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TUTTI I CCNL

SETTORE: Enti ed Istituzioni Private

CCNL: Uil - Lavoratori dipendenti

Uil - Lavoratori dipendenti

CODICE CNEL: TA11

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 20/02/2009

UIL - LAVORATORI DIPENDENTI

 

Testo consolidato del Regolamento 20/02/2009

per gli operatori sindacali dipendenti dalla confederazione Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.)

 

Decorrenza: 01/01/2009

Scadenza: 31/12/2010

 

Verbale di stipula

 

Il 20 febbraio 2009 in Roma

tra

Unione Italiana del Lavoro (UIL) Confederazione - via Lucullo 6, rappresentata dal Tesoriere Rocco Carannante

e

i rappresentanti del personale della Confederazione dai sigg.: Enzo Canettieri, Giuseppe Casucci, Fabrizio Dessy, Paolo Saja, Roberto Uliana

è stato stipulato il seguente regolamento contrattuale.

 

Il presente contratto, che annulla e sostituisce il contratto collettivo stipulato in data 27 febbraio 2007,  avrà durata dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011

 

 

Premessa di orientamento politico e strategico.

 

La UIL, e con essa l'insieme dei suoi collaboratori e dipendenti, è fermamente convinta che il sistema di relazioni sindacali e relativi assetti contrattuali vadano profondamente innovati.

Il modello contrattuale in vigore dal luglio 1993, pensato nel periodo in cui le priorità erano principalmente identificabili nella lotta all'alta inflazione e nell'inserimento nella moneta unica, va rapidamente superato. Oggi il nostro Paese, anche di fronte alla crisi che scuote tutte le economie, non può non dotarsi di un nuovo modello contrattuale in grado di produrre effetti positivi sulla produttività e sulla crescita, senza innescare pericolose tensioni inflative. In questo contesto la UIL, nel ribadire la centralità di un assetto contrattuale basato sulla partecipazioni dei lavoratori alle decisioni di impresa, sull'estensione dei livelli di contrattazione e sul definitivo superamento di una visione antagonista e conflittuale, coerentemente alla sua storia, cultura e prassi quotidiana, aderisce, anche in veste di datore di lavoro, all'intesa stipulata tra Governo e parti sociali. Parimenti, i dipendenti e i collaboratori della UIL accolgono con soddisfazione tale scelta perché interpreta le loro aspirazioni ed esigenze. In considerazione di tutto ciò, la UIL e i suoi dipendenti e collaboratori, dichiarano che il nuovo modello andrà in vigore a fardata dal 1º gennaio 2009. Inoltre la UIL, nello spirito proprio di un'associazione democratica e di un sindacato che promuove la partecipazione e sviluppa la crescita dei lavoratori, adotterà, sempre a far data dal 1º gennaio 2009, un nuovo inquadramento aderente agli obiettivi testé richiamati.

REGOLAMENTO CONTRATTUALE DELLA UNIONE ITALIANA DEL LAVORO

PREMESSA

 

Il rapporto che lega la UIL ai propri dipendenti Nazionali, Regionali, Provinciali e degli Enti Collaterali è anche politico e richiede un particolare impegno nel lavoro che tenga conto di tale specifica caratteristica.

L'iscrizione alla UIL e l'adesione alle sue finalità per gli operatori sindacali dipendenti alla Confederazione, sono condizioni indispensabili nel rapporto di lavoro o di collaborazione con la Confederazione.

Il rapporto di lavoro nella UIL è stabilito in base ai seguenti criteri:

1) elezione da parte degli Organismi dirigenti statutari a un incarico di direzione politica presso la Confederazione;

2) assunzione decisa dalla Segreteria confederale;

3) collaborazione decisa dalla Segreteria confederale.

La UIL è impegnata a promuovere, in accordo con gli operatori sindacali interessati, la formazione sindacale e professionale ai fini di migliorarne e ampliarne le esperienze, le attitudini e le capacità professionali.

Per ragioni di migliore funzionalità dell'attività confederale si richiede, agli operatori politici e agli operatori tecnici, disponibilità alla mobilità nell'ambito dei servizi confederali e nelle sedi di Roma delle strutture collaterali nazionali. Tale mobilità può comportare il cambiamento d'incarico, di orario di lavoro, compatibilmente con le disponibilità espresse.

