenza per la partecipazione ai corsi di formazione devono essere ripartiti, previo confronto con l'RSU, sulla base del principio della partecipazione paritetica di imprese e lavoratori.
Per la frequenza ai corsi di formazione i lavoratori utilizzano i permessi e riposi a vario titolo spettanti ivi comprese le ore accumulate nel conto ore individuale di cui all'art. 19.
Investimento per la formazione
Per la frequenza ai corsi di formazione le Parti concordano l'utilizzazione di 1,5 giornate di riposo, spettanti ai sensi dell'art. 17 ai lavoratori non in turni avvicendati nel ciclo continuo, per la partecipazione a corsi di formazione i cui contenuti e programmi saranno definiti e concordati a livello aziendale.
Per quanto riguarda i turnisti del ciclo continuo, per i quali i riposi dell'art. 17 sono computati ai fini della determinazione dell'orario di lavoro annuo di cui all'art. 16 (art. 15 del capitolo VIII per i settori delle lampade e display), fermo restando l'orario di lavoro, questi frequenteranno i corsi di formazione per 1,5 giornate aggiuntive rispetto all'orario annuale per le quali non sarà corrisposto alcun trattamento retributivo aggiuntivo.
Le imprese concorreranno, in modo paritetico, con ulteriori 1,5 giornate alla effettiva realizzazione dei corsi di cui sopra.
Le Parti concordano che, per garantire una maggiore flessibilità allo sviluppo dei progetti formativi, il periodo di riferimento per l'applicazione dell'Investimento sulla Formazione potrà durare fino ad un massimo di 24 mesi. Le Parti concordano che la normativa sull'Investimento per la Formazione sia attivata a partire dal 1 ° gennaio 2018.
Nota a verbale
Le parti si impegnano a monitorare ed indirizzare la corretta attuazione dell'istituto dell'Investimento per la Formazione, con interventi appropriati ai rispettivi livelli aziendali e territoriali, quando necessari.
Certificazione delle attività formative
Le competenze acquisite dal lavoratore saranno registrate nel libretto formativo del cittadino secondo le modalità definite dalla normativa in materia e dalle indicazioni che saranno fornite dal Ministero competente.
CAPITOLO IV - OCCUPAZIONE ED ORARIO DI LAVORO
Le Parti, consapevoli che eventuali casi di crisi, ristrutturazioni, riorganizzazioni e/o riconversioni aziendali che determinino problemi occupazionali debbano essere oggetto di un attento controllo, convengono sull'opportunità di un'azione di orientamento e di salvaguardia delle imprese e dell'occupazione che - fatte salve le singole specifiche esigenze tecnico organizzative delle imprese stesse e nel rispetto dell'autonomia del livello aziendale - contribuisca ad individuare possibili soluzioni che ne riducano le conseguenze sociali.
Per rispondere all'obiettivo sopra indicato le Parti, ferma restando l'utilizzabilità, in rapporto alle diversificate esigenze delle imprese e dei lavoratori, degli strumenti di Legge in materia di contratti di solidarietà, cassa integrazione guadagni e mobilità, contratti part-time ed altri e successivi interventi, indicano alle Direzioni e alle RSU delle imprese i seguenti strumenti e percorsi, che dovranno tenere conto delle compatibilità tecnico organizzative delle imprese:
1) utilizzo collettivo della riduzione dell'orario nel ciclo annuale. Previa valutazione dell'entità delle eccedenze, della tipologia del lavoro e della omogeneità e fungibilità professionale, le imprese e le RSU potranno prendere in considerazione la realizzazione temporanea e reversibile di una riduzione collettiva dell'orario di lavoro utilizzando, sia per il personale giornaliero che per quello turnista:
- tutti i riposi e le riduzioni contrattualmente previsti agli artt. 15, 16,17 del contratto;
- i residui individuali di ferie e riduzioni di orario non ancora goduti;
- la possibile utilizzazione delle ferie eccedenti le quattro settimane.
2) ulteriori riduzioni di orario attraverso i contratti di solidarietà così come previsto dalla vigente legislazione. In sede di Osservatorio Nazionale, saranno esaminate le esperienze che dovessero essere realizzate e ne sarà diffusa la conoscenza nel settore.
DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA DELLE PARTI STIPULANTI
1) Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle Parti e che la crescita dell'occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le Parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nel Capitolo I del presente Contratto la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
2) In situazioni di esuberanza di personale connesse a crisi aziendali strutturali che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva, in particolare modo nel Mezzogiorno, le Parti stipulanti potranno verificare, nel quadro della specifica disciplina legislativa, richiamata dal capitolo precedente, la possibilità di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Speciale con forme di rotazione del personale e regimi di orario di lavoro ridotti rispetto a quelli normali nonché a forme part-time di lavoro, a condizione che sia soddisfatta l'esigenza a dimensionare l'organico aziendale alle effettive necessità produttive che risultino compatibili con le esigenze tecnico produttive e organizzative, che non siano ostacolati processi di mobilità, che vengano create le condizioni per evitare, anche attraverso condensazioni, gli eventuali oneri economici derivanti.
CAPITOLO V - ISTITUZIONI DI CARATTERE SINDACALE
Art. 1 - Rappresentanza Sindacale Unitaria
Le Parti in materia fanno espresso richiamo ai Testo Unico sulla Rappresentanza
1) Ad iniziativa delle Associazioni Sindacali stipulanti il CCNL, in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori (RSU) di cui all'accordo interconfederale "Testo unico sulla Rappresentanza" secondo la disciplina per indire le elezioni ivi prevista.
2) La RSU è composta dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le associazioni sindacali richiamate al punto precedente.
Per la composizione delle liste, le Associazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche (operai, impiegati e quadri) e del genere dei lavoratori in forza all'unità lavorativa.
3) Il numero dei componenti la RSU è pari a:
- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 4 componenti nelle unità da 101 a 200 dipendenti;
- 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti;
- 9 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti;
- 11 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti;
- 13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti;
- 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti;
- 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti;
- 25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti;
- 27 componenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni.
I componenti l'RSU restano in carica tre anni a decorrere dalla data di effettuazione delle elezioni. I nominativi saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della Associazione industriale territoriale competente.
