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TUTTI I CCNL

SETTORE: Turismo

CCNL: Turismo (Ugl - Federterziario)

Turismo - Aziende minori (Ugl - Federterziario)

CODICE CNEL: H05W

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 26/05/2026

TURISMO (UGL / FEDERTERZIARIO)

 

Testo consolidato del CCNL 26/05/2026

per i dipendenti delle aziende del settore turismo, dei pubblici esercizi e della ristorazione

Decorrenza: 01/05/2026

Scadenza: 30/04/2029

Copyright S.I.A. s.r.l.

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2026 il giorno 26 del mese di maggio in Roma

TRA LE PARTI SOCIALI DATORIALI

FEDERTERZIARIO - Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Lavoro Professionale, delle Libere Professioni e del Lavoro Autonomo in generale;

FEDERTERZIARIO TURISMO, Federazione di categoria di Federterziario

E

FEDERAZIONE NAZIONALE UGL TERZIARIO, con l'assistenza del Consiglio Nazionale direttivo.

Con l'assistenza tecnica di:

ANCL - Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro.

si è stipulato:

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del settore turismo, dei pubblici esercizi e della ristorazione.

 

 

PREMESSA

 

Il presente rinnovo contrattuale realizza, per quanto di propria competenza, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali, contenute nelle disposizioni legislative ed accordi interconfederali di pertinenza. E precisamente:

- attribuendo all'autonomia collettiva una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro, mediante lo sviluppo del confronto ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;

- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane;

- definendo il complesso normativo ed economico che dovrà essere assunto come riferimento inderogabile ai fini della emanazione di un provvedimento legislativo che garantisca l'efficacia del sistema contrattuale.

Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità e funzioni delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori - convengono che il presente contratto costituisce non soltanto uno strumento negoziale, ma anche un quadro di riferimento stabile per il confronto e la collaborazione tra le parti sociali, finalizzato al consolidamento e allo sviluppo delle potenzialità del settore turistico.

Le parti riconoscono che il turismo, già fortemente colpito dalla crisi pandemica, opera attualmente in un contesto economico internazionale caratterizzato da persistenti elementi di instabilità geopolitica, volatilità dei mercati energetici, trasformazioni dei flussi turistici globali e accelerazione dei processi di innovazione tecnologica e digitale. In tale scenario, le parti condividono la necessità di favorire la ripresa e il rafforzamento strutturale del settore, promuovendo la crescita economica e occupazionale mediante l'ampliamento della base produttiva.

A tal fine, le parti individuano quale obiettivo prioritario la promozione di politiche volte alla qualificazione del lavoro, al superamento della stagionalità e al rafforzamento della competitività delle imprese turistiche sui mercati internazionali, valorizzando al contempo l'interazione con i territori e con le eccellenze locali, in particolare nei settori della cultura, dell'ambiente, del patrimonio artistico, dell'enogastronomia e del turismo esperienziale e sostenibile.

Le parti convengono altresì sulla necessità di favorire un adeguato sostegno da parte delle istituzioni nazionali ed europee, anche attraverso l'utilizzo efficace delle risorse finanziarie e dei programmi comunitari destinati allo sviluppo del settore.

In tale ottica, le parti si impegnano congiuntamente a promuovere iniziative finalizzate alla riduzione e progressiva eliminazione degli elementi di carattere fiscale e tariffario che determinano penalizzazioni per il settore turistico, nonché situazioni di distorsione della concorrenza nel contesto del mercato europeo.

Le parti intendono inoltre promuovere iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali ed europee, finalizzate alla definizione di politiche settoriali idonee a consolidare il ruolo del turismo quale risorsa strategica del sistema produttivo nazionale, cui destinare mezzi e risorse adeguati in relazione al contributo fornito alla formazione della ricchezza e dell'occupazione del Paese.

In tale ambito, particolare attenzione dovrà essere rivolta agli interventi in materia di infrastrutture materiali e digitali, mobilità, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale, al fine di rafforzare la competitività del sistema turistico nazionale nel quadro della transizione digitale ed ecologica.

Le parti convengono che il rafforzamento e lo sviluppo della contrattazione a livello territoriale rappresentano uno strumento fondamentale per sostenere la ripresa dell'occupazione, attraverso la valorizzazione delle specificità dei mercati del lavoro locali, nel rispetto dell'autonomia e delle responsabilità attribuite alle parti sociali ai diversi livelli di competenza.