I dipendenti dei settore privato in aspettativa sindacale ex art. 31, Legge n. 300/70, sono equiparati ai lavoratori dipendenti UIL nei limiti delle normative e delle leggi vigenti in materia.

Art. 1 - Informazione e partecipazione.

 

Per garantire l'informazione e la partecipazione sugli indirizzi politici e organizzativi si stabilisce quanto segue:

a) i dipendenti e/o funzionari politico-sindacali che non siano membri eletti, possono partecipare ai lavori degli organismi direttivi della Confederazione, purché tale partecipazione non intralcio la normale attività dei servizi. Nel caso in cui le riunioni si svolgano fuori sede, il funzionario che intenda parteciparvi deve richiedere una specifica autorizzazione al proprio segretario responsabile del servizio;

b) i dipendenti e/o i funzionari politico-sindacali - su richiesta del segretario responsabile, e se la Segreteria ne ravvisa l'esigenza – possono partecipare alle riunioni della stessa per portare il loro diretto contributo sui problemi riguardanti la loro attività;

c) la Segreteria confederale, in relazione anche all'introduzione di nuove tecnologie, istituirà momenti di aggiornamento, formazione e riqualificazione professionale dell'apparato tecnico e politico, sui temi tesi a sviluppare le capacità professionali dell'apparato stesso.

I momenti di aggiornamento, formazione e riqualificazione di cui sopra, saranno concordati tra la Segreteria confederale e la Commissione del personale, anche in relazione alle obiettive esigenze operative della organizzazione e/o dei servizi confederali.

 

 

Art. 2 - Rapporti di lavoro.

 

ASSUNZIONI

Le assunzioni sono decise dalla Segreteria confederale su proposta del segretario generale, compatibilmente con le risorse fissate dal documento contabile di previsione.

Gli inquadramenti del personale neo-assunto saranno decisi dalla Segretaria confederale, sentita la Commissione del personale.

Delle assunzioni, da effettuarsi in conformità delle vigenti leggi sul collocamento, dovrà essere data agli interessati comunicazione scritta, nella quale dovrà essere indicato:

- data d'inizio del rapporto di lavoro

- durata del periodo di prova

- livello di inquadramento

- retribuzione

- sede di servizio

Ai dipendenti, all'atto dell'assunzione, sarà formalmente consegnata copia del presente regolamento.

 

 

Art. 3 - Rapporto di collaborazione.

 

È possibile, per particolari attività e per un periodo determinato, ricorrere a rapporti ci collaborazione nel rispetto delle norme di Legge. Il rapporto di collaborazione è deciso dalla Segreteria confederale secondo quanto previsto nel punto c) della premessa.

Il rapporto è regolato da apposito contratto stipulato tra le parti.

 

 

Art. 4 - Orario di lavoro e orario di servizio.

 

a) IMPIEGATI

La durata dell'orario di lavoro è fissata in 38,5 ore settimanali.

I responsabili dei Servizi confederali provvederanno sia alla distribuzione del predetto orario nell'arco della settimana lavorativa, in modo da rendere ottimale la propria funzionalità, sia ad informare per iscritto l'Ufficio del personale circa l'orario stabilito e le eventuali variazioni per ciascun dipendente ad esso appartenente.

b) FUNZIONARI

I limiti di cui al comma 1, lett. A), non trovano applicazione nei confronti dei funzionari politico-sindacali i quali, stante le peculiarità delle funzioni espletate, sono tenuti, all'occorrenza, a superarli senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

I funzionari godono di flessibilità d'orario e di riposo compensativo concordati con il segretario confederale responsabile del Servizio.

Fermo restando quanto sopra previsto, si stabilisce che da un punto di vista convenzionale l'orario contrattuale per tutti i dipendenti UIL è fissato in 37 ore settimanali. Le 6 ore mensili derivanti dalla riduzione convenzionale dell'orario di lavoro saranno così computate: 3 ore daranno luogo ad ulteriori 4 giorni di ferie annue; le altre 3 ore daranno luogo ad incrementi salariali, estesi a tutti gli istituti retributivi.

L'articolazione dell'orario giornaliero sarà in