4) Nelle unità produttive con oltre 300 dipendenti l'RSU, ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, si avvarrà per i rapporti con la Direzione aziendale di un Comitato Esecutivo eletto tra i suoi componenti.
5) La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui all'art.1 del CCNL 21/11/1990 e i suoi componenti subentrano alle R.S.A. e ai dirigenti delle R.S.A. di cui alla Legge 300/70 per titolarità di diritti, permessi, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
Nei confronti di ciascun componente l'RSU eletto o designato nell'ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente punto 3), si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della Legge 300/70.
Le Associazioni sindacali comunicheranno alla Direzione aziendale i nominativi dei beneficiari per il tramite dell'Associazione industriale territoriale.
6) Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, l'RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo globale in ragione di 2,5 ore per dipendente in forza all'unità produttiva. Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare l'RSU nell'esercizio dei compiti ad essa affidati.
I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai dirigenti della R.S.A. ai sensi dell'art. 23 della Legge 300/70.
Nelle unità produttive che occupano da 16 a 40 dipendenti, i componenti della RSU disporranno di un monte ore annuo pari a 100.
Le Associazioni sindacali Filctem, Femca e Uiltec, per lo svolgimento della loro attività associativa all'interno delle unità produttive, disporranno annualmente di 1/3 del monte ore di permessi retribuiti globalmente a disposizione delle RSU.
I permessi devono essere richiesti, di norma, per iscritto e con preavviso di almeno 24 ore. Il godimento degli stessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva.
Tali permessi saranno usufruiti dai componenti l'RSU espressamente delegati dalle citate Associazioni.
7) Le operazioni connesse con l'elezione della RSU saranno svolte compatibilmente con le esigenze produttive. Allo scopo saranno presi opportuni accordi con la Direzione aziendale, in particolare per il luogo ed il calendario della votazione. La Direzione aziendale per parte sua fornirà l'elenco dei dipendenti con diritto di voto, secondo la richiamata disciplina prevista dall'Accordo interconfederale.
Nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle RSU e dalie Organizzazioni provinciali aderenti alle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza presso l'unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei, posti a disposizione dall'Azienda nell'unità produttiva. Eventuali diverse modalità potranno essere concordate con le RSU.
Le assemblee saranno svolte in modo tale da consentire la partecipazione di tutti i lavoratori interessati, assicurando l'ordinato eventuale arresto e la pronta ripresa del lavoro e garantendo, nei cicli continui e lavorazioni a turno, la normale prosecuzione dell'attività produttiva con modalità da concordare tra le Direzioni aziendali e le RSU.
Nelle lavorazioni a turni e a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l'assemblea secondo la distribuzione dei turni.
Le assemblee saranno normalmente tenute all'inizio o alla fine dell'orario di lavoro o della sosta giornaliera.
Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni del Sindacato che ha costituito l'RSU a che ha promosso l'assemblea, previamente indicati al datore di lavoro.
Le RSU e le Organizzazioni provinciali di cui al primo comma del presente articolo, che intendono convocare l'assemblea, dovranno far pervenire alla Direzione aziendale interessata, normalmente almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per l'assemblea stessa, una comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora di inizio e della durata presunta, nonché l'ordine del giorno.
Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l'esigenza di uno spostamento della data dell'assemblea, saranno comunicate entro 24 ore dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro a quelle dei lavoratori.
Le RSU e le Organizzazioni provinciali provvederanno a dare comunicazione dell'assemblea mediante avviso negli albi aziendali.
Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro è limitato a 12 ore all'anno, compensate, per ciascun partecipante, con la retribuzione di fatto che ciascun lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato l'attività lavorativa secondo il proprio orario normale di lavoro.
Ove dette assemblee riguardino gruppi di lavoratori, potranno aver luogo durante l'orario di lavoro quando non impediscano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.
Il suddetto numero di 12 ore verrà calcolato per anno solare.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive che occupino più di 10 dipendenti e fino a 15 dipendenti. In tali unità le assemblee durante l'orario di lavoro non potranno superare le 8 ore all'anno compensate secondo i criteri di cui al precedente comma 10. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'Azienda.
Chiarimento a verbale ai commi 3 e 4 dell'art 2 Assemblee
Fermo restando il diritto dei lavoratori a partecipare alle assemblee durante il proprio orario di lavoro, le modalità che verranno concordate tra le Direzioni Aziendali e le RSU dovranno essere tali da assicurare, nei cicli continui e lavorazioni a turno, le necessarie compatibilità tra il diritto di partecipare all'assemblea da parte dei lavoratori e la esigenza della normale prosecuzione dell'attività produttiva.
Specificità settoriali lampade e display
In deroga a quanto previsto dal comma 10 del presente articolo lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro è limitato a 10 ore all'anno.
Art. 3 - Permessi per cariche sindacali
Ai lavoratori che siano membri di organi direttivi di Organizzazioni sindacali dei lavoratori della categoria potranno essere concessi brevi permessi, senza retribuzione, per il disimpegno delle loro funzioni, quando il permesso venga espressamente richiesto per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino effettivi impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali ad esse aderenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno essere concessi nell'ambito di ogni stabilimento, per il disimpegno delle loro funzioni, brevi permessi retribuiti, fino ad un massimo di 130 ore annue per aziende fino a 100 dipendenti e fino ad un massimo di 170 ore annue per le aziende con oltre 100 dipendenti complessivamente per ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie.
Il permesso dovrà essere espressamente preavvisato per iscritto dalle Organizzazioni predette all'Azienda, tramite l'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro. L'appartenenza agli organi di cui al primo comma e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette a quella territoriale degli Industriali, che provvederà a comunicarle all'Azienda cui il lavoratore appartiene.
Art. 4 - Aspettative per cariche sindacali e pubbliche
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Ai lavoratori che dimostrino di essere chiamati a ricoprire cariche sindacali o pubbliche diverse da quelle esplicitamente indicate nei commi precedenti è concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna ed il rapporto di lavoro viene sospeso con la sola conservazione del posto. Tali periodi di sospensione non sono computabili come anzianità a nessun effetto contrattuale.
