S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 31/01/2026
SERVIZI ASSISTENZIALI (Confail - Unimpresa)
Testo consolidato del CCNL 31/01/2026
per il personale dipendente del comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo, delle imprese sociali nel settore pubblico e privato e di tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza
Decorrenza: 01/02/2026
Scadenza: 31/01/2029
Il giorno 31 gennaio 2026 in Roma presso la sede di Unimpresa, Via Barberini, 95, a conclusione delle trattative avviate il 10 settembre 2025 e dei successivi incontri, si sono riunite le sottoindicate Organizzazioni:
Le Organizzazioni Sindacali Datoriali:
- UNIMPRESA, Unione Nazionale di Imprese, con sede legale e direzione generale in Roma - Codice Fiscale 90024240633,
- UNIMPRESA, Federazione Nazionale Sanità e Welfare, con sede legale in Roma - Codice Fiscale 97887350581;
- UNIMPRESA FEDERAMBULANZE SERVIZI ASSISTENZA, con sede legale in Roma - Codice Fiscale 96538090588;
- UNIAP, con sede legale in Roma - Codice Fiscale 95036160638;
- ASSIDAL - Associazione Italiana Datoriale Attività Lavorative, con sede legale in Città Sant'Angelo (PE) - Codice Fiscale 91131060682;
- A.I.F.E.C.S. Associazione Italiana Formatori e Consulenti Sicurezza con sede legale in Milano - Codice Fiscale 97857910158;
E
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori:
- CONF.A.I.L. - Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro, con sede legale in Milano - Codice Fiscale 97008220150;
- CIU - UNIONQUADRI - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali, con sede legale in Roma - Codice Fiscale 97357550587;
è stato stipulato il presente CCNL di lavoro per il personale dipendente, quadri, dirigenti e ricercatori, delle aziende e delle organizzazioni operanti nel comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo e delle imprese sociali nel settore privato, sotto qualsiasi forma giuridica costituite compresa la forma cooperativa, nonché di tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza, composto da 12 titoli e 77 articoli. L'allegato testo è stato inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al CNEL.
Le Parti, firmatarie del presente CCNL, in riferimento a quanto previsto dall'accordo Stato - Regioni del 17/04/2025 e nello specifico a quanto ivi indicato "Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento" dell'Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell'R.L.S. anche in modalità E-Learning.
Le Parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente Contratto e si impegnano a intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole definite nel presente Contratto.
Fermo restando che tutti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sono contratti di diritto comune che vincolano solo i contraenti e coloro che esplicitamente o implicitamente vi abbiano conferito mandato, le Parti, stipulanti il presente CCNL comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di comune accordo definiscono che, qualora le Aziende intendano applicare questo CCNL in sostituzione di altro CCNL simile, omogeneo, con il presente, la decorrenza dell'applicazione ai rapporti di lavoro della parte normativa, economica e obbligatoria di questo CCNL è immediata e vale sino alla naturale scadenza del presente CCNL In caso di procedura di elezione della R.S.U. si applicano le previsioni dell'accordo interconfederale stipulato tra le Parti.
In caso di applicazione del presente CCNL, tutto il personale assunto manterrà i benefici economici maturati e tutte le previsioni economiche degli istituti contrattuali diretti o indiretti, inclusi gli scatti di anzianità, nelle condizioni e nelle forme previsti dal precedente CCNL applicato, fino alla naturale scadenza del presente CCNL
In caso di applicazione del presente CCNL, in sostituzione di altro CCNL, le Parti, firmatarie del presente CCNL, dichiarano esplicitamente che le R.S.U./R.S.A. esistenti, le relative agibilità sindacali e il monte ore di permessi sindacali, a esclusione delle ore già utilizzate alla data di applicazione del presente CCNL, manterranno gli stessi benefici e continueranno ad avere efficacia secondo le previsioni del precedente CCNL applicato, fino alla naturale scadenza del presente CCNL
Le Parti dichiarano che anche ai futuri rinnovi, i benefici economici e gli istituti contrattuali diretti o indiretti del presente CCNL continueranno ad avere efficacia migliorativa.
Le Parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l'obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro.
Le Parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno - anche di carattere legislativo il fenomeno dell'economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro.
A tal fine, le Parti, concordano che il presente CCNL deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
In questa ottica le Parti ribadiscono che, nel settore socio-sanitario, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese, anche di piccola dimensione, il Contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle Parti sociali il complesso di norme e regole necessarie.
Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, e nello specifico del settore socio-sanitario, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali e aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro.