Al fine di favorire politiche di inclusione e sviluppo del settore, le parti promuoveranno la costituzione di tavoli permanenti di confronto e concertazione ai diversi livelli istituzionali, per l'esame preventivo delle iniziative pubbliche, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie attinenti ai rapporti tra imprese e lavoratori e, più in generale, alle condizioni di sviluppo del settore turistico.

Particolare attenzione sarà dedicata alle modalità di utilizzo delle risorse europee, anche al fine di contribuire al superamento dei divari infrastrutturali e digitali che incidono sulla competitività del comparto. Le parti concordano inoltre sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale in sede europea, favorendo l'analisi delle politiche settoriali e dei processi di progressiva armonizzazione delle normative in materia di rapporti di lavoro negli Stati membri, con particolare riferimento agli strumenti di formazione professionale e al riconoscimento e alla comparabilità dei titoli professionali.

Le parti, nel confermare la validità dell'attuale assetto e della struttura contrattuale, si impegnano a sviluppare e rafforzare a tutti i livelli il sistema delle relazioni sindacali, ivi compreso il livello aziendale e quello delle imprese multi localizzate, promuovendo relazioni improntate a correttezza, responsabilità e reciproca collaborazione.

A tal fine le parti si impegnano a favorire l'approfondimento congiunto delle problematiche del settore e l'adozione di strumenti condivisi di gestione e attuazione degli accordi, al fine di garantire il rispetto delle intese e prevenire situazioni di conflittualità.

In tale contesto, le parti attribuiscono particolare rilievo al sistema degli Enti bilaterali e dei centri di servizio, quali strumenti funzionali alla promozione, gestione e monitoraggio delle politiche attive del mercato del lavoro nel settore turistico.

Le parti convengono altresì sull'opportunità di valorizzare il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dal CCNL, quali strumenti idonei alla gestione delle controversie e al rafforzamento della stabilità delle relazioni industriali nel settore.

Tenuto conto della natura intersettoriale del turismo e della sua dipendenza dal contesto economico generale - con particolare riferimento alle tematiche ambientali, alla mobilità e ai sistemi di trasporto, nonché alle dotazioni infrastrutturali - le parti si impegnano a promuovere iniziative finalizzate alla realizzazione di un quadro economico e istituzionale favorevole allo sviluppo del settore.

In tale contesto, le parti ritengono prioritario promuovere una politica organica di valorizzazione del sistema turistico nazionale, coerente con il contributo determinante del turismo alla formazione della ricchezza e dell'occupazione del Paese.

Le parti ribadiscono inoltre la centralità del lavoro nella realizzazione e nell'erogazione del servizio turistico e, in considerazione di tale interesse, si impegnano a richiedere alle istituzioni competenti una rinnovata attenzione agli strumenti di formazione professionale e di alta formazione, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e della competitività del settore.

In tale ambito viene riconosciuto il ruolo degli Enti bilaterali per la formazione continua, individuando in Fonditalia l'Ente bilaterale di riferimento per la formazione continua e in Ebintur l'Ente bilaterale generale del settore.

Le parti ritengono altresì necessario promuovere l'istituzione di una sede istituzionale permanente di confronto sul turismo tra Governo e parti sociali, con particolare riferimento allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse umane, nonché favorire l'attivazione di analoghe sedi di confronto anche a livello territoriale.

Le parti stipulanti convengono infine che eventuali riduzioni di oneri o trattamenti di miglior favore concessi successivamente alla stipula del presente contratto da una delle parti stipulanti ad altre Organizzazioni si intendono automaticamente estesi anche alle parti firmatarie del presente contratto, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e uniformità contrattuale.

 

 

LIVELLI DI CONTRATTAZIONE

 

Le parti hanno inteso disciplinare:

- la contrattazione di primo livello: contratto nazionale di categoria;

- la contrattazione di secondo livello: territoriale e aziendale.

Nel riconoscere il diritto delle aziende di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri, il contratto collettivo nazionale di lavoro si basa su elementi predeterminati, validi e concretamente esigibili per tutta la sua durata.

La contrattazione aziendale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.

La contrattazione aziendale potrà inoltre intervenire per disciplinare tutte le materie normative per le quali il presente contratto nazionale fa esplicito rimando al livello aziendale, con le modalità e nei limiti definiti dal contratto nazionale stesso.