Per il TFR detti periodi sono considerati ai fini della rivalutazione di cui al comma 4 dell'art. 1 della 297/82.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati territoriali di categoria, aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate da uno dei segretari dei Sindacati medesimi.
Le RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 6 - Versamento contributi sindacali
Per la riscossione dei contributi sindacali, l'impresa provvederà a trattenere, sulla retribuzione del lavoratore che ne faccia richiesta, l'importo del contributo associativo su delega. All'Impresa verrà consegnata delega individuale da ritenersi con validità annuale debitamente sottoscritta dal lavoratore. La delega dovrà contenere l'indicazione dell'organizzazione sindacale cui l'impresa dovrà versare il contributo nonché della percentuale dell'1% da calcolare sul minimo tabellare e IPO per le aziende delle prime lavorazioni del vetro ovvero sul minimo tabellare e indennità di contingenza per tutte le altre.
Tale delega, rilasciata secondo le indicazioni del presente articolo, si intenderà tacitamente rinnovata anno per anno, salvo esplicita disdetta da parte dell'interessato, da comunicare almeno 30 giorni prima della normale scadenza, che sarà operativa dai 1º gennaio dell'anno successivo.
L'impresa trasmetterà l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza mediante versamento ad un Istituto bancario sul conto corrente dallo stesso indicato.
Le trattenute ed i relativi versamene dovranno essere effettuati mensilmente.
Art. 7 - Reclami e controversie
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica secondo le procedure di cui al presente articolo, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso all'Autorità Giudiziaria o a forme di azione sindacale.
Sono escluse, dalle procedure che seguono, le controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi.
A) Controversie individuali e plurime
Il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro o ritenga di ricorrere contro un provvedimento aziendale, presenterà reclamo verbale al superiore diretto. Quest'ultimo, entro una settimana, comunicherà verbalmente al reclamante l'accettazione o il rigetto del reclamo stesso.
In caso di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero nel caso in cui il reclamo venga respinto, il lavoratore può riproporre entro 10 giorni il reclamo tramite l'RSU dinanzi alla Direzione aziendale. Il reclamo deve essere esaminato e discusso entro 10 giorni dalla presentazione.
Qualora problemi relativi all'applicazione delle norme contrattuali in vigore riguardino più lavoratori o comunque coinvolgano un interesse collettivo, l'RSU può assumere l'iniziativa di proporre la questione dinanzi alla locale Direzione aziendale, informandone contemporaneamente le Associazioni sindacali locali di categoria. La questione deve essere discussa entro venti giorni dalla richiesta della RSU.
Qualora non si raggiunga un accordo tra Direzione aziendale e l'RSU, il lavoratore interessato, o l'RSU in caso di controversia plurima, può sottoporre il suo reclamo all'esame di una o più Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, territorialmente competente. Questa potrà richiedere entro dieci giorni dal mancato accordo, all'Organizzazione dei datori di lavoro competente per territorio un esame congiunto della controversia che dovrà essere compiuto entro 10 giorni dalla richiesta.
In caso di mancata conciliazione, la controversia potrà essere sottoposta entro 10 giorni all'esame delle Organizzazioni nazionali di categoria che la esamineranno entro i 10 giorni successivi.
B) Controversie di interpretazione contrattuale
Qualsiasi controversia sull'interpretazione del presente contratto sarà esaminata dalle competenti Organizzazioni nazionali.
Art. 7 bis - Relazioni Sindacali
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, le Parti assumono l'impegno, anche in relazione a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del 22 gennaio 1983, di favorire, in caso di controversie collettive, l'esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e l'RSU. In particolare, qualora la controversia abbia ad oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali e di Legge nonché l'informazione di cui al Capitolo 1 del presente CCNL, l'esame avverrà - a richiesta di una delle Parti aziendali - con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.
Nota a verbale
In considerazione della delicatezza e specificità dei processi nel settore, le Parti tenuto anche conto di quanto previsto dall'accordo interconfederale 25 gennaio 1990 sulle procedure per la prevenzione del conflitto, convengono sull'esigenza di integrare i contenuti del suindicato articolo, prevedendo un codice di comportamento nell'ipotesi di conflitti aziendali di lavoro, da definire a livello locale ed ispirato a principi che tutelino la sicurezza dei lavoratori, la salvaguardia degli impianti e dell'ambiente. Le Parti consapevoli che gli impianti a ciclo continuo, in occasione di azioni conflittuali rischiano di subire fenomeni di deterioramento progressivo e di obsolescenza accelerata condividono di definire, a livello aziendale, tra Impresa ed RSU ed eventualmente rispettive organizzazioni a livello territoriale, intese sulla prevenzione del conflitto.
In tale spirito le Parti concordano sulla utilità che in sede locale vengono realizzati accordi, assoggettabili ad eventuali verifiche, aventi l'obiettivo di garantire in ogni occasione le condizioni di sicurezza dei lavoratori e l'integrità degli impianti.
Le Parti, in merito allo svolgimento dell'attività degli Istituti di Patronato ai sensi dell'art 12 della Legge 25/5/1970, n. 300, all'interno dell'azienda convengono quanto segue:
1) I Patronati svolgeranno i compiti previsti dalla Legge 30 marzo 2001, n. 152, nei confronti dei singoli lavoratori interessati mediante propri rappresentanti, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica rilasciato dalle rispettive Direzioni provinciali dei Patronati stessi i quali dovranno segnalare le eventuali variazioni.
2) I predetti rappresentanti dei Patronati svolgeranno le proprie funzioni nel locale che verrà messo a disposizione per l'esercizio della loro attività.
Per lo svolgimento della stessa verranno concordati con le Direzioni aziendali i giorni e gli orari atti a consentire i contatti con i lavoratori ai di fuori dell'orario di lavoro.
CAPITOLO VI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Per le assunzioni valgono le norme di Legge.
All'atto dell'assunzione, l'Azienda è tenuta a comunicare al lavoratore per iscritto:
1) la data di assunzione;
2) l'inquadramento ai sensi del successivo art.11;
3) la località ove deve prestare servizio;
4) il trattamento economico iniziale;
5) la durata dell'eventuale periodo di prova;
6) l'indicazione che il rapporto viene regolato dal presente contratto collettivo di lavoro e da eventuali sue successive modifiche;
7) tutte le altre condizioni eventualmente concordate;
8) documentazione sulla previdenza complementare: scheda informativa Fonchim, modulo di iscrizione e copia dello Statuto.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare i documenti richiesti dall'Azienda per la costituzione e l'amministrazione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a comunicare all'atto dell'assunzione la propria residenza e domicilio e a notificare poi i successivi eventuali mutamenti.