Le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le Parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati e informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento elaborando interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico e istituzionale funzionale allo sviluppo del settore e in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Le Parti Sociali coinvolte ritengono con il presente CCNL di mettere le aziende dei settori interessati, a cui il presente Contratto è riferibile, nelle condizioni di potere sostenere l'Occupazione e lo Sviluppo, salvaguardando la competitività, con particolare riferimento alle aziende dei territori più deboli, senza compromettere il quadro dei principi costituzionali posti a tutela dei lavoratori e del lavoro in generale e delle imprese.
A tal proposito, le Parti, ribadiscono l'importanza del Telelavoro, del Lavoro Agile o Smart Working in tutte le sue forme, come strumento multidisciplinare in grado di assecondare i cambiamenti inevitabili del lavoro nelle sue forme più generiche. Non ultimo, vanno rafforzate le azioni che le Parti si propongono di perseguire volte a promuovere lo sviluppo sostenibile creando valore su tutto il territorio nazionale.
TITOLO I - VALIDITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente CCNL, regola i rapporti di lavoro del personale dipendente delle diverse realtà operanti nell'ambito del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e delle imprese sociali.
2. Inoltre, il presente Contratto si applica a tutti i dipendenti di associazioni organizzate, fondazioni e a tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza sempre operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo. Per iniziative operanti nel settore socio-sanitario le Parti intendono riferirsi a quelli rientranti nell'area del DPCM 12/01/2017 e successive modificazioni e integrazioni. Per associazioni ed enti organizzati si intendono i seguenti soggetti:
- Enti e congregazioni religiose, Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, organismi diocesani, fondazioni, associazioni con o senza personalità giuridica;
- Cooperative, Privati;
- Federazioni o consorzi tra i soggetti sopra descritti.
3. La parte normativa e la parte economica del presente CCNL sono inscindibili e si applicano indistintamente a tutto il personale dipendente.
Art. 2 - Disposizioni generali
1. Per quanto non previsto dal presente Contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di Legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto applicabili.
2. I lavoratori debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dal datore di lavoro da cui dipendono, purché non siano in contrasto con il presente Contratto e/o con norme di Legge.
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle Parti firmatarie del presente CCNL, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende ricomprese nella "Sfera di applicazione".
2. L'applicazione integrale del presente Contratto costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali.
3. Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. Restano salve le condizioni di miglior favore.
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
1. Per il personale dipendente, in forza alla data di decorrenza del presente CCNL sono fatte salve a esaurimento e ad personam le condizioni normo-economiche di miglior favore in atto già in essere.
2. A tal fine in sede di confronto fra le Parti, a livello di singola Organizzazione, di cui all'articolo 7, verranno definite le necessarie modalità di raccordo tra il trattamento preesistente e quello previsto dal presente CCNL
3. I contratti territoriali e/o aziendali non possono derogare in pejus alle norme del presente Contratto.
1. Il presente Contratto, scaduto il 31 gennaio 2026 è RINNOVATO con decorrenza: 01-02-2026 e scadenza il 31-01-2029, e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga fatta disdetta da alcuna delle Parti stipulanti con lettera raccomandata A.R., tre mesi prima della scadenza.
2. Il presente CCNL, di durata triennale, tanto per la parte economica che per la parte normativa, avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale. Per la dinamica degli effetti economici, si è individuato un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio di cui al punto 1. in sostituzione del tasso di inflazione programmata, l'indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA.
4. Le Organizzazioni firmatarie intendono dare con il presente Contratto una risposta alle esigenze per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per un'espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile.
5. Esse ritengono che, in un ordinamento pluralista e democratico, la contrattazione collettiva costituisca la paritaria funzione sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio dell'imprese aderenti, in un contesto di riconosciute libertà associative.
Il presente CCNL, inoltre, si muove nelle logiche dettate dall'Unione Europea e finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere, formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
1. Le Parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
2. A tal fine le Parti firmatarie il presente CCNL si affidano all'Ente bilaterale di settore denominato EBIN.PMI come meglio specificato al successivo articolo 72.
3. Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Quella che si esplica all'interno dell'Ente bilaterale EBIN.PMI.
Annualmente, di norma entro l'autunno, la Parti si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore in relazione all'evoluzione legislativa e ai bisogni dei cittadini;
- verificare i programmi e i progetti di sviluppo;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative volte anche alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione a quelle rappresentate dal volontariato.
B) Livello territoriale
Nella sede bilaterale qualora istituita apposita sezione provinciale e/o regionale.
Entro l'anno solare, le parti a livello regionale e/o provinciale si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi e al dato occupazionale;
- assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione, dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;
- verificare i programmi e i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL, nonché definite forme di valorizzazione dell'attività di volontariato.
C) Livello di Organizzazione
Ferme restando le competenze proprie delle Organizzazioni, queste garantiranno, ove richiesta, una tempestiva informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione con gli Enti Pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL
Premessa
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo Contratto, tra le varie e ulteriori soluzioni introdotte, ha esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione, nazionale e territoriale e/o aziendale.