Infine, la contrattazione aziendale, conclusa con la R.S.A. d'intesa con le articolazioni territoriali dell'organizzazione sindacale nazionale UGL firmataria del presente contratto, anche in via sperimentale e temporanea, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti volti a favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa, può definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro.

 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Il contratto nazionale avrà durata triennale.

La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'articolo 185.

Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziatile unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

 

Livello territoriale

A livello territoriale, le Associazioni territoriali aderenti a FEDERTERZIARIO e UGL TERZIARIO, potranno valutare la convenienza di raggiungere accordi sui temi relativi alle politiche settoriali di sviluppo e per il miglioramento della competitività, al funzionamento del mercato del lavoro, con particolare riferimento alle qualifiche ed alle professionalità critiche per il settore, alle politiche della formazione di base e continua, alle politiche della salute e sicurezza del lavoro e degli orari.

 

 

TUTELA DELLA SALUTE, DELLA LIBERTÀ E DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA

 

Le Parti sostengono lo sviluppo di un'impresa socialmente responsabile attraverso l'impegno di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno in relazione al proprio ruolo, ad integrare i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie attività e nei rapporti interni ed esterni, operando responsabilmente, con la consapevolezza dei propri diritti e doveri.

Ad ogni livello si opererà in modo coerente per sviluppare e dare attuazione alle norme contenute nel presente CCNL riconducibili ad un impegno sociale dell'impresa, complessivamente considerata, ma anche dei singoli lavoratori che operano in essa.

Le Parti aziendali potranno impegnarsi in tal senso sottoscrivendo Patti di Responsabilità sociale che formalizzeranno il reciproco impegno a comportamenti coerenti con obiettivi etici condivisi e promuovendo iniziative congiunte di responsabilità sociale.

Le Parti, al fine di sostenere valori, principi e strumenti socialmente responsabili sono impegnate, con le scelte contrattuali, nei seguenti ambiti: solidarietà, assistenza sociale, welfare, bilanciamento delle esigenze lavorative con quelle personali, attenzione alle problematiche connesse all'inserimento e alla prestazione dei lavoratori diversamente abili e di altre categorie svantaggiate, nonché alla ricollocazione dei lavoratori inidonei; integrazione della copertura previdenziale e dell'assistenza sanitaria a livello settoriale; agibilità specifiche nel caso di particolari esigenze personali o situazioni familiari, studenti lavoratori, donatori; reinserimento di lavoratori e lavoratrici assenti per malattia, maternità paternità e congedi parentali, attraverso il riconoscimento di permessi, aspettative, part-time, smart working e la individuazione di ogni ulteriore iniziativa.

 

Formazione

Investimento per la formazione, progettazione di attività di formazione continua, anche attraverso la realizzazione di Patti formativi, l'agevolazione della formazione individuale, al fine di migliorare la competitività delle imprese, la professionalità dei lavoratori, la loro occupabilità e l'inserimento dei lavoratori stranieri; l'individuazione di attività formative specifiche nei confronti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente.

 

Misure a sostegno dell'occupazione e dell'occupabilità

Possibilità di ricorrere a tutti gli strumenti offerti dalla legislazione e dal CCNL, funzionali al rafforzamento dell'impresa, alla salvaguardia ed allo sviluppo dell'occupazione, per favorire l'occupabilità senza pregiudicare la base di occupazione stabile.

Applicazione degli strumenti per favorire l'occupazione, l'avvio, lo sviluppo dell'attività produttiva, la gestione delle ricadute occupazionali, anche con ricorso alla contrattazione di secondo livello. Condivisione di percorsi di compartecipazione utili a sostenere e/o migliorare la competitività dell'impresa e la sua occupazione in situazioni di congiuntura particolari.

 

Miglioramento sistematico del livello di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro e tutela dell'Ambiente

Diffusione di comportamenti consapevoli e partecipati rispetto alle norme contrattuali e di Legge in materia. Realizzazione di strategie ambientali basate sulla prevenzione e sul metodo partecipativo di condivisione degli obiettivi, coniugando la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro al rispetto dell'ambiente, allo sviluppo dell'occupazione di qualità, allo sviluppo dell'innovazione, alla competitività delle imprese.

Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, la Rappresentanza Sindacale Aziendale, può promuovere, ai sensi delTart. 9, L. 300/70, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.