L'Azienda terrà presso l'Ufficio Personale una copia del presente contratto collettivo di lavoro, che potrà essere consultata dai lavoratori.
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso; la retribuzione non potrà essere inferiore ai minimi fissati per le categorie/livelli alle cui mansioni il lavoratore è stato assegnato.
Durante il suddetto periodo la risoluzione del rapporto potrà aver luogo da ciascuna delle due Parti, in qualsiasi momento senza preavviso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'Azienda non procederà alla disdetta del rapporto il lavoratore si intenderà confermato in servizio e la sua anzianità avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di assunzione.
La durata del periodo di prova, è disciplinata dalle seguenti tabelle:
Settori meccanizzati
DURATA | CATEGOR1A/P.O. |
|
Sei mesi | A e B |
|
Cinque mesi | C2 |
|
Quattro mesi | C1 - D2 | Gruppi 1 e 2 |
Due mesi | D1 - D2 (gr. 3) - D3, |
|
Due mesi | E- F |
Settori della trasformazione
DURATA | LIVELLI |
|
Sei mesi | 8-7 |
|
Cinque mesi | 6 |
|
Quattro mesi | 5-6 | Gruppi 1 e 2 |
Due mesi | 5 | Gruppo 3 |
Due mesi | 4, 3, 2 ed 1 |
Settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche
DURATA | LIVELLI |
|
Sei mesi | 9-8 | Gruppo 1 |
Quattro mesi | 6 | Gruppo 1 |
Due mesi | 8ª | Gruppo 3 |
Due mesi | 7 e 6 | Gruppo 3 |
Due mesi | 5, 4, 3, 2 ed 1 |
Settori della produzione di lampade e display
DURATA | LIVELLI |
| |
Sei mesi | A | Gruppo 1 | Quadri |
Sei mesi | B, C | Gruppo 1 | Impiegati |
Tre mesi | D, E, F G, H ed I | Gruppo 1 | Impiegati |
Tre mesi | D, E ed F | Gruppo 2 | Q.S. |
Due mesi | E, F, G, H, I ed L | Gruppo 3 | Operai |
Per i lavoratori di cui al gruppo 3), ai fini del raggiungimento del periodo di prova di cui alle precedenti tabelle, sono considerate le prestazioni effettuate nella stessa azienda e medesima mansione per altri rapporti (anche come lavoratori somministrati) nei dodici mesi precedenti l'assunzione.
Nei casi di cui al comma precedente viene comunque fissato un periodo di prova minimo di una settimana dal momento dell'assunzione.
Il periodo di prova è ridotto da 6 a 4 mesi e mezzo, da 5 a 3 mesi e mezzo, da 4 a 3 mesi per i seguenti lavoratori di cui al gruppo 1):
a) per gli amministrativi che abbiano già prestato servizio, con analoghe mansioni, per almeno un biennio, presso altre aziende;
b) per i tecnici che abbiano già prestato servizio, con analoghe mansioni, per almeno un biennio, presso altre aziende che esercitano la stessa attività.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo e per licenziamento, durante i primi due mesi di prova per i lavoratori di cui alle categorie A, B, C (livelli sesto, settimo, ottavo e nono) del gruppo 1) e durante i primi dieci giorni di effettiva prestazione per gli altri lavoratori di cui al gruppo 1), la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato Qualora il licenziamento avvenga oltre i limiti predetti, al lavoratore di cui al gruppo 1) verrà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la soluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
I lavoratori di cui ai gruppi 2) e 3), che nel corso o al termine del periodo di prova non vengano trattenuti o si dimettano, hanno diritto al pagamento della retribuzione per il solo periodo di servizio prestato.
Ai lavoratori di cui al gruppo 1) che vengano licenziati durante il periodo di prova, verranno concessi i ratei della 13ª mensilità con le disposizioni di cui al successivo art 33.
Specificità settoriali lampade e display
Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a tre mesi ed a due mesi per i seguenti lavoratori di cui al gruppo 1):
a) per gli amministrativi che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività;
b) per i tecnici che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la medesima attività.
I lavoratori sono inquadrati nella scala classificatoria composta delle seguenti 6 categorie nell'ambito delle quali sono previste figure professionali con mansioni contrattualmente considerate equivalenti, distribuite su diverse posizioni organizzative:
CATEGORIE | POSIZIONI ORGANIZZATIVE | QUALIFICA | PARAM. |
A | 2 | Q | 207 |
1 | Q | 201 | |
B | 2 | I | 184 |
1 | I | 179 | |
C | 2 | I | 161 |
1 | QS | 157 | |
D | 3 | O | 152 |
2 | I-QS-O | 147 | |
1 | I-QS-O | 134 | |
E | 3 | O | 128 |
2 | I-QS-O | 125 | |
1 | I-O | 112 | |
F | 1 | O | 100 |
- L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie viene effettuato sulla base delle declaratorie e dei profili come indicato nelle successive tabelle.
-La declaratoria determina per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento nella categoria stessa.
I profili distribuiti nell'ambito delle diverse posizioni organizzative, descrivono il contenuto professionale delle mansioni in esso individuate.
- Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili, verranno inquadrate nell'ambito della medesima qualifica, sulla base della declaratoria della categoria pertinente, con l'ausilio del riferimento analogico ai profili delle posizioni organizzative.
La distinzione tra i quadri, impiegati, qualifiche speciali e operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
Ai fini suddetti, il collegamento fra l'inquadramento ed il trattamento normativo è indicato nella tabella precedente (gruppo 1: quadro e qualifica impiegatizia; gruppo 2: qualifica speciale; gruppo 3: qualifica operaia).
