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Testo Consolidato CCNL del 07/01/2025
UNIVERSITÀ PONTIFICIA AGIDAE
Testo consolidato del CCNL 07/01/2025
Università Pontificie, Facoltà ecclesiastiche, Istituti Universitari ecclesiastici, Istituti Superiori di Scienze Religiose, Seminari Maggiori, Istituti di alta formazione, Istituti di formazione universitaria ed accademica gestiti da Enti ecclesiastici, Istituti/Centri/Associazioni di Ricerca e formazione superiore, Istituti Affiliati
Decorrenza: 01/09/2024
Decorrenza normativa: 07/01/2025
Scadenza economica: 31/12/2025
Scadenza normativa: 31/12/2027
Il giorno 07/01/2025, in Roma, presso la Sede Nazionale AGIDAE, in Via Vincenzo Bellini 10, tra:
- AGIDAE;
e
- FLC CGIL;
- FEDERAZIONE CISL UNIVERSITÀ e CISL SCUOLA;
- SNALS Conf.SAL;
SINASCA;
facendo seguito all'Ipotesi di Accordo in data 12 novembre 2024, è stato firmato il CCNL 2024/2027 Università Pontificie, Facoltà ecclesiastiche, Istituti Universitari ecclesiastici, Istituti Superiori di Scienze Religiose, Seminari Maggiori, Istituti di alta formazione, Istituti di formazione universitaria ed accademica gestiti da Enti ecclesiastici, Istituti/Centri/Associazioni di Ricerca e formazione superiore, Istituti Affiliati, ecc., aderenti all'AGIDAE.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione e durata del presente CCNL
1. Il presente CCNL intende porsi in linea di coerenza e di sostegno rispetto ai processi di innovazione, riforma e valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità presenti nelle Istituzioni di settore. Esso si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato presente nelle istituzioni di cui al successivo art. 16 e in altri Istituti comunque denominati aderenti all'AGIDAE, di seguito definite "Istituzioni".
2. Il presente contratto, salvo diversa espressa prescrizione, decorre dal 1º settembre 2024 e termina al 31 dicembre 2027.
Art. 2 - Decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente Contratto ha durata biennale per la parte economica e durata quadriennale per la parte normativa, salvo modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare la parte normativa alle disposizioni di Legge successive all'entrata in vigore del presente CCNL.
Pertanto, il CCNL decorre per la parte normativa dalla data di firma del presente testo e scade:
- per la parte normativa, il 31/12/2027,
- per il primo biennio della parte economica, il 31/12/2025.
2. Almeno due mesi prima della scadenza del 1º biennio economico, le Parti si incontreranno per stabilire gli adeguamenti retributivi del 2º biennio economico, che decorrerà dal 01/01/2026.
3. Almeno sei mesi prima della scadenza quadriennale del CCNL le Parti firmatarie comunicano, con raccomandata a.r. o altro mezzo certificato, formale disdetta del presente CCNL, che rimane vigente e continua ad applicarsi fino al successivo rinnovo.
4. Entro sei mesi dalla scadenza suddetta le Parti che hanno inviato la disdetta presentano la piattaforma a mezzo raccomandata a.r. o pec.
5. Entro venti giorni dal ricevimento della piattaforma la parte datoriale avvia la trattativa per il rinnovo del CCNL.
6. Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza medesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
7. Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo sopra indicati, non si darà luogo ad azioni od iniziative unilaterali limitatamente ai due mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.
8. Gli adeguamenti retributivi saranno riconosciuti, al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL, con decorrenza dal giorno indicato nello stesso.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle Istituzioni e delle Organizzazioni Sindacali, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia della attività e dei servizi istituzionali.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti, per il perseguimento delle finalità individuate dalle Leggi, dai Contratti Collettivi e dai Protocolli d'intesa con le parti sociali. Le parti, quindi:
a) si danno atto, in nome proprio e per conto delle Istituzioni da essi rappresentati aderenti al CCNL e delle Rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni e dei diritti sindacali concordati è la loro puntuale e reciproca osservanza ai diversi livelli;
b) si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL;
c) confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti;
d) concordano sulla opportunità di definire momenti d'incontro per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore, alle prospettive di sviluppo, ai processi di ristrutturazione e di aggiornamento.
3. L'AGIDAE conferma come proprio impegno la salvaguardia della occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture operative.
4. Le OO.SS. della Università, che sottoscrivono il presente contratto, dichiarano la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al miglioramento dei livelli di qualità delle Istituzioni di riferimento, alla crescita professionale incrementando l'efficacia e l'efficienza dei servizi.
5. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali, oltre che a livello nazionale, si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) bilateralità;
b) contrattazione collettiva integrativa tra i soggetti firmatari del presente CCNL e sulle materie, i tempi e le modalità indicati dal presente contratto;
c) informazione preventiva e successiva;
d) concertazione e consultazione;
e) interpretazione autentica del CCNL.
1. Nell'ottica di favorire lo sviluppo del sistema formativo ecclesiastico dell'alta formazione e della ricerca, l'AGIDAE e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL considerano la bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.
2. Per le finalità di cui sopra e con riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del presente CCNL, le Istituzioni e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL concordano sulla necessità di istituire:
a) l'Ente Bilaterale Nazionale
b) la Commissione Paritetica Bilaterale Nazionale
3. L'Ente Bilaterale Nazionale è sede di concertazione atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore dell'alta formazione e della ricerca.
4. L'Ente Bilaterale Nazionale esercita la sua azione per la gestione di particolari aspetti della vita delle Istituzioni e per la tutela dei lavoratori in essi occupati. In tale contesto le parti si impegnano, quindi, in un'azione comune, anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali.
5. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da apposito Statuto e dal presente CCNL. Per le finalità di cui sopra, le parti firmatarie del presente CCNL si impegnano a costituire entro 12 mesi dalla sottoscrizione del CCNL stesso, l'Ente Bilaterale Nazionale con apposito Statuto.
6. L'Ente Bilaterale Nazionale persegue i seguenti scopi:
a) promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale del personale, anche in collaborazione con Istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
b) seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore, nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese con le parti sociali;
c) promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
d) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale;
e) promuovere forme di assistenza e sostegno al reddito, assicurando ai lavoratori una tutela integrativa in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa;
f) prestare il parere di conformità per l'assunzione con contratto di apprendistato, professionalizzante e formazione esclusivamente aziendale.
7. Le parti convengono di demandare, entro il termine di cui al precedente comma 5, le competenze proprie dell'Ente Bilaterale, Nazionale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissione Paritetica Nazionale.
8. La Commissione Paritetica Nazionale è costituita da soggetti designati dalle parti firmatarie del presente CCNL. Essa in particolare avrà il compito di:
a) esaminare l'andamento della occupazione nel settore dell'alta formazione ecclesiastica, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti di apprendistato professionalizzante;
b) esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di istituti o di singole clausole contrattuali;
c) individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
d) porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato.
La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'AGIDAE.
10. L'AGIDAE provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
11. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall'AGIDAE o dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL. La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione della istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
12. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia.
13. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
14. In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.
15. Fino alla costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale, la Commissione Paritetica, costituisce l'organo preposto a garantire:
a) il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale e a livello decentrato dalle singole Istituzioni;
b) la composizione delle controversie;
c) l'esame delle controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in particolare l'applicazione delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle relative procedure;
d) l'esame delle istanze delle parti per l'eventuale identificazione di nuove figure professionali nel corso di vigenza del presente contratto.
16. In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica, le parti convengono quanto segue:
a) l'Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL e dall'AGIDAE;
b) l'Organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto dall'AGIDAE.
Art. 5 - Contrattazione collettiva integrativa
1. Il presente CCNL garantisce la certezza e l'uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori impiegati nelle Istituzioni interessate e costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce l'eventuale contrattazione integrativa, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli di salvaguardia dei diritti individuali.
2. Le Istituzioni possono attivare la contrattazione collettiva integrativa, in particolare, sulle seguenti materie:
a) criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione anche ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio nonché alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici;
b) criteri generali per la corresponsione dei compensi, anche con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizioni a rischio, nonché a prestazioni finanziate da soggetti esterni o da apposite disposizioni di Legge;
c) linee di indirizzo e programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale dipendente;
d) linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
e) linee di indirizzo e criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri generali per l'applicazione della normativa in materia;
f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
g) forme di copertura assicurativa del personale ed uso delle attrezzature delle Istituzioni per l'attività lavorativa, anche con riferimento al telelavoro;
h) iniziative in materia di pari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive.
3. La contrattazione integrativa non può essere in contrasto con la disciplina dei rapporti di lavoro istituita dal presente contratto e non può comportare oneri non sostenibili dalle singole Istituzioni, che, con la sottoscrizione, ne garantiscono la copertura finanziaria.
4. Le Istituzioni sono tenute a trasmettere all'Organismo di cui all'art. 4, comma 2, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, copia del contratto integrativo aziendale sottoscritto.
Art. 6 - Composizione delle delegazioni
1. La delegazione trattante di parte datoriale, in sede integrativa, è costituita dal titolare del potere di rappresentanza della Istituzione o da un suo delegato, da un componente designato dall'AGIDAE ed è eventualmente integrata da ulteriori soggetti di suppor