 

Miglioramento del livello di formazione, informazione e coinvolgimento di tutti i lavoratori e dei loro rappresentanti

Adozione ed integrazione di sistemi di gestione in forma volontaria, che tengano in debita considerazione anche le opere e i servizi conferiti in appalto, per una prevenzione sistematica dei fattori di rischio.

 

Pari opportunità

Coerentemente con la strategia di Lisbona con cui l'Unione Europea, nel marzo del 2000, si è prefissata l'obiettivo di diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, le parti si impegnano a promuovere le pari opportunità per tutti di accedere al mercato del lavoro. Ricordando che il lavoro, se "dignitoso" ovvero svolto in condizioni di libertà, sicurezza, dignità ed uguaglianza a cui vengano corrisposte adeguate retribuzione e protezione sociale, così come è stato definito nel 1999 dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, rappresenta uno strumento di inclusione sociale, le parti devono utilizzare gli strumenti già esistenti e trovarne di nuovi per facilitare l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro alle categorie di popolazione più vulnerabili.

Le Parti convengono di dare piena attuazione alla normativa vigente in materia di pari opportunità a partire da quanto previsto dal D. Lgs 198/06, (così come modificato da ultimo dalla L. 162 del 5 novembre 2021) e dalla Direttiva U.E. 2023/970/UE volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro di pari valore, attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, prevedendo l'istituzione, per le imprese con più di 50 dipendenti, di una figura di rappresentanza nominata congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali, su indicazione delle lavoratrici e dei lavoratori, specializzata in questioni di genere, con compiti di intervento presso i datori di lavoro al fine di garantire che tutte le persone che lavorano in azienda possano godere delle medesime opportunità, di tutelare il concetto di equità, anche dal punto di vista salariale, di superare qualsiasi pregiudizio dovuto alle eventuali diversità e di favorire l'inclusione di tutte le lavoratrici e i lavoratori.

 

Conciliazione vita - lavoro

La conciliazione vita-lavoro è uno strumento chiave per la gestione delle risorse umane in una società che vede l'aumento della domanda di maggiore equilibrio tra tempi lavorativi e tempi di vita da parte delle donne sempre più qualificate che entrano nel mondo del lavoro, degli uomini che partecipano sempre di più alla cura dei figli, dei single che vogliono del tempo per la propria vita privata, della cosiddetta "Sandwich Generation" quella delle persone che si trovano allo stesso tempo a dover curare i propri figli e i propri genitori.

Le parti si impegnano a favorire la riorganizzazione del lavoro adottando politiche di flessibilità del lavoro, di flessibilità degli orari di lavoro, e favorendo i congedi parentali, così come indicato dalla Legge 53 del 2000, dal D. Lgs. 151 del 2001, dal D. Lgs. 81 del 15-06-2015, dalla "Carta Europea per l'Uguaglianza le Parità delle Donne e degli Uomini nella Vita Locale" che è stata elaborata dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, il 12 maggio 2006.

 

Lavoratori invalidi

Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortuni sul lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno prodursi in azienda, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.

 

Lavoratori migranti

In considerazione del costante aumento del fenomeno migratorio nel nostro Paese, si ritiene necessario dover affrontare tale tematica soprattutto alla luce di una previsione che contempli un ruolo attivo in tal senso da parte del Ebintur.

Le parti sociali, infatti, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche, culturali nonché alle problematiche legate all'integrazione socio-lavorativa dei soggetti di cui trattasi, stante la ripercussione nell'ambito del lavoro regolare e del fenomeno infortunistico, convengono di affidare al Ebintur, anche mediante la costituzione, in seno all'Osservatorio nazionale, di una apposita Commissione paritetica un ruolo attivo volto a:

razionalizzare e incrementare la formazione preventiva nei paesi d'origine dei lavoratori migranti; attuare corsi di lingua italiana e formazione specifica dedicata;

attuare i programmi di formazione interculturale finalizzati sia al miglioramento della comunicazione tra le varie etnie.

La Commissione, mediante un costante monitoraggio del fenomeno, dovrà favorire tutte le iniziative in tali ambiti che permettano la soluzione dei problemi di integrazione sociale dei lavoratori migranti, a partire dai problemi di organizzazione del cantiere, mensa, calendario annuo, casa, servizi.

 

Mobbing

Le Parti riconoscono di fondamentale importanza, nell'ambiente di lavoro, la tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e dei principi di correttezza nei rapporti interpersonali.