Nota a verbale
Qualora l'importanza delle nuove forme di organizzazione dovesse far emergere nuove figure professionali caratterizzate o meno dalla polivalenza (intesa come intervento su più posizioni di lavoro all'interno della medesima posizione organizzativa o livello) e/o polifunzionalità (intesa come esercizio di mansioni svolte su più posizioni organizzative o su diversi livelli) che comportino un incremento di professionalità da costituire un punto di riferimento per l'intero settore, Direzioni aziendali ed RSU potranno proporre al livello nazionale di valutare le eventuali integrazioni od inserimenti al sistema classificatorio, valutazione da effettuarsi con frequenza annuale, in prossimità dell'Osservatorio Nazionale.
Le Parti concordano che tali attività si articoleranno in linea di massima nel rispetto del principio di invarianza del costo.
Allo scopo di verificare l'emersione di nuove figure professionali da sottoporre alle Parti stipulanti al fine di valutarne l'inserimento nel sistema di classificazione, verrà costituita entro la fine del 2020 una Commissione Paritetica. La Commissione, nello svolgimento dei lavori, potrà fare ricorso ad esperti. A tali fini, intese aziendali sulla valutazione e sperimentazione di nuovi profili professionali, non riconducibili all'attuale inquadramento, individuabili per effetto dell'innovazione tecnologica e delle specificità delle lavorazioni, potranno essere di riferimento per i lavori della Commissione.
CATEGORIA | POS.ORG. | QUALIFICHE |
A | A2 | Q |
A1 | Q |
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori con la qualifica di quadro.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
CATEGORIA | POS. ORG. | QUALIFICHE |
A | A2 | Q |
|
Profili quadri (gruppo 1)
- Lavoratore al quale sono attribuite, con carattere di continuità, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole importanza e complessità con elevata discrezionalità di poteri al fine dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi aziendali, nonché il lavoratore al quale sono attribuite funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale equivalenti in termini di ampiezza, natura ed autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
CATEGORIA | POS. ORG. | QUALIFICHE |
A |
|
|
A1 | Q |
Profili quadri (gruppo 1)
- Lavoratore al quale sono attribuite, con carattere di continuità, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative importanti e complesse con discrezionalità di poteri per l'attuazione degli obiettivi aziendali ovvero il lavoratore con funzioni specialistiche di elevato livello equivalente per ampiezza, natura ed autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
CATEGORIA | POS. ORG. | QUALIFICHE |
B | B2 | I |
B1 | I |
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati che in possesso di notevoli conoscenze tecniche o amministrative o commerciali e con notevole esperienza svolgono funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni aziendali nonché lavoratori con funzioni specialistiche di livello equivalente.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
CATEGORIA | POS. ORG. | QUALIFICHE |
B | B2 | 1 |
Profili impiegati (gruppo 1)
- Lavoratore che in possesso di competenze professionali elevate ed adeguata specializzazione, svolge con discrezionalità di poteri, autonomia e facoltà di iniziativa funzioni direttive che possono prevedere la gestione sia di unità organizzative che di gruppi di lavoro oppure di pluralità di discipline in ambiti organizzativi complessi.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
CATEGORIA | POS. ORG. | QUALIFICHE |
B |
|
|
B1 | I |
Profili impiegati (gruppo 1)
- Lavoratore che nell'ambito amministrativo, tecnico e commerciale svolge con discrezionalità di poteri e facoltà d'iniziativa funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni aziendali nonché il lavoratore con funzioni di livello equivalente per ampiezza e natura per le quali è richiesta particolare competenza professionale.
CATEGORIA | POS. ORG. | QUALIFICHE |
C | C2 | 1 |
C1 | QS |
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati e con qualifica speciale che in possesso di adeguate conoscenze tecniche o amministrative e con rilevante specifica esperienza, in condizioni di autonomia operativa, svolgono compiti di guida e coordinamento nonché i lavoratori con funzioni equivalenti per ampiezza e natura per le quali è richiesta particolare competenza professionale.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
CATEGORIA | POS. ORG. | QUALIFICHE |
C | C2 | I |
Profili impiegati (gruppo 1)
- Lavoratore che, in possesso di particolari ed approfondite conoscenze in campo tecnico amministrativo o commerciale accompagnate da rilevante specifica esperienza, svolge con ampia autonomia operativa nell'ambito dei propri compiti, importanti mansioni di concetto che possono anche implicare la conduzione ed il coordinamento di unità organizzate.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
CATEGORIA | POS. ORG. | QUALIFICHE |
C |
|
|
C1 | QS |
Profili qualifica speciale (gruppo 2)
- Lavoratore che, in possesso di capacità tecniche particolarmente elevate nel settore della manutenzione, esercita, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito dei propri compiti e con ampio potere di iniziativa, la guida, il controllo ed il coordinamento di squadre di lavoratori.
CATEGORIA | POS. ORO. | QUALIFICHE |
D | D3 | O |
D2 | I QS O | |
D1 | I QS O |
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono mansioni esecutive tecnico amministrative o commerciali di contenuto complesso, che richiedono un'approfondita preparazione professionale e una considerevole esperienza di lavoro specifica nonché i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportano iniziativa e autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro, mansioni per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza tecnica od amministrativa comunque acquisita.
Appartengono a questa categoria i lavoratori con qualifica speciale il cui compito consiste nella guida, coordinamento e controllo di un gruppo di lavoratori con apporto di competenza tecnico pratica nonché i lavoratori che, con potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo di lavoratori.
Appartengono a questa categoria i lavoratori operai che, in autonomia operativa, compiono a regola d'arte lavori particolarmente difficoltosi od eseguono operazioni particolarmente complesse, richiedenti notevoli conoscenze tecniche acquisite con specifica preparazione professionale nonché i lavoratori con approfondita preparazione ed elevata competenza professionali accompagnate da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della mansione ed eventualmente in possesso di diploma tecnico professionale che svolgono in condizioni di autonomia operativa operazioni di rilevante delicatezza e complessità ed effettuano interventi che risultino risolutivi per l'ottimale funzionamento degli impianti e/o apparecchiature, coordinando all'occorrenza altri lavoratori.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3
Profili tassativi operai
- Strumentista manutentore, in possesso di diploma tecnico professionale o di preparazione equivalente e con notevole esperienza, che, operando sull'intera gamma degli impianti e delle apparecchiature elettriche, elettroniche, meccaniche di tecnologia particolarmente complessa effettua interventi risolutivi per l'individuazione e l'eliminazione di qualsiasi guasto: provvede alla revisione e alla messa a punto dei singoli componenti nonché alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima, contribuendo alla formulazione di proposte migliorative.