Le Parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà certamente positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel Contratto un impianto normativo rivolto a migliorare innanzitutto la disciplina del rapporto di lavoro. Le Parti ribadiscono, infine, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali, affinché una parte non trascurabile degli utili d'impresa venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro. Le Parti, perciò, si impegnano a esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" e allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
1. Le Parti ritengono anche che, per il rilancio dell'occupazione, in un'ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale il secondo livello di contrattazione, soprattutto aziendale. In essa si individua la necessità di incrementare e rendere strutturale quelle misure volte ad incentivare, in termini di riduzione delle tasse e dei contributi, collegandoli agli aumenti salariali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di produttività, redditività qualità, efficienza ed efficacia per migliorare la competitività dell'impresa. La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli:
- 1º livello nazionale;
- 2º livello decentrata: Regionale, Provinciale, Aziendale o di Organizzazione in alternativa tra loro.
2. Sono titolari della contrattazione di secondo livello le R.S.U. o laddove non presenti, le R.S.A. e comunque le rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente Contratto, secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali sottoscritti tra le Parti. Le R.S.U. sono elette con riferimento al regolamento definito in base all'accordo interconfederale. Le Parti stabiliscono che per le elezioni delle RSU si costituisca in tutte le realtà lavorative uno specifico "collegio per i Quadri" con elettorato attivo e passivo degli appartenenti alle categorie dei Quadri dei ricercatori e dei professionisti dipendenti.
3. Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:
- validità e ambito di applicazione del contratto;
- relazioni sindacali;
- Commissione di Garanzia e Conciliazione (CGC);
- diritti sindacali;
- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
- norme comportamentali e disciplinari;
- ordinamento professionale;
- orario di lavoro;
- permessi, aspettative e congedi;
- formazione professionale;
- trattamento economico nazionale.
Contrattazione di 2ºLivello
Livello aziendale
La titolarità della contrattazione aziendale è di competenza delle strutture sindacali provinciali di concerto con le RSA, e della dirigenza aziendale e del Protocollo d'intesa per la costituzione delle RSU dei dipendenti allegato e parte integrante al presente CCNL In caso di aziende che impieghino meno di 15 dipendenti, la RSA/RSU potrà, comunque, essere costituita nella stessa unità produttiva o per più unità produttive o in ambito territoriale previo accordo tra le Parti stipulanti il presente CCNL
La contrattazione aziendale riguarderà materie e istituti diversi da quelli stabiliti dalla contrattazione nazionale.
Alla contrattazione aziendale sono, pertanto, demandate le seguenti materie:
- definizione turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilità;
- part time;
- contratti a termine;
- gestione delle crisi aziendali;
- organizzazione delle ferie;
- innovazione e/o ristrutturazione organizzativa dell'impresa;
- individuazione delle figure professionali oggetto di stipula di rapporti di collaborazione coordinate e continuativa e relativo compenso così come previsto del presente Contratto;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- determinazione annuale dell'entità economica del "premio di produzione", comunque denominato, che sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le Parti e aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività, efficacia, innovazione, efficienza organizzativa e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa seguendo le indicazioni fornite al successivo paragrafo denominato "Istituti per la produttività";
- Welfare Aziendale;
- Formazione 4.0.
- Contratti di solidarietà espansiva e difensiva, così come previsto dal D.Lgs 148/2015 - Jobs Act;
- Assegnazioni a mansioni inferiori, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali.
Istituti per la produttività
Le Parti convengono che l'applicazione dei seguenti istituti, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dà luogo a incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa:
- lavoro straordinario;
- lavoro supplementare;
- compensi per clausole elastiche e flessibili;
- superminimo ad personam;
- lavoro a turno;
- lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro;
- lavoro notturno;
- premi variabili di rendimento;
- ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la redditività aziendale, la produttività, l'innovazione, la qualità, la competitività, l'efficienza organizzativa.
Pertanto, qualora i suddetti istituti vengano richiamati, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici di Legge in materia di imposta sostitutiva.
Gli accordi di 2º livello hanno durata triennale e la negoziazione aziendale dovrà avvenire secondo la seguente procedura:
a) la contrattazione di 2º livello potrà decorrere solamente dopo il deposito del presente CCNL presso il MLPS;
b) le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste e il termine di 60 giorni decorrente dall'apertura delle trattative.
c) In caso di mancato accordo a livello aziendale e/o al sorgere di controversie sull'interpretazione del presente CCNL, la trattativa verrà demandata al livello nazionale.
Art. 8 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
1. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 146 del 12-6-90 e successive modificazioni e integrazioni, le Parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo le seguenti tipologie di servizi essenziali, convenendo che a livello di Organizzazione, nell'ambito del rapporto tra le