Le Parti intendono per mobbing tutti quegli atti e comportamenti discriminatori e/o vessatori reiterati e posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata o anche da altri colleghi, che si concretizzino in una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale, senza sottovalutare anche le forme di straining in cui il peggioramento delle condizioni lavorative può essere causato anche da singole azioni con effetti duraturi, come ad esempio il demansionamento.

Le parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l'insorgere di tali situazioni nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale dei lavoratori e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell'ambiente di lavoro. A tal fine, affidano alla Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità i seguenti compiti:

1) raccolta dei dati relativi all'aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing;

2) individuazione delle possibili cause, con particolare attenzione alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano facilitare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale;

3) formulazione di proposte di azioni positive volte alla prevenzione e alla repressione di situazioni di criticità, anche attraverso l'individuazione di misure di tutela dei dipendenti interessati;

4) formulazione di un codice quadro di condotta.

 

Molestie sessuali

Per molestie sessuali si intendono tutti i comportamenti indesiderati che abbiano una connotazione di carattere sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro. Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici relativi alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.

Le parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza e ritengono pertanto inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignità personale.

Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, gli Organismi Paritetici aziendali e territoriali, ove costituiti, invieranno i dati quantitativi e qualitativi delle procedure informali e delle denunce formali nonché le soluzioni individuate, alla Commissione Paritetica Pari Opportunità nazionale.

Le parti si danno atto che con la presente disciplina, sono recepiti i principi a cui si ispira il "Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali", allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 27/11/1991, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2/10/1997 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, nonché quanto previsto dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che attua la Direttiva UE 2019/1937 ("whistleblowing").

Le parti considerando inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscendo il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale, adotteranno, d'intesa con le RSA laddove costituite, tutte le iniziative utili anche a carattere formativo a prevenire le problematiche di cui sopra, che saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori, anche mediante affissione in ogni singola unità produttiva o in luogo accessibile a tutti.

Le parti affidano ad una apposita commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente Bilaterale Nazionale Ebintur il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denunce di molestie sessuali. Tale commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori.

 

 

SFERA DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Sfera di applicazione

 

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:

 

I) Aziende alberghiere

a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, self-service, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;

b) taverne, locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto III annesse agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;

c) ostelli, residences, villaggi turistici;

d) colonie climatiche e attività similari;

e) centri benessere integrati in aziende alberghiere.

 

II) Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta

a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.

 

III) Aziende pubblici esercizi

a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-service, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;

b) piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;

c) caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli artt. 3 e 5 della L.287/1991;

d) chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;

e) gelaterie, cremerie;

f) negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;

g) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;

h) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;

i) posti di ristoro sulle autostrade;

j) posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittimi, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;

k) aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);

l) aziende addette alla preparazione, confezionamento e somministrazione di pasti e bevande (banqueting);

m) aziende per la ristorazione collettiva in appalto (mense aziendali e simili) e servizi sostitutivi di mensa;

n) spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);

o) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi;

p) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;

q) attività gestite da aziende multi localizzate organizzate in catena: bar, ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-service, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e posti di ristoro gestiti.

r) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande;

s) parchi a tema.

 

IV) Stabilimenti balneari

a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.

 

V) Alberghi diurni

 

VI) Imprese di viaggi e turismo

a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio, e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (agenzie, uffici, sedi, filiali, succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui all'art. 1, punto 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2002; Tour operator, Network di Agenzie di Viaggio e Turismo che svolgono attività di produzione, distribuzione o vendita di pacchetti turistici.

b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche, giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.

 

VII) Porti ed approdi turistici

a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.

 

VIII) Rifugi alpini

 

Nota a verbale

Il presente contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche - esempio: commerciali - svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, a condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica. Il contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.

 

Chiarimento a verbale

Laddove nel testo del presente contratto viene usato il termine "alberghi" ci si riferisce alle "aziende alberghiere" di cui al punto I dell'art. 1.

Laddove nel testo viene usato il termine "pubblici esercizi" ci si riferisce alle "'Aziende pubblici esercizi" di cui al punto III dell'art. 1.

Laddove nel testo viene usato il termine "agenzie di viaggio" ci si riferisce alle "imprese di viaggi e turismo" di cui al punto VI dell'art. 1.

Laddove nel testo viene usato il termine "campeggi' ci si riferisce ai "complessi turistico ricettivi dell'aria aperta" di cui al punto II dell'art. 1.