- Lavoratore che, in possesso di diploma tecnico professionale o di preparazione equivalente derivante da pluriennale anzianità specifica nella mansione, con profonda conoscenza dei processi di formatura vetro/cavo, opera in unità organizzative complesse in condizione di autonomia operativa e potere di iniziativa, intervenendo sulla conduzione dei canali e sul coordinamento dei cambi di lavorazione: imposta ed assicura, mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche, la corretta regolazione delle macchine al fine di conseguire l'ottimizzazione del processo produttivo sia in termini qualitativi che quantitativi, curando anche la registrazione, l'aggiornamento e l'archivio delle schede di temporizzazione delle macchine stesse per ogni singolo articolo.
- Lavoratore che, in possesso di diploma tecnico professionale o di preparazione equivalente derivante da pluriennale anzianità specifica nella mansione, con profonda conoscenza dell'area produttiva di appartenenza e dei processi produttivi connessi, all'interno della produzione float ovvero della lavorazione per il vetro auto, esercita, in condizioni di autonomia operativa, compiti di supporto e coordinamento di una squadra di lavoratori verificando la rispondenza della produzione in termini qualitativi e quantitativi mantenendo l'attività di conduzione di una parte/macchina del processo produttivo.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
CATEGORIA | POS. ORG. | QUALIFICHE |
D | ||
D2 | I QSO | |
Profili impiegati (gruppo 1)
- Impiegato tecnico con compito di coordinamento e controllo nell'ambito dei settori di produzione e dei servizi.
- Impiegato tecnico che, sulla base di schemi di massima, studia e realizza disegni costruttivi di congegni.
- Impiegato amministrativo con particolare competenza nella contabilità generale o industriale o nell'ambito commerciale.
- Programmatore di centro elettronico che, sulla base d'istruzione e metodologie esistenti, realizza i programmi controllandone i risultati e apportandovi variazioni e migliorie.
- Segretaria stenodattilografa con ottima conoscenza di lingue estere che, servendosi anche di apparecchiature elettroniche, redige corrispondenza, gestisce gli archivi, appronta prospetti e statistiche, tiene aggiornata l'agenda degli impegni e provvede all'organizzazione logistica di riunioni e viaggi.
Profili operai (gruppo 3)
- Lavoratore che, in possesso di diploma tecnico professionale o di preparazione equivalente, con notevole esperienza derivante da pluriennale anzianità specifica nella mansione, con profonda conoscenza dei processi di formazione del vetro cavo responsabile di più macchine e/o linee formatrici, individua i difetti, le cause dei guasti ed opera difficoltosi interventi che risultino risolutivi ai fini del regolare andamento della lavorazione, effettua l'avvio e la regolazione delle macchine formatrici in condizioni di autonomia operativa, difficoltosi interventi per la sostituzione di parti delle macchine nonché interventi meccanici per il buon funzionamento delle stesse.
- Strumentista manutentore che, in possesso di adeguata competenza tecnica applicata a più rami di specializzazione (meccanica, elettrica, idraulica) opera sulla pluralità degli impianti e/o apparecchiature esistenti in azienda, purché siano tra loro differenti per caratteristiche, al fine di individuare ed eliminare qualsiasi guasto. Provvede alla revisione ed alla messa a punto dei singoli componenti con interventi che risultino risolutivi.
- Strumentista elettronico che, sull'intera gamma delle apparecchiature elettroniche complesse (analizzatori, ecc.) o, in mancanza, sulla pluralità di quelle esistenti in azienda, purché siano tra loro differenti per caratteristiche, opera per l'individuazione e l'eliminazione di qualsiasi guasto e per la taratura (sia dopo la revisione sia all'atto dell'installazione), effettuando interventi che risultino risolutivi. Provvede inoltre alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima e partecipa alla formulazione di proposte migliorative.
- Lavoratore che, in condizioni di autonomia operativa esegue varie analisi di laboratorio chimico fisiche di prodotti, materie prime ed altri componenti chimici di lavorazione, effettua vari tipi di analisi mediante l'uso di tutte le strumentazioni esistenti in azienda e ne sintetizza i risultati con apposite annotazioni coordinando all'occorrenza altri analisti di laboratorio.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
CATEGORIA | POS. ORG. | QUALIFICHE |
D | ||
D1 | I QS O |
Profili impiegati (gruppo 1)
- Operatore esperto di centro elettronico.
- Disegnatore che provvede autonomamente allo sviluppo grafico di particolari costruttivi, avvalendosi anche di apparecchiature elettroniche.
- Segretaria stenodattilografa che, avvalendosi anche di apparecchiature elettroniche e con conoscenza di lingue estere redige corrispondenza, semplice, esegue lavori di archivio e provvede al reperimento di dati.
Profili operai (gruppo 3)
Settore "Vetro piano"
- Operatore sala comandi float (spout bagno).
- Primo operatore linea float.
- Operatore bagno, capace di sostituire completamente l'operatore sala comandi float.
- Operatore linea taglio computerizzato che in condizione di autonomia operativa imposta il programma di taglio sul computer di processo, ottimizzando la resa del prodotto attraverso interventi adattativi rispetto all'andamento della qualità del vetro in uscita, nell'ambito di schemi produttivi prefissati, trasmettendo a mezzo terminale i dati di produzione all'unità centrale.
- Stimatore di processo della qualità che, dopo adeguato addestramento tecnico specifico, teorico e pratico e con notevole esperienza derivante da pluriennale anzianità nella mansione, in base a standards produttivi prestabiliti, oltre ad eseguire i controlli e le rilevazioni statistiche delle proprietà visive, chimico fisiche e dimensionali del prodotto con l'ausilio di apposita strumentazione, autonomamente determina gli standards qualitativi ed effettua proiezioni sulla base dei controlli eseguiti, consentendo così alla produzione di intervenire tempestivamente sul processo per il mantenimento di condizioni ottimali di qualità.
- Lavoratore che, in condizioni di autonomia operativa, esegue sulla base di metodologie standardizzate ed avvalendosi della strumentazione di laboratorio, analisi chimico fisiche di prodotti, materie prime ed altri componenti ausiliari. Riporta i risultati su appositi moduli o, all'occorrenza, su carte diagrammate fornendo in tempo reale alla produzione i risultati ed i parametri indispensabili per il controllo del processo vetrario, con particolare riferimento al vetro colorato. Provvede, altresì, alla taratura delle apparecchiature di laboratorio, quali spettrofotometri, spettrometri a raggi X ecc. con l'ausilio di standards.
Settore "Vetro temperato e accoppiato, edilizia ed auto, argentato"
- Lavoratore che, in possesso di adeguate conoscenze tecniche ed esperienza appropriata conduce, in condizioni di autonomia operativa, linee a più presse automatiche per costampaggio di guarnizioni su vetri temperati, impostando i programmi di pressatura su computer e gestendo l'ispezione finale per l'ottimizzazione della resa del prodotto; esegue interventi correttivi di regolazione e manutenzione che assicurino la continuità produttiva e la qualità del prodotto, con compiti di coordinamento meramente operativo;) trasmette a mezzo terminale i dati di produzione all'elaboratore.
- Conduttore linea a freddo computerizzata per vetri temperati o accoppiati che, in condizione di autonomia operativa, imposta il programma di taglio del vetro sul computer, ottimizzando la resa del prodotto attraverso interventi adattativi rispetto all'andamento della qualità del vetro in uscita, nell'ambito di schemi produttivi prefissati, trasmettendo a mezzo terminale i dati di produzione all'elaboratore e assicurando direttamente e da solo la qualità del prodotto con la relativa ispezione.
- Conduttore linea di assemblaggio e ispezione finale automatizzata per vetri accoppiati auto che, in condizione di autonomia operativa, imposta il programma di pressatura su computer e segue il programma della linea di ispezione finale, ottimizzando la resa del prodotto attraverso interventi adattatavi rispetto all'andamento della qualità del vetro in uscita, anche per l'autoclave, trasmettendo a mezzo terminale i dati di produzione all'elaboratore e assicurando la qualità del prodotto.
- Conduttore di linee autoclave automatizzate che, in condizioni di autonomia operativa, imposta cicli di produzione per vari tipi di prodotto, attraverso interventi adattativi rispetto all'andamento della qualità, trasmettendo i dati di produzione all'elaboratore.
- Conduttore di linee completamente robotizzate di controllo e saldatura ed imballo del vetro temperato e accoppiato che, tramite elaboratore, compila schede ed istogrammi per il controllo del processo produttivo trasmettendo i dati dal terminale all'elaboratore.
- Conduttore impianto tempera.
- Conduttore forni di curvatura dei vetri accoppiati.
- Tagliatore e molatore a mano per prototipi auto fuoriserie (mansione prevalente).
Settore "Vetro cavo"
- Lavoratore, in possesso di notevole esperienza derivante da pluriennale anzianità nella mansione, preposto alla conduzione di macchine formatrici con responsabilità della produzione delle medesime, che esegue difficoltose operazioni al fine di assicurarne il regolare funzionamento, secondo le prescrizioni di esercizio e provvedendo alle relative registrazioni, anche a mezzo videoterminale.
- Lavoratore, in possesso di particolare e approfondita conoscenza tecnico operativa specifica derivante anche da notevole esperienza, che esegue, con autonomia operativa ed eventualmente in base a disegno, qualsiasi lavoro di costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ogni tipo di impianto elettrico, elettronico e strumentale, effettuandone la messa a punto e regolazione secondo gli standards di funzionamento e che, in grado di individuare qualsiasi guasto, effettua interventi che risultino risolutivi, con eventuali compiti di coordinamento operativo.
- Lavoratore che, in possesso di approfondita conoscenza teorico pratica derivante da addestramento specifico e pluriennale esperienza nella mansione, esegue, in unità organizzative complesse, su tutte le linee di produzione in modo autonomo il controllo delle caratteristiche di qualità del prodotto (funzionali, dimensionali, estetiche), definite nelle relative schede tecniche, mediante l'utilizzo di apparecchiature anche elettroniche, coordinando i flussi informativi e l'operatività che ne consegue consentendo alla produzione - anche attraverso tempestive segnalazioni - il raggiungimento ed il mantenimento dei livelli qualitativi espressi nei capitolati tecnici; che valuta altresì la conformità del prodotto anche con riferimento alle normative di certificazione; che compila l'apposita modulistica anche tramite videoterminale, ivi comprese le schede di conformità.
Settore "Tubo di vetro"
- Fonditore.
Settore "Fibre isolanti"
- Fibratore.
- Lavoratore di produzione che, in possesso di notevole esperienza e preparazione, con autonomia operativa provvede alla regolazione e al controllo di più macchine di produzione secondo le prescrizioni di esercizio, assicurandone il regolare funzionamento, con eventuali compiti di coordinamento e provvedendo alle relative registrazioni anche a mezzo videoterminale.
Settore "Fibre tessili"
- Regolatore filiere.
- Regolatore appretti con compiti di controllo della preparazione appretti, effettuando anche analisi di laboratorio e coordinamento del personale addetto alla preparazione appretti.
- Lavoratore che, in condizione di autonomia operativa, assicura, oltre alle normali operazioni di fine linea unifilo, l'eventuale avviamento in manuale dell'impianto, la regolazione delia linea e la esecuzione completa di cambi di programma nel quadro di un sistema integrato della gestione della produzione.
Settore "Fibre ottiche"
- Lavoratore che, in possesso di specifiche conoscenze tecniche, ha maturato una considerevole esperienza nella conduzione degli impianti di fabbricazione della fibra ottica su più fasi di lavorazione (deposizione e compattamento filatura e stretching; deposizione e compattamento caratterizzazione prodotto; filatura e stretching caratterizzazione prodotto), e che, nel quadro di specifici piani di addestramento definiti, dopo avere ricevuto adeguata qualificazione da parte degli istruttori, provvede, su indicazione di questi ultimi, all'addestramento tecnico ed operativo di altri lavoratori per metterli in condizione di assicurare il corretto funzionamento degli impianti nel rispetto delle specifiche di produzione, di qualità e del ciclo di lavoro, suggerendo gli eventuali correttivi.