 

 

Art. 2 - Validità

 

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore turismo, pubblici esercizi e ristorazione ed il personale dipendente.

Esso deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile e costituisce in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo per i lavoratori delle aziende di cui al precedente art.1 e costituisce condizione necessaria per il godimento di benefici normativi e contributivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge 5 agosto 1978, n. 502 e dell'art. 3 del decreto-Legge 22 marzo 1993, n.71, convertito dalla Legge 20 maggio 1993, n. 151, modificato dalla Legge 14 febbraio 2003, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.

 

 

Art. 3 - Pluralità di unità aziendali

 

Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente contratto. In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.

 

 

Art. 4 - Esame congiunto dinamiche del settore

 

Annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Parti si incontreranno per scambiarsi dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.

Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica.

Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale.

 

 

Art. 5 - Commissione Permanente Ebintur

 

In seno a Ebintur sarà istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:

a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;

b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;

c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;

d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo;

e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla Legge e dai fondi comunitari preposti;

f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" o "sessisti" nel sistema delle relazioni di lavoro;

g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;

h) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;

l) ricevere dalle Rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.

La Commissione si riunirà di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.

 

 

Art. 6 - Bassa stagione

 

Le Organizzazioni imprenditoriali si impegnano a contrattare, a livello territoriale, forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di cosiddetta "bassa stagione", in collegamento con le iniziative delle singole regioni, province o comuni anche nel quadro delle politiche di scaglionamento delle vacanze; a livello territoriale sarà definito, mediante trattative tra le Associazioni imprenditoriali, le istituzioni locali ed il sindacato, un regime di prezzi calmierati, particolarmente nei periodi di cosiddetta "bassa stagione" a favore di:

a) lavoratori che utilizzino i periodi feriali o svolgano periodi di cure termali;

b) lavoratori pensionati che utilizzino periodi di riposo e di cura termale, marina, montana, ecc.;

c) studenti che utilizzino collettivamente o con le famiglie periodi di vacanze non estive per cure termali, marine, montane, ecc. o a scopi di ricerca culturale;

d) lavoratori di altri Paesi che utilizzino periodi di vacanze o svolgano precise attività culturali.

 

 

Art. 7 - Concertazione

 

Le parti si impegnano a ricercare, congiuntamente, a livello locale, per settori, per l'intero comparto o per singole aree sub regionali, soluzioni capaci di:

a) definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca e disponibilità di lavoro extra e surroga;

b) promuovere verso i terzi interessati le iniziative ritenute più idonee al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

Sempre a livello territoriale, anche per aree sub regionali omogenee, le parti si impegnano a definire attraverso specifici accordi negoziali:

- l'accertamento delle strutture finalizzate all'addestramento professionale, allo scopo di verificarne e migliorarne l'utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse parti sociali alla loro gestione. Le parti, altresì, convengono di incontrarsi anche con le Regioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore, gli obiettivi programmatici regionali con particolare riferimento ai problemi dell'utilizzazione degli impianti, dell'occupazione, del prolungamento della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della formazione e riqualificazione professionale.

Negli incontri di cui sopra le parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall'applicazione delle norme del contratto nazionale di lavoro in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.

Le parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a livello di area turistica omogenea in rapporto alla possibilità di attuare gli obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione del settore, del prolungamento della stagione e dell'occupazione.

 

 

Art. 8 - Contrattazione di secondo livello

 

Le parti condividono l'obiettivo di dare adeguato sviluppo alla cosiddetta "contrattazione di secondo livello" che riconsegna il protagonismo contrattuale ai titolari originali, i territori, i lavoratori dipendenti, le aziende; la normativa di cui all'art. 8 L. 148/2011 e all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015 costituiscono la fonte contrattuale e legislativa di riferimento della disciplina della contrattazione decentrata.

Pertanto, le parti dichiarano che tali norme legislative, contrattuali e procedurali costituiscono condizione necessaria e sufficiente per sottoscrivere validamente a livello aziendale, oltre le materie delegate, anche deroghe al presente Contratto Collettivo Nazionale.

Il contratto territoriale e/o aziendale di prossimità deve essere sottoscritto dai rappresentanti locali di FEDERTERZIARIO e UGL Terziario (Unione Generale del Lavoro) settore Commercio e Turismo.