Profili comuni a tutti i settori (gruppo 3)
- Lavoratore che, in possesso di adeguata esperienza, conduce congiuntamente forni fusori e impianti di composizione centralizzati effettuando le opportune manovre di regolazione e di controllo, eseguendo i necessari interventi in caso di guasti e provvedendo altresì alle annotazioni prescritte.
- Lavoratore di manutenzione che, in possesso di adeguate conoscenze tecniche e capacità pratiche con poliprofessionalità nei rami meccanico, elettrico, elettronico - con una alta specializzazione in almeno uno dei tre rami suindicati - effettua interventi che assicurano l'efficienza ed il regolare funzionamento degli impianti e delle macchine, con eventuali compiti di coordinamento meramente operativo.
CATEGORIA | POS. ORG. | QUALIFICHE |
E | E3 | O |
E2 | I QSO | |
E1 | IO |
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati che svolgono semplici mansioni d'ufficio che richiedono una generica preparazione professionale nonché i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono un'adeguata preparazione professionale comunque acquisita.
Appartengono a questa categoria i lavoratori con qualifica speciale che svolgono mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli altri addetti della qualifica operai.
Appartengono a questa categoria i lavoratori operai che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di adeguate capacità pratiche e normali conoscenze tecniche nonché i lavoratori che, nel rispetto degli standards fissati, compiono lavori od operazioni le cui complessità o difficoltà richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche nonché i lavoratori che in possesso di approfondita conoscenza eseguono sulle linee di produzione controlli qualitativi con riferimento alle normative sulla certificazione.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3
CATEGORIA | POS. ORG. | QUALIFICHE |
E | E3 | O |
|
| |
|
Profili operai (gruppo 3)
Settore "Produzione lastre"
- Operatore di linea di taglio su ciclo continuo che determina la resa del prodotto attraverso interventi adattativi rispetto all'andamento della qualità del vetro in uscita, trasmettendo i dati di produzione alla fabbricazione.
Settore "Vetro temperato e accoppiato, edilizia ed auto, argentato ecc."
- Operatore che in possesso di adeguate conoscenze tecniche ed esperienza appropriata esegue le operazioni di stampa serigrafica provvedendo alla preparazione delle paste, al settaggio delle macchine e garantendo la qualità del prodotto.
- Lavoratore che in possesso di adeguate conoscenze tecniche ed esperienza appropriata è in grado di sostituire i titolari su più posizioni organizzative 2 della categoria E garantendo comunque la qualità del prodotto in autocontrollo e svolgendo manutenzioni di primo livello sugli impianti.
- Lavoratore con compiti di coordinamento nella fase di collaudo finale qualitativo e dimensionale di volumi con relative annotazioni o segnalazioni.
Settore "Vetro cavo"
- Lavoratore che in possesso di approfondita conoscenza tecnico-pratica derivante da addestramento specifico e/o pluriennale esperienza nella mansione, esegue su tutte le linee di produzione in modo autonomo la determinazione dei livelli qualitativi della produzione mediante il controllo delle caratteristiche tecniche del prodotto, definite nei capitolati e/o nelle schede tecniche utilizzando apparecchiature e strumentazioni (di cui cura il funzionamento ed il ripristino) curando il flusso delle informazioni alla produzione per la gestione ed il miglioramento dei processi, facendo riferimento nell'operatività alle eventuali normative di certificazione.
Settore "Fibre tessili"
- Lavoratore addetto appretti con compiti di preparazione e verifica delle specifiche di fabbricazione e di controllo ed interventi sugli impianti; effettua anche analisi, utilizzando strumenti di laboratorio ed apparecchiature informatiche con compiti di registrazione sull'andamento dell'attività.
- Lavoratore, capo macchina velo, che assicura la corretta conduzione dell'impianto, compresa la fase di avviamento e quella di fermata, con compiti di controllo e regolazione, secondo i parametri ed i processi di qualità indicati dal reparto. Il controllo e la regolazione comprendono l'impianto automatico della preparazione legante, il processo completo di formazione e impregnazione compresi i fili di rinforzo, l'impianto di caricamento automatico della fibra e l'impianto di abbattimento fumi.
- Lavoratore, operatore fine linea velo, che, oltre alle normali operazioni proprie della mansione (inserimento tubotti in macchina, controllo e ripristino di dispositivi di regolazione e di sicurezza, impianto automatico di imballo dei rotoli, impianto evacuazione degli sfridi) assicura in collegamento con il capo macchina, gli interventi necessari per permettere una corretta fabbricazione del prodotto nel rispetto dei parametri di processo e di qualità indicati dal reparto.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
CATEGORIA | POS. ORG. | QUALIFICHE |
E | ||
E2 | I QS O | |
Profili impiegati (gruppo 1)
- Addetti agli uffici amministrativi che compiono operazioni ricorrenti.
- Addetti allo svolgimento di pratiche commerciali semplici.
- Disegnatore non esclusivamente lucidista.
Profili operai (gruppo 3)
Settore "Produzione lastre"
- Lavoratore incaricato della conduzione di una o più macchine di produzione, che esegue operazioni difficoltose che comportano anche interventi correttivi e controlli di apparecchiature per assicurarne il regolare funzionamento o che effettui altri lavori, anche manuali, di equivalente impegno.
- Lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi meccanici, elettrici o elettrotecnici, idraulici, di muratura, di falegnameria, su apparecchiature, macchinari ed impianti o che svolge i lavori di equivalente natura inerenti alla propria mansione.
- Lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.
Settore "Vetro temperato e accoppiato, edilizia ed auto, argentato ecc."
- Lavoratore addetto alle fasi di lavorazione manuale difficoltosa su lastre in relazione alla loro dimensione o forma o che effettui altri lavori di equivalente impegno e difficoltà o incaricato della conduzione di impianti di tempera o simili, che esegue operazioni che comportano anche interventi correttivi e controlli di apparecchiature per assicurarne il regolare ciclo di funzionamento.
- Lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi meccanici, elettrici o elettronici, idraulici, di muratura, di falegnameria, su apparecchiature, macchinari ed impianti o