Il contratto territoriale di cui sopra, quando esistente, non ha valore direttamente operativo e cogente per le imprese e lavoratori dipendenti, ma costituisce una griglia di possibilità ed opzioni, sempre entro il binario normativo e procedurale scaturente dal correlato disposto dell'art. 8 della L. 148/2011 e all'Accordo Interconfederale 20/06/2011, a disposizione dei soggetti titolari del contratto aziendale, secondo le specifiche esigenze e caratteristiche dei vari territori e distretti produttivi.

Ove richiesto l'Ente Bilaterale Ebintur, potrà certificare la valida sottoscrizione del contratto e provvedere al suo deposito presso gli uffici competenti del Ministero del Lavoro.

Di norma, i relativi accordi hanno durata massima di tre anni.

Detti accordi potranno essere sottoscritti al fine di raggiungere una delle seguenti finalità, e comunque in tutti quei casi specificati dall'art. 8 della Legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011, nonché dal presente contratto collettivo:

- maggiore occupazione;

- qualità dei contratti di lavoro;

- emersione del lavoro irregolare;

- incrementi di competitività e salari;

- gestione di crisi occupazionali;

- investimenti;

- avvio di nuove attività.

Le intese potranno riguardare anche l'organizzazione del lavoro e della produzione ed in particolare:

- gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie;

- le mansioni del lavoratore, la classificazione e l'inquadramento del personale;

- i contratti a termine, i contratti a lavoro ridotto, modulato o flessibile, il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;

- la disciplina dell'orario di lavoro;

- le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, compresi quelli connessi al contratto di apprendistato;

- i criteri di partecipazione dei lavoratori;

- le modalità di orario dei lavoratori in formazione;

- la definizione di un monte ore annuo di congedi;

- le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e le partite IVA, la trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento. In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove non previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda nonché le figure di interesse aziendale, sempre non previste nella classificazione di cui al presente contratto che assumano significato e valenza generali, le Parti riporteranno all'apposita Commissione Paritetica Nazionale di garanzia le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte.

 

 

Art. 9 - Premio di risultato

 

Con contratto aziendale potranno essere istituiti premi di risultato legati all'ottimizzazione dei servizi resi dal personale alla clientela e agli obiettivi derivati dall'accordo aziendale. In ordine alla quantificazione del premio, ai criteri di individuazione degli incrementi ed ai requisiti per la decontribuzione dei premi si rimanda alla normativa applicabile cui i contratti aziendali dovranno attenersi.

Le parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato nell'ambito della contrattazione territoriale, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle relative variazioni, anche combinati tra loro:

- determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile correlati ad incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e di innovazione nonché ai risultati legati all'andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività;

- impossibilità di definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi;

- obbligatoria applicazione dei trattamenti contributivo-previdenziali e fiscali previsti dalle normative applicabili;

- previsione convertibilità del premio in servizi di welfare aziendale, ai sensi e nei limiti della normativa applicabile;

- previsione di erogazioni economiche di secondo livello che, data la natura variabile e non predeterminabile, non saranno utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

I risultati riguarderanno il raggiungimento di obiettivi predefiniti negli accordi, quali ad esempio gli aumenti di produttività, il miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività, redditività, innovazione anche risultanti dalla combinazione di diversi fattori, purché, ai sensi di quanto chiarito dell'Agenzia delle Entrate, tali criteri siano misurabili e verificabili.

L'accordo economico aziendale avrà durata massima triennale nel rispetto dei cicli negoziali per evitare sovrapposizioni.

 

 

Art. 10 - Indicatori

 

Per l'acquisizione delle informazioni necessarie per la misurazione dei risultati previsti ai fini della contrattazione territoriale, le parti opereranno prioritariamente in riferimento alle fonti ufficiali disponibili. In subordine, le parti stipulanti gli accordi territoriali potranno affidare alla rete degli Enti bilaterali il compito di acquisire ed elaborare le suddette informazioni, fermo restando che i risultati di tali elaborazioni saranno resi noti unicamente in forma aggregata e comunque tale da garantire il rispetto della riservatezza dei dati aziendali e personali.

Le parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato nell'ambito della contrattazione territoriale, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle relative variazioni, anche combinati tra loro.

 

Aziende alberghiere:

- capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo);

- presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo);

- dipendenti (INPS, ISTAT);

- giornate lavorate (INPS).

 

Complessi turistico ricettivi dell'aria aperta:

- capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo);

- presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo);

- dipendenti (INPS, ISTAT);

- giornate lavorate (INPS).

 

Pubblici esercizi e stabilimenti balneari:

- produttività nazionale P.E. (ISTAT) o territoriale;

- prodotto interno lordo provinciale "pro-capite";

- consumi energia elettrica per uso non domestico (distributori);

- flussi turistici (Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo);

- dipendenti (INPS, ISTAT).

 

Ristorazione collettiva:

- fatturato;

- ore lavorate;

- dipendenti.

 

Imprese viaggi e turismo:

- composizione dei viaggi per tipologia e organizzazione (ISTAT);

- vendita biglietteria aerea (IATA/BSP);

- vendita biglietteria ferroviaria;

- dipendenti (INPS, ISTAT).

Possono altresì essere presi a riferimento per l'erogazione del premio di risultato i seguenti indicatori:

- rating clienti (es.su piattaforme di prenotazione);

- RevPAR / fatturato per unità produttiva;

- tasso di fidelizzazione clienti;

- upselling medio.

Le parti precisano che l'elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

 

 

Art. 11 - Materie demandate alla contrattazione di II livello

 

Alla contrattazione di secondo livello, alla quale sono demandate le seguenti materie:

a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635 del 13 dicembre 1984 e della L. 125/1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale e territoriale;

b) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;

c) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta, rispetto a quanto previsto dalle norme di pertinenza;

d) la percentuale di contratti a tempo determinato, nonché ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione;

e) interruzione dell'orario giornaliero di lavoro;

f) intervallo per la consumazione dei pasti;

g) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;

h) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;

i) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di Legge;

j) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;

k) adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dalle norme di pertinenza;

l) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;

m) recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro;

n) diverse regolamentazioni dell'orario complessivo;

o) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle della classificazione del presente contratto;

p) individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente contratto;

q) misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti;

r) premio di risultato;

s) regolamentazione nastro orario stagionali;

t) smart working;

u) definizione di meccanismi volti ad agevolare l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;

v) definizione di ulteriori fattispecie e/o qualifiche per le quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra;

w) individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;

x) determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga;

y) assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli interni;

z) definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al personale tavoleggiante dei locali notturni;

aa) determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti dalle aziende di ristorazione collettiva;

bb) determinazione del compenso fisso ai Maîtres o capi camerieri;

cc) determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i banchetti;

dd) determinazione della misura della trattenuta cautelativa;

ee) determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione;

ff) determinazione di una indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell'azienda per epidemie e per altre cause similari (stabilimenti balneari);

gg) clausole di uscita;

hh) retribuzione onnicomprensiva;

ii) decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore.

Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa provinciale e aziendale:

a) individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;

b) definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del 1º comma dell'art. 23 della Legge n. 56/1987 e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente contratto;

c) superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;

d) individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente contratto;

e) premio di risultato;

f) clausole di uscita.

 

 

Art. 12 - Durata

 

La durata massima dei predetti accordi, ai sensi della normativa applicabile, è pari a tre anni.

 

 

ENTI BILATERALI

Premessa

 

Le parti stipulanti il presente CCNL, ribadita la volontà di promuovere l'istituzione e/o lo sviluppo degli Enti bilaterali e di regolarne l'attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, premesso che l'attività degli Enti bilaterali non può essere sostitutiva di quella propria delle parti sociali, hanno convenuto di disciplinare come segue l'istituzione ed il funzionamento degli Enti bilaterali.

 

 

Art. 13 - Ebintur

 

Ebintur costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il presente CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale. A tal fine Ebintur attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:

a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;

b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;

c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;

d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla L. 936/1986;

e) istituisce una banca dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;

f) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;

g) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato, nonché dei contratti a termine;

h) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;

i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

l) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;

m) svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di Legge.

Ebintur costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il presente CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.

Ebintur promuove e gestisce, a livello locale:

a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;

b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;

c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;

d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di servizio;

e) funzioni di assistenza volte a favorire l'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro e di monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con la rete degli Enti bilaterali territoriali e con il sistema informativo lavoro;

f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;

g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

h) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di segreteria tecnica degli Organismi paritetici;

i) funzioni di promozione della conoscenza degli strumenti contrattuali concernenti la previdenza complementare e l'assistenza sanitaria integrativa, in attuazione di specifiche convenzioni stipulate tra Ebintur e i fondi competenti;

j) l'istituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali; A tal fine, l'Osservatorio:

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